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Roma, 2 settembre 2011

 

Circolare n. 166/2011

 

Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Nuova disciplina sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Proroga al 24/1/2012 - D.M. 22.7.2011, su G.U. n. 173 del 27.7.2011.

 

E’ stata prorogata al 24 gennaio 2012 (in precedenza 28 luglio 2011) l’entrata in vigore del D.M. 11.4.2011 che ha introdotto una nuova disciplina sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro prevedendo in particolare nuove modalità di effettuazione delle verifiche, nonché l’obbligo per il datore di lavoro di dare comunicazione immediata all’INAIL per fini statistici della messa in servizio di nuove attrezzature.

 

Come è noto, in base al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (art. 71 del D.Lgvo n. 81/2008) il datore di lavoro è tenuto a sottoporre a verifiche periodiche alcune attrezzature espressamente indicate (tra cui apparecchi di sollevamento di materiali con portata superiore a 200Kg, scale aeree, ponti mobili, carrelli semoventi a braccio telescopico) al fine di valutarne lo stato di conservazione e l’efficienza.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.91/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/Lc

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G.U. n. 173 del 27.7.2011 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 luglio 2011

Proroga dell'entrata in vigore del decreto  11  aprile  2011  recante
disciplina  delle  modalita'   di   effettuazione   delle   verifiche
periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81,  nonche'  criteri  per  l'abilitazione  dei  soggetti  di  cui
all'articolo  71,  comma  13,  del  medesimo   decreto   legislativo.
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
                           di concerto con 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
                                  e 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
           Modifica al decreto ministeriale 11 aprile 2011 
  1. Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 e' modificato come segue: 
    a) all'art. 6, dopo il comma 2, le parole "90 giorni  dopo"  sono
sostituite dalle seguenti: "270 giorni dopo". 
      Roma, 22 luglio 2011 
 
                       Il Ministro del lavoro e 
                       delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
                      Il Ministro della salute 
                                Fazio 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Romani