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Roma, 19 aprile 2011
Circolare n. 72/2011
Oggetto: Trasporti combinati – Ecobonus anno 2010 – Scadenza del 16 maggio 2011 - D.M.
31.1.2011 su G.U. n.87 del 15.4.2011.
Entro il prossimo 16
maggio le imprese di autotrasporto possono chiedere l’Ecobonus
per il traffico combinato strada mare effettuato nell’anno 2010 sulle rotte
incentivabili.
Le domande devono
essere redatte sugli appositi moduli ministeriali allegati al decreto indicato
in oggetto e vanno inviate a mezzo raccomandata a/r al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti –
Si rammenta che il
beneficio è determinato in misura percentuale sulla tariffa versata al vettore
marittimo e spetta a condizione di aver effettuato almeno 80 viaggi nella
stessa tratta marittima incentivata e di impegnarsi a svolgere lo stesso volume
di traffico nel triennio 2011-2013.
Rientrano nei viaggi
validi ai fini del raggiungimento del predetto limite i trasporti marittimi di
merci, autoveicoli (isolati e complessi), rimorchi, semirimorchi, cassemobili e
bisarche, effettuati con nave destinata prevalentemente al trasporto merci
(RO-RO, RO-PAX).
Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.41/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n. 87 del 15.4.2011 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 gennaio 2011
Proroga degli incentivi agli autotrasportatori per l'utilizzo delle
vie del mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
aprile 2006, n. 205 («Ecobonus») a valere sui viaggi effettuati
nell'anno 2010. Individuazione di nuove rotte incentivate.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 3, comma 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per
disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma
di cui al comma 2-ter del medesimo articolo, in relazione agli
interventi correlati alle finalita' specificate nello stesso comma
2-ter;
Vista l'approvazione della commissione ai sensi del regolamento
(CE) n. 659/1999 del consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in
data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003;
Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai
trasporti marittimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. C. 205 del 5 luglio 1997 e successive
modificazioni;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalita' di
ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema
dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e
del potenziamento delle intermodalita' che disciplina le modalita' di
ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter,
dell'art. 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 ed in
particolare l'art. 3, comma 1, che stabilisce un contributo alle
imprese di autotrasporto che effettuano trasporti di merci su rotte
marittime (cosiddette «Autostrade del mare»), diretto alla
compensazione dei costi esterni, non sostenuti dal trasporto su
strada;
Visto l'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(legge finanziaria 2010), che dispone l'assegnazione di specifiche
risorse economiche ad un fondo, istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alle finalita'
di cui all'elenco 1 allegato alla medesima legge;
Considerato che in attuazione del citato art. 2, comma 250, della
legge n. 191/2009 e' stata assegnata la somma di 30.000.000 di euro
al cap. 7330 (fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo
sviluppo dell'intermodalita' e del trasporto combinato) dello stato
di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per le finalita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227;
Tenuto conto che il citato art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 227/2007 prevede, tra l'altro,
interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalita' di trasporto
alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catena
della logistica;
Visto l'art. 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220
(legge di stabilita' 2011) che prevede lo stanziamento di 124.000.000
di euro, per interventi in favore del settore dell'autotrasporto
merci da effettuare secondo criteri da stabilire con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che, all'art. 1 ed
nella connessa allegata tabella 1, prevede tra l'altro la proroga
fino al 31 marzo 2011 del regime giuridico di cui al citato art. 2,
comma 250, della legge n. 191/ 2009, nei limiti delle risorse
disponibili, con il provvedimento di cui al citato art. 1, comma 40
della legge 220/2010;
Decreta:
Art. 1
Proroga dell'incentivo e risorse disponibili
1. L 'incentivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto
del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 (cosiddetto
«Ecobonus») e' prorogato per l'anno 2011, a valere sui viaggi
effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.
2. A tale proroga si fara' fronte con le risorse rivenienti
dall'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
stanziate per le finalita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 (interventi
volti a realizzare l'utilizzo di modalita' di trasporto alternative
al trasporto stradale), pari a 30 milioni di euro.
3. L 'importo erogato alle imprese beneficiarie avverra', in ogni
caso, nei limiti della capienza del fondo disponibile per l'anno di
competenza, tenuto conto di quanto sara' previsto nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 40
della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Al fine di garantire il
rispetto del predetto limite di spesa, ove l'entita' delle risorse
finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze
giudicate ammissibili, il contributo da erogarsi sara'
proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto.
Art. 2
Modalita' di accesso ai contributi
1. Le domande per accedere ai benefici di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), del regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, devono essere inviate a mezzo
raccomandata a/r al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Direzione generale per il trasporto stradale, entro trenta giorni
naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
3. Le domande devono essere redatte compilando il modulo e gli
allegati che formano parte integrante del presente decreto, come di
seguito precisati:
a) modulo denominato «Istanza di ammissione agli incentivi»;
b) allegato 1: formulario di identificazione del soggetto
richiedente gli incentivi;
c) allegato 2: elenco delle tratte marittime utilizzate nell'anno
cui si riferisce l'istanza per l'erogazione dei benefici; numero dei
viaggi effettuati nell'anno solare cui si riferisce l'istanza,
tonnellate trasportate e costi sostenuti.
Art. 3
Nuove rotte incentivate
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 205/2006, sono considerate nuove rotte incentivabili i
seguenti itinerari marittimi:
Chioggia-Augusta;
Salerno-Termini Imerese;
Civitavecchia-Trapani.
2. I contributi alle imprese di autotrasporto, per l'utilizzo delle
rotte di cui al comma 1, sono fissati nella misura percentuale del
28%, da 80 a 1.599 viaggi annui effettuati, e del 30%, da 1.600
viaggi annui e oltre effettuati.
Art. 4
Monitoraggio e verifiche
1. L 'attivita' di monitoraggio di cui all'art. 3, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, preordinata a
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifichi, nel
triennio successivo a quello di concessione dei contributi, il
mantenimento, in termini di viaggi e di tonnellate trasportate, dei
volumi di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessate dal
contributo, e' effettuata con riferimento al triennio 2011-2013.
Art. 5
Sospensione dell'efficacia ed entrata in vigore
1. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto e'
subordinata alla dichiarazione di compatibilita' con le norme sul
mercato unico da parte della commissione europea, ai sensi dell'art.
108, 3° paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in materia di aiuti di Stato.
Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2011
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 341