|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 2 settembre 2011
Circolare n. 166/2011
Oggetto: Lavoro – Sicurezza
– Nuova disciplina sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Proroga
al 24/1/2012 - D.M. 22.7.2011, su G.U. n. 173 del 27.7.2011.
E’ stata prorogata
al 24 gennaio 2012 (in precedenza 28
luglio 2011) l’entrata in vigore del D.M. 11.4.2011 che ha introdotto una nuova
disciplina sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro prevedendo
in particolare nuove modalità di effettuazione delle verifiche, nonché l’obbligo
per il datore di lavoro di dare comunicazione immediata all’INAIL per fini
statistici della messa in servizio di nuove attrezzature.
Come è noto, in base
al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (art. 71 del D.Lgvo
n. 81/2008) il datore di lavoro è tenuto a sottoporre a verifiche periodiche alcune
attrezzature espressamente indicate (tra cui apparecchi di sollevamento di materiali
con portata superiore a 200Kg, scale aeree, ponti mobili, carrelli semoventi a
braccio telescopico) al fine di valutarne lo stato di conservazione e
l’efficienza.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.91/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
Lc/Lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 173 del 27.7.2011 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 luglio 2011
Proroga dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 recante
disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, nonche' criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui
all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreta:
Art. 1
Modifica al decreto ministeriale 11 aprile 2011
1. Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 e' modificato come segue:
a) all'art. 6, dopo il comma 2, le parole "90 giorni dopo" sono
sostituite dalle seguenti: "270 giorni dopo".
Roma, 22 luglio 2011
Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani