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Roma, 19 luglio 2011
Circolare n. 136/2011
Oggetto: Tributi – Depositi IVA – Obbligo di garanzia –
Legge 12 luglio 2011, n.106, su G.U. n.160 del 12.7.2011.
Nell’ambito della
conversione del decreto legge n.70/2011 è stata approvata dal Parlamento una
modifica alla disciplina dei depositi Iva.
In particolare, è
stato previsto che l’introduzione nei depositi IVA di beni importati può
continuare ad avvenire senza il versamento dell’IVA in dogana a condizione che sia
prestata un’idonea garanzia commisurata all’imposta. La garanzia non è dovuta
dai soggetti AEO e dai soggetti cui è stata riconosciuta la notoria solvibilità
ai sensi dell’articolo 90 del TULD.
La
modifica in questione è stata introdotta dopo che
La modifica
legislativa in esame è dunque funzionale a superare l’interpretazione negativa della
Corte di Cassazione.
Si fa riserva di
tornare sull’argomento non appena l’Agenzia delle Dogane emanerà la circolare
applicativa della nuova disposizione.
Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 223/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegati due |
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D/n |
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G.U. n.160 del 12.7.2011 (fonte Guritel)
LEGGE 12 luglio 2011, n. 106
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13
maggio
2011, n. 70,
concernente Semestre Europeo
- Prime disposizioni
urgenti per l'economia.
*** omissis ***
Art. 7
Semplificazione fiscale
*** omissis ***
cc-ter)
all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto
1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,
n. 427, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
1) al comma
1:
1.1) alla lettera
a), dopo le parole:
«depositi fiscali»
sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera
e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n.
504, e successive modificazioni»;
1.2) alla lettera
b), dopo le parole: «depositi
doganali»
sono inserite le
seguenti: «di cui
all'articolo 525, secondo
paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione,
del 2
luglio 1993, e successive modificazioni»;
2) al comma 3,
secondo periodo, dopo le parole: «dei
beni
dal deposito» sono inserite
le seguenti: «,
ivi compresi quelli
relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,»;
3) al comma
4, lettera b),
sono aggiunte, in
fine, le
seguenti parole: «previa prestazione di idonea garanzia
commisurata
all'imposta. La prestazione
della garanzia non
e' dovuta per i
soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis
del regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e
successive
modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n.
43»;
4) al comma 6 e'
aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle
banche dati delle
Agenzie fiscali, il
soggetto che procede
all'estrazione comunica, altresi', al
gestore del deposito IVA i dati
relativi alla liquidazione dell'imposta di cui
al presente comma,
anche ai fini dello svincolo della garanzia,
di cui al
comma 4,
lettera b); le modalita' di
integrazione telematica sono
stabilite
con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle
dogane, di
concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate»;
*** omissis ***
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in
vigore il giorno
successivo a
quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione
in legge.
CAMERA DEI DEPUTATI XVI
LEGISLATURA
Seduta n. 478 del
25/5/2011 - Allegato B ai resoconti
Testo aggiornato
al 6 giugno 2011
ATTI DI INDIRIZZO
Risoluzioni in
Commissione:
premesso che:
l'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del
ai sensi del comma 6 dello stesso
articolo 50-bis, nonché ai
sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, i soggetti passivi IVA che procedono all'estrazione dei beni
dal deposito IVA devono provvedere ad assolvere l'imposta sul valore aggiunto
al momento dell'estrazione dal deposito, attraverso il meccanismo
dell'inversione contabile;
l'amministrazione finanziaria, di
recente, ha contestato la possibilità, per gli operatori, di introdurre beni in
un deposito fiscale ai fini IVA semplicemente attraverso un'annotazione
contabile, ritenendo che la disciplina in materia presupponga la materiale
introduzione fisica dei beni nel deposito e non ritenendo, dunque, più
sufficiente la sola annotazione dei beni nel registro di cui al comma 3 del
medesimo articolo 50-bis;
in conseguenza di tale
interpretazione della citata disciplina, l'Amministrazione ha proceduto al
recupero dell'imposta, non assolta in dogana dagli operatori in virtù del
disposto di cui al comma 4, lettera b),
dell'articolo 50-bis;
l'orientamento assunto in merito
dall'amministrazione finanziaria, che pure è motivato dall'esigenza di
contrastare taluni gravi fenomeni di elusione ed evasione tributaria posti in
essere da alcuni operatori attraverso un'applicazione del tutto distorta dello
strumento del deposito fiscale, sta comportando tuttavia conseguenze potenzialmente
deleterie, sul piano economico e finanziario, anche per la grande massa degli operatori
onesti;
in particolare, sussiste il
concreto rischio di duplicare l'IVA sul medesimo presupposto impositivo
sostanziale, costituito dall'importazione di beni nel territorio italiano, in
quanto l'imposta che l'Amministrazione finanziaria ritiene di recuperare è già
stata assolta dai soggetti passivi al momento dell'estrazione dei beni dal
deposito fiscale IVA ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993;
alla luce dei princìpi
di sostanzialità, effettività, proporzionalità e divieto di duplice imposizione
ai quali si ispira l'ordinamento tributario nazionale e comunitario deve
infatti ritenersi non esigibile da parte dell'Amministrazione finanziaria
l'imposta che sia già stata comunque assolta attraverso il meccanismo
dell'inversione contabile al momento dell'estrazione dei beni dal deposito IVA:
ciò risulta del resto confermato anche dal disposto dell'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 471 del 1997, il quale dispone che, laddove l'IVA «sia stata
assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal
cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi
dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la
sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente
assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità
commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo»;
in tale contesto appare evidente la
necessità di intervenire ulteriormente sulla disciplina dei depositi fiscali,
al fine di coniugare l'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di assicurare
il corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia e di garantire
l'interesse erariale al mantenimento del gettito tributario, con l'esigenza di
non appesantire gli operatori economici onesti con adempimenti ed oneri
finanziari eccessivamente gravosi;
in particolare, appare utile
apportare alla disciplina in materia di depositi fiscali alcune modifiche di
carattere operativo, al fine di promuoverne l'utilizzo da parte degli operatori
economici italiani e di semplificare gli adempimenti a carico di questi ultimi
per la gestione dei depositi stessi,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative normative compatibili con la
disciplina europea al fine di chiarire che i beni non comunitari possono essere
introdotti nei depositi IVA, nonché per assicurare una corretta interpretazione
delle previsioni di cui all'articolo 50-bis
del decreto-legge n. 331 del 1993, ovvero per integrare il dettato di tale
normativa, nel senso:
a) di specificare quali sono le
tipologie di depositi, previsti dal Codice doganale comunitario e dalle
relative disposizioni di attuazione, nonché dal Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, che possono
essere gestiti anche come depositi IVA;
b) di valorizzare, alla luce dei princìpi affermati dall'Agenzia delle entrate con la
risoluzione n. 440/E del 12 dicembre 2008 (la quale, in risposta a uno
specifico interpello, ha evidenziato come i due tipi di deposito - quello
doganale quello IVA - assolvono funzioni differenti in ragione della diversa
posizione fiscale delle merci a essi vincolate e come, nella successiva fase di
estrazione delle merci, per beni i destinati al mercato italiano, l'IVA deve
essere assolta tramite l'emissione di autofattura ai sensi dell'articolo 17,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
secondo quanto previsto dall'articolo 50-bis,
comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993), nonché alla luce delle norme di
cui agli articoli 1766 e seguenti del codice civile e di cui all'articolo 16,
comma 5-bis, del
decreto-legge n. 185 del 2008, che danno prioritario rilievo alla funzione e
alla qualità professionale del depositario, mettendo in secondo piano il luogo
in cui tale funzione viene espletata, la possibilità di utilizzare i depositi
doganali di tipo E, di cui all'articolo 525, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (CEE) n. 2454/93,
in quanto tale tipologia di deposito assicura la massima flessibilità operativa
per il depositario stesso, dal momento che permette, ai sensi dell'articolo 530
del predetto Regolamento n. 2454/93, di fruire del regime doganale sospensivo
senza che le merci debbano essere immagazzinate in un locale preventivamente
riconosciuto come deposito doganale, ma devono semplicemente raggiungere le
installazioni di stoccaggio del titolare del deposito, consentendo pertanto di
identificare il deposito in una pluralità di installazione anche non
confinanti, a condizione che la contabilità di magazzino tenuta a cura del
depositario evidenzi in qualsiasi momento le quantità di merci vincolate al regime
del deposito;
c) di prevedere che la possibilità di
effettuare le operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari
destinati ad essere introdotti in un deposito IVA senza pagamento dell'IVA è
subordinata alla prestazione di idonea garanzia, commisurata all'imposta, dalla
quale siano peraltro esclusi i soggetti titolari della certificazione attestante
il possesso dello status, di
rilevanza comunitaria, di operatore economico autorizzato (AEO), nonché le
ditte che siano state esonerate, da parte dell'Amministrazione finanziaria, da
tale obbligo relativamente ai diritti doganali non costituenti risorse proprie
dell'Unione europea, in ragione della loro notoria solvibilità, ai sensi
dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973,
recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
d) di prevedere, per quanto riguarda
i soggetti che non siano beneficiari
dell'esonero dalla garanzia ai sensi del citato articolo
90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, né titolari
dello status di AEO, che gli
oneri di comunicazione a loro carico volti a comprovare l'assolvimento degli
adempimenti amministrativi in materia di pagamento dell'IVA siano sostituiti
attraverso l'integrazione nelle banche dati tenute dalle Agenzie fiscali,
secondo modalità stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, dei dati
concernenti la liquidazione dell'imposta afferente ai beni estratti dal
deposito.
(7-00589) «Ventucci, Polledri, Fugatti, Fluvi, Bernardo».