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Roma, 22 dicembre 2010
Circolare n. 231/2010
Con il decreto
indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è
stato approvato il calendario 2011 dei divieti di circolazione dei mezzi
pesanti (massa complessiva superiore a 7,5 ton) fuori dai centri abitati.
In particolare la
circolazione sarà vietata:
·
tutte
le domeniche e i giorni festivi dalle 8,00 alle 22,00 (dalle 7,00 alle 24,00
nel periodo da giugno a settembre);
·
i
sabati dei mesi estivi dalle 7,00 alle 23,00 (dal 9 luglio al 27 agosto) mentre
il 2 luglio dalle 7,00 alle 24,00;
·
i
ponti festivi e di esodo (Pasqua, ultimo week-end di luglio, primo e secondo
week-end di agosto, feste dell’Immacolata e di Ognissanti e Natale).
E’ stato confermato l’anticipo di 4 ore del termine dei
divieti per i veicoli:
·
diretti
agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto all’estero a mezzo cargo aereo;
·
utilizzati
nei servizi intermodali con l’estero attraverso gli interporti e i terminal di Bologna,
Padova, Novara, Verona Quadrante Europa, Torino-Orbassano,
Trento, Rivalta Scrivia, Parma-Fontevivo, Busto Arsizio, Milano Rogoredo
e Milano smistamento e Domodossola;
·
viaggianti con
unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate –
tramite gli stessi interporti, terminal intermodali e aeroporti – all’estero;
·
viaggianti a vuoto
verso gli interporti e i terminal intermodali per essere caricati sul treno;
·
impiegati
nel trasporto combinato ferroviario e nel trasporto combinato strada-mare tra porti
nazionali.
Restano esclusi dai divieti i
veicoli che circolano nelle tratte nazionali dei trasporti combinati
strada-mare diretti ai porti, i veicoli prenotati per le revisioni (limitatamente
ai divieti cadenti di sabato), nonché i veicoli che all’inizio del divieto si
trovino ad una distanza non superiore a
Sono
inoltre esclusi dai divieti anche quando circolano scarichi:
·
i
veicoli che trasportano latte, latticini freschi e derivati del latte freschi,
liquidi alimentari, frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori
recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero,
sottoprodotti derivati dalla macellazione degli animali, pulcini destinati
all’allevamento, sementi vive (i veicoli devono essere muniti sul retro e sulle
fiancate dei cartelli indicatori verdi con impressa la lettera “d” minuscola);
·
i
veicoli ATP;
·
i
veicoli e i complessi veicolari adibiti ai servizi postali in virtù di licenze
e autorizzazioni postali di cui al decreto legislativo n.261/99;
·
i
veicoli adibiti al trasporto di carburanti e combustibili, liquidi e gassosi,
destinati alla distribuzione e al consumo.
Per
i veicoli provenienti dall’estero i divieti iniziano quattro ore dopo, mentre
per i veicoli diretti all’estero i divieti terminano due ore prima.
Per i veicoli che
circolano in Sicilia e in Sardegna, diretti all’imbarco verso le altre regioni
italiane i divieti non trovano applicazione, mentre per i veicoli provenienti
dalle altre regioni i divieti di circolazione nelle due isole iniziano quattro
ore dopo. Per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia attraverso i porti di
Reggio Calabria e Villa S. Giovanni le deroghe ai divieti di circolazione sono
più limitate (l’orario dei divieti è ridotto di 4 ore).
Possono essere
esclusi dai divieti, previa autorizzazione prefettizia i veicoli che trasportano
prodotti che per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali
sono soggetti ad un rapido deperimento (l’autorizzazione non può avere una
validità temporale superiore a 6 mesi), i veicoli che eseguono trasporti di
assoluta e comprovata necessità ed urgenza (l’autorizzazione generalmente è
giornaliera), nonché i veicoli impiegati per esigenze legate ai cicli continui
di produzione industriale (l’autorizzazione prefettizia per consentire la
circolazione può essere rilasciata anche nel caso gli stabilimenti si trovino
in regioni non contigue).
I veicoli adibiti al
trasporto di esplosivi, indipendentemente dalla loro massa complessiva,
dovranno comunque rispettare i divieti previsti per i mezzi pesanti; inoltre
nel periodo dall’1 giugno al 18 settembre non potranno circolare dalle ore
18,00 di ogni venerdì fino alle ore 24,00 della domenica successiva. Per questi
trasporti le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga sono
ammesse esclusivamente per il trasporto di fuochi d’artificio.
Il decreto in esame
prevede che entro 4 mesi dalla sua entrata in vigore potranno essere apportate
modifiche e integrazioni al calendario dei divieti, sentita anche la Consulta
Generale per l’Autotrasporto.
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.229/2009
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Responsabile di Area |
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D/d |
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