Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 5 agosto 2011

 

Circolare n.155/2011

 

Oggetto: Autotrasporto – Azione diretta – Articolo 7 ter d.lgvo n.286/2005.

 

Si rammenta che dal 12 agosto entra in vigore la norma sull’azione diretta nei rapporti di subvezione prevista dall’articolo 7 ter del decreto legislativo n.286/2005 così come modificato dalla legge n.127/2010.

 

Si invitano le imprese associate a rivolgersi alle associazioni territoriali, alle federazioni nazionali e alla stessa Confetra per tutte le informazioni necessarie a gestire questa ulteriore clausola contrattuale.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.157/2010

Responsabile di Area

D/n

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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore - Testo consolidato

 

Stralcio:

 

Articolo 7-ter Disposizioni in materia di azione diretta.

1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore.