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Roma, 12 aprile 2011
Circolare n.62/2011
Oggetto: Autotrasporto – Tempi di attesa al carico e allo
scarico – Misura dell’indennizzo orario.
Con 3 voti a favore
(Ministero Trasporti, Confindustria, Fedit), 5 astenuti (
L’indennizzo e le modalità
applicative introdotte col decreto dirigenziale n.69/2011 saranno operativi dal
18 aprile prossimo, come preciserà il Ministero dei Trasporti tramite un avviso
che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Si rammenta che
l’indennizzo è dovuto dal committente al vettore qualora il tempo di attesa
prima che inizi l’operazione di carico o di scarico superi le 2 ore, fermo restando
il diritto di rivalsa da parte del committente nei confronti dell’effettivo
responsabile del ritardo.
La franchigia di 2
ore decorre dal momento di arrivo del vettore al “luogo” di carico o di scarico, inteso come l’ambito territoriale
presso il quale si svolgono le procedure dedicate all’accettazione documentale,
da non confondere con il “punto” di
carico o scarico inteso come la postazione all’interno del luogo di carico o
scarico presso cui avvengono fisicamente le operazioni.
Qualora il vettore
arrivi al luogo di carico o scarico in anticipo rispetto all’orario indicatogli
per iscritto dal committente prima della partenza, la franchigia decorre
dall’orario indicato dal committente stesso.
Il vettore è tenuto
a produrre apposita certificazione circa l’orario di arrivo e l’orario di
inizio delle operazioni di carico e scarico rilasciata alternativamente dal
mittente, dal destinatario, dal caricatore, o da un loro incaricato, ovvero, in
mancanza da altro soggetto addetto a sovrintendere le operazioni di carico o
scarico. Qualora non sia possibile acquisire la suddetta certificazione, il
vettore potrà comprovare gli orari attraverso la produzione della registrazione
del cronotachigrafo o di altra documentazione idonea a tal fine.
La franchigia di 2
ore non comprende il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di
carico o scarico, né i tempi di attesa durante i periodi di inattività del
mittente o del destinatario qualora detti periodi di inattività siano segnalati
nelle indicazioni scritte fornite al vettore prima della partenza.
I tempi di attesa da
computare nel periodo di franchigia di 2 ore vanno calcolati singolarmente per
ogni operazione di carico o di scarico.
Il vettore non può
richiedere l’indennizzo quando:
b)
qualora non abbia messo
a disposizione il veicolo per le operazioni di carico o scarico;
c)
quando non osservi le indicazioni
del committente circa il luogo e l’orario in cui sono previste le operazioni
di carico o scarico;
d)
quando non osservi le indicazioni
che il committente abbia dato sulle modalità e sull’orario di accesso dei
veicoli ai punti di carico o scarico, qualora tali punti non coincidano con
i luoghi di carico o scarico, nell’ipotesi in cui l’accesso debba essere cadenzato
in modo da tenere conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle
operazioni e dei passaggi procedurali relativi alle verifiche ed all’identificazione
all’ingresso del luogo di carico o scarico.
Salvo diverse pattuizioni scritte tra le parti, al fine della
corresponsione dell’indennizzo il vettore deve inviare al committente, entro 30
giorni dall’evento, comunicazione scritta riguardante il superamento dei
termini di franchigia, completa della prescritta documentazione.
Si rammenta che nei
porti l’applicazione delle nuove disposizioni può essere derogata mediante pattuizioni scritte tra le parti basate su specifici
accordi di programma peraltro ad oggi ancora in via di definizione.
Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 55/2011 |
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