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Roma, 12 maggio 2011
Circolare n. 86/2011
Oggetto: Tributi – Detassazione su somme erogate per
incrementi di produttività – Circolare Agenzia delle Entrate e Ministero del
Lavoro 19/E del 10.5.2011.
L’Agenzia delle
Entrate e il Ministero del Lavoro hanno emanato una nuova circolare sulla detassazione al 10% dei salari di
produttività erogati in virtù di accordi collettivi (aziendali o territoriali),
precisando che il beneficio non ha efficacia retroattiva ma si applica sulle
somme erogate ai lavoratori a partire dalla data di stipula dei suddetti
accordi.
Com’è noto, in base
all’art. 1, comma 47 della legge n. 220/2011 la detassazione (sostitutiva
dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) da quest’anno si applica,
entro il limite complessivo di 6 mila euro lordi per ciascun beneficiario, ai lavoratori
che nel 2010 abbiano percepito un reddito imponibile non superiore a 40 mila
euro. Affinché si possa dar corso alla detassazione è necessario inoltre che le
somme interessate siano state erogate in attuazione di un accordo collettivo di
cui il 23 marzo scorso
La circolare in
esame ha inoltre precisato che:
·
non
saranno sanzionate le imprese che nei mesi scorsi abbiano applicato la detassazione
in assenza di accordi, a patto che entro l’1 agosto prossimo versino la differenza
(comprensiva degli interessi) tra l’importo dell’imposta sostitutiva già pagato
e quello effettivamente dovuto;
·
le
imprese dovranno attestare nel CUD che il salario di produttività è stato erogato
in virtù di un accordo collettivo;
·
gli
accordi di detassazione devono essere stipulati per iscritto.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 54/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/t |
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CIRCOLARE N.19/E
Roma,
10 maggio 2011
OGGETTO: Imposta
sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale - Art. 53
d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
comma 47 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità
2011) – Ulteriori chiarimenti.
Sono
pervenute alle scriventi amministrazioni richieste di chiarimenti in ordine
all’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla
produttività aziendale erogati nel 2011 ai lavoratori dipendenti del settore
privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi
territoriali o aziendali, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 53 del
decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 1, comma 47, della legge 13
dicembre 2010, n. 220.
È
stato sostenuto, in particolare, che la disposizione in esame non limiterebbe
l’efficacia del beneficio al periodo successivo alla stipulazione del contratto
collettivo, ma si rimetterebbe con ampia delega alle previsioni delle parti
sociali. In virtù di tale rinvio normativo, se il contratto collettivo
stipulato nel corso del 2011 prevede una efficacia (retroattiva) delle proprie
disposizioni per tutto il 2011, si dovrebbe pertanto ritenere che ogni erogazione
di tale anno è “in attuazione” del contratto medesimo, in quanto esso è
efficace convenzionalmente dal 1° gennaio 2011.
La
questione che deve porsi, in realtà, non è appurare se i contratti collettivi
di diritto comune possano o meno avere, in termini generali e astratti,
efficacia retroattiva, quanto piuttosto stabilire a quali importi il
legislatore abbia ricollegato il beneficio dell’imposta sostitutiva.
La
disposizione in esame assoggetta ad imposta sostitutiva le sole somme che siano
state erogate ai dipendenti del settore privato «in attuazione» di
quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali
volti a determinare una maggiore produttività del lavoro. E, come logico, la
produttività che scaturisce da una intesa collettiva opera sempre per il
futuro, non potendo l’autonomia collettiva disporre della materia fiscale. Una
soluzione di diverso tipo finirebbe peraltro per consentire alle parti sociali
di aggirare il precetto normativo collegando la detassazione alle previsioni
dei contratti collettivi nazionali e non invece ai contratti aziendali o territoriali
come vuole ora la norma di legge per il 2011.
La
disposizione, in quanto volta a sostenere un effettivo incremento di
produttività indotto dalla contrattazione collettiva decentrata, non contempla
– in linea di principio – la possibilità della correlazione ex post tra le
somme erogate e la produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della
competitività aziendale; viceversa, proprio perché deve trattarsi di emolumenti
versati «in attuazione» di contratti collettivi territoriali o aziendali è
evidente che l’accordo territoriale o aziendale in applicazione del quale le
somme sono versate deve essere stato stipulato prima della loro erogazione.
Nel
rispetto del criterio ordinario di tassazione previsto dall’articolo 51 del
TUIR per l’imputazione al periodo d’imposta degli emolumenti di lavoro
dipendente, ossia il principio di cassa, è pertanto possibile per il datore di
lavoro applicare l’imposta sostitutiva alle somme erogate a partire dalla data
di stipula dell’accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale ed in
attuazione del contratto stesso. Il datore di lavoro dovrà attestare nel CUD che
il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto
collettivo territoriale o aziendale.
Le
somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 prima della stipula dell’accordo o
contratto collettivo non possono essere soggette all’imposta sostitutiva, anche
quando l’accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si
riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011.
Quanto
alla forma dell’accordo o contratto collettivo ai fini della applicazione della
imposta sostitutiva in esame, fermo restando quanto già precisato nella precedente
circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dalle scriventi amministrazioni, non può
tuttavia non rilevarsi come, ai fini della prova ed allo scopo di scongiurare
contenziosi sul punto, sia indispensabile la formalizzazione per iscritto.
Al
fine di rendere pienamente operativa la misura agevolativa
in esame, si ritiene possibile tenere conto della stipula di accordi
territoriali o aziendali che recepiscano i contenuti di prassi aziendali e di
accordi stipulati dal datore di lavoro con la collettività di lavoratori,
quanto a istituti come lo straordinario, il lavoro notturno, i turni, le
clausole elastiche ecc. In caso di recepimento di detti accordi, gli accordi
territoriali o aziendali dovranno riportarne il contenuto.
Considerate
le obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della
detassazione delle somme in oggetto, si ritiene che ai sostituti d’imposta, i
quali nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione su voci
variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di
II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non debbano
essere applicate le sanzioni, in ossequio al principio sancito dallo Statuto
del contribuente (art. 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000).
La
disapplicazione delle sanzioni è subordinata tuttavia alla circostanza che i
sostituti d’imposta effettuino il versamento della differenza tra l’importo
dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in
applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente,
comprensiva di interessi (cfr. risoluzione n. 109/E del 2007), entro il 1°
agosto 2011.
IL CAPO DI
GABINETTO IL
DIRETTORE DELL’AGENZIA
DEL MINISTERO DEL LAVORO
Attilio Befera
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Caro Lucrezio Monticelli