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Roma, 16 settembre
2011
Circolare n. 179/2011
Oggetto: Previdenza – Incentivi per l’assunzione di
giovani genitori – Comunicato INPS su G.U. n.214 del 14.9.2011 e Circolare INPS
n. 115 del 5.9.2011.
A distanza di quasi un
anno dall’emanazione del DPCM 19.11.2010, con il comunicato in oggetto l’INPS
ha sbloccato l’operatività degli incentivi per le imprese che assumeranno a
tempo indeterminato giovani genitori (con figli minori anche adottivi) purché siano
disoccupati o non stabilmente occupati (in quanto con contratti a tempo
determinato, a progetto, di inserimento, ecc.) e iscritti alla Banca dati per l’occupazione dei giovani
genitori istituita presso lo stesso Istituto.
L’INPS ha inoltre
precisato che:
· il beneficio, pari a 5 mila euro
per ciascuna assunzione (fino ad un massimo di cinque assunzioni), spetterà
alle imprese nei limiti delle risorse disponibili pari a 51 milioni di euro;
· le assunzioni dovranno riguardare
giovani genitori di età non superiore a 35 anni (da intendersi, secondo l’INPS,
fino al giorno precedente il compimento dei 36 anni);
·
i datori di lavoro interessati, dopo
aver effettuato l’assunzione, dovranno richiedere il relativo beneficio in
via telematica tramite l’apposito modulo disponibile sul sito internet dell’Istituto
(www.inps.it – Cassetto Previdenziale Aziende – Istanze online);
· le aziende potranno fruire
dell’incentivo tramite conguaglio con le denunce contributive mensili;
· per poter fruire del beneficio
l’impresa, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver effettuato
licenziamenti o avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario per
crisi aziendale, ristrutturazione o riorganizzazione, a meno che l’assunzione
sia finalizzata ad attività sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori
licenziati.
Fabio
Marrocco |
Allegati due |
Responsabile di Area |
Lc/lc |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
G.U. n. 214 del 14.9.2011 (fonte Guritel)
COMUNICATO
Istituzione della «Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori»
prevista dal decreto del Ministro della gioventu' del 19 novembre
2010.
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in qualita' di
soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 3 del decreto
ministeriale 19 novembre 2010, comunica che, con decorrenza dalla
data di pubblicazione del presente avviso, e' possibile iscriversi
alla «Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori», prevista
dal decreto del Ministro della gioventu' del 19 novembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301
del 27 dicembre 2010. La Banca dati e' finalizzata all'erogazione di
un incentivo di € 5.000, in favore delle imprese private e delle
societa' cooperative che provvedano all'assunzione a tempo
indeterminato, anche parziale, di giovani - di eta' inferiore a 35
anni - genitori o affidatari di minori, i quali si siano
preventivamente iscritti alla banca dati stessa.
Le modalita' di iscrizione alla banca dati e le caratteristiche
dell'incentivo sono illustrate dall'INPS con circolare, consultabile
presso il sito internet www.inps.it.
INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 05/09/2011
Circolare n. 115
Indirizzi omessi
OGGETTO: Istituzione
della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” prevista dal Decreto
del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 (pubblicato in G.U. 27
dicembre 2010) ed incentivo per la loro assunzione.
SOMMARIO: E’
stata istituita presso l’INPS la “Banca dati per l’occupazione dei giovani
genitori”, cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca
di un occupazione stabile. La banca dati è finalizzata a consentire
l’erogazione di un incentivo di €
Premessa
L’articolo 1, commi 72 e 73, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 - così come modificato da ultimo dalla legge 23
dicembre 2009 n. 191 - ha istituito, presso il Dipartimento della gioventù
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di sostegno per
l’occupazione e l’imprenditoria giovanile.
A valere sulla complessiva dotazione del
Fondo citato, il Ministro della Gioventù - con Decreto del 19 novembre 2010,
pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2010, n. 301 (allegato n. 1) – ha stanziato
l’importo di € 51.000.000, per la realizzazione di interventi in favore
dell’occupazione di persone di età non superiore a trentacinque anni e con
figli minori.
Il decreto prevede la creazione di
una banca dati che raccolga i nominativi dei giovani genitori; la banca dati è
alimentata su iniziativa dei singoli lavoratori interessati ed è finalizzata a
consentire l’erogazione di un incentivo di €5.000 infavore
delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere -
con un contratto a tempo indeterminato, anche parziale - le persone iscritte
alla banca dati stessa.
In conformità a quanto previsto
dall’articolo 3 del decreto, il 30 maggio 2011 il Dipartimento della Gioventù
ha stipulato con l’Istituto nazionale della previdenza sociale una Convenzione
finalizzata alla gestione della banca dati e dell’incentivo all’assunzione (allegato
n. 2).
Si illustrano di seguito le
istruzioni per l’iscrizione nella banca dati e per il godimento dell’incentivo
all’assunzione delle persone ad essa iscritte; le istruzioni sono state redatte
in conformità della normativa citata, della Convenzione del 30 maggio 2011 e
della nota del 24 giugno 2011, con cui il Dipartimento della Gioventù ha
espresso all’Istituto i criteri interpretativi in ordine alle modalità di
attuazione del decreto del 19 novembre 2010.
I soggetti aventi diritto potranno
iscriversi alla banca dati a decorrere dalla data di pubblicazione di apposito
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
1.
Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori
1.1
Requisiti per l’iscrizione alla Banca dati
Possono iscriversi alla banca dati
coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente
i seguenti requisiti:
A.età non superiore a 35 anni (da intendersi fino
al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);
B. essere genitori di figli minori - legittimi,
naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;
C. essere titolari di uno dei seguenti rapporti di
lavoro:
- lavoro
subordinato a tempo determinato
- lavoro in
somministrazione
- lavoro
intermittente
- lavoro
ripartito
- contratto di
inserimento
-
collaborazione a progetto o occasionale
- lavoro
accessorio
-
collaborazione coordinata e continuativa.
In alternativa al requisito di cui al
punto c), la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da una persona
cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore
requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro
per l’Impiego.
L’iscrizione alla banca dati consente
all’Inps di riconoscere l’importo di €5.000, incaso
di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
anche parziale.
I requisiti anagrafici e lavorativi
indicati devono essere conservati per il mantenimento dell’iscrizione nella
banca dati; le principali vicende che determinano la cancellazione del soggetto
già iscritto sono le seguenti:
1. compimento di 36 anni d’età del soggetto
iscritto;
2. raggiungimento della maggiore età di tutti i
minori;
3. cessazione dell’affidamento del minore;
4. assunzione a tempo indeterminato (pieno o
parziale).
In caso di superamento del limite
d’età del soggetto iscritto o dei minori (punti 1 e 2) ovvero di assunzione a
tempo indeterminato (punto 4) si verifica la cancellazione automatica dalla
banca dati; invece, in caso di cessazione dell’affidamento (punto 3), grava
sull’interessato l’obbligo di procedere alla cancellazione.
Il soggetto cancellato dalla banca
dati può ripresentare una nuova domanda di iscrizione, nell’eventualità in cui
si verifichino nuovamente le condizioni di iscrizione.
1.2 Procedimento di iscrizione alla Banca dati
L’iscrizione alla banca dati si effettua
accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet dell’INPS
www.inps.it, seguendo il
seguente percorso:
“al servizio del cittadino” > “autenticazione con PIN” >
“fascicolo previdenziale del cittadino” > “comunicazioni telematiche” >
“invio comunicazioni” > “iscrizione banca dati giovani genitori”.
Selezionando l’ultima voce apparirà
il modulo – da compilarsi on line – per redigere la domanda
di iscrizione.
Per autenticarsi è necessario disporre
del Codice di identificazione personale (cosiddetto PIN), rilasciato dall’Istituto;
se l’utente non è già in possesso del PIN, potrà richiederlo all’Istituto
seguendo le indicazioni disponibili presso il sito www.inps.it o contattando il numero
verde 803.164; mediante lo stesso PIN l’utente
potrà iscriversi alla Banca dati dei giovani genitori e fruire degli altri
principali servizi telematici offerti dall’Istituto al cittadino.
L’accesso alla banca dati può altresì
essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventù www.gioventu.gov.it,
sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato dall’INPS.
All’esito positivo della procedura di
compilazione della domanda, il sistema informatico rilascia un attestato di
iscrizione, il cui iniziale numero di protocollo costituisce il “Codice identificativo
univoco” (“CIU”) dell’iscrizione; l’attestato indica la data di scadenza
dell’iscrizione, collegata al venir meno di uno dei requisiti anagrafici
(compimento di 36 anni di età del richiedente o raggiungimento della maggiore
età dei minori) previsti per l’erogazione del beneficio.
Il Codice identificativo univoco
(CIU), rilasciato al termine della procedura di iscrizione alla banca dati,
consente al soggetto di accedere in ogni momento alla domanda acquisita, al
fine di comunicare eventuali variazioni incidenti sulla scadenza di validità (es: nascita nuovo figlio) ovvero allo scopo di cancellare
l’iscrizione.
Si allega alla presente circolare un
manuale che illustra nel dettaglio le modalità di iscrizione alla banca dati e
le varie operazioni che possono essere effettuate successivamente
all’iscrizione (allegato n. 3).
2.
Incentivo per l’assunzione dei soggetti iscritti nella Banca dati giovani genitori
2.1.
Datori di lavoro beneficiari
Come si è detto,
L’incentivo può essere riconosciuto
alle imprese private e alle società cooperative.
Con riferimento alle società
cooperative, l’incentivo è riconosciuto altresì per l’assunzione di soci
lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.
Sono esclusi dall’incentivo gli enti
pubblici – economici e non economici - nonché i datori di lavoro non qualificabili
come imprenditori ai sensi del codice civile; rientrano invece nell’ambito dei
beneficiari le imprese sociali previste dal decreto legislativo n. 155 del 24
marzo 2006.
Sono ammessi all’incentivo anche le
imprese e le società cooperative presso cui il lavoratore sta svolgendo o ha
svolto uno dei rapporti di lavoro indicati al punto c) del paragrafo 1.1.
2.2
Assunzioni per le quali è riconosciuto l’incentivo
L’incentivo spetta per l’ assunzione
a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero per la trasformazione a tempo
indeterminato (anche con orario parziale) di un rapporto a tempo determinato.
2.3
Condizioni per l’ammissione all’incentivo
Per godere dell’incentivo è
necessario che, al momento dell’assunzione, il lavoratore sia iscritto alla
“Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”.
Le imprese e le cooperative
interessate possono verificare direttamente se una persona è iscritta alla
banca dati; a tale scopo l’applicazione per l’invio on line
della richiesta di incentivo (di seguito illustrata) è stata opportunamente
adattata per consentire - prima e a prescindere dall’eventuale assunzione - la
semplice consultazione della banca dati, mediante il codice fiscale del
lavoratore.
Per poter usufruire del beneficio
devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni.
L’assunzione non deve costituire
attuazione di un obbligo, ai sensi della legge 68/1999 in favore dei disabili.
Il datore di lavoro non deve aver
effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, fatta salva
l’ipotesi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati
Il datore di lavoro non deve avere in
atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi
aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale,
salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in
riduzione di orario.
Il lavoratore assunto non deve essere
stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa
ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
Il beneficio può essere goduto per un
massimo di cinque lavoratori iscritti nella banca dati.
Il beneficio può essere goduto nei
limiti dello stanziamento previsto da decreto del ministro della gioventù del
19 novembre 2010 (al netto degli oneri di gestione determinati ai sensi della
convenzione Dipartimento della Gioventù – INPS). Al raggiungimento della
percentuale di utilizzo, da parte dei datori di lavoro, pari all’80% delle
risorse disponibili, l’Inps sospenderà le nuove iscrizioni dei lavoratori e,
all’approssimarsi del loro esaurimento, interromperà definitivamente il
riconoscimento degli incentivi ai datori di lavoro, dandone pronta informazione
mediante i mezzi di comunicazione più opportuni.
Il beneficio è cumulabile con altri
incentivi previsti dalle norme vigenti.
2.4
La richiesta e l’autorizzazione dell’incentivo
Dopo aver effettuato l’assunzione di
una persona iscritta nella Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori,
il datore di lavoro o il suo rappresentante - espressamente delegato,
conformemente a quanto previsto dalla circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011 -
devono richiedere il relativo beneficio economico avvalendosi del modulo telematico
messo a disposizione all’interno di una nuova funzionalità del Cassetto
previdenziale Aziende, denominata “Istanze
on-line”, presso il sito internet www.inps.it.
Entro il giorno successivo all’invio,
l’Inps, effettuati con esito positivo i controlli automatizzati in ordine
all’iscrizione del lavoratore nella banca dati e in ordine alla correttezza
formale delle dichiarazioni del datore di lavoro, attribuirà automaticamente
alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione corrispondente
all’incentivo richiesto.
Nella sezione “istanze on-line” del Cassetto
previdenziale aziendale sarà reso disponibile l’esito della richiesta.
Si allega alla presente circolare un
manuale che illustra nel dettaglio le modalità di verifica preventiva
dell’iscrizione di un determinato soggetto alla banca dati, le modalità di
invio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, e le operazioni che
possono essere effettuate successivamente all’istanza di ammissione al
beneficio (allegato n. 4).
2.5
La fruizione dell’incentivo mediante flusso Uniemens
La fruizione dell’incentivo avviene
tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens.
L’incentivo dovrà comunque essere
fruito, fino al raggiungimento della misura di €5.000, inquote
mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal
lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Con successivo messaggio verranno
resi noti il Codice autorizzazione che identifica il beneficio e le sue
modalità di esposizione nel flusso Uniemens; verranno
altresì illustrate le corrispondenti istruzioni contabili.
3.
Controlli
L’INPS provvede alla verifica della
sussistenza dei requisiti previsti dal decreto del 19 novembre2010 incapo ai soggetti iscritti alla banca dati ed ai datori di
lavoro beneficiari dell’incentivo, anche tramite controllo a campione della
veridicità della documentazione presentata.
L’Istituto provvede altresì ad
effettuare, in nome e per conto del Dipartimento della Gioventù, eventuali
azioni di recupero di somme indebitamente percepite da parte di non aventi
diritto.
4.
Decorrenza delle misure contenute nel Decreto
Le misure contenute nel Decreto del
Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 decorrono dalla data di pubblicazione
di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura
dell’INPS; solo da questa data è possibile iscriversi alla “Banca dati per
l’occupazione dei giovani genitori” e, conseguentemente, effettuare assunzioni
che consentano il riconoscimento dell’incentivo.
Il
Direttore Generale
Nori
ALLEGATO UNO
G.U. n. 301 del 27.12.2010
(fonte Guritel)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA
GIOVENTU'
DECRETO 19 novembre 2010
Finalizzazione di parte delle risorse di cui all'articolo 1, commi 72
e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'
Decreta:
Art. 1
Oggetto
Nell'ambito delle risorse finanziarie individuate dall'art. 1,
comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come da ultimo
modificato dall'art. 2, comma 50, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, euro 51.000.000,00, comprensivi degli oneri di gestione di cui
all'art. 4, sono destinati alla finalita' di sopperire alle esigenze
derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta dai giovani di
eta' inferiore a 35 anni.
Art. 2
Beneficiari
1. A valere sulle risorse di cui all'art. 1, a decorrere dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
di apposito avviso pubblico a cura del Gestore per come individuato
all'art. 3 del presente Decreto e fino all'esaurimento delle risorse,
e' riconosciuto ai soggetti di cui al comma 2 una dote trasferibile
alle imprese private ed alle societa' cooperative che li assumano
alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche a
tempo parziale, del valore massimo di euro 5.000,00 per ogni
assunzione fino al limite di cinque assunzioni per singola impresa o
societa' cooperativa.
2. Le assunzioni di cui al comma precedente dovranno riguardare
soggetti, di eta' non superiore a 35 anni, genitori di figli minori
legittimi, naturali o adottivi, ovvero, affidatari di minori,
rispetto ai quali sia in corso o sia scaduto un contratto di lavoro a
tempo determinato o una delle tipologie contrattuali disciplinate dal
decreto legislativo 10.7.2003, n. 276, titolo III, capo I, titolo V,
capo I e capo II, titolo VI, capo II, titolo VII, capo I e capo II, e
che, in caso di cessazione del contratto di lavoro, risultino
iscritti, durante il periodo di inattivita' lavorativa, presso un
centro pubblico per l'impiego, di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni,
ovvero presso un'Agenzia per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed
integrazioni, iscritta all'Albo di cui al Decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali in data 23 dicembre 2003.
3. Il beneficio non spetta se l'assunzione costituisce attuazione
di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un
contratto individuale.
4. Il beneficio non spetta se, nei mesi precedenti, il datore di
lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui
l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalita'
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.
5. Il beneficio non spetta se il datore di lavoro abbia in atto
sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso
in cui l'assunzione sia finalizzata alla acquisizione di
professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori
sospesi o in riduzione di orario.
6. Il beneficio non spetta nel caso in cui il lavoratore sia stato
licenziato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, dalla medesima
impresa o da impresa collegata, o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti.
7. Non si fa luogo all'erogazione del beneficio di cui al presente
decreto nelle ipotesi in cui, al momento dell'assunzione di cui al
comma 1 del presente articolo, le risorse finanziarie risultino
esaurite.
Art. 3
Modalita' di gestione delle risorse finanziarie.
1. Soggetto attuatore delle iniziative di cui agli articoli 1 e 2
e' il Dipartimento della Gioventu' (di seguito: "Dipartimento").
2. Il Dipartimento demanda le attivita' di selezione delle domande
di accesso ai benefici finanziari di cui all'art. 2 e quelle di
erogazione dei benefici medesimi, ad un soggetto Gestore,
individuato, ai sensi dell'art 19, comma 2, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, tra gli Enti Pubblici aventi specifica competenza nella materia,
ovvero in alternativa, ai sensi dell'art. 19 , comma 5, del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, a societa' a capitale interamente detenuto da
Amministrazioni dello Stato. In tale seconda ipotesi, i rapporti fra
Dipartimento e Gestore sono regolati, nel rispetto delle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari, da un apposito
Disciplinare, emanato dal Dipartimento e sottoscritto per
accettazione dal Gestore, che oltre a definire i dettagli operativi
dell'intervento, assicuri al Dipartimento medesimo un controllo
analogo a quello esercitato su propri servizi. Alla copertura degli
oneri di gestione, da quantificarsi nell'Accordo o nel Disciplinare
di cui al presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'art. 1.
3. Al Gestore, in particolare, e' affidata l'esecuzione delle
seguenti attivita':
a) esame della documentazione presentata dai soggetti
interessati;
b) riconoscimento ai beneficiari della dote prevista;
c) corresponsione alle imprese o cooperative che procedano
all'assunzione del lavoratore, cui sia stata riconosciuta la dote di
cui alla lettera b), delle somme corrispondenti;
d) controllo a campione, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative, della veridicita' dei documenti presentati, in forma di
autocertificazione, dai soggetti beneficiari, nonche' dalle imprese o
cooperative che abbiano proceduto all'assunzione a tempo
indeterminato;
e) sviluppo e gestione di un sistema informativo di supporto per
la richiesta dei contributi da parte dei soggetti destinatari;
f) sviluppo e gestione di un portale di progetto;
g) eventuali azioni di promozione e comunicazione, ove il
Dipartimento non intenda realizzarle direttamente.
4. L 'ammissione ai benefici di cui all'art. 2 segue all'iscrizione
alla banca dati curata dal Gestore, a seguito di domanda del
beneficiario, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui
all'art. 2 comma 2, nonche' l'offerta di lavoro a tempo indeterminato
con l'indicazione del datore di lavoro offerente, compilata, a pena
di esclusione, sull'apposito modello che sara' reso noto con mezzi
idonei, e comunque mediante pubblicazione sul sito web istituzionale
del Dipartimento della Gioventu' e sul sistema informativo di
supporto.
5. Il Gestore, esaminata la domanda di iscrizione e la
documentazione allegata, e constatata la sua regolarita', procede
alla convalida della iscrizione in banca dati, del lavoratore ed al
rilascio di apposito codice identificativo univoco (CIU).
6. A seguito dell'effettiva assunzione a tempo indeterminato dei
lavoratori di cui al comma precedente l'impresa o cooperativa di cui
all'art. 2, richiede al Gestore il pagamento del corrispettivo della
dote, accreditandosi sull'apposito sistema informativo ed allegando
alla richiesta:
a) Il numero di CIU del lavoratore assunto;
b) Il modello UNILAV relativo alle assunzioni effettuate;
c) Numero di iscrizione presso l'ente previdenziale e
assicurativo previsto dalla normativa di settore;
d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', redatta ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al mancato
superamento del limite numerico, di cui all'art. 2, comma 1, nonche'
all'assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del
medesimo art. 2.
7. Verificata la documentazione di cui al comma 6, e salva
l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 7, il Gestore procede al
pagamento, a favore dell'impresa o cooperativa, delle somme dovute
esclusivamente a mezzo bonifico bancario, all'uopo avvalendosi delle
coordinate indicate, a pena di esclusione, nella richiesta di cui al
medesimo comma 6.
8. Ove, a seguito dei controlli a campione, di cui al comma 3,
lettera c), sulla veridicita' dei requisiti autocertificati, tanto
dai beneficiari, quanto dall'impresa o cooperativa, vengano rilevate
dichiarazioni mendaci, il Gestore procede direttamente alla
segnalazione al Dipartimento ed alla competente autorita'
giudiziaria, e provvede al recupero delle somme indebitamente
percepite e degli interessi al saggio legale in vigore, anche
mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi
del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46.
9. Le richieste di erogazione delle provvidenze di cui al comma 6
sono accolte nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art.
1. Nel caso di incapienza delle risorse finanziarie, il Gestore,
secondo l'ordine cronologico della data di ricezione della richiesta
avanzata dai datori di lavoro, come rilevabile dalla tracciatura
telematica, nega l'ammissione al beneficio, dandone comunicazione
agli interessati ed al Dipartimento.
Art. 4
Oneri di gestione
1. L 'Accordo, stipulato con il Dipartimento ai sensi dell'art. 15
della legge n. 241/90, nel caso in cui la gestione venga affidata a
soggetto pubblico, ovvero il Disciplinare emanato dal Dipartimento e
sottoscritto per accettazione dal Gestore, ove la gestione sia invece
affidata a una societa' a capitale interamente detenuto da
Amministrazioni dello Stato, contemplano necessariamente:
a) la quantificazione degli oneri di gestione annuali, ovvero la
definizione di parametri oggettivi per la loro definizione ex ante;
b) l'obbligo di rendicontazione semestrale al Dipartimento in
ordine alle operazioni finanziarie operate sul conto corrente
infruttifero di cui al comma 2, ivi inclusi i prelevamenti per gli
oneri di gestione, che devono essere comunque preventivamente
autorizzati dal Dipartimento, previa verifica della regolare
esecuzione degli obblighi assunti.
2. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo, ovvero del
Disciplinare, di cui all'art. 3, comma 2, il Dipartimento trasferisce
in un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Gestore, le risorse finanziarie di
cui all'art. 1.
3. Ove sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari,
ovvero la revoca o modifica del presente decreto, comportino
l'interruzione dell'intervento di cui all'art. 2 anteriormente
all'esaurimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, il
Gestore provvede non oltre 60 giorni, alla restituzione delle residue
giacenze al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo,
e pubblicato, dopo la registrazione, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 19 novembre 2010
Il Ministro: Meloni
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro n. 20, foglio n. 112.
Allegato due: omissis
Allegato tre: omissis