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Roma, 16 marzo 2011
Circolare n. 50/2011
Oggetto: Dogane – Procedure semplificate – Istanza di adeguamento
– Proroga al 20 aprile 2011 – Determinazione Agenzia delle Dogane prot.
30939/RU dell’11.3.2011 – Circolare Agenzia delle Dogane n.9/D dell’11.3.2011.
L’Agenzia delle
Dogane, con la determinazione indicata in oggetto, ha differito al 20 aprile
prossimo la scadenza entro cui i titolari di procedure semplificate dovranno
presentare istanza di adeguamento delle stesse (in precedenza la scadenza era
stata fissata al 21 marzo).
Le vigenti
autorizzazioni dovranno infatti essere aggiornate in base alle nuove disposizioni
di attuazione del Codice Doganale Comunitario entrate in vigore dall’1 gennaio
2009 (Regolamento n.2454/1993 così come modificato dal Regolamento
n.1192/2008).
Le novità di maggior
rilievo riguardano i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni alla
procedura di domiciliazione, requisiti ora sostanzialmente analoghi a quelli necessari
per ottenere il certificato di Operatore Economico Autorizzato, AEO, nonché l’obbligo
dell’utilizzo delle procedure telematiche per il trattamento delle dichiarazioni
doganali.
Si fa presente che
in caso di mancata presentazione dell’istanza di adeguamento, la validità delle
attuali autorizzazioni cesserà alla fine di quest’anno.
La vigente
disciplina delle procedure semplificate con le modalità di presentazione delle
istanze di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni è stata dettagliatamente
illustrata dall’Agenzia con la circolare indicata in oggetto.
Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.43/2011 |
Responsabile di
Area |
Allegati due |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
Prot. 30939/RU
IL DIRETTORE
Visto il Decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto
ed il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
Visto il Decreto
ministeriale 28 dicembre 2000, n.1390 e successive modificazioni;
Vista
Visto, in
particolare, l’articolo 13, comma 2, della citata Determinazione del 14
dicembre 2010, che prevede, in applicazione dell’art. 2 del Regolamento (CE) n.
1192/2008, l’adeguamento alla nuova disciplina, entro il 1° gennaio 2012, delle
autorizzazioni alla procedura di domiciliazione e alla procedura di
dichiarazione semplificata in corso di validità, rilasciate sulla base della disciplina
precedente al citato regolamento, e che, a tal fine, i soggetti interessati
presentino, a pena di decadenza dall’autorizzazione, apposita istanza entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della Determinazione;
Ravvisata
l’opportunità di consentire una proroga del suddetto termine per agevolare la corretta esecuzione degli
adempimenti connessi alla presentazione della richiamata istanza di adeguamento;
ADOTTA
Articolo unico
1. All’articolo 13, comma 2, della Determinazione prot.
158326/RU del 14 dicembre 2010, il
secondo periodo è sostituito, con efficacia immediata, dal seguente:
“A tal fine, i
soggetti, compresi i CAD, interessati a mantenere la semplificazione dopo la
data di cui sopra, presenteranno istanza all’organo di rilascio competente di
cui all’art. 5, comma 2, secondo le modalità e i criteri indicati, entro il 20
aprile 2011. Il mancato inoltro dell’istanza entro la data predetta comporterà
la decadenza dell’autorizzazione dal 1° gennaio 2012, fatta salva la facoltà di
presentare una nuova istanza.”
La presente determinazione
è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art. 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244.
Roma,11 marzo 2011
Il Direttore dell’Agenzia
Dott.
Giuseppe Peleggi
CIRCOLARE N. 9/D
Roma, 11 marzo 2011
Indirizzi omessi
OGGETTO: Determinazione Direttoriale del 14
dicembre 2010. Autorizzazioni alle procedure semplificate di dichiarazione
incompleta, di dichiarazione semplificata, di domiciliazione e di
speditore/destinatario autorizzato per il transito comunitario/comune.
Adeguamento delle autorizzazioni emesse.
Premessa
Il Reg. (CEE) 2454/1993 (d’ora in poi indicato come DAC),
modificato, in particolare, per le materie oggetto della presente dal Reg. (CE)
1192/2008 (d’ora in poi indicato come Regolamento), detta dal 1° gennaio 2009
nuove regole comunitarie in materia di concessione, sospensione e revoca delle
autorizzazioni alle procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione.
Con la circolare 45/D del 30 dicembre 2008 sono state illustrate
le modifiche normative comunitarie citate direttamente applicabili dal 1°
gennaio 2009 e considerate le novità previste dal Regolamento 18 dicembre
2008 (Il Regolamento è stato aggiornato con Regolamento del 1° luglio
2010 ) relativo all’individuazione
dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza
dell’Agenzia delle dogane, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 7 agosto
1990 n.
A seguito delle suddette novità legislative comunitarie, si è
proceduto a modificare integralmente il Decreto 7 dicembre 2000 e successive
modificazioni con
In
particolare con la suddetta DD sono stati disciplinati i procedimenti
amministrativi di autorizzazione, di gestione e di controllo delle procedure
semplificate di dichiarazione incompleta, di dichiarazione semplificata, di
domiciliazione e di speditore/destinatario autorizzato per il regime del
transito comunitario/comune di cui rispettivamente all’art. 76, par.1, lett.
a), b) e c), e par. 4, del Reg. (CEE) 2913/1992 (d’ora in poi chiamato CDC).
Ciò
premesso, si ricordano di seguito le più rilevanti novità della DD rispetto al
precedente Decreto 7 dicembre 2000:
·
all’art.
2, comma 2, sono state considerate le modifiche legislative comunitarie
apportate alle DAC dal Reg. (CE) 1875/2006 per la procedura semplificata di
dichiarazione incompleta;
·
all’art.
2, comma 3, è stata adeguata la normativa nazionale a quella comunitaria relativamente
ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti per il rilascio
dell’autorizzazione delle procedure di dichiarazione semplificata e di
domiciliazione;
·
all’art. 2, comma
6, è stato introdotto il requisito dell’utilizzo delle procedure telematiche in esercizio per il trattamento delle
dichiarazioni doganali relative alle procedure di dichiarazione semplificata e
di domiciliazione e alle procedure semplificate di speditore/destinatario autorizzato
per il regime del transito comunitario/comune;
·
all’art. 4, comma
3, sono stati stabiliti modelli di istanza e di autorizzazione per le procedure semplificate di
speditore/destinatario autorizzato per il transito comunitario/comune al fine
di armonizzare l’utilizzo delle suddette procedure sul territorio nazionale;
·
all’art. 5, commi
2 e 3, sono stati individuati nuovi organi competenti al rilascio
dell’autorizzazione alle procedure semplificate citate;
·
all’art. 5, comma
4, è stata prevista una fase preliminare di valutazione dell’istanza relativa
alle autorizzazioni;
·
agli
artt. 8 e 9 sono stati previsti gli istituti della sospensione e della revoca
armonizzati dal Regolamento su tutto il territorio comunitario;
·
all’art.
12, comma 1, è stata rivista la periodicità dei controlli e la possibilità di
procedere sia in via ordinaria che straordinaria con metodologie basate sull’analisi
dei rischi e sulla metodologia del campione rappresentativo; al comma 2, è
stato inoltre previsto un particolare monitoraggio per i richiedenti stabiliti
in ambito nazionale da meno di tre anni;
·
all’art.
13 sono state definite le modalità di attuazione dell’adeguamento delle
autorizzazioni rilasciate secondo la precedente normativa ai criteri previsti
dalla nuova normativa comunitaria e dalla DD.
Si fa presente che il criterio
utilizzato per l’individuazione dei nuovi organi competenti al rilascio delle
autorizzazioni tiene conto delle novità comunitarie introdotte dal Regolamento
e semplifica l’attività amministrativa degli Uffici riducendo i tempi di
gestione dei procedimenti amministrativi.
In particolare, considerato che la concessione delle
autorizzazioni alle procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione
è subordinata all’esame dei medesimi requisiti previsti per il rilascio dei
certificati AEOC e AEOF (ad eccezione dei requisiti di sicurezza disposti per
quest’ultimo certificato), si è ritenuto opportuno prevedere che l’Ufficio delle dogane competente per
l’istruttoria per il rilascio di tali certificati (come individuato nel
sottopar. 2.2.2 della circolare 36/D del 28 dicembre 2007) sia anche:
Il predetto Ufficio delle dogane, così individuato, potrà in tal
modo verificare e monitorare i requisiti definiti per ottenere e mantenere lo
status AEO e quelli previsti per le autorizzazioni alle procedure semplificate
citate.
Per le modalità di effettuazione e di rendicontazione delle
relative attività di controllo si richiamano le istruzioni contenute nelle
linee guida ed indirizzi operativi emanate annualmente dalla Direzione Centrale
Accertamenti e Controlli.
Per tutte le autorizzazioni alle procedure semplificate di
dichiarazione incompleta, di dichiarazione semplificata e di domiciliazione, i
requisiti e le condizioni per l’ottenimento delle autorizzazioni sono quelli
previsti dai rispettivi articoli della DD nonché dagli articoli relativi alla
Sezione I -Disposizioni generali- del Capitolo I del Titolo IX delle DAC nonché
dagli articoli pertinenti in base al regime doganale oggetto dell’operazione
(cfr. da art. 254 ad art. 287 delle DAC).
Per le varie tipologie di autorizzazioni delle procedure in
parola, si forniscono le seguenti istruzioni elaborate anche sulla base di
alcune delle problematiche finora segnalate e delle richieste di chiarimenti
pervenute.
1. Dichiarazione incompleta
La procedura della
dichiarazione incompleta
permette all'autorità doganale di accettare, in casi debitamente giustificati,
una dichiarazione (su modello DAU) che non rechi tutte le indicazioni richieste
o che non sia corredata da tutti i documenti necessari per il regime doganale
prescelto.
Sulla base di quanto previsto dalle DAC, modificate dal Reg. (CE)
1875/2006, dal 1° luglio 2009 le autorità doganali possono accettare una dichiarazione
incompleta che non contenga tutti i dati dell’allegato 37 delle DAC, a condizione
che nella stessa dichiarazione siano indicati almeno i dati previsti dalla
Tabella VII dell’allegato 30 bis delle DAC nonché i dati di sicurezza di cui
alla Tabella I del medesimo allegato
Le relative istanze devono essere compilate applicando quanto
disposto dall’art. 4, comma 1, della DD, utilizzando il formulario A, allegato
alla DD, e presentate all’Ufficio delle dogane, individuato in relazione al
luogo ove sono presentate le merci.
Le istanze non saranno accettate se non conformi all’allegato A
citato; si evidenzia che per la suddetta autorizzazione non rilevano ai fini
della valutazione e dell’accettazione dell’istanza i requisiti di cui all’art.
5, comma 4, lett. b) della DD (assenza di infrazioni gravi e di procedure fallimentari
in corso) in quanto per tale procedura semplificata non sono richiesti
specifici requisiti soggettivi, come peraltro si evince dallo schema di istanza
di cui all’allegato A della DD.
Le autorizzazioni alle procedure in parola sono rilasciate utilizzando
il formulario A1, allegato alla DD e possono riguardare merci di ogni natura,
ferma restando, inoltre, l’osservanza di eventuali vincoli o restrizioni
previsti dalla normativa vigente, in particolare quelli riferiti alle misure
restrittive e di embargo nei confronti di taluni Paesi terzi, il cui elenco
aggiornato è reperibile al seguente link del Ministero dello Sviluppo Economico
– Direzione Generale per
http://www.mincomes.it/embarghi/embarghi.htm
Nel rilasciare l’autorizzazione, l’Ufficio delle dogane competente
avrà cura di accertarsi che le merci, oggetto della procedura semplificata,
siano individuabili e di facile riconoscimento e che, nell’attuazione della
procedura, non ci siano possibilità di abusi e frodi.
2. Procedura di dichiarazione semplificata
e di domiciliazione
2.1. Soggetti
La procedura della
dichiarazione semplificata
permette all'autorità doganale di vincolare le merci al regime doganale
prescelto su presentazione di una dichiarazione semplificata e successiva
presentazione di una dichiarazione complementare che può avere, all’occorrenza,
carattere globale, periodico o riepilogativo. Come già precisato per la
procedura di dichiarazione incompleta, sulla base di quanto previsto dalle DAC,
modificate dal Reg. (CE) 1875/2006, dal 1° luglio 2009 le autorità doganali
possono accettare una dichiarazione semplificata che non contenga tutti i dati
dell’allegato 37 delle DAC, a condizione che nella stessa dichiarazione siano
indicati almeno i dati previsti dalla Tabella VII dell’allegato 30 bis delle
DAC nonché i dati di sicurezza di cui alla Tabella I del medesimo allegato.
La procedura di
domiciliazione prevede
che la dichiarazione delle merci al regime prescelto avvenga con l’iscrizione delle
merci nei registri contabili e, in tal caso, si può dispensare il dichiarante
dal presentare le merci in dogana (cfr. art. 76, par. 1, lett. c), del CDC).
Ai sensi dell’art. 253, par. 4, delle DAC, introdotto dal
Regolamento, qualunque persona può chiedere un’autorizzazione per la procedura
di dichiarazione semplificata o di domiciliazione, da utilizzare per proprio
conto o in qualità di rappresentante, a condizione che disponga di scritture e
di procedure adeguate che consentano all’autorità doganale di rilascio di
identificare le persone rappresentate e di effettuare i controlli doganali
appropriati.
Al riguardo, per la
procedura di domiciliazione, tenuto conto che, ai sensi del citato art. 76,
par.1, lett. c), del CDC, il
beneficiario dell’autorizzazione è il dichiarante, sono tutt’ora valide le
istruzioni impartite sulla rappresentanza in dogana dalla circolare 27/D del 18
luglio 2005 per cui possono avvalersi della procedura di domiciliazione i
soggetti stabiliti in ambito nazionale di seguito indicati:
1) le imprese industriali, commerciali ed agricole che agiscono in
nome o per conto proprio o avvalendosi di un rappresentante diretto che agisce
in nome e per conto dell’impresa stessa;
2) i soggetti intermediari (le imprese di spedizione internazionale;
i titolari di magazzini generali, i C.A.D., gli spedizionieri doganali; i
corrieri aerei internazionali), purché agenti con l’istituto della
rappresentanza indiretta (circolari 264/D del 16 novembre 1998 e 27/D/2005).
Per la dichiarazione semplificata non si ravvedono particolari
tipologie di soggetti richiedenti, a condizione che gli stessi soddisfino tutti i criteri e le
condizioni previsti dalle DAC, modificati dal Regolamento e richiamati dalla
DD. Sono quindi rimaste invariate le tipologie di soggetti previste dalla
precedente normativa comunitaria e nazionale.
2.2 Organo competente alla valutazione
dell’istanza ed al rilascio dell’autorizzazione
Per le autorizzazioni ad entrambe le procedure semplificate
citate, l’autorità di rilascio del provvedimento autorizzativo è, per la generalità dei soggetti, l’Ufficio
delle dogane e per i C.A.D.
Se la società richiedente ha diverse sedi, ai fini
dell’individuazione della sede ove è tenuta la contabilità principale doganale,
viene considerato il luogo in cui nell’ultimo triennio sono state svolte il
maggior numero di operazioni doganali o il luogo in cui è stata svolta o si svolgerà l’istruttoria per il
rilascio dei certificati AEOC e AEOF.
Tuttavia, nei casi in cui per la società vi siano difficoltà ad
individuare la suddetta sede in presenza di particolari tipi di merci che non
prevedono luoghi di stoccaggio (come ad es. nel caso dell’energia elettrica),
l’istanza può essere presentata presso l’ufficio territorialmente competente
relativamente alla sede ove il richiedente tiene la contabilità principale
dell’azienda.
Lo stesso organo competente al rilascio dell’autorizzazione
provvede all’emissione degli eventuali provvedimenti di voltura, di sospensione
e di revoca della stessa.
Per la voltura si rimanda a quanto previsto nel sottopar. 2.7.3
delle Linee guida relative alle procedure in esame (nota prot. 55 del 6 marzo
2006, d’ora in avanti Linee guida), mentre per la sospensione e la revoca a
quanto prescritto negli artt. 8 e 9 della DD nonché a quanto previsto nella
circolare 45/D/2008.
Nell’attesa di un riesame e dell’eventuale aggiornamento delle
Linee guida, sono ancora applicabili gli istituti del richiamo formale, della
rinuncia e della decadenza secondo le modalità indicate nei sottopar. 4.2.1,
4.2.4 e 4.2.5 delle suddette Linee guida.
2.3 Istanza e iter del procedimento
Per le procedure semplificate in parola, ai sensi dell’art. 4,
comma 2, della DD, è previsto l’utilizzo del modulo di istanza di cui
all’allegato 67 delle DAC (riproposto come allegato B della DD), per il quale
sono state redatte dalla Commissione europea apposite note esplicative,
allegate al Regolamento, ed opportunamente inserite come allegato n. 1 alla presente circolare.
Si fa presente che nel citato allegato B della DD non deve essere
compilata la casella 6.1 (Elenco delle persone competenti) .
Per la procedura di domiciliazione l’istanza deve essere
presentata all’organo di cui all’art. 5, comma 2, della DD, ed inviata in
copia, per conoscenza, ad ogni Ufficio delle dogane territorialmente competente
in relazione ai luoghi richiesti per l’arrivo e la partenza delle merci secondo
le modalità stabilite dall’art. 4, comma 2, della DD.
In funzione della tipologia di organo di rilascio (Ufficio delle
dogane o Direzione regionale/interregionale/provinciale competente in base alla
sede della contabilità principale doganale del richiedente), si possono avere due diversi tipi di iter amministrativo:
1) nel primo caso,
l’Ufficio delle dogane procederà a valutare l’istanza ai sensi dell’art. 5,
comma 4, della DD (cfr. successivo sottopar. 2.4) e ad istruirla sotto il
profilo dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 2, comma 3, della
DD, con i previsti adempimenti di carattere amministrativo (cfr. anche, in
proposito, la circolare 172/D del 27 settembre
Qualora per i luoghi da autorizzare siano interessati altri Uffici
delle dogane, quest’ultimi procederanno ai sopralluoghi di rispettiva
competenza, all’acquisizione della documentazione richiesta per la verifica di
alcuni requisiti (ad es. titolo giuridico relativo alla disponibilità del luogo,
planimetria, etc, cfr. sottopar. 2.3 delle Linee guida citate) e a comunicarne
le risultanze all’Ufficio delle dogane competente al rilascio
dell’autorizzazione. Per la suddetta attività si rinvia a quanto già disposto
nelle Linee guida.
Completata l’istruttoria, il competente Ufficio delle dogane darà
corso al rilascio dell’autorizzazione utilizzando il modulo autorizzazione di
cui all’allegato 67 delle DAC (allegato B 2 della DD).
2) nel secondo caso, il
C.A.D. richiedente presenterà l’istanza all’Ufficio delle dogane competente per
l’istruttoria in base al luogo ove tiene la contabilità principale doganale
(cfr. precedente sottopar. 2.2). Tale Ufficio procederà ad istruire l’istanza
secondo le modalità previste al punto 1).
A seguito dell’istruttoria, l’Ufficio delle dogane sopra indicato
invierà l’istanza corredata dalla prescritta documentazione e dall’istruttoria
di pertinenza alla Direzione regionale/interregionale/provinciale competente,
ai sensi dell’art. 5, comma 2, della DD, che procederà, dopo accurato esame
della documentazione ricevuta e dopo aver ottemperato alla disposizione di cui
all’art. 3, comma 1, del Decreto 11 dicembre 1992, n. 549, per l’iscrizione nel
relativo apposito albo (cfr. nota R.U. 27248 del 24 febbraio 2009) al rilascio
dell’autorizzazione utilizzando il modulo comunitario prima indicato.
I provvedimenti di autorizzazione, di voltura, di ratifica della
sospensione e di revoca dovranno essere inviati agli uffici interessati a cura
dell’organo emittente trasmettendone copia anche alla Direzione Centrale
gestione tributi e rapporto con gli utenti – Ufficio per i servizi all’utente e
per i traffici di confine.
Per la procedura di dichiarazione semplificata, l’istanza deve
essere presentata all’organo di cui all’art. 5, comma 2, della DD, ed inviata
in copia, per conoscenza, ad ogni Ufficio delle dogane ove sono presentate le
merci.
2.4 Valutazione ed accettazione
dell’istanza
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, della DD, è stata introdotta una
fase preliminare di valutazione dell’istanza delle autorizzazioni alle
procedure citate.
L’istanza non viene accettata se:
1.
non è
conforme all’allegato 67 delle DAC;
2.
il richiedente è
stato condannato per un reato grave connesso alla sua attività economica;
3.
il richiedente
nel momento in cui presenta la domanda è oggetto di una procedura fallimentare.
L’istanza non viene accettata anche nel caso in cui le merci
dichiarate nell’istanza siano quelle escluse ai sensi dell’art. 3, comma 2,
della DD.
Per consentire alle autorità doganali la valutazione dell’istanza,
il richiedente formulerà nel modello di domanda, precisamente alla casella 15
del modello complementare, utilizzato per il regime richiesto, dell’allegato 67
la seguente dichiarazione:
“Il
sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 29.11.2000, n. 445 dichiara
di essere nel pieno esercizio dei propri diritti e di non essere in stato di
fallimento né di essere sottoposto a procedura di concordato preventivo, di
amministrazione controllata, straordinaria o di liquidazione coatta
amministrativa e di non effettuare nell’ambito della suddetta autorizzazione
operazioni concernenti le merci escluse previste dall’art. 3, comma 2, della DD
e operazioni oggetto di vincoli e restrizioni previste dalla normativa vigente,
nonché di deroga previste nei regolamenti
CE relativi a misure restrittive nei confronti di taluni Paesi terzi”.
Inoltre, allegherà alla suddetta istanza una propria dichiarazione
compilando il modulo B1 della DD relativa alla garanzia, all’eventuale esonero
dal prestare cauzione ai sensi dell’art. 90 del DPR. 23 gennaio 1973, n. 43
(d’ora in poi TULD) e alla non sussistenza di ipotesi di violazioni gravi e
ripetute a suo carico previste dall’ art. 2, comma 3, della DD.
Come più volte detto, i suddetti requisiti, autocertificabili,
devono essere verificati in fase di istruttoria (cfr. circolare 172/D/2000). Si
fa presente che, ai sensi della circolare citata, è espressamente previsto che
tutti i dati autocertificati relativi ai soggetti che usufruiscono delle procedure
domiciliate vanno verificati “a tappeto”. Sulle modalità di tali verifiche si
rinvia a quanto previsto dalla Linee guida.
La
mancata accettazione sarà comunicata al richiedente entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Trascorsi i 15 giorni suddetti, ed in assenza di ogni formale atto
interruttivo di tale termine, la domanda dell’autorizzazione in parola si
ritiene accettata dall’autorità doganale.
Nel caso in cui l’autorità doganale di rilascio accerta che la
domanda non contiene tutti i dati necessari, deve, entro 15 giorni di
calendario dal ricevimento della stessa, chiedere con espressa motivazione di
fornire le informazioni pertinenti all’interessato, che dovrà ottemperare entro
i 15 giorni di calendario successivi alla data della richiesta dell’autorità
doganale.
In tale ultima evenienza, l’istanza dell’autorizzazione in parola
sarà considerata accettata al momento della presentazione da parte del
richiedente di tutti i dati richiesti dall’organo di rilascio competente.
2.5 Istruzioni operative di gestione
dell’autorizzazione e relativi controlli
Per quanto riguarda le istruzioni operative, da emanarsi in
applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7, par. 4, della DD,
concernenti anche le modalità di controllo, sarà tenuto conto, in base al tipo di autorizzazione
rilasciata, delle condizioni oggettive, quali ad esempio:
Le attività di controllo condotte dagli Uffici competenti presso i
luoghi autorizzati, nel rispetto dei diritti indicati nello Statuto del
Contribuente, di cui alla legge n. 212/2000, saranno effettuate secondo i
principi fissati nell’art. 12 della DD, anche mediante l’utilizzo di check list
sia di natura preventiva che di natura consuntiva, che tengano conto di ogni
informazione residente nel sistema informativo doganale.
3. Regimi doganali, merci e luoghi
relativi alle autorizzazioni di dichiarazione semplificata e di domiciliazione
Per entrambe le procedure semplificate citate al precedente
paragrafo, i regimi doganali, oggetto della procedura, sono espressamente
indicati nell’allegato 67 delle DAC (cfr. sottopar. 2.4 delle Linee guida); non
essendo previsto il regime del transito, per accedere alla procedura
semplificata di speditore/destinatario autorizzato, è necessario presentare
l’istanza rispettivamente sui modelli C e D.
In particolare, si fa presente che, come previsto dalla circolare
27/D/2005, i soggetti intermediari non possono essere autorizzati ad operare in
procedura di domiciliazione per i regimi doganali economici; solo i C.A.D., in
quanto unici soggetti intermediari abilitati dalla Legge 213/2000 ad operare
presso i luoghi del titolare dell’autorizzazione, possono essere autorizzati
anche per tali regimi a condizione che:
Tali formalità vengono sostanzialmente effettuate presso
l’operatore seppure da un soggetto esterno (C.A.D.) a ciò incaricato in veste
di rappresentante indiretto.
Sono escluse dalla procedura di domiciliazione le operazioni di
perfezionamento attivo, perfezionamento passivo, ammissione temporanea e
trasformazione sotto controllo doganale, autorizzate in forma semplificata, ai
sensi dell’art. 497 par. 3 delle DAC, al fine di assicurare il preventivo
rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ufficio competente. Per lo stesso
motivo, sono escluse dalla procedura di domiciliazione le operazioni di
temporanea esportazione effettuate in applicazione dell’art. 214 del TULD,
procedura quest’ultima, peraltro, non prevista tra i regimi indicati
nell’allegato 67 delle DAC.
Le merci oggetto delle procedure in parola e quelle
escluse sono espressamente descritte nell’art. 3 della DD.
Per quanto riguarda i
luoghi, si ricorda che l’art. 253, par. 3, delle DAC prevede che la procedura di domiciliazione consente
di vincolare le merci al regime doganale prescelto nei locali dell’interessato
o in altri luoghi designati o autorizzati dall’autorità doganale, fatto salvo
quanto stabilito dalla Legge 213/2000 in relazione all’operatività dei C.A.D.
(cfr. successivo par. 7 della presente circolare).
I suddetti luoghi devono essere indicati nell’istanza o in un
apposito allegato, qualora le caselle dei modelli complementari del formulario
di cui all’allegato 67 delle DAC non siano sufficienti in relazione al numero
dei luoghi richiesti.
La verifica sui luoghi designati per l’arrivo e/o la partenza delle
merci in procedura domiciliata sarà svolta secondo le modalità previste, come
descritte nel sottopar. 2.3 delle Linee guida.
Le variazioni e le integrazioni dei luoghi saranno oggetto di
apposito provvedimento integrativo dell’autorizzazione stessa, emanato
dall’Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo oggetto della
richiesta e trasmesso all’organo che ha concesso l’autorizzazione.
Per la procedura di
dichiarazione semplificata,
le operazioni doganali sono effettuate
presso gli Uffici doganali competenti di importazione e/o di esportazione
ed in tal senso va compilata la casella 11 dei modelli complementari
dell’allegato 67 delle DAC (allegato B della DD).
4. Istruttoria relativa alle
autorizzazioni di dichiarazione semplificata e di domiciliazione
L’autorità doganale competente al rilascio delle autorizzazioni di
cui al paragrafo 2 dovrà verificare i criteri e le condizioni di cui all’art.
2, comma 3, della DD, con un apposito audit presso la ditta.
Considerato che tali criteri sono quelli previsti per il rilascio
dei certificati AEOC e AEOF, ad eccezione dei requisiti di sicurezza, per l’istruttoria delle autorizzazioni in
parola si possono utilizzare gli Orientamenti comunitari di cui ai Documenti
TAXUD/1450/2006 e TAXUD 1452/2006 modello Compact AEO, nonché quanto previsto
dalla circolare 36/D/2007.
Nel prosieguo, si evidenziano i requisiti soggettivi ed oggettivi
da esaminare rispettivamente per il rilascio dell’autorizzazione alla procedura
di domiciliazione e di dichiarazione semplificata.
Si fa presente che, per la valutazione dei suddetti requisiti,
viene considerato come periodo di riferimento il triennio precedente alla
presentazione dell’istanza. Nel caso in cui il richiedente sia stabilito in
ambito nazionale da meno di tre anni, il suddetto periodo di riferimento sarà
inferiore per cui, nel primo anno successivo al rilascio dell’autorizzazione, è
necessario effettuare uno stretto monitoraggio sulla procedura semplificata
oggetto dell’autorizzazione.
4.1 Requisiti soggettivi
4.1.1 Comprovata osservanza degli obblighi
doganali
Condizione essenziale per il rilascio di una autorizzazione alla
procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione è la comprovata
osservanza, nel corso degli ultimi tre anni anteriori alla presentazione
dell’istanza, degli obblighi doganali.
Tale comprovata osservanza dei predetti obblighi sarà considerata
adeguata se nel periodo indicato non sono state commesse infrazioni gravi e
ripetute da parte del rappresentante legale della società nonché del
richiedente, delle persone responsabili della società o che ne esercitano il
controllo di gestione, della persona responsabile delle questioni doganali
nella società ( cfr. art. 14 nonies, par.1, lett a), b) e d) delle DAC).
In particolare, all’art. 2, comma 3, della DD, sono state definite
le predette infrazioni gravi e ripetute, ostative al rilascio delle
autorizzazioni.
4.1.2 Misure di prevenzione ai sensi della
legge 31.05.65, n. 575
Una particolare infrazione è indicata all’art. 2, comma 3, lett.
c), della DD e consiste nell’applicazione a carico delle persone sopra indicate
(rappresentante legale e i soggetti di cui all’art. 14 nonies, par.1, lett a),
b) e d) delle DAC) delle misure di prevenzione ai sensi della legge 31.05.65 n.
575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche.
Tale dato non è autocertificabile e, pertanto, va verificato
tramite l’apposita dicitura nel certificato camerale o tramite la comunicazione
della competente Prefettura ai sensi del DPR 252/92.
4.2 Requisiti oggettivi
4.2.1 Efficace sistema di scritture
commerciali
Si fa presente che, in caso di istanza di autorizzazione alla
procedura di domiciliazione, per permettere alle autorità doganali di stabilire
l’esistenza di un efficace sistema di scritture commerciali, previsto dagli
artt. 253 quater e 14 decies delle DAC e dall’art. 2, comma 3, lett. e), della
DD, il richiedente si conforma a tutti i seguenti obblighi:
a)
utilizzare un sistema compatibile con i principi contabili adottati in ambito
nazionale e che faciliterà i controlli doganali mediante audit;
b)
permettere all’Autorità doganale l’accesso fisico o elettronico alle scritture
doganali e, se del caso, quelle relative ai trasporti ed alla documentazione
attestante le avvenute e correlate transazioni finanziarie;
c)
disporre di un sistema logistico che permetta di distinguere tra merci
comunitarie e merci non comunitarie;
d)
disporre di un’organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla
dimensione d’impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci e di un
sistema di controllo interno che permetta di individuare le transazioni
illegali o fraudolente;
e)
disporre, all’occorrenza, di procedure adeguate che permettano di gestire le
licenze e le autorizzazioni relative alle misure sanitarie, ambientali e di
politica commerciale o agli scambi di prodotti agricoli;
f)
disporre di procedure adeguate di archiviazione delle scritture e delle
informazioni dell’impresa e di protezione contro la perdita dei dati, l’accesso
abusivo al sistema informatico e l’alterazione dei dati contenuti;
g)
assicurare che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le
autorità
doganali
ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e
provvedere
affinché le conseguenti segnalazioni dei dipendenti siano avanzate in modo
adeguato alle competenti autorità doganali;
h)
organizzare misure adeguate di sicurezza per proteggere sia il sistema
informativo del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata che
la sua documentazione.
In caso di istanza di autorizzazione alla procedura di
dichiarazione semplificata, per permettere alle autorità doganali di stabilire
l’esistenza di un efficace sistema di scritture contabili il richiedente si
conforma solo agli obblighi di cui alle lettere d), e) e g) citate.
4.2.2 Solvibilità finanziaria
La solvibilità finanziaria è un requisito previsto per entrambe le
autorizzazioni citate ai sensi degli artt. 253 quater e 14 undecies della DAC.
Per solvibilità finanziaria si intende una situazione finanziaria
sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie
obbligazioni, con continuità e regolarità, tenendo debitamente conto delle
caratteristiche del tipo di attività commerciale.
La presente condizione è considerata soddisfatta se la solvibilità
del richiedente è attestata per i tre anni antecedenti alla presentazione
dell’istanza; qualora il richiedente sia stabilito in ambito nazionale da meno
di tre anni, essa è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni
disponibili.
A tale proposito, deve precisarsi che esistono diversi metodi
finalizzati alla verifica della solvibilità; attraverso le diverse analisi
finanziarie ed economiche attuabili, si deve rilevare una situazione finanziaria
sana, che consenta al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni,
tenendo debitamente conto delle caratteristiche dell’attività del soggetto
richiedente. Inoltre, il richiedente deve essere in grado di offrire
all’amministrazione doganale valide garanzie in relazione alle operazioni
doganali svolte.
4.2.3 Scritture e procedure adeguate ai
controlli
Ai fini della sussistenza del requisito previsto dall’art. 2,
comma 3, lett. f), della DD, le autorità doganali sono tenute a verificare le
scritture del richiedente a meno che non possa essere utilizzato un audit
precedente.
4.2.4 Utilizzo delle procedure telematiche
in esercizio
In merito al requisito relativo all’utilizzo delle procedure
telematiche in esercizio per il trattamento delle dichiarazioni doganali,
previsto dall’art. 2, comma 6, della DD, si fa presente che per la procedura di domiciliazione sono
attualmente in esercizio le procedure telematiche per il regime
dell’esportazione definitiva, dell’esportazione abbinata al transito, della
riesportazione, del perfezionamento passivo, dell’importazione definitiva,
della reimportazione e del perfezionamento attivo (cfr. circolari 18/D del 24
marzo 2004 e 22/D del 26 novembre 2009). In relazione al regime del deposito
doganale, si dispone che, per le dichiarazioni afferenti tale regime, attualmente trattate ancora con
l’invio del preavviso su carta, la presentazione della dichiarazione
complementare avvenga esclusivamente via EDI.
In
relazione alle procedure per il
trattamento delle dichiarazioni incomplete e delle dichiarazioni semplificate,
si ricorda che il sistema ECS (Export
Control System) a tutt’oggi non supporta l’invio telematico delle dichiarazioni
semplificate ed incomplete per cui, per l’utilizzo di tali procedure, è ancora
oggi possibile l’utilizzo della dichiarazione cartacea, purché tutta
l’operazione avvenga nel territorio nazionale e la dichiarazione contenga i
dati richiamati nei pertinenti paragrafi della circolare, a meno che non si
tratti di merce esonerata dai dati sicurezza (vedasi punto 1.1. della nota
88970 del 30 giugno 2009 relativa all’ECS).
Tuttavia, considerato che le autorità doganali possono accettare
dichiarazioni doganali di importazione e di esportazione con modalità diverse
da quelle informatiche, a condizione che venga effettuata un’efficace analisi
dei rischi (art. 253 bis, comma 2, introdotto dall’art.1, punto 5, del Reg.
(UE) 430/2010), dovranno essere attentamente valutate le particolari
motivazioni delle richieste di rilascio delle autorizzazioni in parola e
garantite idonee misure per un’efficace analisi del rischio.
5. Monitoraggio dell’autorizzazione
L’autorizzazione alle procedure semplificate, di cui al paragrafo
2, è oggetto di riesame in caso di modifiche sostanziali della normativa
comunitaria o in caso di ragionevole presunzione che il titolare
dell’autorizzazione non soddisfi più i criteri e le condizioni di cui agli
artt. 2, 3 e 10 della DD.
Ai fini dei controlli e riscontri tecnici saltuari di cui
all’art.12, commi 1 e 2, per quanto concerne i C.A.D., l’Ufficio delle dogane
deputato all’effettuazione degli stessi è quello competente territorialmente in
relazione alla sede ove il C.A.D. detiene la contabilità principale.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della DD, l’organo di rilascio di
cui all’art. 5, comma 2, della DD procederà ogni quattro mesi a verificare e
monitorare i requisiti e le condizioni previsti per le autorizzazioni alle
procedure semplificate citate se l’autorizzazione è stata concessa ad un
richiedente stabilito in Italia da meno di tre anni.
Resta ferma la generale azione di monitoraggio nel corso del tempo
della permanenza dei requisiti necessari per il conseguimento
dell’autorizzazione, espressamente richiamata all’art. 2, comma 3, lett. f),
della DD.
6. Soggetti titolari dei certificati AEOC
o AEOF
Ai fini delle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, per i titolari
di certificati AEOC o AEOF tutti i criteri previsti all’art. 2, comma 3, lett.
da a) ad e), della DD, si considerano soddisfatti. Di quanto sopra, l’ufficio
deve tener conto nell’attività istruttoria relativa al rilascio
dell’autorizzazione. In particolare, se è stato rilasciato un certificato AEOC
o AEOF al richiedente dell’autorizzazione, a seguito di un apposito audit, le
risultanze del medesimo devono essere acquisite per la fase istruttoria
dell’autorizzazione, fatta salva la necessità di verificare il requisito
previsto dall’art. 2, comma 3, lett. f), della DD, ed illustrato nel precedente
sottoparagrafo 4.2.3, nonché l’idoneità dei luoghi di cui al paragrafo 3.
Le informazioni e le risultanze dell’attività audit effettuata ai
fini dell’AEO devono essere confermate attraverso un accesso mirato alla
verifica dell’attualità delle risultanze e per l’eventuale verifica del
requisito previsto dall’art. 2, comma 3, lettera f), della DD sopra citato,
oltre che dell’effettiva conferma dell’abitualità nel compimento di operazioni
doganali. Tale accesso non dovrà comportare la ripetizione di attività già
effettuate nel precedente audit da consuntivare secondo le vigenti istruzioni
fornite agli uffici.
7. Centri di Assistenza Doganale
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 213/2000, per le
procedure di domiciliazione e di speditore/destinatario autorizzato per il
transito comunitario/comune, i C.A.D. autorizzati all’esercizio di assistenza
doganale ed alla menzionata procedura di domiciliazione secondo l’ambito
territoriale previsto dall’art. 3, comma 3, del citato Decreto n. 549/1992,
possono presentare le merci oltre che negli spazi doganali di cui all’art. 17
del TULD, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per
conto dei quali di volta in volta operano.
Si fa presente che, per le procedure di domiciliazione, nel modulo
dell’istanza di cui all’allegato 67 delle DAC (allegato B della DD), e per le
procedure semplificate di speditore/destinatario autorizzato nei moduli di
istanza, rispettivamente allegati C e D della DD, devono essere indicati tutti
i luoghi, inclusi quelli di cui al citato art. 3, comma 5, della Legge n.
213/2000. Come già detto, considerato l’esiguo numero di righe presenti nella
casella 10 dei modelli complementari del formulario dell’istanzaallegato 67,
tali luoghi possono essere indicati in un ulteriore allegato facendo
riferimento alla casella 10 del relativo modello complementare.
Inoltre, ai fini dell’autorizzazione al beneficio delle procedure
semplificate citate, gli uffici doganali competenti per l’istruttoria, ferma
restando la valutazione delle condizioni previste dalle DAC, avranno cura di
accertare l’idoneità e la disponibilità di tutti i luoghi, anche sulla base
delle esigenze connesse alla possibilità di poter effettuare i controlli.
I luoghi risultati idonei, sotto il profilo dell’effettuazione dei
controlli fisici e/o contabili, della separazione fisica tra merci comunitarie
e merci non comunitarie, della custodia di merci a disposizione dell’Autorità
Giudiziaria o sottoposte a vincolo da parte delle competenti Autorità, saranno
espressamente elencati nel provvedimento di autorizzazione.
Tali luoghi possono essere integrati o sostituiti su istanza
presentata all’Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al
luogo, oggetto dell’integrazione.
A seguito di valutazione favorevole dell’istanza in parola, il
suddetto Ufficio provvederà ad emettere un apposito provvedimento integrativo
dell’autorizzazione precedentemente emessa che sarà trasmesso alla Direzione
regionale/interregionale/provinciale competente per il rilascio ai sensi
dell’art. 5, comma 2, della DD.
8. Adeguamento delle autorizzazioni
Si fa presente che, in applicazione dell’art. 13, comma 2, della
DD, è necessario adeguare entro il 1°
gennaio 2012 le autorizzazioni alla procedura di domiciliazione e di dichiarazione
semplificata in corso di validità, rilasciate sulla base della normativa
precedente al Regolamento, alla normativa comunitaria vigente nonché ai criteri
di cui alla DD.
8.1 Istanza
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 della DD, i soggetti,
compresi i C.A.D., in possesso di autorizzazione alla procedura di dichiarazione
semplificata e di domiciliazione ed interessati a mantenere il beneficio
assicurandosi una continuità operativa delle procedure in essere, sono tenuti a
presentare apposita istanza all’organo competente di cui all’art. 5, comma 2,
della DD, utilizzando il modulo di domanda di cui all’allegato 67 delle DAC
(allegato B della DD).
Con Determinazione del
Direttore dell’Agenzia prot. 30939/RU in pari data, al fine agevolare la
corretta esecuzione degli adempimenti connessi alla presentazione della richiamata
istanza di adeguamento, è stato fissato nel 20 aprile 2011 il nuovo termine per
l’attuazione di tale adempimento in sostituzione di quello originariamente
previsto.
Come già detto al precedente par. 2.3, è opportuno consultare le
note esplicative del formulario in questione allegate al Regolamento e inserite
come allegato 1.
Si evidenzia che tra i dati da inserire nell’istanza citata, ai
fini dell’adeguamento e della realizzazione della nuova banca dati, è
necessario riportare alla casella 3 del modulo il tipo di autorizzazione
richiesta ed il numero di riferimento di quella da adeguare.
I titolari di autorizzazioni alle procedure di cui sopra, che non
presentino istanza nel termine sopra indicato, decadono dal diritto di poter
accedere all’adeguamento entro il 1° gennaio 2012 per cui, allo scadere del
suddetto termine, le relative autorizzazioni devono intendersi decadute.
In tale evenienza, da tale ultimo termine, i soggetti interessati,
senza alcuna garanzia della continuità operativa delle procedure in essere,
potranno richiedere una nuova autorizzazione alla procedura semplificata in
parola che sarà rilasciata entro i termini previsti in attuazione della legge
n. 241/1990 e successive modificazioni.
8.2 Istruttoria e rilascio delle autorizzazioni
Gli organi di rilascio citati e gli operatori daranno corso agli
adempimenti previsti nelle diverse fasi preordinate al rilascio (presentazione
dell’istanza, istruttoria etc) secondo le modalità descritte nei precedenti
paragrafi.
In merito ai luoghi, è necessario aggiornare i verbali di
sopralluogo se redatti prima del 1° gennaio 2009, data di entrata in vigore
della nuova normativa comunitaria, operando anche nel sistema informativo
doganale una accurata ricognizione circa l’elencazione dei luoghi autorizzati,
verificando l’attualità degli stessi e dei relativi codici.
Le nuove autorizzazioni dovranno essere concesse entro il 1°
gennaio 2012.
A tal fine, sulla base del numero di istanze pervenute, gli organi
di rilascio predisporranno un piano di adeguamento, dando priorità temporale
alle autorizzazioni preesistenti più risalenti nel tempo.
Per i titolari dei certificati AEOC o AEOF, si richiama quanto
disposto al par. 6.
8.3. Competenze e gestione amministrativa
nella fase transitoria
Per quanto concerne le disposizioni di cui all’art. 13 della DD,
ai fini di una graduale e puntuale gestione del passaggio di competenze, le
autorizzazioni rilasciate dalle Direzioni regionali/interregionali/provinciali
secondo la precedente normativa continueranno ad essere trattate secondo le
attuali competenze e modalità, finché non verranno adeguate su istanza del beneficiario
e prese in carico dal nuovo organo di rilascio, di cui all’art. 5, comma 2,
della DD e comunque non oltre il 1° gennaio 2012.
Il nuovo organo competente al rilascio emanerà, pertanto, un nuovo
provvedimento di autorizzazione, attribuendo allo stesso una nuova numerazione.
Il suddetto provvedimento, inviato agli uffici interessati indicati nel par.
2.3 della presente circolare, sostituirà a tutti gli effetti l’autorizzazione o
le autorizzazioni preesistenti, intestate al medesimo soggetto su tutto il territorio
nazionale.
A supporto delle nuove disposizioni citate, verrà rilasciata
un’apposita procedura informatica ad uso degli uffici interessati alla gestione
della procedura.
9. Procedure semplificate di speditore e
destinatario autorizzato
9.1 Aspetti generali
Per le autorizzazioni alle semplificazioni di
speditore/destinatario autorizzato nel regime del transito comunitario/comune,
la titolarità della gestione della procedura autorizzativa viene trasferita
all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo in cui il
richiedente tiene la contabilità principale doganale.
Per i C.A.D., la titolarità citata appartiene, a seconda dei casi,
alle Direzioni regionali/interregionali/provinciali, come peraltro già indicato
per le autorizzazioni di cui al par. 2.
Nel rinviare alle disposizioni di cui alla DD, in particolare in relazione alle condizioni
ed ai requisiti previsti per l’accesso alle semplificazioni, si procede, qui di
seguito, a chiarire taluni aspetti procedurali prevalentemente di carattere
tecnico/operativo.
Possono richiedere l’autorizzazione allo statuto di
speditore/destinatario semplificato, ai sensi dell’art. 372, par. 2, delle DAC,
unicamente i soggetti stabiliti in Italia e, quindi, titolari di un codice EORI
nazionale.
In relazione a quanto sopra, si richiama l’attenzione, per il
carattere innovativo della disposizione, su quanto previsto all'art. 2, par. 5,
della DD, il quale prevede che il titolare di un certificato AEOC od AEOF, di
cui all'art. 14 bis, par. 1, lett. a) e c), delle DAC, sia considerato in
possesso dei requisiti indicati nella DD.
Resta fermo che l’accesso degli operatori alle semplificazioni
citate presuppone in ogni caso l’abitualità dell’utilizzo del regime del
transito, ai sensi dell’art. 373, par. 1, lett. b), delle DAC, e l’utilizzo
delle procedure telematiche in esercizio per il regime del transito (vedi circolare
18/D/2004).
Il rilascio di un’autorizzazione allo statuto di destinatario
autorizzato, ai sensi degli art. 402 e segg. delle DAC, come già previsto dalla
circolare 52/D del 28 dicembre
a) ad
un regime doganale sospensivo o definitivo in “entrata” con la procedura di
domiciliazione di cui all’art. 76, par. 1, lett. c), del CDC;
b) al
regime di transito semplificato, purché ciò avvenga con lo statuto di
“speditore autorizzato per il regime di transito comunitario” di cui agli artt.
398 e segg. delle DAC.
Al fine di facilitare l'operatività degli uffici e degli operatori
economici interessati alle semplificazioni nel transito comunitario/comune,
sono stati predisposti i modelli di istanza e di autorizzazione, individuati
rispettivamente con le sigle "C", “C1” per lo speditore autorizzato e
”D”, “D1", per il destinatario autorizzato, tutti pubblicati in allegato
alla DD. I modelli in questione non innovano le procedure dal punto di vista
normativo, considerato che la regolamentazione è prevista a livello
comunitario, ma riportano le indicazioni/prescrizioni ed i dati necessari al
fine di assicurare l’uniformità operativa sul territorio.
I medesimi modelli, per ragioni tecnico-informatiche, sono stati
predisposti in modo tale che le istanze, e le relative autorizzazioni, debbano
essere compilate ciascuna su un formulario distinto a seconda della tipologia
di semplificazione richiesta/accordata.
A tal proposito si attira l’attenzione, in via preliminare, sul
campo n. 7 “Movimenti autorizzati” dei formulari di autorizzazione per le
procedure semplificate di speditore/destinatario autorizzato “C1” e “D1”, campo
nel quale figurano, in materia specifica, i transiti con le sigle previste
dalla normativa comunitaria T1, T2, T2F e T2SM.
Tali indicazioni sono state introdotte per facilitare l’attività
degli operatori, soprattutto quelli che spediscono/ricevono merci di propria
produzione in libera pratica (T2); con il medesimo intento sono state indicate,
in modo specifico, le sigle T2F e T2SM per gli operatori che effettuano
unicamente operazioni con territori doganali comunitari extrafiscali ovvero
con
Sono, inoltre, definite nell’allegato 2 della presente circolare
le specifiche indicazioni necessarie alla compilazione dei formulari in
questione.
9.2 Uffici di controllo
In merito alla natura e alle funzioni degli uffici di controllo
sulle operazioni degli speditori/destinatari autorizzati, si evidenzia che essi
debbono avere competenza sul/i luogo/luoghi di spedizione/destinazione ed hanno
la funzione di verificare l’operatività e la regolarità delle singole
spedizioni.
A tal fine, i medesimi uffici dovranno applicare le disposizioni
di cui all’art. 7, par. 3 e 4, della DD, concernenti anche le modalità di
controllo, le quali terranno conto delle condizioni oggettive, quale ad
esempio:
9.3 La garanzia dello speditore
autorizzato
Ai fini di una migliore tutela degli interessi fiscali nazionali e
comunitari, si ritiene utile rammentare, per quel che concerne lo speditore
autorizzato, che la garanzia globale e/o l’esonero dalla garanzia possono
essere accordati unicamente ad un soggetto stabilito nel territorio nazionale,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 372, par. 1, lett. a), e 398 delle
DAC.
Ne consegue che la semplificazione della garanzia globale estera è
applicabile negli Stati membri diversi da quello di rilascio per le sole
operazioni svolte dagli speditori in procedura ordinaria.
Inoltre, come previsto dalla risoluzione 3/D del 22.10.2008, si
evidenzia come la garanzia globale debba essere unicamente utilizzata dal
soggetto beneficiario; pertanto, nell’ipotesi della rappresentanza indiretta,
non è consentito l’utilizzo della garanzia globale accordata al rappresentato.
Tale limitazione vale, ovviamente, anche per la semplificazione
della dispensa dalla garanzia di cui sia titolare il rappresentato.
L’ammontare dell’imposizione coperta dalla garanzia globale ovvero
dalla dispensa dalla garanzia è fissato dall’Ufficio delle dogane competente.
Il calcolo deve comprendere tutti i dazi doganali e le altre
imposizioni (anche nazionali, quali accise ed IVA), che sono applicabili
all’importazione dei diversi tipi di merci.
9.4 Operatività degli uffici e adempimenti
del destinatario autorizzato
Da parte di taluni uffici sono stati richiesti chiarimenti per
quel che concerne l’operatività a destino nel regime del transito, a seguito
dell’abolizione dell’obbligo della comunicazione degli arrivi e dell’iscrizione
della dichiarazione nelle scritture, previste al par. 3 della circolare
22/D/2009, in caso di utilizzo della procedura di sdoganamento telematico in
procedura di domiciliazione.
Sul punto, si evidenzia che la circolare citata fa riferimento
esclusivamente alla procedura di domiciliazione di cui art. 76, par. 1, lett.
c), del CDC, ed in particolare all’obbligo di comunicazione degli arrivi,
dell’iscrizione della dichiarazione nelle scritture contabili e della
presentazione della dichiarazione complementare, di cui agli artt. 266, par. 1,
e 267 delle DAC, oltre che agli artt. 9 e 10, comma 1, del DM 548/1992;
pertanto, l’abolizione in parola non si applica alla procedura del destinatario
autorizzato nel transito.
Poiché l’invio/ricezione telematico dei messaggi previsti
dall’art. 408 non è attualmente attivo, nelle more della relativa
implementazione tecnica, i titolari delle procedure semplificate di
destinatario autorizzato continueranno ad applicare le procedure in essere.
Circa
la tempistica degli adempimenti previsti per l’appuramento del regime del
transito comunitario/comune e la presentazione della dichiarazione telematica
di importazione in procedura domiciliata, giova rammentare che la procedura del
transito deve essere definita, ai sensi dell’art. 408 delle DAC, prima di
procedere agli adempimenti connessi alla successiva attribuzione della
destinazione della merce in procedura di domiciliazione.
9.5 Applicazione nel regime del transito
comune
Le disposizioni di cui ai precedenti sottoparagrafi sono
applicabili al regime del transito comune, la cui normativa, per quel che
concerne lo statuto di speditore/destinatario autorizzato, è allineata a quella
comunitaria; per motivi di semplificazione espositiva, nei precedenti sottoparagrafi,
si è ritenuto di non richiamare, le relative norme della Convenzione sul
transito comune, citate nella DD.
Tuttavia, quanto detto al sottoparagrafo 9.3, secondo periodo,
sulla validità della garanzia globale estera negli Stati diversi da quello di
rilascio nelle operazioni di transito con procedura ordinaria non si applica
automaticamente ai Paesi EFTA, ma solo su richiesta dell’operatore.
10. Modalità di presentazione degli atti
Tutti
i documenti e le comunicazioni cartacee previsti nella presente circolare ed indirizzati
agli Uffici dell’ Agenzia competenti sono presentati, in alternativa, secondo
le seguenti modalità:
a)
attraverso l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata;
b) con
raccomandata A.R.;
c) via
fax;
d) a
mano.
* * * * * * * * * *
Le
Direzioni regionali/interregionali/provinciali e gli Uffici delle dogane in
indirizzo adotteranno ogni utile iniziativa per una regolare e corretta
applicazione di quanto disposto, provvedendo ad una costante vigilanza sulla
gestione delle autorizzazioni.
A tale
proposito, si richiama l’attenzione sul fatto che il mancato utilizzo
dell’autorizzazione per un periodo ininterrotto pari o superiore a tre mesi,
formalmente rilevato nell’ambito delle attività di controllo ordinario e/o
straordinario, costituisce perdita del requisito dell’abitualità nel
compimento di operazioni doganali e comporta, ove tale requisito sia
previsto, la sospensione dell’autorizzazione.
Si
pregano le medesime Strutture di fornire le necessarie informazioni agli
operatori interessati, nonché di segnalare alla scrivente eventuali difficoltà
operative che si dovessero riscontrare.
Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis
MODELLO DI ISTANZA PER IL RILASCIO DI UNA AUTORIZZAZIONE PER
PROCEDURA SEMPLIFICATA
COMUNITARIO/COMUNE.
NOTE ESPLICATIVE
·
Casella 1 - Richiedente (obbligatorio): denominazione della Società o, qualora persona
fisica, nome per esteso ed indirizzo. Indicare inoltre il nome per esteso e
l’indirizzo del rappresentante/i legale/i compreso il nome del rappresentante
legale in materia doganale, ove nominato;
·
Casella 2 – Numero di autorizzazione al telematico
(obbligatorio): l’informazione è obbligatoria
in quanto il transito è esclusivamente gestito in via telematica;
·
Casella 3 – Stato giuridico del richiedente
(obbligatorio): forma legale del
richiedente o
numero di iscrizione all’albo professionale e patente in caso di spedizionieri
doganali;
·
Casella 3a – Data di costituzione (obbligatorio): data di costituzione della società o data
di rilascio della patente per gli spedizionieri doganali;
·
Casella 4 -Indirizzo di costituzione (obbligatorio): indirizzo completo del luogo presso
cui si è costituita la società compreso il Paese (sede legale);
·
Casella 5 – Contabilità principale (obbligatorio): documentazione doganale e, ove ritenuto opportuno,
commerciale, fiscale o altro tipo di documentazione contabile;
·
Casella 6 – Tipo di Contabilità principale
(obbligatorio): contabilità
elettronica e/o cartacea e tipo di sistema e di software utilizzato;
·
Casella 7 – Luogo in cui è tenuta la contabilità
principale (obbligatorio): documentazione
doganale e, ove ritenuto opportuno, commerciale, fiscale o altro tipo di
documentazione contabile;
·
Casella 8 – Persona di contatto (obbligatorio): nominativo/i e recapito/i della/e persona/e
incaricata/e dal richiedente quale punto di contatto con l’Autorità doganale
nel corso dello svolgimento dell’istruttoria per il rilascio
dell’autorizzazione;
·
Casella 9 – Numero EORI dell’operatore (obbligatorio): numero di identificazione dell’operatore;
·
Casella 10 – Numero certificato AEO (obbligatorio, se
posseduto): numero e data del
certificato;
·
Casella 11 – Tipo/i di autorizzazione/i ad altre
procedure semplificate e numero/i (obbligatorio/i, se posseduto/i): tipo/i di autorizzazione/i ad altre procedure
semplificate e numero/i, con indicazione del numero e della data di rilascio;
·
Casella 12 – Luogo/luoghi di spedizione delle merci: luogo/luoghi per i quali si richiede l’autorizzazione
a spedire le merci in procedura semplificata di cui al titolo; indicare, pertanto,
l’indirizzo esatto del/i luogo/i. presso cui l’operatore intende effettuare
operazioni commerciali soggette alla normativa doganale connesse alla sua
attività economica;
·
Casella 13 – Settore economico di attività
(obbligatorio): descrizione
dell’attività esercitata, con indicazione di tipologia della procedura
semplificata di transito comunitario/comune per il quale si richiede
l’autorizzazione - T1 e/o T2 – (nel regime T2 sono compresi il T2SM ed il T2F);
·
Casella 14 – Merci (obbligatorio): selezionare il campo o i campi indicati, a seconda
della natura della propria attività;
·
Casella 14a – Descrizione dettagliata della natura
delle merci (facoltativo):
descrizione della natura delle merci, con indicazione, se possibile, del codice
delle merci SA.
·
Casella 15: Liberatoria ai fini della pubblicazione
dei dati non riservati figuranti nella presente domanda ai fini internazionali (l’indicazione è obbligatoria). La liberatoria in
questione riguarda anche i paesi EFTA.
·
Casella 16: Liberatoria ai fini del trattamento dei
dati personali ai fini nazionali
(l’indicazione è obbligatoria);
·
Casella 17 – Funzione del firmatario, nome, firma e
data:
funzione, nome, firma del firmatario del richiedente se persona fisica o
del rappresentate legale se persona giuridica (obbligatorio).
Allegati:
qualsiasi elemento/documento informativo che possa agevolare l’iter
autorizzativo.
MODELLO DI ISTANZA PER IL RILASCIO DI UNA
AUTORIZZAZIONE PER
NOTE ESPLICATIVE
·
Casella 1 - Richiedente (obbligatorio): denominazione della Società o, qualora persona
fisica, nome per esteso ed indirizzo. Indicare inoltre il nome per esteso e
l’indirizzo del rappresentante/i legale/i compreso il nome del rappresentante
legale in materia doganale, ove nominato;
·
Casella 2 – Numero di autorizzazione al telematico
(obbligatorio): l’informazione è obbligatoria
in quanto il transito è esclusivamente gestito in via telematica;
·
Casella 3 – Stato giuridico del richiedente
(obbligatorio): forma legale del
richiedente o numero di iscrizione all’albo professionale e patente in caso di
spedizionieri doganali;
·
Casella 3a – Data di costituzione (obbligatorio): data di costituzione della società o data di rilascio
della patente per gli spedizionieri doganali;
·
Casella 4 -Indirizzo di costituzione (obbligatorio): indirizzo completo del luogo presso cui si è
costituita la società compreso il Paese (sede legale);
·
Casella 5 – Contabilità principale (obbligatorio): documentazione doganale e, ove ritenuto opportuno,
commerciale, fiscale o altro tipo di documentazione contabile;
·
Casella 6 – Tipo di Contabilità principale
(obbligatorio): contabilità elettronica
e/o cartacea e tipo di sistema e di software utilizzato;
·
Casella 7 – Luogo in cui è tenuta la contabilità
principale (obbligatorio): documentazione
doganale e, ove ritenuto opportuno, commerciale, fiscale o altro tipo di
documentazione contabile;
·
Casella 8 – Persona di contatto (obbligatorio): nominativo/i e recapito/i della/e persona/e
incaricata/e dal richiedente quale punto di contatto con l’Autorità doganale
nel corso dello svolgimento dell’istruttoria per il rilascio
dell’autorizzazione;
·
Casella 9 – Numero EORI dell’operatore (obbligatorio):
numero di identificazione
dell’operatore;
·
Casella 10 –
Numero certificato AEO (obbligatorio, se posseduto): numero e data del certificato;
·
Casella 11 – Tipo/i di autorizzazione/i ad altre
procedure semplificate e numero/i (obbligatorio/i): tipo/i di autorizzazione/i ad altre procedure
semplificate e numero/i, con indicazione del numero e della data di rilascio;
·
Casella 12 – Luogo/luoghi di arrivo delle merci: luogo/luoghi per i quali si richiede l’autorizzazione a ricevere le merci in
procedura semplificata di cui al titolo; indicare, pertanto, l’indirizzo esatto
del/i luogo/i. presso cui l’operatore intende effettuare operazioni commerciali
soggette alla normativa doganale connesse alla sua attività economica;
·
Casella 13 – Merci (obbligatorio): selezionare il campo o i campi indicati, a seconda
della
natura della propria attività;
·
Casella 14 – Descrizione dettagliata della natura
delle merci (facoltativo):
descrizione della natura delle merci, con indicazione, se possibile, del codice
delle merci SA;
·
Casella 15: Liberatoria ai fini del trattamento dei
dati personali ai fini nazionali (l’indicazione
è obbligatoria);
·
Casella 16 – Funzione del firmatario, nome, firma e
data: funzione, nome, firma del firmatario
(del richiedente se persona fisica o del rappresentate legale se persona
giuridica) (obbligatorio).
Allegati: qualsiasi elemento/documento informativo che
possa agevolare l’iter autorizzativo.