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Roma, 25 agosto 2011

 

Circolare n.158/2011

 

Oggetto: Tributi – Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo – D.L. 13.8.2011, n.138, su G.U. n.188 del 13.8.2011.

 

Per garantire la stabilità del Paese in questa situazione di crisi internazionale, il Governo ha emanato il decreto legge indicato in oggetto contenente disposizioni di riduzione della spesa pubblica e di rilancio dell’economia che in parte si aggiungono e in parte anticipano gli effetti delle misure emanate nei mesi scorsi col decreto sviluppo (D.L. n.70/2011) e con la manovra finanziaria (D.L. n.98/2011).

 

Il decreto è già all’esame del Senato per la conversione in legge e si prevede una sua sostanziale modifica. Vale comunque la pena richiamare l’attenzione sulle disposizioni di maggiore interesse per le imprese, precisando che le stesse non hanno un’operatività immediata.

 

In particolare si evidenziano l’abrogazione delle attuali date delle feste civili e delle feste dei santi patroni con la previsione di stabilirne la celebrazione anno per anno in prossimità dei fine settimana (articolo 1 c.24); l’introduzione di un contributo di solidarietà del 5 e del 10 per cento sui redditi superiori rispettivamente a 90 e 150 mila euro annui (art. 2 c.1); la riduzione a 2.500 euro per il libero utilizzo del contante nei pagamenti (art. 2 c.4); la riforma della tassazione delle rendite finanziarie (art.2 c.6 e segg.); l’inasprimento dell’accertamento basato sugli studi di settore (art.2 c.35). Di particolare impatto per le imprese di trasporto l’introduzione della progressività nell’imposta provinciale di trascrizione dei veicoli, finora versata in cifra fissa (art.1 c.12). Quali misure a sostegno dell’economia sono state previste norme per la completa liberalizzazione delle attività economiche private e delle professioni che potrebbero avere effetto anche sulle attuali discipline per l’accesso al mercato dell’autotrasporto, dell’attività delle imprese di spedizione e dei magazzini generali (art.3). In materia di occupazione (artt. da 8 a 12) il decreto ha introdotto, tra l’altro, norme per la valorizzazione della contrattazione collettiva aziendale e territoriale.

 

Si richiama inoltre l’attenzione sull’immediata soppressione del SISTRI (art. 6 c.2), il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti istituito nel 2006 e mai definitivamente decollato a causa della sua complessità operativa.

 

Si fa riserva di fornire un esame più approfondito del provvedimento alla luce delle modifiche che verranno introdotte dal Parlamento.

 

Daniela Dringoli

D/d

Responsabile di Area

 

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G.U. n.188 del 13.8.2011 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo

sviluppo.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

 

                              Titolo I

           DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

 

                               Art. 1

         Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

  1.  In  anticipazione  della  riforma  volta  ad  introdurre  nella

Costituzione la regola del pareggio  di  bilancio,  si  applicano  le

disposizioni di cui al presente titolo. Gli  importi  indicati  nella

tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla

voce "indebitamento", riga "totale", per gli anni 2012 e  2013,  sono

incrementati, rispettivamente, di  6.000  milioni  di  euro  e  2.500

milioni di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia  e  delle

finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti

tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella  voce

"saldo netto da finanziare". L'importo previsto, per l'anno 2012,  al

primo periodo del presente comma puo' essere ridotto  di  un  importo

fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7,

comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione  dell'articolo

7, commi da 1 a 6, del presente decreto.

  2. All'articolo 10, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  98  del

2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le  parole:

"e,   limitatamente   all'anno   2012,   il   fondo   per   le   aree

sottoutilizzate".

  3. Le amministrazioni  indicate  nell'articolo  74,  comma  1,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,

all'esito della riduzione degli assetti  organizzativi  prevista  dal

predetto articolo 74 e dall'articolo  2,  comma  8-bis,  del  decreto

legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito  con  modificazioni  dalla

legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono,  anche  con  le  modalita'

indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30  dicembre

2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio

2009, n. 14:

    a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012,  un'ulteriore  riduzione

degli uffici dirigenziali di livello non generale, e  delle  relative

dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di

quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  articolo

2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;

    b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale

non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca,

apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento

della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di

tale personale risultante a seguito  dell'applicazione  del  predetto

articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.

  4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto

dal comma 3 entro il 31 marzo  2012  e'  fatto  comunque  divieto,  a

decorrere  dalla  predetta  data,  di  procedere  ad  assunzioni   di

personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad

essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai  sensi

dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo

2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Fino  all'emanazione  dei

provvedimenti  di  cui  al  comma  3  le  dotazioni  organiche   sono

provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali  e  di  mobilita'

nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi

5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  avviate  alla

predetta data.

  5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4  il  personale

amministrativo operante presso gli uffici giudiziari,  la  Presidenza

del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il  Corpo

della polizia penitenziaria, i  magistrati,  l'Agenzia  italiana  del

farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa  vigente,  nonche'  le

strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze  armate,  del  Corpo

nazionale dei vigili del  fuoco,  e  quelle  del  personale  indicato

nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.  165  del

2001. Continua a trovare  applicazione  l'art.  6,  comma  21-sexies,

primo periodo del decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito

dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Restano  ferme  le  vigenti

disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

  6.  All'articolo  40  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011

convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013  e

del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono  sostituite  dalle

seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012  e  del  20  per  cento  a

decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma , in fine, e'  aggiunto

il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari  di

cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione

di cui al primo  periodo,  puo'  essere  disposta,  con  decreto  del

Presidente del consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro

dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote  delle

imposte indirette, inclusa l'accisa.";

    b) al comma 1-quater, primo periodo,  le  parole:  "30  settembre

2013", sono sostituite  dalle  seguenti:  "30  settembre  2012";  nel

medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle

seguenti: "per l'anno 2012, nonche' a  16.000  milioni  di  euro  per

l'anno 2013".

  7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge  n.  98  del

2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo,  e'

inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo  periodo  del

presente comma ovvero nel  caso  in  cui  non  siano  assicurati  gli

obiettivi di risparmio  stabiliti  ai  sensi  del  comma  2,  con  le

modalita' previste dal citato primo periodo puo' essere disposto, nel

rispetto degli equilibri di bilancio  pluriennale,  il  differimento,

senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilita' dovuta ai

dipendenti delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1

comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  in  tre  rate

annuali posticipate. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del

Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni

tecniche per l'attuazione del presente comma".

  8. All'articolo 20, comma 5, del citato  decreto-legge  n.  98  del

2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti

modificazioni:

    a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono

sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e successivi";

    b) alla lettera a), le parole:  "per  800  milioni  di  euro  per

l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  "a

decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a

decorrere dall'anno 2012";

    c) alla lettera b), le parole: "per 1.000  milioni  di  euro  per

l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  "a

decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a

decorrere dall'anno 2012";

    d) alla lettera c), le parole:  "per  400  milioni  di  euro  per

l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti:  "per  700  milioni  di

euro  per  l'anno  2012";  nella  medesima  lettera,  le  parole:  "a

decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a

decorrere dall'anno 2013";

    e) alla lettera d), le parole: "per 1.000  milioni  di  euro  per

l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per  1.700  milioni  di

euro  per  l'anno  2012";  nella  medesima  lettera,  le  parole:  "a

decorrere  dall'anno  2014",  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "a

decorrere dall'anno 2013".

  9. All'articolo  20,  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011

convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) al comma 2, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2013",  sono

sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";

    b) al comma 3, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2013",  sono

sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; nel medesimo

comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al  terzo

periodo sostituire le parole "di cui a  primi  due  periodi"  con  le

seguenti: "di cui al primo periodo".

  10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A  decorrere  dall'anno

2013", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012";

    b) al comma 1, lettera a), le parole:  "per  l'anno  2013",  sono

sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013";

    c) al comma 2, le  parole:  "Fino  al  31  dicembre  2012",  sono

sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".

  11.  La  sospensione  di  cui  all'articolo   1,   comma   7,   del

decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma

123, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  non  si  applica,  a

decorrere dall'anno 2012, con  riferimento  all'addizionale  comunale

all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al  decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo  5  del

decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23;  sono  fatte  salve  le

deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo

5.

  12. L'importo della manovra prevista dal comma 8  per  l'anno  2012

puo' essere complessivamente ridotto di un importo  fino  al  50  per

cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7,  comma  6,  in

considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi  da

1 a 6, del presente  decreto.  La  riduzione  e'  distribuita  tra  i

comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia  e  delle

finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La soppressione  della

misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo

17, comma 6, del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  nella

tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre  1998,  n.  435,

recante "Regolamento recante norme di  attuazione  dell'articolo  56,

comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la  determinazione

delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha  efficacia

a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di

conversione del presente decreto, anche in assenza  del  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo  17,

comma 6, del decreto legislativo  n.  68  del  2011.  Per  tali  atti

soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale  di  trascrizione

sono pertanto determinate secondo quanto previsto per  gli  atti  non

soggetti ad IVA. Le province, a  decorrere  dalla  medesima  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

percepiscono  le  somme  dell'imposta  provinciale  di   trascrizione

conseguentemente loro spettanti.

  13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.

98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodo: "Dall'anno 2012 il  fondo

di cui al presente comma e' ripartito,  d'intesa  con  la  Conferenza

Stato-regioni,  sulla  base  di  criteri  premiali   individuati   da

un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. La predetta  struttura  svolge

compiti  di  monitoraggio  sulle  spese  e  sull'organizzazione   del

trasporto  pubblico  locale.  Il  50  per  cento  delle  risorse   e'

attribuito, in particolare,  a  favore  degli  enti  collocati  nella

classe degli enti piu' virtuosi; tra  i  criteri  di  virtuosita'  e'

comunque  inclusa  l'attribuzione  della  gestione  dei  servizi   di

trasporto con procedura ad evidenza pubblica.".

  14. All'articolo  15  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011

convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il

seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in  cui

il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non  sia

deliberato nel termine  stabilito  dalla  normativa  vigente,  ovvero

presenti una situazione di disavanzo di competenza per  due  esercizi

consecutivi,  i  relativi  organi,  ad  eccezione  del  collegio  dei

revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario  con  le

modalita'  previste  dal  citato  comma  1;   se   l'ente   e'   gia'

commissariato, si procede alla nomina di  un  nuovo  commissario.  Il

commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta  le  misure

necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando

cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in

liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.  Nell'ambito

delle misure  di  cui  al  precedente  periodo  il  commissario  puo'

esercitare  la  facolta'  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con  legge  6  agosto

2008, n. 133,  anche  nei  confronti  del  personale  che  non  abbia

raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.".

  15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n.  78  del  2010

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  dopo  la

parola "emesse" sono aggiunte le  parole  "o  contratte"  e  dopo  le

parole "concedere prestiti", sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  altre

forme di assistenza finanziaria".

  16.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72,  comma  11,   del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge  6  agosto

2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.

  17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo  30  dicembre

1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono

sostituite dalle seguenti: "trattenere in  servizio  il  dipendente";

nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", e'  sostituita  dalla

seguente: "dipendente";

    b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di", sono  sostituite

dalle seguenti: "La disponibilita' al";

    c) al quarto periodo, le  parole:  "presentano  la  domanda",  e'

sostituita dalle seguenti: "esprimono la disponibilita'".

  18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',

in  relazione  a  motivate  esigenze  organizzative,   le   pubbliche

amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  disporre,  nei  confronti

del personale appartenente alla carriera  prefettizia  ovvero  avente

qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro  incarico  prima  della

data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla  normativa  o

dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta

data, il trattamento economico in godimento  a  condizione  che,  ove

necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico

del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di  altri

fondi analoghi.

  19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30  marzo

2001, n. 165,  in  fine  sono aggiunte  le  seguenti  parole:  ";  il

trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza  sia  presente

in area diversa da quella di inquadramento assicurando la  necessaria

neutralita' finanziaria.".

  20. All'articolo  18  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al

comma 1, le parole " 2020", "2021", "2022", "2023",  "2024",  "2025",

"2031" e  "2032"  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:

"2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021", "2027" e "2028".

  21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti

che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla

predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, dopo le parole "anno scolastico  e  accademico"  inserire  la

seguente: "dell'anno successivo". Resta  ferma  l'applicazione  della

disciplina vigente prima dell'entrata in vigore  del  presente  comma

per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il

31 dicembre 2011.

  22. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il

pensionamento a decorrere dalla  predetta  data  all'articolo  3  del

decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni  con

legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi  dalla  cessazione  del

rapporto  di  lavoro."  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "decorsi

ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi

di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di

servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento

a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima

di  servizio  prevista  dalle  norme  di  legge  o   di   regolamento

applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi  dalla  cessazione

del rapporto di lavoro.";

    b)  al  comma  5  sono  soppresse  le   seguenti   parole:   "per

raggiungimento dei limiti  di  eta'  o  di  servizio  previsti  dagli

ordinamenti di appartenenza, per collocamento a  riposo  d'ufficio  a

causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista

dalle   norme    di    legge    o    di    regolamento    applicabili

nell'amministrazione,".

  23. Resta  ferma  l'applicazione  della  disciplina  vigente  prima

dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato

i requisiti per il pensionamento  prima  della  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto e,  limitatamente  al  personale  per  il

quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata  in

base al comma 9 dell'articolo 59 della legge  27  dicembre  1997,  n.

449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i  soggetti  che

hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31  dicembre

2011.

  24. A decorrere dall'anno  2012  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei

Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente,  sono

stabilite  annualmente  le  date  in  cui  ricorrono  le   festivita'

introdotte con legge dello Stato non conseguente ad  accordi  con  la

Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali  e  le  festivita'  dei

Santi Patroni in modo tale che, sulla base della piu' diffusa  prassi

europea, le stesse cadano il venerdi' precedente  ovvero  il  lunedi'

seguente  la  prima   domenica   immediatamente   successiva   ovvero

coincidano con tale domenica.

  25. La dotazione del fondo per interventi strutturali  di  politica

economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27

dicembre 2004, n. 307, e' incrementata , per l'anno  2012,  di  2.000

milioni di euro.

  26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  "Fermo  restando

quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto  legislativo  18

agosto 2000, n. 267, per procedere alla  liquidazione  degli  importi

inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla

data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazione  consiliare  di

cui al medesimo articolo 194, comma 1,  del  decreto  legislativo  18

agosto 2000, n. 26 e'  sufficiente  una  determina  dirigenziale  del

Comune.

  27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio  2010,

n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.

122, e' sostituito dal seguente: "17.  Il  Commissario  straordinario

del Governo puo' estinguere, nei limiti dell'articolo 2  del  decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo  2011,  i  debiti

della gestione  commissariale  verso  Roma  Capitale,  diversi  dalle

anticipazioni  di  cassa  ricevute,  ad  avvenuta  deliberazione  del

bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la  quale  viene

dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva  attuazione

delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse  finalizzate

a  garantire  l'equilibrio   economico-finanziario   della   gestione

ordinaria, nonche' subordinatamente  a  specifico  motivato  giudizio

sull'adeguatezza ed effettiva attuazione  delle  predette  misure  da

parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta

di bilancio di  previsione  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1

dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  28. La commissione di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato

decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011  e'

integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle

finanze.

  29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di'  cui  all'art.

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi  i

magistrati, su  richiesta  del  datore  di  lavoro,  sono  tenuti  ad

effettuare la prestazione in luogo di lavoro  e  sede  diversi  sulla

base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e  produttive  con

riferimento   ai   piani   della   performance   o   ai   piani    di

razionalizzazione,  secondo  criteri   ed   ambiti   regolati   dalla

contrattazione collettiva di comparto. Nelle  more  della  disciplina

contrattuale si fa  riferimento  ai  criteri  datoriali,  oggetto  di

informativa preventiva, e il trasferimento e'  consentito  in  ambito

del  territorio  regionale  di  riferimento;  per  il  personale  del

Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al

di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del

presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico

della finanza pubblica.

  30. All'aspettativa di cui all'articolo 1,  comma  5,  del  decreto

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15  luglio  2011,  n.

111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2  della

legge 15 luglio 2002 n. 145;  resta  ferma  comunque  l'applicazione,

anche nel caso di collocamento in aspettativa,  della  disciplina  di

cui all'articolo 7-vicies quinquies  del  decreto  legge  31  gennaio

2005, n.  7,  convertito  con  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  alle

fattispecie ivi indicate.

  31. Gli enti pubblici non  economici  inclusi  nell'elenco  di  cui

all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011,  n.  196,  con

una dotazione organica inferiore alle settanta unita', con esclusione

degli ordini professionali  e  loro  federazioni,  delle  federazioni

sportive, degli enti la cui funzione consiste nella  conservazione  e

nella  trasmissione  della   memoria   della   Resistenza   e   delle

deportazioni, anche con riferimento alle leggi  20  luglio  2000,  n.

211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge  30  marzo

2004, n.  92,  istitutiva  del  Giorno  del  ricordo,  nonche'  delle

Autorita' portuali e degli enti parco, sono soppressi al  novantesimo

giorno dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Sono

esclusi  dalla  soppressione  gli  enti,  di   particolare   rilievo,

identificati con apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto. Le  funzioni  esercitate  da  ciascun

ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante  ovvero,

nel  caso  di  pluralita'  di  amministrazioni  vigilanti,  a  quella

titolare delle maggiori competenze nella materia che ne  e'  oggetto.

L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a  titolo  universale

all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,  anche  controverso,  e  ne

acquisisce le risorse finanziarie,  strumentali  e  di  personale.  I

rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  alla   prima   scadenza

successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere  rinnovati

o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,

su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze  le  funzioni

commissariali di gestioni liquidatorie di  enti  pubblici  ovvero  di

stati  passivi,  riferiti  anche  ad  enti  locali,  possono   essere

attribuite a societa' interamente posseduta dallo Stato.

  32. All'articolo 19, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi

prevista  dal  terzo  periodo  del  presente  comma,  ai  fini  della

liquidazione del trattamento di fine servizio,  comunque  denominato,

nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto  del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive

modificazioni,  l'ultimo   stipendio   va   individuato   nell'ultima

retribuzione percepita prima del  conferimento  dell'incarico  avente

durata inferiore a tre anni.". La disposizione del presente comma  si

applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata

in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque

decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

  33. All'articolo 1, comma 2, del citato  decreto-legge  n.  98  del

2011 convertito con legge n.  111  del  2011,  il  primo  periodo  e'

sostituito dal seguente: "La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si

applica, oltre che alle cariche e  agli  incarichi  negli  organismi,

enti e istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A  del

medesimo  comma,  anche  ai   segretari   generali,   ai   capi   dei

dipartimenti, ai dirigenti di prima  fascia,  ai  direttori  generali

degli enti e ai titolari  degli  uffici  a  questi  equiparati  delle

amministrazioni centrali dello Stato.".

 

                               Art. 2

                 Disposizioni in materia di entrate

  1.  In  considerazione  della   eccezionalita'   della   situazione

economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede

europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga  all'articolo

3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di  cui

all'articolo 8 del testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro  lordi

annui, e' dovuto un contributo di solidarieta' del 5 per cento  sulla

parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche'  del

10 per cento sulla parte eccedente 150.000  euro.  Il  contributo  di

solidarieta'  e'  deducibile  dal  reddito  complessivo,   ai   sensi

dell'articolo 10 del  citato  testo  unico  n.  917  del  1986.  Sono

abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del  decreto

legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' quelle di cui all'articolo  18,

comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni,  dalla   legge   15   luglio   2011,   n.   111.   Per

l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso  riguardante  il

contributo di solidarieta', si applicano le disposizioni vigenti  per

le imposte sui  redditi.  Qualora  dall'applicazione  del  contributo

derivi  un  aggravio  di  prelievo  superiore   a   quello   che   si

determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale  del  48

per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma  1,

lettera e), del predetto testo unico delle imposte  sui  redditi,  il

contribuente puo' optare per l'assolvimento dell'imposta sul  reddito

delle persone fisiche cosi' calcolata  in  luogo  del  contributo  di

solidarieta'. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni

o indennita' assoggettate alla riduzione prevista  dall'articolo  13,

comma 1.

  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalita'  di

attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza

di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando  il  coordinamento

tra le disposizioni  di  cui  al  comma  1  e  quelle  contenute  nei

soppressi articoli 9, comma 2, del  decreto-legge  n.  78  del  2010,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122  del  2010,  e  18,

comma 22-bis, del decreto-legge  n.  98  del  2011,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

  3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze-Amministrazione

autonoma dei monopoli  di  Stato,  con  propri  decreti  dirigenziali

adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del

presente decreto, emana tutte le disposizioni in  materia  di  giochi

pubblici utili al fine di assicurare maggiori  entrate,  potendo  tra

l'altro introdurre nuovi giochi,  indire  nuove  lotterie,  anche  ad

estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco  del  Lotto,

nonche' dei  giochi  numerici  a  totalizzazione  nazionale,  variare

l'assegnazione della percentuale della posta di  gioco  a  montepremi

ovvero a vincite in denaro, la misura del  prelievo  erariale  unico,

nonche' la percentuale del compenso  per  le  attivita'  di  gestione

ovvero  per  quella  dei  punti  vendita.   Il   Direttore   generale

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre  al

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  disporre  con  propri

decreti,  entro  il  31  dicembre  2011,  tenuto  anche   conto   dei

provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi  di  vendita  al

pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente  intervenuti,  l'aumento

dell'aliquota  di  base  dell'imposta  di  consumo  sulle   sigarette

prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.

504 e successive modificazioni. L'attuazione delle  disposizioni  del

presente comma assicura maggiori entrate in misura  non  inferiore  a

1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.  Le  maggiori

entrate derivanti dal presente comma  sono  integralmente  attribuite

allo Stato.

  4. A fini di  adeguamento  alle  disposizioni  adottate  in  ambito

comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema

finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'

criminose e di finanziamento del terrorismo, le  limitazioni  all'uso

del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi

1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,

sono    adeguate    all'importo    di    euro     duemilacinquecento;

conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,  le  parole:

«30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

  5. All'articolo 12 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.

471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

  "2-sexies. Qualora siano state  contestate  a  carico  di  soggetti

iscritti in albi ovvero ad ordini  professionali,  nel  corso  di  un

quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere  il

documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,

e' disposta in ogni caso la  sanzione  accessoria  della  sospensione

dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad

un mese. In caso di recidiva,  la  sospensione  e'  disposta  per  un

periodo da quindici giorni a sei mesi.  In  deroga  all'articolo  19,

comma 7, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  il

provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di

sospensione  sono  comunicati  all'ordine  professionale  ovvero   al

soggetto competente alla  tenuta  dell'albo  affinche'  ne  sia  data

pubblicazione  sul  relativo   sito   internet.   Si   applicano   le

disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

  2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al  comma  2-sexies

siano  commesse  nell'esercizio  in  forma  associata  di   attivita'

professionale, la sanzione accessoria di cui  al  medesimo  comma  e'

disposta nei confronti di tutti gli associati.".

  6. Le ritenute, le imposte sostitutive  sugli  interessi,  premi  e

ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui  redditi  diversi  di

cui all'articolo 67, comma 1, lettere  da  c-bis  a  c-quinquies  del

medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura  del

20 per cento.

  7. La  disposizione  di  cui  al  comma  6  non  si  applica  sugli

interessi, premi e ogni altro provento di  cui  all'articolo  44  del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  e

sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera  c-ter),

ovvero sui redditi di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura

finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:

    a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto

del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed

equiparati;

    b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui  al

decreto emanato ai sensi dell'articolo  168-bis  del  medesimo  testo

unico;

    c)  titoli  di  risparmio  per  l'economia  meridionale  di   cui

all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

    d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

  8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica  altresi'  agli

interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili

di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  al  risultato  netto  maturato

delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo

5 dicembre 2005, n. 252.

  9. La misura dell'aliquota di  cui  al  comma  6  si  applica  agli

interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui  all'articolo  44

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1°

gennaio 2012.

  10. Per i  dividendi  e  proventi  ad  essi  assimilati  la  misura

dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 

gennaio 2012.

  11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo  2,

comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239,  la  misura

dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e

ad ogni altro  provento  di  cui  all'articolo  44  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917  maturati  a

partire dal 1° gennaio 2012.

  12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo

7 del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  la  misura

dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati  maturati  a

partire dal 1° gennaio 2012.

  13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,

n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 26:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "I soggetti  indicati

nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso  obbligazioni,  titoli

similari e cambiali finanziarie, operano  una  ritenuta  del  20  per

cento, con obbligo di rivalsa,  sugli  interessi  ed  altri  proventi

corrisposti ai possessori";

      2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

      3) il comma 3-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  "I  soggetti

indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono  i  proventi

di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   ovvero

intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una

ritenuta con aliquota  del  20  per  cento.  Nel  caso  dei  rapporti

indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta  e'  operata,  in

luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi  e  gli

altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti";

      4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;

    b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le

parole "prospetti periodici" sono aggiunte le seguenti: "al netto  di

una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di

cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli

Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi

dell'articolo 168-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre

1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze

sono  stabilite  le  modalita'  di  individuazione  della  quota  dei

proventi di cui al periodo precedente.";

    c) all'articolo 27:

      1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;

      2) al comma 3, all'ultimo periodo,  le  parole  "quattro  noni"

sono sostituite dalle seguenti: "di un quarto".

  14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo  il

comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. I proventi di  cui  ai

commi 1 e 2 sono determinati al  netto  di  una  quota  dei  proventi

riferibili alle obbligazioni e altri titoli di  cui  all'articolo  31

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli  Stati  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis  del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di

individuazione  della  quota  dei  proventi   di   cui   al   periodo

precedente.".

  15. Nel testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  il

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 18, comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono

sostituite dalle parole "comma 1-bis";

    b) all'articolo 73,  il  comma  5-quinquies,  e'  sostituito  dal

seguente: "Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con

sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con  sede  in

Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento  nel  territorio  dello

Stato, di cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre

1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre

1983, n. 649, e successive  modificazioni,  non  sono  soggetti  alle

imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono

a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal  comma

2 dell'articolo 26 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed

altri proventi dei conti correnti e depositi bancari  e  le  ritenute

previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo

26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter  della

legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.".

  16. Nel decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con

modificazioni, nella legge 4 agosto 1990,  n.  227,  all'articolo  4,

comma 1, le parole "e 1-ter" sono soppresse.

  17.  Nella  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,   il   comma   115

dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Se i titoli indicati nel

comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della  Repubblica

29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da  societa'  o  enti,  diversi

dalle  banche,  il  cui  capitale  e'  rappresentato  da  azioni  non

negoziate in mercati regolamentati  degli  Stati  membri  dell'Unione

europea e degli Stati aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico

europeo che sono inclusi nella lista di cui al  decreto  ministeriale

emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle  imposte

sui redditi di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli  interessi  passivi  sono

deducibili a condizione che, al momento di  emissione,  il  tasso  di

rendimento effettivo non  sia  superiore:  a)  al  doppio  del  tasso

ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed  i  titoli  similari

negoziati in mercati regolamentati  degli  Stati  membri  dell'Unione

europea e degli Stati aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico

europeo che sono inclusi nella lista di  cui  al  citato  decreto,  o

collocati mediante offerta al  pubblico  ai  sensi  della  disciplina

vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento

aumentato di due terzi, delle  obbligazioni  e  dei  titoli  similari

diversi dai precedenti. Qualora  il  tasso  di  rendimento  effettivo

all'emissione superi i limiti  di  cui  al  periodo  precedente,  gli

interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei

predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con  decreto

del Ministro dell'economia e delle  finanze  i  limiti  indicati  nel

primo  periodo  possono  essere  variati  tenendo  conto  dei   tassi

effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei  titoli  similari

rilevati nei mercati regolamentati italiani.  I  tassi  effettivi  di

remunerazione  sono  rilevati  avendo   riguardo,   ove   necessario,

all'importo  e  alla  durata  del  prestito  nonche'  alle   garanzie

prestate.".

  18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 2:

      1) il comma 1-ter e' abrogato;

      2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: "L'imposta  di

cui al comma 1-bis si  applica  sugli  interessi  ed  altri  proventi

percepiti dai soggetti indicati al comma 1.";

      3) nel comma 2,  le  parole  "commi  1,  1-bis  e  1-ter"  sono

sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis";

    b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-bis e 1-ter"  sono

sostituite dalle parole "comma 1-bis";

    c) all'articolo 5, le  parole  "commi  1,  1-bis  e  1-ter"  sono

sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis".

  19.  Nel  decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto

il seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti

dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all'articolo  31  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed

equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis  del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  sono  computati

nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;";

    b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto

il seguente: "Ai  fini  del  presente  articolo,  i  redditi  diversi

derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo

31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.

601 ed equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi

nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo  168-bis

del medesimo testo unico sono computati nella  misura  del  62,5  per

cento dell'ammontare realizzato;";

    c) all'articolo 7:

      1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  "la

ritenuta  prevista  dal  comma  2  dell'articolo  26  del  D.P.R.  29

settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi  dei  conti

correnti bancari;";

      2) al comma 3, lettera c), le parole  "del  12,50  per  cento",

ovunque ricorrano, sono soppresse;

      3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto  il  seguente:

"Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e

dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601  ed  equiparati  e  dalle

obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto

emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle  imposte

sui redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella  misura  del  62,5  per

cento dell'ammontare realizzato;".

  20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo  6,

comma 1, le parole "del 12,50 per cento" sono soppresse.

  21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  all'articolo

17, comma 3, le parole "del 12,50 per cento," sono soppresse.

  22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia  di

adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle

discipline prudenziali nazionali,  emessi  da  intermediari  vigilati

dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e  diversi  da

azioni e titoli similari, si applica il  regime  fiscale  di  cui  al

decreto legislativo 1° aprile 1996,  n.  239.  Le  remunerazioni  dei

predetti strumenti finanziari sono in ogni caso  deducibili  ai  fini

della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta  ferma

l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo  109,  comma  9,  del

testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  La  presente

disposizione si applica con  riferimento  agli  strumenti  finanziari

emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.

  23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1,  lettera  g-quater),

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  il  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  da

assoggettare a ritenuta, ai sensi  dell'articolo  6  della  legge  26

settembre  1985,  n.  482,  o  a  imposta   sostitutiva,   ai   sensi

dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di  una  quota  dei

proventi  riferibili  alle  obbligazioni  e  altri  titoli   di   cui

all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli

Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi

dell'articolo 168-bis del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre

1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze

sono  stabilite  le  modalita'  di  individuazione  della  quota  dei

proventi di cui al periodo precedente.

  24. Le disposizioni dei commi  da  13  a  23  esplicano  effetto  a

decorrere dal 1° gennaio 2012.

  25. A decorrere dal 1°  gennaio  2012  sono  abrogate  le  seguenti

disposizioni:

    a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8  aprile  1974,

n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno  1974,  n.

216;

    b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge  20  giugno

1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto

1996, n. 425.

  26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8,

per gli interessi e altri proventi soggetti  all'imposta  sostitutiva

di  cui  al  decreto  legislativo    aprile  1996,  n.   239,   gli

intermediari di cui all'articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto

provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di  cui

all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per

le obbligazioni e titoli similari senza cedola o  con  cedola  avente

scadenza non inferiore a un anno dalla data  del  31  dicembre  2011,

ovvero in occasione della scadenza della cedola o  della  cessione  o

rimborso del titolo, per le obbligazioni e  titoli  similari  diversi

dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto

del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di

svolgimento delle operazioni di addebito e  di  accredito  del  conto

unico.

  27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera  g-quater),

del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  derivanti  da

contratti  sottoscritti  fino  al  31  dicembre  2011,   si   applica

l'aliquota del 12,5 per cento sulla  parte  di  redditi  riferita  al

periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto  della

polizza ed il 31 dicembre 2011.  Ai  fini  della  determinazione  dei

redditi di cui al precedente periodo si  tiene  conto  dell'ammontare

dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi  e  del

tempo  intercorso  tra  pagamento  dei  premi  e  corresponsione  dei

proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del  Ministro

dell'economia e delle finanze.

  28. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui

all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a  c-quater),  del  testo

unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  il  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino

alla data del 31  dicembre  2011  sono  portate  in  deduzione  dalle

plusvalenze e dagli altri redditi diversi  di  cui  all'articolo  67,

comma 1, lettere da c-bis) a  c-quinquies),  del  testo  unico  delle

imposte sui redditi approvato con il  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente,  per

una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi  i

limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli  68,  comma  5,

del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il  decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6,  comma

5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

  29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti  della

determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di  cui  all'articolo

67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle

imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o  valore  di

acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6

e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  puo'

essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti,  valute  estere,

metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti  finanziari,

rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a  condizione  che

il contribuente:

    a)  opti  per  la  determinazione,  alla   stessa   data,   delle

plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi  di  cui  all'articolo

44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre

1986,  n.  917,  derivanti  dalla  partecipazione  a   organismi   di

investimento collettivo in valori mobiliari di cui  all'articolo  73,

comma 5-quinquies, a organismi di investimento collettivo  in  valori

mobiliari di diritto estero, di cui  all'articolo  10-ter,  comma  1,

della legge 23 marzo 1983, n. 77;

    b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva  eventualmente

dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli  5  e  6  del  decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

  30. Ai fini del comma 29,  nel  caso  di  cui  all'articolo  5  del

decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di  cui  alla

lettera a) del comma 29  e'  esercitata,  in  sede  di  dichiarazione

annuale dei redditi e  si  estende  a  tutti  i  titoli  o  strumenti

finanziari detenuti;  l'imposta  sostitutiva  dovuta  e'  corrisposta

secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4 dello  stesso

articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21

novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o

certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo'

essere esercitata entro il 31 marzo 2012;  l'imposta  sostitutiva  e'

versata dagli intermediari  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone

provvista dal contribuente.

  31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi  29  e  30,

per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   derivanti   dalla

partecipazione agli organismi e fondi di cui  al  primo  periodo  del

presente comma l'opzione puo' essere esercitata  entro  il  31  marzo

2012,  con  comunicazione  ai  soggetti  residenti   incaricati   del

pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della  negoziazione

delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata  dai  medesimi

soggetti  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone   provvista   dal

contribuente.

  32. Le minusvalenze e perdite di  cui  all'articolo  67,  comma  1,

lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle  imposte  sui

redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di  cui

al comma precedente sono portate in  deduzione  dalle  plusvalenze  e

dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1,  lettere

da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte  sui  redditi

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre

1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31  dicembre  2012,

per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.

  33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all'articolo

7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  gli  eventuali

risultati negativi di gestione rilevati alla  data  del  31  dicembre

2011 sono portati in deduzione dai  risultati  di  gestione  maturati

successivamente, per una quota  pari  al  62,5  per  cento  del  loro

ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati

negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del  decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

  34. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono

stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32.

  35. All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge

8 maggio 1998,  n.  146,  dopo  la  parola  "446"  sono  aggiunte  le

seguenti: "e che i contribuenti interessati  risultino  congrui  alle

risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in

relazione al periodo di imposta precedente".  All'articolo  1,  comma

1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.

195, dopo le parole "o aree territoriali" sono aggiunte le  seguenti:

", o per aggiornare o istituire gli indicatori  di  cui  all'articolo

10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146".

  36.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  decreto  sono

riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze  prioritarie

di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica  concordati  in

sede europea, anche alla luce della eccezionalita'  della  situazione

economica internazionale.".

 

                              Titolo II

  LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO

                               SVILUPPO

 

                               Art. 3

         Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso

   e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche

  1. In attesa della revisione dell'articolo 41  della  Costituzione,

Comuni, Province, Regioni e  Stato,  entro  un  anno  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

adeguano  i  rispettivi  ordinamenti   al   principio   secondo   cui

l'iniziativa e  l'attivita'  economica  privata  sono  libere  ed  e'

permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge  nei

soli casi di:

    a)  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario   e   dagli

obblighi internazionali;

    b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

    c) danno alla sicurezza, alla liberta',  alla  dignita'  umana  e

contrasto con l'utilita' sociale;

    d) disposizioni indispensabili per  la  protezione  della  salute

umana,  la   conservazione   delle   specie   animali   e   vegetali,

dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

    e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

  2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale  per  lo  sviluppo

economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

  3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al

comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili  con  quanto

disposto nel medesimo comma,  con  conseguente  diretta  applicazione

degli  istituti  della  segnalazione  di  inizio   di   attivita'   e

dell'autocertificazione con controlli successivi.  Nelle  more  della

decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al

comma 1 puo' avvenire  anche  attraverso  gli  strumenti  vigenti  di

semplificazione normativa.

  4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo  di  cui

al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita'  dei

predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3,  del  decreto  legge  6

luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della

Costituzione  per  l'accesso  alle  professioni  regolamentate,   gli

ordinamenti   professionali   devono   garantire   che    l'esercizio

dell'attivita'  risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di   libera

concorrenza, alla presenza diffusa dei  professionisti  su  tutto  il

territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita'  di  offerta

che  garantisca  l'effettiva  possibilita'  di  scelta  degli  utenti

nell'ambito della piu' ampia informazione  relativamente  ai  servizi

offerti. Gli  ordinamenti  professionali  dovranno  essere  riformati

entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto

per recepire i seguenti principi:

    a) l'accesso alla professione e' libero e  il  suo  esercizio  e'

fondato e ordinato sull'autonomia e  sull'indipendenza  di  giudizio,

intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza

di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate

ad esercitare una certa professione  in  tutto  il  territorio  dello

Stato o in  una  certa  area  geografica,  e'  consentita  unicamente

laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca

una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita'  o,

in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria,  della  sede

legale della societa' professionale;

    b) previsione  dell'obbligo  per  il  professionista  di  seguire

percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base  di

appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,  fermo  restando

quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di  educazione

continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di  formazione

continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato

sulla base di quanto  stabilito  dall'ordinamento  professionale  che

dovra' integrare tale previsione;

    c) la disciplina del tirocinio  per  l'accesso  alla  professione

deve conformarsi a criteri che garantiscano  l'effettivo  svolgimento

dell'attivita' formativa e il suo adeguamento  costante  all'esigenza

di assicurare il miglior esercizio della professione. Al  tirocinante

dovra' essere corrisposto un equo compenso  di  natura  indennitaria,

commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare  l'accesso

al mondo del lavoro,  la  durata  del  tirocinio  non  potra'  essere

complessivamente superiore a tre anni  e  potra'  essere  svolto,  in

presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i  Consigli

Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e  Ricerca,  in

concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea  di

primo  livello  o  della  laurea  magistrale  o   specialistica.   Le

disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni

sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

    d) il  compenso  spettante  al  professionista  e'  pattuito  per

iscritto  all'atto  del  conferimento   dell'incarico   professionale

prendendo come riferimento le tariffe professionali.  E'  ammessa  la

pattuizione  dei  compensi  anche  in   deroga   alle   tariffe.   Il

professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di  trasparenza,

a  rendere  noto   al   cliente   il   livello   della   complessita'

dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri

ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione

dell'incarico. In caso  di  mancata  determinazione  consensuale  del

compenso, quando il committente e'  un  ente  pubblico,  in  caso  di

liquidazione giudiziale dei compensi,  ovvero  nei  casi  in  cui  la

prestazione  professionale  e'  resa  nell'interesse  dei  terzi   si

applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro

della Giustizia;

    e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a  stipulare

idonea  assicurazione   per   i   rischi   derivanti   dall'esercizio

dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti  al

cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi  della

polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il  relativo

massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative  di  cui

al presente comma possono essere  negoziate,  in  convenzione  con  i

propri iscritti, dai Consigli Nazionali e  dagli  enti  previdenziali

dei professionisti;

    f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione

di organi a livello territoriale, diversi da quelli  aventi  funzioni

amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione  e

la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di

disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine  territoriale  o  di

consigliere nazionale e'  incompatibile  con  quella  di  membro  dei

consigli di disciplina  nazionali  e  territoriali.  Le  disposizioni

della presente lettera non si applicano  alle  professioni  sanitarie

per le quali resta confermata la normativa vigente;

    g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad  oggetto

l'attivita'  professionale,   le   specializzazioni   ed   i   titoli

professionali posseduti, la struttura  dello  studio  ed  i  compensi

delle  prestazioni,  e'  libera.  Le   informazioni   devono   essere

trasparenti, veritiere,  corrette  e  non  devono  essere  equivoche,

ingannevoli, denigratorie.

  6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni,  l'accesso

alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano sul principio

di liberta' di impresa.

  7. Le disposizioni vigenti che  regolano  l'accesso  e  l'esercizio

delle attivita' economiche devono garantire il principio di  liberta'

di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni  relative

all'introduzione di restrizioni  all'accesso  e  all'esercizio  delle

attivita'  economiche  devono  essere  oggetto   di   interpretazione

restrittiva.

  8.  Le  restrizioni  in  materia  di  accesso  ed  esercizio  delle

attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono  abrogate

quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

  9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

    a) la limitazione, in forza di una  disposizione  di  legge,  del

numero di persone che  sono  titolate  ad  esercitare  una  attivita'

economica in tutto il territorio dello Stato  o  in  una  certa  area

geografica attraverso la  concessione  di  licenze  o  autorizzazioni

amministrative  per  l'esercizio,   senza   che   tale   numero   sia

determinato,  direttamente  o   indirettamente   sulla   base   della

popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

    b) l'attribuzione di licenze o  autorizzazioni  all'esercizio  di

una  attivita'  economica  solo  dove  ce  ne  sia  bisogno   secondo

l'autorita' amministrativa; si considera che  questo  avvenga  quando

l'offerta di servizi da parte di persone che  hanno  gia'  licenze  o

autorizzazioni  per  l'esercizio  di  una  attivita'  economica   non

soddisfa la domanda da parte di tutta  la  societa'  con  riferimento

all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

    c) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori

di una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla  solo

all'interno di una determinata area;

    d) l'imposizione di distanze minime tra le  localizzazioni  delle

sedi deputate all'esercizio della  professione  o  di  una  attivita'

economica;

    e) il divieto di esercizio di una  attivita'  economica  in  piu'

sedi oppure in una o piu' aree geografiche;

    f) la limitazione dell'esercizio di una  attivita'  economica  ad

alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di

commercializzazione di taluni prodotti;

    g) la  limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'  economica

attraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta

all'operatore;

    h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la  fornitura

di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta  o

indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di  profitto  o

di altro calcolo su base percentuale;

    l) l'obbligo di  fornitura  di  specifici  servizi  complementari

all'attivita' svolta.

  10.  Le  restrizioni  diverse  da  quelle  elencate  nel  comma   9

precedente possono essere revocate  con  regolamento  da  emanare  ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

emanato su  proposta  del  Ministro  competente  entro  quattro  mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto.

  11. Singole attivita' economiche possono essere escluse, in tutto o

in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta  ai  sensi  del

comma  8;  in  tal  caso,  la  suddetta  esclusione,  riferita   alle

limitazioni previste dal comma 9, puo' essere concessa,  con  decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro

competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentita l'Autorita' per la concorrenza ed il mercato,  entro  quattro

mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del

presente decreto, qualora:

    a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;

    b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile  e,

dal  punto  di  vista  del  grado  di  interferenza  nella   liberta'

economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse  pubblico  cui

e' destinata;

    c) la restrizione non introduca  una  discriminazione  diretta  o

indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso  di  societa',  sulla

sede legale dell'impresa.

  12. All'articolo 307, comma 10, del decreto  legislativo  15  marzo

2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento  militare  sostituire

la lettera d) con la seguente:

  "d) i proventi monetari  derivanti  dalle  procedure  di  cui  alla

lettera a), sono destinati, previa verifica da  parte  del  Ministero

dell'economia e delle finanze della  compatibilita'  finanziaria  con

gli equilibri di finanza pubblica,  con  particolare  riferimento  al

rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia,  dell'indebitamento

netto strutturale concordato in sede di  programma  di  stabilita'  e

crescita, al  Ministero  della  difesa,  mediante  riassegnazione  in

deroga ai  limiti  previsti  per  le  riassegnazioni  agli  stati  di

previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del  bilancio

dello Stato, per confluire nei fondi di cui all'articolo 619, per  le

spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative  agli

eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione  del

settore infrastrutturale della difesa, nonche', fino alla misura  del

10 per cento,  nel  fondo  casa  di  cui  all'articolo  1836,  previa

deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro  degli

immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento che

puo'  essere  destinata  agli  enti  territoriali   interessati,   in

relazione alla complessita' e ai tempi dell'eventuale valorizzazione.

Alla ripartizione delle quote si provvede con  decreti  del  Ministro

della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica,

al Ministero dell'economia e  delle  finanze;  in  caso  di  verifica

negativa  della  compatibilita'  finanziaria  con  gli  equilibri  di

finanza pubblica, i  proventi  di  cui  alla  presente  lettera  sono

riassegnati al fondo ammortamento dei titoli di Stato".

 

                               Art. 4

Adeguamento  della  disciplina  dei  servizi   pubblici   locali   al

  referendum popolare e alla normativa dell'unione europea

  1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi  di  concorrenza,  di

liberta'  di  stabilimento  e  di  libera  prestazione  dei  servizi,

verificano la realizzabilita'  di  una  gestione  concorrenziale  dei

servizi pubblici locali di rilevanza economica, di  seguito  "servizi

pubblici  locali",  liberalizzando  tutte  le  attivita'   economiche

compatibilmente   con   le   caratteristiche   di   universalita'   e

accessibilita'  del  servizio  e   limitando,   negli   altri   casi,

l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui,  in  base

ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non

risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai  bisogni  della

comunita'.

  2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera  quadro  che

illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti

alla liberalizzazione, i fallimenti  del  sistema  concorrenziale  e,

viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equita'

all'interno della comunita' locale derivanti dal mantenimento  di  un

regime di esclusiva del servizio.

  3. Alla delibera di  cui  al  comma  precedente  e'  data  adeguata

pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della  concorrenza

e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge

10 ottobre 1990, n. 287.

  4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata  entro  dodici  mesi

dall'entrata in vigore del  presente  decreto  e  poi  periodicamente

secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e'  comunque

effettuata prima di procedere al  conferimento  e  al  rinnovo  della

gestione dei servizi.

  5. Gli enti locali, per  assicurare  agli  utenti  l'erogazione  di

servizi pubblici che abbiano ad  oggetto  la  produzione  di  beni  e

attivita' rivolte  a  realizzare  fini  sociali  e  a  promuovere  lo

sviluppo economico  e  civile  delle  comunita'  locali,  definiscono

preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di  servizio  pubblico,

prevedendo  le  eventuali  compensazioni  economiche   alle   aziende

esercenti i servizi stessi,  tenendo  conto  dei  proventi  derivanti

dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata

allo scopo.

  6.  All'attribuzione  di  diritti  di   esclusiva   ad   un'impresa

incaricata  della  gestione  di  servizi  pubblici  locali   consegue

l'applicazione di quanto disposto  dall'articolo  9  della  legge  10

ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

  7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano

svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono  titolari

di diritti di  esclusiva,  sono  soggetti  alla  disciplina  prevista

dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990,

n. 287, e successive modificazioni.

  8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica  di  cui

al  comma  1,  intende  procedere  all'attribuzione  di  diritti   di

esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici  locali

avviene in favore di imprenditori o di societa'  in  qualunque  forma

costituite individuati mediante  procedure  competitive  ad  evidenza

pubblica, nel rispetto dei principi del  Trattato  sul  funzionamento

dell'Unione europea e dei principi  generali  relativi  ai  contratti

pubblici  e,  in   particolare,   dei   principi   di   economicita',

imparzialita',     trasparenza,     adeguata     pubblicita',     non

discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo  riconoscimento  e

proporzionalita'. Le medesime procedure  sono  indette  nel  rispetto

degli  standard  qualitativi,  quantitativi,  ambientali,   di   equa

distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove

esistente, dalla competente autorita' di settore o,  in  mancanza  di

essa, dagli enti affidanti.

  9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono  partecipare

alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre  che  non  vi

siano specifici divieti previsti dalla legge.

  10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri  dell'Unione

europea,  possono  essere  ammesse  alle  procedure  competitive   ad

evidenza pubblica per l'affidamento  di  servizi  pubblici  locali  a

condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di

partecipare  alle  gare  indette  negli  Stati  di  provenienza   per

l'affidamento di omologhi servizi.

  11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei

mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative

alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:

    a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo  delle  reti,

degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a

costi socialmente sostenibili ed essenziali per  l'effettuazione  del

servizio possa costituire elemento discriminante per  la  valutazione

delle offerte dei concorrenti;

    b)  assicura  che   i   requisiti   tecnici   ed   economici   di

partecipazione alla gara siano proporzionati alle  caratteristiche  e

al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto  della  gara

garantisca  la  piu'  ampia  partecipazione  e  il  conseguimento  di

eventuali economie di scala e di gamma;

    c) indica, ferme restando le discipline  di  settore,  la  durata

dell'affidamento commisurata alla consistenza degli  investimenti  in

immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara  a  carico

del soggetto gestore. In ogni caso  la  durata  dell'affidamento  non

puo'  essere  superiore  al  periodo  di  ammortamento  dei  suddetti

investimenti;

    d) puo' prevedere l'esclusione di  forme  di  aggregazione  o  di

collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i  requisiti

tecnici  ed  economici  di  partecipazione  alla  gara,  qualora,  in

relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o  la

collaborazione  sia  idonea  a  produrre  effetti  restrittivi  della

concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi  che  tenga

conto di struttura, dimensione e numero degli operatori  del  mercato

di riferimento;

    e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una

commissione nominata  dall'ente  affidante  e  composta  da  soggetti

esperti nella specifica materia;

    f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei  beni

di cui al commi 29, e per la  determinazione  dell'eventuale  importo

spettante al gestore al momento della  scadenza  o  della  cessazione

anticipata della gestione ai sensi del comma 30;

    g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine  di  garantire

trasparenza informativa e qualita' del servizio.

  12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso

di procedure aventi ad oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'  di

socio,  al  quale  deve  essere  conferita  una  partecipazione   non

inferiore al 40 per cento,  e  l'attribuzione  di  specifici  compiti

operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o  la

lettera di invito assicura che:

    a) i criteri di valutazione delle offerte basati  su  qualita'  e

corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti  al

prezzo delle quote societarie;

    b) il socio privato  selezionato  svolga  gli  specifici  compiti

operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del

servizio stesso e che, ove cio' non si  verifica,  si  proceda  a  un

nuovo affidamento;

    c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione  del  socio

privato alla cessazione della gestione.

  13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12  se  il

valore economico del servizio  oggetto  dell'affidamento  e'  pari  o

inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento

puo' avvenire a favore di societa' a  capitale  interamente  pubblico

che abbia i  requisiti  richiesti  dall'ordinamento  europeo  per  la

gestione cosiddetta "in house".

  14. Le societa' cosiddette "in  house"  affidatarie  dirette  della

gestione di servizi pubblici locali sono  assoggettate  al  patto  di

stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il concerto del

Ministro per le riforme per il federalismo,  in  sede  di  attuazione

dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.

112, convertito con  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive

modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei

soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale  partecipano,

dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno.

  15.  Le  societa'  cosiddette  "in   house"   e   le   societa'   a

partecipazione mista  pubblica  e  privata,  affidatarie  di  servizi

pubblici locali, applicano, per l'acquisto  di  beni  e  servizi,  le

disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e

successive modificazioni.

  16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla  gestione  del

servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c),  del

medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se

la  scelta  del  socio  privato  e'   avvenuta   mediante   procedure

competitive ad evidenza pubblica le  quali  abbiano  ad  oggetto,  al

tempo stesso, la qualita' di  socio  e  l'attribuzione  di  specifici

compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano  ferme

le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2)  e

3), del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive

modificazioni.

  17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,  comma  2-bis,

primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e

successive modificazioni, le societa' a partecipazione  pubblica  che

gestiscono   servizi   pubblici   locali   adottano,    con    propri

provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del  personale

e per il conferimento degli incarichi nel rispetto  dei  principi  di

cui al comma 3 dell'articolo 35  del  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, e'  fatto

divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire

incarichi. Il presente comma non si applica alle societa' quotate  in

mercati regolamentati.

  18. In caso di affidamento  della  gestione  dei  servizi  pubblici

locali a societa' cosiddette "in house" e in tutti i casi in  cui  il

capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale

affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche'

ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,

secondo modalita'  definite  dallo  statuto  dell'ente  locale,  alla

vigilanza dell'organo  di  revisione  di  cui  agli  articoli  234  e

seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni.  Restano  ferme  le   disposizioni   contenute   nelle

discipline di settore vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto.

  19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o

dei servizi dell'ente  locale,  nonche'  degli  altri  organismi  che

espletano  funzioni  di  stazione  appaltante,  di  regolazione,   di

indirizzo e di controllo di  servizi  pubblici  locali,  non  possono

svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte

dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le

dette  funzioni  sono  state  svolte  nei  tre  anni  precedenti   il

conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi  pubblici

locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la

disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

  20. Il divieto di cui al comma 19 opera  anche  nei  confronti  del

coniuge, dei parenti  e  degli  affini  entro  il  quarto  grado  dei

soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di  coloro

che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente,  a  qualsiasi

titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli  enti

locali o dei soggetti che hanno affidato  la  gestione  del  servizio

pubblico locale.

  21.  Non  possono  essere  nominati  amministratori   di   societa'

partecipate da enti locali coloro che nei tre  anni  precedenti  alla

nomina  hanno  ricoperto  la  carica  di   amministratore,   di   cui

all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e

successive modificazioni, negli enti locali che  detengono  quote  di

partecipazione al capitale della stessa societa'.

  22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento  della

gestione di servizi  pubblici  locali  non  devono  aver  svolto  ne'

svolgere alcun'altra funzione o  incarico  tecnico  o  amministrativo

relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

  23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,  la  carica

di amministratore locale, di cui al  comma  21,  non  possono  essere

nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi

pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

  24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,

in qualita' di componenti di commissioni di gara,  abbiano  concorso,

con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza

non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

  25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara  le  cause

di astensione previste  dall'articolo  51  del  codice  di  procedura

civile.

  26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata

dall'ente locale che la indice, i  componenti  della  commissione  di

gara non possono essere ne' dipendenti ne'  amministratori  dell'ente

locale stesso.

  27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si

applicano alle nomine e agli incarichi da  conferire  successivamente

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  28. Ferma restando la  proprieta'  pubblica  delle  reti,  la  loro

gestione puo' essere affidata a soggetti privati.

  29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o  in

caso di sua cessazione anticipata,  il  precedente  gestore  cede  al

gestore  subentrante  i  beni  strumentali  e  le   loro   pertinenze

necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,

per la prosecuzione del servizio,  come  individuati,  ai  sensi  del

comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi

da pesi e gravami.

  30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni  di  cui

al comma 1  non  sono  stati  interamente  ammortizzati,  il  gestore

subentrante corrisponde al precedente  gestore  un  importo  pari  al

valore contabile originario non  ancora  ammortizzato,  al  netto  di

eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di  settore,

anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del  presente

decreto, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti

stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

  31. L'importo di cui al comma 30 e'  indicato  nel  bando  o  nella

lettera di invito  relativi  alla  gara  indetta  per  il  successivo

affidamento del servizio pubblico locale a seguito della  scadenza  o

della cessazione anticipata della gestione.

  32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32,  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo  1,

comma 117, della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  e  successive

modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a

quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente:

    a) gli affidamenti diretti  relativi  a  servizi  il  cui  valore

economico sia superiore alla somma di cui al comma  13,  nonche'  gli

affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive

lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza  necessita'  di

apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data  del  31  marzo

2012;

    b) le gestioni affidate direttamente a societa' a  partecipazione

mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta

mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei

principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al

tempo stesso, la qualita'  di  socio  e  l'attribuzione  dei  compiti

operativi   connessi   alla   gestione   del    servizio,    cessano,

improrogabilmente  e  senza  necessita'  di  apposita   deliberazione

dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;

    c) le gestioni affidate direttamente a societa' a  partecipazione

mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta

mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei

principi di cui al comma 8, le quali abbiano  avuto  ad  oggetto,  al

tempo stesso, la qualita'  di  socio  e  l'attribuzione  dei  compiti

operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla  scadenza

prevista nel contratto di servizio;

    d) gli affidamenti diretti assentiti alla  data  del    ottobre

2003 a societa' a partecipazione pubblica gia'  quotate  in  borsa  a

tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo  2359

del codice civile, cessano alla scadenza prevista  nel  contratto  di

servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche

progressivamente, attraverso procedure ad  evidenza  pubblica  ovvero

forme  di  collocamento  privato  presso  investitori  qualificati  e

operatori industriali, ad una quota non superiore  al  40  per  cento

entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro  il  31

dicembre 2015;  ove  siffatte  condizioni  non  si  verifichino,  gli

affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita

deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del  30

giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

  33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da

una medesima controllante, anche  non  appartenenti  a  Stati  membri

dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto

o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o  per  contratto

servizi pubblici locali in virtu'  di  affidamento  diretto,  di  una

procedura non ad evidenza pubblica ovvero  ai  sensi  del  comma  12,

nonche' i soggetti cui e' affidata  la  gestione  delle  reti,  degli

impianti e delle altre  dotazioni  patrimoniali  degli  enti  locali,

qualora  separata  dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi,  non

possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero  in  ambiti

territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti

pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o

altre societa' che siano  da  essi  controllate  o  partecipate,  ne'

partecipando a gare. Il divieto di cui al  primo  periodo  opera  per

tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate

in mercati regolamentati e alle societa'  da  queste  direttamente  o

indirettamente controllate ai sensi  dell'articolo  2359  del  codice

civile, nonche' al  socio  selezionato  ai  sensi  del  comma  12.  I

soggetti  affidatari  diretti  di  servizi  pubblici  locali  possono

comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima  gara

successiva alla cessazione del servizio,  svolta  mediante  procedura

competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi

forniti.

  34.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente  articolo   il

servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai  commi

19 a 27, il servizio di distribuzione di  gas  naturale,  di  cui  al

decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  il   servizio   di

distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo  16

marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di

trasporto ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19

novembre 1997, n. 422, nonche' la gestione delle  farmacie  comunali,

di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.

  35.  Restano  salve  le  procedure  di  affidamento  gia'   avviate

all'entrata in vigore del presente decreto.

 

                               Art. 5

            Norme in materia di societa' municipalizzate

  1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui  all'art.  6-quinquies

del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  nei  limiti  delle

disponibilita' in base alla legislazione vigente e  comunque  fino  a

250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per  l'anno

2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e

dei trasporti di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze,  ad  investimenti  infrastrutturali  effettuati  dagli  enti

territoriali che procedano, rispettivamente,  entro  il  31  dicembre

2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni

azionarie in societa' esercenti servizi pubblici locali di  rilevanza

economica,  diversi  dal  servizio  idrico.   L'effettuazione   delle

dismissioni e' comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese  effettuate

a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del  patto  di

stabilita' interno. La quota assegnata a  ciascun  ente  territoriale

non puo' essere superiore ai proventi della  dismissione  effettuata.

La quota non assegnata  agli  enti  territoriali  e'  destinata  alle

finalita' previste dal citato articolo 6-quinquies.

 

 

 

                               Art. 6

Liberalizzazione in materia di  segnalazione  certificata  di  inizio

  attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'.  Ulteriori

  semplificazioni

  1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del  comma    sono

inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;

    b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni

di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;

    c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «6-ter.  La  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',   la

denuncia e la dichiarazione di inizio  attivita'  si  riferiscono  ad

attivita' liberalizzate  e  non  costituiscono  provvedimenti  taciti

direttamente  impugnabili.  Gli   interessati   possono   sollecitare

l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in  caso

di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3  del

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

  2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, sono abrogati:

    a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre  2006,

n. 296;

    b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

    c) il comma 2, lettera a), dell'articolo  188-bis,  e  l'articolo

188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  successive

modificazioni;

    d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152 e successive modificazioni;

    e)  il  comma  1,  lettera  b),  dell'articolo  16  del   decreto

legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

    f) l'articolo 36, del decreto legislativo  3  dicembre  2010,  n.

205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;

    g) il decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare  in  data  17  dicembre  2009  e  successive

modificazioni;

    h) il decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.

  3. Resta ferma l'applicabilita' delle altre  norme  in  materia  di

gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis,

comma 2, lettera b), del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  i

relativi adempimenti possono essere  effettuati  nel  rispetto  degli

obblighi relativi alla  tenuta  dei  registri  di  carico  e  scarico

nonche' del formulario di identificazione di cui agli articoli 190  e

193  del  decreto  legislativo  n.  152   del   2006   e   successive

modificazioni.

  4. All'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,

n. 111, sono  soppresse  le  seguenti  parole:  "ubicato  nei  comuni

inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche  o  citta'

d'arte".

  5. All' articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

  «2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto  dall'articolo

5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema  pubblico  di

connettivita', una piattaforma tecnologica per  l'interconnessione  e

l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e  i  prestatori

di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare,  attraverso

strumenti condivisi  di  riconoscimento  unificati,  l'autenticazione

certa dei soggetti interessati all'operazione in  tutta  la  gestione

del processo di pagamento.».

  6. Le pubbliche amministrazioni possono  utilizzare,  entro  il  31

dicembre 2013, la infrastruttura  prevista  dall'articolo  81,  comma

2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine  di

consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione

debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.

 

                               Art. 7

Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe  elettriche  e

  misure  di  perequazione  nei  settori  petrolifero,   dell'energia

  elettrica e del gas

  1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25  giugno  2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.

133, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'alinea, le parole: "superiore a 25 milioni di euro",  sono

sostituite dalle seguenti: "superiore a  10  milioni  di  euro  e  un

reddito imponibile superiore a 1 milione di euro";

    b) la lettera c) e' sostituita dalle  seguenti:  "c)  produzione,

trasmissione e dispacciamento,  distribuzione  o  commercializzazione

dell'energia elettrica; c-bis)  trasporto  o  distribuzione  del  gas

naturale";

    c) le parole da: "La medesima disposizione"  fino  a  "o  eolica"

sono soppresse.

  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le

disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n.  133,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente

articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta  successivo

a quello in corso al 31 dicembre 2010.

  3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso  al  31

dicembre  2010,  l'aliquota  dell'addizionale  di  cui  al  comma  16

dell'articolo  81  del  decreto  legge  25  giugno  2008,   n.   112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e

successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti percentuali.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della

determinazione dell'acconto di  imposta  dovuto  per  il  periodo  di

imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

  5. A quanto previsto dai commi 1  e  3  del  presente  articolo  si

applicano le disposizioni di cui al comma  18  dell'articolo  81  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,

relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

  6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori  entrate

stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012  e  900

milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

 

                                Titolo III

                  MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

 

                               Art. 8

       Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'

  1.  I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a   livello

aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori

comparativamente piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale  ovvero

dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare

specifiche  intese  finalizzate  alla  maggiore   occupazione,   alla

qualita'  dei  contratti  di  lavoro,  alla  emersione   del   lavoro

irregolare, agli incrementi di  competitivita'  e  di  salario,  alla

gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  e

all'avvio di nuove attivita'.

  2. Le specifiche intese di cui al comma  1  possono  riguardare  la

regolazione delle materie  inerenti  l'organizzazione  del  lavoro  e

della  produzione  incluse  quelle   relative:   a)   agli   impianti

audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni

del lavoratore, alla classificazione e inquadramento  del  personale;

c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato  o

flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai  casi  di

ricorso  alla  somministrazione  di  lavoro;   d)   alla   disciplina

dell'orario di lavoro; e) alle modalita' di assunzione  e  disciplina

del rapporto di  lavoro,  comprese  le  collaborazioni  coordinate  e

continuative a progetto e  le  partite  IVA,  alla  trasformazione  e

conversione dei contratti di lavoro e alle  conseguenze  del  recesso

dal  rapporto  di  lavoro,  fatta  eccezione  per  il   licenziamento

discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in  concomitanza

del matrimonio.

  3. Le disposizioni  contenute  in  contratti  collettivi  aziendali

vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale

del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei  confronti

di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso

si riferisce a condizione che sia stato  approvato  con  votazione  a

maggioranza dei lavoratori.

 

                               Art. 9

                      Collocamento obbligatorio

                    e regime delle compensazioni

  1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono  apportate

le seguenti modifiche:

    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui

agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai

fini del rispetto degli obblighi ivi previsti,  i  datori  di  lavoro

privati che occupano personale  in  diverse  unita'  produttive  e  i

datori di lavoro privati di imprese che sono parte di  un  gruppo  ai

sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.

276 possono assumere in una unita' produttiva o,  ferme  restando  le

aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in  una  impresa  del  gruppo

avente sede in Italia, un numero  di  lavoratori  aventi  diritto  al

collocamento mirato superiore a quello prescritto,  portando  in  via

automatica le eccedenze a compenso del  minor  numero  di  lavoratori

assunti nelle altre unita'  produttive  o  nelle  altre  imprese  del

gruppo aventi sede in Italia»;

    b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

  «8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della  facolta'

di cui al comma 8  trasmettono  in  via  telematica  a  ciascuno  dei

servizi  competenti  delle  province  in  cui  insistono  le   unita'

produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse  imprese  del

gruppo di cui all'articolo 31 del decreto  legislativo  10  settembre

2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal  quale

risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei

dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna  impresa

appartenente al gruppo»;

  «8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati,  su

loro motivata richiesta, ad assumere  in  una  unita'  produttiva  un

numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento  obbligatorio

superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a  compenso  del

minor numero di lavoratori assunti in altre unita'  produttive  della

medesima regione»;

  «8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con

le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».

 

                               Art. 10

         Fondi interprofessionali per la formazione continua

  1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

dopo   le   parole   «si   possono   articolare    regionalmente    o

territorialmente» aggiungere le seguenti parole «e  possono  altresi'

utilizzare parte  delle  risorse  a  essi  destinati  per  misure  di

formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».

 

                               Art. 11

     Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini

  1. I tirocini formativi e di orientamento possono  essere  promossi

unicamente  da  soggetti  in  possesso  degli   specifici   requisiti

preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione  di

idonee garanzie all'espletamento  delle  iniziative  medesime.  Fatta

eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,

i soggetti in  trattamento  psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli

alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di  detenzione,

i tirocini formativi e di orientamento non  curriculari  non  possono

avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese,  e  possono

essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati  o  neo-laureati

entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei  relativo  titolo

di studio.

  2. In assenza  di  specifiche  regolamentazione  regionali  trovano

applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni  di  cui  al

comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196  e

il relativo regolamento di attuazione.

 

                               Art. 12

         Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

  1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

  «Art.  603-bis  (Intermediazione  illecita   e   sfruttamento   del

lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  chiunque

svolga  un'attivita'  organizzata  di   intermediazione,   reclutando

manodopera o organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata  da

sfruttamento,   mediante   violenza,   minaccia,   o   intimidazione,

approfittando dello stato di bisogno o di necessita' dei  lavoratori,

e' punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la  multa  da

1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

  Ai fini del primo comma,  costituisce  indice  di  sfruttamento  la

sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze:

    1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente

difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato

rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;

    2) la sistematica violazione della normativa relativa  all'orario

di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria,  alle

ferie;

    3) la sussistenza di violazioni della  normativa  in  materia  di

sicurezza  e  igiene  nei  luoghi  di  lavoro,  tale  da  esporre  il

lavoratore a pericolo per la salute,  la  sicurezza  o  l'incolumita'

personale;

    4) la sottoposizione  del  lavoratore  a  condizioni  di  lavoro,

metodi di sorveglianza, o a situazioni  alloggiative  particolarmente

degradanti.

  Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l'aumento  della

pena da un terzo alla meta':

    1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a

tre;

    2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in

eta' non lavorativa;

    3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a

situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche

delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

  Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di  cui

agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad

oggetto prestazioni lavorative,  e  603-bis,  importa  l'interdizione

dagli uffici direttivi delle  persone  giuridiche  o  delle  imprese,

nonche' il divieto di concludere contratti  di  appalto,  di  cottimo

fiduciario, di fornitura di opere,  beni  o  servizi  riguardanti  la

pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per  i

delitti di cui al primo comma importa altresi'  l'esclusione  per  un

periodo di due anni  da  agevolazioni,  finanziamenti,  contributi  o

sussidi da parte dello  Stato  o  di  altri  enti  pubblici,  nonche'

dell'Unione europea, relativi al settore di attivita' in cui ha avuto

luogo lo sfruttamento.  L'esclusione  di  cui  al  secondo  comma  e'

aumentata a cinque anni quando il fatto e' commesso  da  soggetto  al

quale sia stata applicata la  recidiva  ai  sensi  dell'articolo  99,

secondo comma, numeri 1) e 3)».

 

                             Titolo IV

           RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

 

                               Art. 13

Trattamento economico dei  parlamentari  e  dei  membri  degli  altri

  organi costituzionali. Incompatibilita'. Riduzione delle spese  per

  i referendum

  1. A decorrere dal mese successivo a quello di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del  presente  decreto,  ai  membri  degli

organi costituzionali si applica, senza effetti a fini previdenziali,

una riduzione delle retribuzioni o indennita' di carica  superiori  a

90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in  vigore  del

presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i

90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonche' del 20 per  cento  per  la

parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta  riduzione  il

trattamento economico complessivo non puo' essere comunque  inferiore

a 90.000 euro lordi annui.

  2.  In  attesa  della  revisione  costituzionale   concernente   la

riduzione del numero dei parlamentari e  della  rideterminazione  del

trattamento  economico  omnicomprensivo  annualmente  corrisposto  ai

sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.

98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

    a) l'indennita' parlamentare e' ridotta del 50 per  cento  per  i

parlamentari che svolgano qualsiasi attivita' lavorativa per la quale

sia  percepito  un  reddito  uguale  o  superiore  al  15  per  cento

dell'indennita' medesima. La riduzione si  applica  a  decorrere  dal

mese successivo al deposito presso la Camera  di  appartenenza  della

dichiarazione annuale relativa ai redditi delle  persone  fisiche  di

cui  alla  legge  5  luglio  1982,  n.  441  dalla  quale  emerge  il

superamento del limite di cui al primo periodo;

    b) le Camere, in conformita' con quanto previsto  dai  rispettivi

ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di  entrata

in vigore  del  presente  decreto  le  modalita'  piu'  adeguate  per

correlare l'indennita' parlamentare al  tasso  di  partecipazione  di

ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e  delle

Commissioni.

  3. La carica di parlamentare e' incompatibile con  qualsiasi  altra

carica  pubblica  elettiva.  Tale  incompatibilita'  si   applica   a

decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata  in

vigore del presente decreto.

  4.  All'articolo  7  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,

dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel  caso  in  cui,

nel medesimo anno, debba tenersi piu' di un referendum abrogativo, la

convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge  25

maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi  nella

medesima data.».

 

                               Art. 14

          Riduzione del numero dei consiglieri e assessori

          regionali e relative indennita'. Misure premiali

  1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti  nell'ambito  del

coordinamento della finanza  pubblica,  le  Regioni,  ai  fini  della

collocazione nella classe di enti territoriali piu' virtuosa  di  cui

all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,

oltre al rispetto dei parametri gia' previsti dal  predetto  articolo

20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia  statutaria

e  legislativa,  i  rispettivi  ordinamenti  ai  seguenti   ulteriori

parametri:

    a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad

esclusione del  Presidente  della  Giunta  regionale,  sia  uguale  o

inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un  milione  di

abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due  milioni  di

abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro  milioni

di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a  sei  milioni

di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni

di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione  superiore  ad  otto

milioni  di  abitanti.  La  riduzione  del  numero  dei   consiglieri

regionali rispetto a  quello  attualmente  previsto  e'  adottata  da

ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del

presente decreto e  deve  essere  efficace  dalla  prima  legislatura

regionale successiva a quella della data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore  del

presente  decreto,  abbiano  un  numero  di   consiglieri   regionali

inferiore a quello  previsto  nella  presente  lettera,  non  possono

aumentarne il numero;

    b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia

pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio

regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione deve

essere operata entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna  regione,  dalla

prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto;

    c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012,  in  attuazione  di

quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.

2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,  n.  42,

degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati,  previsti  in

favore dei consiglieri  regionali  entro  il  limite  dell'indennita'

massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come  rideterminata

ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;

    d)  previsione  che  il  trattamento  economico  dei  consiglieri

regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori  del

Consiglio regionale;

    e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di  un  Collegio

dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza  sulla  regolarita'

contabile, finanziaria  ed  economica  della  gestione  dell'ente;  i

componenti tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco

nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti  iscritti,

a livello regionale, nel Registro  dei  revisori  legali  di  cui  al

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di  specifica

qualificazione professionale in materia di  contabilita'  pubblica  e

gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

    f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del

presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima  legislatura

regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore

del presente decreto, al sistema  previdenziale  contributivo  per  i

consiglieri regionali.

  2. L'adeguamento ai parametri di cui al  comma  1  da  parte  delle

Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di

Bolzano costituisce condizione per  l'applicazione  dell'articolo  27

della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle  Regioni  a

statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai  sensi

del citato articolo 27, assicura  il  conseguimento  degli  obiettivi

costituzionali di perequazione e  di  solidarieta',  ed  elemento  di

riferimento per l'applicazione di  misure  premiali  o  sanzionatorie

previste dalla normativa vigente.

 

                               Art. 15

               Soppressione di Province e dimezzamento

                     dei consiglieri e assessori

  1.  In  attesa  della  complessiva   revisione   della   disciplina

costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere  dalla

data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla

data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  soppresse  le

Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al  censimento

generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300.000  abitanti

o la cui superficie complessiva  sia  superiore  a  3.000  chilometri

quadrati.

  2. Entro il termine fissato al comma 1 per  la  soppressione  delle

Province, i Comuni del territorio della circoscrizione delle Province

soppresse esercitano  l'iniziativa  di  cui  all'articolo  133  della

Costituzione al  fine  di  essere  aggregati  ad  un'altra  provincia

all'interno del territorio regionale, nel rispetto del  principio  di

continuita' territoriale.

  3. In assenza di tale iniziativa entro il termine di cui al comma 1

ovvero nel caso in cui entro  il  medesimo  termine  non  sia  ancora

entrata in vigore la legge statale di revisione delle  circoscrizioni

provinciali, le funzioni esercitate  dalle  province  soppresse  sono

trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte,  ai

Comuni  gia'  facenti  parte  delle  circoscrizioni  delle   Province

soppresse  oppure  attribuirle  alle  Province  limitrofe  a   quelle

soppresse, delimitando l'area di competenza  di  ciascuna  di  queste

ultime. In tal caso, con  decreto  del  Ministro  dell'Interno,  sono

trasferiti  alla  Regione  personale,  beni,  strumenti  operativi  e

risorse finanziarie adeguati.

  4. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in  Regioni

con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

  5. A decorrere dal primo rinnovo  degli  organi  di  governo  delle

Province successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, il numero dei  consiglieri  provinciali  e  degli  assessori

provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di  entrata

in  vigore  del  presente  decreto  e'  ridotto  della   meta',   con

arrotondamento all'unita' superiore. Resta fermo quanto previsto  dai

commi da 1 a 3 del presente articolo.

  6. La soppressione delle Province di cui al comma  1  determina  la

soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede  nelle

province  soppresse;  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono

stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.

  7. Fermo quanto previsto dal comma 6, con uno o  piu'  decreti  del

Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro

competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

si  procede  alla  revisione  delle   strutture   periferiche   delle

amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse.

 

                               Art. 16

                    Riduzione dei costi relativi

               alla rappresentanza politica nei comuni

  1. Al fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di

finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il

contenimento delle  spese  degli  enti  territoriali  e  il  migliore

svolgimento delle funzioni  amministrative,  a  decorrere  dal  primo

rinnovo successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  nei  Comuni  con  popolazione  pari  o  inferiore  a  1.000

abitanti, il Sindaco e' il solo organo di governo e sono soppressi la

Giunta ed il Consiglio comunale.  Tutte  le  funzioni  amministrative

sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri Comuni

contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti mediante

la costituzione, nell'ambito del territorio di una  provincia,  salvo

quanto previsto dall'articolo 15 del  presente  decreto,  dell'unione

municipale.

  2. Nei Comuni di cui al comma 1, il Sindaco e' eletto  a  suffragio

universale e diretto. Ciascun elettore ha diritto di  votare  per  un

candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno o

il nominativo sulla scheda elettorale. E' proclamato  eletto  Sindaco

il candidato alla carica che ottiene il maggior numero  di  voti.  In

caso di parita' di voti, si applica l'articolo  71  del  Testo  unico

degli enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.

267. Restano ferme le norme vigenti in  materia  di  ineleggibilita',

incandidabilita' e incompatibilita'  e  per  la  presentazione  della

candidatura previste per i Sindaci dei comuni con popolazione fino  a

1.000 abitanti.

  3. L'unione municipale e'  costituita  dai  comuni  contermini  con

popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti al fine  dell'esercizio

in forma associata di tutte le funzioni amministrative e dei  servizi

pubblici di spettanza comunale. La complessiva popolazione  residente

nel  territorio  dell'unione  municipale  e'  pari  almeno  a   5.000

abitanti, salvo diverso limite demografico individuato  con  delibera

della Giunta regionale.

  4. Nel caso in  cui  non  vi  siano  altri  Comuni  contermini  con

popolazione inferiore a 1000 abitanti, a tali Comuni si applicano, ai

fini della composizione degli organi di governo,  le  norme  previste

per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti di cui al comma 9,

lettera a). I comuni di cui al primo  periodo  costituiscono,  con  i

comuni contermini, unioni di comuni, ai sensi  dell'articolo  32  del

citato Testo unico al fine di ridurre le spese complessive.

  5. Gli organi dell'unione municipale sono  l'assemblea  municipale,

il  presidente  dell'unione  municipale  e  la   giunta   municipale.

L'assemblea  municipale  e'  costituita  dai   sindaci   dei   comuni

costituenti  l'unione  municipale   ed   esercita,   sul   territorio

dell'unione municipale, le competenze  attribuite  dal  citato  Testo

unico ai Consigli comunali. L'assemblea municipale  elegge,  nel  suo

seno, il Presidente dell'unione municipale, al  quale  spettano,  sul

territorio  dell'unione  municipale,  le   competenze   del   Sindaco

stabilite dall'articolo  50  del  citato  Testo  unico.  Spettano  ai

Sindaci  dei  comuni  facenti   parte   dell'unione   municipale   le

attribuzioni di cui  all'articolo  54  del  citato  Testo  unico.  Il

Presidente  dell'unione   municipale   nomina,   fra   i   componenti

l'assemblea municipale, la giunta municipale, composta da  un  numero

di assessori non  superiore  a  quello  previsto  per  i  comuni  con

popolazione uguale a quella complessiva  dell'unione  municipale.  La

Giunta esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze

di cui all'articolo 48 del citato Testo unico.

  6. Lo statuto dell'unione  municipale  individua  le  modalita'  di

funzionamento degli organi di cui  al  comma  5  e  ne  disciplina  i

rapporti.

  7. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, ai  sensi  dell'articolo  17,

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro

dell'interno, di concerto con il  Ministro  per  le  riforme  per  il

federalismo, e' disciplinato il procedimento  di  prima  costituzione

dell'unione municipale, prevedendo in ogni caso che, nel caso in  cui

siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei  comuni  di  cui  al

comma 1 e la costituzione dell'unione municipale non sia avvenuta, il

Prefetto  stabilisca  per  i  Comuni  interessati  un   termine   per

adempiere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto  nomina  un

commissario  ad  acta  al  fine  di  provvedere   alla   convocazione

dell'Assemblea municipale per gli adempimenti previsti.

  8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in  materia

di ordinamento e funzionamento dei Comuni.

  9. A decorrere dal primo  rinnovo  di  ciascun  consiglio  comunale

successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto:

  a) per i comuni con popolazione superiore a  1000  e  fino  a  3000

abitanti, il consiglio comunale e' composto,  oltre  al  Sindaco,  da

cinque consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'  stabilito

in due;

  b) per i comuni con popolazione superiore a  3000  e  fino  a  5000

abitanti, il consiglio comunale e' composto,  oltre  al  Sindaco,  da

sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori  e'  stabilito

in tre;

  c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino  a  10.000

abitanti, il consiglio comunale e' composto,  oltre  al  Sindaco,  da

nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in

quattro.

  10. All'articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «5.000  abitanti

o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente

piu' piccolo tra quelli associati», sono sostituite  dalle  seguenti:

«10.000 abitanti, salvo diverso limite  demografico  individuato  con

delibera della Giunta regionale,»; le lettere b) e  c)  del  medesimo

comma 31 sono sostituite dalla seguente: "b)  entro  il  31  dicembre

2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti

ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della  citata  legge  n.  42  del

2009".

  11. A  decorrere  dal  primo  rinnovo  del  collegio  dei  revisori

successivo alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i

revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione  da  un

elenco nel quale possono essere inseriti,  a  richiesta,  i  soggetti

iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali  di

cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  in  possesso  di

specifica qualificazione professionale  in  materia  di  contabilita'

pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti  territoriali.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  stabilite  le

modalita' di attuazione del presente comma.

  12. Le spese di rappresentanza sostenute dagli  organi  di  governo

degli enti locali  sono  elencate,  per  ciascun  anno,  in  apposito

prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo  227  del  Testo

unico degli enti locali di cui  al  18  agosto  2000,  n.  267.  Tale

prospetto e' trasmesso alla  sezione  regionale  di  controllo  della

Corte   dei   conti   ed   e'   pubblicato,   entro   dieci    giorni

dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale.

Con atto di  natura  non  regolamentare,  adottato  d'intesa  con  la

Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi  dell'articolo

3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  il  Ministro

dell'Interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, adotta uno schema tipo  del  prospetto  di  cui  al

primo periodo.

  13. All'articolo 14, comma 32, alinea del decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122, le parole «31  dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a), del medesimo comma 32,

le parole «31 dicembre 2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31

dicembre 2012».

  14. Al fine di  verificare  il  perseguimento  degli  obiettivi  di

semplificazione e di  riduzione  delle  spese  da  parte  degli  enti

locali, il Prefetto accerta che  gli  enti  territoriali  interessati

abbiano  attuato,  entro  i  termini   stabiliti,   quanto   previsto

dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre  2009,

n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, del

citato decreto-legge n. 78 del  2010.  Nel  caso  in  cui,  all'esito

dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto

previsto dalle disposizioni di cui al  primo  periodo,  assegna  agli

enti inadempienti un termine perentorio entro  il  quale  provvedere.

Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un  commissario

ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari.

 

                               Art. 17

                        Disposizioni relative

          al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

  1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

  "Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e'  composto  da

esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in numero  di

settanta, oltre al presidente e al segretario  generale,  secondo  la

seguente ripartizione:

  a) dodici esperti  di  chiara  fama,  qualificati  esponenti  della

cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto  nominati  dal

Presidente della Repubblica e quattro  proposti  dal  Presidente  del

Consiglio   dei   Ministri.   Fra   essi   l'Assemblea   nomina    un

vicepresidente;

  b)  quarantotto   rappresentanti   di   vertice   delle   categorie

produttive, dei  quali  ventiquattro  rappresentanti  dei  lavoratori

dipendenti attivi, sei rappresentanti dei lavoratori autonomi  attivi

e diciotto rappresentanti delle imprese. Fra essi l'Assemblea  nomina

due vicepresidenti;

  c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale  e

delle organizzazioni di  volontariato,  dei  quali  cinque  designati

dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e  cinque  designati

dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. Fra essi l'Assemblea

nomina un vicepresidente.".

  b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:

  "Gli atti del CNEL sono assunti a  maggioranza  assoluta  dei  suoi

componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il

segretario  generale,  puo'  istituire  fino  a  quattro  commissioni

istruttorie, in ciascuna delle quali siedono  non  piu'  di  quindici

consiglieri,  proporzionalmente   alle   varie   rappresentanze.   La

presidenza di ciascuna commissione  istruttoria  spetta  ad  uno  dei

vicepresidenti.".

  2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre  1986,  n.

936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata,

ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente

articolo. Entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto il Presidente della Repubblica provvede alla nomina dei nuovi

rappresentanti delle categorie produttive  di  cui  alla  lettera  b)

dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito

dal precedente comma 1.

 

                               Art. 18

                      Voli in classe economica

  1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti  delle

amministrazioni  dello  Stato,  centrali  e  periferiche,   anche   a

ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti

degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e  speciali,  di

aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita' amministrative

indipendenti o di altri enti pubblici  e  i  commissari  straordinari

che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni  di  servizio

all'interno dell'Unione europea  utilizzano  il  mezzo  di  trasporto

aereo, volano  in  classe  economica.  Resta  fermo  quanto  previsto

dall'articolo 1, comma 216, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266.

All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  le

parole "al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima

fascia e alle categorie equiparate, nonche'" sono soppresse.

 

                               Art. 19

                         Disposizioni finali

  1. Alle  maggiori  spese  derivanti  dall'attuazione  del  presente

decreto, di cui, rispettivamente,  all'articolo  1  commi  16  e  25,

all'articolo 2  comma  1,  all'articolo  5  e  all'articolo  7,  pari

complessivamente a 4.154,6 milioni di euro per l'anno  2012  a  1.280

milioni di euro per l'anno 2013, 1.289 milioni  di  euro  per  l'anno

2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni  di  euro  per

l'anno 2016, che aumentano in termini di indebitamento netto a  1.330

milioni per l'anno 2013 ed  a  1.439  milioni  per  l'anno  2014,  si

provvede  con  quota  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dal

presente decreto.

  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                               Art. 20

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 13 agosto 2011

 

                             NAPOLITANO

 

                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio

                                dei Ministri

 

                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e

                                delle finanze 

 

Visto, il Guardasigilli: Palma