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Roma, 18 maggio 2011

 

Circolare n. 92/2011

 

Oggetto: Tributi – Funzione pubblica – Finanziamenti – D.L. 13.5.2011, n.70, su G.U. n.110 del 13.5.2011.

 

Nell’ambito del cosiddetto “semestre europeo”, la nuova procedura di sorveglianza da parte dell’UE sulle politiche economiche degli Stati membri che avviene nella prima parte dell’anno, il Governo ha emanato il decreto legge indicato in oggetto contenente misure per favorire lo sviluppo e rilanciare l’economia.

 

Di seguito si evidenziano i principali aspetti del provvedimento.

 

Investimenti in ricerca scientifica (articolo 1) – E’ stato introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca con Università o enti pubblici di ricerca anche in associazione, consorzio, joint venture e altre forme di collaborazione con qualificate strutture di ricerca private. Il credito d’imposta spetta per gli anni 2011 e 2012 nella misura percentuale che eccede la media degli investimenti effettuati in progetti di ricerca nel triennio 2008-2010 e potrà essere usufruito solo in compensazione dei versamenti effettuati col modello F24. Le modalità di riconoscimento del credito saranno stabilite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Assunzioni al Sud (articolo 2) – Le imprese del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) che nei prossimi 12 mesi assumano nuovi lavoratori scelti tra quelli definiti “svantaggiati” (lavoratori privi di impiego da almeno 6 mesi, ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna, ovvero membri di una minoranza nazionale) o “molto svantaggiati” (lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi) hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 50 per cento del costo salariale del nuovo assunto. L’incremento della base occupazionale è determinato dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Il credito d’imposta sarà usufruibile solamente in compensazione. Le disposizioni di attuazione del beneficio saranno stabilite da un successivo decreto interministeriale.

 

Opere pubbliche (articolo 4) – Sono state introdotte numerose semplificazioni procedurali per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche anche d’interesse strategico nazionale (le cosiddette “grandi opere” infrastrutturali).

 

Riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici (articolo 6) - Sono state introdotte numerose semplificazioni per snellire gli adempimenti burocratici; si segnalano in particolare:

·        l’esclusione dalla disciplina della tutela della privacy dei dati trattati da persone giuridiche, enti e associazioni nell’ambito di rapporti intercorrenti tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili; inoltre il Documento Programmatico della Sicurezza a carico dei soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili, ovvero anche dati sensibili limitatamente a quelli dei propri dipendenti e collaboratori, è sostituito da un’autocertificazione;

·        l’introduzione dell’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sui propri siti internet l’elenco degli atti e dei documenti necessari per ottenere i provvedimenti amministrativi; la mancanza dei documenti e degli atti non elencati non potrà costituire ragione di rigetto dell’istanza;

·        la riduzione degli adempimenti per l’utilizzo dei piccoli impianti di Gpl;

·        la semplificazione della procedura di richiesta delle autorizzazioni periodiche per i trasporti eccezionali nel caso di trasporto della medesima tipologia di merce; questa disposizione dovrà essere attuata dal Governo entro i prossimi 60 giorni mediante la modifica dell’articolo 13 del Regolamento al Codice della Strada.

 

Semplificazione fiscale (articolo 7) – Sono stati introdotti alcuni snellimenti agli adempimenti fiscali. In particolare si segnalano:

·          l’estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi per le imprese di servizi (finora 600 milioni di lire) e 700 mila euro per le imprese produttrici di beni (finora 1 miliardo di lire);

·          l’abolizione dell’obbligo di comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti superiori a 3.000 euro in caso di pagamenti tracciabili (carte di credito, prepagate o bancomat);

·          la previsione che il controllo amministrativo in forma di accesso nelle aziende da parte di qualsiasi autorità competente sia unificato, possa essere operato al massimo con cadenza semestrale e non possa durare più di 15 giorni;

·          l’abolizione, per i lavoratori dipendenti e pensionati, dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per familiari a carico qualora non siano intervenute modificazioni;

·          la possibilità per i contribuenti in contabilità semplificata di dedurre fiscalmente le spese fino a 1.000 euro nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura;

·          l’introduzione dell’obbligo per il Fisco e gli enti previdenziali di non richiedere ai contribuenti informazioni già in loro possesso o che possono essere reperite presso altre Amministrazioni;

·          la possibilità per i contribuenti di tramutare la richiesta di rimborso d’imposta effettuata nella dichiarazione dei redditi in richiesta di compensazione entro i 120 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione;

·          la previsione che i versamenti e gli adempimenti anche solo telematici previsti da norme riguardanti l’amministrazione economico-finanziaria scadenti di sabato o di giorno festivo siano sempre rinviati al giorno lavorativo successivo;

·          l’abolizione della Scheda Carburante per i rifornimenti effettuati con carte di credito, di debito o prepagate;

·          la previsione che in caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi non si proceda all’esecuzione fino alla decisione del giudice per un periodo fino a 120 giorni;

·          l’innalzamento a 300 euro dell’importo per poter riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese.

 

Servizi ai cittadini (articolo 10) – Tra le misure introdotte a vantaggio dei cittadini, si segnala la possibilità di trasformare i mutui casa fino a 150.000 euro da tasso variabile a tasso fisso; la misura riguarda i privati che rientrino in determinate fasce di reddito (redditi Isee fino a 30 mila euro). E’ stata inoltre estesa l’applicazione della carta d’identità elettronica integrata con la carta sanitaria.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

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G.U. n.110 del 13.5.2011 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70

Semestre  Europeo  -  Prime  disposizioni  urgenti  per   l'economia.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
            Credito di imposta per la ricerca scientifica 
  1. E' istituito, sperimentalmente per gli  anni  2011  e  2012,  un
credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti  di
ricerca, in Universita' ovvero enti pubblici di ricerca.  Universita'
ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i  progetti  cosi'
finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc.
con  altre  qualificate  strutture  di  ricerca,  anche  private,  di
equivalente livello scientifico.  Altre  strutture  finanziabili  via
credito  di  imposta  possono  essere  individuate  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali  a  decorrere
da ciascuno degli anni 2011 e  2012  per  l'importo  percentuale  che
eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio
2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti  in  progetti
di  ricerca  di  cui  al  comma   1   e'   integralmente   deducibile
dall'imponibile delle imprese. 
  3. Operativamente: 
    a) per Universita' ed enti pubblici di ricerca si intendono: 
      1) le Universita',  statali  e  non  statali,  e  gli  Istituti
Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti; 
      2) gli enti pubblici di  ricerca  di  cui  all'articolo  6  del
Contratto collettivo  quadro  per  la  definizione  dei  comparti  di
contrattazione per il quadriennio  2006-2009,  nonche'  l'ASI-Agenzia
Spaziale Italiana; 
      3)  gli  organismi  di  ricerca  cosi'  come   definiti   dalla
disciplina comunitaria in materia di  aiuti  di  Stato  a  favore  di
ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01,  lettera  d),  del
paragrafo 2.2; 
    b) il credito di imposta: 
      1) spetta per  gli  investimenti  realizzati  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e
fino alla chiusura del periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre
2012; 
      2)  compete  nella  misura  del  90  per  cento   della   spesa
incrementale  di  investimento  se  lo  stesso  e'  commissionato  ai
soggetti di cui alla lettera a); 
      3)  deve  essere  indicato  nella  relativa  dichiarazione  dei
redditi e non concorre alla formazione del  reddito  ne'  della  base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
      4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli  articoli  61  e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
      5) e' utilizzabile esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui  al
comma 2,  lettere  e),  f),  g),  h-ter)  e  h-quater)  del  medesimo
articolo; 
      6) non e' soggetto al limite annuale  di  cui  all'articolo  1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono  adottate
con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.  Le
disposizioni del presente articolo assorbono il  credito  di  imposta
per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, che e' conseguentemente soppresso. 
  5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di  euro  per
l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni
di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede al monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di  verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione  lineare,
fino alla  concorrenza  dello  scostamento  finanziario  riscontrato,
delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a   legislazione   vigente,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del  2009,  delle  missioni  di
spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi  il
Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita',  nonche'  le
risorse destinate alla ricerca e  al  finanziamento  del  cinque  per
mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  nonche'  il
fondo di cui alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  e  le  risorse
destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
Il Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  senza  ritardo
alle Camere  con  apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo. 
 
                               Art. 2 
     Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno 
  1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a
livello europeo della fiscalita' di  vantaggio  per  le  regioni  del
Mezzogiorno, fiscalita' che deve essere relativa a lavoro, ricerca  e
imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus"
del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti  specifici  ai  fini
della promozione della produttivita'  nelle  regioni  in  ritardo  di
sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta  per
ogni  lavoratore  assunto  nel  Mezzogiorno  a  tempo  indeterminato.
L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  In  attesa  di  una
estensione coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento
del credito di imposta si basa  sui  requisiti  oggi  previsti  dalla
Commissione Europea e specificati nei successivi commi. 
  2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al  Regolamento  (CE)  n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del
predetto Regolamento, ai  datori  di  lavoro  che,  nei  dodici  mesi
successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
aumentano il numero di lavoratori dipendenti  a  tempo  indeterminato
assumendo    lavoratori     definiti     dalla     CommissioneEuropea
"svantaggiati"ai sensi del numero 18  dell'articolo  2  del  predetto
Regolamento, nelle  regioni  del  Mezzogiorno  (Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia)  e'  concesso
per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta  nella  misura
del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2
sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento
del numero dei lavoratori dipendenti a tempo  indeterminato  riguardi
lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai
sensi del numero 19 dell'articolo  2  del  predetto  Regolamento,  il
credito  d'imposta  e'  concesso  nella  misura  del  50%  dei  costi
salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi  all'assunzione.
Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2  del  richiamato  Regolamento,
per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di  impiego
regolarmente retribuito da  almeno  sei  mesi,  ovvero  privi  di  un
diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano
superato i 50 anni di eta', ovvero che vivano soli  con  una  o  piu'
persone a carico,  ovvero  occupati  in  professioni  o  settori  con
elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi definito - ovvero membri
di una minoranza nazionale  con  caratteristiche  ivi  definite;  per
lavoratori molto svantaggiati, si intendono  i  lavoratori  privi  di
lavoro da almeno 24 mesi. 
  3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base  della  differenza
tra il numero dei lavoratori  con  contratto  a  tempo  indeterminato
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con  contratto  a
tempo indeterminato mediamente occupati nei  dodici  mesi  precedenti
all'arco temporale di cui al comma 1. Per le assunzioni di dipendenti
con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta
in misura proporzionale alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle  del
contratto nazionale. 
  4. L'incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
  5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di  lavoro  a
decorrere dal mese successivo a quello  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto, ogni  lavoratore  assunto  con  contratto  a  tempo
indeterminato costituisce  incremento  della  base  occupazionale.  I
lavoratori assunti con  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  si
assumono nella base occupazionale in misura  proporzionale  alle  ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 
  6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al  periodo  d'imposta  per  il  quale  e'  concesso  ed  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni, entro tre anni dalla  data  di  assunzione.  Esso  non
concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e  non  rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade: 
    a) se, il numero complessivo dei dipendenti, e' inferiore o  pari
a quello rilevato mediamente  nei  dodici  mesi  precedenti  all'arco
temporale di cui al comma 1; 
    b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese; 
    c) nei casi in cui vengano definitivamente  accertate  violazioni
non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva  in
materia di  lavoro  dipendente  per  le  quali  sono  state  irrogate
sanzioni di importo non inferiore a  euro  5.000,  oppure  violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi  in  cui  siano  emanati
provvedimenti definitivi  della  magistratura  contro  il  datore  di
lavoro per condotta antisindacale. 
  8.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, con il Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la  coesione  territoriale  e  con  il  Ministro  della
gioventu', previa intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto  dei
notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo
di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei  fondi  strutturali
comunitari, sono stabiliti i limiti  di  finanziamento  garantiti  da
ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonche' le  disposizioni  di
attuazione dei  commi  precedenti  anche  al  fine  di  garantire  il
rispetto delle condizioni  che  consentono  l'utilizzo  dei  suddetti
fondi strutturali comunitari  per  il  cofinanziamento  del  presente
credito d'imposta. 
  9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo  sono
individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo
congiunto delle risorse nazionali e  comunitarie  del  Fondo  Sociale
Europeo e del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  destinate  al
finanziamento dei programmi  operativi,  regionali  e  nazionali  nei
limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente.Le  citate
risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012  e
2013  sono  versate  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   e
successivamente riassegnate per le suddette finalita'  di  spesa,  ad
apposito  programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  A  tal  fine,  le  Amministrazioni
titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di  rotazione  ex
lege n. 183/1987 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti  a
titolo di credito di imposta dalla UE,  da  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato. Ai sensi  dell'articolo  17,  comma  12,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede al monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di  verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con proprio decreto, provvede  alla  riduzione,  della
dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da  garantire
la  compensazione  degli  effetti   dello   scostamento   finanziario
riscontrato, su tutti  i  saldi  di  finanza  pubblica.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli   scostamenti   e
all'adozione delle misure di cui al precedente periodo." 
 
                           *** omissis ***
 
                               Art. 6 
Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici 
  1. Per ridurre  gli  oneri  derivanti  dalla  normativa  vigente  e
gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono  apportate
con il seguente provvedimento, operativo in una logica  che  trovera'
ulteriori sviluppo, le modificazioni che seguono: 
    a)  in  corretta  applicazione   della   normativa   europea   le
comunicazioni relative alla  riservatezza  dei  dati  personali  sono
limitate alla tutela  dei  cittadini,  conseguentemente  non  trovano
applicazione nei rapporti tra imprese; 
    b) le pubbliche amministrazioni  devono  pubblicare  sul  proprio
sito istituzionale l'elenco degli  atti  e  documenti  necessari  per
ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono
essere  richiesti  solo  se  strettamente  necessari  e  non  possono
costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato; 
    c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di  piccoli
serbatoi di GPL; 
    d)  facolta'  di  effettuare  "on  line"  qualunque   transazione
finanziaria ASL- imprese e cittadini; 
    e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione  prevista
per ciascun trasporto e' sostituita, per i trasporti  della  medesima
tipologia ripetuti nel  tempo,  da  un  autorizzazione  periodica  da
rilasciarsi con modalita' semplificata; 
    f)  riduzione  degli  oneri   amministrativi   da   parte   delle
amministrazioni territoriali. 
  2. Conseguentemente, alla disciplina vigente  sono  apportate,  tra
l'altro, le seguenti modificazioni: 
    a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      1) all'articolo 5 e' aggiunto in fine il seguente comma: 
        "3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a  persone
giuridiche, imprese, enti o associazioni  effettuato  nell'ambito  di
rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per  le
finalita' amministrativo - contabili, come definite all'articolo  34,
comma 1-ter, non e' soggetto all'applicazione del presente codice."; 
      2) all'articolo 13, comma 5, e' aggiunto in  fine  il  seguente
comma: 
        "5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in caso
di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli  interessati
ai fini dell'eventuale instaurazione di un  rapporto  di  lavoro.  Al
momento del primo contatto successivo all'invio  del  curriculum,  il
titolare e' tenuto a fornire all'interessato,  anche  oralmente,  una
informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al  comma  1,
lettere a), d) ed f)."; 
      3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le  parole:  "anche  in
riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa' controllate
o collegate" sono soppresse e dopo la lettera  i)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
        "i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula,  nei  casi  di
cui all'articolo 13, comma 5-bis; 
        i-ter) con esclusione della diffusione e fatto  salvo  quanto
previsto  dall'articolo  130  del  presente   codice,   riguarda   la
comunicazione di dati tra societa', enti o associazioni con  societa'
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile ovvero con  societa'  sottoposte  a  comune  controllo,
nonche' tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni
temporanei di imprese  con  i  soggetti  ad  essi  aderenti,  per  le
finalita' amministrativo contabili, come  definite  all'articolo  34,
comma 1-ter, e purche' queste finalita' siano previste  espressamente
con   determinazione   resa   nota    agli    interessati    all'atto
dell'informativa di cui all'articolo 13."; 
    4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      "b-bis) dei dati contenuti  nei  curricula,  nei  casi  di  cui
all'articolo 13, comma 5-bis."; 
    5) all'articolo 34, il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti: 
      "1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili e che trattano  come  unici  dati  sensibili  e  giudiziari
quelli relativi  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori,  anche  se
extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la
tenuta di un aggiornato documento programmatico  sulla  sicurezza  e'
sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare  del
trattamento ai sensi dell'articolo 47  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.445,  di
trattare soltanto tali dati in  osservanza  delle  misure  minime  di
sicurezza previste dal presente codice  e  dal  disciplinare  tecnico
contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti,  nonche'
a   trattamenti   comunque   effettuati   per   correnti    finalita'
amministrativo - contabili, in particolare  presso  piccole  e  medie
imprese, liberi professionisti e artigiani, il  Garante,  sentiti  il
Ministro per la  semplificazione  normativa  e  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  individua  con  proprio
provvedimento, da aggiornare periodicamente,  modalita'  semplificate
di  applicazione  del  disciplinare  tecnico  contenuto  nel   citato
allegato B) in ordine all'adozione delle  misure  minime  di  cui  al
comma 1. 
      1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in  materia
di protezione  dei  dati  personali,  i  trattamenti  effettuati  per
finalita'  amministrativo  -  contabili  sono  quelli  connessi  allo
svolgimento delle attivita' di natura organizzativa,  amministrativa,
finanziaria  e  contabile,  a  prescindere  dalla  natura  dei   dati
trattati. In particolare,  perseguono  tali  finalita'  le  attivita'
organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di  obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di  lavoro
in  tutte  le  sue   fasi,   alla   tenuta   della   contabilita'   e
all'applicazione  delle  norme   in   materia   fiscale,   sindacale,
previdenziale - assistenziale, di  salute,  igiene  e  sicurezza  sul
lavoro"; 
      6) all'articolo 130, comma 3-bis,  dopo  le  parole:  "mediante
l'impiego del telefono" sono inserite le  seguenti:  "e  della  posta
cartacea" e dopo le parole:  "l'iscrizione  della  numerazione  della
quale e' intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati
personali di cui all'articolo 129, comma 1,"; 
    b) allo scopo  di  rendere  effettivamente  trasparente  l'azione
amministrativa  e  di  ridurre  gli  oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese: 
      1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2
del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  entro  90  giorni
dall'entrata in vigore del presente  decreto  pubblicano  sui  propri
siti  istituzionali,  per  ciascun  procedimento  amministrativo   ad
istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco  degli
atti e documenti che l'istante  ha  l'onere  di  produrre  a  corredo
dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non  devono
derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e  le
attivita' ivi previste sono svolte nell'ambito delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente; 
      2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al  numero
1)  la  pubblica  amministrazione  procedente  non  puo'   respingere
l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto  o  documento  e
deve invitare l'istante  a  regolarizzare  la  documentazione  in  un
termine  congruo.  Il  provvedimento   di   diniego   non   preceduto
dall'invito di  cui  al  periodo  precedente  e'  nullo.  Il  mancato
adempimento di quanto previsto dal numero 1 e' altresi'  valutato  ai
fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai  dirigenti
responsabili; 
      3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1),  nei
procedimenti di cui all'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attivita' dalla  data
di presentazione della segnalazione certificata di inizio  attivita'.
In tal caso l'amministrazione non puo' adottare  i  provvedimenti  di
cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima
della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione  ai  sensi
del numero 2; 
      4) la disposizione di cui al numero 1 non si  applica  per  gli
atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista
da norme di legge, regolamento o da atti  pubblicati  sulla  Gazzetta
Ufficiale della repubblica Italiana; 
      5) i regolamenti ministeriali o  interministeriali,  nonche'  i
provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle
amministrazioni dello Stato,  al  fine  di  regolare  l'esercizio  di
poteri autorizzatori, concessori o certificatori,  nonche'  l'accesso
ai servizi pubblici ovvero la  concessione  di  benefici,  recano  in
allegato  l'elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui
cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti  medesimi.
Per onere informativo si intende qualunque adempimento  che  comporta
la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione  e  la
produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione; 
      6) nei casi in cui  non  e'  prevista  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli  atti  di  cui  al
numero 4) gli  stessi  sono  pubblicati  sui  siti  istituzionali  di
ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le  modalita'  definite
con apposito regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro  per  la
semplificazione  normativa,  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari
di cui alla lettera c) dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  26
novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet  della
Societa' per gli studi di settore - SOSE  s.p.a.;  con  provvedimento
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e'  data  notizia  della
data  in  cui  i  questionari  sono  disponibili.   Dalla   data   di
pubblicazione  del  suddetto  provvedimento  decorre  il  termine  di
sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c). 
    
    c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei  piccoli
serbatoi  di  gas  di  petrolio  liquefatto,  l'articolo   2,   comma
16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogato; 
    d) Per accelerare il processo  di  automazione  amministrativa  e
migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi: 
      1)  le  aziende  sanitarie  del  Servizio  sanitario  nazionale
adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto  legislativo
7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della  finanza  pubblica,  procedure  telematiche  per
consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche'  la
consegna,  tramite  web,  posta  elettronica  certificata   o   altre
modalita' digitali, dei referti  medici.  Le  aziende  sanitarie  del
Servizio sanitario nazionale mettono a  disposizione  dell'utenza  il
servizio di pagamento online ed effettuano la  consegna  dei  referti
medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni
dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni
caso  salvo  il  diritto  dell'interessato  di  ottenere,   anche   a
domicilio, copia cartacea del referto redatto in  forma  elettronica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
      2) con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da
adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, su proposta  del  Ministro  per  la
Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze  e  con  il
Ministro della Semplificazione normativa, previo parere  del  Garante
per  protezione  dei  dati  personali,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformita' con le
regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1; 
    e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni
relative ai trasporti  eccezionali  su  gomma,  all'articolo  10  del
Codice della strada di cui al decreto  legislativo  30  aprile  1992,
n.285, e successive modificazioni, dopo il comma 9,  e'  inserito  il
seguente: 
      "9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e
successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e  di
attuazione del nuovo codice della  strada,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, prevedendo che i
trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel  tempo  siano
soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo  13  del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n.495  del  1992,  e  successive  modificazioni,  e  che  questa  sia
rilasciata con modalita' semplificate,  da  definire  con  successivo
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la semplificazione normativa."; 
    f) All'articolo 25  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 3: 
      1.1) al primo periodo, dopo  le  parole:  "piano  di  riduzione
degli oneri amministrativi" sono inserite le seguenti:"relativo  alle
materie affidate alla competenza di ciascun Ministro"; 
      1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni, le
province e i comuni adottano, nell'ambito della  propria  competenza,
sulla base delle attivita' di misurazione, programmi di interventi  a
carattere  normativo,  amministrativo  e  organizzativo  volti   alla
progressiva   riduzione   degli   oneri   amministrativi.   Per    il
coordinamento delle metodologie della misurazione e  della  riduzione
degli oneri, e' istituito  presso  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica,  un  Comitato  paritetico  formato  da  sei  membri
designati,  rispettivamente,  due  dal  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e   l'innovazione,   due   dal   Ministro   per   la
semplificazione normativa, due dal Ministro per  i  rapporti  con  le
regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,  uno  tra  i
rappresentanti delle province e due tra quelli  dei  comuni.  Per  la
partecipazione al Comitato paritetico non sono  previsti  compensi  o
rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al  comma  15
sono  comunicati  alle  Camere  e  ai  Ministri   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa."; 
      2) al comma 5, dopo le parole: " oneri amministrativi  gravanti
sulle imprese", sono inserite le seguenti:" e sui cittadini". 
  3.  Nel  perseguimento  dell'obiettivo  di  riduzione  degli  oneri
amministrativi definito in sede di Unione  europea,  con  le  risorse
disponibili  a  legislazione  vigente,  le  autorita'  amministrative
indipendenti di vigilanza  e  garanzia  effettuano,  nell'ambito  dei
propri ordinamenti,  la  misurazione  degli  oneri  amministrativi  a
carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri  entro  il
31 dicembre 2012, proponendo le misure  legislative  e  regolamentari
ritenute idonee a realizzare tale riduzione. 
 
                               Art. 7 
                       Semplificazione fiscale 
  1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle  imprese  e
piu' in generale  sui  contribuenti,  alla  disciplina  vigente  sono
apportate modificazioni cosi' articolate: 
    a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia
ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte
di qualsiasi autorita' competente deve essere unificato, puo'  essere
operato al massimo con cadenza semestrale, non puo'  durare  piu'  di
quindici giorni. Gli atti compiuti  in  violazione  di  quanto  sopra
costituiscono, per  i  dipendenti  pubblici,  illecito  disciplinare.
Codificando la prassi,  la  Guardia  di  Finanza,  negli  accessi  di
propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in
borghese; 
    b)  abolizione,   per   lavoratori   dipendenti   e   pensionati,
dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a  detrazioni
per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione
dei dati; 
    c) abolizione  di  comunicazioni  all'Agenzia  delle  entrate  in
occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36  per
cento; 
    d) i contribuenti in regime di contabilita' semplificata  possono
dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a
1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura; 
    e)  abolizione  della  comunicazione  telematica  da  parte   dei
contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di
pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat; 
    f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano  gia'
in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi
possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni; 
    g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente  in
dichiarazione puo' essere mutata in richiesta di compensazione  entro
120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa; 
    h) i versamenti e gli  adempimenti,  anche  se  solo  telematici,
previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria
che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati  al
primo giorno lavorativo successivo; 
    i) estensione del regime di contabilita' semplificata a 400  mila
euro di ricavi, per le imprese di servizi,  e  a  700  mila  euro  di
ricavi per le altre imprese; 
    l) abolizione della compilazione della scheda carburante in  caso
di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate; 
    m) attenuazione del principio del "solve et repete". In  caso  di
richiesta di sospensione giudiziale  degli  atti  esecutivi,  non  si
procede all'esecuzione fino alla decisione  del  giudice  e  comunque
fino al centoventesimo giorno; 
    n) per favorire  la  tutela  dei  propri  diritti  da  parte  dei
contribuenti, semplificazioni in tema di  riscossione  di  contributi
previdenziali risultanti da liquidazione,  controllo  e  accertamento
delle dichiarazioni dei redditi; 
    o) abolizione, per importi minori, della richiesta  per  ottenere
la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo  delle
dichiarazioni e alla liquidazione di redditi  soggetti  a  tassazione
separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata; 
    p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di  valore  dei  beni
d'impresa per i quali  e'  possibile  ricorrere  ad  attestazione  di
distruzione mediante di atto notorio; 
    q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in
un solo documento le fatture ricevute nel mese; 
    r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli
enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP; 
    s) e'  del  10  per  cento  l'aliquota  IVA  dovuta  per  singolo
contratto di somministrazione di gas naturale per  la  combustione  a
fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato); 
    t) nuova opportunita' di rideterminazione del valore di  acquisto
dei terreni edificabili e  delle  partecipazioni  non  negoziate  nei
mercati  regolamentati,  attraverso  il   pagamento   di   un'imposta
sostitutiva. 
  2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono  in  particolare
introdotte le seguenti disposizioni: 
    a)  al  fine  di  ridurre  al  massimo  la  possibile   turbativa
nell'esercizio delle attivita' delle imprese di  cui  all'articolo  2
dell'allegato    alla     Raccomandazione     2003/361/CE     recante
"Raccomandazione della Commissione relativa  alla  definizione  delle
microimprese,  piccole  e  medie   imprese",   nonche'   di   evitare
duplicazioni  e  sovrapposizioni  nell'attivita'  di  controllo   nei
riguardi  di  tali  imprese,  assicurando   altresi'   una   maggiore
semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione  di  sprechi
nell'attivita' amministrativa, gli  accessi  dovuti  a  controlli  di
natura amministrativa disposti nei confronti delle  predette  imprese
devono  essere  oggetto  di  programmazione  da  parte   degli   enti
competenti e  di  coordinamento  tra  i  vari  soggetti  interessati.
Conseguentemente: 
      1) a livello statale, con decreto di natura  non  regolamentare
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  sono  disciplinati
modalita' e termini idonei a garantire  una  concreta  programmazione
dei controlli in materia fiscale  e  contributiva,  nonche'  il  piu'
efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali  delle
predette imprese da parte delle Agenzie  fiscali,  della  Guardia  di
Finanza,  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e
dell'INPS e del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  -
Direzione generale per l'attivita' ispettiva, dando, a tal  fine,  il
massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le
citate  Amministrazioni.  Con  il  medesimo   decreto   e'   altresi'
assicurato che, a fini  di  coordinamento,  ciascuna  delle  predette
Amministrazioni  informa  preventivamente  le  altre  dell'inizio  di
ispezioni e verifiche, fornendo al  termine  delle  stesse  eventuali
elementi acquisiti utili ai fini  delle  attivita'  di  controllo  di
rispettiva competenza. Inoltre, secondo una prassi gia'  consolidata,
gli appartenenti al Corpo  della  Guardia  di  Finanza  eseguono  gli
accessi in borghese; 
      2) a livello substatale, gli  accessi  presso  i  locali  delle
imprese disposti dalle  amministrazioni  locali  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ivi
comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le  aziende
ed agenzie regionali e  locali  comunque  denominate,  devono  essere
oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento  degli  accessi
e' affidato, ove istituito, allo Sportello  unico  per  le  attivita'
produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto  legge
25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, ovvero  alle  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura competenti per territorio. 
      3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio  della
contestualita' e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori
al semestre; 
      4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati  in
violazione delle disposizioni di cui ai numeri  1)-3)  costituiscono,
per  i  dipendenti  pubblici  che   li   hanno   adottati,   illecito
disciplinare; 
      5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si  applicano  ai
controlli ed agli accessi in materia di repressione dei  reati  e  di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui  al
decreto  legislativo  9  ottobre  2008,  n.  81,  nonche'  a   quelli
funzionali  alla  tutela   dell'igiene   pubblica,   della   pubblica
incolumita', dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano
altresi' ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato
per ragioni di necessita' ed urgenza; 
    b)  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera   a)   costituiscono
attuazione dei principi di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e),
m), p), r) della  Costituzione  nonche'  dei  principi  di  cui  alla
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12
dicembre  2006  e  della  normativa   comunitaria   in   materia   di
microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto  speciale
e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  adeguano  la  propria
legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; 
    c) dopo il secondo periodo del comma  5  dell'articolo  12  della
legge 27 luglio 2000, n. 212,  recante  disposizioni  in  materia  di
Statuto dei diritti del contribuente, e' aggiunto  il  seguente:  "Il
periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo
periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere
superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui  la  verifica  sia
svolta presso la sede  di  imprese  in  contabilita'  semplificata  e
lavoratori autonomi; anche in tali casi,  ai  fini  del  computo  dei
giorni lavorativi, devono essere considerati i  giorni  di  effettiva
presenza  degli  operatori  civili  o  militari  dell'Amministrazione
finanziaria presso la sede del contribuente."; 
    d) le disposizioni di cui all'articolo 12 del legge del 27 luglio
2000 n. 212, concernente  disposizioni  in  materia  di  statuto  dei
diritti  del  contribuente,  si  applicano  anche  nelle  ipotesi  di
attivita'  ispettive  o  di  controllo  effettuate  dagli   enti   di
previdenza e assistenza obbligatoria; 
    e)  all'articolo  23,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
      1) al secondo periodo: 
        1.1) le parole "agli articoli 12 e 13" sono sostituite  dalle
seguenti: all'articolo 12"; 
        1.2) la parola "annualmente" e' soppressa; 
      2) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "La  dichiarazione
ha effetto anche per i periodi di imposta successivi."; 
    f) l'omissione della comunicazione relativa  alle  variazioni  di
cui al  comma  1  comporta  l'applicazione  delle  sanzioni  previste
dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
    g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze  nonche'
i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di  vertice  delle
relative  articolazioni,  delle  agenzie  fiscali,  degli   enti   di
previdenza e assistenza obbligatoria,  sono  adottati  escludendo  la
duplicazione  delle  informazioni  gia'  disponibili  ai   rispettivi
sistemi   informativi,    salvo    le    informazioni    strettamente
indispensabili per il corretto adempimento e per il  pagamento  delle
somme, dei tributi e contributi dovuti; 
    h) le agenzie fiscali e  gli  enti  di  previdenza  e  assistenza
obbligatoria e il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base  alla
legislazione vigente, apposite  convenzioni  con  le  Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  gli  enti  pubblici  economici  e  le  Autorita'
amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i  dati
e le informazioni personali, anche  in  forma  disaggregata,  che  le
stesse detengono per obblighi istituzionali al fine  di  ridurre  gli
adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare  il  contrasto
alle  evasioni  e  alle  frodi  fiscali,  contributive  nonche'   per
accertare il diritto e la  misura  delle  prestazioni  previdenziali,
assistenziali e di sostegno  al  reddito.  Con  la  convenzione  sono
indicati i motivi che rendono necessari  i  dati  e  le  informazioni
medesime. La mancata fornitura dei dati  di  cui  al  presente  comma
costituisce  evento  valutabile   ai   fini   della   responsabilita'
disciplinare e, ove ricorra, della responsabilita' contabile; 
    i) nell'articolo 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis e' aggiunto il  seguente:
"8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive possono essere integrate  dai  contribuenti  per
modificare  la  originaria  richiesta  di   rimborso   dell'eccedenza
d'imposta  esclusivamente  per   la   scelta   della   compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato  gia'  erogato  anche  in
parte, mediante dichiarazione da presentare entro  120  giorni  dalla
scadenza  del  termine  ordinario  di   presentazione,   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando  modelli  conformi  a
quelli approvati  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
dichiarazione."; 
    l) gli adempimenti  ed  i  versamenti  previsti  da  disposizioni
relative  a  materie  amministrate  da  articolazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorche'
previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che  devono  essere
effettuati nei confronti delle  medesime  articolazioni  o  presso  i
relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo,
sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo; 
    m) all'articolo 18, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  le
parole "lire 600 milioni"  e  "lire  un  miliardo"  sono  sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "400.000 euro" e "700.000 euro"; 
    n) al fine di semplificare  le  procedure  di  riscossione  delle
somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi  dall'Agenzia
delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere  all'obbligo  di
pagamento  degli  importi   negli   stessi   indicati,   nonche'   di
razionalizzare gli oneri a carico dei  contribuenti  destinatari  dei
predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  primo  periodo,  la  parola  "notificati"  e'
sostituita dalla seguente: "emessi"; 
      2) al comma 1, lettera a): 
        2.1) dopo le parole  "delle  imposte  sui  redditi",  ovunque
ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", dell'imposta sulle attivita'
produttive"; 
        2.2) nel  secondo  periodo,  dopo  la  parola  "sanzioni"  e'
eliminata la seguente: ", anche"; 
        2.3) nel terzo periodo, dopo le parole "entro sessanta giorni
dal ricevimento della raccomandata;" sono aggiunte le  seguenti:  "la
sanzione  amministrativa  prevista  dall'articolo  13   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei  casi  di
omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei  termini
di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati"; 
      3) al comma 1, dopo la lettera b),  e'  aggiunta  la  seguente:
"b-bis). In caso di  richiesta,  da  parte  del  contribuente,  della
sospensione   dell'esecuzione   dell'atto    impugnato    ai    sensi
dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,
l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) e' sospesa fino alla data
di  emanazione  del  provvedimento   che   decide   sull'istanza   di
sospensione  e,  in  ogni  caso,  per  un  periodo  non  superiore  a
centoventi giorni dalla data  di  notifica  dell'istanza  stessa.  La
sospensione di cui al periodo precedente non si applica con  riguardo
alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad  ogni  altra  azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore."; 
      4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:   "ai   fini   dell'espropriazione   forzata   l'esibizione
dell'estratto dell'atto  di  cui  alla  lettera  a),  come  trasmesso
all'agente della riscossione con  le  modalita'  determinate  con  il
provvedimento di cui alla  lettera  b),  tiene  luogo,  a  tutti  gli
effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in  tutti  i  casi  in  cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza."; 
    o) All'articolo 21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo  il  comma  1  e'
aggiunto il seguente: 
      "1-bis.  Al  fine   di   semplificare   gli   adempimenti   dei
contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di  cui  al
comma 1,  effettuate  nei  confronti  di  contribuenti  non  soggetti
passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso  qualora
il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito,  di
debito  o  prepagate  emesse   da   operatori   finanziari   soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605."; 
    p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  10
novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la semplificazione
delle annotazioni  da  apporre  sulla  documentazione  relativa  agli
acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 e' inserito
il seguente: 
      "4. In deroga  a  quanto  stabilito  al  comma  1,  i  soggetti
all'imposta sul  valore  aggiunto  che  effettuano  gli  acquisti  di
carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di  debito
o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo
di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  605,  non  sono
soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante  previsto  dal
presente regolamento".; 
    q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1  del  decreto  del
Ministro delle  finanze  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, e' sostituita dalla seguente: 
      " a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati  catastali
identificativi dell'immobile  e  se  i  lavori  sono  effettuati  dal
detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne  costituisce
titolo e gli  altri  dati  richiesti  ai  fini  del  controllo  della
detrazione e a conservare ed  esibire  a  richiesta  degli  uffici  i
documenti  che  saranno  indicati  in  apposito   Provvedimento   del
Direttore dell'Agenzia delle entrate."; 
    r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e' abrogato; 
    s) all'articolo 66 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nel comma 3, in fine e' aggiunto il seguente paragrafo:
"I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a
spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga  all'articolo
109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale e'
stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si  applica
solo nel caso in cui l'importo del costo indicato  dal  documento  di
spesa non sia di importo superiore a euro 1000."; 
    t)  al  fine  di  semplificare  ed  uniformare  le  procedure  di
iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto
nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i  premi
previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal  modo  l'unitarieta'  nella
gestione operativa della  riscossione  coattiva  di  tutte  le  somme
dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni: 
      1) l'articolo 32-bis del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato; 
      2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito
con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici  dell'INPS,  delle
somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai
contributi e  premi  previdenziali  ed  assistenziali  risultanti  da
liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia  delle
entrate in base alle dichiarazioni dei redditi,  fatto  salvo  quanto
disposto dal successivo numero 3); 
      3)  resta  ferma  la  competenza  dell'Agenzia  delle   entrate
relativamente all'iscrizione a  ruolo  dei  contributi  e  dei  premi
previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n.  462,  nonche'  di  interessi  e  di  sanzioni  per
ritardato o omesso versamento che risultano dovuti: 
        3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in  base  agli  esiti
dei controlli automatici e formali di cui agli articoli  2  e  3  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 
        3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi  in  base  agli
accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009; 
    u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1: 
      1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,»
sono soppresse; 
      1.2) al secondo periodo: 
        1.2.1) le parole «Se le somme  dovute  sono  superiori»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Se  l'importo  complessivo  delle  rate
successive alla prima e' superiore»; 
        1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo  di  sanzione
in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della
prima rata,»; 
        1.3) al terzo periodo, dopo  le  parole  «comprese  quelle  a
titolo di sanzione in misura piena» sono  inserite  le  seguenti:  «,
dedotto l'importo della prima rata»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 6: 
        3.1) al primo periodo, le parole «, superiori  a  cinquecento
euro,» sono soppresse; 
        3.2) il secondo periodo e' soppresso; 
    v) dopo il comma 6 e'  inserito  il  seguente:  "6-bis.  Le  rate
previste dal  presente  articolo  possono  essere  anche  di  importo
decrescente, fermo restando il numero massimo previsto."; 
    z)  all'articolo  2,  comma  4,  lettera  b),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole "lire
dieci milioni" sono sostituite con le seguenti "euro 10.000"; 
    aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  9
dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 1 le parole  "lire  trecentomila"  sono  sostituite
dalla seguenti: "euro 300,00; 
      2) al comma 6 le parole  "lire  trecentomila"  sono  sostituite
dalla  seguenti:  "euro  300,00"  e  le  parole  "al  comma  5"  sono
sostituitedalle seguenti: "all'articolo 25, primo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; 
      3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma  "6-bis.  Per
le fatture emesse a norma  del  secondo  comma  dell'articolo  17  si
applicano le disposizioni dei commi 1 e 6."; 
    bb) all'articolo 32-ter del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le somme di
cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di  scadenza.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo  il  versamento  e'
tempestivo se  effettuato  il  primo  giorno  lavorativo  successivo.
Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo
di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche'  il
termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della  legge  29  dicembre
1990, n. 405, per  il  pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
dovuta a titolo  di  acconto  del  versamento  relativo  al  mese  di
dicembre".  Le  disposizioni  introdotte  dal  presente   numero   si
applicano a partire dal 1° luglio 2011; 
      2) al comma 3 le parole:  "Ai  versamenti  eseguiti  nel  corso
dell'anno  2008"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ai  versamenti
relativi ai periodi d'imposta in corso  al  31  dicembre  degli  anni
2008, 2009 e 2010, da eseguire"; sono altresi' soppresse  le  parole:
"previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 471, e successive modificazioni,"; 
    cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta
sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi  civili,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26,
trovano applicazione con riferimento ad  ogni  singolo  contratto  di
somministrazione di gas naturale  per  combustione  per  usi  civili,
indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo
stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di  cui
all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  sia
con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n.  127-bis)
della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633; 
    dd) al comma 2 dell'articolo  2  del  decreto-legge  24  dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  "1°  gennaio  2010"   sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011"; 
      2) al secondo  periodo.,  le  paro1e  "31  ottobre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"; 
      3)  al  terzo  periodo,  le  parole  "'31  ottobre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"; 
    ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori
di   acquisto   di   partecipazione   non   negoziate   nei   mercati
regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili
e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7  della  legge
28 dicembre  2001,  n.  448,  qualora  abbiano  gia'  effettuato  una
precedente rideterminazione del valore  dei  medesimi  beni,  possono
detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione
l'importo relativo all'imposta sostitutiva gia' versata. Al fine  del
controllo della legittimita' della detrazione, con  il  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del  modello
di dichiarazione dei redditi, sono individuati  i  dati  da  indicare
nella dichiarazione stessa. 
    ff) i soggetti che non  effettuano  la  detrazione  di  cui  alla
lettera ee) possono chiedere il rimborso  della  imposta  sostitutiva
gia' pagata, ai sensi dell'articolo 38  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza
per la richiesta  di  rimborso  decorre  dalla  data  del  versamento
dell'intera  imposta  o  della   prima   rata   relativa   all'ultima
rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non  puo'  essere
comunque   superiore   all'importo   dovuto   in   base    all'ultima
rideterminazione del valore effettuata; 
    gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai
versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza  per  la
richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa  puo'  essere
effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre  dalla  medesima
data. 
 
                           *** omissis ***
 
                               Art. 10 
                        Servizi ai cittadini 
  1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di
aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in
particolare,  per  semplificare  il  procedimento  di  rilascio   dei
documenti obbligatori di identificazione, all'articolo  7-vicies  ter
del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
    "2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica,  che  e'
documento obbligatorio di identificazione, e' riservata al  Ministero
dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in
materia di carte valori e di documenti di sicurezza della  Repubblica
e degli standard internazionali  di  sicurezza  e  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. E' riservata, altresi', al Ministero  dell'interno  la  fase
dell'inizializzazione del  documento  identificativo,  attraverso  il
CNSD". 
  2. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti
relativi alla tessera sanitaria,  unificata  alla  carta  d'identita'
elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo,  da  adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sono  determinate  le  modalita'   tecniche   di   attuazione   della
disposizione di cui al comma 2 bis, dell' articolo 7-vicies ter,  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1  del  presente
articolo. Nelle more della definizione delle modalita' di convergenza
della tessera  sanitaria  nella  carta  d'identita'  elettronica,  il
Ministero dell'economia e delle finanze  continua  ad  assicurare  la
generazione della tessera sanitaria su supporto  di  Carta  nazionale
dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15,  del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e' disposta
anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la unificazione sul
medesimo supporto della carta d'identita' elettronica con la  tessera
sanitaria, nonche' il  rilascio  gratuito  del  documento  unificato,
mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione  e  rilascio,  di
tutte le risorse disponibili a legislazione vigente  per  la  tessera
sanitaria e per la carta di identita'  elettronica,  ivi  incluse  le
risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.  Le  modalita'
tecniche  di  produzione,  distribuzione  e  gestione  del  documento
unificato sono stabilite con decreto del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e   l'innovazione   e,
limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute. 
  4. In funzione della realizzazione del progetto  di  cui  al  comma
2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,  n.
43, aggiunto dal comma 1 ed ai commi 2 e 3 del presente articolo, con
atto di indirizzo  strategico  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle societa' di cui
all'articolo 1 della legge 13  luglio  1966,  n.  559,  e  successive
modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione  delle  predette
societa'  e'  conseguentemente  rinnovato  nel   numero   di   cinque
consiglieri entro 45 giorni dalla data  di  emanazione  dei  relativi
atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo  2383,
comma 3, del codice civile.  Il  relativo  statuto,  ove  necessario,
dovra' conformarsi, entro il richiamato termine, alle  previsioni  di
cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244". 
  5.  All'articolo  3  del  testo  unico  delle  leggi  di   pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      "Il sindaco e' tenuto a' rilasciare  alle  persone  aventi  nel
comune la residenza o la loro dimora una carta  d'identita'  conforme
al modello stabilito dal Ministero dell'interno."; 
    b) al secondo comma: 
      1) dopo il primo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "Per  i
minori di eta'  inferiore  a  tre  anni,  la  validita'  della  carta
d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra  tre  e
diciotto anni, la validita' e' di cinque anni."; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Sono  esentate
dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di  eta'
inferiore a dodici anni"; 
    c) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: 
      "Per i minori di eta' inferiore agli  anni  quattordici,  l'uso
della carta d'identita' ai fini  dell'espatrio  e'  subordinato  alla
condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi  ne
fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da
chi  puo'  dare  l'assenso  o  l'autorizzazione,  convalidata   dalla
questura, o dalle autorita' consolari in caso di rilascio all'estero,
il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui
i minori medesimi sono affidati.". 
  6. All'articolo 16-bis, comma 1,  del  decreto  legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' aggiunto infine  il  seguente  periodo:  "In  caso  di
ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale  delle  anagrafi,  il
responsabile del procedimento ne risponde a  titolo  disciplinare  e,
ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.". 
  7. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 novembre 1998, n. 407 e'
aggiunto in fine il seguente periodo:  "Al  pagamento  del  beneficio
provvedono gli enti previdenziali competenti per il  pagamento  della
pensione di reversibilita' o indiretta.". 
  8. Al fine di  salvaguardare  la  piena  operativita'  del  sistema
nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, alla copertura dei  posti  disponibili  per  il
periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica  di
capo squadra del ruolo dei  capi  squadra  e  dei  capi  reparto,  si
provvede esclusivamente con le  procedure  di  cui  all'articolo  12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
attraverso una o piu'  procedure  straordinarie.  Analogamente,  alla
copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008  nella  qualifica
di capo reparto del ruolo dei capi squadra e  dei  capi  reparto,  si
provvede esclusivamente con le  procedure  di  cui  all'articolo  16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura
dei posti disponibili al 31 dicembre 2010  nella  qualifica  di  capo
squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica  di  capo  reparto,  ivi
compresi,  in  ragione  dell'unitarieta'  della  dotazione   organica
complessiva del ruolo, quelli derivanti  dall'avvio  delle  procedure
concorsuali  a  capo  reparto.   Resta   fermo   che   le   procedure
straordinarie  di  cui  al  presente   articolo   dovranno   comunque
assicurare prioritariamente la  copertura  dei  posti  relativi  alla
qualifica di capo squadra. 
  10. Nel triennio 2011-2013, la durata del corso  di  formazione  di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, e' stabilita in mesi sei, di cui almeno uno  di  applicazione
pratica; la durata del corso di formazione di  cui  all'articolo  23,
comma 1,  del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e'
stabilita in mesi sei e la durata del  corso  di  formazione  di  cui
all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' stabilita in mesi dodici, di  cui  almeno  tre  di  tirocinio
operativo. 
  11. Al fine di garantire l'osservanza dei  principi  contenuti  nel
decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 in  tema  di  gestione  delle
risorse  idriche  e  di  organizzazione  del  servizio  idrico,   con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla
regolare determinazione e adeguamento  delle  tariffe,  nonche'  alla
promozione dell'efficienza,  dell'economicita'  e  della  trasparenza
nella gestione dei servizi idrici, e' istituita,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  l'Agenzia  nazionale
di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata "Agenzia". 
  12. L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e  funzionalmente
indipendente dal Governo. 
  13.  L'Agenzia  opera  sulla  base   di   principi   di   autonomia
organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di  trasparenza  e  di
economicita'. 
  14.  L'Agenzia  svolge,  con  indipendenza  di  valutazione  e   di
giudizio, le seguenti funzioni: 
    a) definisce i livelli minimi di qualita' del  servizio,  sentite
le regioni, i gestori e le associazioni  dei  consumatori,  e  vigila
sulle modalita' della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri
di acquisizione di documenti, accesso  e  ispezione,  comminando,  in
caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri  provvedimenti,
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo  ad  euro
50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e,  in  caso  di
reiterazione  delle  violazioni,  qualora  cio'  non  comprometta  la
fruibilita'  del  servizio  da  parte  degli  utenti,  proponendo  al
soggetto affidante la sospensione o la decadenza  della  concessione;
determina altresi' obblighi di indennizzo automatico in favore  degli
utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti; 
    b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    c) definisce, tenuto conto della necessita' di recuperare i costi
ambientali  anche  secondo  il  principio  "chi  inquina  paga",   le
componenti di costo per la determinazione della tariffa  relativa  ai
servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua; 
    d) predispone il metodo tariffario  per  la  determinazione,  con
riguardo  a  ciascuna  delle  quote  in  cui  tale  corrispettivo  si
articola, della tariffa del servizio  idrico  integrato,  sulla  base
della valutazione  dei  costi  e  dei  benefici  dell'utilizzo  delle
risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai  principi  sanciti
dalla  normativa  comunitaria,  sia  del  costo   finanziario   della
fornitura del servizio che dei  relativi  costi  ambientali  e  delle
risorse,  affinche'  sia  pienamente  realizzato  il  principio   del
recupero dei  costi  ed  il  principio  "chi  inquina  paga",  e  con
esclusione di ogni onere derivante  dal  funzionamento  dell'Agenzia;
fissa,  altresi',  le  relative  modalita'  di  revisione  periodica,
vigilando sull'applicazione delle tariffe, e,  nel  caso  di  inutile
decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di
definizione della  tariffa  da  parte  delle  autorita'  al  riguardo
competenti,  come  individuate  dalla   legislazione   regionale   in
conformita'  a  linee  guida  approvate  con  decreto  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa  intesa
con la  Conferenza  unificata,  provvede  nell'esercizio  del  potere
sostitutivo,  su  istanza  delle  amministrazioni   o   delle   parti
interessate, entro  sessanta  giorni,  previa  diffida  all'autorita'
competente ad adempiere entro il termine di venti giorni; 
    e) approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti; 
    f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito,  esprimendo
osservazioni,   rilievi   e   impartendo,   a   pena   d'inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e  sulla  necessita'
di modificare le clausole contrattuali e gli  atti  che  regolano  il
rapporto tra le Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i  gestori
del servizio idrico integrato; 
    g) emana direttive per la trasparenza  della  contabilita'  delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici
di valutazione anche su base comparativa  della  efficienza  e  della
economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi; 
    h) esprime pareri in materia  di  servizio  idrico  integrato  su
richiesta del  Governo,  delle  regioni,  degli  enti  locali,  delle
Autorita' d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori,
e tutela i diritti degli utenti anche valutando  reclami,  istanze  e
segnalazioni  in  ordine  al  rispetto  dei  livelli  qualitativi   e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei  confronti
dei quali puo' intervenire con i provvedimenti di  cui  alla  lettera
a); 
    i) puo' formulare proposte di revisione della disciplina vigente,
segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di non  corretta
applicazione; 
    l) predispone annualmente una  relazione  sull'attivita'  svolta,
con  particolare  riferimento  allo  stato  e  alle   condizioni   di
erogazione dei  servizi  idrici  e  all'andamento  delle  entrate  in
applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che e' trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30  aprile  dell'anno  successivo  a
quello cui si riferisce. 
  15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al  comma  11,  sono
trasferite le funzioni gia' attribuite alla Commissione nazionale per
la vigilanza sulle risorse  idriche  dall'articolo  161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni  vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  16. L'Agenzia e' organo collegiale costituito da tre membri, di cui
uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto  del  Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. Le designazioni effettuate  dal  Governo  sono  previamente
sottoposte al parere delle competenti Commissioni  parlamentari,  che
si esprimono entro 20 giorni  dalla  richiesta.  In  nessun  caso  le
nomine possono essere effettuate in mancanza  del  parere  favorevole
espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due  terzi  dei
componenti. Le medesime Commissioni possono  procedere  all'audizione
delle persone designate. I componenti dell'Agenzia  sono  scelti  tra
persone  dotate  di  indiscusse  moralita'  e  indipendenza,  alta  e
riconosciuta professionalita' e competenza nel settore. I  componenti
dell'Agenzia durano in carica tre anni e  possono  essere  confermati
una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia e' incompatibile
con  incarichi  politici  elettivi,  ne'  possono   essere   nominati
componenti coloro  che  abbiano  interessi  di  qualunque  natura  in
conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di  controllo  di
regolarita' amministrativo contabile e di verifica sulla  regolarita'
della gestione dell'Agenzia sono affidate al  Collegio  dei  revisori
composto da  tre  membri  effettivi,  di  cui  uno  con  funzioni  di
presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.  Due
membri del Collegio sono scelti tra  gli  iscritti  al  registro  dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Con il medesimo provvedimento e' nominato anche un membro  supplente.
I componenti del collegio dei revisori durano in carica  tre  anni  e
possono essere rinnovati una sola volta. 
  17.  Il  direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,
coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.  Formula
proposte  all'Agenzia,  da'  attuazione  alle  deliberazioni   e   ai
programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita'  dell'Agenzia  ed  al
perseguimento  delle  sue  finalita'  istituzionali.   Il   direttore
generale e' nominato per un periodo di cinque anni, non  rinnovabili,
con la procedura prevista  dall'articolo  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  Al  direttore  generale  non  si
applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
  18.  I  compensi  spettanti   ai   componenti   dell'Agenzia   sono
determinati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. I medesimi compensi sono ridotti di almeno  la
meta'  qualora  il  Presidente  e  ciascun  componente  dell'Agenzia,
dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per  il  mantenimento
del proprio trattamento economico. 
  19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia  e  il  direttore
generale non possono esercitare direttamente o indirettamente, alcuna
attivita' professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri  uffici
pubblici, ne' avere  interessi  diretti  o  indiretti  nelle  imprese
operanti nel settore.  I  componenti  dell'Agenzia  ed  il  direttore
generale,  ove  dipendenti   di   amministrazioni   pubbliche,   sono
obbligatoriamente  collocati  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  senza
assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il  relativo  posto  in
organico e' reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico. 
  20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri
dell'Agenzia  e  il  direttore  generale  non  possono  intrattenere,
direttamente  o  indirettamente,  rapporti  di   collaborazione,   di
consulenza o di impiego con  le  imprese  operanti  nei  settore.  La
violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto  costituisca
reato,  con  una   sanzione   amministrativa   pecuniaria   pari   ad
un'annualita'    dell'importo    del     corrispettivo     percepito.
All'imprenditore  che  abbia  violato  tale  divieto  si  applica  la
sanzione amministrativa  pecuniaria  pari  allo  0,5  per  cento  del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi  o  quando  il  comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca  dell'atto  autorizzativo.  I
limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati  secondo  il
tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. 
  21. L'Agenzia puo' essere sciolta per  gravi  e  motivate  ragioni,
inerenti al suo corretto funzionamento e al  perseguimento  dei  suoi
fini istituzionali, con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Con
il medesimo decreto e' nominato  un  commissario  straordinario,  che
esercita, per un periodo  non  superiore  a  sei  mesi,  le  funzioni
dell'Agenzia. Entro il termine  di  cui  al  periodo  precedente,  si
procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto  disposto  dal  comma
16. 
  22. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e' approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono  definite
le finalita' e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e
funzionamento, le competenze degli organi e le modalita' di esercizio
delle funzioni. Con analogo decreto,  adottato  entro  trenta  giorni
dall'entrata in vigore di quello di cui  al  periodo  precedente,  e'
approvato  il  regolamento  che  definisce  l'organizzazione   e   il
funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il  contingente  di
personale,  nel  limite  di  40  unita',  in  posizione  di   comando
provenienti  da  amministrazioni   statali   con   oneri   a   carico
dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  23. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni  dalla  data
di emanazione del  decreto  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma
precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del
Ministero da trasferire all'Agenzia ed e' disposto  il  comando,  nel
limite  massimo  di  venti  unita',  del  personale   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gia'  operante
presso la Commissione nazionale per la vigilanza sullerisorse idriche
alla data di entrata in vigore della presente legge.  Alla  copertura
dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma  18  si
provvede mediante  personale  di  altre  amministrazioni  statali  in
posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  24.  Agli  oneri  derivanti  dal  funzionamento   dell'Agenzia   si
provvede: 
    a) mediante un contributo posto a  carico  di  tutti  i  soggetti
sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo costo non puo'  essere
recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data  di
entrata in vigore della presente  disposizione,  per  un  totale  dei
contributi versati non superiore allo 0,2 %  del  valore  complessivo
del mercato di competenza. Il contributo e' determinato dalla Agenzia
con propria deliberazione, approvata con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze  ed  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, ed e' versato entro il 31 luglio di ogni anno.
Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. 
    b) in sede di prima applicazione, anche mediante  apposito  fondo
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  nel  quale  confluiscono  le
risorse di cui al comma 23, la cui  dotazione  non  puo'  superare  1
milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e puo' essere ridotta  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
sulla base del gettito effettivo del contributo di cui  alla  lettera
a) e dei costi complessivi dell'Agenzia. 
  25.  In  sede  di  prima  applicazione  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 22, e' stabilito l'ammontare  delle  risorse  di  cui
alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili  a
legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare,  sono  conseguentemente  rideterminate  le
relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed e' stabilita
la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma  24,  e  le
relative modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia. 
  26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, e' soppressa la Commissione  nazionale  per  la
vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  il  predetto  articolo  161  e'
abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni  di  cui  alla
presente legge. Alla nomina  dell'Agenzia  di  cui  al  comma  11  si
provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga
a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni  gia'  attribuite  dalla
legge alla Commissione  nazionale  per  la  vigilanza  sulle  risorse
idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo  stesso
termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio
dei revisori dei conti. 
  27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato
ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  28. L'articolo 23-bis, comma 8, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 25  settembre
2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  novembre
2009, n. 166, si interpreta nel senso che, a decorrere dalla  entrata
in vigore di quest'ultimo,  e'  da  considerarsi  cessato  il  regime
transitorio di cui all'articolo 2,  comma  3,  del  decreto-legge  17
marzo 1995, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
maggio 1995, n. 172 
 
                               Art. 11 
                      Disposizioni finanziarie 
  1. La dotazione del fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all' articolo 10, comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 1,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4  milioni
di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e  di
1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma e  dagli  articoli  1,
comma 5, 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg), 8, commi 2, 3 e 9, 9,
comma 15, e 10, comma 24, lettera b),  pari  complessivamente  a  100
milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro  per
l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015,  che
per l'anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede
rispettivamente: 
    a) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 25,  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, a seguito della soppressione disposta
dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto; 
    b) quanto ad euro 293,1 milioni di  euro  per  l'anno  2012,  188
milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2014 e 28,3 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate  recate  dall'articolo  7,  comma  2,
lettere da dd) a gg), e dall'articolo 8, commi 5 e 11. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
                               Art. 12 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 maggio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 

Visto, il Guardasigilli: Alfano