Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 17 maggio 2011

 

Circolare n.90/2011

 

Oggetto: Finanziamenti – Conciliazione tempi di vita e di lavoro – Nuova disciplina per la concessione di contributi alle imprese – DPCM 23.12.2010, n. 277, su G.U. n. 101 del 3.5.2011.

 

Come è noto, la disciplina sui congedi parentali (legge n.53/2000) ha previsto l’erogazione di contributi a favore delle imprese che promuovono azioni volte a conciliare tempi di lavoro e di vita familiare. Il decreto in oggetto ha dettato una nuova disciplina per la concessione dei contributi in questione (in sostituzione del DM 15.5.2001), rinviando per la presentazione delle richieste di finanziamento ad un apposito bando che dovrebbe essere emanato a breve.

 

Richieste – Potranno essere finanziati, nella misura massima di 500 mila euro, i progetti che prevedono particolari forme di flessibilità dell’orario di lavoro dei dipendenti (come telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata e in uscita, ecc.) ovvero azioni finalizzate al reinserimento di lavoratori in congedo da oltre 60 giorni (comprese le attività di formazione e di aggiornamento).

I progetti in questione dovranno essere presentati dalle aziende sulla base di accordi sindacali aziendali o di accordi quadro stipulati a livello territoriale dalle associazioni di categoria. Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, l’accordo potrà essere stipulato direttamente con il lavoratore interessato.

La domanda corredata dal relativo piano finanziario dovrà essere presentata, entro il 10 giugno e 10 ottobre (salva diversa indicazione contenuta nel prossimo bando), al Dipartimento per le politiche della famiglia, istituito presso la Presidenza del Consiglio, sulla base dei modelli che saranno messi a disposizione dallo stesso Dipartimento (www.politichefamiglia.it).

 

Contributi - Il contributo consiste nel rimborso totale o parziale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e sarà erogato in due tempi:

 

·    una quota del 40%, a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di accoglimento;

 

·    una quota del 60%, a saldo, al termine di tutte le azioni programmate.

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 83/2000

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/Lc

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G.U. n. 101 del 3.5.2011 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2010, n. 277

Regolamento recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione  dei
contributi di cui all'articolo 9 della legge 8  marzo  2000,  n.  53.
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 

                               Capo I

                         Disposizioni comuni

 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
  1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: 
    a) legge: la legge 8 marzo 2000, n. 53; 
    b) ufficio: il Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia,
competente per la gestione del procedimento  di  cui  all'articolo  9
della legge; 
    c) pubblici registri: i documenti che assolvono ad  una  funzione
di certezza  pubblica  o  legale,  ivi  compresi  il  registro  delle
imprese, il repertorio economico amministrativo, i registri regionali
delle fondazioni e delle associazioni e gli albi professionali; 
    d) azioni positive: le misure dirette a sostenere i soggetti  con
responsabilita' genitoriali  o  familiari,  attraverso  la  rimozione
degli  ostacoli  alla  realizzazione  del  principio  di  uguaglianza
sostanziale in ambito familiare e lavorativo e  la  promozione  della
qualita' delle relazioni familiari grazie ad un  maggiore  equilibrio
tra vita privata e vita professionale; 
    e) reti: partenariati o altri sistemi di partecipazione integrata
di soggetti pubblici e privati alla  progettazione,  realizzazione  o
finanziamento di  azioni  positive  per  la  conciliazione  tra  vita
professionale e vita familiare; 
    f)   sostituzione   del   titolare   di   impresa,   del   libero
professionista  o  del  lavoratore  autonomo:  azione  con   cui   il
promotore, instaurando un rapporto di natura  autonoma,  incarica  un
soggetto  in  possesso  dei  necessari  requisiti  professionali,  di
svolgere la totalita' delle proprie attivita' lavorative, in modo  da
liberare tempo per la cura dei figli minori o figli  disabili,  senza
pregiudicare l'andamento della propria vita professionale; 
    g)  collaborazione  con  il  titolare  di  impresa,   il   libero
professionista o il lavoratore autonomo: azione con cui il promotore,
instaurando un rapporto di natura autonoma o dipendente, incarica  un
soggetto  in  possesso  dei  necessari  requisiti  professionali,  di
svolgere  parte  delle  proprie  attivita'  lavorative,  in  modo  da
liberare tempo per la cura dei figli minori o figli  disabili,  senza
pregiudicare l'andamento della propria vita professionale. 
 
                               Art. 2 
        Ripartizione delle risorse tra tipologie progettuali 
  1. Le risorse disponibili sono destinate: 
    1) per il  90%  al  finanziamento  delle  tipologie  di  progetto
previste all'articolo 9, comma 1, della legge; 
    2) per il 10% al finanziamento dei progetti di  cui  all'articolo
9, comma 3, della legge. 
  2. Le quote percentuali da  destinare  alle  diverse  tipologie  di
azione previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 9,  comma  1,
della legge sono stabilite con il decreto di cui al medesimo articolo
9, comma 1, primo alinea, sulla base dei seguenti criteri: 
    a)  numero  medio  delle  richieste  di  finanziamento   ricevute
nell'anno precedente, in relazione a ciascuna tipologia di azione; 
    b) numero medio di progetti approvati  e  positivamente  conclusi
nell'anno precedente, in relazione a ciascuna  tipologia  di  azione;
risultati complessivi della sperimentazione per ciascuna tipologia di
azione. 
 

                              Capo II

   Progetti per la flessibilita', il reinserimento e gli interventi

  innovativi in favore di lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo

                      9, comma 1, della legge

 
                               Art. 3 
          Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile 
  1. I progetti disciplinati dal presente capo, sono  finanziati  per
un importo massimo di euro 500.000,00, hanno una durata massima di 24
mesi e devono prevedere almeno una delle seguenti tipologie di azioni
positive: 
    a) progetti articolati  per  consentire  alle  lavoratrici  e  ai
lavoratori di usufruire di particolari forme di  flessibilita'  degli
orari   e   dell'organizzazione   del   lavoro,   quali,   a   titolo
esemplificativo,  part  time  reversibile,  telelavoro  e  lavoro   a
domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita,
su turni  e  su  sedi  diverse,  orario  concentrato,  con  specifico
interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle
misure di flessibilita', sistemi innovativi per la valutazione  della
prestazione e dei risultati, in base a quanto previsto  dall'articolo
7, comma 2. L'elenco delle predette azioni di flessibilita'  non  e',
comunque, tassativo; 
    b) programmi ed azioni, comprese le  attivita'  di  formazione  e
aggiornamento, volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici  e
dei lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro non inferiore  a
sessanta giorni a titolo di congedo  di  maternita'  e  paternita'  o
parentale, o per altri motivi legati ad esigenze di conciliazione tra
vita professionale e vita familiare. Nel caso di congedo parentale  o
per altri motivi legati alla conciliazione tra vita  professionale  e
vita familiare, il periodo di assenza non inferiore a sessanta giorni
deve riferirsi a un periodo continuativo; 
    c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra  enti
territoriali,  aziende  e  parti  sociali,  promuovano  interventi  e
servizi innovativi in risposta alle  esigenze  di  conciliazione  tra
vita  professionale  e  vita  familiare  delle  lavoratrici   e   dei
lavoratori. 
 
                               Art. 4 
                        Soggetti finanziabili 
  1. Possono presentare progetti di cui al presente capo, sulla  base
di specifico accordo contrattuale, stipulato con le modalita' di  cui
all'articolo 6: 
    a) i  datori  di  lavoro  privati  che  esercitano  attivita'  di
impresa, anche in forma collettiva (societa'), nonche' i consorzi,  i
gruppi di imprese e le associazioni di imprese, ivi  comprese  quelle
temporanee,  costituite  o  costituende,  anche  ove   prevedano   la
partecipazione di enti locali cofinanziatori; 
    b) altri datori di lavoro  privati  non  esercenti  attivita'  di
impresa, a condizione che risultino iscritti in pubblici registri; 
    c) le aziende sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere  e  le
aziende  ospedaliere  universitarie,  a   concorrenza   della   somma
eventualmente residua, una volta soddisfatte, per ciascuna  scadenza,
le richieste di  contributi  presentate  dai  soggetti  di  cui  alle
lettere a) e b) e dichiarate "ammissibili a finanziamento"  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 3. 
  2. Gli enti pubblici diversi da quelli elencati al comma  1,  lett.
c) non rientrano, comunque, tra i soggetti  finanziabili,  anche  nel
caso in cui prendano parte a progetti  promossi  nell'ambito  di  una
rete o di un consorzio, ai sensi del comma 1, lett. a). 
  3. Parimenti, non sono finanziabili i soggetti che  si  trovino  in
stato di  fallimento,  liquidazione,  amministrazione  controllata  o
concordato preventivo o per  i  quali  siano  in  corso  procedimenti
diretti all'apertura di una delle predette procedure. 
  4. I soggetti che hanno  gia'  usufruito  di  contributi  ai  sensi
dell'articolo 9 della legge possono presentare una nuova  domanda  di
finanziamento alle seguenti condizioni: 
    a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase,  e
siano concluse le  procedure  di  verifica,  nonche'  sia  rilasciata
l'autorizzazione al pagamento del saldo; 
    b)  che  il  nuovo  progetto  presentato   contenga   e   indichi
chiaramente elementi di novita' sostanziale rispetto  al  precedente,
sviluppando un'azione riferita ad una diversa  tipologia  progettuale
ovvero, nell'ambito della  medesima  tipologia  progettuale,  ad  una
differente  azione  positiva  di  flessibilita',  ovvero  a   diversi
destinatari. 
  5. In caso di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese  e
associazioni temporanee di imprese  finalizzate  alla  promozione  di
azioni di conciliazione tra vita professionale e vita familiare per i
dipendenti delle  aziende  consorziate  o  partecipanti,  le  singole
aziende coinvolte  possono  presentare  anche  individualmente  altri
progetti a  valere  sull'articolo  9  della  legge,  solo  quando  il
progetto comune sia stato concluso e sempre che il nuovo progetto sia
diverso dal precedente, nei termini di cui al comma 4. 
 
                               Art. 5 
                             Destinatari 
  1. Destinatari dei progetti disciplinati dal presente capo sono  le
lavoratrici ed i lavoratori  dipendenti,  inclusi  i  dirigenti,  con
figli  minori  ovvero  con  a   carico   persone   disabili   o   non
autosufficienti,  ovvero  persone  affette   da   documentata   grave
infermita'. 
  2. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono  compresi  altresi',  alle
medesime condizioni, i soci lavoratori  e  le  socie  lavoratrici  di
societa'   cooperative,   le   lavoratrici   ed   i   lavoratori   in
somministrazione, nonche' i  soggetti  titolari  di  un  rapporto  di
collaborazione coordinata e continuativa nella modalita' a  progetto,
purche' la natura del rapporto sia compatibile con la tipologia e con
la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento. 
 
                               Art. 6 
                        Accordo contrattuale 
  1. Per accordo contrattuale si intende, anche in via alternativa: 
    a) l'accordo con le organizzazioni  di  rappresentanza  sindacale
firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro  applicato  in
azienda; 
    b) l'accordo collettivo  di  secondo  livello  stipulato  con  le
rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze  sindacali
unitarie; 
    c) l'accordo collettivo  di  secondo  livello  stipulato  con  le
strutture territoriali di organizzazioni  sindacali  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale; 
    d) l'accordo quadro  stipulato  a  livello  territoriale  tra  le
associazioni dei datori  di  lavoro  e  le  organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; 
    e) le intese definite dagli enti bilaterali per  il  comparto  di
riferimento ovvero dagli organismi paritetici territoriali costituiti
tra le organizzazioni sindacali e le  organizzazioni  datoriali  piu'
rappresentative a livello nazionale; 
    f) nel caso di datori che occupino alle loro dipendenze  meno  di
15 prestatori di lavoro, l'accordo tra  il  datore  di  lavoro  e  il
lavoratore interessato. 
  2.  L'accordo  contrattuale  e'  presupposto   indispensabile   per
l'ammissibilita' dei progetti  disciplinati  dal  presente  capo,  in
funzione di garanzia dell'adattamento  del  contesto  aziendale  alle
esigenze di conciliazione tra vita  professionale  e  vita  familiare
espresse dai lavoratori. 
  3. Il predetto accordo fornisce soluzioni specifiche alle  esigenze
individuali dei soggetti interessati alle misure di conciliazione tra
vita  professionale  e  vita  familiare  ovvero  introduce  procedure
generali che consentano  alle  esigenze  di  conciliazione  tra  vita
professionale e vita familiare dei lavoratori di essere soddisfatte. 
  4.  L'accordo  illustra  espressamente,  in  relazione  ai  singoli
interventi proposti, la valenza di azione  positiva  e  l'innovazione
apportata  dal  progetto  rispetto  a  quanto  gia'  previsto   dalla
legislazione  vigente,  dal   contratto   collettivo   nazionale   di
riferimento, ovvero, ove piu' avanzata, dalla prassi gia' adottata in
azienda. 
 
                               Art. 7 
                 Requisiti di priorita' o preferenza 
  1.  Per  tutti  i  progetti  disciplinati  dal  presente  capo,  e'
assegnato un punteggio addizionale nei casi in cui: 
    a) le azioni  previste  siano  rivolte  in  misura  prevalente  a
destinatari che abbiano figli con  disabilita'  ovvero  figli  minori
fino a dodici anni di eta',  o  fino  a  quindici  anni  in  caso  di
affidamento o di adozione; 
    b) il proponente sia un'impresa che realizza un fatturato annuo o
un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e  che
si avvale dell'apporto complessivo di non piu'  di  50  persone,  ivi
compreso il titolare che partecipi personalmente al lavoro  aziendale
con carattere di abitualita' e prevalenza. 
  2. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della
legge, e' inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in cui,
contestualmente alle misure di flessibilita', si preveda di applicare
sistemi  innovativi  per  la  valutazione  della  prestazione  e  dei
risultati, tali da rimuovere gli ostacoli ad una piena valorizzazione
del contributo prestato dai  soggetti  beneficiari  delle  misure  di
flessibilita'. 
  3. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della
legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo  56  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' inoltre attribuito un punteggio
aggiuntivo ai progetti che prevedano il rientro della  lavoratrice  o
del lavoratore nella medesima unita' produttiva  e  con  le  funzioni
precedentemente svolte, ovvero condizioni di miglior favore. 
  4. Per i progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della
legge, e' inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel caso in  cui
gli stessi prevedano l'attivazione di reti funzionali agli interventi
e ai servizi progettati. 
 
                               Art. 8 
               Criteri per la valutazione dei progetti 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo   7,   per   la
valutazione dei progetti di cui al  comma  1  dell'articolo  9  della
legge, la commissione tecnica  di  cui  all'articolo  15  utilizza  i
seguenti criteri: 
    a)  innovativita'  dell'azione,  intesa  come  introduzione,  non
sperimentata  in  precedenza,  di  pratiche  o  servizi  migliorativi
rispetto a quelli gia'  in  vigore  in  base  alla  legislazione,  al
contratto collettivo e alle prassi applicate all'interno del luogo di
lavoro; 
    b) concretezza dell'azione, intesa come chiara  individuazione  e
coerenza  delle  azioni  progettate  e  dei  loro  presupposti,   con
particolare  riguardo  alle  esigenze  di  conciliazione   tra   vita
professionale e vita familiare dei destinatari degli interventi; 
    c) efficacia dell'azione, intesa come idoneita'  delle  azioni  a
raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, valutata anche alla
luce degli strumenti di  monitoraggio  predisposti  e  del  grado  di
coinvolgimento dei soggetti interessati; 
    d) economicita' dell'azione, intesa come corretta articolazione e
congruita' dei costi illustrati nel piano finanziario; 
    e) sostenibilita' dell'azione, intesa come capacita' di mantenere
i benefici nel tempo, anche  in  virtu'  dei  contenuti  dell'accordo
contrattuale  e  della  presenza  di  reti  in  grado  di   sostenere
l'intervento ovvero della coerenza del progetto con le  politiche  di
conciliazione tra vita professionale  e  vita  familiare  attivate  a
livello territoriale. 
 

                              Capo III

   Progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti

        autonomi ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge

 
                               Art. 9 
          Azioni ammissibili, durata e importo finanziabile 
  1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, l'importo massimo
finanziabile e' di euro 35.000,00; il compenso  da  corrispondere  al
sostituto o al collaboratore non puo' superare il reddito  imponibile
relativo all'attivita' svolta dall'interessato  nell'anno  precedente
ovvero,  ove  piu'  favorevole,  la  media  dei  redditi   imponibili
dichiarati nei due anni antecedenti la domanda di agevolazione; tanto
nel caso di sostituzione,  quanto  nel  caso  di  collaborazione,  il
compenso non puo', comunque, essere inferiore al  minimo  retributivo
previsto dal CCNL per il lavoratore subordinato che  svolge  funzioni
comparabili, con  specifico  riferimento,  per  i  professionisti  ed
eventuali categorie residuali, al CCNL per i dipendenti degli studi e
delle attivita' professionali. 
  2. La durata massima, riferita alla coppia genitoriale, e'  fissata
in 12 mesi, anche frazionabili nell'arco di 24 mesi. 
  3. I progetti devono prevedere azioni che consentano ai titolari di
impresa, ai lavoratori  autonomi  o  ai  liberi  professionisti,  per
esigenze legate alla maternita' o alla presenza  di  figli  minori  o
figli disabili, di attivare una sostituzione o una collaborazione, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 1, lettere f) e g). 
  4. I familiari partecipanti, i soci partecipanti all'impresa e  gli
eventuali associati in partecipazione non possono,  in  nessun  caso,
rivestire il ruolo di sostituti o di collaboratori. 
 
                               Art. 10 
                        Soggetti finanziabili 
  1. Possono presentare progetti disciplinati dal presente capo: 
    a) i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, ivi compresi
i lavoratori a progetto. Questi ultimi  devono  dimostrare  l'assenso
esplicito del  committente,  al  quale  possono  anche  scegliere  di
delegare integralmente gli adempimenti relativi alla presentazione  e
alla gestione del progetto. 
    b) i titolari di impresa individuale; 
    c) i titolari di impresa collettiva,  limitatamente  ai  casi  in
cui: 
      1. partecipino personalmente al lavoro aziendale con  carattere
di abitualita' e prevalenza e risultino iscritti, da almeno  6  mesi,
ad un'assicurazione obbligatoria; 
      2. sussista l'autorizzazione da parte  degli  altri  soci  alla
sostituzione o alla collaborazione. 
  2. Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 1: 
    a) i liberi professionisti costituiti in associazione; 
    b) i familiari partecipanti all'impresa di cui  all'articolo  230
bis del codice civile, nei limiti dallo stesso previsti; 
    c) gli associati in partecipazione di cui agli  articoli  2549  e
seguenti del codice civile. 
  3. Tra i soggetti finanziabili sono soddisfatti, in via prioritaria
per ciascuna scadenza, coloro la cui media  del  reddito  imponibile,
dichiarato negli ultimi due anni antecedenti alla  domanda,  non  sia
superiore a euro 70.000,00, sempre che, laddove titolari  di  impresa
individuale  o  collettiva,  la  stessa   si   avvalga   dell'apporto
lavorativo complessivo di non piu' di dieci soggetti, ivi compresi il
titolare o i soci che partecipino personalmente al  lavoro  aziendale
con carattere di abitualita' e prevalenza. 
  4. I soggetti che hanno gia' usufruito di  finanziamenti  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 3, della legge possono  presentare  una  nuova
domanda di finanziamento alle seguenti condizioni: 
    a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase,  e
siano concluse le  procedure  di  verifica,  nonche'  sia  rilasciata
l'autorizzazione al pagamento del saldo; 
    b) che si presenti una specifica esigenza  di  conciliazione  tra
vita professionale e vita familiare legata ad un nuovo evento,  quale
una nuova maternita' o adozione. 
 
                               Art. 11 
                 Requisiti di priorita' o preferenza 
  1. Per i progetti disciplinati dal presente capo, e'  assegnato  un
punteggio addizionale in presenza di figli fino a tre anni di eta'  o
figli disabili ovvero in presenza di  particolari  carichi  di  cura,
nonche' nel caso in cui gli stessi siano promossi attraverso reti. 
 
                               Art. 12 
           Criteri di valutazione e selezione dei progetti 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  11,   per   la
valutazione dei progetti di cui al  comma  3  dell'articolo  9  della
legge, la commissione tecnica  di  cui  all'articolo  15  utilizza  i
seguenti criteri: 
    a) concretezza dell'azione, intesa come chiara  individuazione  e
coerenza  delle  azioni  progettate  e  dei  loro  presupposti,   con
particolare  riguardo  alle  esigenze  di  conciliazione   tra   vita
professionale e vita familiare del soggetto proponente; 
    b) efficacia dell'azione, intesa come idoneita'  delle  azioni  a
raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, anche alla luce del
contesto familiare e lavorativo di riferimento; 
    c) economicita' dell'azione, intesa come corretta articolazione e
congruita'  dei  costi  illustrati   nel   piano   finanziario,   con
particolare riguardo al compenso del sostituto. 

 

                               Capo IV

        Presentazione, valutazione e selezione dei progetti

 
                               Art. 13 
                Modalita' e termini di presentazione 
  1. I soggetti proponenti fanno pervenire  all'ufficio  i  progetti,
allegando l'apposita domanda  di  ammissione  a  finanziamento  e  il
relativo piano finanziario, sulla base dei modelli predisposti e resi
disponibili dall'ufficio stesso. 
  2. Le domande sono presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno  e
il 10 ottobre di ciascun anno, salva  diversa  indicazione  contenuta
nell'avviso di finanziamento annuale. 
 
                               Art. 14 
                    Condizioni di ammissibilita' 
  1.  L'ufficio  verifica  la  regolare  presentazione  dei  progetti
pervenuti e li dichiara "non ammissibili a valutazione"  in  presenza
di una o piu' delle seguenti condizioni: 
    a) la domanda di finanziamento e' pervenuta fuori termine; 
    b) la domanda  di  finanziamento  non  risulta  sottoscritta  dal
proponente o dal suo legale rappresentante ovvero da  altro  soggetto
specificamente autorizzato; 
    c) il soggetto proponente non e' fra quelli finanziabili; 
    d) le azioni proposte non rientrano tra quelle ammissibili; 
    e) manca il piano finanziario redatto in base al modello proposto
dall'ufficio e non e' possibile  operare  un'esatta  imputazione  dei
costi alle attivita', ne' valutare la congruita' dei costi stessi; 
    f) per i progetti di cui all'articolo 9, comma  1,  della  legge,
manca l'accordo contrattuale. 
  2.  L'ufficio  chiede  l'integrazione  della   documentazione,   da
produrre nel termine perentorio di quindici giorni,  in  presenza  di
una o piu' delle seguenti condizioni: 
    a)  non  e'  possibile  risalire   con   evidenza   ai   soggetti
sottoscrittori  dell'accordo   contrattuale,   purche'   gli   stessi
risultino individuabili; 
    b) manca l'indicazione del  CCNL  o,  in  mancanza,  dell'accordo
aziendale applicato dal proponente; 
    c)  manca  la  documentazione  giustificativa  (delega   o   atto
costitutivo) che autorizza un soggetto diverso  dal  proponente  alla
sottoscrizione della domanda di finanziamento, del piano  finanziario
o dell'accordo contrattuale; 
    d) per i progetti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge del
presente decreto, manca documentazione relativa al reddito imponibile
prodotto nei due anni precedenti alla presentazione della domanda  di
finanziamento. 
 
                               Art. 15 
                 Commissione tecnica di valutazione 
  1. La selezione e' affidata ad un'apposita commissione nominata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro
o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia. 
  2.  La  commissione,  la  cui  composizione  e'   individuata   nel
successivo decreto di nomina, e' presieduta dal Capo del Dipartimento
per le politiche della famiglia o da un dirigente da lui  delegato  e
vede rappresentate le amministrazioni concertanti, nonche' le regioni
e gli enti locali. La commissione puo' avvalersi della consulenza  di
esperti. 
  3. La commissione funziona a titolo  gratuito.  Il  rimborso  delle
eventuali spese di missione in favore dei componenti fuori sede e'  a
carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza. 
  4.  Ai  fini  della   individuazione   della   composizione   della
commissione,  si  terra'  conto  dell'opportunita'  di  garantire  il
coordinamento con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi
di  parita'  di  trattamento  ed  uguaglianza  di  opportunita'   tra
lavoratori e lavoratrici di cui agli articoli  8,  9,  10  e  11  del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198  e  con  il  Comitato  per
l'imprenditoria femminile di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 101. 
 
                               Art. 16 
                    Formazione delle graduatorie 
  1. Le risorse annualmente  disponibili  per  il  finanziamento  dei
progetti disciplinati, rispettivamente, al comma  1  ed  al  comma  3
dell'articolo 9 della legge sono ripartite, nei  limiti  delle  quote
stabilite dall'articolo 2, comma 1, in base  al  numero  di  scadenze
fissate nell'arco dell'anno per la  presentazione  delle  domande  di
finanziamento. 
  2. I progetti riferiti alle due tipologie, una volta valutati, sono
inseriti in due elenchi distinti, all'interno dei quali sono  formate
graduatorie prioritarie  in  relazione  alle  categorie  di  soggetti
individuati, rispettivamente, all'articolo 4, comma 1, lettere  a)  e
b) e all'articolo 10, comma 3. 
  3. Sono dichiarati "ammissibili a  finanziamento"  i  progetti  che
riportano un punteggio minimo di 50. 
  4. Sono, infine, "ammessi a finanziamento", in ordine di punteggio,
i progetti dichiarati "ammissibili a finanziamento", a partire  dalle
graduatorie prioritarie di cui al comma 2 e fino ad esaurimento delle
risorse disponibili per la scadenza considerata. 
 
                               Art. 17 
                    Scorrimento della graduatoria 
  1. Nel caso di risorse eccedenti rispetto alle somme richieste  per
finanziare i progetti dichiarati "ammissibili  a  finanziamento"  per
ciascuna  scadenza,  le  stesse   sono   riportate   sulla   scadenza
successiva, nei limiti dell'anno di riferimento. 
  2. Nel caso di risorse insufficienti rispetto alle somme  richieste
per  finanziare  tutti   i   progetti   dichiarati   "ammissibili   a
finanziamento" per  ciascuna  scadenza,  i  progetti  non  finanziati
concorrono, nel rispetto dei requisiti di  priorita',  a  formare  le
graduatorie  della  scadenza  successiva,  nei  limiti  dell'anno  di
riferimento. 
  3. Quando le risorse che  residuano  dall'attribuzione  progressiva
delle somme riconosciute dalla commissione ai singoli proponenti  non
sono sufficienti a finanziare  tutti  i  progetti  che  riportano  il
medesimo punteggio nell'ambito della categoria di riferimento,  detti
progetti concorrono, nel  rispetto  dei  requisiti  di  priorita',  a
formare le graduatorie delle scadenze successive,  sulle  quali  sono
altresi' riportate le somme residue disponibili, nei limiti dell'anno
di riferimento. 
 
                               Art. 18 
               Modalita' di erogazione del contributo 
  1. I progetti selezionati sono  approvati  e  ammessi  al  rimborso
totale o parziale degli oneri connessi alla loro  realizzazione,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro
o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, entro  180
giorni dalla data di scadenza prevista  per  la  loro  presentazione,
sulla base di una specifica convenzione  predisposta  dall'ufficio  e
sottoscritta, per accettazione, dal proponente. 
  2. L'erogazione totale del contributo complessivamente destinato al
finanziamento di ciascun progetto e'  subordinata  alla  effettiva  e
corretta attuazione e rendicontazione dello stesso, nonche' all'esito
delle eventuali verifiche  disposte  dall'ufficio,  anche  tramite  i
servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  3. In particolare, il contributo concesso e' erogato in  due  quote
con le seguenti modalita': 
    a) la  prima  quota,  pari  al  40%  del  contributo  ammesso  al
finanziamento,  e'  corrisposta  a  titolo  di  anticipo,   dopo   la
comunicazione   circa   l'accoglimento    della    domanda,    previa
presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa e  della
ulteriore documentazione richiesta dall'ufficio; 
    b) il saldo, pari al 60% del contributo ammesso a  finanziamento,
e' corrisposto a  conclusione  di  tutte  le  azioni  programmate  in
rapporto alle spese sostenute, certificate da un revisore dei conti e
dietro presentazione all'ufficio di apposita relazione,  che,  per  i
progetti di cui all'articolo 9, comma 1, della legge, e' sottoscritta
congiuntamente dal datore di lavoro e dai lavoratori interessati, con
dichiarazione  sindacale  di  conformita'  al  progetto   concordato,
rilasciata dalla stessa struttura stipulante l'accordo. 
  4. L'ufficio competente puo' rivolgersi, in ogni momento fino  alla
corresponsione del saldo, ai  servizi  ispettivi  del  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  verifica  presso   il
proponente della corretta attuazione e rendicontazione del progetto. 
  5.  I  proponenti  destinatari  dei  contributi   sono   tenuti   a
collaborare  alle  attivita'  di  monitoraggio   qualitativo   svolte
dall'ufficio competente. 

 

                                 Capo V

                     Sanzioni e disposizioni finali

 
                               Art. 19 
                              Sanzioni 
  1. In caso  di  mancata  osservanza  della  convenzione  ovvero  di
irregolarita' nell'attuazione o nella rendicontazione  del  progetto,
anche sulla base dei riscontri effettuati dai servizi  ispettivi  del
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  l'ufficio,  previo
preavviso ovvero diffida ad adempiere entro il termine perentorio  di
10 giorni ed esaminate  le  eventuali  osservazioni  dell'interessato
rese ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, con  decreto
motivato revoca il finanziamento e procede al  recupero  delle  somme
eventualmente gia' erogate, maggiorate degli interessi legali. 
 
                               Art. 20 
                             Abrogazioni 
  1. Il decreto interministeriale 15 maggio 2001 e' abrogato. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 23 dicembre 2010 
 
             p. il Presidente del Consiglio dei Ministri 
     il Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia 
                             Giovanardi 
 
 
                Il Ministro per le pari opportunita' 
                              Carfagna  
 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2011 
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,

registro n. 5, foglio n. 202