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Roma, 12 novembre 2010
Circolare n.206/2010
Oggetto: Autotrasporto – Carta di Qualificazione del
Conducente - Decurtazione punti – DD.DD.
22.10.2010 su G.U. n.258 del 4.11.2010.
Il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con i due decreti dirigenziali indicati in oggetto,
ha coordinato e aggiornato le disposizioni applicative della Carta di Qualificazione
del Conducente, CQC (capo II del d.lgvo n.286/2005).
Rilascio d’ufficio – Nel trasporto di merci con veicoli superiori a 3,5
tonnellate il possesso della CQC è divenuto obbligatorio dal 10 settembre 2009.
Com’è noto, i titolari di patenti C e CE alla data del 9 settembre 2009 possono
ottenere il rilascio d’ufficio della carta da parte degli uffici della
Motorizzazione fino al settembre 2014. Per gli altri conducenti il rilascio è
subordinato alla frequenza di un apposito corso e al superamento di un esame.
Il rinnovo della carta, che ha validità quinquennale, avviene previa frequenza
di un corso di aggiornamento.
Decurtazione dei punti – Com’è noto, ai fini della decurtazione dei punti
per le infrazioni al Codice della Strada commesse durante la guida professionale,
la CQC da diritto ad un punteggio, oltre ai 20 punti della patente, di
ulteriori 20 punti. Il recupero dei punti persi si ottiene tramite la frequenza
di un corso e il superamento del relativo esame (per ogni corso si possono
recuperare fino a 9 punti). L’iscrizione al corso di recupero può avvenire solo
dopo il ricevimento della comunicazione di decurtazione dei punti e non è
consentito frequentare più corsi contemporaneamente. Nel caso di perdita totale
del punteggio della CQC, ovvero nel caso il titolare commetta nello stesso anno
tre infrazioni che comportino ciascuna la perdita di almeno 5 punti, è
necessario sostenere l’esame di revisione della carta.
Corsi di recupero – I corsi di recupero possono essere organizzati dalle
autoscuole, dai centri di istruzione automobilistica abilitati e dagli enti
autorizzati. Il corso deve avere durata massima di quattro settimane, per un
numero complessivo di 20 ore (con un massimo di 3 ore giornaliere). Tutte le 20
ore vanno frequentate; le assenze entro le 6 ore vanno recuperate, mentre le
assenze superiori comportano l’obbligo di ripetere l’intero corso.
Conducenti stranieri – Per i conducenti stranieri, comunitari ed extraUe, dipendenti di imprese di autotrasporto nazionali,
l’utilizzo della CQC ai fini della decurtazione dei punti è consentito a
condizione che gli stessi abbiano provveduto a convertire la propria patente
estera in una patente italiana (art. 136 CdS). E’
stato inoltre escluso il rilascio d’ufficio della carta per i conducenti
comunitari.
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Daniela |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.191/2009 |
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Responsabile di Area |
Allegati due |
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D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
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G.U. n.258 del 4.11.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 ottobre 2010
Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta diqualificazione del conducente. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Decreta: Art. 1 Obbligo di possesso della carta di qualificazione del conducente 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionaledell'attivita' di autotrasporto nell'ambito dei Paesi dell'UnioneEuropea e dello Spazio economico Europeo e' fatto obbligo dipossedere la carta di qualificazione del conducente dal: a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di persone; b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose. 2. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata dagliUffici Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti a seguito dell'esame di cui all'art. 19, comma 1, deldecreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni edintegrazioni, ovvero per documentazione ed in esenzione dal predettoesame, ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo edell'articolo 3 del presente decreto. Art. 2 Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente 1. Sulla carta di qualificazione del conducente sono riportati,obbligatoriamente, i seguenti dati, numerati come segue: 1. Nome del titolare; 2. Cognome del titolare 3. Data e luogo di nascita del titolare; 4. a) data di rilascio; b) data di scadenza; c) denominazione dell'autorita' che ha rilasciato la carta diqualificazione del conducente; 5. a) numero della patente di guida posseduta; b) numero della carta di qualificazione del conducente; 6. Fotografia del titolare; 7. Firma del titolare 9. Categorie o sottocategorie di veicoli per i quali ilconducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e diformazione periodica; 10. La data di scadenza di validita' della carta diqualificazione del conducente in corrispondenza delle categorie odelle sottocategorie nonche' il codice nazionale 107 qualora ildocumento sia stato rilasciato, a seguito di formazione accelerata, aconducente di eta' inferiore a 21 anni per il trasporto di cose ed a23 per il trasporto persone. 2. La data di scadenza da indicare al punto 4.b) del commaprecedente deve essere riferita all'abilitazione che scade prima, nelcaso in cui il titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per iltrasporto di persone che per il trasporto di cose. Art. 3 Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione 1. La carta di qualificazione del conducente e' rilasciata, senzaobbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esamedi valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decretolegislativo 21 novembre 2005, n. 286 ai: a) titolari di patenti di guida rilasciata in Italia di categoriaD o D+E, e del CAP di tipo KD, rilasciati non oltre la data del 9settembre 2008; b) titolari di patenti di guida rilasciata in Italia di categoriaC o C+E, rilasciate non oltre la data del 9 settembre 2009; c) conducenti, dipendenti con la qualifica di autista daun'impresa avente sede in Italia, titolari di patenti di guidarilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazioeconomico europeo, equivalente alle patenti di guida di categoria D oD+E e di certificato di abilitazione professionale corrispondente al
CAP di tipo KD, conseguiti entro la data del 9 settembre 2008; d) conducenti, dipendenti con la qualifica di autista daun'impresa avente sede in Italia, titolari di patenti di guidarilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazioeconomico europeo, equivalente alle patenti di guida di categoria C oC+E, conseguite entro la data del 9 settembre 2009.
2. Non puo' piu' essere richiesta la carta di qualificazione delconducente ai sensi del presente articolo, oltre la data del 9settembre 2013 se abilita al trasporto di persone, e del 9 settembre2014 se abilita al trasporto di cose. 3. Le carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensidel presente articolo sono valide fino al 9 settembre 2013 seabilitano al trasporto di persone, ovvero fino al 9 settembre 2014 seabilitano al trasporto di cose. Art. 4 Duplicato della carta di qualificazione del conducente 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo allecarte di qualificazione del conducente rilasciate in Italia. 2. Gli Uffici della Motorizzazione civile procedono all'emissionedel duplicato della carta di qualificazione del conducente neiseguenti casi: a) rinnovo di validita' della carta di qualificazione delconducente; b) deterioramento, distruzione, smarrimento o furto della cartadi qualificazione del conducente; c) in ogni caso in cui varia il numero della patente indicatosulla carta di qualificazione del conducente. 2. Gli Uffici della Motorizzazione civile procedono al rilascio delduplicato della carta di qualificazione del conducente previaverifica della validita' della stessa nonche' della patentepresupposta. Art. 5 Rinnovo di validita' della carta di qualificazione per conducenti 1. La validita' della carta di qualificazione del conducente e'rinnovata dall'Ufficio motorizzazione civile nel cui ambitoterritoriale di competenza ha sede il soggetto che ha svolto il corsodi formazione periodica, alla frequenza del quale e' subordinato ilrinnovo. 2. Il soggetto che ha erogato il corso di formazione periodica, altermine dello stesso, rilascia al conducente un attestato difrequenza, conforme al modello previsto all'allegato 9 del DM 16ottobre 2009. 3. Il soggetto di cui al comma 2, inoltre, trasmette al competenteUfficio della Motorizzazione civile, entro due giorni lavorativi daltermine del corso stesso e tramite il sitohttp://www.ilportaledellautomobilista.it/, l'elenco dei partecipantiche hanno conseguito la formazione periodica. 4. L'Ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezionedell'elenco, all'emissione del duplicato della carta diqualificazione del conducente rinnovata nella validita'. Il rilasciodi tale duplicato e' subordinato al ritiro della carta diqualificazione da rinnovare, ovvero alla presentazione di eventualedenuncia di smarrimento, furto o distruzione della stessa. 5. La carta di qualificazione del conducente relativa al trasportodi persone puo' essere rinnovata fino al compimento delsessantottesimo anno di eta' da parte del suo titolare, allecondizioni di cui all'art. 115, comma 2, lett. b), del Codice dellastrada. Art. 6 Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione del conducente 1. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione delconducente a seguito di esame, sono allegate le attestazioni dipagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami perconducenti di veicoli a motore) della legge 1 dicembre 1986, n. 870,nonche' le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro
delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollorelativa alla domanda ed alla carta di qualificazione delconducente). 2. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione delconducente per documentazione, ovvero del duplicato per rinnovo divalidita' o per deterioramento, sono allegate le attestazioni di
pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge1 dicembre 1986, n. 870, nonche' le tariffe di cui ai punti 3 e 4 deldecreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimentodell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta diqualificazione del conducente). 3. Alla richiesta di rilascio del duplicato della carta diqualificazione del conducente smarrimento, sottrazione o distruzione,e' allegata l'attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870. Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alladata della sua pubblicazione. Dalla medesima data il decreto del Capodel Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007, n. 80, S.O. n.96, recante disposizioni in materia di «Rilascio della carta diqualificazione del conducente» e successive modificazioni edintegrazioni e' abrogato. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sonopiu' rilasciate carte di qualificazione del conducente per
documentazione, richieste ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c)del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7febbraio 2007, di cui al comma 1. Con successive disposizioni sarannodettate istruzioni per la definizione delle suddette istanze dirilascio inoltrate in vigenza del predetto decreto e non ancora evasealla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarloe farlo osservare. Roma, 22 ottobre 2010 Il capo del Dipartimento: Fumero
G.U. n.258 del 4.11.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 ottobre 2010
Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla cartadi qualificazione del conducente e del certificato di abilitazioneprofessionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenutesull'articolo 126-bis del Codice della strada. IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Decreta: Art. 1 Gestione del punteggio 1. La disciplina prevista dall'art. 126-bis del codice della stradasi applica alla carta di qualificazione del conducente ed alcertificato di abilitazione professionale di tipo KB di conducentititolari di patente italiana. 2. Il punteggio attribuito alla carta di qualificazione ai sensidell'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 non sicumula nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolaredi carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto dipersone e per il trasporto di cose, nonche' nel caso in cui unconducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazionedel conducente e del certificato di abilitazione professionale ditipo KB. 3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 126-bis delCodice della strada sulla carta di qualificazione del conducente edel certificato di abilitazione professionale di tipo KB, unconducente si qualifica neopatentato con riferimento alla data diconseguimento della patente di categoria B e non a quella diconseguimento delle suddette abilitazioni professionali. Art. 2 Esame di revisione 1. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta diqualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esamedi revisione della carta stessa sulla base dell'intero programma esecondo le modalita' previste per il conseguimento della predettacarta di qualificazione. 2. In caso di perdita totale del punteggio sul certificato diabilitazione professionale di tipo KB, il titolare deve sottoporsi adesame di revisione del certificato stesso sulla base dell'interoprogramma e secondo le modalita' previste per il conseguimento delpredetto certificato di abilitazione. 3. In caso di decurtazione dell'intero punteggio dalla carta diqualificazione del conducente sia per trasporto di cose che dipersone, ovvero sia dalla carta di qualificazione del conducente peril trasporto di cose e/o di persone che dal certificato diabilitazione professionale di tipo KB, il conducente sostiene l'esamedi revisione secondo il programma previsto per il titolo abilitativonecessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'infrazione (ole infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio.Se il conducente ha subito, alla guida di veicoli di categoriediverse, la stessa decurtazione di punteggio, l'esame di revisione sisvolge secondo il programma previsto per il titolo abilitativonecessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'ultimainfrazione. 4. I titolari di carta di qualificazione del conducente e/o dicertificato di abilitazione professionale di tipo KB devono altresi'sottoporsi ad esame di revisione del titolo abilitativo professionaleposseduto, secondo le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, qualoraricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 126-bis, comma 6, secondoperiodo, del codice della strada. 5. L'esito positivo dell'esame di revisione per la carta diqualificazione del conducente o per il certificato di abilitazioneprofessionale di tipo KB non influisce sul punteggio della patenteposseduta. Parimenti, l'esito positivo dell'esame di revisione per lapatente di guida non consente di acquisire punti eventualmentedetratti dalla carta di qualificazione del conducente o dalcertificato di abilitazione professionale di tipo KB. Art. 3 Enti che svolgono i corsi per il recupero dei punti 1. I corsi per il recupero dei punti per la carta di qualificazionedel conducente e per il certificato di abilitazione professionale ditipo KB sono svolti dalle autoscuole e dai centri di istruzioneautomobilistica, titolari di nulla osta per l'espletamento dei corsidi formazione iniziale per il conseguimento della carta diqualificazione del conducente, nonche' dagli enti autorizzatiall'espletamento dei medesimi corsi di formazione iniziale, sia peril trasporto di cose che di persone, ancorche' solo per la parteteorica dei rispettivi programmi. 2. I requisiti richiesti per lo svolgimento dei corsi di recuperodei punti di cui al comma 1 sono, in quanto compatibili, i medesimiprevisti dal DM 16 ottobre 2009. Non sono ammessi corsi on-line o invideo conferenza. 3. Il corso di recupero dei punti si svolge esclusivamente pressole sedi comunicate all'atto di richiesta del nulla osta odell'autorizzazione dai soggetti di cui al comma 1. Art. 4 Programmi dei corsi per il recupero dei punti 1. I corsi di recupero dei punti per la carta di qualificazione delconducente consentono di recuperare fino ad un massimo di nove punti,hanno durata di 20 ore e si svolgono secondo il seguente programma: a) parte comune: a.1) segnaletica stradale (1 ora) - docente: insegnante a.2) norme di comportamento sulla strada (4 ore) - docente:insegnante a.3) cause degli incidenti stradali (2 ore) - docente:insegnante a.4) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardoall'abuso di alcool o droghe (3 ore) - docente: insegnante a.5) nozioni di responsabilita' civile e penale, omissione disoccorso (1 ora) - docente: insegnante a.6) disposizioni sanzionatorie (3 ore) - docente: insegnante a.7) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezzastradale (2 ore) - docente: insegnante a.8) tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali (2ora) - docente: insegnante b) parte speciale: b.1) responsabilita' nel trasporto di cose (per il recupero dipunti sulla carta di qualificazione del conducente per trasporto dicose) (2 ore) - docente: esperto in materia di organizzazioneaziendale o insegnante equiparato ai sensi dell'articolo 3, co. 5,lett. d), del decreto ministeriale 16 ottobre 2009 b.2) responsabilita' nel trasporto di persone (per il recuperodi punti sulla carta di qualificazione del conducente per trasportodi persone) (2 ore) - docente: esperto in materia di organizzazioneaziendale o insegnante equiparato ai sensi dell'articolo 3, co. 5,lett. d), del decreto ministeriale 16 ottobre 2009 2. I corsi di recupero dei punti per i certificati di abilitazioneprofessionale di tipo KB consentono di recuperare fino ad un massimodi nove punti, hanno durata di 18 ore e si svolgono secondo ilprogramma di cui al comma 1, lettera a), con esclusione del puntoa.8), e lettera b), punto b.2). Art. 5 Svolgimento dei corsi 1. L'avvio dei corsi di cui all'articolo 4 e' comunicato alcompetente Ufficio Motorizzazione civile con un preavviso di almenosette giorni. In tale comunicazione sono indicati: a) il calendario delle lezioni ed i rispettivi orari; b) i nominativi dei docenti; c) il nominativo del responsabile del corso; d) l'elenco degli iscritti; e) la sede del corso. 2. Eventuali variazioni dei calendari sono comunicate al competenteUfficio Motorizzazione Civile entro il giorno lavorativo precedente. 3. Il corso si conclude entro quattro settimane dalla data diavvio; ogni lezione non puo' avere durata superiore a tre oregiornaliere. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedi'al venerdi' dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore14. 4. Sono consentite al massimo cinque ore di assenza. L'allievoassente per un numero di ore superiore a cinque ripete l'interocorso. All'allievo assente per un numero uguale o inferiore a cinque,il soggetto che ha erogato il corso rilascia l'attestato difrequenza, conforme al modello previsto all'allegato 3. 5. Non c'e' limite massimo al numero degli allievi che e' possibileiscrivere ad un corso, nel rispetto della proporzionalita' trasuperficie dell'aula e numero degli allievi, in un rapporto pari adalmeno mq 1,50 per ogni allievo. Art. 6 Frequenza dei corsi 1. Il conducente puo' iscriversi ad un corso di cui all'articolo 4previo ricevimento della comunicazione di decurtazione del punteggioda parte del Dipartimento per i trasporti. Detta comunicazione e'ritirata al momento dell'iscrizione dall'autoscuola, dal centro diistruzione automobilistica o dall'ente che organizza il corso. 2. La comunicazione di decurtazione del punteggio e' restituita altitolare nel caso di non ammissione all'esame di cui all'art.126-bis, comma 4, del codice della strada ovvero di esito negativodell'esame stesso: in tal caso il conducente puo' sostenere piu'esami entro un anno dalla data del primo, a cadenze non inferiori atrenta giorni. 3. La comunicazione di decurtazione del punteggio e' altresi'restituita al titolare che ha superato il predetto esame conl'apposizione, da parte del soggetto erogatore del corso, delladicitura «esito favorevole esame di cui all'articolo 126-bis, comma4, codice della strada». 4. Per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio e'possibile frequentare un solo corso. 5. Non e' consentito frequentare contemporaneamente due corsi dicui all'art. 4, ne' un corso di cui all'articolo 4 ed un corso direcupero dei punti della patente di guida. Art. 7 Iscrizione e registri dei corsi 1. Gli allievi dei corsi di cui all'art. 1 sono iscritti nel"registro delle iscrizioni", conforme al modello previstoall'allegato 1. 2. La presenza degli allievi alle lezioni e' attestata nel"registro di frequenza", conforme al modello previsto all'allegato 2,sul quale sono altresi' annotati data, orario, argomento dellalezione, il nominativo del docente, firma in entrata ed uscita degliallievi. L'assenza di un allievo e' annotata sul registro entroquindici minuti dall'orario di inizio della lezione. 3. I registri hanno pagine numerate consecutivamente, sonopreventivamente vidimati dal competente Ufficio Motorizzazione civilee sono conservati per almeno cinque anni. Art. 8 Verifica della regolarita' dei corsi per il recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente 1. Al fine di verificare la regolarita' dei corsi di cui all'art.4, gli Uffici Motorizzazione civile o gli organi di polizia, surichiesta dei medesimi, effettuano visite ispettive di cui redigonoverbale. Eventuali irregolarita' sono contestate immediatamente allegale rappresentante dell'autoscuola, del centro di istruzioneautomobilistica o dell'ente autorizzato. 2. Qualora siano riscontrate irregolarita' dei corsi di recuperodei punti sulla carta di qualificazione del conducente o sulcertificato di abilitazione professionale di tipo KB, l'UfficioMotorizzazione civile invia documentata relazione alla DirezioneGenerale territoriale competente, ovvero nel caso di entiautorizzati, alla Direzione Generale per la Motorizzazione che,previa diffida, adottano un provvedimento di sospensione, da quindicigiorni a tre mesi, dei predetti corsi nonche' dei corsi diqualificazione iniziale presupposti. 3. Accertata la responsabilita' dell'allievo, l'UfficioMotorizzazione civile competente per territorio dispone lacancellazione dell'allievo dal registro di iscrizione. 4. Qualora uno dei soggetti di cui all'art. 3, sia incorso duevolte nel triennio nelle sanzioni di cui al comma 2, la Direzionegenerale territoriale competente o la Direzione Generale per laMotorizzazione adottano, previa diffida, la revoca rispettivamentedel nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i corsi. Art. 9 Decorrenza del recupero del punteggio 1. Il competente Ufficio Motorizzazione civile aggiorna l'anagrafedegli abilitati alla guida a seguito dell'esito positivo dell'esamedi cui all'articolo 126-bis, comma 4, del codice della strada. 2. Qualora prima del superamento dell'esame di cui al comma 1,venga comunicato al titolare della carta di qualificazione delconducente o del certificato di abilitazione professionale di tipo KBil provvedimento che dispone la revisione del titolo abilitativoprofessionale posseduto ai sensi dell'articolo 126-bis del Codicedella Strada, il conducente non e' ammesso all'esame di cui al comma1 per il recupero dei punti, ma sostiene l'esame di revisione di cuiall'art. 2. Art. 10 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, art. 6, co. 2, edart. 9, entrano in vigore a far data dalla data di entrata in vigoredel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dicui all'art. 22, comma 2, della legge n. 29 luglio 2010, n. 120inteso a dettare disposizioni applicative dell'art. 126-bis, comma 4,come modificato dalla predetta legge. Nelle more si applicano leseguenti disposizioni transitorie: a) sono consentite al massimo sei ore di assenza. L'allievoassente per un numero superiore di ore ripete l'intero corso;l'allievo assente per un numero uguale o inferiore ottienel'attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 3,solo dopo aver recuperato le ore non frequentate; b) a compimento del corso di recupero punti di cui all'art. 4, isoggetti erogatori degli stessi corsi comunicano, tramite il sitohttp://www.ilportaledellautomobilista.it/, i dati dei partecipanti acui e' stato rilasciato l'attestato di frequenza, ai finidell'aggiornamento del punteggio dell'anagrafe degli abilitati allaguida. Il competente Ufficio Motorizzazione civile provvede, entrotre giorni dall'acquisizione della comunicazione, all'aggiornamentodell'anagrafe degli abilitati alla guida; c) qualora dall'anagrafe degli abilitati alla guida risulti,anteriormente alla data di rilascio dell'attestato di frequenza, cheil conducente titolare di carta di qualificazione del conducente o dicertificato di abilitazione professionale di tipo KB deve sottoporsiall'esame di revisione di cui all'articolo 126-bis sul titoloabilitativo posseduto, lo stesso non recupera i relativi punti, masostiene l'esame di revisione. 2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giornosuccessivo alla data della sua pubblicazione. Dalla medesima data ildecreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007,n. 80, S.O. n. 96, recante disposizioni in materia di «Gestione deipunti della carta di qualificazione del conducente» e' abrogato: icorsi di recupero punti il cui avvio e' stato gia' comunicato aisensi dell'articolo 5 del predetto decreto, continuano a svolgersisecondo le modalita' dallo stesso previste. Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parteintegrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farloosservare. Roma, 22 ottobre 2010
Il capo
del Dipartimento: Fumero
ALLEGATI NN. 1, 2 E 3 AL DECRETO