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Roma, 28 dicembre 2010
Circolare n. 238/2010
Oggetto: Trasporti internazionali – Austria – Divieto
settoriale nel Tirolo – Conclusioni dell’Avvocatura Generale UE.
L’Avvocatura
Generale presso
Com’è noto, dopo il
regolamento del maggio 2003 e la proposta del gennaio 2007 sul divieto
settoriale di transito introdotto dall’Austria al fine di migliorare la qualità
dell’aria e respinto sistematicamente dalla Corte di Giustizia su richiesta
della Commissione, il Governatore del Tirolo ha proposto nuovamente il divieto
con il regolamento n. 92 del 17 dicembre 2007 bloccando, relativamente a
determinate tipologie di merci, il transito dei mezzi con massa complessiva
superiore alle 7,5 tonnellate sulla A/12, nel tratto compreso tra i comuni di Langkampfen e Zirl.
Il regolamento,
nella sua formulazione originaria, prevedeva l’applicazione del divieto al
trasporto di: tutti i tipi di rifiuti, scarti di legno e della lavorazione del legno,
pietre, residui di scavi edili e demolizioni (a partire dal 2 maggio 2008); legno
tondo e sughero, minerali ferrosi e non, veicoli e rimorchi, acciaio (con esclusione
di quello per l’edilizia), marmo, travertino e piastrelle (a partire dal 1°
gennaio 2009).
Dopo l’entrata in
vigore del provvedimento a maggio 2008,
Se la versione
dell’Avvocatura Generale venisse accettata (si attendono sviluppi per la
prossima primavera) l’Austria dovrebbe ripristinare le condizioni normali di
traffico sull’asse del Brennero e ritirare il divieto di transito stradale in
vigore dal 2008.
Daniela Dringoli |
B/b |
Responsabile
di Area |
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