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Roma, 25 agosto 2011
Circolare n.158/2011
Oggetto: Tributi – Misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e lo sviluppo – D.L. 13.8.2011, n.138, su G.U. n.188 del 13.8.2011.
Per garantire la
stabilità del Paese in questa situazione di crisi internazionale, il Governo ha
emanato il decreto legge indicato in oggetto contenente disposizioni di
riduzione della spesa pubblica e di rilancio dell’economia che in parte si
aggiungono e in parte anticipano gli effetti delle misure emanate nei mesi
scorsi col decreto sviluppo (D.L. n.70/2011) e con la manovra finanziaria (D.L.
n.98/2011).
Il decreto è già
all’esame del Senato per la conversione in legge e si prevede una sua
sostanziale modifica. Vale comunque la pena richiamare l’attenzione sulle
disposizioni di maggiore interesse per le imprese, precisando che le stesse non
hanno un’operatività immediata.
In particolare si
evidenziano l’abrogazione delle attuali
date delle feste civili e delle feste dei santi patroni con la previsione
di stabilirne la celebrazione anno per anno in prossimità dei fine settimana
(articolo 1 c.24); l’introduzione di un contributo
di solidarietà del 5 e del 10 per cento sui redditi superiori rispettivamente a
90 e 150 mila euro annui (art. 2 c.1); la riduzione a 2.500 euro per il libero utilizzo del contante nei pagamenti (art.
2 c.4); la riforma della tassazione
delle rendite finanziarie (art.2 c.6 e segg.); l’inasprimento dell’accertamento basato sugli studi di settore
(art.2 c.35). Di particolare impatto per le imprese di trasporto l’introduzione
della progressività nell’imposta
provinciale di trascrizione dei veicoli, finora versata in cifra fissa
(art.1 c.12). Quali misure a sostegno dell’economia sono state previste norme
per la completa liberalizzazione delle
attività economiche private e delle professioni che potrebbero avere
effetto anche sulle attuali discipline per l’accesso al mercato
dell’autotrasporto, dell’attività delle imprese di spedizione e dei magazzini
generali (art.3). In materia di occupazione (artt. da 8 a 12) il decreto ha
introdotto, tra l’altro, norme per la valorizzazione
della contrattazione collettiva aziendale e territoriale.
Si richiama inoltre
l’attenzione sull’immediata soppressione
del SISTRI (art. 6 c.2), il sistema di controllo sulla tracciabilità dei
rifiuti istituito nel 2006 e mai definitivamente decollato a causa della sua
complessità operativa.
Si fa riserva di
fornire un esame più approfondito del provvedimento alla luce delle modifiche
che verranno introdotte dal Parlamento.
Daniela
Dringoli |
D/d |
Responsabile di
Area |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.188 del 13.8.2011 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo
sviluppo.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il
seguente decreto-legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE
FINANZIARIA
Art. 1
Disposizioni per la riduzione della
spesa pubblica
1. In
anticipazione della riforma
volta ad introdurre
nella
Costituzione la regola del pareggio di
bilancio, si applicano
le
disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi
indicati nella
tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
alla
voce "indebitamento", riga "totale", per gli
anni 2012 e 2013, sono
incrementati, rispettivamente, di 6.000
milioni di euro e 2.500
milioni di euro. Con
decreto del Presidente
del Consiglio dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e
delle
finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono
ripartiti
tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi
nella voce
"saldo netto da finanziare". L'importo previsto, per
l'anno 2012, al
primo periodo del presente comma puo'
essere ridotto di un
importo
fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste
dall'articolo 7,
comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo
7, commi da 1 a 6, del presente decreto.
2. All'articolo 10,
comma 1, del citato decreto-legge n.
98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse
le parole:
"e,
limitatamente all'anno 2012,
il fondo per
le aree
sottoutilizzate".
3. Le
amministrazioni indicate nell'articolo
74, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e
successive modificazioni,
all'esito della riduzione degli assetti organizzativi
prevista dal
predetto articolo 74 e dall'articolo 2,
comma 8-bis, del decreto
legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con
modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche
con le modalita'
indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge
30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro
il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle
relative
dotazioni organiche, in misura non inferiore
al 10 per
cento di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto
articolo
2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;
b) alla
rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale
non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di
ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non inferiore
al 10 per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico
di
tale personale risultante a seguito dell'applicazione del
predetto
articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.
4. Alle amministrazioni
che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dal comma 3 entro il 31 marzo
2012 e' fatto
comunque divieto, a
decorrere dalla predetta
data, di procedere
ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto;
continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo
2001, n. 165, e successive
modificazioni. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui
al comma 3
le dotazioni organiche
sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai
posti coperti alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali
e di mobilita'
nonche' di
conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n.
165 del 2001
avviate alla
predetta data.
5. Restano esclusi
dall'applicazione dei commi 3 e 4
il personale
amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la
Presidenza
del Consiglio, le Autorita' di bacino
di rilievo nazionale, il Corpo
della polizia penitenziaria, i
magistrati, l'Agenzia italiana
del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche'
le
strutture del comparto
sicurezza, delle Forze
armate, del Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco, e quelle
del personale indicato
nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165
del
2001. Continua a trovare
applicazione l'art. 6,
comma 21-sexies,
primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito
dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
Restano ferme le
vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
6. All'articolo
40 del citato
decreto-legge n. 98
del 2011
convertito con legge n. 111 del
2011, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-ter, le
parole: "del 5 per cento per l'anno 2013
e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite
dalle
seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012 e
del 20 per
cento a
decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma , in fine,
e' aggiunto
il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti
finanziari di
cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla
riduzione
di cui al primo
periodo, puo' essere
disposta, con decreto
del
Presidente del consiglio
dei ministri, su
proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle
aliquote delle
imposte indirette, inclusa l'accisa.";
b) al comma 1-quater,
primo periodo, le parole:
"30 settembre
2013", sono sostituite
dalle seguenti: "30
settembre 2012"; nel
medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono
sostituite dalle
seguenti: "per l'anno 2012, nonche'
a 16.000
milioni di euro
per
l'anno 2013".
7. All'articolo 10,
comma 12, del citato decreto-legge
n. 98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo
periodo, e'
inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal
primo periodo del
presente comma ovvero nel
caso in cui
non siano assicurati
gli
obiettivi di risparmio
stabiliti ai sensi
del comma 2,
con le
modalita' previste dal
citato primo periodo puo' essere disposto, nel
rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale,
il differimento,
senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilita' dovuta ai
dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui
all'articolo 1
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
tre rate
annuali posticipate. Con decreto
di natura non
regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
disposizioni
tecniche per l'attuazione del presente comma".
8. All'articolo 20,
comma 5, del citato decreto-legge n.
98 del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) nell'alinea, le
parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e
successivi";
b) alla lettera a), le
parole: "per 800
milioni di euro
per
l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le
parole: "a
decorrere dall'anno 2014",
sono sostituite dalle seguenti:
"a
decorrere dall'anno 2012";
c) alla lettera b), le
parole: "per 1.000 milioni di
euro per
l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le
parole: "a
decorrere dall'anno 2014",
sono sostituite dalle
seguenti: "a
decorrere dall'anno 2012";
d) alla lettera c), le
parole: "per 400
milioni di euro
per
l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per
700 milioni di
euro per l'anno
2012"; nella medesima
lettera, le parole:
"a
decorrere dall'anno 2014",
sono sostituite dalle
seguenti: "a
decorrere dall'anno 2013";
e) alla lettera d), le
parole: "per 1.000 milioni di
euro per
l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per 1.700
milioni di
euro per l'anno
2012"; nella medesima
lettera, le parole:
"a
decorrere dall'anno 2014",
sono sostituite dalle
seguenti: "a
decorrere dall'anno 2013".
9. All'articolo 20,
del citato decreto-legge
n. 98 del
2011
convertito con legge n. 111 del
2011, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le
parole: "a decorrere
dall'anno 2013", sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno
2012";
b) al comma 3, le
parole: "a decorrere
dall'anno 2013", sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno
2012"; nel medesimo
comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma,
al terzo
periodo sostituire le parole "di cui a primi
due periodi" con le
seguenti: "di cui al primo periodo".
10. All'articolo 6 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo
periodo, le parole: "A
decorrere dall'anno
2013", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere
dall'anno 2012";
b) al comma 1, lettera
a), le parole: "per l'anno
2013", sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013";
c) al comma 2, le parole:
"Fino al 31
dicembre 2012", sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".
11. La
sospensione di cui
all'articolo 1, comma
7, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1,
comma
123, della legge 13 dicembre
2010, n. 220,
non si applica,
a
decorrere dall'anno 2012, con
riferimento all'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle
persone fisiche di
cui al decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato
l'articolo 5 del
decreto legislativo 14
marzo 2011, n.
23; sono fatte
salve le
deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto
articolo
5.
12. L'importo della
manovra prevista dal comma 8 per l'anno
2012
puo' essere
complessivamente ridotto di un importo
fino al 50 per
cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma
6, in
considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7,
commi da
1 a 6, del presente
decreto. La riduzione
e' distribuita tra i
comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia e
delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La
soppressione della
misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui
all'articolo
17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, nella
tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998,
n. 435,
recante "Regolamento recante norme di attuazione
dell'articolo 56,
comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446, per la determinazione
delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione",
ha efficacia
a decorrere dalla
data di entrata
in vigore della
legge di
conversione del presente decreto, anche in assenza del
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato
articolo 17,
comma 6, del decreto legislativo
n. 68 del
2011. Per tali
atti
soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di
trascrizione
sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli
atti non
soggetti ad IVA. Le province, a
decorrere dalla medesima
data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,
percepiscono le somme
dell'imposta provinciale di
trascrizione
conseguentemente loro spettanti.
13. All'articolo 21,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodo: "Dall'anno 2012
il fondo
di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa
con la Conferenza
Stato-regioni, sulla
base di criteri
premiali individuati da
un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura
svolge
compiti di monitoraggio
sulle spese e
sull'organizzazione del
trasporto pubblico locale.
Il 50 per
cento delle risorse
e'
attribuito, in particolare,
a favore degli
enti collocati nella
classe degli enti piu' virtuosi;
tra i
criteri di virtuosita' e'
comunque inclusa l'attribuzione della
gestione dei servizi
di
trasporto con procedura ad evidenza pubblica.".
14. All'articolo 15
del citato decreto-legge
n. 98 del
2011
convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e'
inserito il
seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei
casi in cui
il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato
non sia
deliberato nel termine
stabilito dalla normativa
vigente, ovvero
presenti una situazione di disavanzo di competenza per due
esercizi
consecutivi, i relativi
organi, ad eccezione
del collegio dei
revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un
commissario con le
modalita' previste
dal citato comma
1; se l'ente
e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un
nuovo commissario. Il
commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure
necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente;
quando
cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito
delle misure di cui
al precedente periodo
il commissario puo'
esercitare la facolta' di
cui all'articolo 72,
comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge
6 agosto
2008, n. 133, anche nei
confronti del personale
che non abbia
raggiunto l'anzianita' massima
contributiva di quaranta anni.".
15. Al comma 2
dell'articolo 17 del decreto-legge n.
78 del 2010
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo
la
parola "emesse" sono aggiunte le parole
"o contratte" e
dopo le
parole "concedere prestiti", sono aggiunte
le seguenti: "o
altre
forme di assistenza finanziaria".
16. Le
disposizioni di cui
all'articolo 72, comma
11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6
agosto
2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.
17. All'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo,
le parole: "accogliere la richiesta", sono
sostituite dalle seguenti: "trattenere in servizio
il dipendente";
nel medesimo periodo, la parola: "richiedente",
e' sostituita dalla
seguente: "dipendente";
b) al terzo periodo,
le parole: "La domanda di", sono
sostituite
dalle seguenti: "La disponibilita'
al";
c) al quarto periodo,
le parole: "presentano la domanda", e'
sostituita dalle seguenti: "esprimono la disponibilita'".
18. Al fine di
assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',
in relazione a
motivate esigenze organizzative, le
pubbliche
amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma
2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre,
nei confronti
del personale appartenente alla carriera prefettizia
ovvero avente
qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico
prima della
data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa
o
dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla
predetta
data, il trattamento economico in godimento a
condizione che, ove
necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a
carico
del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o
di altri
fondi analoghi.
19. All'articolo 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo 30
marzo
2001, n. 165, in fine
sono aggiunte le seguenti
parole: "; il
trasferimento puo' essere disposto
anche se la vacanza sia presente
in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria
neutralita'
finanziaria.".
20. All'articolo 18
del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, al
comma 1, le parole " 2020", "2021",
"2022", "2023",
"2024",
"2025",
"2031" e
"2032" sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti:
"2016", "2017", "2018",
"2019", "2020", "2021", "2027" e
"2028".
21. Con effetto dal 1°
gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti
che maturano i requisiti
per il pensionamento
a decorrere dalla
predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre
1997,
n. 449, dopo le parole "anno scolastico e
accademico" inserire la
seguente: "dell'anno successivo". Resta ferma
l'applicazione della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del
presente comma
per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento
entro il
31 dicembre 2011.
22. Con effetto
dalla data di
entrata in vigore
del presente
decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti
per il
pensionamento a decorrere dalla
predetta data all'articolo
3 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni con
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2 le
parole "decorsi sei mesi dalla cessazione
del
rapporto di lavoro."
sono sostituite dalle
seguenti: "decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei
casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per
collocamento
a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima
di servizio prevista
dalle norme di
legge o di
regolamento
applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla
cessazione
del rapporto di lavoro.";
b) al
comma 5 sono
soppresse le seguenti
parole: "per
raggiungimento dei limiti
di eta' o
di servizio previsti
dagli
ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo
d'ufficio a
causa del raggiungimento dell'anzianita'
massima di servizio prevista
dalle norme di
legge o di
regolamento applicabili
nell'amministrazione,".
23. Resta ferma
l'applicazione della disciplina
vigente prima
dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno
maturato
i requisiti per il pensionamento
prima della data
di entrata in
vigore del presente decreto e,
limitatamente al personale
per il
quale la decorrenza del trattamento pensionistico e'
disciplinata in
base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti
che
hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre
2011.
24. A decorrere
dall'anno 2012 con
decreto del Presidente
del
Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del
Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno
precedente, sono
stabilite
annualmente le date
in cui ricorrono
le festivita'
introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi
con la
Santa Sede, nonche' le celebrazioni
nazionali e le festivita' dei
Santi Patroni in modo tale che, sulla base della piu' diffusa prassi
europea, le stesse cadano il venerdi'
precedente ovvero il lunedi'
seguente la prima
domenica immediatamente successiva
ovvero
coincidano con tale domenica.
25. La dotazione del
fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge
29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata , per l'anno 2012,
di 2.000
milioni di euro.
26. All'articolo 78,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.
133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Fermo
restando
quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo
18
agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione
degli importi
inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte
alla
data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazione consiliare
di
cui al medesimo articolo 194, comma 1, del
decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 26 e'
sufficiente una determina
dirigenziale del
Comune.
27. Il comma 17
dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio
2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n.
122, e' sostituito dal seguente: "17. Il
Commissario straordinario
del Governo puo' estinguere, nei
limiti dell'articolo 2 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011,
i debiti
della gestione
commissariale verso Roma
Capitale, diversi dalle
anticipazioni di cassa
ricevute, ad avvenuta
deliberazione del
bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale
viene
dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione
delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate
a garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione
ordinaria, nonche' subordinatamente a
specifico motivato giudizio
sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle
predette misure da
parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla
proposta
di bilancio di
previsione di cui
alla lettera b)
del comma 1
dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
28. La commissione di
cui all'articolo 1,
comma 3, del
citato
decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del
2011 e'
integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e
delle
finanze.
29. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di' cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
esclusi i
magistrati, su
richiesta del datore
di lavoro, sono
tenuti ad
effettuare la prestazione in luogo di lavoro e
sede diversi sulla
base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive
con
riferimento ai piani
della performance o
ai piani di
razionalizzazione,
secondo criteri ed
ambiti regolati dalla
contrattazione collettiva di comparto. Nelle more
della disciplina
contrattuale si fa
riferimento ai criteri
datoriali, oggetto di
informativa preventiva, e il trasferimento e' consentito
in ambito
del territorio regionale
di riferimento; per
il personale del
Ministero dell'interno il trasferimento puo'
essere disposto anche al
di fuori del territorio regionale di riferimento.
Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico
della finanza pubblica.
30. All'aspettativa di
cui all'articolo 1, comma 5,
del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio
2011, n.
111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma
2 della
legge 15 luglio 2002 n. 145; resta
ferma comunque l'applicazione,
anche nel caso di collocamento in aspettativa, della
disciplina di
cui all'articolo 7-vicies quinquies del
decreto legge 31
gennaio
2005, n. 7, convertito
con legge 31
marzo 2005, n.
43, alle
fattispecie ivi indicate.
31. Gli enti pubblici
non economici inclusi
nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011, n.
196, con
una dotazione organica inferiore alle settanta unita', con esclusione
degli ordini professionali
e loro federazioni,
delle federazioni
sportive, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione
e
nella trasmissione della
memoria della Resistenza
e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20
luglio 2000, n.
211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30
marzo
2004, n. 92, istitutiva
del Giorno del
ricordo, nonche' delle
Autorita' portuali e
degli enti parco, sono soppressi al
novantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sono
esclusi dalla soppressione
gli enti, di
particolare rilievo,
identificati con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata
in vigore del presente decreto. Le funzioni
esercitate da ciascun
ente soppresso sono attribuite all'amministrazione
vigilante ovvero,
nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti,
a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e'
oggetto.
L'amministrazione cosi'
individuata succede a
titolo universale
all'ente soppresso, in
ogni rapporto, anche
controverso, e ne
acquisisce le risorse finanziarie, strumentali
e di personale.
I
rapporti di lavoro
a tempo determinato,
alla prima scadenza
successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati
o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze
le funzioni
commissariali di gestioni liquidatorie
di enti
pubblici ovvero di
stati passivi, riferiti
anche ad enti
locali, possono essere
attribuite a societa' interamente
posseduta dallo Stato.
32. All'articolo 19,
comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
"Nell'ipotesi
prevista dal terzo
periodo del presente
comma, ai fini
della
liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque
denominato,
nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive
modificazioni,
l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima
retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente
durata inferiore a tre anni.". La disposizione del presente
comma si
applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di
entrata
in vigore del presente decreto nonche'
agli incarichi aventi comunque
decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.
33. All'articolo 1,
comma 2, del citato decreto-legge n.
98 del
2011 convertito con legge n.
111 del 2011,
il primo periodo
e'
sostituito dal seguente: "La disposizione
di cui al comma 1 si
applica, oltre che alle cariche e agli
incarichi negli organismi,
enti e istituzioni, anche
collegiali, di cui
all'allegato A del
medesimo comma, anche
ai segretari generali,
ai capi dei
dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia,
ai direttori generali
degli enti e ai titolari
degli uffici a
questi equiparati delle
amministrazioni centrali dello Stato.".
Art. 2
Disposizioni in materia di
entrate
1. In
considerazione della eccezionalita' della
situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede
europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo
di cui
all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,
e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000
euro lordi
annui, e' dovuto un contributo di solidarieta'
del 5 per cento sulla
parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del
10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.
Il contributo di
solidarieta' e'
deducibile dal reddito
complessivo, ai sensi
dell'articolo 10 del
citato testo unico
n. 917 del
1986. Sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2,
del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle di cui all'articolo 18,
comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011,
n. 111. Per
l'accertamento, la riscossione
e il contenzioso
riguardante il
contributo di solidarieta', si
applicano le disposizioni vigenti per
le imposte sui
redditi. Qualora dall'applicazione del
contributo
derivi un aggravio
di prelievo superiore
a quello che
si
determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota
marginale del 48
per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11,
comma 1,
lettera e), del predetto testo unico delle imposte sui
redditi, il
contribuente puo' optare per
l'assolvimento dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche cosi'
calcolata in luogo
del contributo di
solidarieta'. Il predetto
contributo non si applica alle retribuzioni
o indennita' assoggettate alla
riduzione prevista dall'articolo 13,
comma 1.
2. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, da
emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo
l'assenza
di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il
coordinamento
tra le disposizioni
di cui al
comma 1 e
quelle contenute nei
soppressi articoli 9, comma 2, del decreto-legge
n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, e 18,
comma 22-bis, del decreto-legge
n. 98 del
2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
3. Il
Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli
di Stato, con
propri decreti dirigenziali
adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia
di giochi
pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate,
potendo tra
l'altro introdurre nuovi giochi,
indire nuove lotterie,
anche ad
estrazione istantanea, adottare nuove modalita'
di gioco del Lotto,
nonche' dei giochi
numerici a totalizzazione nazionale,
variare
l'assegnazione della percentuale della posta di gioco
a montepremi
ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo
erariale unico,
nonche' la percentuale
del compenso per le attivita' di gestione
ovvero per quella
dei punti vendita.
Il Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre al
Ministro
dell'economia e delle
finanze di disporre
con propri
decreti, entro il
31 dicembre 2011,
tenuto anche conto
dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di
vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti,
l'aumento
dell'aliquota di base
dell'imposta di consumo
sulle sigarette
prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n.
504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni
del
presente comma assicura maggiori entrate in misura non
inferiore a
1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le
maggiori
entrate derivanti dal presente comma sono
integralmente attribuite
allo Stato.
4. A fini di adeguamento
alle disposizioni adottate
in ambito
comunitario in tema
di prevenzione dell'utilizzo del
sistema
finanziario a scopo
di riciclaggio dei
proventi di attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni
all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49,
commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231,
sono adeguate all'importo di
euro duemilacinquecento;
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le
parole:
«30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre
2011».
5. All'articolo 12 del
decreto legislativo 18 dicembre
1997, n.
471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:
"2-sexies. Qualora
siano state contestate a
carico di soggetti
iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel
corso di un
quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di
emettere il
documento certificativo dei
corrispettivi compiute in giorni diversi,
e' disposta in ogni caso la
sanzione accessoria della
sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
giorni ad
un mese. In caso di recidiva,
la sospensione e'
disposta per un
periodo da quindici giorni a sei mesi. In
deroga all'articolo 19,
comma 7, del decreto legislativo
18 dicembre 1997,
n. 472, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli
atti di
sospensione sono comunicati
all'ordine professionale ovvero
al
soggetto competente alla
tenuta dell'albo affinche' ne
sia data
pubblicazione sul relativo
sito internet. Si
applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in
cui le violazioni di cui al comma 2-sexies
siano commesse nell'esercizio in
forma associata di attivita'
professionale, la sanzione accessoria di cui al
medesimo comma e'
disposta nei confronti di tutti gli associati.".
6. Le ritenute, le
imposte sostitutive sugli interessi,
premi e
ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi
diversi di
cui all'articolo 67, comma 1, lettere da
c-bis a c-quinquies del
medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella
misura del
20 per cento.
7. La disposizione
di cui al
comma 6 non
si applica sugli
interessi, premi e ogni altro provento di cui
all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917 e
sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera c-ter),
ovvero sui redditi di
capitale e sui
redditi diversi di
natura
finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:
a) obbligazioni e
altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 ed
equiparati;
b) obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui
al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del medesimo testo
unico;
c) titoli
di risparmio per
l'economia meridionale di
cui
all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106;
d) piani di risparmio
a lungo termine appositamente istituiti.
8. La disposizione di
cui al comma 6 non si applica altresi' agli
interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli
utili
di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente
della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
risultato netto maturato
delle forme di previdenza complementare di cui al decreto
legislativo
5 dicembre 2005, n. 252.
9. La misura
dell'aliquota di cui al
comma 6 si
applica agli
interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo
44
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,
divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere
dal 1°
gennaio 2012.
10. Per i dividendi
e proventi ad
essi assimilati la
misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti
dal 1°
gennaio 2012.
11. Per le obbligazioni
e i titoli similari di cui all'articolo
2,
comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai
premi e
ad ogni altro
provento di cui
all'articolo 44 del
decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.
917 maturati a
partire dal 1° gennaio 2012.
12. Per le gestioni
individuali di portafoglio di cui
all'articolo
7 del decreto
legislativo 21 novembre
1997, n. 461,
la misura
dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati
a
partire dal 1° gennaio 2012.
13. Nel decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: "I soggetti
indicati
nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni,
titoli
similari e cambiali finanziarie, operano una
ritenuta del 20 per
cento, con obbligo di rivalsa,
sugli interessi ed
altri proventi
corrisposti ai possessori";
2) al comma 3, il
secondo e terzo periodo sono soppressi;
3) il comma
3-bis e'
sostituito dal seguente:
"I soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i
proventi
di cui alle lettere g-bis) e g-ter)
del comma 1, dell'articolo 44 del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti
proventi una
ritenuta con aliquota
del 20 per
cento. Nel caso
dei rapporti
indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e'
operata, in
luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli
interessi e gli
altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti
rapporti";
4) al comma 5, il
terzo periodo e' soppresso;
b) all'articolo
26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le
parole "prospetti periodici" sono aggiunte le
seguenti: "al netto di
una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri
titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse
dagli
Stati inclusi nella lista
di cui al
decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del
testo unico delle
imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze
sono stabilite le modalita' di individuazione della
quota dei
proventi di cui al periodo precedente.";
c) all'articolo 27:
1) al comma 3, il
secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 3,
all'ultimo periodo, le parole
"quattro noni"
sono sostituite dalle seguenti: "di un quarto".
14. Nella legge 23 marzo
1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo
il
comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. I proventi
di cui
ai
commi 1 e 2 sono determinati al
netto di una
quota dei proventi
riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui
all'articolo 31
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601
ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
individuazione della quota
dei proventi di cui
al periodo
precedente.".
15. Nel testo unico
delle imposte sui redditi
approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18,
comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono
sostituite dalle parole "comma 1-bis";
b) all'articolo
73, il
comma 5-quinquies, e'
sostituito dal
seguente: "Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio con
sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede
in
Lussemburgo, gia' autorizzati al
collocamento nel territorio
dello
Stato, di cui all'articolo
11-bis del decreto-legge
30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e successive
modificazioni, non sono
soggetti alle
imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale
sono
a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista
dal comma
2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli
interessi ed
altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e
le ritenute
previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e
dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche'
dall'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.".
16. Nel decreto-legge
28 giugno 1990,
n. 167, convertito,
con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n.
227, all'articolo 4,
comma 1, le parole "e 1-ter" sono soppresse.
17. Nella
legge 28 dicembre
1995, n. 549,
il comma 115
dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Se i titoli
indicati nel
comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa' o
enti, diversi
dalle banche, il
cui capitale e'
rappresentato da azioni
non
negoziate in mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte
sui redditi di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi
passivi sono
deducibili a condizione che, al momento di emissione,
il tasso di
rendimento effettivo non
sia superiore: a)
al doppio del
tasso
ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i
titoli similari
negoziati in mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione
europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio
economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui
al citato decreto,
o
collocati mediante offerta al
pubblico ai sensi
della disciplina
vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di
riferimento
aumentato di due terzi, delle
obbligazioni e dei
titoli similari
diversi dai precedenti. Qualora
il tasso di
rendimento effettivo
all'emissione superi i limiti
di cui al
periodo precedente, gli
interessi passivi eccedenti l'importo derivante
dall'applicazione dei
predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa.
Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze i
limiti indicati nel
primo periodo possono
essere variati tenendo
conto dei tassi
effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli
similari
rilevati nei mercati regolamentati italiani. I
tassi effettivi di
remunerazione sono rilevati
avendo riguardo, ove
necessario,
all'importo e alla
durata del prestito
nonche'
alle garanzie
prestate.".
18. Nel decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239
sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1-ter e' abrogato;
2) il comma 1-quater
e' sostituito dal seguente: "L'imposta
di
cui al comma 1-bis si
applica sugli interessi
ed altri proventi
percepiti dai soggetti indicati al comma 1.";
3) nel comma 2, le parole "commi
1, 1-bis e
1-ter" sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e
1-bis";
b) all'articolo 3,
comma 5, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono
sostituite dalle parole "comma 1-bis";
c) all'articolo 5,
le parole "commi
1, 1-bis e
1-ter" sono
sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e
1-bis".
19. Nel
decreto legislativo 21
novembre 1997, n.
461, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, al
comma 2, dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto
il seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi diversi
derivanti
dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo
31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601 ed
equiparati e dalle obbligazioni
emesse dagli Stati
inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo
168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono
computati
nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare
realizzato;";
b) all'articolo 6, al
comma 1, dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto
il seguente: "Ai
fini del presente
articolo, i redditi
diversi
derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.
601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse
dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis
del medesimo testo unico sono computati nella misura
del 62,5 per
cento dell'ammontare realizzato;";
c) all'articolo 7:
1) al comma 3, la
lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"la
ritenuta prevista dal
comma 2 dell'articolo
26 del D.P.R.
29
settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei
conti
correnti bancari;";
2) al comma 3,
lettera c), le parole "del 12,50
per cento",
ovunque ricorrano, sono soppresse;
3) al comma 4, dopo
l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:
"Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle
obbligazioni e
dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
ed equiparati e dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al
decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura
del 62,5 per
cento dell'ammontare realizzato;".
20. Nel decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
all'articolo 6,
comma 1, le parole "del 12,50 per cento" sono
soppresse.
21. Nel decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, all'articolo
17, comma 3, le parole "del 12,50 per cento," sono
soppresse.
22. Ai proventi degli
strumenti finanziari rilevanti in materia
di
adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e
delle
discipline prudenziali nazionali, emessi
da intermediari vigilati
dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi
da
azioni e titoli similari, si applica il regime
fiscale di cui al
decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239. Le remunerazioni
dei
predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili
ai fini
della determinazione del reddito del soggetto emittente;
resta ferma
l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109,
comma 9, del
testo unico delle
imposte sui redditi
di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. La presente
disposizione si applica con
riferimento agli strumenti
finanziari
emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.
23. I redditi di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,
da
assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo
6 della legge
26
settembre 1985, n.
482, o a imposta sostitutiva, ai
sensi
dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29
settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una
quota dei
proventi riferibili alle
obbligazioni e altri
titoli di cui
all'articolo 31 del decreto
del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse
dagli
Stati inclusi nella lista
di cui al
decreto emanato ai
sensi
dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte
sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze
sono stabilite le modalita' di individuazione della
quota dei
proventi di cui al periodo precedente.
24. Le disposizioni dei
commi da
13 a 23
esplicano effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2012.
25. A decorrere dal
1° gennaio 2012
sono abrogate le
seguenti
disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo
20 del decreto-legge 8 aprile 1974,
n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974,
n.
216;
b) i commi da 1 a 4
dell'articolo 7 del decreto-legge
20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto
1996, n. 425.
26. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8,
per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta
sostitutiva
di cui al
decreto legislativo 1°
aprile 1996, n.
239, gli
intermediari di cui all'articolo 2, comma 2,
del medesimo decreto
provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico
di cui
all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre
2011, per
le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con
cedola avente
scadenza non inferiore a un anno dalla data del
31 dicembre 2011,
ovvero in occasione della scadenza della cedola o della
cessione o
rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli
similari diversi
dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene
conto
del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
svolgimento delle operazioni di addebito e di
accredito del conto
unico.
27. Ai redditi di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater),
del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti da
contratti
sottoscritti fino al
31 dicembre 2011, si
applica
l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte
di redditi riferita
al
periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o
acquisto della
polizza ed il 31 dicembre 2011.
Ai fini della
determinazione dei
redditi di cui al precedente periodo si tiene
conto dell'ammontare
dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi
medesimi e del
tempo intercorso tra
pagamento dei premi
e corresponsione dei
proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
28. Le minusvalenze,
perdite e differenziali
negativi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del
testo
unico delle imposte
sui redditi approvato
con il decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate
fino
alla data del 31
dicembre 2011 sono
portate in deduzione
dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi di
cui all'articolo 67,
comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies),
del testo unico
delle
imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati
successivamente, per
una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano
fermi i
limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68,
comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
6, comma
5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
29. A decorrere dalla
data del 1° gennaio 2012, agli effetti
della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui
all'articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies),
del testo unico delle
imposte sui redditi,
approvato con decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore
di
acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14,
commi 6
e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, puo'
essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute
estere,
metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari,
rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione
che
il contribuente:
a) opti
per la determinazione, alla
stessa data, delle
plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di
cui all'articolo
44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,
derivanti dalla partecipazione a
organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'articolo
73,
comma 5-quinquies, a organismi di investimento collettivo in
valori
mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo
10-ter, comma 1,
della legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) provveda al
versamento dell'imposta sostitutiva
eventualmente
dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5
e 6 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
30. Ai fini del comma
29, nel
caso di cui
all'articolo 5 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui
alla
lettera a) del comma 29
e' esercitata, in
sede di dichiarazione
annuale dei redditi e
si estende a
tutti i titoli
o strumenti
finanziari detenuti;
l'imposta sostitutiva dovuta
e' corrisposta
secondo le modalita' e nei termini
previsti dal comma 4 dello stesso
articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 21
novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli,
quote o
certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e
puo'
essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta
sostitutiva e'
versata dagli intermediari
entro il 16
maggio 2012, ricevendone
provvista dal contribuente.
31. Ove non siano
applicabili le disposizioni dei commi
29 e 30,
per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del
testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n.
917, derivanti dalla
partecipazione agli organismi e fondi di cui al
primo periodo del
presente comma l'opzione puo' essere
esercitata entro il
31 marzo
2012, con comunicazione
ai soggetti residenti
incaricati del
pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione
delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata dai
medesimi
soggetti entro il
16 maggio 2012,
ricevendone provvista dal
contribuente.
32. Le minusvalenze e
perdite di cui all'articolo
67, comma 1,
lettere da c-bis) a c-quinquies), del
testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22
dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni
di cui
al comma precedente sono portate in deduzione
dalle plusvalenze e
dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma
1, lettere
da c-bis) a c-quinquies), del testo
unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre
2012,
per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
33. Per le gestioni
individuali di portafoglio di cui
all'articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, gli eventuali
risultati negativi di gestione rilevati alla data
del 31 dicembre
2011 sono portati in deduzione dai risultati
di gestione maturati
successivamente, per una quota
pari al 62,5
per cento del
loro
ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei
risultati
negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10,
del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
34. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle
finanze sono
stabilite le modalita' di applicazione
dei commi da 29 a 32.
35. All'ultimo periodo
del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146,
dopo la parola
"446" sono aggiunte
le
seguenti: "e che i contribuenti interessati risultino
congrui alle
risultanze degli studi di settore, anche a seguito di
adeguamento, in
relazione al periodo di imposta precedente". All'articolo
1, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1999, n.
195, dopo le parole "o aree territoriali" sono
aggiunte le seguenti:
", o per aggiornare o istituire gli indicatori di
cui all'articolo
10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146".
36. Le
maggiori entrate derivanti
dal presente decreto
sono
riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie
di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati
in
sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della
situazione
economica internazionale.".
Titolo II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE
PER FAVORIRE LO
SVILUPPO
Art. 3
Abrogazione delle indebite restrizioni
all'accesso
e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche
1. In attesa della revisione
dell'articolo 41 della Costituzione,
Comuni, Province, Regioni e
Stato, entro un
anno dalla data
di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,
adeguano i rispettivi
ordinamenti al principio
secondo cui
l'iniziativa e l'attivita'
economica privata sono
libere ed e'
permesso tutto cio' che non e'
espressamente vietato dalla legge nei
soli casi di:
a) vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli
obblighi internazionali;
b) contrasto con i
principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla
sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e
contrasto con l'utilita' sociale;
d) disposizioni
indispensabili per la protezione
della salute
umana, la conservazione delle
specie animali e
vegetali,
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni che
comportano effetti sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1
costituisce principio fondamentale
per lo sviluppo
economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le
imprese.
3. Sono in ogni caso
soppresse, alla scadenza del termine di cui al
comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con
quanto
disposto nel medesimo comma,
con conseguente diretta
applicazione
degli istituti della
segnalazione di inizio
di attivita' e
dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle
more della
decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di
cui al
comma 1 puo' avvenire anche
attraverso gli strumenti
vigenti di
semplificazione normativa.
4. L'adeguamento di
Comuni, Province e Regioni all'obbligo
di cui
al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita' dei
predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del
decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.
111.
5. Fermo restando
l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della
Costituzione per l'accesso
alle professioni regolamentate, gli
ordinamenti professionali devono
garantire che l'esercizio
dell'attivita' risponda
senza eccezioni ai
principi di libera
concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su
tutto il
territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta
che garantisca l'effettiva
possibilita'
di scelta degli
utenti
nell'ambito della piu' ampia
informazione relativamente ai
servizi
offerti. Gli
ordinamenti professionali dovranno
essere riformati
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto
per recepire i seguenti principi:
a) l'accesso alla
professione e' libero e il suo
esercizio e'
fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di
giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in
forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono
titolate
ad esercitare una certa professione in
tutto il territorio
dello
Stato o in una certa
area geografica, e' consentita
unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non
introduca
una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,
in caso di esercizio dell'attivita' in
forma societaria, della sede
legale della societa' professionale;
b) previsione dell'obbligo
per il professionista di
seguire
percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla
base di
appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo
restando
quanto previsto dalla normativa
vigente in materia
di educazione
continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e'
sanzionato
sulla base di quanto
stabilito dall'ordinamento professionale
che
dovra' integrare tale
previsione;
c) la disciplina del
tirocinio per l'accesso
alla professione
deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo
svolgimento
dell'attivita' formativa e il suo
adeguamento costante all'esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante
dovra' essere
corrisposto un equo compenso di natura
indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso
al mondo del lavoro,
la durata del
tirocinio non potra' essere
complessivamente superiore a tre anni e potra' essere svolto,
in
presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli
Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita'
e Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della
laurea di
primo livello o
della laurea magistrale
o specialistica. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle
professioni
sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso
spettante al professionista e'
pattuito per
iscritto all'atto del
conferimento dell'incarico professionale
prendendo come riferimento le tariffe professionali. E'
ammessa la
pattuizione dei
compensi anche in
deroga alle tariffe.
Il
professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza,
a rendere noto
al cliente il
livello della complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli
oneri
ipotizzabili dal momento
del conferimento alla
conclusione
dell'incarico. In caso
di mancata determinazione consensuale
del
compenso, quando il committente e' un
ente pubblico, in caso di
liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero
nei casi in
cui la
prestazione
professionale e' resa
nell'interesse dei terzi
si
applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal
Ministro
della Giustizia;
e) a tutela del
cliente, il professionista e' tenuto a
stipulare
idonea assicurazione per
i rischi derivanti
dall'esercizio
dell'attivita' professionale. Il
professionista deve rendere noti al
cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli
estremi della
polizza stipulata per la responsabilita'
professionale e il relativo
massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui
al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione
con i
propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli
enti previdenziali
dei professionisti;
f) gli ordinamenti
professionali dovranno prevedere l'istituzione
di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi
funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate
l'istruzione e
la decisione delle questioni disciplinari e di un organo
nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale
o di
consigliere nazionale e'
incompatibile con quella
di membro dei
consigli di disciplina
nazionali e territoriali.
Le disposizioni
della presente lettera non si applicano alle
professioni sanitarie
per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto
l'attivita' professionale, le
specializzazioni ed i
titoli
professionali posseduti, la struttura dello
studio ed i
compensi
delle prestazioni, e'
libera. Le informazioni devono
essere
trasparenti, veritiere,
corrette e non
devono essere equivoche,
ingannevoli, denigratorie.
6. Fermo quanto previsto
dal comma 5 per le professioni,
l'accesso
alle attivita' economiche e il loro
esercizio si basano sul principio
di liberta' di impresa.
7. Le disposizioni
vigenti che regolano l'accesso
e l'esercizio
delle attivita' economiche devono
garantire il principio di liberta'
di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative
all'introduzione di restrizioni
all'accesso e all'esercizio
delle
attivita' economiche
devono essere oggetto
di interpretazione
restrittiva.
8. Le restrizioni in
materia di accesso
ed esercizio delle
attivita' economiche
previste dall'ordinamento vigente sono
abrogate
quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
9. Il termine
"restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:
a) la limitazione, in
forza di una disposizione di
legge, del
numero di persone che
sono titolate ad
esercitare una attivita'
economica in tutto il territorio dello Stato o
in una certa
area
geografica attraverso la
concessione di licenze
o autorizzazioni
amministrative per l'esercizio,
senza che tale
numero sia
determinato,
direttamente o indirettamente sulla
base della
popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di
licenze o autorizzazioni all'esercizio
di
una attivita' economica
solo dove ce
ne sia bisogno
secondo
l'autorita' amministrativa; si
considera che questo avvenga
quando
l'offerta di servizi da parte di persone che hanno gia' licenze o
autorizzazioni per l'esercizio
di una attivita' economica
non
soddisfa la domanda da parte di tutta la societa' con riferimento
all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
c) il divieto di
esercizio di una attivita' economica al di fuori
di una certa area geografica
e l'abilitazione a
esercitarla solo
all'interno di una determinata area;
d) l'imposizione di
distanze minime tra le
localizzazioni delle
sedi deputate all'esercizio della professione
o di una attivita'
economica;
e) il divieto di
esercizio di una attivita' economica
in piu'
sedi oppure in una o piu' aree
geografiche;
f) la limitazione
dell'esercizio di una attivita'
economica ad
alcune categorie o divieto, nei confronti di
alcune categorie, di
commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione
dell'esercizio di una attivita' economica
attraverso l'indicazione tassativa della forma
giuridica richiesta
all'operatore;
h) l'imposizione di
prezzi minimi o commissioni per la
fornitura
di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione,
diretta o
indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto
o
di altro calcolo su base percentuale;
l) l'obbligo di fornitura
di specifici servizi
complementari
all'attivita' svolta.
10. Le
restrizioni diverse da
quelle elencate nel
comma 9
precedente possono essere revocate con
regolamento da emanare
ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400,
emanato su proposta del
Ministro competente entro
quattro mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.
11. Singole attivita' economiche possono essere escluse, in tutto o
in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai
sensi del
comma 8; in tal caso,
la suddetta esclusione,
riferita alle
limitazioni previste dal comma 9, puo'
essere concessa, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro
competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' per la concorrenza
ed il mercato, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del
presente decreto, qualora:
a) la limitazione sia
funzionale a ragioni di interesse pubblico;
b) la restrizione
rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile
e,
dal punto di
vista del grado
di interferenza nella
liberta'
economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico
cui
e' destinata;
c) la restrizione non
introduca una discriminazione diretta
o
indiretta basata sulla nazionalita' o,
nel caso di societa', sulla
sede legale dell'impresa.
12. All'articolo 307,
comma 10, del decreto legislativo 15
marzo
2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare
sostituire
la lettera d) con la seguente:
"d) i proventi
monetari derivanti dalle
procedure di cui
alla
lettera a), sono destinati, previa verifica da parte
del Ministero
dell'economia e delle finanze della compatibilita' finanziaria
con
gli equilibri di finanza pubblica, con
particolare riferimento al
rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento
netto strutturale concordato in sede di programma
di stabilita' e
crescita, al
Ministero della difesa,
mediante riassegnazione in
deroga ai limiti previsti
per le riassegnazioni agli
stati di
previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, per confluire nei fondi di cui all'articolo 619,
per le
spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle
relative agli
eventuali trasferimenti di personale, e per la
razionalizzazione del
settore infrastrutturale della difesa, nonche',
fino alla misura del
10 per cento, nel fondo
casa di cui
all'articolo 1836, previa
deduzione di una quota parte corrispondente al valore di
libro degli
immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per
cento che
puo' essere
destinata agli enti
territoriali interessati, in
relazione alla complessita' e ai tempi
dell'eventuale valorizzazione.
Alla ripartizione delle quote si provvede con decreti
del Ministro
della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza
informatica,
al Ministero dell'economia e
delle finanze; in
caso di verifica
negativa della compatibilita' finanziaria
con gli equilibri
di
finanza pubblica, i
proventi di cui
alla presente lettera
sono
riassegnati al fondo ammortamento dei titoli di Stato".
Art. 4
Adeguamento della
disciplina dei servizi
pubblici locali al
referendum popolare e alla normativa
dell'unione europea
1. Gli enti locali, nel
rispetto dei principi di concorrenza,
di
liberta' di
stabilimento e di
libera prestazione dei
servizi,
verificano la realizzabilita' di
una gestione concorrenziale dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito
"servizi
pubblici
locali", liberalizzando tutte
le attivita' economiche
compatibilmente con le
caratteristiche di universalita' e
accessibilita' del
servizio e limitando,
negli altri casi,
l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in
base
ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica
privata non
risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni
della
comunita'.
2. All'esito della
verifica l'ente adotta una delibera
quadro che
illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori
sottratti
alla liberalizzazione, i fallimenti del
sistema concorrenziale e,
viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equita'
all'interno della comunita' locale
derivanti dal mantenimento di un
regime di esclusiva del servizio.
3. Alla delibera di cui
al comma precedente
e' data adeguata
pubblicita'; essa e'
inviata all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla
legge
10 ottobre 1990, n. 287.
4. La verifica di cui al
comma 1 e' effettuata entro dodici
mesi
dall'entrata in vigore del
presente decreto e
poi periodicamente
secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e' comunque
effettuata prima di procedere al
conferimento e al
rinnovo della
gestione dei servizi.
5. Gli enti locali,
per assicurare agli
utenti l'erogazione di
servizi pubblici che abbiano ad
oggetto la produzione
di beni e
attivita' rivolte a
realizzare fini sociali
e a promuovere
lo
sviluppo economico e civile
delle comunita' locali,
definiscono
preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio
pubblico,
prevedendo le eventuali
compensazioni economiche alle
aziende
esercenti i servizi stessi,
tenendo conto dei
proventi derivanti
dalle tariffe e nei limiti della disponibilita'
di bilancio destinata
allo scopo.
6. All'attribuzione di
diritti di esclusiva
ad un'impresa
incaricata della gestione
di servizi pubblici
locali consegue
l'applicazione di quanto disposto dall'articolo
9 della legge
10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
7. I soggetti gestori di
servizi pubblici locali, qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi
da quelli in cui sono titolari
di diritti di
esclusiva, sono soggetti
alla disciplina prevista
dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre
1990,
n. 287, e successive modificazioni.
8. Nel caso in cui
l'ente locale, a seguito della verifica
di cui
al comma 1,
intende procedere all'attribuzione di
diritti di
esclusiva, il conferimento della gestione di servizi
pubblici locali
avviene in favore di imprenditori o di societa' in
qualunque forma
costituite individuati mediante
procedure competitive ad
evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato
sul funzionamento
dell'Unione europea e dei principi generali
relativi ai contratti
pubblici e, in
particolare, dei principi
di economicita',
imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non
discriminazione, parita' di trattamento,
mutuo riconoscimento e
proporzionalita'. Le medesime procedure
sono indette nel
rispetto
degli standard qualitativi,
quantitativi, ambientali, di
equa
distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla
legge, ove
esistente, dalla competente autorita'
di settore o, in mancanza
di
essa, dagli enti affidanti.
9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono partecipare
alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che
non vi
siano specifici divieti previsti dalla legge.
10. Le imprese estere,
non appartenenti a Stati membri
dell'Unione
europea, possono essere
ammesse alle procedure
competitive ad
evidenza pubblica per l'affidamento di
servizi pubblici locali
a
condizione che documentino la possibilita'
per le imprese italiane di
partecipare alle gare
indette negli Stati
di provenienza per
l'affidamento di omologhi servizi.
11. Al fine di
promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei
mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito
relative
alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo delle
reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non
duplicabili a
costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del
servizio possa costituire elemento discriminante per la
valutazione
delle offerte dei concorrenti;
b) assicura
che i requisiti
tecnici ed economici
di
partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e
al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della
gara
garantisca la piu' ampia
partecipazione e il
conseguimento di
eventuali economie di scala e di gamma;
c) indica, ferme
restando le discipline di settore,
la durata
dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti
in
immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a
carico
del soggetto gestore. In ogni caso la
durata dell'affidamento non
puo' essere
superiore al periodo
di ammortamento dei
suddetti
investimenti;
d) puo'
prevedere l'esclusione di forme di
aggregazione o di
collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti
tecnici ed economici
di partecipazione alla
gara, qualora, in
relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione
o la
collaborazione sia idonea
a produrre effetti
restrittivi della
concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che
tenga
conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del
mercato
di riferimento;
e) prevede che la
valutazione delle offerte sia effettuata da una
commissione nominata
dall'ente affidante e
composta da soggetti
esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e
le modalita' per l'individuazione dei beni
di cui al commi 29, e per la
determinazione
dell'eventuale importo
spettante al gestore al momento della scadenza
o della cessazione
anticipata della gestione ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione
di carte dei servizi al fine di garantire
trasparenza informativa e qualita' del
servizio.
12. Fermo restando
quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso
di procedure aventi ad oggetto,
al tempo stesso,
la qualita' di
socio, al quale
deve essere conferita
una partecipazione non
inferiore al 40 per cento,
e l'attribuzione di
specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara
o la
lettera di invito assicura che:
a) i criteri di
valutazione delle offerte basati su qualita' e
corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli
riferiti al
prezzo delle quote societarie;
b) il socio
privato selezionato svolga
gli specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera
durata del
servizio stesso e che, ove cio' non
si verifica, si
proceda a un
nuovo affidamento;
c) siano previsti
criteri e modalita' di liquidazione del
socio
privato alla cessazione della gestione.
13. In deroga a quanto
previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12
se il
valore economico del servizio
oggetto dell'affidamento e'
pari o
inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui,
l'affidamento
puo' avvenire a
favore di societa' a
capitale interamente pubblico
che abbia i
requisiti richiesti dall'ordinamento europeo
per la
gestione cosiddetta "in house".
14. Le societa' cosiddette "in house"
affidatarie dirette della
gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate
al patto di
stabilita' interno
secondo le modalita' definite, con il concerto del
Ministro per le riforme per il federalismo, in
sede di attuazione
dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n.
112, convertito con
legge 6 agosto
2008, n. 133,
e successive
modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da
parte dei
soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano,
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita'
interno.
15. Le societa' cosiddette "in
house" e le societa' a
partecipazione mista
pubblica e privata,
affidatarie di servizi
pubblici locali, applicano, per l'acquisto di
beni e servizi,
le
disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e
successive modificazioni.
16. L'articolo 32, comma
3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione
del
servizio per il quale le societa' di
cui al comma 1, lettera c), del
medesimo articolo sono state specificamente costituite, si
applica se
la scelta del
socio privato e'
avvenuta mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica le quali
abbiano ad oggetto,
al
tempo stesso, la qualita' di socio
e l'attribuzione di specifici
compiti operativi connessi alla gestione del servizio.
Restano ferme
le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri
2) e
3), del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e
successive
modificazioni.
17. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 18,
comma 2-bis,
primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133,
e
successive modificazioni, le societa'
a partecipazione pubblica che
gestiscono servizi pubblici
locali adottano, con
propri
provvedimenti, criteri e modalita' per
il reclutamento del personale
e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei
principi di
cui al comma 3 dell'articolo 35
del decreto legislativo
30 marzo
2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti,
e' fatto
divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di
conferire
incarichi. Il presente comma non si applica alle societa' quotate in
mercati regolamentati.
18. In caso di
affidamento della gestione
dei servizi pubblici
locali a societa' cosiddette "in
house" e in tutti i casi in
cui il
capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente
locale
affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche'
ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono
sottoposti,
secondo modalita' definite
dallo statuto dell'ente
locale, alla
vigilanza dell'organo
di revisione di
cui agli articoli
234 e
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive
modificazioni.
Restano ferme le
disposizioni contenute nelle
discipline di settore vigenti alla data di
entrata in vigore
del
presente decreto.
19. Gli amministratori,
i dirigenti e i responsabili degli uffici o
dei servizi dell'ente
locale, nonche' degli
altri organismi che
espletano funzioni di
stazione appaltante, di
regolazione, di
indirizzo e di controllo di
servizi pubblici locali,
non possono
svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da
parte
dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in
cui le
dette funzioni sono
state svolte nei
tre anni precedenti
il
conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici
locali. Alle societa' quotate nei
mercati regolamentati si applica la
disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al
comma 19 opera anche nei
confronti del
coniuge, dei parenti
e degli affini
entro il quarto
grado dei
soggetti indicati allo stesso comma, nonche'
nei confronti di coloro
che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a
qualsiasi
titolo attivita' di consulenza o
collaborazione in favore degli enti
locali o dei soggetti che hanno affidato la
gestione del servizio
pubblico locale.
21. Non
possono essere nominati
amministratori di societa'
partecipate da enti locali coloro che nei tre anni
precedenti alla
nomina hanno ricoperto
la carica di
amministratore, di cui
all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e
successive modificazioni, negli enti locali che detengono
quote di
partecipazione al capitale della stessa societa'.
22. I componenti della
commissione di gara per l'affidamento
della
gestione di servizi
pubblici locali non
devono aver svolto
ne'
svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o
amministrativo
relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno
rivestito, nel biennio precedente,
la carica
di amministratore locale, di cui al comma
21, non possono
essere
nominati componenti della commissione di gara relativamente a
servizi
pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da
successivi incarichi di commissario coloro che,
in qualita' di componenti di
commissioni di gara, abbiano concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con
sentenza
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai
componenti delle commissioni di gara
le cause
di astensione previste
dall'articolo 51 del
codice di procedura
civile.
26. Nell'ipotesi in cui
alla gara concorre una societa' partecipata
dall'ente locale che la indice, i componenti
della commissione di
gara non possono essere ne' dipendenti ne' amministratori dell'ente
locale stesso.
27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26
si
applicano alle nomine e agli incarichi da conferire
successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
28. Ferma restando
la proprieta' pubblica
delle reti, la
loro
gestione puo' essere affidata a
soggetti privati.
29. Alla scadenza della
gestione del servizio pubblico locale o
in
caso di sua cessazione anticipata, il
precedente gestore cede
al
gestore subentrante i
beni strumentali e
le loro pertinenze
necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente
sostenibili,
per la prosecuzione del servizio, come
individuati, ai sensi
del
comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e
liberi
da pesi e gravami.
30. Se, al momento della
cessazione della gestione, i beni
di cui
al comma 1 non sono
stati interamente ammortizzati,
il gestore
subentrante corrisponde al precedente gestore
un importo pari
al
valore contabile originario non
ancora ammortizzato, al
netto di
eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni
stessi.
Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore,
anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' restano salvi
eventuali diversi accordi tra le parti
stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
31. L'importo di cui al
comma 30 e' indicato nel
bando o nella
lettera di invito
relativi alla gara
indetta per il
successivo
affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza
o
della cessazione anticipata della gestione.
32. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 14, comma 32,
del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato
dall'articolo 1,
comma 117, della
legge 13 dicembre
2010, n. 220,
e successive
modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non
conformi a
quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente:
a) gli affidamenti
diretti relativi a
servizi il cui
valore
economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, nonche' gli
affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle
successive
lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessita' di
apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del
31 marzo
2012;
b) le gestioni
affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia
avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad
oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di
socio e l'attribuzione dei
compiti
operativi connessi alla
gestione del servizio,
cessano,
improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione
dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;
c) le gestioni
affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia
avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei
principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto
ad oggetto, al
tempo stesso, la qualita' di
socio e l'attribuzione dei
compiti
operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza
prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti
diretti assentiti alla data del
1° ottobre
2003 a societa' a partecipazione
pubblica gia'
quotate in borsa
a
tale data e a quelle da esse controllate ai sensi
dell'articolo 2359
del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel
contratto di
servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca
anche
progressivamente, attraverso procedure ad evidenza
pubblica ovvero
forme di collocamento
privato presso investitori
qualificati e
operatori industriali, ad una quota non superiore al
40 per cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento
entro il
31
dicembre 2015; ove siffatte
condizioni non si
verifichino, gli
affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data
del 30
giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.
33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate
da
una medesima controllante, anche
non appartenenti a Stati
membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di
fatto
o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per
contratto
servizi pubblici locali in virtu' di
affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai
sensi del comma
12,
nonche' i soggetti cui
e' affidata la gestione
delle reti, degli
impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali degli
enti locali,
qualora separata dall'attivita' di
erogazione dei servizi,
non
possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in
ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita'
per altri enti
pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro
controllanti o
altre societa' che siano da
essi controllate o partecipate, ne'
partecipando a gare. Il divieto di cui al primo
periodo opera per
tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate
in mercati regolamentati e alle societa' da
queste direttamente o
indirettamente controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice
civile, nonche' al socio
selezionato ai sensi
del comma 12. I
soggetti affidatari diretti
di servizi pubblici
locali possono
comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla
prima gara
successiva alla cessazione del servizio, svolta
mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da
essi
forniti.
34. Sono
esclusi dall'applicazione del
presente articolo il
servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto
dai commi
19 a 27, il servizio di distribuzione di gas
naturale, di cui al
decreto legislativo 23
maggio 2000, n.
164, il servizio
di
distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto
legislativo 16
marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il
servizio di
trasporto ferroviario regionale, di cui al
decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' la
gestione delle farmacie comunali,
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.
35. Restano
salve le procedure
di affidamento gia' avviate
all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5
Norme in materia di societa' municipalizzate
1. Una quota del Fondo
infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25
giugno 2008, n.
112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei
limiti delle
disponibilita' in base alla
legislazione vigente e comunque fino a
250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro
per l'anno
2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, ad investimenti
infrastrutturali effettuati dagli
enti
territoriali che procedano, rispettivamente, entro
il 31 dicembre
2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di
partecipazioni
azionarie in societa' esercenti
servizi pubblici locali di rilevanza
economica, diversi dal
servizio idrico. L'effettuazione delle
dismissioni e' comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate
a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto
di
stabilita' interno. La
quota assegnata a ciascun ente
territoriale
non puo' essere superiore ai proventi
della dismissione effettuata.
La quota non assegnata
agli enti territoriali
e' destinata alle
finalita' previste dal
citato articolo 6-quinquies.
Art. 6
Liberalizzazione in materia
di segnalazione certificata
di inizio
attivita', denuncia
e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori
semplificazioni
1. All'art. 19, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le
parole «primo periodo del comma 3»
sono
inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;
b) al comma 6-bis,
secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni
di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;
c) e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«6-ter. La
segnalazione certificata di
inizio attivita', la
denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' si
riferiscono ad
attivita'
liberalizzate e non
costituiscono provvedimenti taciti
direttamente
impugnabili. Gli interessati
possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e,
in caso
di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e
3 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
2. A decorrere dalla
data di
entrata in vigore
della presente
disposizione, sono abrogati:
a) il comma 1116,
dell'articolo 1, della legge 27 dicembre
2006,
n. 296;
b) l'articolo 14-bis
del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102;
c) il comma 2, lettera
a), dell'articolo 188-bis, e
l'articolo
188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive
modificazioni;
d) l'articolo 260-bis
del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152 e successive modificazioni;
e) il
comma 1, lettera
b), dell'articolo 16
del decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
f) l'articolo 36, del
decreto legislativo 3 dicembre
2010, n.
205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;
g) il decreto del Ministro
dell'ambiente e della
tutela del
territorio e del
mare in data
17 dicembre 2009
e successive
modificazioni;
h) il decreto del
Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.
3. Resta ferma l'applicabilita' delle altre
norme in materia
di
gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo
188-bis,
comma 2, lettera b), del decreto
legislativo n. 152
del 2006, i
relativi adempimenti possono essere effettuati
nel rispetto degli
obblighi relativi alla
tenuta dei registri
di carico e
scarico
nonche' del formulario
di identificazione di cui agli articoli 190
e
193 del decreto
legislativo n. 152
del 2006 e
successive
modificazioni.
4. All'art. 35, comma 6,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011,
n. 111, sono
soppresse le seguenti
parole: "ubicato nei
comuni
inclusi negli elenchi regionali delle localita'
turistiche o citta'
d'arte".
5. All' articolo 81 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di dare
attuazione a quanto disposto
dall'articolo
5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso
il Sistema pubblico di
connettivita', una
piattaforma tecnologica per
l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche
amministrazioni e i prestatori
di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
strumenti condivisi
di riconoscimento unificati,
l'autenticazione
certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta
la gestione
del processo di pagamento.».
6. Le pubbliche
amministrazioni possono utilizzare, entro
il 31
dicembre 2013, la infrastruttura
prevista dall'articolo 81,
comma
2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al
fine di
consentire la realizzazione e la messa a disposizione della
posizione
debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.
Art. 7
Attuazione della disciplina
di riduzione delle tariffe
elettriche e
misure
di perequazione nei
settori petrolifero, dell'energia
elettrica e del gas
1. Al comma 16
dell'articolo 81 del decreto-legge 25
giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le
parole: "superiore a 25 milioni di euro", sono
sostituite dalle seguenti: "superiore a 10
milioni di euro
e un
reddito imponibile superiore a 1 milione di euro";
b) la lettera c) e'
sostituita dalle seguenti: "c)
produzione,
trasmissione e dispacciamento, distribuzione
o commercializzazione
dell'energia elettrica; c-bis)
trasporto o distribuzione
del gas
naturale";
c) le parole da:
"La medesima disposizione"
fino a "o
eolica"
sono soppresse.
2. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del
decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6
agosto 2008, n. 133, come
modificato dal comma
1 del presente
articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2010.
3. Per i tre periodi
d'imposta successivi a quello in corso
al 31
dicembre 2010, l'aliquota
dell'addizionale di cui
al comma 16
dell'articolo 81 del
decreto legge 25
giugno 2008, n.
112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e
successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti percentuali.
4. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della
determinazione dell'acconto di
imposta dovuto per
il periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
5. A quanto previsto dai
commi 1 e 3
del presente articolo
si
applicano le disposizioni di cui al comma 18
dell'articolo 81 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e
successive modificazioni,
relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al
consumo.
6. Dall'attuazione del
presente articolo derivano maggiori
entrate
stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno
2012 e
900
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
Titolo III
MISURE A SOSTEGNO
DELL'OCCUPAZIONE
Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva
di prossimita'
1. I
contratti collettivi di
lavoro sottoscritti a
livello
aziendale o territoriale da
associazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale ovvero
dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono
realizzare
specifiche intese finalizzate
alla maggiore occupazione, alla
qualita' dei
contratti di lavoro,
alla emersione del
lavoro
irregolare, agli incrementi di
competitivita'
e di salario,
alla
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti
e
all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche intese
di cui al comma 1 possono
riguardare la
regolazione delle materie
inerenti l'organizzazione del
lavoro e
della produzione incluse
quelle relative: a)
agli impianti
audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle
mansioni
del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del
personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o
flessibile, al regime della solidarieta'
negli appalti e ai casi di
ricorso alla somministrazione di
lavoro; d) alla
disciplina
dell'orario di lavoro; e) alle modalita'
di assunzione e disciplina
del rapporto di
lavoro, comprese le
collaborazioni coordinate e
continuative a progetto e
le partite IVA,
alla trasformazione e
conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze
del recesso
dal rapporto di
lavoro, fatta eccezione
per il licenziamento
discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza
del matrimonio.
3. Le disposizioni contenute
in contratti collettivi
aziendali
vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo
interconfederale
del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti
di tutto il personale delle unita'
produttive cui il contratto stesso
si riferisce a condizione che sia stato approvato
con votazione a
maggioranza dei lavoratori.
Art. 9
Collocamento obbligatorio
e regime delle
compensazioni
1. All'articolo 5 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sono
apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 8 e'
sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui
agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello
nazionale. Ai
fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i
datori di lavoro
privati che occupano personale
in diverse unita' produttive
e i
datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo
ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n.
276 possono assumere in una unita'
produttiva o, ferme restando
le
aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una
impresa del gruppo
avente sede in Italia, un numero
di lavoratori aventi
diritto al
collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando
in via
automatica le eccedenze a compenso del minor
numero di lavoratori
assunti nelle altre unita' produttive
o nelle altre
imprese del
gruppo aventi sede in Italia»;
b) dopo il comma 8
sono inseriti i seguenti commi:
«8-bis. I datori di
lavoro privati che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 8
trasmettono in via
telematica a ciascuno
dei
servizi competenti delle
province in cui
insistono le unita'
produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese
del
gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo
10 settembre
2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6,
dal quale
risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla
base dei
dati riferiti a ciascuna unita'
produttiva ovvero a ciascuna impresa
appartenente al gruppo»;
«8-ter. I datori di
lavoro pubblici possono essere autorizzati,
su
loro motivata richiesta, ad assumere in
una unita' produttiva
un
numero di lavoratori
aventi diritto al
collocamento obbligatorio
superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso
del
minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive
della
medesima regione»;
«8-quater. Sono o
restano abrogate tutte le norme incompatibili con
le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».
Art. 10
Fondi interprofessionali per la
formazione continua
1. All'articolo 118,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole
«si possono articolare
regionalmente o
territorialmente» aggiungere le seguenti parole «e possono
altresi'
utilizzare parte
delle risorse a
essi destinati per
misure di
formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».
Art. 11
Livelli di tutela essenziali per
l'attivazione dei tirocini
1. I tirocini formativi
e di orientamento possono essere promossi
unicamente da soggetti
in possesso degli
specifici requisiti
preventivamente determinati dalle normative regionali in
funzione di
idonee garanzie all'espletamento
delle iniziative medesime.
Fatta
eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e
sensoriali,
i soggetti in
trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli
alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione,
i tirocini formativi e di orientamento non curriculari
non possono
avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e
possono
essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o
neo-laureati
entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo
titolo
di studio.
2. In assenza di
specifiche regolamentazione regionali
trovano
applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di
cui al
comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n.
196 e
il relativo regolamento di attuazione.
Art. 12
Intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro
1. Dopo l'articolo 603
del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis
(Intermediazione illecita e
sfruttamento del
lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque
svolga un'attivita'
organizzata di intermediazione, reclutando
manodopera o organizzandone l'attivita'
lavorativa caratterizzata da
sfruttamento,
mediante violenza, minaccia,
o intimidazione,
approfittando dello stato di bisogno o di necessita'
dei lavoratori,
e' punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa
da
1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del primo
comma, costituisce indice
di sfruttamento la
sussistenza di una o piu' delle
seguenti circostanze:
1) la sistematica
retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque
sproporzionato
rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa
relativa all'orario
di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa
obbligatoria, alle
ferie;
3) la sussistenza di
violazioni della normativa in
materia di
sicurezza e igiene
nei luoghi di lavoro, tale
da esporre il
lavoratore a pericolo per la salute, la
sicurezza o l'incolumita'
personale;
4) la
sottoposizione del lavoratore
a condizioni di
lavoro,
metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente
degradanti.
Costituiscono aggravante
specifica e comportano
l'aumento della
pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il
numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
eta' non
lavorativa;
3) l'aver commesso il
fatto esponendo i lavoratori intermediati a
situazioni di grave pericolo,
avuto riguardo alle
caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Art. 603-ter (Pene
accessorie). - La condanna per i delitti di
cui
agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento
ha ad
oggetto prestazioni lavorative,
e 603-bis, importa
l'interdizione
dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche o
delle imprese,
nonche' il divieto di
concludere contratti di appalto,
di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni
o servizi riguardanti
la
pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna
per i
delitti di cui al primo comma importa altresi' l'esclusione
per un
periodo di due anni
da agevolazioni, finanziamenti, contributi
o
sussidi da parte dello
Stato o di
altri enti pubblici,
nonche'
dell'Unione europea, relativi al settore di attivita'
in cui ha avuto
luogo lo sfruttamento.
L'esclusione di cui
al secondo comma
e'
aumentata a cinque anni quando il fatto e' commesso da
soggetto al
quale sia stata applicata la
recidiva ai sensi
dell'articolo 99,
secondo comma, numeri 1) e 3)».
Titolo IV
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI
ISTITUZIONALI
Art. 13
Trattamento economico
dei parlamentari e
dei membri degli
altri
organi costituzionali. Incompatibilita'.
Riduzione delle spese per
i referendum
1. A decorrere dal mese
successivo a quello di entrata in
vigore
della legge di conversione del
presente decreto, ai
membri degli
organi costituzionali si applica, senza effetti a fini
previdenziali,
una riduzione delle retribuzioni o indennita'
di carica superiori a
90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore
del
presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte
eccedente i
90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonche'
del 20 per cento per la
parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione
il
trattamento economico complessivo non puo'
essere comunque inferiore
a 90.000 euro lordi annui.
2. In
attesa della revisione
costituzionale concernente la
riduzione del numero dei parlamentari e della
rideterminazione del
trattamento
economico omnicomprensivo annualmente
corrisposto ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n.
98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111:
a) l'indennita' parlamentare e' ridotta del 50 per cento
per i
parlamentari che svolgano qualsiasi attivita'
lavorativa per la quale
sia percepito un
reddito uguale o
superiore al 15
per cento
dell'indennita' medesima. La riduzione
si applica a
decorrere dal
mese successivo al deposito presso la Camera di
appartenenza della
dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone
fisiche di
cui alla legge
5 luglio 1982,
n. 441 dalla
quale emerge il
superamento del limite di cui al primo periodo;
b) le Camere, in conformita' con quanto previsto dai
rispettivi
ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data
di entrata
in vigore del presente
decreto le modalita' piu' adeguate
per
correlare l'indennita' parlamentare
al tasso
di partecipazione di
ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte
e delle
Commissioni.
3. La carica di
parlamentare e' incompatibile con
qualsiasi altra
carica pubblica elettiva.
Tale incompatibilita' si
applica a
decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di
entrata in
vigore del presente decreto.
4. All'articolo
7 del decreto-legge
6 luglio 2011,
n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso
in cui,
nel medesimo anno, debba tenersi piu'
di un referendum abrogativo, la
convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della
legge 25
maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum
abrogativi nella
medesima data.».
Art. 14
Riduzione del numero dei consiglieri
e assessori
regionali e relative indennita'. Misure premiali
1. Per il conseguimento
degli obiettivi stabiliti
nell'ambito del
coordinamento della finanza
pubblica, le Regioni,
ai fini della
collocazione nella classe di enti territoriali piu' virtuosa
di cui
all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111,
oltre al rispetto dei parametri gia'
previsti dal predetto articolo
20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria
e legislativa, i
rispettivi ordinamenti ai
seguenti ulteriori
parametri:
a) previsione che il
numero massimo dei consiglieri regionali, ad
esclusione del
Presidente della Giunta
regionale, sia uguale
o
inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione
di
abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni
di
abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a
quattro milioni
di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei
milioni
di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto
milioni
di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore
ad otto
milioni di abitanti.
La riduzione del
numero dei consiglieri
regionali rispetto a
quello attualmente previsto
e' adottata da
ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del
presente decreto e
deve essere efficace
dalla prima legislatura
regionale successiva a quella della data di entrata
in vigore del
presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in
vigore del
presente decreto, abbiano
un numero di
consiglieri regionali
inferiore a quello
previsto nella presente
lettera, non possono
aumentarne il numero;
b) previsione che il
numero massimo degli assessori regionali sia
pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del
Consiglio
regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione
deve
essere operata entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del
presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione,
dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla
data di
entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a
decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione
di
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio
2010, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo
2010, n.
42,
degli emolumenti e delle utilita',
comunque denominati, previsti in
favore dei consiglieri
regionali entro il
limite dell'indennita'
massima spettante ai membri del Parlamento, cosi'
come rideterminata
ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;
d) previsione
che il trattamento
economico dei consiglieri
regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai
lavori del
Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere
dal 1° gennaio 2012, di un Collegio
dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita'
contabile, finanziaria
ed economica della
gestione dell'ente; i
componenti tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un
elenco
nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti,
a livello regionale, nel Registro dei
revisori legali di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica
qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica
e
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
f) passaggio, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore
del
presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura
regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in
vigore
del presente decreto, al sistema
previdenziale contributivo per i
consiglieri regionali.
2. L'adeguamento ai
parametri di cui al comma 1
da parte delle
Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e
di
Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo
27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni
a
statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato,
ai sensi
del citato articolo 27, assicura
il conseguimento degli
obiettivi
costituzionali di perequazione e
di solidarieta', ed
elemento di
riferimento per l'applicazione di misure
premiali o sanzionatorie
previste dalla normativa vigente.
Art. 15
Soppressione di Province e
dimezzamento
dei consiglieri e
assessori
1. In
attesa della complessiva
revisione della disciplina
costituzionale del livello di governo provinciale, a
decorrere dalla
data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso
alla
data di entrata in vigore del presente decreto,
sono soppresse le
Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento
generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300.000 abitanti
o la cui superficie complessiva
sia superiore a
3.000 chilometri
quadrati.
2. Entro il termine
fissato al comma 1 per la soppressione
delle
Province, i Comuni del territorio della circoscrizione delle
Province
soppresse esercitano
l'iniziativa di cui
all'articolo 133 della
Costituzione al fine di
essere aggregati ad
un'altra provincia
all'interno del territorio regionale, nel rispetto del principio
di
continuita' territoriale.
3. In assenza di tale
iniziativa entro il termine di cui al comma 1
ovvero nel caso in cui entro
il medesimo termine
non sia ancora
entrata in vigore la legge statale di revisione delle circoscrizioni
provinciali, le funzioni esercitate dalle
province soppresse sono
trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in
parte, ai
Comuni gia' facenti parte
delle circoscrizioni delle
Province
soppresse oppure attribuirle
alle Province limitrofe
a quelle
soppresse, delimitando l'area di competenza di
ciascuna di queste
ultime. In tal caso, con
decreto del Ministro
dell'Interno, sono
trasferiti alla Regione
personale, beni, strumenti
operativi e
risorse finanziarie adeguati.
4. Non possono, in ogni
caso, essere istituite Province in
Regioni
con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
5. A decorrere dal primo
rinnovo degli organi
di governo delle
Province successivo alla data
di entrata in
vigore del presente
decreto, il numero dei
consiglieri provinciali e
degli assessori
provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data
di entrata
in vigore del
presente decreto e'
ridotto della meta', con
arrotondamento all'unita' superiore. Resta fermo quanto
previsto dai
commi da 1 a 3 del presente articolo.
6. La soppressione delle
Province di cui al comma 1 determina
la
soppressione degli uffici territoriali del governo aventi
sede nelle
province soppresse; con
decreto del Ministro
dell'interno sono
stabilite le modalita' di attuazione
del presente comma.
7. Fermo quanto previsto
dal comma 6, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio
dei Ministri, su
proposta del Ministro
competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
si procede alla
revisione delle strutture
periferiche delle
amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse.
Art. 16
Riduzione dei costi
relativi
alla rappresentanza politica nei
comuni
1. Al fine di assicurare
il conseguimento degli
obiettivi di
finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza
pubblica, il
contenimento delle
spese degli enti
territoriali e il
migliore
svolgimento delle funzioni
amministrative, a decorrere
dal primo
rinnovo successivo alla
data di entrata
in vigore del
presente
decreto, nei Comuni
con popolazione pari
o inferiore a
1.000
abitanti, il Sindaco e' il solo organo di governo e sono
soppressi la
Giunta ed il Consiglio comunale.
Tutte le funzioni
amministrative
sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri
Comuni
contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti
mediante
la costituzione, nell'ambito del territorio di una provincia,
salvo
quanto previsto dall'articolo 15 del presente
decreto, dell'unione
municipale.
2. Nei Comuni di cui al
comma 1, il Sindaco e' eletto a suffragio
universale e diretto. Ciascun elettore ha diritto di votare
per un
candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo
contrassegno o
il nominativo sulla scheda elettorale. E' proclamato eletto
Sindaco
il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di
voti. In
caso di parita' di voti, si applica
l'articolo 71 del
Testo unico
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n.
267. Restano ferme le norme vigenti in materia
di ineleggibilita',
incandidabilita' e incompatibilita' e
per la presentazione
della
candidatura previste per i Sindaci dei comuni con popolazione
fino a
1.000 abitanti.
3. L'unione municipale
e' costituita dai
comuni contermini con
popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti al fine dell'esercizio
in forma associata di tutte le funzioni amministrative e
dei servizi
pubblici di spettanza comunale. La complessiva popolazione residente
nel territorio dell'unione
municipale e' pari
almeno a 5.000
abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con
delibera
della Giunta regionale.
4. Nel caso in cui
non vi siano
altri Comuni contermini
con
popolazione inferiore a 1000 abitanti, a tali Comuni si
applicano, ai
fini della composizione degli organi di governo, le
norme previste
per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti di cui al
comma 9,
lettera a). I comuni di cui al primo periodo
costituiscono, con i
comuni contermini, unioni di comuni, ai sensi dell'articolo
32 del
citato Testo unico al fine di ridurre le spese complessive.
5. Gli organi
dell'unione municipale sono l'assemblea municipale,
il presidente dell'unione
municipale e la
giunta municipale.
L'assemblea
municipale e' costituita
dai sindaci dei
comuni
costituenti l'unione municipale
ed esercita, sul
territorio
dell'unione municipale, le competenze attribuite
dal citato Testo
unico ai Consigli comunali. L'assemblea municipale elegge,
nel suo
seno, il Presidente dell'unione municipale, al quale
spettano, sul
territorio
dell'unione municipale, le
competenze del Sindaco
stabilite dall'articolo
50 del citato
Testo unico. Spettano
ai
Sindaci dei comuni
facenti parte dell'unione
municipale le
attribuzioni di cui
all'articolo 54 del
citato Testo unico.
Il
Presidente
dell'unione municipale nomina,
fra i componenti
l'assemblea municipale, la giunta municipale, composta da un
numero
di assessori non
superiore a quello
previsto per i
comuni con
popolazione uguale a quella complessiva dell'unione
municipale. La
Giunta esercita, sul territorio dell'unione municipale, le
competenze
di cui all'articolo 48 del citato Testo unico.
6. Lo statuto
dell'unione municipale individua
le modalita' di
funzionamento degli organi di cui al
comma 5 e ne disciplina
i
rapporti.
7. Con regolamento da
adottare entro novanta giorni dalla
data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro
per le riforme
per il
federalismo, e' disciplinato il procedimento di
prima costituzione
dell'unione municipale, prevedendo in ogni caso che, nel caso
in cui
siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni
di cui al
comma 1 e la costituzione dell'unione municipale non sia
avvenuta, il
Prefetto stabilisca per
i Comuni interessati
un termine per
adempiere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina
un
commissario ad acta al
fine di provvedere
alla convocazione
dell'Assemblea municipale per gli adempimenti previsti.
8. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni in
materia
di ordinamento e funzionamento dei Comuni.
9. A decorrere dal
primo rinnovo di
ciascun consiglio comunale
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) per i comuni con
popolazione superiore a 1000 e
fino a 3000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre
al Sindaco, da
cinque consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito
in due;
b) per i comuni con
popolazione superiore a 3000 e
fino a 5000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre
al Sindaco, da
sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'
stabilito
in tre;
c) per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 e fino
a 10.000
abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre
al Sindaco, da
nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'
stabilito in
quattro.
10. All'articolo 14,
comma 31, alinea, del decreto-legge 31
maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti
o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune
demograficamente
piu' piccolo tra
quelli associati», sono sostituite
dalle seguenti:
«10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico
individuato con
delibera della Giunta regionale,»; le lettere b) e c)
del medesimo
comma 31 sono sostituite dalla seguente: "b) entro
il 31 dicembre
2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro
spettanti
ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata
legge n. 42 del
2009".
11. A decorrere
dal primo rinnovo
del collegio dei
revisori
successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i
revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante
estrazione da un
elenco nel quale possono essere inseriti, a
richiesta, i soggetti
iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori
legali di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
in possesso di
specifica qualificazione professionale in
materia di contabilita'
pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni
dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le
modalita' di attuazione
del presente comma.
12. Le spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di
governo
degli enti locali
sono elencate, per
ciascun anno, in
apposito
prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227
del Testo
unico degli enti locali di cui
al 18 agosto
2000, n. 267.
Tale
prospetto e' trasmesso alla
sezione regionale di
controllo della
Corte dei conti
ed e' pubblicato,
entro dieci giorni
dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente
locale.
Con atto di natura non
regolamentare, adottato d'intesa
con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali ai sensi dell'articolo
3 del decreto
legislativo 28 agosto
1997, n. 281,
il Ministro
dell'Interno, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del
presente decreto, adotta uno schema tipo del
prospetto di cui al
primo periodo.
13. All'articolo 14,
comma 32, alinea del decreto-legge
31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio
2010, n. 122, le parole «31
dicembre 2013» sono
sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a), del medesimo
comma 32,
le parole «31 dicembre 2013»
sono sostituite dalle
seguenti: «31
dicembre 2012».
14. Al fine di verificare
il perseguimento degli
obiettivi di
semplificazione e di
riduzione delle spese
da parte degli
enti
locali, il Prefetto accerta che
gli enti territoriali
interessati
abbiano attuato, entro
i termini stabiliti,
quanto previsto
dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23
dicembre 2009,
n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma
32, del
citato decreto-legge n. 78 del
2010. Nel caso
in cui, all'esito
dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di
quanto
previsto dalle disposizioni di cui al primo
periodo, assegna agli
enti inadempienti un termine perentorio entro il
quale provvedere.
Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario
ad acta per l'adozione dei
provvedimenti necessari.
Art. 17
Disposizioni relative
al Consiglio Nazionale dell'Economia
e del Lavoro
1. Alla legge 30
dicembre 1986, n. 936 sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 2 e'
sostituito dal seguente:
"Il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e'
composto da
esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in
numero di
settanta, oltre al presidente e al segretario generale, secondo
la
seguente ripartizione:
a) dodici esperti di
chiara fama, qualificati
esponenti della
cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati
dal
Presidente della Repubblica e quattro proposti
dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Fra essi l'Assemblea
nomina un
vicepresidente;
b) quarantotto
rappresentanti di vertice
delle categorie
produttive, dei
quali ventiquattro rappresentanti dei
lavoratori
dipendenti attivi, sei rappresentanti dei lavoratori
autonomi attivi
e diciotto rappresentanti delle imprese. Fra essi
l'Assemblea nomina
due vicepresidenti;
c) dieci rappresentanti
delle associazioni di promozione sociale
e
delle organizzazioni di volontariato, dei
quali cinque designati
dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque
designati
dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. Fra essi
l'Assemblea
nomina un vicepresidente.".
b) l'articolo 14 e'
sostituito dal seguente:
"Gli atti del CNEL
sono assunti a maggioranza assoluta
dei suoi
componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti
e il
segretario generale, puo' istituire
fino a quattro
commissioni
istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non piu' di quindici
consiglieri,
proporzionalmente alle varie
rappresentanze. La
presidenza di ciascuna commissione istruttoria
spetta ad uno
dei
vicepresidenti.".
2. Gli articoli 6, comma
1, e 15 della legge 30 dicembre
1986, n.
936, sono abrogati. E' altresi'
abrogata, o coerentemente modificata,
ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al
presente
articolo. Entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente
decreto il Presidente della Repubblica provvede alla nomina dei
nuovi
rappresentanti delle categorie produttive di
cui alla lettera
b)
dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come
sostituito
dal precedente comma 1.
Art. 18
Voli in classe economica
1. I Parlamentari, gli
amministratori pubblici, i dipendenti
delle
amministrazioni
dello Stato, centrali
e periferiche, anche
a
ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i
componenti
degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali,
di
aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita'
amministrative
indipendenti o di altri enti pubblici e
i commissari straordinari
che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di
servizio
all'interno dell'Unione europea
utilizzano il mezzo
di trasporto
aereo, volano in classe
economica. Resta fermo
quanto previsto
dall'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le
parole "al personale con qualifica non inferiore a
dirigente di prima
fascia e alle categorie equiparate, nonche'"
sono soppresse.
Art. 19
Disposizioni finali
1. Alle maggiori
spese derivanti dall'attuazione del
presente
decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo
1 commi 16 e 25,
all'articolo 2 comma 1,
all'articolo 5 e
all'articolo 7, pari
complessivamente a 4.154,6 milioni di euro per l'anno 2012
a 1.280
milioni di euro per l'anno 2013, 1.289 milioni di
euro per l'anno
2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di
euro per
l'anno 2016, che aumentano in termini di indebitamento netto
a 1.330
milioni per l'anno 2013 ed
a 1.439 milioni
per l'anno 2014,
si
provvede con quota
parte delle maggiori
entrate derivanti dal
presente decreto.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso
della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e
sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 agosto 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia
e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma