Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 31 maggio 2011

 

Circolare n. 102/2011

 

Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Nuovi termini - D.M. 26.5.2011, su G.U. n. 124 del 30.5.2011.

 

Come anticipato dal Ministero dell’Ambiente nei giorni scorsi, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento che rinvia l’obbligatorietà del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). In pratica è stata prorogata la fase sperimentale durante la quale le imprese interessate potranno continuare ad utilizzare il vecchio sistema cartaceo e nel contempo collaudare il nuovo sistema elettronico.

Diventano pertanto ufficiali le nuove scadenze che, come è noto, sono state diversificate in ragione della tipologia e della dimensione aziendale. Il SISTRI sarà dunque pienamente operativo dal:

 

1 settembre 2011

·          imprese con più di 500 dipendenti produttrici di rifiuti speciali pericolosi o di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o da attività di recupero o smaltimento

·          imprese di trasporto rifiuti speciali (pericolosi e non) autorizzate per una quantità annua complessivamente superiore a 3.000 tonnellate

·          terminalisti e imprese portuali

·          responsabili uffici gestione merci e operatori logistici in stazioni ferroviarie, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci

 

1 ottobre 2011

·          imprese che hanno da 251 a 500 dipendenti produttrici di rifiuti speciali pericolosi o di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o da attività di recupero o smaltimento

 

2 novembre 2011

·          imprese che hanno da 51 a 250 dipendenti produttrici di rifiuti speciali pericolosi o di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o da attività di recupero o smaltimento

 

1 dicembre 2011

·          imprese che hanno da 11 a 50 dipendenti produttrici di rifiuti speciali pericolosi o di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o da attività di recupero o smaltimento

·          imprese di trasporto rifiuti speciali (pericolosi e non) autorizzate per una quantità annua complessiva fino a 3.000 tonnellate

 

2 gennaio 2012

·          imprese fino a 10 dipendenti produttrici di rifiuti speciali pericolosi.

 

Con successivi provvedimenti saranno previste apposite procedure di salvaguardia per gli operatori in caso di rallentamenti del SISTRI e un’attenuazione delle sanzioni nella prima fase di operatività dello stesso.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 100/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n. 124 del 30.5.2011 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 maggio 2011

Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del  decreto  17
dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti.
 
   IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                         Proroga di termini 
  1. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b)
del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° settembre 2011 per: 
    a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno  piu'  di
500 dipendenti; 
    b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g)  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che  hanno  piu'  di  500
dipendenti; 
    c) le imprese e gli enti che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti
speciali a titolo professionale autorizzati per una  quantita'  annua
complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate; 
    d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere  c)  e  d)  del
decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52. 
  2. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b)
del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° ottobre 2011 per: 
    a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251  a
500 dipendenti; 
    b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g)  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno  da  251  a  500
dipendenti; 
    c) i comuni, gli enti e  le  imprese  che  gestiscono  i  rifiuti
urbani della regione Campania. 
  3. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b)
del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 2 novembre 2011 per: 
    a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da  51  a
250 dipendenti; 
    b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g)  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che  hanno  da  51  a  250
dipendenti. 
  4. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b)
del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° dicembre 2011 per: 
    a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da  11  a
50 dipendenti; 
    b) le imprese e gli  enti  produttori  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g)  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  che  hanno  da  11  a  50
dipendenti; 
    c) le imprese e gli enti che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti
speciali a titolo professionale autorizzati per una  quantita'  annua
complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate. 
  5. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b)
del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 2 gennaio 2012  per  i
produttori di rifiuti di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che  hanno  fino  a  10
dipendenti. 
  6. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto  ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma  1,  lettera  b)
del  decreto  ministeriale  28  settembre   2010,   e   dal   decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° settembre 2011  per
i soggetti di cui all'art. 3 del  decreto  ministeriale  18  febbraio
2011, n. 52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del presente articolo,
nonche' per i soggetti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale  18
febbraio 2011, n. 52. 
  7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 maggio 2011 
 
                                            Il Ministro: Prestigiacomo 
 
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del

territorio, registro n.9, foglio n. 172