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Roma, 4 luglio 2011

 

Circolare n.125/2011

 

Oggetto: Tributi – Accise sui carburanti – Aumenti – Determinazione Agenzia delle Dogane prot. n. 77579/RU del 28.6.2011.

 

Allo scopo di finanziare misure per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria creatosi nel nostro Paese a seguito dell’eccezionale flusso di emigrati del Nord Africa, il Governo ha deciso di aumentare di 40 euro/1000 litri l’importo delle accise sui carburanti.

 

Fino alla fine di quest’anno l’aumento si sommerà a quelli già stabiliti nello scorso mese di aprile, mentre dal 2012 le accise torneranno sostanzialmente ai livelli in vigore nel 2010.

 

 

 

Accisa gasolio

(€ per 1000 litri)

 

 

Accisa benzina

(€ per 1000 litri)

                 fino al  4.4.2011

423,00

564,00

dal   4.4.2011 al  27.6.2011

430,30

571,30

dal 28.6.2011 al  30. 6.2011

470,30

611,30

dall’ 1.7.2011 al 31.12.2011

472,20

613,20

dall’1.1.2012 al 31.12.2013

430,60

571,60

                     dall’1.1.2014

428,50

569,50

 

Come rammentato dall’Agenzia delle Dogane con nota RU 77661 del 28 giugno 2011, le imprese di autotrasporto merci potranno chiedere il rimborso delle maggiori accise versate sul gasolio utilizzato con veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate.

 

Daniela Dringoli

Allegati due

Responsabile di Area

D/d

 

 

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Prot.  77579 /RU

 

IL  DIRETTORE

 

Visto l’art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che dispone l’inserimento dei commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies nell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Visto il comma 5-quinquies dell’art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza di rilevanza nazionale, consente di ricorrere al fondo di cui all' articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196  e che prevede che tale fondo debba essere reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , e successive modificazioni;

Visto il comma 5-quinquies dell’art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che prevede, altresì, che la misura dell’aumento, che non può comunque essere superiore a cinque centesimi al litro, deve essere stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane;

Visto l'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 41102/RU, del 5 aprile 2011, con la quale sono state disposte variazioni dell’aliquota dell’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante aventi

decorrenza, rispettivamente, dal 6 aprile 2011, dal 1° luglio 2011, dal 1° gennaio 2012 e dal 1° gennaio 2014;

Viste le comunicazioni prot. n. 39/11/UCL, del 27 giugno 2011 e prot. n. 3-7473 del 28 giugno 2011 dell’Ufficio del Coordinamento Legislativo-Finanze concernenti la necessità di provvedere all’incremento dell’aliquota di accisa al fine di fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di  cittadini  appartenenti  a  paesi  del Nord Africa, ai sensi dell’art. 5, comma      5-quinquies della legge n. 225 del 1992;

Considerata l’opportunità di aderire al proposto incremento dell’aliquota dell’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante nella misura di Euro 40 per mille litri di prodotto; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

 

Articolo 1

1.Le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alle benzine e al gasolio usato come carburante sono stabilite nelle misure di seguito indicate:

                        a) dal 28 giugno e fino al 30 giugno 2011:

                        - benzina e benzina con piombo:      Euro 611,30 per mille litri;

                        - gasolio usato come carburante:     Euro 470,30 per mille litri;

                        b) a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011:

                        - benzina e benzina con piombo:      Euro 613,20 per mille litri;

                        - gasolio usato come carburante      Euro 472,20 per mille litri.

 

2. In base all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di

cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate,  e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

 

Articolo 2

1. La  presente  determinazione  entra  in  vigore  il   giorno  stesso   della   sua pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle dogane, all’indirizzo www.agenziadogane.it

 

Roma, 28 giugno 2011

 

 

IL DIRETTORE  DELL’AGENZIA

Giuseppe  Peleggi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai

sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 28.06.2011

 

RU 77661

 

 

Destinatari omessi

 

 

OGGETTO:            Applicazione art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. – Stato di emergenza umanitaria di rilevanza nazionale. – Incremento dell’aliquota d’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante.

 

L’art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 2011, n. 225 consente di ricorrere al fondo di cui all' articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196  per far fronte a situazioni di emergenza umanitaria di rilevanza nazionale, prevedendo che il fondo medesimo venga reintegrato, in misura pari agli importi impegnati,  per mezzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al d. lgs. 26.10.1995, n. 504.

 

La norma citata, inoltre, nel determinare la misura massima degli aumenti suddetti, che non possono essere di entità superiore a cinque centesimi per litro di

prodotto, attribuisce al Direttore dell’Agenzia delle dogane il potere di determinarne la misura con proprio provvedimento.

 

Con comunicazioni prot. n. 39/11/UCL, del 27 giugno 2011, e n. 3-7473/UCL, in data odierna, l’Ufficio del Coordinamento Legislativo-Finanze, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale determinato dall’eccezionale afflusso di  cittadini  appartenenti  a  paesi  del Nord Africa, ha evidenziato la necessità di provvedere all’adozione degli aumenti suddetti, in applicazione dell’art. 5, comma   5-quinquies della legge n. 225 del 1992.

 

Pertanto, con Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 77579/RU, adottata e pubblicata sul sito internet di questa Agenzia nella giornata di oggi, è stato disposto l’incremento dell’aliquota d’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, nella misura di Euro 40 per mille litri di prodotto.

 

Conseguentemente, con effetto dalla data di oggi 28 giugno 2011, le aliquote d’accisa afferenti la benzina, la benzina con piombo e il gasolio usato come carburante, così come variate dalla Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 41102/RU, del 5 aprile 2011, vengono incrementate.

 

In particolare:

-      le aliquote d’accisa vigenti relativamente alla benzina e alla benzina con piombo, pari ad Euro 571,30 per mille litri, e al gasolio usato come carburante, pari ad Euro 430,30 per mille litri, a partire dal 28 giugno e fino al 30 giugno 2011vengono rispettivamente aumentate ad Euro 611,30 per mille litri e ad Euro 470, 30  per mille litri;

-      le aliquote d’accisa applicabili a partire dal 1° luglio 2011, ai sensi della Determinazione n. 41102/RU, relativamente alla benzina e alla benzina con piombo, pari ad Euro 573,20 per mille litri, e al gasolio usato come carburante, pari ad Euro 432,20 per mille litri, vengono rispettivamente aumentate, fino al 31 dicembre 2011, ad Euro 613,20 per mille litri e ad Euro 472,20 per mille litri.

 

Restano invariate le aliquote applicabili dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013 e dal 1° gennaio 2014, rispettivamente indicate alle lettere c) e d) dell’art. 1 della citata Determinazione n. 41102/RU, del 5 aprile 2011.

Visto l’art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, la Determinazione n. 77579/RU tiene indenni dall’incremento dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci con automezzi di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate nonché gli esercenti l’attività di trasporto di persone menzionati all’art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 452/2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 16/2002.

 

Il Direttore centrale

Ing. Walter De Santis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93