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Roma, 13 aprile 2011
Circolare n. 63/2011
Oggetto: Tributi – Accise sui carburanti – Aumenti –
Determinazione Agenzia delle Dogane prot. n. 41102/RU
del 5.4.2011.
Si riportano di
seguito i nuovi importi delle accise sui carburanti a seguito degli aumenti
stabiliti dall’Agenzia delle Dogane con la determinazione indicata in oggetto.
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Accisa
gasolio (€
per 1000 litri) |
Accisa
benzina (€
per 1000 litri) |
fino al 4.4.2011 |
423,00 |
564,00 |
dal 4.4.2011 al 30.6.2011 |
430,30 |
571,30 |
dall’1.7.2011 al
31.12.2011 |
432,20 |
573,20 |
dall’1.1.2012 al
31.12.2013 |
430,60 |
571,60 |
dall’1.1.2014 |
428,50 |
569,50 |
In base all’articolo
1 del D.L. n.34/2011 le maggiori entrate andranno ad incrementare il Fondo per
la manutenzione e la conservazione dei beni culturali.
Si fa presente che
le imprese di autotrasporto merci potranno chiedere il rimborso delle maggiori
accise versate sul gasolio utilizzato con veicoli di peso pari e superiore a
7,5 tonnellate.
Daniela |
Allegato uno |
Responsabile di Area |
D/n |
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IL DIRETTORE
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, che dispone l’incremento della dotazione del fondo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, l’integrazione degli stanziamenti di bilancio per la
manutenzione e la conservazione dei beni culturali ed autorizza la
realizzazione di interventi annui a favore di enti ed istituzioni culturali;
Visto l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, che abroga il comma 4-ter e la lettera b) del comma 4-quater
dell’art.2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
Visto l’art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34 sulla base del quale agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 3
del medesimo articolo deve provvedersi mediante l’aumento delle aliquote
d’accisa, di cui all’allegato I al decreto legislativo 26.10.1995, n. 504,
sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante;
Visto l'Allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
Considerato che la misura dell’aumento di cui all’art. 1,
comma 4, deve essere stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle dogane, efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet
dell’Agenzia;
Considerato che l’entità degli oneri cui provvedere è pari ad
Euro 236 milioni annui a decorrere dall’anno 2011, incrementati di Euro 45
milioni a partire
dal
1° luglio 2011e fino al 31 dicembre 2011 e di Euro 90 milioni per ciascuno
degli anni 2012 e 2013;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Articolo 1
1.
Al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione
dell’art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, ed in attuazione
del comma 4 del medesimo art.1, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
relative alla benzina, alla benzina con piombo e al gasolio usato come
carburante sono stabilite nelle misure di seguito indicate:
a)
dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul
sito internet dell’Agenzia delle dogane e fino al 30 giugno 2011:
- benzina e benzina con piombo: Euro 571,30 per mille litri;
- gasolio usato come carburante: Euro 430,30 per mille litri;
b)
a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011:
- benzina e benzina con piombo: Euro 573,20 per mille litri;
- gasolio usato come carburante: Euro 432,20 per mille litri;
c)
a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013:
- benzina e benzina con piombo: Euro 571,60 per mille litri;
- gasolio usato come carburante: Euro 430,60 per mille litri;
d)
a decorrere dal 1° gennaio 2014:
- benzina e benzina con piombo: Euro 569,50 per mille litri;
- gasolio usato come carburante: Euro 428,50 per mille litri.
2.
In base all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, il maggior onere conseguente ai predetti
aumenti dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato,
con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto
merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5
tonnellate, e comma 2, del decreto legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16.
Articolo 2
1. La
presente determinazione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
sul sito internet dell’Agenzia delle dogane, all’indirizzo www.agenziadogane.it
.
Roma,
5 aprile 2011
IL DIRETTORE
Giuseppe PELEGGI
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)