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Roma, 15 dicembre 2010
Circolare n.224/2010
Oggetto: Tributi – Irpef - Tassazione agevolata dei premi
di produttività - Dichiarazione dei datori di lavoro nel CUD – Risoluzione
Agenzia delle Entrate n.130/E del 14.12.2010.
La maggiore
produttività conseguente alle prestazioni di lavoro straordinario o notturno
deve essere attestata dalle aziende con un’esplicita dichiarazione da apporre
nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione unica dei datori
di lavoro (il modello CUD). Tale annotazione è condizione di per sé sufficiente
a provare l’esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta
dalla norma ai fini dell’assoggettamento dei compensi per straordinari e di
lavoro notturno alla tassazione agevolata di cui alla L. n.126/2008 e alla L. n.2/2009.
Com’è noto, il
regime agevolato, applicabile esclusivamente a dipendenti con redditi di lavoro
fino a 35 mila euro annui, prevede l’assoggettamento dei premi di produttività
ad un’imposta del 10% sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali
fino ad un tetto massimo di 6 mila euro lordi annui.
Mentre i premi di
produttività rientrano per definizione nel regime agevolato, i compensi per
lavoro straordinario e per lavoro notturno vi rientrano solo qualora le prestazioni
siano correlate ad una maggiore produttività. Con la risoluzione indicata in
oggetto, peraltro, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che non
è necessario provare la maggiore produttività, ma è sufficiente la
dichiarazione del datore di lavoro nel CUD.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 180/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/cp |
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RISOLUZIONE N.130/E
Direzione Centrale Normativa
Roma,
14 dicembre 2010
OGGETTO: Istanza -Incrementi di
produttività -Art. 2 D.L. 27 maggio 2008, n. 93
QUESITO
ALFA ha chiesto, con riferimento alla risoluzione n.
83/E del 17 agosto 2010, se il regime di tassazione agevolata, previsto
dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126, sia applicabile alle quote
base e alle maggiorazioni relative alle seguenti ipotesi di attività lavorative:
A -prestazioni di
lavoro svolte nei turni promiscui (diurno/notturno) e notturni, previste dal
contratto collettivo nazionale di lavoro per operai e impiegati di aziende editrici
e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa (c.d. contratto
poligrafico);
B -prestazioni di
lavoro notturno svolte oltre le ore 23.00 da giornalisti, previste dal
contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.
SOLUZIONE
INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE
L’istante non ha
prospettato soluzioni ma ha precisato che l’articolazione su turni prevista dal
contratto poligrafico (lett. A del quesito) “consente di ottimizzare i regimi
produttivi anche al fine di pervenire ad una maggiore copertura informativa dei
quotidiani” e che essa “conseguentemente…ha assunto una
configurazione strutturale nelle imprese del settore”, mentre detta
turnazione non è prevista dal contratto di lavoro giornalistico che regola,
invece, il lavoro notturno (lett. B del quesito).
PARERE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 5 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l’art. 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) hanno prorogato, rispettivamente per gli
anni 2009 e 2010, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del dieci per cento
alle somme erogate “in relazione ad incrementi di produttività, innovazione
ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività
legati all'andamento economico dell'impresa”, originariamente prevista
dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 93 del 2008.
L’agevolazione si
applica su un importo massimo di 6.000 euro annui nei confronti dei dipendenti
del settore privato che nel 2008 o nel 2009 hanno conseguito un reddito di
lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro (al lordo delle somme
assoggettate all'imposta sostitutiva).
L’Agenzia delle
Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con circolari n.
49 dell’ 11 luglio 2008 e n. 59 del 22 ottobre 2008 (consultabili sul sito
dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it), hanno chiarito, tra l’altro,
che possono rientrare nella misura agevolativa
“anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni
retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario
articolato su turni, stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni
costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa”.
E’ stato, inoltre,
precisato che lo speciale regime di tassazione comprende anche, ove “diano luogo a incrementi di produttività,
innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e
redditività legati all’andamento economico dell’impresa… le somme erogate per
il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente
prestate” e che gli incrementi di produttività “non devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al
passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di
vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti
gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo per
l’impresa”.
Recenti documenti
di prassi (risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 e circolare n. 47 del 27
settembre 2010) hanno ulteriormente definito l’ambito applicativo della disposizione
agevolativa specificando che lo speciale regime di
tassazione è applicabile alle indennità o alle maggiorazioni di turno, in caso
di lavoro diurno, e all’intero compenso percepito (compenso ordinario più
maggiorazione) in caso di lavoro notturno, a condizione che gli stessi siano
subordinati al perseguimento di un incremento di produttività che trovi
riscontro in una dichiarazione dell’impresa.
Per ragioni di
coerenza logico-sistematica, lo stesso regime (che agevola sia il compenso
ordinario che la maggiorazione) è stato riferito anche a quei lavoratori non
turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e
a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni rientranti
nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione
collettiva.
Sulla base delle
indicazioni fornite, il lavoro a turni deve ritenersi in linea di principio
riconducibile nel regime di tassazione agevolato, così come vi rientra, se
correlato ad incrementi di produttività, competitività e redditività, il lavoro
notturno, compreso quello reso da lavoratori non turnisti.
In tutti i casi
(lavoro straordinario, notturno, a turni, premi di produttività), come
precisato anche con la richiamata circolare n. 47 del 2010, la disciplina agevolativa si rende applicabile a condizione che il
perseguimento della finalità di incremento di produttività trovi riscontro in
un’attestazione del datore di lavoro. Questa deve essere effettuata con
un’esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni
della certificazione CUD.
Tale attestazione
è condizione di per sé sufficiente a provare l’esistenza della finalità di
incremento della produttività richiesta dalla norma.
Alle condizioni
indicate risultano, pertanto, assoggettabili ad imposta sostitutiva del dieci
per cento le indennità per la turnazione nonché le remunerazioni per lavoro
notturno di cui alle lettere A e B del quesito.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi
enunciati con la presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
IL DIRETTORE CENTRALE