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Roma, 6 maggio 2011
Circolare n.85/2011
Oggetto: Lavoro – Riforma dell’apprendistato – Schema di
decreto legislativo.
Il Ministro del
Lavoro Sacconi nei giorni scorsi ha illustrato alle parti sociali (tra cui la
La riforma si
ripromette di favorire l’occupazione giovanile semplificando l’attuale
regolamentazione del contratto di apprendistato che sino ad oggi non ha
registrato la diffusione attesa anche per effetto della sua complessità e del
sovrapporsi di normative regionali. In particolare, lo schema di decreto
disciplina gli aspetti essenziali dell’apprendistato (tipologia, durata
massima, limiti di utilizzo, ecc.) in un Testo Unico che abroga ogni
disposizione nazionale o regionale incompatibile e rinvia alla contrattazione
collettiva per la definizione di tutto il resto.
Si fa riserva di
tornare sull’argomento per comunicare gli ulteriori sviluppi.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 198/2010 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
SCHEMA
DI DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO DAL COSIGLIO DEI MINISTRI
DEL 5/5/2011
Testo Unico dell’apprendistato
Art. 1
Definizione
1.
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla
occupazione dei giovani.
2. Il
contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica
professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Art. 2
Disciplina generale
1. La
disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi
interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto e del relativo piano formativo
individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla
stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare
il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante,
in applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in
alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura
percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente
aziendale; e) possibilità,
anche con il concorso delle regioni, di finanziare i percorsi formativi
aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici
interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modificazioni; f)
registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel
libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; g) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati
conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla
impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze
acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi di
istruzione degli adulti; h) divieto
per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; i) possibilità per le parti di
recedere dal contratto al termine del periodo di formazione ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita
la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2.
Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza
sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro
le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia.
3. Il
numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto
di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente
comma non si applica alle agenzie per il lavoro, per le ipotesi di
somministrazione di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e alle imprese artigiane per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985,
n. 443.
4. Le
Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire,
anche nell’ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della
qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
Art. 3
Apprendistato per la
qualifica professionale
1.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica
professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento
dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni. La
durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica e del
titolo di studio da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre
anni.
2. La
regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica
professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e
principi direttivi: a)
definizione della qualifica professionale ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna
alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in
funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi
definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) rinvio ai
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti
bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel
rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.
3.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le parti
sociali, è stabilita la disciplina dell’apprendistato per la qualifica
professionale destinata a operare, in via sussidiaria e con carattere di
cedevolezza, nelle Regioni prive della regolamentazione di cui al presente
articolo.
Art. 4
Apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere
1.
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con
contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il
conseguimento di una qualificazione contrattuale i soggetti di
età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in
possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può
essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
2.
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione
dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire, la durata
e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle
competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili
professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del
personale, nonché la durata del contratto che, per la sua componente formativa,
non può comunque essere superiore a sei anni.
3. La
formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la
responsabilità della azienda, è integrata dalla offerta formativa pubblica
finanziata dalle Regioni, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla
acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo di
quaranta ore per il primo anno e di ventiquattro per il secondo.
Art. 5
Apprendistato di alta
formazione e ricerca
1.
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con
contratto di apprendistato per attività di ricerca o per
il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, per
il conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la
specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare
riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica
degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del d.P.C.M.
25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di
età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso
di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può
essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
2. La
regolamentazione e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca, per
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle
regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le
associazioni territoriali dei datori
di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università,
gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca
comprese in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale
e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro,
della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
3. In
assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta
formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli
datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le
istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede.
Art. 6
Standard professionali e
standard formativi
1.
Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le
Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle
Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo,
Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la
verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale
e in apprendistato di alta formazione.
2. Ai
fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante
e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono
quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria se necessario
con intese specifiche da sottoscrivere anche in corso della vigenza contrattuale.
3.
Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo
le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra
standard formativi e standard professionali è istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto
sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti
collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla
intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un
apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione,
della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i
rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
Art. 7
Disposizioni finali
1. In
caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la
realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro
è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta
con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato,
maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa
contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di
apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione
della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale
ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un
provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di
lavoro per adempie.
2.
Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei
principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di
lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In
caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500
euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma
provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di
lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall’articolo 33 della
legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del
lavoro territorialmente competente.
3.
Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti.
4. Ai
fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile
assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trova applicazione
il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, nonché l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4 della
medesima legge.
5. Ai
fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono
esclusivamente quelli definiti all’articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
6.
Con l’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l’articolo 16 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli da
47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ogni altra
disposizione nazionale o regionale incompatibile.
7.
Per i settori in cui la disciplina di cui al presente decreto non è
immediatamente operativa trovano applicazione, in via transitoria, le
regolamentazioni contrattuali vigenti.
8. La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonché l’applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.