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Roma, 13 aprile 2011

 

Circolare n. 63/2011

 

Oggetto: Tributi – Accise sui carburanti – Aumenti – Determinazione Agenzia delle Dogane prot. n. 41102/RU del 5.4.2011.

 

Si riportano di seguito i nuovi importi delle accise sui carburanti a seguito degli aumenti stabiliti dall’Agenzia delle Dogane con la determinazione indicata in oggetto.

 

 

 

Accisa gasolio

(€ per 1000 litri)

 

 

Accisa benzina

(€ per 1000 litri)

                fino  al 4.4.2011

423,00

564,00

dal 4.4.2011 al   30.6.2011

430,30

571,30

dall’1.7.2011 al 31.12.2011

432,20

573,20

dall’1.1.2012 al 31.12.2013

430,60

571,60

                     dall’1.1.2014

428,50

569,50

 

 

In base all’articolo 1 del D.L. n.34/2011 le maggiori entrate andranno ad incrementare il Fondo per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali.

 

Si fa presente che le imprese di autotrasporto merci potranno chiedere il rimborso delle maggiori accise versate sul gasolio utilizzato con veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/n

 

 

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 Prot.   41102/RU

 

 

IL  DIRETTORE

 

Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, che dispone l’incremento della dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, l’integrazione degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali ed autorizza la realizzazione di interventi annui a favore di enti ed istituzioni culturali;

Visto l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, che abroga il comma 4-ter e la lettera b) del comma 4-quater dell’art.2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Visto l’art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 sulla base del quale agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 3 del medesimo articolo deve provvedersi mediante l’aumento delle aliquote d’accisa, di cui all’allegato I al decreto legislativo 26.10.1995, n. 504, sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante;

Visto l'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Considerato che la misura dell’aumento di cui all’art. 1, comma 4, deve essere stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane, efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia;

Considerato che l’entità degli oneri cui provvedere è pari ad Euro 236 milioni annui a decorrere dall’anno 2011, incrementati di Euro 45 milioni a partire

dal 1° luglio 2011e fino al 31 dicembre 2011 e di Euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013;

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

 

Articolo 1

1. Al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, ed in attuazione del comma 4 del medesimo art.1, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla benzina, alla benzina con piombo e al gasolio usato come carburante sono stabilite nelle misure di seguito indicate:

 

a)         dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e fino al 30 giugno 2011:

- benzina e benzina con piombo:            Euro 571,30 per mille litri;

- gasolio usato come carburante:           Euro 430,30 per mille litri;

 

b)         a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011:

- benzina e benzina con piombo:            Euro 573,20 per mille litri;

- gasolio usato come carburante:           Euro 432,20 per mille litri;

 

c)         a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013:

- benzina e benzina con piombo:            Euro 571,60 per mille litri;

- gasolio usato come carburante:           Euro 430,60 per mille litri;

 

d)         a decorrere dal 1° gennaio 2014:

- benzina e benzina con piombo:            Euro 569,50 per mille litri;

- gasolio usato come carburante:           Euro 428,50 per mille litri.

 

2. In base all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  il maggior onere conseguente ai predetti aumenti dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,  e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

 

Articolo 2

                        1. La  presente determinazione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle dogane, all’indirizzo www.agenziadogane.it .

 

 

Roma, 5 aprile 2011

 

IL DIRETTORE

Giuseppe PELEGGI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)