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Roma, 20 settembre 2011
Circolare n.183/2011
Oggetto: Previdenza – Contribuzione
su permessi per ROL e per ex festività – Circolare INPS n. 92 dell’8.7.2011.
Alla luce di recenti
indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro, l’INPS ha precisato il regime
contributivo dei permessi per riduzione di orario (cosiddetti ROL) e per ex
festività (4 giornate di cui alla legge n. 54/77) in caso di mancato godimento
e di mancato pagamento delle relative indennità sostitutive.
In particolare
l’INPS ha sottolineato come, tanto nel caso dei ROL quanto delle ex festività,
le rispettive discipline derivino o da contratti collettivi (nazionali o di secondo
livello) o da pattuizioni individuali che
generalmente stabiliscono un termine per la fruizione dei permessi nonché,
qualora tale termine non venga rispettato, la corresponsione di un’indennità
sostitutiva. In presenza di una siffatta disciplina l’indennità sostitutiva
deve comunque essere assoggettata a contribuzione dai datori di lavoro anche in
caso di mancato pagamento della stessa nei termini stabiliti. Come regola
generale l’assoggettamento dovrà essere effettuato nel mese successivo a quello
di maturazione dell’indennità, fatta salva la possibilità per l’azienda di
recuperare i contributi versati qualora i permessi per ROL e festività vengano
effettivamente fruiti; in fase di prima applicazione, laddove i termini di
pagamento dell’indennità sostitutiva siano già scaduti, il versamento dei
contributi dovrà essere effettuato entro il 16 ottobre p.v..
Nessuna obbligazione contributiva scatterà nel caso in cui né per
contrattazione collettiva né per accordo individuale sia stato fissato alcun
termine per il pagamento dei permessi.
Con riferimento ai
contratti collettivi dei settori facenti capo alla
Per quanto concerne
invece il CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica, non essendo
previsti ROL l’obbligazione contributiva scatta solo sulle ex festività
(art.11) per le quali è stata prevista, in caso di mancato godimento, la
monetizzazione entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Fabio
Marrocco |
Allegato uno |
Responsabile di Area |
M/t |
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INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 08/07/2011
Circolare n. 92
OGGETTO: Permessi
per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività. Mancato godimento,
ovvero mancato pagamento delle indennità sostitutive.
Termini e
modalità di assolvimento dell’obbligazione contributiva. Istruzioni operative
per la compilazione del flusso UNIEMENS
SOMMARIO: Modalità operative per la gestione degli aspetti
contributivi connessi al mancato godimento dei permessi per riduzione orario
(c.d. ROL) o per le ex festività, ovvero in caso di mancato pagamento delle
relative indennità sostitutive.
Con riferimento ai permessi per riduzione di orario di lavoro
(c.d. ROL), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è recentemente
intervenuto in due occasioni a fornire chiarimenti e precisazioni riguardo alla
relativa disciplina (1).
Con la presente circolare si illustrano le modalità operative per la
gestione degli aspetti contributivi connessi al mancato godimento dei permessi
per riduzione orario (c.d. ROL) o per le ex festività, ovvero in caso di
mancato pagamento delle relative indennità sostitutive, che tengono conto delle
precisazioni fornite dal citato Dicastero.
Istituto di fonte contrattuale, i permessi per riduzione di orario di
lavoro consentono al lavoratore di astenersi dall’espletamento della
prestazione lavorativa, senza subire alcuna decurtazione nell’entità della
retribuzione.
La riduzione si attua mediante la concessione di permessi orari - la
cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative - fruibili
sia individualmente che collettivamente; in tale ultimo caso, interessando la
generalità dei lavoratori, i permessi costituiscono una forma di
riduzione dell’orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o
settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.
Il termine di godimento dei permessi in argomento può essere
disciplinato e fissato da clausole contrattuali di livello nazionale nonché da
parte della contrattazione collettiva aziendale, o direttamente dalle parti,
nell’ambito della loro autonomia negoziale.
Laddove il lavoratore, entro l’arco temporale stabilito, non riesca a
godere dei permessi, è in genere prevista la possibilità che gli venga erogata
una indennità sostitutiva, calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla
scadenza del termine stabilito per la fruizione.
Riguardo alle ex festività, si osserva che, in sostituzione delle
quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili
(S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione), la
contrattazione collettiva prevede che i lavoratori abbiano diritto a fruire di
permessi individuali che - secondo gli orientamenti ministeriali -
costituiscono diritti disponibili, al pari dei ROL.
In ordine alla problematica
concernente il mancato godimento o pagamento dei permessi per riduzione di
orario e per le ex festività, nonché all’insorgenza della connessa obbligazione
contributiva, il predetto Dicastero ha sostenuto che, in presenza di una previsione
contrattuale collettiva – sia essa nazionale che aziendale – ovvero di una pattuizione individuale, che regolamenti il termine di fruizione dei permessi
per riduzione di orario (c.d. ROL) e delle ex festività, e che preveda la
corresponsione di una indennità sostitutiva, la scadenza della relativa obbligazione
contributiva nonché la collocazione temporale dei contributi coincidono con il
predetto termine contrattuale o pattizio, indipendentemente
dall’avvenuta corresponsione delle somme.
L’ipotesi di assoggettamento a
contribuzione delle indennità sostitutive per ROL o ex Festività non godute
rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione INPS n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i cui adempimenti
contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano
i compensi (2).
Ai fini del versamento, i datori di
lavoro sommeranno l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex Festività
non godute alla retribuzione del mese
successivo a quello di scadenza e inseriranno il relativo
ammontare nell’elemento <Imponibile> presente nella sezione individuale
del flusso UniEmens.
Qualora, in un momento successivo a
quello dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva, i permessi a titolo di
ROL o ex-festività vengano effettivamente fruiti, il contributo versato non è
più dovuto e può essere recuperato. A tal fine i datori di lavoro utilizzeranno
la specifica variabile retributiva con la causale FERIE presente in <Dati
retributivi> della sezione individuale del flusso UniEmens
e si atterranno alla prassi già in uso per il recupero della contribuzione sul
compenso ferie.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato alla circolare INPS
INPS
Direzione centrale Entrate
Messaggio n. 14605 del 13/07/2011
Oggetto: Permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex
festività. Mancato godimento, ovvero mancato pagamento delle indennità
sostitutive.
Termini e modalità di assolvimento dell’obbligazione contributiva.
Circolare n. 92/2011. Integrazione alle istruzioni.
Con circolare n. 92/2011 sono stati illustrati criteri e modalità che
i datori di lavoro devono seguire nei casi di assoggettamento a contribuzione
delle indennità sostitutive dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) o
ex Festività non godute; con il presente messaggio si integrano le istruzioni
già fornite.
In ordine alla natura della previsione che regolamenta il termine di
fruizione dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e delle ex festività
e che preveda la corresponsione di una indennità sostitutiva, si precisa che il
riferimento può essere costituito sia dalla contrattazione collettiva nazionale
sia da quella di secondo livello. Resta sempre possibile, altresì, il ricorso
alla pattuizione individuale. In presenza di una
siffatta previsione, l’obbligazione contributiva scadrà in coincidenza con il
predetto termine. Per quanto riguarda le modalità di assolvimento della
contribuzione, si rinvia a quanto precisato al punto 3 della citata circolare
n. 92/2011.
Laddove, invece, né la contrattazione né le parti stabiliscano alcun termine
per il godimento dei permessi, questi ultimi possono essere liberamente
gestiti, senza previsione di scadenza per la connessa obbligazione
contributiva.
Con riferimento alla contribuzione già scaduta sulle indennità
sostitutive per ROL o ex Festività non godute, si precisa che la stessa potrà
essere versata dai datori di lavoro – senza oneri accessori - con una delle
denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio. A tal fine,
l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex Festività non godute dovrà
essere sommato alla retribuzione del
mese in cui si effettua il pagamento.
Il Direttore Generale
Nori