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Roma, 15 dicembre 2010

 

Circolare n.224/2010

 

Oggetto: Tributi – Irpef - Tassazione agevolata dei premi di produttività - Dichiarazione dei datori di lavoro nel CUD – Risoluzione Agenzia delle Entrate n.130/E del 14.12.2010.

 

La maggiore produttività conseguente alle prestazioni di lavoro straordinario o notturno deve essere attestata dalle aziende con un’esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione unica dei datori di lavoro (il modello CUD). Tale annotazione è condizione di per sé sufficiente a provare l’esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma ai fini dell’assoggettamento dei compensi per straordinari e di lavoro notturno alla tassazione agevolata di cui alla L. n.126/2008 e alla L. n.2/2009.

 

Com’è noto, il regime agevolato, applicabile esclusivamente a dipendenti con redditi di lavoro fino a 35 mila euro annui, prevede l’assoggettamento dei premi di produttività ad un’imposta del 10% sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali fino ad un tetto massimo di 6 mila euro lordi annui.

 

Mentre i premi di produttività rientrano per definizione nel regime agevolato, i compensi per lavoro straordinario e per lavoro notturno vi rientrano solo qualora le prestazioni siano correlate ad una maggiore produttività. Con la risoluzione indicata in oggetto, peraltro, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che non è necessario provare la maggiore produttività, ma è sufficiente la dichiarazione del datore di lavoro nel CUD.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 180/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/cp

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RISOLUZIONE N.130/E

 

 

 

Direzione Centrale Normativa

 

Roma, 14 dicembre 2010

 

OGGETTO: Istanza -Incrementi di produttività -Art. 2 D.L. 27 maggio 2008, n. 93

 

 

QUESITO

ALFA ha chiesto, con riferimento alla risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, se il regime di tassazione agevolata, previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126, sia applicabile alle quote base e alle maggiorazioni relative alle seguenti ipotesi di attività lavorative:

A -prestazioni di lavoro svolte nei turni promiscui (diurno/notturno) e notturni, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per operai e impiegati di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa (c.d. contratto poligrafico);

B -prestazioni di lavoro notturno svolte oltre le ore 23.00 da giornalisti, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.

 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE

L’istante non ha prospettato soluzioni ma ha precisato che l’articolazione su turni prevista dal contratto poligrafico (lett. A del quesito) “consente di ottimizzare i regimi produttivi anche al fine di pervenire ad una maggiore copertura informativa dei quotidiani” e che essa “conseguentementeha assunto una configurazione strutturale nelle imprese del settore”, mentre detta turnazione non è prevista dal contratto di lavoro giornalistico che regola, invece, il lavoro notturno (lett. B del quesito).

 

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l’art. 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) hanno prorogato, rispettivamente per gli anni 2009 e 2010, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del dieci per cento alle somme erogate “in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa”, originariamente prevista dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 93 del 2008.

L’agevolazione si applica su un importo massimo di 6.000 euro annui nei confronti dei dipendenti del settore privato che nel 2008 o nel 2009 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro (al lordo delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva).

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con circolari n. 49 dell’ 11 luglio 2008 e n. 59 del 22 ottobre 2008 (consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it), hanno chiarito, tra l’altro, che possono rientrare nella misura agevolativa “anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa”.

E’ stato, inoltre, precisato che lo speciale regime di tassazione comprende anche, ove “diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa… le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate” e che gli incrementi di produttività “non devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo per l’impresa”.

Recenti documenti di prassi (risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 e circolare n. 47 del 27 settembre 2010) hanno ulteriormente definito l’ambito applicativo della disposizione agevolativa specificando che lo speciale regime di tassazione è applicabile alle indennità o alle maggiorazioni di turno, in caso di lavoro diurno, e all’intero compenso percepito (compenso ordinario più maggiorazione) in caso di lavoro notturno, a condizione che gli stessi siano subordinati al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell’impresa.

Per ragioni di coerenza logico-sistematica, lo stesso regime (che agevola sia il compenso ordinario che la maggiorazione) è stato riferito anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni rientranti nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.

Sulla base delle indicazioni fornite, il lavoro a turni deve ritenersi in linea di principio riconducibile nel regime di tassazione agevolato, così come vi rientra, se correlato ad incrementi di produttività, competitività e redditività, il lavoro notturno, compreso quello reso da lavoratori non turnisti.

In tutti i casi (lavoro straordinario, notturno, a turni, premi di produttività), come precisato anche con la richiamata circolare n. 47 del 2010, la disciplina agevolativa si rende applicabile a condizione che il perseguimento della finalità di incremento di produttività trovi riscontro in un’attestazione del datore di lavoro. Questa deve essere effettuata con un’esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD.

Tale attestazione è condizione di per sé sufficiente a provare l’esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma.

Alle condizioni indicate risultano, pertanto, assoggettabili ad imposta sostitutiva del dieci per cento le indennità per la turnazione nonché le remunerazioni per lavoro notturno di cui alle lettere A e B del quesito.

 

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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati con la presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE