Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 6 maggio 2011

 

Circolare n.84/2011

 

Oggetto: Poste – Liberalizzazione dei servizi postali – D.lgvo. 31.3.2011, n.58, su G.U. n.98 del 29.4.2011.

 

Con il decreto legislativo indicato in oggetto, che attua l’ultima direttiva comunitaria sulla liberalizzazione dei servizi postali (direttiva 2008/6/CE), si sarebbe dovuto abolire completamente il monopolio postale a favore di Poste Italiane Spa e si sarebbero dovuti indicare i criteri per l’individuazione del nuovo fornitore del Servizio Universale Postale.

 

In realtà la completa liberalizzazione non è stata attuata, dal momento che dei servizi riservati a Poste Italiane solo quello delle spedizioni di peso inferiore ai 50 grammi è stato aperto ai privati, mentre la pubblicità diretta per corrispondenza sarà aperta dall’1 giugno 2012 e, con la giustificazione di esigenze di ordine pubblico, restano affidati in esclusiva a Poste Italiane le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e delle multe stradali.

 

Poste Italiane resterà inoltre ex lege fornitore del Servizio Universale per ancora 15 anni con l’obbligo di fornire in tutti i punti del territorio nazionale a prezzi accessibili all’utenza e in via continuativa per tutto l’anno la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg e dei pacchi postali fino a 20 kg, nonché i servizi relativi agli invii raccomandati e assicurati.

 

Licenze individuali e Autorizzazioni generali – Il decreto in esame, modificando il decreto n.261/1999, integra la disciplina della licenza individuale (art.5 D.lgvo 261) obbligatoria per gli operatori che offrono servizi in concorrenza con Poste Italiane e dell’autorizzazione generale (art.6 D.lgvo 261), obbligatoria per gli operatori che offrono servizi postali che non sono in diretta concorrenza con Poste Italiane, come ad esempio i servizi a valore aggiunto prestati dai corrieri espressi e i servizi relativi agli invii superiori ai 2 kg e ai pacchi superiori ai 20 kg. Con successivo decreto ministeriale saranno aggiornati i criteri per il rilascio dei suddetti titoli autorizzati.

 

Fondo di compensazione – Il Fondo di compensazione degli oneri del servizio universale continuerà ad essere alimentato, in caso gli introiti di Poste Italiane non fossero sufficienti, dai soli contributi degli operatori che offrono “servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale”, ossia operatori concorrenti diretti di Poste Italiane Spa. Si tratta di una distinzione importante che il Governo ha inserito su richiesta del Parlamento e che Confetra aveva fortemente sollecitato nel corso delle audizioni svolte alla Camera e al Senato. La versione originaria del provvedimento prevedeva infatti l’obbligo di contribuzione anche a carico dei titolari di autorizzazioni generali; tale impostazione avrebbe ingiustamente gravato di pesanti oneri (10% dei ricavi) gran parte delle imprese rappresentate da Confetra che non sono diretti competitors di Poste Italiane.

 

Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – Con il decreto in esame viene istituita l’Agenzia nazionale di regolamentazione dei servizi postali. Si tratta di uno degli aspetti più controversi del provvedimento, sul quale ha posto l’attenzione anche la Commissione europea. La nuova Autorità deve infatti garantire la completa autonomia dal Governo e la completa terzietà e trasparenza rispetto al mercato postale. Per garantire quei principi il Governo ha accolto, anche se non in maniera completa, le modifiche richieste dal Parlamento.

La copertura finanziaria dei costi dell’Agenzia sarà garantita anche tramite contributi a carico dei titolari di licenza individuale e dei titolari di autorizzazioni generali, nella misura massima dell’1 per mille dei ricavi riferiti ai servizi postali. Con successivo decreto ministeriale saranno stabilite le misure dei contributi e le modalità di versamento. Confetra vigilerà affinché non si verifichino eccessivi aggravi economici per le imprese titolari di autorizzazioni generali.

 

Contratto collettivo di lavoro – Il decreto prevede che le imprese titolari di licenze e autorizzazioni postali siano tenuti al rispetto degli obblighi in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dalla “contrattazione collettiva di lavoro di riferimento”. Confetra nel corso delle audizioni parlamentari ha evidenziato come la contrattazione collettiva di lavoro di riferimento sia rappresenta da una molteplicità di contratti collettivi, tra cui quello dell’autotrasporto e spedizione merci, e che l’ipotesi di un contratto unico di riferimento sarebbe in palese contrasto con il principio costituzionale di libertà contrattuale. La formulazione del decreto dovrebbe pertanto interpretarsi nel senso che gli operatori sono obbligati ciascuno al rispetto del proprio CCNL.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.9/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/cp

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

G.U. n.98 del 29.4.2011 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 58

Attuazione  della  direttiva  2008/6/CE  che  modifica  la  direttiva
97/67/CE, per quanto riguarda  il  pieno  completamento  del  mercato
interno dei servizi postali della Comunita'. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
Modifiche  al  decreto  legislativo  22  luglio 1999, n. 261, recante
  attuazione  della  direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per
  lo  sviluppo  del  mercato interno dei servizi postali comunitari e
  per il miglioramento della qualita' del servizio
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera b) la parola: "pubblica" e' soppressa;
    b)  la  lettera  c)  e'  sostituita dalla seguente: "c) "punti di
accesso":  ubicazioni  fisiche comprendenti in particolare gli uffici
postali  e  le  cassette postali messe a disposizione del pubblico, o
sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale
o  dei  fornitori  dei servizi postali dove gli invii postali possono
essere depositati dai mittenti nella rete postale;";
    c)  la  lettera  d) e' sostituita dalla seguente: "d) "raccolta":
l'operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore
di servizi postali;";
    d)  la  lettera  f)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "f) "invio
postale":  l'invio,  nella  forma  definitiva al momento in cui viene
preso  in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre
agli   invii   di  corrispondenza,  di  libri,  cataloghi,  giornali,
periodici e similari nonche' di pacchi postali contenenti merci con o
senza valore commerciale;";
    e)  alla  lettera  h),  le parole da: "definito" a: "lettera p),"
sono soppresse;
    f) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: "o) "fornitore del
servizio universale": il fornitore di un servizio postale, pubblico o
privato,  che  fornisce un servizio postale universale sul territorio
nazionale e la cui identita' e' stata notificata alla Commissione;";
    g) la lettera p) e' soppressa;
    h) la lettera q) e' sostituita dalla seguente:
    "q)  "autorizzazioni":  ogni  titolo abilitativo che stabilisce i
diritti  e  gli obblighi specifici nel settore postale e che consente
alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero
gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma
di   "autorizzazione   generale"  oppure  di  "licenza  individuale",
definite come segue:
      1)  "autorizzazione  generale":  ogni  autorizzazione  che  non
richiede  al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere
una  esplicita  decisione  da  parte  dell'amministrazione competente
prima   dell'esercizio  dei  diritti  derivanti  dall'autorizzazione,
indipendentemente  dal  fatto che questa sia regolata da una "licenza
per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno
per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;
      2)   "licenza   individuale":   ogni   autorizzazione  concessa
dall'amministrazione   competente,   la   quale   conferisce  diritti
specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le
operazioni  di  tale  impresa  ad  obblighi  specifici  che integrano
l'autorizzazione   generale,   qualora   detto  fornitore  non  possa
esercitare  i  diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione
dell'amministrazione competente;";
    i)  la  lettera  u)  e'  sostituita dalla seguente: "u) "esigenze
essenziali": i motivi di interesse generale e di natura non economica
che  possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di
servizi  postali,  quali  la  riservatezza  della  corrispondenza, la
sicurezza  del  funzionamento  della  rete in materia di trasporto di
sostanze  pericolose,  il  rispetto  delle condizioni di lavoro e dei
sistemi  di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o
dalle  disposizioni  amministrative  ovvero  dagli accordi collettivi
negoziati  tra  le  parti sociali nazionali in conformita' al diritto
comunitario  e  nazionale  e,  nei  casi  in cui sia giustificato, la
protezione   dei   dati,   la   tutela   dell'ambiente   e  l'assetto
territoriale;  la  protezione dei dati puo' comprendere la protezione
dei  dati  personali,  la riservatezza delle informazioni trasmesse o
conservate, nonche' la tutela della vita privata;";
    l) dopo la lettera u), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
      "u-bis)  "fornitore  di  un  servizio  postale":  l'impresa che
fornisce uno o piu' servizi postali;
      u-ter)  "invii  di  posta  massiva":  invii  non raccomandati o
assicurati  diversi  dalla  pubblicita'  diretta  per  corrispondenza
consegnati in grandi quantita' ai fornitori di servizi postali presso
i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;
      u-quater)    "Autorita'    nazionale    di   regolamentazione":
l'organismo  designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del
settore  postale  di  cui  alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche
"autorita' di regolamentazione";
      u-quinquies)  "servizi  forniti  a  tariffa  unitaria": servizi
postali la cui tariffa e' fissata per invii postali singoli.".
 
  2.  L'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  2  (Autorita'  nazionale  di  regolamentazione  del  settore
postale).  -  1. E' istituita l'Agenzia nazionale di regolamentazione
del  settore  postale,  di  seguito denominata "Agenzia", la quale e'
designata  autorita'  nazionale  di  regolamentazione  per il settore
postale  ai  sensi  dell'articolo  22  della  direttiva  97/67/CEE  e
successive modificazioni.
  2.  L'Agenzia  e' soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente
indipendente rispetto agli operatori del settore postale.
  3.   L'Agenzia   opera   sulla   base   di  principi  di  autonomia
organizzativa,  tecnico-operativa,  gestionale,  di  trasparenza e di
economicita'.   Per   quanto  non  previsto  dal  presente  articolo,
all'Agenzia  si  applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.
  4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio,
le seguenti funzioni:
    a) regolazione dei mercati postali;
    b)  partecipazione ai lavori e alle attivita' dell'Unione europea
e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione;
    c)  adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualita' e
caratteristiche  del  servizio postale universale di cui all'articolo
12,   anche  con  riferimento  alla  determinazione  dei  criteri  di
ragionevolezza   funzionali   alla   individuazione   dei  punti  del
territorio  nazionale  necessari a garantire una regolare ed omogenea
fornitura del servizio;
    d)  adozione  di  provvedimenti  regolatori in materia di accesso
alla  rete  postale  e relativi servizi, determinazione delle tariffe
dei  settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati
postali;
    e)  svolgimento,  anche attraverso soggetti terzi, dell'attivita'
di  monitoraggio,  controllo  e  verifica del rispetto di standard di
qualita' del servizio postale universale;
    f)  vigilanza  -  anche avvalendosi degli organi territoriali del
Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi
a  carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti
da  licenze  ed  autorizzazioni,  con  particolare  riferimento  alle
condizioni generali della fornitura dei servizi postali;
    g)  analisi  e  monitoraggio dei mercati postali, con particolare
riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l'istituzione di un
apposito osservatorio.
  5.  L'Agenzia e' dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto delle
disposizioni  dell'articolo  21,  in  caso di inosservanza dei propri
provvedimenti  o  in  caso  di mancata ottemperanza anche parziale da
parte  dei  soggetti  esercenti  i  servizi postali alle richieste di
informazioni,  o  a  quelle  connesse all'effettuazione dei controlli
ovvero  nel  caso  in cui le informazioni e i documenti acquisiti non
siano veritieri.
  6.   Le   funzioni   dell'Agenzia   di  programmazione,  indirizzo,
regolazione e controllo nelle materie di cui al comma 4 sono affidate
ad  un  Collegio costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di
Presidente,  nominati  con  decreto  del Presidente della Repubblica,
previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
Ministro  dello  sviluppo  economico.  Le designazioni effettuate dal
Governo  sono  previamente  sottoposte  al  parere  delle  competenti
Commissioni  parlamentari.  In  nessun  caso le nomine possono essere
effettuate  in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette
Commissioni.  Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione
delle  persone  designate.  I  membri  del  Collegio  sono scelti tra
persone  dotate  di  indiscusse  moralita'  e  indipendenza,  alta  e
riconosciuta  professionalita' e competenza nel settore. La carica di
componente  del  Collegio  e'  incompatibile  con  incarichi politici
elettivi,  ne'  possono essere nominati componenti coloro che abbiano
interessi   di   qualunque   natura  in  conflitto  con  le  funzioni
dell'Agenzia.   Il   Collegio   adotta   le   deliberazioni  relative
all'esercizio delle funzioni dell'Agenzia e irroga le sanzioni di cui
al  comma  5.  Le funzioni di controllo di regolarita' amministrativo
contabile e di verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia
sono affidate al Collegio dei revisori al quale si applica l'articolo
8,  comma  4,  lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.  Il  presidente  del  Collegio  dei  revisori  e'  designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
  7.   Il   direttore   generale   svolge   funzioni   di  direzione,
coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.  Formula
proposte   al  Collegio,  da'  attuazione  alle  deliberazioni  e  ai
programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo,  relativi  alle  attivita' dell'Agenzia ed al
perseguimento   delle   sue  finalita'  istituzionali.  Il  direttore
generale  e' nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili,
con  la  procedura  prevista  dall'articolo  8,  comma 3, del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300. Al direttore generale non si
applica  il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
  8. Il trattamento economico onnicomprensivo spettante al Presidente
del   Collegio   e   a   ciascuno   dei   suoi  componenti  e'  pari,
rispettivamente,  ad euro 150.000 e euro 120.000 annui. Al Presidente
e  a ciascun componente, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che
optino  per  il  mantenimento  del  proprio trattamento economico, e'
corrisposta  una  indennita'  pari, rispettivamente, ad euro 60.000 e
euro  40.000  annui. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui al comma 14.
  9.  I  membri del Collegio dell'Agenzia durano in carica tre anni e
possono  essere  confermati  una  sola  volta.  A pena di decadenza i
membri  del  Collegio e il direttore generale non possono esercitare,
direttamente  o  indirettamente,  alcuna attivita' professionale o di
consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o
privati  ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi
compresi  gli  incarichi  elettivi  o  di  rappresentanza nei partiti
politici,  ne'  avere  interessi  diretti  o  indiretti nelle imprese
operanti  nel  settore.  I  componenti  del  Collegio  e il direttore
generale,   ove   dipendenti   di   amministrazioni  pubbliche,  sono
obbligatoriamente  collocati  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  senza
assegni,  per  l'intera  durata dell'incarico ed il relativo posto in
organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.
  10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri
del  Collegio  dell'Agenzia  e  il  direttore  generale  non  possono
intrattenere,    direttamente    o    indirettamente,   rapporti   di
collaborazione,  di  consulenza  o di impiego con le imprese operanti
nel  settore.  La  violazione di tale divieto e' punita, salvo che il
fatto  costituisca  reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria
pari  ad  un'annualita'  dell'importo  del  corrispettivo  percepito.
All'imprenditore  che  abbia  violato  tale  divieto  si  applica  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  allo  0,5  per  cento del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro  10  milioni,  e,  nei casi piu' gravi o quando il comportamento
illecito  sia  stato  reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I
limiti  massimo  e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il
tasso  di  variazione  annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
  11.  Il  Collegio  dell'Agenzia  puo'  essere  sciolto  per gravi e
motivate  ragioni,  inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e
al  perseguimento  dei  suoi  fini  istituzionali,  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il
medesimo  decreto  e'  nominato  un  commissario  straordinario,  che
esercita,  per  un  periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del
Collegio dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente,
si  procede  al  rinnovo  del  Collegio  dell'Agenzia, secondo quanto
disposto dal comma 6.
  12.  Sono  trasferite  all'Agenzia  le  funzioni di cui al comma 4,
attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione
generale   per  la  regolamentazione  del  settore  postale,  di  cui
all'articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28
novembre  2008,  n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e
strumentali.  Il  personale  trasferito  dal Ministero dello sviluppo
economico  non  potra'  superare 1'80 per cento della consistenza del
personale  assegnato  alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa
direzione generale.
  13.  Al  personale  che  accede  al  ruolo organico dell'Agenzia e'
riconosciuta  una  collocazione  professionale  equivalente  a quella
ricoperta  nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi
la  contrattazione  collettiva  del  comparto di provenienza, nonche'
l'inquadramento   previdenziale   del  comparto  di  provenienza,  in
riferimento  sia  al  trattamento pensionistico che al trattamento di
fine servizio o fine rapporto.
  14.   Agli   oneri  derivanti  dal  funzionamento  dell'Agenzia  si
provvede:
    a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero  dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse
finanziarie di cui al comma 12;
    b)  mediante  un  contributo di importo non superiore all'uno per
mille  dei  ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale,
versato  da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per
il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio
universale  stesso  e  dei  proventi  per  i  servizi affidati in via
esclusiva,  di  cui all'articolo 4. Il contributo e' versato entro il
31  luglio  di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente
al  bilancio  dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18,
la  misura  del  contributo  e le modalita' di versamento al bilancio
dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Agenzia.
  15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e il
Ministro  per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un
mese  dalla  data  di  entrata  in  vigore del decreto legislativo di
attuazione   della  direttiva  2008/6/CE,  e'  approvato  lo  statuto
dell'Agenzia,  con  cui  sono  definite,  nel  rispetto  del presente
decreto,  le  finalita'  e  i  compiti  istituzionali,  i  criteri di
organizzazione  e  funzionamento,  le  competenze  degli  organi e le
modalita' di esercizio delle funzioni.
  16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e il
Ministro  per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un
mese  dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo
i  criteri  da  esso  stabiliti,  e'  approvato  il  regolamento  che
definisce  l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e
ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unita'.
  17.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro  quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma  16,  sono  individuate  le  risorse  di personale e le risorse
strumentali  del  Ministero  da  trasferire  all'Agenzia ai sensi del
comma 12 e ne e' disposto il trasferimento.
  18.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da
adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
quindici  giorni  dalla  data di adozione del decreto di cui al comma
17,  e'  stabilito  l'ammontare  delle  risorse finanziarie di cui al
comma 12, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili
a  legislazione  vigente  per il Ministero dello sviluppo economico -
Direzione  generale  per  la  regolamentazione del settore postale, e
sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie
del  Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono
altresi'  determinate,  in  sede di prima applicazione, la misura del
contributo,  di  cui  alla lettera b) del comma 14, e le modalita' di
versamento  al bilancio dell'Agenzia. A decorrere dal secondo anno di
attivita' dell'Agenzia, la dotazione del Fondo di cui alla lettera a)
del   comma   14   puo'  essere  ridotta  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro dello
sviluppo  economico,  sulla base del gettito effettivo del contributo
di  cui  alla  lettera  b) del medesimo comma e dei costi complessivi
dell'Agenzia.
  19.  L'Agenzia  adotta  un  proprio  regolamento  di  contabilita',
ispirato,  ove  richiesto  dall'attivita'  dell'Agenzia,  a  principi
civilistici,  anche  in  deroga  alle disposizioni sulla contabilita'
pubblica.  Il regolamento di cui al presente comma e' sottoposto alla
preventiva  approvazione  del  Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  20.  L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  21.  Il  Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento,
entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno,  una  relazione  predisposta
dall'Agenzia sull'attivita' da essa svolta nell'anno precedente.
  22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
 
  3.  L'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  3 (Servizio universale). - 1. E' assicurata la fornitura del
servizio  universale  e  delle  prestazioni  in  esso  ricomprese, di
qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del
territorio  nazionale,  incluse le situazioni particolari delle isole
minori   e   delle  zone  rurali  e  montane,  a  prezzi  accessibili
all'utenza.
  2.   Il   servizio  universale,  incluso  quello  transfrontaliero,
comprende:
    a)  la  raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
degli invii postali fino a 2 kg;
    b)  la  raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
dei pacchi postali fino a 20 kg;
    c)  i  servizi  relativi  agli  invii  raccomandati ed agli invii
assicurati.
  3.  Le  dimensioni minime e massime degli invii postali considerati
sono   quelle   fissate   nelle   disposizioni   pertinenti  adottate
dall'Unione postale universale.
  4.  A  decorrere  dal    giugno  2012, la pubblicita' diretta per
corrispondenza e' esclusa dall'ambito del servizio universale.
  5. Il servizio universale e' caratterizzato come segue:
    a)  la  qualita'  e'  definita  nell'ambito di ciascun servizio e
trova riferimento nella normativa europea;
    b)  il  servizio  e'  prestato  in  via continuativa per tutta la
durata dell'anno;
    c)  la  dizione  "tutti  i  punti del territorio nazionale" trova
specificazione,   secondo   criteri   di  ragionevolezza,  attraverso
l'attivazione  di  un  congruo numero di punti di accesso, al fine di
tenere   conto   delle   esigenze  dell'utenza.  Detti  criteri  sono
individuati con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione;
    d)  la  determinazione  del  "prezzo  accessibile" deve prevedere
l'orientamento  ai  costi  in  riferimento  ad un'efficiente gestione
aziendale.
  6.  Il  fornitore  del  servizio universale garantisce per almeno 5
giorni a settimana:
    a) una raccolta;
    b)  una  distribuzione  al  domicilio  di  ogni  persona fisica o
giuridica   o,   in   via   di   deroga,  alle  condizioni  stabilite
dall'autorita' di regolamentazione in installazioni appropriate.
  7. E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che e' autorizzata
dall'autorita'   di  regolamentazione,  in  presenza  di  particolari
situazioni   di   natura  infrastrutturale  o  geografica  in  ambiti
territoriali con una densita' inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque
fino  ad  un  massimo  di un ottavo della popolazione nazionale. Ogni
circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorita' di
regolamentazione  ai  sensi  del  presente  comma  e' comunicata alla
Commissione europea.
  8. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita':
    a)  offrire  un  servizio  tale  da  garantire  il rispetto delle
esigenze essenziali;
    b)  offrire  agli  utenti, in condizioni analoghe, un trattamento
identico;
    c)  fornire  un  servizio  senza  discriminazioni, soprattutto di
ordine politico, religioso o ideologico;
    d)   fornire  un  servizio  ininterrotto,  salvo  casi  di  forza
maggiore;
    e)  evolvere  in  funzione  del  contesto  tecnico,  economico  e
sociale, nonche' delle esigenze dell'utenza.
  9.  Restano  impregiudicate  le  misure che le competenti autorita'
adottano  per  motivi di interesse pubblico riconosciuti nel Trattato
sul  funzionamento dell'Unione europea, segnatamente agli articoli 36
e  52,  e  che  riguardano  in  particolare la moralita' pubblica, la
pubblica  sicurezza,  comprese  le  indagini  criminali,  e  l'ordine
pubblico.
  10.  Il fornitore del servizio universale e' tenuto a informare gli
utenti   nonche'   i   fornitori   di   servizi   postali   circa  le
caratteristiche  del  servizio universale offerto, in particolare per
quanto  riguarda  le  condizioni  generali  di  accesso ai servizi, i
prezzi  e  il  livello  di qualita'. L'informativa, avente ad oggetto
notizie  precise  ed  aggiornate,  ha  cadenza  regolare e, comunque,
almeno   annuale.   L'informativa   avviene   a   mezzo  di  adeguata
pubblicazione.   L'autorita'   di   regolamentazione   comunica  alla
Commissione  europea  le  modalita'  con cui sono rese disponibili le
informazioni di cui al presente comma.
  11.  Il fornitore del servizio universale e' designato nel rispetto
del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
La  designazione  e' effettuata sulla base dell'analisi dei costi del
servizio universale nonche' dei seguenti criteri:
    a)  garanzia  della  continuita'  della  fornitura  del  servizio
universale  in  considerazione  del  ruolo  da  questo  svolto  nella
coesione economica e sociale;
    b) redditivita' degli investimenti;
    c) struttura organizzativa dell'impresa;
    d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio;
    e) esperienza di settore;
    f)  eventuali  pregressi rapporti con la pubblica amministrazione
nel settore specifico, con esito positivo.
  12. L'onere per la fornitura del servizio universale e' finanziato:
    a)  attraverso  trasferimenti  posti  a carico del bilancio dello
Stato.  Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto
di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore
del   servizio   universale,  secondo  le  modalita'  previste  dalla
normativa vigente;
    b)  attraverso  il  fondo di compensazione di cui all'articolo 10
del presente decreto.
  13.   Il  calcolo  del  costo  netto  del  servizio  universale  e'
effettuato  nel  rispetto  degli  orientamenti  di cui all'allegato I
della  direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15  dicembre  1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.
  14.  L'autorita'  di regolamentazione rende pubblica annualmente la
quantificazione  dell'onere del servizio universale e le modalita' di
finanziamento dello stesso.".
 
  4.  L'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  4  (Servizi  affidati  in  esclusiva).  - 1. Per esigenze di
ordine  pubblico,  sono  affidati  in  via esclusiva al fornitore del
servizio universale:
    a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni  a  mezzo  posta  connesse con la notificazione di atti
giudiziari  di  cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive
modificazioni;
    b)  i  servizi  inerenti  le  notificazioni  a mezzo posta di cui
all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".
 
  5.  All'articolo  5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "licenza individuale", sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  "da  parte  del  Ministero dello
sviluppo economico";
    b)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  "servizi in questione" sono
aggiunte,  in  fine, le seguenti: "ovvero a obblighi di contribuzione
finanziaria   ai   meccanismi   di  condivisione  dei  costi  di  cui
all'articolo 10 del presente decreto.";
    c) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) le parole: "regolamento del Ministro delle comunicazioni, da
emanarsi  entro  novanta  giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"provvedimento  dell'autorita'  di regolamentazione da emanarsi entro
centottanta giorni";
      2)  dopo  le  parole: "gli obblighi a carico dei titolari delle
licenze stesse," sono inserite le seguenti: "compresi gli obblighi in
materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis,".
 
  6.  All'articolo  6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1, le parole: "dell'autorita' di regolamentazione"
sono   sostituite  dalle  seguenti:  "del  Ministero  dello  sviluppo
economico";
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  generale,  anche per il
fornitore  del servizio universale, tenuto conto della situazione del
mercato  e  dell'organizzazione  dei  servizi  postali,  puo'  essere
subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo
anche alla qualita', alla disponibilita' e all'esecuzione dei servizi
in  questione,  ovvero  a  obblighi  di  contribuzione finanziaria ai
meccanismi  di  condivisione  dei  costi  di  cui all'articolo 10 del
presente  decreto.  Detti obblighi sono determinati con provvedimento
dell'autorita' di regolamentazione.";
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.   Con  provvedimento  dell'autorita'  di  regolamentazione,  da
emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto  legislativo  di  attuazione  della direttiva 2008/6/CE, sono
individuati   i   casi   in   cui  l'attivita'  puo'  essere  avviata
contestualmente  all'invio  al  Ministero  dello  sviluppo economico,
mediante  posta  elettronica certificata o raccomandata con avviso di
ricevimento,  della  segnalazione certificata di inizio attivita' e i
casi  nei  quali  l'attivita'  puo'  avere inizio dopo quarantacinque
giorni  dal  ricevimento  della relativa comunicazione, salvo che sia
comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di
chiarimenti  o di documenti, il predetto termine e' sospeso fino alla
ricezione  di  questi  ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente
formato,   e'   annullato,  salvo  che  l'interessato  provveda,  ove
possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.";
    d) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  le  parole:  "Con  il  regolamento"  sono  sostituite dalle
seguenti: "Con il provvedimento";
      2) dopo le parole: "autorizzazione generale,", sono inserite le
seguenti:  "compresi  gli obblighi in materia di condizioni di lavoro
di cui all'articolo 18-bis,".
 
  7.  All'articolo  7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Il fornitore del servizio universale e' tenuto ad istituire la
separazione  contabile  sulla  base  di  principi di contabilita' dei
costi   applicati   coerentemente  e  obiettivamente  giustificabili,
distinguendo  chiaramente  tra  i  singoli  servizi ed i prodotti che
fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi.";
    b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  nell'alinea,  le  parole:  "riservati e non riservati" sono
soppresse;
      2) alla lettera a) la parola: "particolare" e' sostituita dalle
seguenti: "o prodotto particolare";
      3)  alla  lettera  b),  le  parole: "particolare servizio" sono
sostituite dalle seguenti: "servizio o prodotto particolare";
      4)  alla  lettera  b),  numero  3),  la  parola: "riservati" e'
sostituita dalla seguente: "universali";
      5) alla lettera b), dopo il numero 3), e' aggiunto, in fine, il
seguente:
  "3-bis)  I  costi  comuni  necessari  per la prestazione di servizi
universali  e  di  servizi  non  universali  sono  imputati  in  modo
appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono
essere applicati gli stessi fattori di costo.";
    c)  al  comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La
conformita'  del sistema di separazione contabile e' verificata da un
organismo   competente   indipendente   dal  fornitore  del  servizio
universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del
servizio universale.";
    d) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  "3-bis. L'autorita' di regolamentazione puo' adottare altri sistemi
di  contabilita'  dei  costi, compatibili con le previsioni di cui al
comma  2. Di tale adozione l'autorita' informa la Commissione europea
prima della relativa applicazione.
  3-ter.   L'autorita'   di  regolamentazione  tiene  a  disposizione
informazioni,   sufficientemente  dettagliate,  circa  i  sistemi  di
contabilita'   dei   costi   applicati  dal  fornitore  del  servizio
universale  e  trasmette dette informazioni alla Commissione europea,
su richiesta.
  3-quater.  Su  richiesta dell'autorita' di regolamentazione e della
Commissione  europea,  i  fornitori  di  servizi  postali  mettono  a
disposizione,  in  via  riservata,  le  informazioni  dettagliate  in
materia  di  contabilita'  risultanti  dai sistemi di cui al presente
articolo.
  3-quinquies.  I  fornitori di servizi postali che contribuiscono al
fondo  di  compensazione  di cui all'articolo 10 del presente decreto
assicurano  la separazione della contabilita' al fine di garantire il
funzionamento del fondo stesso.".
 
  8.  All'articolo 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1)  le  parole  da: "e nella misura" fino a: "non procurano al"
sono sostituite dalle seguenti: "in cui il";
      2)  dopo  le  parole:  "predetto  servizio"  sono  inserite  le
seguenti:  "non  ricava dalla fornitura del servizio universale e dai
servizi in esclusiva di cui all'articolo 4";
    b)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  "licenze individuali", sono
inserite le seguenti: "e di autorizzazione generale"; dopo le parole:
"introiti  lordi"  sono  inserite  le seguenti: ", relative a servizi
sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale,";
    c)  al comma 3, le parole da: " - con riferimento" fino alla fine
del comma sono soppresse.
 
  9.  All'articolo  11,  comma  1,  del decreto legislativo 22 luglio
1999,   n.  261,  le  parole  da:  "delle  comunicazioni"  a:  "della
navigazione  e"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dello  sviluppo
economico,  di  concerto,  per quanto di rispettiva competenza, con i
Ministri   del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della  salute,
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare, delle
infrastrutture e dei trasporti,".
 
  10. All'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  la  rubrica  dell'articolo  13  e' sostituita dalla seguente:
"Tariffe   delle  prestazioni  rientranti  nell'ambito  del  servizio
universale";
    b) il comma 1 e' soppresso;
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale
sono   determinate,   nella   misura   massima,   dall'autorita'   di
regolamentazione,  tenuto conto dei costi del servizio e del recupero
di  efficienza.  In sede di prima applicazione si fa riferimento alle
linee  guida  di  cui  alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre
2003";
    d) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  nell'alinea,  le  parole: "Le tariffe ed i prezzi di cui ai
commi  1  e  2" sono sostituite dalle seguenti: "Le tariffe di cui al
comma  2"  e  la  parola:  "fissati"  e'  sostituita  dalla seguente:
"fissate";
      2)  alla lettera b), la parola: "correlati" e' sostituita dalla
seguente: "correlate";
      3)  alla  lettera  c), la parola: "fissati" e' sostituita dalla
seguente: "fissate";
      4)  alla  lettera e), la parola: "discriminatori" e' sostituita
dalla seguente: "discriminatorie";
    e) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
  "3-bis.  Qualora  il  fornitore  del  servizio  universale applichi
prezzi  speciali,  ad  esempio  per  servizi  prestati  ad utenti che
esercitano attivita' commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori
postali  per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e
non   discriminazione  per  quanto  riguarda  sia  i  prezzi  sia  le
condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate,
si  applicano  sia  fra  i  terzi  sia  fra i terzi e i fornitori del
servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi
devono  inoltre  essere  disponibili  per  gli utenti, in particolare
singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.";
    f) dopo il comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente:
  "3-ter.  In  caso  di  accordi  sulle  spese terminali per la posta
transfrontaliera   intracomunitaria,   il   fornitore   del  servizio
universale rispetta i seguenti principi:
    a)  fissazione  delle  spese  terminali  in relazione ai costi di
trattamento  e  di  distribuzione  della  posta  transfrontaliera  in
entrata;
    b)  collegamento  dei livelli di remunerazione con la qualita' di
servizio fornita;
    c)    garanzia    di    spese   terminali   trasparenti   e   non
discriminatorie.".
 
  11.  L'articolo  14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  14  (Reclami).  -  1.  Il  fornitore del servizio postale e'
tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per
la  gestione  dei  reclami  degli  utenti,  in particolare in caso di
smarrimento,  furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di
qualita'  del  servizio, ivi comprese le procedure per determinare di
chi  sia  la  responsabilita',  qualora  sia  coinvolto  piu'  di  un
operatore,   nonche'   le   procedure  conciliative  in  sede  locale
uniformate ai principi comunitari. E' altresi' fissato il termine per
la  trattazione  dei  reclami  medesimi  e  per  la comunicazione del
relativo esito all'utente.
  2.  Nei  casi  in  cui  il  fornitore  del  servizio  e' chiamato a
rispondere  dei  disservizi  e'  previsto un sistema di rimborso o di
compensazione.
  3. Qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente,
l'interessato  puo' rivolgersi, individualmente o in collegamento con
le   associazioni   nazionali   dei   consumatori   e  degli  utenti,
all'autorita' di regolamentazione.
  4.  E' fatta salva la facolta' di adire l'Autorita' giurisdizionale
indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e
2  ovvero,  in  alternativa,  di  attivare  meccanismi di risoluzione
extragiudiziale  delle controversie, ai sensi del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28.
  5. Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono
servizi  postali  pubblicano  annualmente  informazioni  relative  al
numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone
l'autorita' di regolamentazione.".
 
  12.  Dopo  l'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, e' inserito il seguente:
  "Art.  14-bis  (Informazioni).  - 1. I fornitori di servizi postali
sono  tenuti a comunicare all'autorita' di regolamentazione, anche in
via  riservata,  osservando  i  tempi  ed  il  livello  di  dettaglio
richiesti,  tutte  le  informazioni, anche di carattere finanziario e
attinenti  alla  fornitura  del  servizio universale, necessarie alle
seguenti finalita':
    a)  assicurare  il  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel
presente  decreto  nonche'  nelle  decisioni  adottate  ai  sensi del
presente decreto;
    b) perseguire fini statistici chiaramente definiti.
  2.   L'autorita'  di  regolamentazione  fornisce  alla  Commissione
europea,  previa  richiesta,  informazioni  appropriate  e pertinenti
necessarie all'esecuzione delle sue funzioni.
  3.  L'autorita'  di  regolamentazione, qualora ritenga riservate le
informazioni  di  cui  al  comma 1, ne garantisce la riservatezza del
trattamento,  in  conformita'  alle regole comunitarie e nazionali in
materia di riservatezza degli affari.".
 
  13. All'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
  "2-bis.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui  all'articolo 2, comma 18, il fornitore del servizio universale e
i  soggetti  esercenti  servizi  postali  di  cui agli articoli 5 e 6
contribuiscono   alle   spese   di  funzionamento  dell'autorita'  di
regolamentazione  mediante il contributo di cui all'articolo 2, comma
14, lettera b), del presente decreto.".
 
  14.  Dopo  l'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, e' inserito il seguente:
  "Art.  18-bis (Obblighi in materia di condizioni di lavoro). - 1. I
soggetti esercenti i servizi postali di cui all'articolo 3, commi 11,
5  e  6,  sono  tenuti  al  rispetto  degli  obblighi  in  materia di
condizioni  di  lavoro  previsti dalla legislazione nazionale e dalla
contrattazione collettiva di lavoro di riferimento.".
 
  15.  L'articolo  19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.   19  (Responsabilita').  -  1.  La  responsabilita'  per  la
fornitura  dei  servizi  postali  e'  disciplinata,  per  quanto  non
stabilito  dal  presente  decreto  o  da disposizioni speciali, dalle
norme del codice civile.".
 
  16. All'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) le parole: "e dei servizi riservati" sono soppresse;
      2)  le  parole:  "da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro
cinquantunomilaseicentoquarantacinque"    sono    sostituite    dalle
seguenti: "da cinquemila euro a centocinquantamila euro";
    b)  al comma 2, le parole: "l'autorita' di regolamentazione" sono
sostituite dalle seguenti: "il Ministero dello sviluppo economico, su
proposta dell'Autorita' di regolamentazione,";
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. Chiunque espleti il servizio di cui all'articolo 4 del presente
decreto,  attribuito  in  via  esclusiva  al  fornitore  del servizio
universale,  e'  punito  con  sanzione  pecuniaria  amministrativa da
cinquemila euro a centocinquantamila euro.";
    d)  al comma 4, le parole: "da euro duemilacinquecentottandadue a
euro    venticinquemilaottocentoventidue"   sono   sostituite   dalle
seguenti: "da cinquemila euro a centocinquantamila euro";
    e)  al  comma  5,  le  parole:  "da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantaquattro"  sono  sostituite dalle seguenti: "da
cinquemila euro a centocinquantamila euro";
    f) al comma 6, le parole: "da euro millecinquecentoquarantanove a
euro   quindicimilaquattrocentonovantatre"   sono   sostituite  dalle
seguenti: "da cinquemila euro a centomila euro";
    g)  al  comma  7,  le  parole:  "da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantaquattro"  sono  sostituite dalle seguenti: "da
cinquemila euro a centomila euro";
    h) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
  "7-bis. Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con
le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e
delle  notizie  richiesti  dall'autorita'  di  regolamentazione  sono
puniti  con  sanzione  pecuniaria  amministrativa  da  mille  euro  a
centocinquantamila euro.
  7-ter.  I  soggetti  che non ottemperano agli ordini e alle diffide
dell'autorita'  di  regolazione,  impartiti  ai  sensi  del  presente
decreto,  sono  puniti  con  la sanzione pecuniaria amministrativa da
diecimila euro a centocinquantamila euro.
  7-quater.  In  caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti
alle  licenze individuali o alle autorizzazioni generali il Ministero
dello    sviluppo    economico,   su   proposta   dell'autorita'   di
regolamentazione,  puo'  disporre,  previa  diffida,  la  sospensione
ovvero la revoca dell'affidamento del servizio.
  7-quinquies. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di
cui  ai  commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate all'entrata del bilancio
dello  Stato  per  essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 2,
comma 14, lettera a).";
    i)  al  comma  8,  le  parole:  "agli  organi del Ministero delle
comunicazioni"  sono  sostituite  dalle seguenti: "all'autorita', che
puo',   nell'esercizio   di   tale  potere,  avvalersi  degli  organi
territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalita' da
stabilire nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 16".
 
  17. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
      1)   la   parola:   "fissate"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"predisposte";
      2)   le   parole:   "dal  Ministro  delle  comunicazioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "dall'autorita' di regolamentazione";
    b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  "2-bis.   All'aggiornamento  e  alla  modifica  delle  disposizioni
dell'allegato   al   presente   decreto   legislativo   derivanti  da
aggiornamenti  e  modifiche  della direttiva 97/67/CE si provvede con
decreto  del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
  2-ter.  Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle
disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
recante  attuazione  della  direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno.".
 
  18. L'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  23  (Norme  transitorie).  - 1. Fino alla piena operativita'
dell'Agenzia  di  cui  all'articolo  2, e comunque non oltre due mesi
dalla  data  di  adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo
articolo  2,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  continua  ad
esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale.
  2.  Sulla  base  dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il
servizio  universale  e'  affidato  a  Poste  Italiane  S.p.A. per un
periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni
cinque  anni  il  Ministero  dello sviluppo economico verifica, sulla
base di un'analisi effettuata dall'autorita' di regolamentazione, che
l'affidamento  del  servizio  universale  a Poste Italiane S.p.A. sia
conforme  ai  criteri  di  cui  alle lettere da a) ad f) del comma 11
dell'articolo  3  e che nello svolgimento dello stesso si registri un
miglioramento  di  efficienza,  sulla  base  di indicatori definiti e
quantificati dall'autorita'. In caso di esito negativo della verifica
di  cui  al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico
dispone la revoca dell'affidamento.
  3.  Sino  all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'autorita' di
regolamentazione  di  cui  all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6,
comma   2,   si  applica  la  disciplina  vigente  al  momento  della
pubblicazione  del  decreto legislativo di attuazione della direttiva
2008/6/CE.
  4.  Sino  all'entrata  in  vigore  delle  disposizioni attuative in
materia  di  partecipazione al Fondo di compensazione dei titolari di
autorizzazione generale, di cui all'articolo 10, comma 2, continua ad
applicarsi  la  disciplina vigente al momento della pubblicazione del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.
  5.  Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni regolatorie
di   settore,   restano   efficaci,  purche'  non  incompatibili,  le
discipline   vigenti  al  momento  della  pubblicazione  del  decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.".
 
                               Art. 2 
                    Disposizioni di coordinamento 
  1. Al comma 2 dell'articolo 211 del decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) "invio postale": l'invio, nella forma definitiva al momento
in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi  postali;  si
tratta, oltre agli invii  di  corrispondenza,  di  libri,  cataloghi,
giornali, periodici e similari nonche' di pacchi  postali  contenenti
merci con o senza valore commerciale;»; 
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) "servizi postali": servizi che includono  la  raccolta,  lo
smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;». 
  2.  Al  codice  del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto
legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 119, comma 1, dopo la lettera m) e' aggiunta,  in
fine, la seguente: «m-bis)  le  controversie  aventi  per  oggetto  i
provvedimenti dell' Agenzia nazionale di regolamentazione del settore
postale di cui alla lettera h) del comma  2  dell'articolo  37  della
legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori  ed  esclusi
quelli inerenti ai rapporti di impiego,»; 
    b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z) e' aggiunta,  in
fine, la seguente: «z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti  i
provvedimenti,  compresi  quelli  sanzionatori  ed   esclusi   quelli
inerenti i rapporti di impiego, adottati  dall'Agenzia  nazionale  di
regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma
2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96.». 
  3. Con regolamento, da emanare, ai sensi  dell'articolo  17,  comma
4-bis,  della  legge  23  agosto   1988,   n.   400,   e   successive
modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
del  bilancio  dello  Stato,  alla  modifica   del   regolamento   di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  novembre  2008,  n.  197,
tenuto  conto  del  trasferimento  di  funzioni  all'Agenzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.  261,  come
modificato dal presente decreto. 
 
                               Art. 3 
                      Disposizione finanziaria 
  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione del  presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  2. Alle minori entrate derivanti  dall'articolo  3,  comma  4,  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto  dal  comma  3
dell'articolo 1 del presente decreto,  si  provvede  a  valere  sulla
riduzione, a decorrere dall'anno 2013, del contributo statale a Poste
Italiane  Spa  per  lo  svolgimento  degli  obblighi   del   servizio
universale. 
 
                               Art. 4 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 31 marzo 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 

Visto, il Guardasigilli: Alfano