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Roma, 14 settembre
2011
Circolare n. 173/2011
Oggetto: Lavoro – Certificazione di malattia online – Piena operatività dal
13 settembre – Circolare INPS n.117 del 9.9.2011.
Come è noto, con la
fine del periodo transitorio dal 13
settembre è pienamente operativa la certificazione di malattia online introdotta
dalla legge n.183/2010 anche per il settore privato. Fermo restando l’obbligo
in capo ai lavoratori di comunicare tempestivamente l’assenza al datore di
lavoro secondo le modalità previste dai contratti collettivi, da ora in avanti
il datore di lavoro non potrà più richiedere ai dipendenti malati copia
cartacea dell’attestazione di malattia
(priva di diagnosi) ma dovrà prenderne visione esclusivamente per via
telematica, o direttamente o tramite un intermediario
(associazione di categoria, consulente del lavoro, ecc.), attraverso una delle
seguenti modalità:
· ricevendo l’attestazione dall’INPS
all’indirizzo di posta elettronica certificata;
· accedendo al portale www.inps.it (Servizi
online – Elenco di tutti i servizi - Consultazione attestati di malattia),
previa attribuzione di un apposito PIN o
tramite codice fiscale del lavoratore e numero di protocollo del certificato
che dovrà essere fornito di volta in volta dal lavoratore su richiesta dello
stesso datore di lavoro.
L’INPS ha precisato
i casi in cui, in deroga al nuovo sistema telematico, è ancora possibile per il
lavoratore produrre l’attestazione di malattia in formato cartaceo secondo le
modalità tradizionali. Tali casi riguardano l’impossibilità da parte del medico
di procedere all’invio telematico della certificazione e l’assenza per malattia
per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici giustificata con certificazione rilasciata da medico privato.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.ri conf.li
nn. 112/2011
e 94/2011 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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INPS
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Tecnologici
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 09/09/2011
Circolare n. 117
Indirizzi
omessi
OGGETTO: Trasmissione telematica delle certificazioni
di malattia all’Inps. Ulteriori modalità di invio degli attestati ai datori di
lavoro privati tramite i propri intermediari.
SOMMARIO: 1. Quadro normativo.
2. Disposizioni attuative.
3. Istruzioni per i datori di lavoro/intermediari.
4. Istruzioni per il lavoratore.
5. Istruzioni procedurali per le sedi.
1. Quadro normativo
La trasmissione telematica all’Inps delle certificazioni
di malattia dei lavoratori dei settori privato e pubblico da parte dei medici è
divenuta operativa a seguito, rispettivamente, del Decreto Interministeriale
(Ministero della Salute e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) del
26.02.2010 e della circolare n. 1 del 19.03.2010 del Dipartimento della
Funzione pubblica e Dipartimento della digitalizzazione della pubblica
amministrazione e dell’innovazione tecnologica.
La normativa di riferimento per i due settori è la
seguente:
PRIVATO:
·
art. 1, comma 149, della L.
311/2004 (prevede la trasmissione telematica del certificato di malattia, da
parte del medico curante, all’INPS);
·
art. 1, comma 810, della L.
296/2006 (aggiunge il comma 5 bis all’art. 50 del D.L. n. 269/1993, convertito
con modificazioni, dalla L. n. 326/2003 - rende disponibile, dal 1° luglio
2007, il collegamento in rete dei medici del SSN, secondo le regole del sistema
pubblico di connettività);
·
D.P.C.M. del 26.3.2008 (definisce i principi generali relativi alle modalità
di trasmissione telematica);
·
decreto interministeriale del
26.2.2010 e disciplinare tecnico ad esso allegato (definiscono le modalità
tecniche per l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al
SAC);
·
art. 25 della L. 183/2010 (uniforma
il regime del rilascio e della trasmissione delle certificazioni di malattia
per il settore privato a quello già previsto per il settore pubblico).
PUBBLICO:
· art. 55 septies del D.Lgs.
165/2001 introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. 150/2009.
2. Disposizioni attuative.
Con le circolari n. 1 del 19.03.2010 e n. 2 del 28.09.2010
del Dipartimento per la funzione pubblica e il Dipartimento della
digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica,
sono state fornite, per i lavoratori del settore pubblico, le necessarie
istruzioni operative ai fini dell’attuazione del nuovo processo che è stato
avviato a decorrere dal 3 aprile 2010.
In particolare, sono state previste specifiche sanzioni,
nei confronti dei medici del SSN o ad esso convenzionati, in caso di
inosservanza circa gli obblighi di trasmissione telematica delle certificazioni
di malattia e si è provveduto a fissare un periodo transitorio, inizialmente di
quattro mesi e poi prorogato fino al 31 gennaio 2011, per la messa a regime di
tale sistema.
Inoltre, la citata circolare n.1 del 19.03.2010 ha
stabilito, per i lavoratori del settore pubblico, l’esonero dall’obbligo di
presentazione delle attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro, fermo
restando l’onere, a carico del suddetto lavoratore, di comunicare
tempestivamente l’assenza dal lavoro all’azienda.
Successivamente, è intervenuta la circolare n. 1 del
23.02.2011 del Dipartimento per la funzione pubblica e il Dipartimento della
digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica,
che ha stabilito la conclusione del predetto periodo transitorio ribadendo che,
a decorrere dal 1° febbraio 2011, nei casi di violazione della normativa in
materia di trasmissione telematica dei certificati, purché non vi siano
giustificati motivi che impediscano l’utilizzo delle tecnologie informatiche, i
medici potranno incorrere in sanzioni disciplinari secondo criteri di
gradualità e proporzionalità. Analogamente, il processo di telematizzazione
della certificazione di malattia e’ partito, anche per i lavoratori del settore
privato, a decorrere dal 3 aprile2010aseguito dell’emanazione del citato
Decreto interministeriale del 26 febbraio 2010 e del relativo disciplinare
tecnico (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.3.2010).
Recentemente, l’art. 25 della Legge n. 183/2010 (Collegato
Lavoro), fa rimando integrale ed esplicito all’art. 55 septies
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - introdotto
dall’art. 69 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 – cosi’ uniformando totalmente il regime del rilascio e della
trasmissione delle suddette certificazioni per i casi di assenza per malattia
dei dipendenti dei settori pubblico e privato, ivi compresi gli aspetti
sanzionatori riferiti ai medici del SSN o con esso convenzionati eventualmente
inadempienti.
Nell’ottica di recepire tutte le innovazioni normative,
nel tempo, l’Istituto ha emanato diverse circolari: n. 60/2010, n. 119/2010 e
n. 164/2010 con le quali sono state fornite istruzioni operative sul nuovo
flusso telematico, sia con riferimento a specifiche competenze previste per il
medico che, soprattutto, ai servizi offerti al lavoratore e al datore di lavoro
per la consultazione e la stampa dei certificati e degli attestati di malattia.
Con la circolare n. 4 del 18.03.2011 dei Dipartimenti
della funzione pubblica e della digitalizzazione della pubblica amministrazione
e l’innovazione tecnologica e del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, sono state impartite ulteriori disposizioni che, ribadendo le modalità
per l’invio delle certificazioni di malattia, mirano ad uniformare il regime
della ricezione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, degli
attestati di malattia dei propri lavoratori. La norma, infatti, dispone
l’obbligatorietà per i datori di lavoro privati - che dovranno adeguarsi entro
il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della circolare avvenuta con
Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011 (13 settembre 2011) - di
utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Inps, esonerando il lavoratore
in stato di malattia dall’invio dell’attestato.
Solo nei casi in cui non sia stato possibile procedere
all’invio telematico della certificazione suddetta ed il medico curante abbia
rilasciato in modalità cartacea il certificato e l’attestato al lavoratore,
quest’ultimo dovrà inviare il certificato medico all’INPS, entro il termine di
due giorni dal rilascio e l’ attestato di malattia al proprio datore di lavoro
secondo le modalità tradizionali. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di
comunicare all’azienda l’assenza dovuta all’evento di malattia, secondo le
norme contrattuali vigenti.
Con tale circolare i Ministeri emittenti hanno espresso
l’avviso che, a seguito dell’entrata in vigore (24.11.2010) della legge n.
183/2010, la gestione della certificazione di malattia e della connessa
attestazione della inidoneità al lavoro sia totalmente equiparata per i
lavoratori dei settori pubblico e privato.
Pertanto, a parziale modifica di quanto indicato con la
circolare dell’Istituto n. 21/2011, la suddetta equiparazione tra i lavoratori
dei settori privato e pubblico deve essere estesa anche ai soggetti abilitati
al rilascio della certificazione di malattia.
Infine, con l’entrata in vigore (6 luglio 2011) del
decreto legge n. 98/2011, successivamente convertito in Legge n. 111 del 2011
“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, sono state
introdotte delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici
dipendenti.
L’art. 16, comma 9 prevede, infatti, la sostituzione del
comma 5 dell’art. 55 septies
del d.lgs. n. 165/2001 introducendo un nuovo comma 5 ter che cosi’
recita: “Nel caso in cui l’assenza per
malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche
od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione
rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita
o la prestazione”.
Detta norma introduce, quindi, un regime speciale rispetto
a quello contenuto nel comma 1 dell’art. 55 septies prevedendo la giustificabilità
dell’assenza per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici anche tramite certificazione rilasciata da
medico o da struttura privata.
Certificazione che, sino all’adeguamento del sistema di
trasmissione telematica, potrà essere prodotta in forma cartacea.
In tal senso il punto 3 della circolare n. 10 del 1 agosto
2011 del Dipartimento Funzione Pubblica.
Pertanto, nei casi di assenza per malattia superiori a
dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo, nel corso
dell’anno solare, anche per il lavoratore del settore privato vige l’obbligo di
produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Servizio
Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per
malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o
diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere
rilasciata anche da medico o struttura privata.
Per quanto riguarda gli eventi di malattia aventi durata
pari o inferiore a 10 giorni nonché per le assenze fino al secondo evento, nel
corso dell’anno solare, il lavoratore può rivolgersi, per la certificazione di
malattia, anche al medico curante non appartenente al Servizio Sanitario
Nazionale o con esso convenzionato.
Risulta, altresì, equiparata la modalità sia di rilascio e
trasmissione telematica del certificato di malattia all’Inps che dell’attestato
di inidoneità al lavoro al datore di lavoro, il quale dovrà acquisirlo
telematicamente fermo restando l’obbligo del lavoratore di comunicare, come
sopra menzionato, l’assenza per malattia.
Nell’ottica della completa informatizzazione del flusso
della certificazione di malattia, l’Istituto gestirà in modalità telematica
anche le visite mediche domiciliari, sia richieste dai datori di lavoro che
disposte d’ufficio, mediante assegnazione automatica al medico di controllo più
vicino al domicilio del lavoratore ammalato, con conseguenti vantaggi in
termini di efficienza e tempestività del servizio.
Si ribadisce che il medico che redige il certificato di
malattia telematico è tenuto, se richiesto dal lavoratore, come viene chiarito
dalla circolare ministeriale n. 4 del 18.03.2011 sopra citata a rilasciare, al
momento della visita, copia cartacea del certificato e dell’attestato di
malattia telematici. Tale adempimento ha anche l’utilità di consentire al
lavoratore di prendere visione della corretta digitazione dei dati anagrafici
e, tra questi, dell’indirizzo di reperibilità, la cui esatta indicazione rimane
un onere a carico del lavoratore stesso. Il lavoratore può in alternativa
richiedere al medico di inviare copia dei suddetti documenti, in formato pdf,
alla propria casella di posta elettronica. Egli, inoltre, riceve dal medico il
numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente.
Qualora la stampa del certificato e dell’attestato non sia
oggettivamente possibile, il medico si limiterà a chiedere conferma dei dati
anagrafici inseriti e a rilasciare al lavoratore il citato numero di protocollo
riferito al certificato telematico. Tale numero dovrà essere fornito dal lavoratore
del settore privato al proprio datore di lavoro nel caso in cui costui ne
faccia richiesta.
L’Istituto, in attuazione di quanto disposto dalla citata
circolare n. 4/2011 ha realizzato un ulteriore servizio consistente nell’invio
delle attestazioni di malattia al datore di lavoro anche per il tramite dei
propri intermediari, come individuati dall’art. 1, commi 1 e 4 della Legge 11
gennaio 1979, n. 12.
Il servizio e’ esteso anche agli intermediari dei datori di lavoro del
settore agricolo - limitatamente
all’attività di assistenza svolta in favore di tali datori di lavoro.
In particolare ai
seguenti soggetti:
·
agrotecnici;
·
periti agrari;
·
dottori agronomi e dottori
forestali.
Si precisa a tal riguardo che le leggi professionali che disciplinano
l’attività di tali soggetti prevedono che i medesimi possano svolgere anche le
funzioni relative all’amministrazione del personale dipendente dalle aziende agricole cui per legge essi possono prestare assistenza
(cfr., rispettivamente: art.
11, comma 1, lett. b), della legge n. 251/1986; art. 2, comma 1, lett. a),
della legge n. 434/1968; e, sia pure in modo implicito, ma chiaro: art. 2,
comma 1, lett. a), della legge n. 3/1976).
Quanto sopra ai sensi delle circolari INPS e INAIL che hanno già
riconosciuto ai datori di lavoro agricoli la possibilità di svolgere le
suddette funzioni per il tramite dei professionisti
sopra elencati: si tratta, in particolare, della circolare INPS n. 45 del 7
aprile 2008 (in materia di trasmissione telematica della denuncia aziendale
delle aziende agricole) e della nota INAIL del 19 gennaio 2009, Prot. 1364 (in materia di tenuta del Libro Unico del
Lavoro).
3. Istruzioni per i datori di lavoro/intermediari.
I datori di lavoro e gli intermediari, individuati
dall’articolo 1, commi 1 e 4, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonchè gli intermediari dei datori di lavoro del settore
agricolo, come specificato al punto 2, hanno a disposizione una nuova
funzionalità per la ricerca degli attestati di malattia mediante il codice
fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menu della consultazione on line degli attestati di malattia. Quest’ultima funzionalità
è anche disponibile attraverso il canale Contact
Center dell’INPS (803.164). Attraverso tale servizio il datore di lavoro e/o il
suo delegato potrà verificare l’avvenuto invio del certificato di malattia.
Sulla base del Codice Fiscale del dipendente e del numero di protocollo
assegnato dall’INPS all’atto della ricezione del certificato di malattia
telematico, il Contact Center ne confermerà o meno la
presenza.
Ai predetti intermediari è stata, inoltre, estesa la possibilità, già
prevista per i datori di lavoro (cfr circolari n. 60 e n. 119 del 2010), di
richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso
il:
- Sistema di invio con PEC.
La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere
inoltrata all’indirizzo di Posta certificata della Struttura territoriale Inps
competente utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati
gli attestati di malattia dei lavoratori.
- Sistema di accesso con PIN.
L’ Inps mette a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di
malattia relative ai certificati trasmessi dal medico curante, mediante accesso
al portale INPS www.inps.it - servizi on-line e previa autorizzazione e
attribuzione di un PIN.
I sistemi appena descritti saranno resi disponibili nelle
prossime settimane agli intermediari che abbiano ricevuto delega generale da un
datore di lavoro allo svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di
lavoro, previdenza ed assistenza sociale nei confronti dell’INPS ed abbiano
comunicato all’Istituto l’esistenza di tale delega mediante l’apposita
applicazione informatizzata descritta nella circolare n. 28 del 2011, nonché agli
intermediari dei datori di lavoro agricoli che hanno ottenuto l’autorizzazione
a svolgere gli adempimenti contributivi per conto delle aziende agricole (cfr.
circolare n. 110 del 2009).
I datori di lavoro e/o l’intermediario in possesso di PIN
e/o di abilitazione alla ricezione dell’attestato di malattia via PEC sono
tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione al verificarsi
della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra
struttura dell’intestatario del PIN e/o di abilitazione alla ricezione
dell’attestato di malattia via PEC, in modo tale che l’Inps possa provvedere a
revocare l’abilitazione.
Infine, si trasmettono in allegato le nuove specifiche tecniche del
formato XML che sostituiscono quelle trasmesse con la circolare n.119 del
07/09/2010 (allegato 1).
4. Istruzioni per il lavoratore.
L’Inps ha, inoltre, reso operativo un nuovo servizio che consente ai
lavoratori di inoltrare richiesta di invio del certificato e dell’ attestato di
malattia alla propria casella di Posta Elettronica Certificata.
La richiesta deve avvenire utilizzando esclusivamente la posta
certificata rilasciata in base alle norme del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 (www.postacertificata.gov.it). La richiesta
di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata all’indirizzo di
Posta certificata della Struttura territoriale Inps competente indicando i
propri dati anagrafi completi di codice fiscale.
Per i cittadini che non dispongono di una casella di Posta Elettronica
Certificata, ma sono in possesso di Pin valido per la consultazione dei
certificati di malattia, l’ Istituto ha reso operativo un nuovo servizio che
consente al lavoratore di ricevere copia degli attestati di malattia presso un
indirizzo di email dallo stesso indicato.
5. Istruzioni procedurali per le Sedi.
Per la gestione delle nuove richieste di invio tramite PEC
è stata aggiornata la procedura disponibile sul sito Intranet – Processi –
prestazioni a sostegno del reddito – la funzione “Gestione P.E.C.
per invio attestati di malattia Telematici” che rende disponibili sia la nuova
opzione per gli intermediari individuati dall’articolo 1 commi 1 e 4 della
Legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonchè per gli
intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo come indicato al punto
2, sia la registrazione delle richieste di invio tramite PEC degli attestati di
malattia da parte del cittadino.
Per la gestione delle richieste di invio tramite PEC degli
attestati di malattia telematici da parte degli intermediari vale quanto già
indicato nella circolare n.119 del 07/09/2010, mentre per la gestione delle
richieste di invio tramite PEC da parte del cittadino, l’operatore dovrà
selezionare la nuova voce “Cittadino”.
Si ricorda che l’abilitazione degli operatori di Sede alla
applicazione Intranet in argomento dovrà essere effettuata esclusivamente
tramite il sistema Identity Management (IDM) dagli
amministratori di IDM che hanno il ruolo di ”Gestore profili web intranet”.
L’applicazione in oggetto prevede un unico profilo autorizzativo
denominato “Invio Attestati di Malattia con PEC”.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato
omissis