Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 2 maggio 2011

 

Circolare n. 81/2011

 

Oggetto: Ambiente – Rifiuti – Testo Unico sul SISTRI – D.M. 18.2.2011, n.52, su S.O. alla G.U. n. 95 del 26.4.2011.

 

Il Ministero dell’Ambiente ha approvato il Testo Unico sul SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) che riunifica in un solo provvedimento i cinque decreti finora emanati in materia (dal primo del 17.12.2009 all’ultimo del 22.12.2010).

 

Il Testo Unico coordina le norme esistenti senza introdurre novità di rilievo ad eccezione dello spostamento al 30 aprile (in precedenza 31 gennaio) del termine di pagamento del contributo annuale di iscrizione al SISTRI. In particolare, salvo ulteriori proroghe dell’ultima ora, viene confermata la data dell’1 giugno p.v. per l’avvio a regime del SISTRI con contestuale entrata in vigore dalla stessa data delle sanzioni per gli operatori che non adottano il nuovo sistema o commettono errori nel suo utilizzo.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 234/2010

Responsabile di Area

Causa la sua voluminosità il DM n. 52/2011 è riportato senza gli allegati

 

M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

S.O. alla G.U. 95 del 26.4.2011 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52

Regolamento  recante  istituzione  del  sistema  di  controllo  della

tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo  189  del  decreto

legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  dell'articolo  14-bis  del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (11G0096)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

                             A d o t t a

 

                       il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

            Entrata in funzione e gestione del sistema di

         controllo della tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI

 

  1. La data di avvio dell'operativita' del SISTRI e' il    ottobre

2010.

  2. Il SISTRI e' gestito  dal  Comando  carabinieri  per  la  Tutela

dell'Ambiente.

 

                               Art. 2

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di

cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni, integrate con le seguenti:

  a)  «associazioni   imprenditoriali   rappresentative   sul   piano

nazionale»: le associazioni imprenditoriali  presenti  nel  Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ai sensi della  legge  30

dicembre 1986, n. 936, e le loro articolazioni territoriali;

  b) «delegato»: il  soggetto  che,  nell'ambito  dell'organizzazione

aziendale, e'  delegato  dall'ente  o  impresa  all'utilizzo  e  alla

custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le  credenziali

di accesso al SISTRI ed e' attribuito il  certificato  per  la  firma

elettronica. Qualora l'ente  o  impresa  non  abbia  indicato,  nella

procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al

SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno  attribuiti

al rappresentante legale dell'ente o impresa;

  c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone occupate

nell'unita' locale dell'ente o  dell'impresa  con  una  posizione  di

lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con

contratto di apprendistato  o  contratto  di  inserimento,  anche  se

temporaneamente assente per servizio,  ferie,  malattia,  sospensione

dal lavoro,  cassa  integrazione  guadagni,  eccetera.  I  lavoratori

stagionali sono considerati come frazioni di unita' lavorative  annue

con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In  caso  di

frazioni si arrotonda all'intero superiore e inferiore piu' vicino;

  d) «dispositivo/i»: i dispositivi di cui all'articolo 8,  comma  1,

ossia il  dispositivo  elettronico  per  l'accesso  in  sicurezza  al

SISTRI,  di  seguito,  dispositivo  USB,  e/o   il   dispositivo   da

installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente  la  funzione

di  monitorare  il  percorso  effettuato  dal  veicolo   durante   il

trasporto, di seguito, dispositivo black box;

  e) «operatore/i»: i soggetti rientranti nelle categorie di cui agli

articoli 3 e 5, che sono obbligati ad aderire al  SISTRI,  nonche'  i

soggetti di cui all'articolo 4  che  aderiscono  al  SISTRI  su  base

volontaria;

  f) «SISTRI»: il  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei

rifiuti di cui all'articolo 188-ter del decreto  legislativo  n.  152

del 2006, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.

205;

  g) «siti di distribuzione»: 1) le sedi provinciali delle Camere  di

commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  che  provvederanno

alla consegna dei dispositivi USB per tutti gli altri  operatori  non

iscritti  all'Albo   nazionale   gestori   ambientali,   nonche'   le

associazioni imprenditoriali rappresentative sul  piano  nazionale  o

societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate, con

apposita  convenzione,  dalle   Camere   di   commercio,   industria,

artigianato e agricoltura presso le quali potranno essere ritirati  i

dispositivi USB; 2) le  sezioni  regionali  e  provinciali  dell'Albo

nazionale  gestori  ambientali,  istituite  presso   le   Camere   di

commercio, industria, artigianato e  agricoltura  dei  capoluoghi  di

Regione e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che

provvederanno alla consegna dei dispositivi USB agli operatori tenuti

all'iscrizione al predetto Albo;

  h) «titolare del/i dispositivo/i»: ciascun operatore  obbligato  ad

aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;

  i) «titolare della firma elettronica»: la  persona  fisica  cui  e'

attribuita la firma elettronica  e  che  ha  accesso  al  dispositivo

USBper la creazione della firma elettronica;

    l) «unita' locale»: l'impianto o l'insieme delle unita' operative

ubicato in luogo diverso  dalla  sede  legale,  nel  quale  l'ente  o

l'impresa esercita stabilmente una o piu' attivita' economiche  dalle

quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la  quale

vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento.

 

                               Art. 3

                  Iscrizione obbligatoria al SISTRI

  1. Sono tenuti ad aderire al SISTRI:

  a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi,

ivi compresi quelli di cui all'articolo 212,  comma  8,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

  b) le imprese  e  gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non

pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)  del

decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive

modificazioni, che hanno piu' didieci dipendenti; le  imprese  e  gli

enti che effettuano  operazioni  di  recupero  o  di  smaltimento  di

rifiuti e che risultino produttori di  rifiuti  di  cui  all'articolo

184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al  SISTRI

anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti;

  c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni  di  recupero  o

smaltimento di rifiuti;

  d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

  e) i consorzi  istituiti  per  il  recupero  o  il  riciclaggio  di

particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di  tali

rifiuti per conto dei consorziati;

  f) le imprese e gli  enti  che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti

speciali a  titolo  professionale;  nel  caso  di  trasporto  navale,

l'armatore o  il  noleggiatore  che  effettuano  il  trasporto  o  il

raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile  1977,  n.  135,

delegato per gli  adempimenti  relativi  al  SISTRI  dall'armatore  o

noleggiatore medesimo;

  g) nel caso di  trasporto  intermodale  marittimo  di  rifiuti,  il

terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18

della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e  l'impresa  portuale  di  cui

all'articolo 16 della citata legge n. 84  del  1994,  ai  quali  sono

affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo  sbarco,  in  attesa

del successivo trasporto;

  h) nel caso di trasporto  intermodale  ferroviario  di  rifiuti,  i

responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici

presso le stazioni  ferroviarie,  gli  interporti,  gli  impianti  di

terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i  rifiuti

in attesa della presa in carico degli stessi  da  parte  dell'impresa

ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

i)                i soggetti di cui all'articolo 5.

ii)             

                               Art. 4

                  Iscrizione facoltativa al SISTRI

  1. Possono aderire su base volontaria al SISTRI:

  a) le imprese  e  gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non

pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere  c)  e  d),  del

decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive

modificazioni, che non hanno piu' di dieci dipendenti;

  b) le imprese  e  gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non

pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g)  del  decreto

legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,

diversi dai soggetti gia' tenuti ad aderire in base  all'articolo  3,

comma 1, lettera b);

  c) le imprese e gli enti che  raccolgono  e  trasportano  i  propri

rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del

decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive

modificazioni;

  d) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo  2135  del  codice

civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;

    e) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti  speciali

non pericolosi derivanti  da  attivita'  diverse  da  quelle  di  cui

all'articolo  184,  comma  3,  lettere  c),  d)  e  g)  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

 

                               Art. 5

                Rifiuti urbani della regione Campania

  1. Al fine di attuare quanto previsto all'articolo 2, comma  2-bis,

del  decreto  legge  6  novembre  2008,  n.  172,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono  sottoposti

agli obblighi di cui al presente regolamento, oltre  ai  soggetti  di

cui all'articolo 3, comma 1, i Comuni, gli  enti  e  le  imprese  che

gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

 

                               Art. 6

                        Iscrizione al SISTRI

  1.  Le  modalita'  di  iscrizione  dell'operatore  al  SISTRI  sono

descritte  nell'allegato  IA.  Il  modulo  di  iscrizione   e'   reso

disponibile sul sito internet http://www.sistri.it/.

  2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5  si  iscrivono  al  SISTRI

prima di dare avvio alle attivita' o al verificarsi  dei  presupposti

per i quali i medesimi articoli dispongono l'obbligo di iscrizione.

  3.  I  Comuni,  indipendentemente  dal  numero  di  abitanti,   non

iscrivono le unita' locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese

quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi

la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal  Comune  o

dall'unita'  locale  designata  dal  medesimo,  che,  ai  fini  della

determinazione del contributo di  iscrizione,  somma  il  numero  dei

dipendenti della o delle unita' locali, per  le  quali  effettua  gli

adempimenti, al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non  ci

sia nessuna unita' locale con piu' di dieci  dipendenti,  si  iscrive

comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole  unita'

locali.

  4. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti

rifiuti  urbani  e  che  effettuano,  in  regime  di  autorizzazione,

unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito  preliminare

D15,   si   iscrivono    al    SISTRI    nella    categoria    centro

raccolta/piattaforma  e  versano   il   contributo   annuo   previsto

indipendentemente dalla quantita' di rifiuti urbani gestiti.

 

                               Art. 7

                 Contributo di iscrizione al SISTRI

  1. La copertura degli oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal

funzionamento del SISTRI,  a  carico  degli  operatori  iscritti,  e'

assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.

  2. Il contributo di cui  al  comma  1  e'  versato  annualmente  da

ciascun operatore iscritto per ciascuna  attivita'  di  gestione  dei

rifiuti svolta all'interno dell'unita'  locale.  In  caso  di  unita'

locali per le  quali  e'  stato  richiesto  un  dispositivo  USB  per

ciascuna unita' operativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1,  lettera

a), il contributo e' versato per ciascun dispositivo  USB  richiesto.

Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il

contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo  adibito  al

trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all'articolo  212,

comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive

modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti  versano

il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e

il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al  trasporto  di

rifiuti.

  3. Il  contributo  si  riferisce  all'anno  solare  di  competenza,

indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio,  e

deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi

il contributo e' versato entro il 30  aprile  dell'anno  al  quale  i

contributi si riferiscono. Qualora,  al  momento  del  pagamento  del

contributo annuale, sia certo che il numero dei  dipendenti  occupato

si e' modificato rispetto all'anno precedente  in  modo  da  incidere

sull'importo del contributo dovuto, e' possibile indicare  il  numero

relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.

  4. L'importo e le  modalita'  di  versamento  dei  contributi  sono

indicati nell'Allegato II. L'ammontare  del  contributo  puo'  essere

rideterminato annualmente con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare.

  5. Nel caso  di  versamento  da  parte  degli  operatori  di  somme

maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata  in  eccesso

e'  conguagliata  a  valere  sui  contributi  dovuti  per  gli   anni

successivi. A  tal  fine  i  predetti  operatori  inoltrano  apposita

domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax,  utilizzando

il modello disponibile sul sito internet http://www.sistri.it/.

  6.  Ai  sensi  di  quanto   previsto   dall'articolo   14-bis   del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  i  contributi  sono  versati

all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con

decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  al  pertinente

capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare.

 

                               Art. 8

              Consegna dei dispositivi USB e black box

  1.  Una  volta  perfezionata  la  procedura  di  iscrizione,   agli

operatori iscritti vengono consegnati:

  a) un dispositivo USB, idoneo  a  consentire  la  trasmissione  dei

dati,  a  firmare  elettronicamente  le  informazioni  fornite  ed  a

memorizzarle sul dispositivo stesso.  e'  necessario  dotarsi  di  un

dispositivo USB per ciascuna unita' locale dell'ente o impresa e  per

ciascuna  attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  svolta   all'interno

dell'unita' locale.  In  caso  di  unita'  locali  nelle  quali  sono

presenti unita'  operative  da  cui  originano  in  maniera  autonoma

rifiuti, e' facolta'  richiedere  un  dispositivo  USB  per  ciascuna

unita' operativa. Per  le  attivita'  di  raccolta  e  trasporto  dei

rifiuti, e' necessario dotarsi di un dispositivo  USB  relativo  alla

sede legale dell'ente o impresa, e di un dispositivo USB per  ciascun

veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Ciascun dispositivo

USB puo' contenere fino ad un massimo di tre certificati  elettronici

associati alle persone fisiche individuate, durante la  procedura  di

iscrizione, dagli operatori come delegati per le procedure di cui  al

presente regolamento. Tali certificati  consentono  l'identificazione

univoca delle persone fisiche delegate e la  generazione  delle  loro

firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21 del decreto  legislativo

7 marzo 2005, n. 82;

  b) per ciascun dispositivo USB, l'identificativo utente,  username,

la password per l'accesso al sistema,  la  password  di  sblocco  del

dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);

  c) un dispositivo black box da installarsi  su  ciascun  veicolo  a

motore che trasporta  rifiuti,  con  la  funzione  di  monitorare  il

percorso  effettuato  dal  medesimo. E'  necessario  dotarsi  di   un

dispositivo black box per ciascun veicolo  in  dotazione  all'ente  o

impresa. La consegna e  l'installazione  del  dispositivo  black  box

avviene presso le officine autorizzate,  il  cui  elenco  e'  fornito

contestualmente alla consegna del dispositivo USB e  disponibile  sul

sito  internet  www.sistri.it/.  I  costi  di  installazione  e   per

l'acquisto della necessaria carta SIM sono a carico degli  operatori.

Le modalita'  di  individuazione  delle  officine  autorizzate  e  le

modalita' di ritiro ed installazione del dispositivo black  box  sono

indicate nell'Allegato IB.

  2. Agli adempimenti di cui al  comma  1  provvedono  le  Camere  di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di un

Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela

del territorio e del mare e l'Unioncamere. Alla copertura  dei  costi

derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presente  comma  si

provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della  legge

29 dicembre 1993, n. 580. Per le attivita' di cui al  presente  comma

le Camere di commercio  si  avvalgono,  previa  stipula  di  apposita

convenzione,   delle   associazioni    imprenditoriali    interessate

rappresentative sul piano nazionale o delle societa'  di  servizi  di

diretta emanazione delle stesse.

  3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, le Sezioni regionali  e

provinciali   dell'Albo   nazionale   gestori   ambientali   di   cui

all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e

successive modificazioni, provvedono agli adempimenti di cui al comma

1 per le imprese e gli enti iscritti al predetto Albo nonche'  per  i

Comuni della  Regione  Campania  che  effettuano  la  raccolta  e  il

trasporto dei rifiuti urbani.  Alla  copertura  dei  costi  derivanti

dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si provvede ai

sensi del comma 17 del predetto articolo 212.

  4. Le imprese e gli enti di cui  all'articolo  212,  comma  5,  del

decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive

modificazioni, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali  possono

dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola  sede  legale  secondo

quanto previsto al comma 1, lettera a),  o,  in  alternativa,  di  un

ulteriore dispositivo USB per ciascuna unita' locale, fermo  restando

l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo  a  motore

adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi  di

un dispositivo USB per  ciascuna  unita'  locale,  il  contributo  e'

versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di  pagare  il

contributo per ciascun veicolo a  motore  adibito  al  trasporto  dei

rifiuti.

 

                               Art. 9

                     Dispositivi USB e black box

  1. I  dispositivi  restano  di  proprieta'  del  SISTRI  e  vengono

affidati agli operatori iscritti in comodato d'uso.

  2. Al fine di consentire la consultazione  della  Scheda  SISTRI  -

AREA REGISTRO CRONOLOGICO  e  delle  singole  Schede  SISTRI  -  AREA

MOVIMENTAZIONE, i dispositivi USB sono tenuti presso  l'unita'  o  la

sede dell'ente o impresa per la quale sono stati  rilasciati  e  sono

resi disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo  che

ne faccia richiesta.

 

                               Art. 10

                          Videosorveglianza

  1. Gli impianti di discarica, gli  impianti  di  incenerimento  dei

rifiuti   nonche'   gli   impianti   di   coincenerimento   destinati

esclusivamente al recupero energetico dei  rifiuti  e  ricadenti  nel

campo di applicazione del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,

sono dotati di  apparecchiature  idonee  a  monitorare  l'ingresso  e

l'uscita di automezzi dai predetti impianti.

  2.   L'installazione,   la   manutenzione    e    l'accesso    alle

apparecchiature cui al  comma  1  sono  riservati  al  personale  del

SISTRI. I relativi oneri sono a carico del SISTRI.

  3. In presenza di condizioni che non  garantiscano  un  accesso  ai

servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato  per  il

funzionamento delle  predette  apparecchiature  di  monitoraggio,  il

SISTRI, a seguito di una valutazione  effettuata  dal  personale  del

SISTRI, puo' decidere di non procedere all'installazione delle stesse

apparecchiature. Il gestore del rispettivo impianto,  fermo  restando

l'obbligo di iscrizione al SISTRI e  di  effettuazione  dei  relativi

adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11,  comma  3,

e' tenuto a  comunicare  al  SISTRI  ogni  variazione  da  cui  possa

conseguire la possibilita' di dotare  il  rispettivo  impianto  delle

predette  apparecchiature  di  monitoraggio.  La   comunicazione   e'

effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che

comporta tale variazione.

 

                               Art. 11

                  Informazioni da fornire al SISTRI

  1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le  quantita'  e  le

caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro  attivita'

utilizzando  i  dispositivi.  La  tipologia  delle  informazioni  che

ciascun operatore iscritto deve fornire al SISTRI e' riportata  nelle

Schede SISTRI di cui all'allegato III e pubblicate sul sito  internet

http://www.sistri.it/. Le istruzioni dettagliate per la  compilazione

delle   Schede   SISTRI   sono   disponibili   sul   sito    internet

http://www.sistri.it/.

  2. La persona fisica, cui e' associato il  certificato  elettronico

contenuto nel dispositivo USB, e' il titolare della firma elettronica

ed e' responsabile  della  veridicita'  dei  dati  inseriti  mediante

l'utilizzo del dispositivo USB nelle Schede SISTRI  sottoscritte  con

firma elettronica.

  3. Esclusi i casi previsti dall'articolo 12, qualora un impianto di

gestione dei rifiuti non abbia possibilita' di accesso ai servizi  di

rete,elettrica o di connettivita' ad internet,, la  Scheda  SISTRI  -

AREA REGISTRO CRONOLOGICO e la Scheda SISTRI - AREA DI MOVIMENTAZIONE

sono compilate dal delegato della sede legale dell'ente o impresa. In

questo caso il delegato dell'impresa di trasporto  stampa  due  copie

della Scheda SISTRI  -  AREA  DI  MOVIMENTAZIONE  e  le  consegna  al

conducente, che deve indicare data e ora  del  conferimento  o  della

presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate  dal  responsabile

dell'impianto di gestione. Una copia rimane a quest'ultimo e  l'altra

al  conducente,  che  la  riconsegna  al  delegato  dell'impresa   di

trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto,  entro  due  giorni

lavorativi, accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e

all'ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti.

 

                               Art. 12

     Informazioni da fornire al SISTRI - Procedure di emergenza

  1. Nel caso in cui  un  soggetto  tenuto  alla  compilazione  della

Scheda  SISTRI  -  AREA  MOVIMENTAZIONE  si  trovi  a  non   disporre

temporaneamente dei mezzi informatici necessari  a  causa  di  furto,

perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi, o per  assenza

di copertura della rete di trasmissione dati, la  compilazione  della

Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e' effettuata, per conto di  tale

soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia  stampata

della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, dal soggetto  tenuto  alla

compilazione  della  parte  precedente  o  successiva  della   scheda

medesima.

  2. Nel caso di temporanea  interruzione  o  non  funzionamento  del

SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle Schede SISTRI  sono

tenuti ad annotare  le  movimentazioni  dei  rifiuti  su  un'apposita

Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sito

internet  www.sistri.it,  e  ad  inserire  i   dati   relativi   alle

movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore  dalla

ripresa del funzionamento del SISTRI.

 

                               Art. 13

           Produttori di rifiuti - disposizioni specifiche

  1. I produttori di rifiuti  iscritti  inseriscono  nella  Scheda  -

SISTRI AREA REGISTRO CRONOLOGICO le informazioni relative ai  rifiuti

prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione  dei  rifiuti

stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi.

  2.  I  soggetti  di  cui  al  precedente  comma  1,  in   caso   di

movimentazione di un rifiuto, devono accedere al  SISTRI  per  aprire

una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso

di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a  comunicare

al SISTRI i dati del rifiuto almeno quattro ore prima che si effettui

l'operazione  di  movimentazione,  salvo   giustificati   motivi   di

emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda -  SISTRI

AREA REGISTRO CRONOLOGICO.

  3. I termini per  la  comunicazione  al  SISTRI  dei  dati  per  la

movimentazione dei rifiuti  di  cui  al  comma  2  non  si  applicano

all'attivita' di microraccolta di cui all'articolo 193, comma 10, del

decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal

decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

  4.  Nel  caso  di  spedizioni  transfrontaliere   dall'Italia,   il

produttore  del  rifiuto  inserisce  nel  SISTRI  in  formato  «pdf»,

portable document  format,  il  documento  di  movimento  di  cui  al

Regolamento CE n. 1013/2006  relativo  alla  spedizione  dei  rifiuti

effettuata restituito dall'impianto di destinazione o, per i  rifiuti

dell''Elenco verde', l'Allegato VII, del medesimo regolamento.

 

                               Art. 14

                        Particolari tipologie

  1. I produttori di rifiuti pericolosi che non  sono  inquadrati  in

un'organizzazione di ente o di impresa e i produttori di rifiuti  non

pericolosi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),  che  non

aderiscono su base volontaria al SISTRI, comunicano  i  propri  dati,

necessari  per  la  compilazione   della   Scheda   SISTRI   -   AREA

MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa  di  trasporto  che  compila

anche  la  sezione  del  produttore   del   rifiuto,   inserendo   le

informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia  della  Scheda

SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata  dal  produttore  del  rifiuto,

viene consegnata al conducente del  mezzo  di  trasporto.  Una  copia

della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE rimane presso il produttore

del rifiuto, che e' tenuto a conservarla per cinque anni. Il  gestore

dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in  tali  ipotesi

e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei  rifiuti  stessi

la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al  fine

di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'. In conformita'

al disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge  25  gennaio

2006, n.  29,  i  produttori  di  rifiuti  pericolosi  che  non  sono

inquadrati in  un'organizzazione  di  ente  o  di  impresa  adempiono

all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico  attraverso

la conservazione, in ordine cronologico,  delle  copie  della  Scheda

SISTRI  -  AREA  MOVIMENTAZIONE,  relative  ai  rifiuti  prodotti.  I

produttori di  rifiuti  non  pericolosi  di  cui  al  presente  comma

rimangono tenuti all'obbligo di  cui  all'articolo  190  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

  2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo  2135  del  codice

civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e  gli  enti

produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da  attivita'  diverse

da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e  g)  del

decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive

modificazioni,  comunicano  i   propri   dati,   necessari   per   la

compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,  al  delegato

dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore

del  rifiuto,  inserendo  le  informazioni  ricevute  dal  produttore

stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,  firmata

dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del  mezzo

di trasporto. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento  dei

rifiuti in tale  ipotesi  e'  tenuto  a  stampare  e  trasmettere  al

produttore dei rifiuti stessi la copia della  Scheda  SISTRI  -  AREA

MOVIMENTAZIONE completa, al fine di  attestare  l'assolvimento  della

sua responsabilita'. Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  si

applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non  sono

inquadrati in un'organizzazione di ente  o  di  impresa,  nonche'  al

trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato  da  un'impresa  di

cui all'articolo 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile  2006,

n. 152, e successive modificazioni.

  3. I produttori di fanghi che destinano gli stessi allo spandimento

in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.

99, stampano  la  Scheda  SISTRI  -  AREA  MOVIMENTAZIONE  contenente

l'indicazione del soggetto destinatario e la consegnano al conducente

del mezzo di trasporto. Il destinatario e'  tenuto  a  controfirmare,

datare e restituire al produttore dei rifiuti la Scheda SISTRI - AREA

MOVIMENTAZIONE,   al   fine   di   attestare   l'assolvimento   della

responsabilita' del produttore del rifiuto per il  corretto  recupero

dei fanghi. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI  e

chiude la relativa Scheda SISTRI -  AREA  MOVIMENTAZIONE  confermando

l'arrivo a destinazione del rifiuto.

  4. Nel caso di rifiuti prodotti in cantieri la cui durata  non  sia

superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate  per

l'accesso al SISTRI, la Scheda SISTRI - AREA REGISTRO  CRONOLOGICO  e

la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono  compilate  dal  delegato

della sede legale o dell'unita' locale dell'impresa. In tale  ipotesi

il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie  della  Scheda

SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e le consegna al  conducente,  che  deve

indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie  sono

firmate dal responsabile del cantiere temporaneo. Una copia rimane al

responsabile del cantiere temporaneo e l'altra al conducente, che  la

riconsegna  al  delegato  dell'impresa  di  trasporto.  Il   delegato

dell'impresa di trasporto accede, entro  due  giorni  lavorativi,  al

SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora  della  presa

in carico dei rifiuti.

 

 

                               Art. 15

Rifiuti  prodotti  da  attivita'  di  manutenzione  e  da   attivita'

                 sanitaria - disposizioni specifiche

  1. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione  o  da

altra attivita' svolta fuori dalla sede dell'unita' locale, la Scheda

SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e' compilata  dal  delegato  della

sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unita' locale che

gestisce l'attivita' manutentiva.

  2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230,  comma  1,  del

decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive

modificazioni, per i materiali tolti d'opera per i quali deve  essere

effettuata la valutazione tecnica  della  riutilizzabilita',  qualora

dall'attivita'  di  manutenzione  derivino  rifiuti  pericolosi,   la

movimentazione dei rifiuti dal luogo  di  effettiva  produzione  alla

sede legale o dell'unita' locale dell'ente o impresa  effettuata  dal

manutentore e' accompagnata da una copia cartacea della Scheda SISTRI

- AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sito internet www.sistri.it,

debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che  ha  effettuato

la manutenzione.

  3. Nel caso  di  rifiuti  pericolosi  prodotti  dall'attivita'  del

personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che  erogano

le prestazioni di cui alla legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  e  al

decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive

modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di

rifiuti  pericolosi  prodotti  presso   gli   ambulatori   decentrati

dell'azienda  sanitaria  di  riferimento,   fermo   restando   quanto

stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica

15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui ai  commi

1 e 2.

 

                               Art. 16

 Imprese e enti di recupero e smaltimento - disposizioni specifiche

  1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni  di  recupero  o

smaltimento  di  rifiuti  inseriscono  le  informazioni  relative  ai

rifiuti ricevuti dall'estero entro due giorni lavorativi dalla  presa

in carico dei rifiuti.

 

                               Art. 17

   Commercianti, intermediari e consorzi - disposizioni specifiche

  1. I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono  nella

Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO  le  informazioni  relative

alle   transazioni   effettuate   entro   dieci   giorni   lavorativi

dall'effettuazione della transazione stessa.

 

                               Art. 18

               Trasportatori - disposizioni specifiche

  1.  Il  trasportatore,  in  caso  di  movimentazione   di   rifiuti

pericolosi, deve  accedere  al  SISTRI  ed  inserire  i  propri  dati

relativi  al  trasporto  almeno  due  ore  prima  dell'operazione  di

movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza,  da  indicare

nella  parte  annotazioni  della  Scheda  SISTRI  -   AREA   REGISTRO

CRONOLOGICO.

  2. I termini per  la  comunicazione  al  SISTRI  dei  dati  per  la

movimentazione dei rifiuti  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano

all'attivita' di microraccolta di cui all'articolo 193, comma 10, del

decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal

decreto  legislativo  3  dicembre   2010,   n.   205   e   successive

modificazioni, nonche' all'attivita' di raccolta dei rifiuti prodotti

da attivita' di manutenzione di cui all'articolo 15,  commi  1  e  2,

qualora i rifiuti  siano  trasportati  direttamente  all'impianto  di

recupero  o  smaltimento  dal   soggetto   che   ha   effettuato   la

manutenzione,  fermo  restando  l'obbligo  per  il  trasportatore  di

compilare  la  Scheda  SISTRI  -  AREA  MOVIMENTAZIONE  prima   della

movimentazione dei rifiuti.

  3. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi,  la  Scheda

SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere compilata dai  trasportatori

prima della movimentazione dei rifiuti stessi.

  4. Durante il trasporto i rifiuti  sono  accompagnati  dalla  copia

cartacea della  Scheda  SISTRI  -  AREA  MOVIMENTAZIONE  relativa  ai

rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti  al  momento

della  presa  in  carico  dei  rifiuti  da   parte   del   conducente

dell'impresa di trasporto. Tale copia, firmata  elettronicamente  dal

produttore dei rifiuti  e  dall'impresa  di  trasporto  dei  rifiuti,

costituisce documentazione equipollente alla scheda di  trasporto  di

cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre  2005,  n.

286, ed al decreto interministeriale 30  giugno  2009,  n.  554.  Ove

necessario  sulla  base  della  normativa  vigente,  i  rifiuti  sono

accompagnati da copia del certificato analitico che ne identifica  le

caratteristiche, che il produttore  dei  rifiuti  allega  in  formato

«pdf»,  portable  document  format,  alla  Scheda   SISTRI   -   AREA

MOVIMENTAZIONE.

  5.  Nel  caso  in  cui  il  rifiuto  venga  respinto  o   accettato

parzialmente dal gestore dell'impianto di destinazione, il  trasporto

dei rifiuti non accettati e restituiti al produttore del rifiuto deve

essere accompagnato dalla copia cartacea della Scheda SISTRI  -  AREA

MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti medesimi, firmata elettronicamente

e stampata dal gestore dello stesso impianto di destinazione. Qualora

i rifiuti non accettati dall'impianto di destinazione siano avviati a

cura del produttore del rifiuto direttamente ad  altro  impianto,  il

produttore medesimo  annota  sulla  Scheda  SISTRI  -  AREA  REGISTRO

CRONOLOGICO i dati relativi al carico del  rifiuto  non  accettato  e

apre una nuova Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE indicando il nuovo

destinatario.

  6. Nel caso di trasporto marittimo  di  rifiuti,  l'armatore  o  il

noleggiatore  che  effettuano  il  trasporto  possono  delegare   gli

adempimenti  di  cui  al  presente  regolamento  al   raccomandatario

marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135. In tale ipotesi il

raccomandatario consegna al comandante  della  nave  la  copia  della

Scheda  SISTRI  -  AREA  MOVIMENTAZIONE,  debitamente  compilata.  Il

comandante della nave all'arrivo provvede alla consegna  della  copia

della  Scheda  SISTRI  -  AREA  MOVIMENTAZIONE   al   raccomandatario

rappresentante l'armatore  o  il  noleggiatore  presso  il  porto  di

destinazione.

  7. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti,  le  attivita'  di

carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno

dei porti e degli scali ferroviari,  degli  interporti,  impianti  di

terminalizzazione e scali merci devono  essere  effettuate  nel  piu'

breve tempo possibile e, comunque, non superare i quattro giorni.

 

                               Art. 19

Impianti  di  recupero  e  di  smaltimento  di   rifiuti   urbani   -

                       disposizioni specifiche

  1. Gli impianti di recupero o di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani

adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e  all'obbligo

di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio  1994,  n.  70,

tramite   la   compilazione    della    Scheda    SISTRI    -    AREA

REGISTROCRONOLOGICO. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in

uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime

di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13  e/o

deposito preliminare  D15,  effettuata  da  soggetti  iscritti  nella

categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il

gestore  di  tali  impianti  compila  la   Scheda   SISTRI   -   AREA

MOVIMENTAZIONE,  ne  stampa  una  copia  e  la   consegna,   firmata,

all'impresa di trasporto. Tale scheda  accompagna  il  trasporto  dei

rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.

  2. Ai fini  dell'assolvimento  della  responsabilita'  del  gestore

dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 20.

 

                               Art. 20

             Responsabilita' del produttore dei rifiuti

  1. La responsabilita' del produttore dei rifiuti  per  il  corretto

recupero o smaltimento degli stessi e' esclusa a  seguito  dell'invio

da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica  attribuitagli

automaticamente dal SISTRI, della comunicazione di  accettazione  dei

rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento.

 

                               Art. 21

            Obblighi generali di comunicazione al SISTRI

  1. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione  o

cessazione  dell'attivita'  per  il  cui  esercizio  e'  obbligatorio

l'utilizzo  dei  dispositivi,  ovvero  di  estinzione  dei   soggetti

giuridici  ai  quali  tali  dispositivi  sono  stati  consegnati,   a

qualsiasi causa  tale  estinzione  sia  imputabile,  ivi  incluse  le

ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in  caso  di  chiusura  di

un'unita'  locale,  gli  operatori  iscritti  devono  comunicare  via

telefax al SISTRI il verificarsi di  uno  dei  predetti  eventi,  non

oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese

dell'evento, e provvedere, nei successivi  dieci  giorni  lavorativi,

alla restituzione del dispositivo USB ai  medesimi  uffici  presso  i

quali  e'  stato  effettuato  il  ritiro  e  alla  restituzione   del

dispositivo   black   box   ad   una   delle   officine   autorizzate

all'installazione.

  2. La procedura di cui al comma 1 si  applica  anche  nel  caso  di

cessione  dell'azienda  o  del  ramo  d'azienda  aventi  ad   oggetto

l'esercizio delle attivita' per le quali e'  obbligatorio  l'uso  dei

dispositivi. In tale ipotesi il soggetto  acquirente  dell'azienda  o

del ramo d'azienda dovra' iscriversi al  SISTRI  entro  dieci  giorni

dalla comunicazione al Registro delle imprese dell'atto  di  cessione

dell'azienda o del  ramo  di  azienda  e  provvedere  al  ritiro  dei

dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB.

  3. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede

di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del  dispositivo  USB

provvedono, successivamente all'iscrizione della variazione presso il

Registro  delle  imprese  eventualmente  dovuta,  ad  effettuare   le

necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'apposita

area del sito internet http://www.sistri.it/.

  4. Eventuali variazioni delle  persone  fisiche  individuate  quali

delegati per le procedure  di  cui  al  presente  regolamento  devono

essere  comunicate  al  SISTRI,  che  emette  un  nuovo   certificato

elettronico.  Il  dispositivo   contenente   il   nuovo   certificato

elettronico e' ritirato secondo la procedura  indicata  nell'Allegato

IA.

  5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui ai commi 1,

2 e 3, nonche' le variazioni  relative  ai  veicoli  a  motore,  sono

comunicate al SISTRI dalla Sezione regionale o provinciale  dell'Albo

nazionale gestori ambientali successivamente  all'autorizzazione,  da

parte dello stesso  Albo,  delle  variazioni  medesime.  Resta  fermo

l'obbligo per l'operatore di  provvedere  all'eventuale  integrazione

dei contributi di cui all'articolo 7.

 

 

 

                               Art. 22

Modalita' operative semplificate tramite associazioni imprenditoriali

  1. Nelle modalita' e nei termini stabiliti dal  presente  articolo,

possono adempiere  agli  obblighi  di  cui  al  presente  regolamento

tramite le rispettive  associazioni  imprenditoriali  rappresentative

sul piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione delle

stesse:

  a) le imprese e gli enti che  raccolgono  e  trasportano  i  propri

rifiuti pericolosi di cui all'articolo  212,  comma  8,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

  b) i soggetti  la  cui  produzione  annua  non  eccede  le  quattro

tonnellate di  rifiuti  pericolosi,  ivi  compresi  gli  imprenditori

agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile;

  c)  i  soggetti  la  cui  produzione  annua  non  eccede  le  venti

tonnellate di rifiuti non pericolosi; e

  d) i soggetti di cui all'articolo 4.

  2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1,  dopo  l'iscrizione  al

SISTRI ai sensi dell'articolo 6, provvedono a delegare  o  incaricare

le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano  nazionale,

o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse,  prescelte.

La delega, scritta in carta semplice secondo il  modello  disponibile

sul   sito   internet   http://www.sistri.it/,   e'    firmata    dal

rappresentante legale del soggetto delegante; la  firma  deve  essere

autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a cio'  autorizzato.

In alternativa, il legale rappresentante del soggetto di cui al comma

1  attesta,  tramite  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto   di

notorieta' di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre  2000,  n.  445,  di   aver   incaricato,   indicandone   la

denominazione, un'associazione  imprenditoriale  rappresentativa  sul

piano nazionale, o una societa'  di  servizi  di  diretta  emanazione

della stessa, per l'adempimento degli obblighi  di  cui  al  presente

regolamento.  Nelle  ipotesi  di  cui  al   presente   articolo,   le

associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano  nazionale,  o

societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, sono tenute a

iscriversi al SISTRI per la specifica categoria.

  3.  Le  associazioni  imprenditoriali  rappresentative  sul   piano

nazionale delegate, o societa' di servizi di diretta emanazione delle

stesse, provvedono alla  compilazione  della  Scheda  SISTRI  -  AREA

REGISTRO  CRONOLOGICO  e  delle  singole   Schede   SISTRI   -   AREA

MOVIMENTAZIONE. La responsabilita' delle  informazioni  inserite  nel

SISTRI  rimane  a  carico  del  soggetto  di  cui  al  comma  1.   La

compilazione della Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO  avviene

con cadenza  mensile,  e  comunque  prima  della  movimentazione  dei

rifiuti. Per i produttori  di  rifiuti  pericolosi  fino  a  duecento

chilogrammi o litri all'anno, la compilazione della Scheda  SISTRI  -

AREA REGISTRO CRONOLOGICO avviene con cadenza trimestrale, e comunque

prima della movimentazione dei rifiuti.

  4. La Scheda SISTRI - AREA REGISTRO CRONOLOGICO e le singole Schede

SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE sono  conservate  per  almeno  tre  anni

presso  la  sede  del  soggetto  di  cui  al  comma  1  e  tenuti   a

disposizione,  su  supporto  informatico   o   in   copia   cartacea,

dell'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.

  5. Fermo restando quanto  previsto  ai  commi  3  e  4,  qualora  i

soggetti di cui al comma 1 non dispongano di tecnologie adeguate  per

l'accesso al  SISTRI,  la  movimentazione  dei  rifiuti  prodotti  e'

effettuata con la seguente procedura:  il  delegato  dell'impresa  di

trasporto stampa due copie della Scheda SISTRI - AREA  MOVIMENTAZIONE

e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa

in carico dei rifiuti. Le  copie  sono  firmate  dal  produttore  dei

rifiuti. Una copia rimane al produttore  del  rifiuto  e  l'altra  al

conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di  trasporto.

Il delegato dell'impresa di trasporto accede al SISTRI ed inserisce i

dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

 

                               Art. 23

Modalita' operativa semplificata  tramite  gestore  del  servizio  di

               raccolta o piattaforma di conferimento

  1.  I  produttori  che  conferiscono  i  propri   rifiuti,   previa

convenzione, al servizio pubblico di raccolta  o  ad  altro  circuito

organizzato di raccolta possono adempiere agli  obblighi  di  cui  al

presente  regolamento,  rispettivamente,  tramite  il   gestore   del

servizio  pubblico  di  raccolta  oppure  tramite  il  gestore  della

piattaforma di conferimento.

  2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, il centro di raccolta

del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti  a

iscriversi al SISTRI nella categoria centro  raccolta/piattaforma.  I

produttori  di  rifiuti  di  cui  al   comma   1   rimangono   tenuti

all'iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 6.

  3. Qualora il trasporto dei rifiuti  dal  luogo  di  produzione  al

centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato dai

soggetti di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo  3

aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,  i  produttori

comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della  Scheda

SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa  di  trasporto

che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le

informazioni ricevute dal produttore del rifiuto  stesso;  una  copia

della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del

rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di  trasporto,  che

provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di  raccolta

o della piattaforma di conferimento.

  4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente o impresa  che

raccoglie  e  trasporta  i  propri  rifiuti  non  pericolosi  di  cui

all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152, e successive modificazioni, ai  fini  della  movimentazione  dei

rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta  o  piattaforma

di conferimento, richiede preventivamente al delegato  del  centro  o

piattaforma il rilascio di un determinato numero di Schede  SISTRI  -

AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sito  internet  www.sistri.it.

Il delegato del centro di  raccolta  o  piattaforma  di  conferimento

consegna le copie richieste, debitamente numerate e compilate  con  i

riferimenti del centro o piattaforma quale destinatario dei  rifiuti.

Il trasporto dei rifiuti e' accompagnato da tali Schede SISTRI - AREA

MOVIMENTAZIONE, compilate e sottoscritte dal produttore del  rifiuto,

che sono consegnate al delegato del centro di raccolta o  piattaforma

di conferimento; il delegato accede al SISTRI  ed  inserisce  i  dati

delle singole Schede SISTRI.

  5. Nei casi di cui al presente  articolo,  la  responsabilita'  del

produttore dei rifiuti e' assolta al momento della  presa  in  carico

dei rifiuti  da  parte  del  centro  di  raccolta  o  piattaforma  di

conferimento.

 

                               Art. 24

Trasmissione dei dati al  Catasto  dei  rifiuti,  all'Albo  nazionale

                    gestori ambientali e al SITRA

  1. Il  SISTRI  e'  interconnesso  telematicamente  al  Catasto  dei

rifiuti di cui all'articolo 189  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, e successive modificazioni,  secondo  le  modalita'  di

interoperabilita' fra i sistemi informativi, cosi' come definiti  dal

Centro nazionale per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione

(CNIPA).

  2. La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli  standard

per  la  trasmissione  degli  stessi  sono  definiti  dal   Ministero

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentito

l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale

(ISPRA).

  3. L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212  del

decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive

modificazioni, comunica al SISTRI i dati relativi alle iscrizioni  di

sua competenza e riceve a sua  volta,  dal  SISTRI,  le  informazioni

attinenti al trasporto  dei  rifiuti,  attraverso  l'interconnessione

diretta tra i sistemi informativi.

  4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli  standard

per  la  trasmissione  degli  stessi  sono  definiti  dal   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il

Comitato nazionale dell'Albo.

  5. Il SISTRI e' interconnesso telematicamente  con  il  sistema  di

tracciabilita' di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del  decreto-legge

6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede  ai

sensi del predetto articolo.

 

                               Art. 25

    Disponibilita' dei dati da parte delle autorita' di controllo

  1. Le informazioni detenute dal SISTRI sono rese  disponibili  agli

organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento  degli  illeciti

in violazione della normativa in  materia  di  rifiuti  nonche'  alla

repressione dei traffici illeciti e degli  smaltimenti  illegali  dei

rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, secondo modalita' da

definirsi mediante uno o piu' accordi tra il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e i predetti organi.

  2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni  necessarie  per

lo svolgimento delle  proprie  funzioni  di  controllo  alle  Agenzie

regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono  tenute  a

rendere disponibili tali dati alle province.

 

 

 

                               Art. 26

                         Catasto dei rifiuti

  1. L'ISPRA organizza il Catasto dei  rifiuti  di  cui  all'articolo

189, comma 1, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e

successive  modificazioni,  per   via   informatica   attraverso   la

costituzione e la gestione del Catasto  telematico  interconnesso  su

rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:

  a) una banca dati  anagrafica  ed  una  banca  dati  contenente  le

informazioni sulla produzione e gestione dei  rifiuti  trasmesse  dal

SISTRI attraverso l'interconnessione  diretta  secondo  le  modalita'

previste dal comma 2 dell'articolo 24;

  b)  una  banca  dati  contenente  le  informazioni  relative   alle

autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli  articoli  208,  209,

210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile  2006,

n. 152, e successive modificazioni. A  tal  fine  le  amministrazioni

autorizzanti  comunicano   all'ISPRA,   subito   dopo   il   rilascio

dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell'ente  o

impresa  autorizzata,  l'attivita'  per  la  quale  viene  rilasciata

l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attivita'  di  gestione,  le

quantita'   autorizzate,   la    scadenza    dell'autorizzazione    e

successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni

che intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione stessa;

  c) una banca  dati  relativa  alle  iscrizioni  all'Albo  nazionale

gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo  3

aprile  2006,  n.  152,  e   successive   modificazioni,   aggiornati

attraverso interconnessione diretta;

  d)  una  banca  dati  contenente  le  informazioni  afferenti  alla

tracciabilita' dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo

5,  integrata  dalle  previsioni  contenute  negli  atti   ordinativi

adottati nel corso della fase emergenziale.

  2. L'ISPRA  elabora  i  dati  forniti  dal  SISTRI  ai  fini  della

predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini  della  trasmissione

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare

dei dati necessari per  le  Comunicazioni  alla  Commissione  europea

previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia  di

rifiuti.

 

                               Art. 27

                  Comitato di vigilanza e controllo

  1.  Al  fine  di  garantire  il  monitoraggio  del  SISTRI   e   la

partecipazione dei  rappresentanti  delle  categorie  interessate  al

medesimo monitoraggio, e' istituito presso il Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, senza oneri per il bilancio

dello Stato ne' compensi o indennizzi per i componenti,  un  Comitato

di vigilanza e controllo, composto da quindici membri, esperti  nella

materia, nominati con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare e designati rispettivamente:

    a) tre dal Ministro dell'ambiente della tutela del  territorio  e

del mare, tra cui il Presidente del predetto Comitato;

    b) uno da ISPRA;

    c) uno da Unioncamere;

    d)  dieci   dalle   associazioni   imprenditoriali   maggiormente

rappresentative  dei  produttori,   trasportatori,   recuperatori   e

smaltitori di rifiuti.

 

                               Art. 28

                      Disposizioni transitorie

  1. Entro il termine di cui all'articolo 12, comma  1,  del  decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare

del 17  dicembre  2009  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  i

produttori di  rifiuti  e  le  imprese  e  gli  enti  che  effettuano

operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano  tenuti

alla presentazione del modello unico di dichiarazione  ambientale  di

cui alla  legge  25  gennaio  1994,  n.  70,  comunicano  al  SISTRI,

compilando l'apposita Scheda SISTRI, le seguenti informazioni,  sulla

base dei dati inseriti nel  registro  di  carico  e  scarico  di  cui

all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e

successive modificazioni:

  a) il  quantitativo  totale  di  rifiuti  annotati  in  carico  sul

registro, suddiviso per codice CER;

  b) per ciascun codice  CER,  il  quantitativo  totale  annotato  in

scarico sul registro, con le relative destinazioni;

  c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di  recupero

e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione  dei  rifiuti

effettuate;

  d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale  che  risulta  in

giacenza.

  2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e  la

verifica della piena funzionalita' del SISTRI, fino al termine di cui

all'articolo 12, comma 2, del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio  e  del  mare  del  17  dicembre  2009  e

successive modifiche e integrazioni, i soggetti di cui agli  articoli

3, 4 e 5 rimangono comunque  tenuti  agli  adempimenti  di  cui  agli

articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e

successive modificazioni.

  3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano

di produrre effetti i decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare del 17 dicembre  2009  e  successive

modifiche e integrazioni, ad esclusione  dei  soli  termini  indicati

all'articolo 12, commi 1 e 2, del 15  febbraio  2010,  del  9  luglio

2010, del 28  settembre  2010  e  del  22  dicembre  2010  citati  in

preambolo.

   Il presente regolamento, munito del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

    Roma, 18 febbraio 2011

 

                                           Il Ministro: Prestigiacomo

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2011

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del

territorio, registro n. 5, foglio n. 72

 

 

 

                                                    Allegati omissis

 

 

FINE TESTO