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Roma, 31 maggio 2011
Circolare n. 102/2011
Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Nuovi termini - D.M.
26.5.2011, su G.U. n. 124 del 30.5.2011.
Come anticipato dal
Ministero dell’Ambiente nei giorni scorsi, è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il provvedimento che rinvia l’obbligatorietà del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti). In pratica è stata prorogata la fase sperimentale durante la
quale le imprese interessate potranno continuare ad utilizzare il vecchio sistema
cartaceo e nel contempo collaudare il nuovo sistema elettronico.
Diventano pertanto ufficiali
le nuove scadenze che, come è noto, sono state diversificate in ragione della
tipologia e della dimensione aziendale. Il SISTRI sarà dunque pienamente
operativo dal:
1 settembre 2011 |
·
imprese
con più di 500 dipendenti produttrici di rifiuti speciali pericolosi o di rifiuti
speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o da attività di
recupero o smaltimento |
·
imprese
di trasporto rifiuti speciali (pericolosi e non) autorizzate per una quantità
annua complessivamente superiore a 3.000 tonnellate |
·
terminalisti
e imprese portuali |
·
responsabili
uffici gestione merci e operatori logistici in stazioni ferroviarie, interporti,
impianti di terminalizzazione e scali merci |
1 ottobre 2011 |
·
imprese
che hanno da |
2 novembre 2011 |
·
imprese
che hanno da |
1 dicembre 2011 |
·
imprese
che hanno da |
·
imprese
di trasporto rifiuti speciali (pericolosi e non) autorizzate per una quantità
annua complessiva fino a 3.000 tonnellate |
2 gennaio 2012 |
·
imprese
fino a 10 dipendenti produttrici di rifiuti speciali pericolosi. |
Con successivi
provvedimenti saranno previste apposite procedure di salvaguardia per gli
operatori in caso di rallentamenti del SISTRI e un’attenuazione delle sanzioni
nella prima fase di operatività dello stesso.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 100/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/t |
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G.U. n. 124 del 30.5.2011 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 26 maggio 2011
Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17
dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Decreta:
Art. 1
Proroga di termini
1. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b)
del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° settembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno piu' di
500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non
pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno piu' di 500
dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti
speciali a titolo professionale autorizzati per una quantita' annua
complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;
d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del
decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
2. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b)
del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° ottobre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a
500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non
pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500
dipendenti;
c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti
urbani della regione Campania.
3. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b)
del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 2 novembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a
250 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non
pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250
dipendenti.
4. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b)
del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° dicembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 11 a
50 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non
pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50
dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti
speciali a titolo professionale autorizzati per una quantita' annua
complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate.
5. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b)
del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 2 gennaio 2012 per i
produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del
decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10
dipendenti.
6. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto ministeriale
17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b)
del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto
ministeriale 22 dicembre 2010, e' prorogato al 1° settembre 2011 per
i soggetti di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio
2011, n. 52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del presente articolo,
nonche' per i soggetti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 18
febbraio 2011, n. 52.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2011
Il Ministro: Prestigiacomo
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n.9, foglio n. 172