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Roma, 27 gennaio 2011
Circolare n. 19/2011
Il 26 gennaio è
stato completato il rinnovo del CCNL anche per la parte normativa. L’accordo,
sottoscritto da tutte le organizzazioni del settore ad eccezione di Fai e
Confartigianato Trasporti, interviene su numerose materie tra cui appalti,
autotrasporto, orario di lavoro, apprendistato, assistenza sanitaria
integrativa, periodo di prova, trasferimenti.
Con riserva di
tornare sull’argomento per un commento approfondito sulle novità introdotte,
tra le disposizioni di effetto immediato si segnala l’eliminazione della Pasqua
e del 4 novembre dall’elencazione dei giorni festivi con la conseguenza che le
suddette giornate, entrambe coincidenti con la domenica, non dovranno più
essere pagate come festività non godute.
A fronte di tale
eliminazione, ai soli lavoratori in servizio al 26 gennaio 2011, dallo stesso mese
dovrà essere riconosciuto un importo mensile non riassorbibile di 10 euro al 3°
livello Super (5 euro per le imprese destinatarie della sezione seconda del
CCNL per le quali
Livello |
Elemento Distinto Retribuzione Sezione prima |
Elemento Distinto Retribuzione Sezione seconda |
Quadro |
12,89 |
6,45 |
1° |
12,07 |
6,03 |
2° |
11,07 |
5,54 |
3° Super |
10,00 |
5,00 |
3° |
9,75 |
4,88 |
4° |
9,26 |
4,63 |
5° |
8,84 |
4,42 |
6° |
8,26 |
4,13 |
Di tale importo, da
erogarsi in busta paga a titolo di elemento
distinto della retribuzione, si dovrà tener conto ai fini del computo di
tutti gli istituti legali e contrattuali.
Fabio
Marrocco Responsabile
di Area |
Causa la voluminosità il testo dell’Accordo del 26.1.2011 è riportato sul sito confederale www.confetra.com |
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 222/2010 |
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M/t |
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