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Roma, 18 maggio 2011
Circolare n. 93/2011
Oggetto: Tributi – Differimento termini – DPCM 12.5.2011
su G.U. n.111 del 14.5.2011.
Con il provvedimento
indicato in oggetto sono state differite alcune scadenze fiscali.
6 luglio 2011: per le persone fisiche e le persone giuridiche soggette
agli studi di settore il termine di versamento delle imposte dovute in base alla
dichiarazione dei redditi UNICO 2011 è stato posticipato al 6 luglio (anziché
16 giugno); sarà inoltre possibile effettuare il versamento successivamente, entro
il 5 agosto, maggiorando le somme versate dello 0,40 per cento.
22 agosto 2011: gli adempimenti e i versamenti fiscali del mese di agosto
potranno essere effettuati entro la scadenza del 22 agosto (il decreto fissa la
scadenza del 20 che cadendo di sabato viene rinviata al lunedì successivo); resta
confermata la scadenza del 25 agosto per la presentazione degli elenchi
Intrastat.
Con lo stesso
provvedimento sono inoltre state differite le scadenze relative all’assistenza
fiscale prestata dai Caf e dai sostituti d’imposta nei confronti dei dipendenti
che presentano le dichiarazioni mod.730.
Daniela
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Allegato uno |
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G.U. n. 111 del 14.5.2011 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2011
Differimento, per l'anno 2011, di termini di effettuazione dei
versamenti dovuti dai contribuenti, nonche' dei termini previsti
dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.
64, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta
Art. 1
Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011
1. Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai
versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in
materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' al
versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma
della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di' imposta
regionale sulle attivita' produttive entro il 16 giugno 2011, che
esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli
studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal
relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle
finanze. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti che
partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a societa', associazioni, e
imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente
Art. 2
Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni
dei redditi modello 730/2011
1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentano l'apposita
dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del
5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) entro il 16 maggio 2011 al proprio sostituto d'imposta, che
intende prestare l'assistenza fiscale;
b) entro il 20 giugno 2011 ad un CAF-dipendenti ovvero ad un
professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria
all'effettuazione delle operazioni di controllo.
2. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale
provvedono a consegnare al sostituito, entro il 15 giugno 2011, copia
della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di
liquidazione.
3. I CAF-dipendenti ovvero, i professionisti abilitati, nell'ambito
delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma
4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono a:
a) consegnare al contribuente, entro il 30 giugno 2011, copia
della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di
liquidazione;
b) comunicare, entro il 12 luglio 2011, il risultato finale delle
dichiarazioni;
c) effettuare, entro il 12 luglio 2011, la trasmissione in via
telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate
ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Art. 3
Adempimenti fiscali e versamenti che hanno scadenza nel periodo 1°
agosto - 20 agosto 2011
1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli
articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il
giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il
medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo
nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2011
Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti