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Roma, 14 aprile 2011
Circolare n. 65/2011
Oggetto: Lavoro – Nuova disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) – DPR n. 160 del 7.9.2010, su S.O. alla G.U. n. 229 del 30.9.2010 - Nota del Min. Sviluppo Economico del 25.3.2011.
Dallo scorso 29 marzo è entrata in vigore, anche se solo parzialmente, la nuova disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) che modifica la precedente normativa prevista dal DPR 447/1998 al fine di velocizzare le procedure di avvio dell’attività d’impresa.
Come è noto, lo SUAP rappresenta in ogni Comune il solo soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti di avvio, trasformazione, ristrutturazione o cessazione di attività che richiedono diversi titoli abilitativi di competenza di distinte amministrazioni pubbliche (autorizzazioni, licenze, pareri, permessi, concessioni, nulla osta, ecc.).
La nuova regolamentazione, nel tentativo di porre rimedio alle criticità della precedente, ha rafforzato le competenze dello SUAP ed ha implementato la modalità telematica prevedendo che il rapporto tra Sportello e imprese avvenga esclusivamente on-line tramite il sito internet www.impresainungiorno.gov.it. Spetterà poi allo SUAP inoltrare la documentazione alle varie amministrazioni interessate e fornire direttamente alle stesse imprese le relative autorizzazioni. I tempi di risposta dello Sportello varieranno a seconda dei seguenti tipi di procedimenti:
· procedimento automatizzato (già operativo), si applica alle attività soggette alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (ex DIA) ossia a quelle attività che, non richiedendo valutazioni discrezionali da parte delle amministrazioni, possono essere avviate immediatamente con la presentazione allo Sportello di semplici autocertificazioni;
· procedimento ordinario (sarà operativo dall’1 ottobre 2011), si applica a quelle attività che necessitano di maggiori verifiche amministrative (ad esempio, in caso di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali) e prevede tempi di risposta da un minimo di 2 ad un massimo di 8 mesi a seconda delle valutazioni da effettuare (attualmente da 3 a 12 mesi).
Con la nota in oggetto il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che, per gli SUAP non ancora in grado di operare con la modalità telematica, le imprese potranno in via transitoria continuare a trasmettere le domande secondo la tradizionale modalità cartacea.
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Fabio Marrocco |
Allegati due |
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Responsabile di Area |
Lc/lc |
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S.O. alla G.U. N. 229 del 30.9.2010 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160
Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplinasullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensidell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente regolamento:
Capo I
Principi generali ed ambito applicativo
Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata : «Agenzia»):il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4,del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli entipubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gliorganismi di diritto pubblico; c) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.580; d) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; e) «comunicazione unica»: l'istituto di cui all'articolo 9 deldecreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; f) «decreto-legge»: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; g) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attivita' aisensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comesostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituiscetitolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e)ed f), del decreto-legge; h) «dichiarazione di conformita'»: l'attestazione dellasussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per larealizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazionedell'esercizio dell'attivita' di impresa; i) «attivita' produttive»: le attivita' di produzione di beni eservizi, incluse le attivita' agricole, commerciali e artigianali, leattivita' turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche edagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, dicui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge; j) «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altriluoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione dibeni e servizi; k) «portale»: il sito web impresainungiorno di riferimento perimprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenereinformazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvoltinelle diverse fasi relative ad attivita' produttive e di prestazionedi servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblicodi connettivita'; l) «registro imprese»: il registro di cui all'articolo 8 dellalegge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera dicommercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformita' agliarticoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di ungiudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo diprovincia; m) «sportello unico per le attivita' produttive» (di seguitodenominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente inrelazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la suaattivita' produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva inluogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nelprocedimento; n) «sistema INA-SAIA»: il sistema di servizi che consentel'interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e lepubbliche amministrazioni; o) «sistema pubblico di connettivita'» (di seguito denominato:«SPC»): l'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per losviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione delpatrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione,necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e lacooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussiinformativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delleinformazioni, nonche' la salvaguardia e l'autonomia del patrimonioinformativo di ciascuna pubblica amministrazione; p) «interoperabilita'»: la capacita' di un sistema o di unprodotto informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nelrispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC. Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione 1. Per le finalita' di cui all'articolo 38, comma 3, deldecreto-legge, e' individuato il SUAP quale unico soggetto pubblicodi riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano adoggetto l'esercizio di attivita' produttive e di prestazione diservizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione,realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione,ampliamento o trasferimento, nonche' cessazione o riattivazione dellesuddette attivita', ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo26 marzo 2010, n. 59. 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioniconcernenti le attivita' di cui al comma 1 ed i relativi elaboratitecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalita'telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e conle modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP competenteper il territorio in cui si svolge l'attivita' o e' situatol'impianto. 3. In conformita' alle modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione allealtre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le qualiadottano modalita' telematiche di ricevimento e di trasmissione. 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presenteregolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, leattivita' connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti edi materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento dirifiuti radioattivi, le attivita' di prospezione, ricerca ecoltivazione di idrocarburi, nonche' le infrastrutture strategiche egli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Art. 3 Il portale «impresainungiorno» 1. Il portale: a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP perl'espletamento delle loro attivita', anche ai fini di quanto previstodall'articolo 4, comma 3; b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione perle quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privatiaccreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale etenendo conto delle diverse discipline regionali; c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stessemodalita' previste per la comunicazione unica; d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte egli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti daiSUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese di cuiall'articolo 1 lettera a), versa gli importi previsti attraverso ilsistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema dipagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensidell'articolo 12, comma 5; e) costituisce punto di contatto a livello nazionale per leattivita' di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, eassicura il collegamento con le autorita' competenti ai sensidell'articolo 8, comma 1, lettera i), del medesimo decretolegislativo. 2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, interopera con i sistemiinformativi e i portali gia' realizzati da Regioni o enti locali econ quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelliunici. 3. Il portale costituisce uno dei punti di contattoinfrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Ufficiperiferici dello Stato, secondo le regole di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008, ed incoerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 5 e 6.
Capo II
Funzioni e organizzazione del SUAP
Art. 4 Funzioni e organizzazione del SUAP 1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica etempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte leamministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivicomprese quelle preposte alla tutela ambientale,paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o allatutela della salute e della pubblica incolumita'. 2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamentedal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubblichediverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possonotrasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri oatti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati esono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, ledomande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmentepresentati, dandone comunicazione al richiedente. 3. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione: a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attivita'di cui all'articolo 2, comma 1, indicando altresi' quelle per lequali e' consentito l'immediato avvio dell'intervento; b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domandepresentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anchein sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o daaltre amministrazioni pubbliche competenti; c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorita'competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26marzo 2010, n. 59. 4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabilesono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti internidei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso diassociazione, che dispongono anche in ordine alla relativastrutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile dicui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP e' ricopertodal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce ilreferente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti edocumenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altreamministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma laresponsabilita' delle amministrazioni o degli uffici comunali peraltri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quellidetenuti dal SUAP. 5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP informa singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere dicommercio. 6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e fermarestando l'unicita' del canale di comunicazione telematico con leimprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenzedello sportello unico per l'edilizia produttiva. 7. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli attidell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti informato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quantodisposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5. Laconoscibilita' in modalita' telematica degli estremi degli atti,compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 4, noncostituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorsodei termini decadenziali di impugnazione. 8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avvieneattraverso modalita' di comunicazione telematica conformi airequisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12,comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, nonche' nelrispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 9. Il collegamento di cui al comma 8: a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabiledel SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati gia'acquisiti dal registro imprese; b) garantisce, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 7, deldecreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro impreserenda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi dicui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, edelle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B,l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese,nonche' le informazioni relative alle segnalazioni certificate diinizio attivita' ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP,anche con riferimento alle attivita' non soggette a SCIA, funzionalial procedimento in corso; c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese el'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA; d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizieeconomiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto delPresidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581, con gliestremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altriatti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP. 10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano,secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegatotecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio deirequisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), e a-bis), deldecreto-legge e all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento,trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura lapubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco puo'essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAPabbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve lefunzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11. 11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cuiall'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituitoil SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10,l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui almedesimo articolo, e' delegato, anche in assenza di provvedimentiespressi, alla camera di commercio territorialmente competente, conle modalita' previste dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12,comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione delportale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI. 12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraversoil portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti,comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delleinformazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevuteall'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte. 13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presenteregolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessatoil pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni dileggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite,compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri ufficicomunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla lororiscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubblichecoinvolte nel procedimento stesso. 14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisceimmediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamentotelematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importidei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubblichecompetenti.
Capo III
Procedimento automatizzato
Art. 5 Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze 1. Nei casi in cui le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1,sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma1, lettera g), la segnalazione e' presentata al SUAP. 2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazioneunica, e' presentata presso il registro imprese, che la trasmetteimmediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalita'ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui alcomma 4. 3. La segnalazione e' corredata da tutte le dichiarazioni, leattestazioni, le asseverazioni, nonche' dagli elaborati tecnici dicui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica,con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazionee dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilasciaautomaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in viatelematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazionie agli uffici competenti, in conformita' all'Allegato tecnico di cuiall'articolo 12, commi 5 e 6. 5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensidell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo'avviare immediatamente l'intervento o l'attivita'. 6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli ufficicomunali competenti, trasmette con modalita' telematica al soggettointeressato le eventuali richieste istruttorie. 7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), deldecreto-legge, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titoloautorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela deiterzi e di autotutela dell'amministrazione. 8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i terminidi cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazionedell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifichediscipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito delrilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesimemodalita' del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento delladomanda senza necessita' di ulteriori istanze o diffide. Art. 6 Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attivita' d'impresa 1. Nei casi di cui all'articolo 5, il soggetto interessato puo'avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma3, lettera c), del decreto-legge. 2. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalita'telematica, al SUAP una dichiarazione di conformita', comprensivadella SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessatocorredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, checostituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita' eper l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anchevalore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede adinserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile daparte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attivita' dimonitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11. 3. L'Agenzia, in modalita' telematica, puo' presentare la SCIApresso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa siapresentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo ladisciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5. 4. L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi adisposizione dall'Agenzia e puo', mediante apposita procura,incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gliatti e i documenti necessari che siano in possesso diun'amministrazione pubblica.
Capo IV
Procedimento ordinario
Art. 7 Procedimento unico 1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze perl'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, sonopresentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi itermini piu' brevi previsti dalla disciplina regionale, puo'richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorsotale termine l'istanza si intende correttamente presentata. 2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adottail provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il terminedi cui al comma 1, salvi i termini piu' brevi previsti dallanormativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensidel comma 3. 3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti oassensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile delSUAP puo' indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effettiprevisti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche suistanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza diservizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessariper acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensiabbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casiprevisti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui alcomma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza diservizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), deldecreto-legge. 4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sonocomunicati in modalita' telematica dagli organismi competenti alresponsabile del SUAP. 5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta delsoggetto interessato, puo' svolgere attivita' istruttoria ai sensidell'articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e trasmettela relativa documentazione, in via telematica, al responsabile delSUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione deiprocedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attivita'produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonche'per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazionie comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune loconsente, l'Agenzia puo' fornire supporto organizzativo e gestionalealla conferenza di servizi. 6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto neitermini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto1990, n. 241, e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazionedell'intervento e per lo svolgimento delle attivita' richieste. 7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimentocostituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e deglialtri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi. Art. 8 Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici 1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua areedestinate all'insediamento di impianti produttivi o individua areeinsufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplinaregionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del SUAP laconvocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altrenormative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito dellaconferenza di servizi comporti la variazione dello strumentourbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quellasede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente delConsiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazionedel Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi alprogetto, approvato secondo le modalita' previste dal presente comma,sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalita' previsteall'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. E' facolta' degli interessati chiedere tramite il SUAPall'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entrotrenta giorni sulla conformita', allo stato degli atti, dei progettipreliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigentistrumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale eurbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventualesuccessivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole ilresponsabile del SUAP dispone per il seguito immediato delprocedimento con riduzione della meta' dei termini previsti. 3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo leprocedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relativenorme regionali di settore.
Capo V
Disposizioni comuni
Art. 9 Chiarimenti tecnici 1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normativetecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP,anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolteo dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individualio collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituitiin associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro diecigiorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per viatelematica, dandone pubblicita' sul portale ai sensi dell'articolo 4,comma 3, una riunione, di cui e' redatto apposito verbale, fra isoggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensidell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazionedella riunione non comporta l'interruzione dell'attivita' avviata aisensi delle disposizioni del presente capo. Art. 10 Chiusura dei lavori e collaudo 1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione deilavori, trasmettendo: a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale siattesta la conformita' dell'opera al progetto presentato e la suaagibilita', ove l'interessato non proponga domanda ai sensidell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato dicollaudo effettuato da un professionista abilitato; 2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle letterea) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'. 3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni delladocumentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli ufficicomunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circal'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro isuccessivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dallespecifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazionenon risulti la conformita' dell'opera al progetto ovvero la suarispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casidi mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delleamministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimentinecessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dallalegge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa,dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e nonoltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alcomma 1; l'intervento di riduzione in pristino puo' esseredirettamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso. 4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, leAmministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa faseadottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sulportale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a)del presente Regolamento. 5. In conformita' al procedimento di cui all'articolo 7,l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per larealizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.
Capo VI
Monitoraggio istituzionale
Art. 11 Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico 1. I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazionenormativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, incollaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere,assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanzadelle imprese, predispongono forme di monitoraggio sull'attivita' esul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sulterritorio delle attivita' imprenditoriali e degli insediamentiproduttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e allarispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini edimprese, prevedendo altresi' la possibilita', per le imprese ed altrisoggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevarecriticita'. I monitoraggi che comportino il trattamento di datipersonali sono realizzati nel rispetto del decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei datipersonali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primitre anni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina,al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ovenecessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubblicheinteressate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e verifichedi competenza. 2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 38,comma 5, del decreto-legge, i Ministri di cui al comma 1predispongono, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinatiallo scopo a carico della finanza pubblica, un piano di formazionedei dipendenti pubblici, in collaborazione con la Conferenza delleRegioni, dell'ANCI e di Unioncamere, con la eventuale partecipazioneanche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sulterritorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche diassicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto diiniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto-legge.
Capo VII
Disposizioni finali
Art. 12 Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione 1. Il presente regolamento ha efficacia: a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dalcentottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nellaGazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10; b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla datadella sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e b) delcomma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in viatransitoria, le disposizioni del decreto del Presidente dellaRepubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni. 3. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione delprincipio di leale collaborazione, promuovono intese o concludonoaccordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, al fine didefinire modalita' di cooperazione organizzativa e gestionale per lafunzionalita' e l'operativita' del sistema di sportelli unici e perl'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli accordi dicui al periodo precedente sono, altresi', finalizzati ad assicurarela standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno inambito regionale, della modulistica delle amministrazioniresponsabili dei sub-procedimenti, nonche' la definizione di criteriminimi di omogeneita' della modulistica a livello nazionale. 4. Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneita' dellamodulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato utilizza glistrumenti messi a disposizione dal portale, che si potra' avvalere diquanto predisposto dai SUAP gia' operativi. 5. L'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante delpresente regolamento, individua le modalita' telematiche per lacomunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti isoggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegatotecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblicaamministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per lasemplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione deidati personali. 6. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalita' telematichedi comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubblicheamministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante perla protezione dei dati personali, in conformita' alle regole tecnichedel SPC, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza,l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a caricodella finanza pubblica. 7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dal terminedi cui al comma 1, lettera b). 8. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento deicompiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane,strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e,comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 7 settembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dello sviluppo economico Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Ronchi, Ministro per le politiche europee Visto, il Guardasigilli: Alfano

Roma, 25 marzo 2011
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