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Roma, 5 agosto 2011
Circolare n.155/2011
Oggetto: Autotrasporto – Azione diretta – Articolo 7 ter d.lgvo n.286/2005.
Si rammenta che dal
12 agosto entra in vigore la norma sull’azione diretta nei rapporti di subvezione prevista dall’articolo 7 ter
del decreto legislativo n.286/2005 così come modificato dalla legge n.127/2010.
Si invitano le
imprese associate a rivolgersi alle associazioni territoriali, alle federazioni
nazionali e alla stessa Confetra per tutte le informazioni necessarie a gestire
questa ulteriore clausola contrattuale.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.157/2010 |
Responsabile
di Area |
D/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286
Disposizioni per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore -
Testo consolidato
Stralcio:
Articolo 7-ter
Disposizioni in materia di azione diretta.
1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua
volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con
precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante
effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo
nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono
obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di
corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei
confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di
settore.