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Roma, 22 dicembre 2010

 

Circolare n. 231/2010

 

Oggetto: Autotrasporto – Divieti di circolazione anno 2011 – Decreto Ministro dei Trasporti n.984 del 14.12.2010.

 

Con il decreto indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il calendario 2011 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti (massa complessiva superiore a 7,5 ton) fuori dai centri abitati.

 

In particolare la circolazione sarà vietata:

 

·          tutte le domeniche e i giorni festivi dalle 8,00 alle 22,00 (dalle 7,00 alle 24,00 nel periodo da giugno a settembre);

 

·          i sabati dei mesi estivi dalle 7,00 alle 23,00 (dal 9 luglio al 27 agosto) mentre il 2 luglio dalle 7,00 alle 24,00;

 

·          i ponti festivi e di esodo (Pasqua, ultimo week-end di luglio, primo e secondo week-end di agosto, feste dell’Immacolata e di Ognissanti e Natale).

 

E’ stato confermato l’anticipo di 4 ore del termine dei divieti per i veicoli:

 

·          diretti agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto all’estero a mezzo cargo aereo;

 

·          utilizzati nei servizi intermodali con l’estero attraverso gli interporti e i terminal di Bologna, Padova, Novara, Verona Quadrante Europa, Torino-Orbassano, Trento, Rivalta Scrivia, Parma-Fontevivo, Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento e Domodossola;

 

·          viaggianti con unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate – tramite gli stessi interporti, terminal intermodali e aeroporti – all’estero;

 

·          viaggianti a vuoto verso gli interporti e i terminal intermodali per essere caricati sul treno;

 

·          impiegati nel trasporto combinato ferroviario e nel trasporto combinato strada-mare tra porti nazionali.

 

Restano esclusi dai divieti i veicoli che circolano nelle tratte nazionali dei trasporti combinati strada-mare diretti ai porti, i veicoli prenotati per le revisioni (limitatamente ai divieti cadenti di sabato), nonché i veicoli che all’inizio del divieto si trovino ad una distanza non superiore a 50 km dalla sede cui stanno facendo ritorno (l’esclusione non opera sulle autostrade). Inoltre i divieti non si applicano se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.

 

Sono inoltre esclusi dai divieti anche quando circolano scarichi:

 

·          i veicoli che trasportano latte, latticini freschi e derivati del latte freschi, liquidi alimentari, frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, sottoprodotti derivati dalla macellazione degli animali, pulcini destinati all’allevamento, sementi vive (i veicoli devono essere muniti sul retro e sulle fiancate dei cartelli indicatori verdi con impressa la lettera “d” minuscola);

 

·          i veicoli ATP;

 

·          i veicoli e i complessi veicolari adibiti ai servizi postali in virtù di licenze e autorizzazioni postali di cui al decreto legislativo n.261/99;

 

·          i veicoli adibiti al trasporto di carburanti e combustibili, liquidi e gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo.

 

Per i veicoli provenienti dall’estero i divieti iniziano quattro ore dopo, mentre per i veicoli diretti all’estero i divieti terminano due ore prima.

Per i veicoli che circolano in Sicilia e in Sardegna, diretti all’imbarco verso le altre regioni italiane i divieti non trovano applicazione, mentre per i veicoli provenienti dalle altre regioni i divieti di circolazione nelle due isole iniziano quattro ore dopo. Per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa S. Giovanni le deroghe ai divieti di circolazione sono più limitate (l’orario dei divieti è ridotto di 4 ore).

 

Possono essere esclusi dai divieti, previa autorizzazione prefettizia i veicoli che trasportano prodotti che per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali sono soggetti ad un rapido deperimento (l’autorizzazione non può avere una validità temporale superiore a 6 mesi), i veicoli che eseguono trasporti di assoluta e comprovata necessità ed urgenza (l’autorizzazione generalmente è giornaliera), nonché i veicoli impiegati per esigenze legate ai cicli continui di produzione industriale (l’autorizzazione prefettizia per consentire la circolazione può essere rilasciata anche nel caso gli stabilimenti si trovino in regioni non contigue).

 

I veicoli adibiti al trasporto di esplosivi, indipendentemente dalla loro massa complessiva, dovranno comunque rispettare i divieti previsti per i mezzi pesanti; inoltre nel periodo dall’1 giugno al 18 settembre non potranno circolare dalle ore 18,00 di ogni venerdì fino alle ore 24,00 della domenica successiva. Per questi trasporti le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga sono ammesse esclusivamente per il trasporto di fuochi d’artificio.

 

Il decreto in esame prevede che entro 4 mesi dalla sua entrata in vigore potranno essere apportate modifiche e integrazioni al calendario dei divieti, sentita anche la Consulta Generale per l’Autotrasporto.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.229/2009

Responsabile di Area

Allegati due

- Calendario divieti

- D.M.n.984 del 14.12.2010

 

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