Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 31 marzo 2011

 

Circolare n. 59/2011

 

Oggetto: Autotrasporto – Sistema di classificazione del rischio – D.Lgvo 23.12.2010, n. 245, su GU n.15 del 20.1.2011.

 

Entro il mese di aprile un decreto interministeriale (Ministro dei Trasporti, dell’Interno e del Lavoro) dovrà definire i criteri e le modalità del “Sistema di classificazione del rischio” da applicare alle imprese di autotrasporto.

 

Lo prevede il decreto legislativo indicato in oggetto, specificando che il Sistema terrà conto inizialmente solo delle infrazioni ai tempi di guida e di riposo e all’utilizzo del cronotachigrafo.

 

Quelle infrazioni sono state suddivise in base alla loro gravità in “molto gravi” (ad es. il superamento del periodo giornaliero di guida di oltre 2 ore o la mancanza dei fogli del cronotachigrafo a bordo del mezzo); “gravi” (ad es. il superamento del periodo giornaliero di guida fino a 2 ore o la mancanza della data di inizio o fine utilizzazione del foglio del cronotachigrafo); “minori” (ad es. il superamento del periodo giornaliero di guida fino ad 1 ora o la mancanza dell’indicazione della targa sul foglio del cronotachigrafo).

 

Le imprese di autotrasporto con un fattore di rischio alto dovranno essere assoggettate a controlli più frequenti. A decorrere dalla fine di quest’anno, inoltre, il Sistema di classificazione del rischio dovrà essere esteso a tutte le violazioni che riguardano l’attività di autotrasporto (es. violazioni fiscali, previdenziali, professionali, ecc.), così come previsto dagli articoli 6 e 12 del Regolamento Comunitario n.1071/2009 sull’accesso alla professione.

 

Com’è noto, in base al Protocollo dell’autotrasporto del giugno 2010 la nuova banca dati, una volta a regime, potrà consentire di valorizzare la regolarità dei vettori con l’obiettivo di arrivare ad una premialità fiscale e normativa dei vettori in regola e dei committenti che utilizzino sono vettori in regola.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.209/2009 e 169/2008

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 15 del 20.1.2011 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 245

Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che  modificano  la
direttiva 2006/22/CE,  sulle  norme  minime  per  l'applicazione  dei
regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi  a  disposizioni
in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano
la direttiva 88/599/CEE. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
       Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
  1.  Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  all'allegato  I,  Parte  A, e' aggiunto, in fine, il seguente
punto:   "5)   all'occorrenza,  e  tenendo  debitamente  conto  della
sicurezza,  l'apparecchio  di  controllo  installato  nei veicoli per
rilevare  il  montaggio  e/o  l'uso di eventuali dispositivi intesi a
distruggere,  sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a
interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra
i  componenti  dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o
alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.";
    b) dopo l'Allegato I, sono aggiunti i seguenti:
 
  "Allegato II
 
  Strumentazione standard da fornire alle unita' di controllo.
    Le unita' di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato
  I, dispongono della seguente strumentazione standard:
    1)  apparecchiatura  capace  di  scaricare  i dati dall'unita' di
  bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere
  e  analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati
  centrale;
    2)  apparecchiature  per  verificare i fogli di registrazione del
  tachigrafo;
    3)  apparecchiatura  specifica  d'analisi,  dotata  di  programmi
  informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale
  che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire
  il  profilo  di velocita' dei veicoli prima dell'ispezione del loro
  apparecchio di controllo.
 
  Allegato III
 
  Infrazioni
 
    Conformemente   all'articolo  9,  paragrafo  3,  della  direttiva
  2006/22/CE,  la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma
  comune   di   infrazioni   al  regolamento  (CE)  n.561/2006  e  al
  regolamento  (CEE)  n.3821/85  suddivisi  in  categorie in funzione
  della loro gravita'.
 
 
    1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Art. 2 
    Definizione dei criteri e delle modalita' di classificazione 
                             del rischio 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  i  Ministri  dell'interno  e  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,  tenuto  anche
conto delle indicazioni  del  Comitato  istituito  dall'articolo  18,
paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio,  del  20
dicembre 1985, sono definiti i criteri e le modalita' del sistema  di
classificazione  del   rischio   da   applicare   alle   imprese   di
autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravita'  delle
infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai
regolamenti (CE) n.  561/2006  e  (CEE)  n.  3821/85.  Le  infrazioni
rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro  grado
di  gravita',  sono  individuate  dall'Allegato   III   del   decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come  introdotto  dall'articolo  1
del presente decreto. 
  2. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4  agosto  2008,
n. 144, e' abrogato. 
 
                               Art. 3 
                          Norma finanziaria 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ne' minori entrate.
Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2010 
 
                             NAPOLITANO
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
                                Matteoli,       Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
                                Sacconi, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Alfano