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Roma, 19 novembre 2010
Circolare n. 213/2010
Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Linee guida per la valutazione dei rischi legati
allo stress – Circolare Min. Lavoro del 18.11.2010.
Come è noto, dal 31
dicembre prossimo i datori di lavoro di qualsiasi settore e dimensione dovranno
effettuare la valutazione dei rischi collegati allo stress da lavoro di cui al
Testo Unico sulla sicurezza (D.LGVO n. 81/2008). A
tal fine il Ministero del Lavoro ha diramato apposite linee guida, realizzate
in collaborazione con le regioni, per il corretto adempimento del nuovo
obbligo.
Secondo le suddette
linee guida la valutazione dello stress, da considerarsi parte integrante della
valutazione generale dei rischi a cui sono tenute le aziende dal D.LGVO 626/94, comporta la programmazione temporale di
specifiche attività con l’indicazione del termine finale di espletamento delle
stesse; di conseguenza “la data del 31
dicembre 2010 deve essere intesa come
data di avvio delle attività di valutazione”.
La procedura di
valutazione dello stress dovrà articolarsi in due fasi: una obbligatoria (valutazione preliminare) ed una
eventuale (valutazione approfondita).
La valutazione preliminare consisterà nella rilevazione di
indicatori oggettivi e verificabili del contesto lavorativo (quali, ad esempio,
assenze per malattia, lamentele frequenti da parte dei lavoratori, orari di
lavoro e turni, autonomia decisionale, conflitti interpersonali sul lavoro,
ecc.). Qualora da tale valutazione non emergano fattori di rischio, il datore
di lavoro dovrà semplicemente darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e prevedere un apposito piano
di monitoraggio. Qualora invece dalla valutazione preliminare emergano fattori
di rischio il datore di lavoro dovrà pianificare opportuni interventi
correttivi (di tipo organizzativo, tecnico, comunicativo, formativo ecc.). In
caso di inefficacia di tali misure sarà necessario procedere alla valutazione approfondita che consisterà nella
rilevazione della percezione soggettiva
dei lavoratori attraverso vari strumenti (quali questionari, focus group ed
interviste oppure, nelle imprese fino a 5 dipendenti, riunioni con i lavoratori
direttamente interessati).
Nello svolgere la
valutazione il datore di lavoro dovrà prendere in esame non singoli ma gruppi
omogenei di lavoratori (ad esempio in base alle mansioni svolte) che risultino
esposti a rischi legati allo stress dello stesso tipo; nelle aziende di grandi
dimensioni invece l’indagine potrà essere realizzata su un campione
rappresentativo di lavoratori.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.142/2010 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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