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Roma, 19 aprile 2011
Circolare n. 72/2011
Oggetto: Trasporti combinati – Ecobonus anno 2010 – Scadenza del 16 maggio 2011 - D.M.
31.1.2011 su G.U. n.87 del 15.4.2011.
Entro il prossimo 16
maggio le imprese di autotrasporto possono chiedere l’Ecobonus
per il traffico combinato strada mare effettuato nell’anno 2010 sulle rotte
incentivabili.
Le domande devono
essere redatte sugli appositi moduli ministeriali allegati al decreto indicato
in oggetto e vanno inviate a mezzo raccomandata a/r al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti –
Si rammenta che il
beneficio è determinato in misura percentuale sulla tariffa versata al vettore
marittimo e spetta a condizione di aver effettuato almeno 80 viaggi nella
stessa tratta marittima incentivata e di impegnarsi a svolgere lo stesso volume
di traffico nel triennio 2011-2013.
Rientrano nei viaggi
validi ai fini del raggiungimento del predetto limite i trasporti marittimi di
merci, autoveicoli (isolati e complessi), rimorchi, semirimorchi, cassemobili e
bisarche, effettuati con nave destinata prevalentemente al trasporto merci
(RO-RO, RO-PAX).
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Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.41/2011 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n. 87 del 15.4.2011 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 gennaio 2011
Proroga degli incentivi agli autotrasportatori per l'utilizzo dellevie del mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11aprile 2006, n. 205 («Ecobonus») a valere sui viaggi effettuatinell'anno 2010. Individuazione di nuove rotte incentivate. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 3, comma 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002,n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento perdisciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della sommadi cui al comma 2-ter del medesimo articolo, in relazione agliinterventi correlati alle finalita' specificate nello stesso comma2-ter; Vista l'approvazione della commissione ai sensi del regolamento(CE) n. 659/1999 del consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione indata 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003; Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato aitrasporti marittimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delleComunita' europee n. C. 205 del 5 luglio 1997 e successive
modificazioni; Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente dellaRepubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalita' diripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistemadell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche edel potenziamento delle intermodalita' che disciplina le modalita' diripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter,dell'art. 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 ed inparticolare l'art. 3, comma 1, che stabilisce un contributo alleimprese di autotrasporto che effettuano trasporti di merci su rottemarittime (cosiddette «Autostrade del mare»), diretto allacompensazione dei costi esterni, non sostenuti dal trasporto sustrada; Visto l'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191(legge finanziaria 2010), che dispone l'assegnazione di specificherisorse economiche ad un fondo, istituito nello stato di previsionedel Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alle finalita'di cui all'elenco 1 allegato alla medesima legge; Considerato che in attuazione del citato art. 2, comma 250, dellalegge n. 191/2009 e' stata assegnata la somma di 30.000.000 di euroal cap. 7330 (fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e losviluppo dell'intermodalita' e del trasporto combinato) dello statodi previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti per le finalita' di cui all'art. 2, comma 2, del decretodel Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227; Tenuto conto che il citato art. 2, comma 2, del decreto delPresidente della Repubblica n. 227/2007 prevede, tra l'altro,interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalita' di trasportoalternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catenadella logistica; Visto l'art. 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220(legge di stabilita' 2011) che prevede lo stanziamento di 124.000.000di euro, per interventi in favore del settore dell'autotrasportomerci da effettuare secondo criteri da stabilire con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che, all'art. 1 ednella connessa allegata tabella 1, prevede tra l'altro la prorogafino al 31 marzo 2011 del regime giuridico di cui al citato art. 2,comma 250, della legge n. 191/ 2009, nei limiti delle risorsedisponibili, con il provvedimento di cui al citato art. 1, comma 40della legge 220/2010; Decreta: Art. 1 Proroga dell'incentivo e risorse disponibili 1. L 'incentivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decretodel Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 (cosiddetto«Ecobonus») e' prorogato per l'anno 2011, a valere sui viaggieffettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. 2. A tale proroga si fara' fronte con le risorse rivenientidall'art. 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191stanziate per le finalita' di cui all'art. 2, comma 2, del decretodel Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 (interventivolti a realizzare l'utilizzo di modalita' di trasporto alternativeal trasporto stradale), pari a 30 milioni di euro. 3. L 'importo erogato alle imprese beneficiarie avverra', in ognicaso, nei limiti della capienza del fondo disponibile per l'anno dicompetenza, tenuto conto di quanto sara' previsto nel decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 40della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Al fine di garantire ilrispetto del predetto limite di spesa, ove l'entita' delle risorsefinanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanzegiudicate ammissibili, il contributo da erogarsi sara'proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto. Art. 2 Modalita' di accesso ai contributi 1. Le domande per accedere ai benefici di cui all'art. 2, comma 1,lettera a), del regolamento adottato con decreto del Presidente dellaRepubblica 11 aprile 2006, n. 205, devono essere inviate a mezzoraccomandata a/r al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Direzione generale per il trasporto stradale, entro trenta giorninaturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sulla GazzettaUfficiale della Repubblica italiana del presente decreto. 3. Le domande devono essere redatte compilando il modulo e gliallegati che formano parte integrante del presente decreto, come diseguito precisati: a) modulo denominato «Istanza di ammissione agli incentivi»; b) allegato 1: formulario di identificazione del soggettorichiedente gli incentivi; c) allegato 2: elenco delle tratte marittime utilizzate nell'annocui si riferisce l'istanza per l'erogazione dei benefici; numero deiviaggi effettuati nell'anno solare cui si riferisce l'istanza,tonnellate trasportate e costi sostenuti. Art. 3 Nuove rotte incentivate 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 205/2006, sono considerate nuove rotte incentivabili iseguenti itinerari marittimi: Chioggia-Augusta; Salerno-Termini Imerese; Civitavecchia-Trapani. 2. I contributi alle imprese di autotrasporto, per l'utilizzo dellerotte di cui al comma 1, sono fissati nella misura percentuale del28%, da 80 a 1.599 viaggi annui effettuati, e del 30%, da 1.600viaggi annui e oltre effettuati. Art. 4 Monitoraggio e verifiche 1. L 'attivita' di monitoraggio di cui all'art. 3, comma 2 deldecreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, preordinata ache il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifichi, neltriennio successivo a quello di concessione dei contributi, ilmantenimento, in termini di viaggi e di tonnellate trasportate, deivolumi di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessate dalcontributo, e' effettuata con riferimento al triennio 2011-2013. Art. 5 Sospensione dell'efficacia ed entrata in vigore 1. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto e'subordinata alla dichiarazione di compatibilita' con le norme sulmercato unico da parte della commissione europea, ai sensi dell'art.108, 3° paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unioneeuropea, in materia di aiuti di Stato. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2011 Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto delterritorio, registro n. 1, foglio n. 341

