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Roma, 17 maggio 2011
Circolare n.90/2011
Oggetto: Finanziamenti – Conciliazione tempi di vita e di
lavoro – Nuova disciplina per la concessione di contributi alle imprese – DPCM
23.12.2010, n. 277, su G.U. n. 101 del 3.5.2011.
Come è noto, la
disciplina sui congedi parentali (legge n.53/2000) ha previsto l’erogazione di
contributi a favore delle imprese che promuovono azioni volte a conciliare
tempi di lavoro e di vita familiare. Il decreto in oggetto ha dettato una nuova
disciplina per la concessione dei contributi in questione (in sostituzione del
DM 15.5.2001), rinviando per la presentazione delle richieste di finanziamento
ad un apposito bando che dovrebbe essere emanato a breve.
Richieste – Potranno essere finanziati, nella misura massima di 500
mila euro, i progetti che prevedono particolari forme di flessibilità
dell’orario di lavoro dei dipendenti (come telelavoro, lavoro a domicilio,
orario flessibile in entrata e in uscita, ecc.) ovvero azioni finalizzate al
reinserimento di lavoratori in congedo da oltre 60 giorni (comprese le attività
di formazione e di aggiornamento).
I
progetti in questione dovranno essere presentati dalle aziende sulla base di
accordi sindacali aziendali o di accordi quadro stipulati a livello
territoriale dalle associazioni di categoria. Nel caso di aziende con meno di
15 dipendenti, l’accordo potrà essere stipulato direttamente con il lavoratore
interessato.
La domanda corredata
dal relativo piano finanziario dovrà essere presentata, entro il 10 giugno
e 10 ottobre (salva diversa indicazione contenuta nel prossimo bando), al
Dipartimento per le politiche della famiglia,
istituito presso la Presidenza del Consiglio, sulla base dei modelli che saranno
messi a disposizione dallo stesso Dipartimento (www.politichefamiglia.it).
Contributi - Il contributo consiste nel rimborso totale o parziale
delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e sarà erogato in due
tempi:
·
una
quota del 40%, a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di accoglimento;
·
una
quota del 60%, a saldo, al termine di tutte le azioni programmate.
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Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 83/2000 |
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/Lc |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n. 101 del 3.5.2011 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre
2010, n. 277
Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione deicontributi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Adotta il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni comuni
Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) legge: la legge 8 marzo 2000, n. 53; b) ufficio: il Dipartimento per le politiche della famiglia,competente per la gestione del procedimento di cui all'articolo 9della legge; c) pubblici registri: i documenti che assolvono ad una funzionedi certezza pubblica o legale, ivi compresi il registro delleimprese, il repertorio economico amministrativo, i registri regionalidelle fondazioni e delle associazioni e gli albi professionali; d) azioni positive: le misure dirette a sostenere i soggetti conresponsabilita' genitoriali o familiari, attraverso la rimozione
degli ostacoli alla realizzazione del principio di uguaglianzasostanziale in ambito familiare e lavorativo e la promozione dellaqualita' delle relazioni familiari grazie ad un maggiore equilibrio
tra vita privata e vita professionale; e) reti: partenariati o altri sistemi di partecipazione integratadi soggetti pubblici e privati alla progettazione, realizzazione ofinanziamento di azioni positive per la conciliazione tra vitaprofessionale e vita familiare; f) sostituzione del titolare di impresa, del liberoprofessionista o del lavoratore autonomo: azione con cui ilpromotore, instaurando un rapporto di natura autonoma, incarica unsoggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, disvolgere la totalita' delle proprie attivita' lavorative, in modo daliberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili, senzapregiudicare l'andamento della propria vita professionale; g) collaborazione con il titolare di impresa, il liberoprofessionista o il lavoratore autonomo: azione con cui il promotore,instaurando un rapporto di natura autonoma o dipendente, incarica unsoggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, disvolgere parte delle proprie attivita' lavorative, in modo daliberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili, senzapregiudicare l'andamento della propria vita professionale. Art. 2 Ripartizione delle risorse tra tipologie progettuali 1. Le risorse disponibili sono destinate: 1) per il 90% al finanziamento delle tipologie di progettopreviste all'articolo 9, comma 1, della legge; 2) per il 10% al finanziamento dei progetti di cui all'articolo9, comma 3, della legge. 2. Le quote percentuali da destinare alle diverse tipologie diazione previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 9, comma 1,della legge sono stabilite con il decreto di cui al medesimo articolo9, comma 1, primo alinea, sulla base dei seguenti criteri: a) numero medio delle richieste di finanziamento ricevutenell'anno precedente, in relazione a ciascuna tipologia di azione; b) numero medio di progetti approvati e positivamente conclusinell'anno precedente, in relazione a ciascuna tipologia di azione;risultati complessivi della sperimentazione per ciascuna tipologia diazione.
Capo II
Progetti per la flessibilita',
il reinserimento e gli interventi
innovativi in favore di lavoratori dipendenti
ai sensi dell'articolo
9, comma 1, della legge
Art. 3 Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile 1. I progetti disciplinati dal presente capo, sono finanziati perun importo massimo di euro 500.000,00, hanno una durata massima di 24mesi e devono prevedere almeno una delle seguenti tipologie di azionipositive: a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ailavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilita' degliorari e dell'organizzazione del lavoro, quali, a titoloesemplificativo, part time reversibile, telelavoro e lavoro adomicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita,su turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specificointeresse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta allemisure di flessibilita', sistemi innovativi per la valutazione dellaprestazione e dei risultati, in base a quanto previsto dall'articolo7, comma 2. L'elenco delle predette azioni di flessibilita' non e',comunque, tassativo; b) programmi ed azioni, comprese le attivita' di formazione eaggiornamento, volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici edei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro non inferiore asessanta giorni a titolo di congedo di maternita' e paternita' oparentale, o per altri motivi legati ad esigenze di conciliazione travita professionale e vita familiare. Nel caso di congedo parentale oper altri motivi legati alla conciliazione tra vita professionale evita familiare, il periodo di assenza non inferiore a sessanta giornideve riferirsi a un periodo continuativo; c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra entiterritoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi eservizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione travita professionale e vita familiare delle lavoratrici e deilavoratori. Art. 4 Soggetti finanziabili 1. Possono presentare progetti di cui al presente capo, sulla basedi specifico accordo contrattuale, stipulato con le modalita' di cuiall'articolo 6: a) i datori di lavoro privati che esercitano attivita' diimpresa, anche in forma collettiva (societa'), nonche' i consorzi, igruppi di imprese e le associazioni di imprese, ivi comprese quelletemporanee, costituite o costituende, anche ove prevedano lapartecipazione di enti locali cofinanziatori; b) altri datori di lavoro privati non esercenti attivita' diimpresa, a condizione che risultino iscritti in pubblici registri; c) le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e leaziende ospedaliere universitarie, a concorrenza della sommaeventualmente residua, una volta soddisfatte, per ciascuna scadenza,le richieste di contributi presentate dai soggetti di cui allelettere a) e b) e dichiarate "ammissibili a finanziamento" ai sensidell'articolo 16, comma 3. 2. Gli enti pubblici diversi da quelli elencati al comma 1, lett.c) non rientrano, comunque, tra i soggetti finanziabili, anche nelcaso in cui prendano parte a progetti promossi nell'ambito di unarete o di un consorzio, ai sensi del comma 1, lett. a). 3. Parimenti, non sono finanziabili i soggetti che si trovino instato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata oconcordato preventivo o per i quali siano in corso procedimentidiretti all'apertura di una delle predette procedure. 4. I soggetti che hanno gia' usufruito di contributi ai sensidell'articolo 9 della legge possono presentare una nuova domanda difinanziamento alle seguenti condizioni: a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, esiano concluse le procedure di verifica, nonche' sia rilasciatal'autorizzazione al pagamento del saldo; b) che il nuovo progetto presentato contenga e indichichiaramente elementi di novita' sostanziale rispetto al precedente,sviluppando un'azione riferita ad una diversa tipologia progettualeovvero, nell'ambito della medesima tipologia progettuale, ad unadifferente azione positiva di flessibilita', ovvero a diversidestinatari. 5. In caso di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese eassociazioni temporanee di imprese finalizzate alla promozione diazioni di conciliazione tra vita professionale e vita familiare per idipendenti delle aziende consorziate o partecipanti, le singoleaziende coinvolte possono presentare anche individualmente altriprogetti a valere sull'articolo 9 della legge, solo quando ilprogetto comune sia stato concluso e sempre che il nuovo progetto siadiverso dal precedente, nei termini di cui al comma 4. Art. 5 Destinatari 1. Destinatari dei progetti disciplinati dal presente capo sono lelavoratrici ed i lavoratori dipendenti, inclusi i dirigenti, configli minori ovvero con a carico persone disabili o nonautosufficienti, ovvero persone affette da documentata graveinfermita'.
2. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono compresi altresi', allemedesime condizioni, i soci lavoratori e le socie lavoratrici disocieta' cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in
somministrazione, nonche' i soggetti titolari di un rapporto dicollaborazione coordinata e continuativa nella modalita' a progetto,purche' la natura del rapporto sia compatibile con la tipologia e con
la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento. Art. 6 Accordo contrattuale 1. Per accordo contrattuale si intende, anche in via alternativa: a) l'accordo con le organizzazioni di rappresentanza sindacalefirmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato inazienda; b) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con lerappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacaliunitarie; c) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con lestrutture territoriali di organizzazioni sindacali comparativamentepiu' rappresentative sul piano nazionale;
d) l'accordo quadro stipulato a livello territoriale tra leassociazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacalicomparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; e) le intese definite dagli enti bilaterali per il comparto diriferimento ovvero dagli organismi paritetici territoriali costituititra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali piu'rappresentative a livello nazionale; f) nel caso di datori che occupino alle loro dipendenze meno di15 prestatori di lavoro, l'accordo tra il datore di lavoro e illavoratore interessato. 2. L'accordo contrattuale e' presupposto indispensabile perl'ammissibilita' dei progetti disciplinati dal presente capo, infunzione di garanzia dell'adattamento del contesto aziendale alleesigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiareespresse dai lavoratori. 3. Il predetto accordo fornisce soluzioni specifiche alle esigenzeindividuali dei soggetti interessati alle misure di conciliazione travita professionale e vita familiare ovvero introduce proceduregenerali che consentano alle esigenze di conciliazione tra vitaprofessionale e vita familiare dei lavoratori di essere soddisfatte. 4. L'accordo illustra espressamente, in relazione ai singoliinterventi proposti, la valenza di azione positiva e l'innovazioneapportata dal progetto rispetto a quanto gia' previsto dallalegislazione vigente, dal contratto collettivo nazionale diriferimento, ovvero, ove piu' avanzata, dalla prassi gia' adottata inazienda. Art. 7 Requisiti di priorita' o preferenza 1. Per tutti i progetti disciplinati dal presente capo, e'assegnato un punteggio addizionale nei casi in cui: a) le azioni previste siano rivolte in misura prevalente adestinatari che abbiano figli con disabilita' ovvero figli minorifino a dodici anni di eta', o fino a quindici anni in caso diaffidamento o di adozione; b) il proponente sia un'impresa che realizza un fatturato annuo oun totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e chesi avvale dell'apporto complessivo di non piu' di 50 persone, ivicompreso il titolare che partecipi personalmente al lavoro aziendalecon carattere di abitualita' e prevalenza. 2. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), dellalegge, e' inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui,contestualmente alle misure di flessibilita', si preveda di applicaresistemi innovativi per la valutazione della prestazione e deirisultati, tali da rimuovere gli ostacoli ad una piena valorizzazionedel contributo prestato dai soggetti beneficiari delle misure diflessibilita'.
3. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), dellalegge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decretolegislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' inoltre attribuito un punteggioaggiuntivo ai progetti che prevedano il rientro della lavoratrice odel lavoratore nella medesima unita' produttiva e con le funzioniprecedentemente svolte, ovvero condizioni di miglior favore. 4. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), dellalegge, e' inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cuigli stessi prevedano l'attivazione di reti funzionali agli interventie ai servizi progettati. Art. 8 Criteri per la valutazione dei progetti 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, per lavalutazione dei progetti di cui al comma 1 dell'articolo 9 dellalegge, la commissione tecnica di cui all'articolo 15 utilizza iseguenti criteri: a) innovativita' dell'azione, intesa come introduzione, nonsperimentata in precedenza, di pratiche o servizi migliorativirispetto a quelli gia' in vigore in base alla legislazione, alcontratto collettivo e alle prassi applicate all'interno del luogo dilavoro; b) concretezza dell'azione, intesa come chiara individuazione ecoerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, conparticolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vitaprofessionale e vita familiare dei destinatari degli interventi; c) efficacia dell'azione, intesa come idoneita' delle azioni araggiungere gli specifici obiettivi del progetto, valutata anche allaluce degli strumenti di monitoraggio predisposti e del grado dicoinvolgimento dei soggetti interessati; d) economicita' dell'azione, intesa come corretta articolazione econgruita' dei costi illustrati nel piano finanziario;
e) sostenibilita' dell'azione, intesa come capacita' di mantenerei benefici nel tempo, anche in virtu' dei contenuti dell'accordocontrattuale e della presenza di reti in grado di sostenerel'intervento ovvero della coerenza del progetto con le politiche diconciliazione tra vita professionale e vita familiare attivate alivello territoriale.
Capo III
Progetti di sostituzione o collaborazione in
favore di soggetti
autonomi ai sensi dell'articolo 9, comma
3, della legge
Art. 9 Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile 1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, l'importo massimofinanziabile e' di euro 35.000,00; il compenso da corrispondere alsostituto o al collaboratore non puo' superare il reddito imponibilerelativo all'attivita' svolta dall'interessato nell'anno precedenteovvero, ove piu' favorevole, la media dei redditi imponibilidichiarati nei due anni antecedenti la domanda di agevolazione; tantonel caso di sostituzione, quanto nel caso di collaborazione, ilcompenso non puo', comunque, essere inferiore al minimo retributivoprevisto dal CCNL per il lavoratore subordinato che svolge funzionicomparabili, con specifico riferimento, per i professionisti edeventuali categorie residuali, al CCNL per i dipendenti degli studi edelle attivita' professionali. 2. La durata massima, riferita alla coppia genitoriale, e' fissatain 12 mesi, anche frazionabili nell'arco di 24 mesi. 3. I progetti devono prevedere azioni che consentano ai titolari diimpresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, peresigenze legate alla maternita' o alla presenza di figli minori ofigli disabili, di attivare una sostituzione o una collaborazione, aisensi di quanto previsto dall'articolo 1, lettere f) e g). 4. I familiari partecipanti, i soci partecipanti all'impresa e glieventuali associati in partecipazione non possono, in nessun caso,rivestire il ruolo di sostituti o di collaboratori. Art. 10 Soggetti finanziabili 1. Possono presentare progetti disciplinati dal presente capo: a) i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, ivi compresii lavoratori a progetto. Questi ultimi devono dimostrare l'assensoesplicito del committente, al quale possono anche scegliere didelegare integralmente gli adempimenti relativi alla presentazione ealla gestione del progetto. b) i titolari di impresa individuale; c) i titolari di impresa collettiva, limitatamente ai casi incui: 1. partecipino personalmente al lavoro aziendale con caratteredi abitualita' e prevalenza e risultino iscritti, da almeno 6 mesi,ad un'assicurazione obbligatoria; 2. sussista l'autorizzazione da parte degli altri soci allasostituzione o alla collaborazione. 2. Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 1: a) i liberi professionisti costituiti in associazione; b) i familiari partecipanti all'impresa di cui all'articolo 230bis del codice civile, nei limiti dallo stesso previsti; c) gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 eseguenti del codice civile. 3. Tra i soggetti finanziabili sono soddisfatti, in via prioritariaper ciascuna scadenza, coloro la cui media del reddito imponibile,dichiarato negli ultimi due anni antecedenti alla domanda, non siasuperiore a euro 70.000,00, sempre che, laddove titolari di impresaindividuale o collettiva, la stessa si avvalga dell'apportolavorativo complessivo di non piu' di dieci soggetti, ivi compresi iltitolare o i soci che partecipino personalmente al lavoro aziendalecon carattere di abitualita' e prevalenza. 4. I soggetti che hanno gia' usufruito di finanziamenti ai sensidell'articolo 9, comma 3, della legge possono presentare una nuovadomanda di finanziamento alle seguenti condizioni: a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, esiano concluse le procedure di verifica, nonche' sia rilasciatal'autorizzazione al pagamento del saldo; b) che si presenti una specifica esigenza di conciliazione travita professionale e vita familiare legata ad un nuovo evento, qualeuna nuova maternita' o adozione. Art. 11 Requisiti di priorita' o preferenza 1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, e' assegnato unpunteggio addizionale in presenza di figli fino a tre anni di eta' ofigli disabili ovvero in presenza di particolari carichi di cura,nonche' nel caso in cui gli stessi siano promossi attraverso reti.
Art. 12 Criteri di valutazione e selezione dei progetti 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11, per lavalutazione dei progetti di cui al comma 3 dell'articolo 9 dellalegge, la commissione tecnica di cui all'articolo 15 utilizza iseguenti criteri: a) concretezza dell'azione, intesa come chiara individuazione ecoerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, conparticolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra vitaprofessionale e vita familiare del soggetto proponente; b) efficacia dell'azione, intesa come idoneita' delle azioni araggiungere gli specifici obiettivi del progetto, anche alla luce delcontesto familiare e lavorativo di riferimento; c) economicita' dell'azione, intesa come corretta articolazione econgruita' dei costi illustrati nel piano finanziario, con
particolare riguardo al compenso del sostituto.
Capo IV
Presentazione, valutazione e selezione
dei progetti
Art. 13 Modalita' e termini di presentazione 1. I soggetti proponenti fanno pervenire all'ufficio i progetti,allegando l'apposita domanda di ammissione a finanziamento e ilrelativo piano finanziario, sulla base dei modelli predisposti e residisponibili dall'ufficio stesso. 2. Le domande sono presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno eil 10 ottobre di ciascun anno, salva diversa indicazione contenutanell'avviso di finanziamento annuale. Art. 14 Condizioni di ammissibilita' 1. L'ufficio verifica la regolare presentazione dei progettipervenuti e li dichiara "non ammissibili a valutazione" in presenzadi una o piu' delle seguenti condizioni: a) la domanda di finanziamento e' pervenuta fuori termine; b) la domanda di finanziamento non risulta sottoscritta dalproponente o dal suo legale rappresentante ovvero da altro soggettospecificamente autorizzato; c) il soggetto proponente non e' fra quelli finanziabili; d) le azioni proposte non rientrano tra quelle ammissibili; e) manca il piano finanziario redatto in base al modello propostodall'ufficio e non e' possibile operare un'esatta imputazione deicosti alle attivita', ne' valutare la congruita' dei costi stessi; f) per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge,manca l'accordo contrattuale. 2. L'ufficio chiede l'integrazione della documentazione, daprodurre nel termine perentorio di quindici giorni, in presenza diuna o piu' delle seguenti condizioni: a) non e' possibile risalire con evidenza ai soggettisottoscrittori dell'accordo contrattuale, purche' gli stessirisultino individuabili; b) manca l'indicazione del CCNL o, in mancanza, dell'accordoaziendale applicato dal proponente; c) manca la documentazione giustificativa (delega o attocostitutivo) che autorizza un soggetto diverso dal proponente allasottoscrizione della domanda di finanziamento, del piano finanziarioo dell'accordo contrattuale; d) per i progetti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge delpresente decreto, manca documentazione relativa al reddito imponibileprodotto nei due anni precedenti alla presentazione della domanda difinanziamento. Art. 15 Commissione tecnica di valutazione 1. La selezione e' affidata ad un'apposita commissione nominata condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministroo Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia. 2. La commissione, la cui composizione e' individuata nelsuccessivo decreto di nomina, e' presieduta dal Capo del Dipartimentoper le politiche della famiglia o da un dirigente da lui delegato evede rappresentate le amministrazioni concertanti, nonche' le regionie gli enti locali. La commissione puo' avvalersi della consulenza diesperti. 3. La commissione funziona a titolo gratuito. Il rimborso delleeventuali spese di missione in favore dei componenti fuori sede e' acarico delle rispettive amministrazioni di appartenenza. 4. Ai fini della individuazione della composizione dellacommissione, si terra' conto dell'opportunita' di garantire ilcoordinamento con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principidi parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tralavoratori e lavoratrici di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 deldecreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e con il Comitato perl'imprenditoria femminile di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 14 maggio 2007, n. 101. Art. 16 Formazione delle graduatorie 1. Le risorse annualmente disponibili per il finanziamento deiprogetti disciplinati, rispettivamente, al comma 1 ed al comma 3dell'articolo 9 della legge sono ripartite, nei limiti delle quotestabilite dall'articolo 2, comma 1, in base al numero di scadenzefissate nell'arco dell'anno per la presentazione delle domande difinanziamento. 2. I progetti riferiti alle due tipologie, una volta valutati, sonoinseriti in due elenchi distinti, all'interno dei quali sono formategraduatorie prioritarie in relazione alle categorie di soggettiindividuati, rispettivamente, all'articolo 4, comma 1, lettere a) eb) e all'articolo 10, comma 3. 3. Sono dichiarati "ammissibili a finanziamento" i progetti cheriportano un punteggio minimo di 50. 4. Sono, infine, "ammessi a finanziamento", in ordine di punteggio,i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento", a partire dallegraduatorie prioritarie di cui al comma 2 e fino ad esaurimento dellerisorse disponibili per la scadenza considerata. Art. 17 Scorrimento della graduatoria 1. Nel caso di risorse eccedenti rispetto alle somme richieste perfinanziare i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento" perciascuna scadenza, le stesse sono riportate sulla scadenzasuccessiva, nei limiti dell'anno di riferimento. 2. Nel caso di risorse insufficienti rispetto alle somme richiesteper finanziare tutti i progetti dichiarati "ammissibili afinanziamento" per ciascuna scadenza, i progetti non finanziaticoncorrono, nel rispetto dei requisiti di priorita', a formare legraduatorie della scadenza successiva, nei limiti dell'anno diriferimento. 3. Quando le risorse che residuano dall'attribuzione progressivadelle somme riconosciute dalla commissione ai singoli proponenti nonsono sufficienti a finanziare tutti i progetti che riportano ilmedesimo punteggio nell'ambito della categoria di riferimento, dettiprogetti concorrono, nel rispetto dei requisiti di priorita', aformare le graduatorie delle scadenze successive, sulle quali sonoaltresi' riportate le somme residue disponibili, nei limiti dell'anno
di riferimento. Art. 18 Modalita' di erogazione del contributo 1. I progetti selezionati sono approvati e ammessi al rimborsototale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione, condecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministroo Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, entro 180giorni dalla data di scadenza prevista per la loro presentazione,sulla base di una specifica convenzione predisposta dall'ufficio esottoscritta, per accettazione, dal proponente. 2. L'erogazione totale del contributo complessivamente destinato alfinanziamento di ciascun progetto e' subordinata alla effettiva ecorretta attuazione e rendicontazione dello stesso, nonche' all'esitodelle eventuali verifiche disposte dall'ufficio, anche tramite iservizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. In particolare, il contributo concesso e' erogato in due quotecon le seguenti modalita': a) la prima quota, pari al 40% del contributo ammesso alfinanziamento, e' corrisposta a titolo di anticipo, dopo lacomunicazione circa l'accoglimento della domanda, previapresentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa e dellaulteriore documentazione richiesta dall'ufficio; b) il saldo, pari al 60% del contributo ammesso a finanziamento,e' corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate inrapporto alle spese sostenute, certificate da un revisore dei conti edietro presentazione all'ufficio di apposita relazione, che, per iprogetti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge, e' sottoscrittacongiuntamente dal datore di lavoro e dai lavoratori interessati, condichiarazione sindacale di conformita' al progetto concordato,rilasciata dalla stessa struttura stipulante l'accordo. 4. L'ufficio competente puo' rivolgersi, in ogni momento fino allacorresponsione del saldo, ai servizi ispettivi del Ministero dellavoro e delle politiche sociali, per la verifica presso ilproponente della corretta attuazione e rendicontazione del progetto. 5. I proponenti destinatari dei contributi sono tenuti acollaborare alle attivita' di monitoraggio qualitativo svoltedall'ufficio competente.
Capo V
Sanzioni e disposizioni
finali
Art. 19 Sanzioni 1. In caso di mancata osservanza della convenzione ovvero diirregolarita' nell'attuazione o nella rendicontazione del progetto,
anche sulla base dei riscontri effettuati dai servizi ispettivi delMinistero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio, previopreavviso ovvero diffida ad adempiere entro il termine perentorio di10 giorni ed esaminate le eventuali osservazioni dell'interessatorese ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, con decretomotivato revoca il finanziamento e procede al recupero delle sommeeventualmente gia' erogate, maggiorate degli interessi legali. Art. 20 Abrogazioni 1. Il decreto interministeriale 15 maggio 2001 e' abrogato. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dellaRepubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarloe di farlo osservare. Roma, 23 dicembre 2010 p. il Presidente del Consiglio dei Ministri il Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia Giovanardi Il Ministro per le pari opportunita' Carfagna Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 5,
foglio n. 202