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Roma, 18 maggio 2011
Circolare n. 93/2011
Oggetto: Tributi – Differimento termini – DPCM 12.5.2011
su G.U. n.111 del 14.5.2011.
Con il provvedimento
indicato in oggetto sono state differite alcune scadenze fiscali.
6 luglio 2011: per le persone fisiche e le persone giuridiche soggette
agli studi di settore il termine di versamento delle imposte dovute in base alla
dichiarazione dei redditi UNICO 2011 è stato posticipato al 6 luglio (anziché
16 giugno); sarà inoltre possibile effettuare il versamento successivamente, entro
il 5 agosto, maggiorando le somme versate dello 0,40 per cento.
22 agosto 2011: gli adempimenti e i versamenti fiscali del mese di agosto
potranno essere effettuati entro la scadenza del 22 agosto (il decreto fissa la
scadenza del 20 che cadendo di sabato viene rinviata al lunedì successivo); resta
confermata la scadenza del 25 agosto per la presentazione degli elenchi
Intrastat.
Con lo stesso
provvedimento sono inoltre state differite le scadenze relative all’assistenza
fiscale prestata dai Caf e dai sostituti d’imposta nei confronti dei dipendenti
che presentano le dichiarazioni mod.730.
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Daniela
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Allegato uno |
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Responsabile di Area |
D/d |
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G.U. n. 111 del 14.5.2011 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2011
Differimento, per l'anno 2011, di termini di effettuazione deiversamenti dovuti dai contribuenti, nonche' dei termini previstidagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.64, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Decreta Art. 1 Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2011 1. Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, aiversamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle inmateria di imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' alversamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella formadella cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme daversare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggettidiversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalledichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di' impostaregionale sulle attivita' produttive entro il 16 giugno 2011, cheesercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati glistudi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare nonsuperiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dalrelativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e dellefinanze. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti chepartecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a societa', associazioni, eimprese con i requisiti indicati nel periodo precedente Art. 2 Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011 1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1, deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentano l'appositadichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: a) entro il 16 maggio 2011 al proprio sostituto d'imposta, cheintende prestare l'assistenza fiscale; b) entro il 20 giugno 2011 ad un CAF-dipendenti ovvero ad unprofessionista abilitato, unitamente alla documentazione necessariaall'effettuazione delle operazioni di controllo. 2. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscaleprovvedono a consegnare al sostituito, entro il 15 giugno 2011, copiadella dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto diliquidazione. 3. I CAF-dipendenti ovvero, i professionisti abilitati, nell'ambitodelle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono a: a) consegnare al contribuente, entro il 30 giugno 2011, copiadella dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto diliquidazione; b) comunicare, entro il 12 luglio 2011, il risultato finale delledichiarazioni; c) effettuare, entro il 12 luglio 2011, la trasmissione in viatelematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentateai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto delMinistro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Art. 3 Adempimenti fiscali e versamenti che hanno scadenza nel periodo 1° agosto - 20 agosto 2011 1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agliarticoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed ilgiorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro ilmedesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. 2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importonella misura dello 0,40 per cento a titolo di interessecorrispettivo, di cui all'articolo 1 del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 12 maggio 2011 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'economia e delle finanze
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