Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 20 settembre 2011

 

Circolare n.183/2011

 

Oggetto: Previdenza – Contribuzione su permessi per ROL e per ex festività – Circolare INPS n. 92 dell’8.7.2011.

 

Alla luce di recenti indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro, l’INPS ha precisato il regime contributivo dei permessi per riduzione di orario (cosiddetti ROL) e per ex festività (4 giornate di cui alla legge n. 54/77) in caso di mancato godimento e di mancato pagamento delle relative indennità sostitutive.

 

In particolare l’INPS ha sottolineato come, tanto nel caso dei ROL quanto delle ex festività, le rispettive discipline derivino o da contratti collettivi (nazionali o di secondo livello) o da pattuizioni individuali che generalmente stabiliscono un termine per la fruizione dei permessi nonché, qualora tale termine non venga rispettato, la corresponsione di un’indennità sostitutiva. In presenza di una siffatta disciplina l’indennità sostitutiva deve comunque essere assoggettata a contribuzione dai datori di lavoro anche in caso di mancato pagamento della stessa nei termini stabiliti. Come regola generale l’assoggettamento dovrà essere effettuato nel mese successivo a quello di maturazione dell’indennità, fatta salva la possibilità per l’azienda di recuperare i contributi versati qualora i permessi per ROL e festività vengano effettivamente fruiti; in fase di prima applicazione, laddove i termini di pagamento dell’indennità sostitutiva siano già scaduti, il versamento dei contributi dovrà essere effettuato entro il 16 ottobre p.v.. Nessuna obbligazione contributiva scatterà nel caso in cui né per contrattazione collettiva né per accordo individuale sia stato fissato alcun termine per il pagamento dei permessi.

 

Con riferimento ai contratti collettivi dei settori facenti capo alla Confetra si fa osservare che, per quanto concerne il CCNL logistica, trasporto e spedizione, l’obbligazione contributiva di cui trattasi scatta sui ROL (40 ore annue) spettanti al solo personale non viaggiante (art.9) nonché sulle ex festività spettanti a tutto il personale (art.12) in quanto per entrambi ne è stata prevista la monetizzazione entro aprile in caso di mancato godimento durante l’anno precedente. Nessun obbligo contributivo scatta invece sui ROL (4,5 giornate annue) spettanti al personale viaggiante non essendo stato fissato alcun termine per il relativo godimento (art.11).

 

Per quanto concerne invece il CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica, non essendo previsti ROL l’obbligazione contributiva scatta solo sulle ex festività (art.11) per le quali è stata prevista, in caso di mancato godimento, la monetizzazione entro il mese di gennaio di ciascun anno.

 

Fabio Marrocco

Allegato uno

Responsabile di Area

M/t

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INPS

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

 

 

Roma, 08/07/2011

Circolare n. 92

 

 

OGGETTO:   Permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività. Mancato godimento, ovvero mancato pagamento delle indennità sostitutive.

Termini e modalità di assolvimento dell’obbligazione contributiva. Istruzioni operative per la compilazione del flusso UNIEMENS

 

SOMMARIO:     Modalità operative per la gestione degli aspetti contributivi connessi al mancato godimento dei permessi per riduzione orario (c.d. ROL) o per le ex festività, ovvero in caso di mancato pagamento delle relative indennità sostitutive.

 

Con riferimento  ai permessi per riduzione di orario di lavoro (c.d. ROL), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è recentemente intervenuto in due occasioni a fornire chiarimenti e precisazioni riguardo alla relativa disciplina (1).

Con la presente circolare si illustrano le modalità operative per la gestione degli aspetti contributivi connessi al mancato godimento dei permessi per riduzione orario (c.d. ROL) o per le ex festività, ovvero in caso di mancato pagamento delle relative indennità sostitutive, che tengono conto delle precisazioni fornite dal citato Dicastero.

 

1. Natura e caratteristiche dei R.O.L.

Istituto di fonte contrattuale, i permessi per riduzione di orario di lavoro consentono al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza subire alcuna decurtazione nell’entità della retribuzione.

La riduzione si attua mediante la concessione di permessi orari - la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative - fruibili sia individualmente che collettivamente; in tale ultimo caso, interessando la generalità dei lavoratori, i permessi costituiscono  una forma di riduzione dell’orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.

Il termine di godimento dei permessi in argomento può essere disciplinato e fissato da clausole contrattuali di livello nazionale nonché da parte della contrattazione collettiva aziendale, o direttamente dalle parti, nell’ambito della loro autonomia negoziale.

Laddove il lavoratore, entro l’arco temporale stabilito, non riesca a godere dei permessi, è in genere prevista la possibilità che gli venga erogata una indennità sostitutiva, calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla scadenza del termine stabilito per la fruizione.

 

Riguardo alle ex festività, si osserva che, in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili (S. Giuseppe, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Ascensione), la contrattazione collettiva prevede che i lavoratori abbiano diritto a fruire di permessi individuali che - secondo gli orientamenti ministeriali - costituiscono diritti disponibili, al pari dei ROL.  

 

2. Disciplina contributiva.

In ordine alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento dei permessi per riduzione di orario e per le ex festività, nonché all’insorgenza della connessa obbligazione contributiva, il predetto Dicastero ha sostenuto che, in presenza di una previsione contrattuale collettiva – sia essa nazionale che aziendale – ovvero di una pattuizione individuale, che regolamenti il termine di fruizione dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e delle ex festività, e che preveda la corresponsione di una indennità sostitutiva, la scadenza della relativa obbligazione contributiva nonché la collocazione temporale dei contributi coincidono con il predetto termine contrattuale o pattizio, indipendentemente dall’avvenuta corresponsione delle somme.

 

3. Modalità operative.

L’ipotesi di assoggettamento a contribuzione delle indennità sostitutive per ROL o ex Festività non godute rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi (2).

Ai fini del versamento, i datori di lavoro sommeranno l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex Festività non godute alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza e inseriranno il relativo ammontare nell’elemento <Imponibile> presente nella sezione individuale del flusso UniEmens.

 

Qualora, in un momento successivo a quello dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva, i permessi a titolo di ROL o ex-festività vengano effettivamente fruiti, il contributo versato non è più dovuto e può essere recuperato. A tal fine i datori di lavoro utilizzeranno la specifica variabile retributiva con la causale FERIE presente in <Dati retributivi> della sezione individuale del flusso UniEmens e si atterranno alla prassi già in uso per il recupero della contribuzione sul compenso ferie.

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

(1)     Cfr. Risposta ad interpello n. 16/2011 e nota protocollo 25/SEGR/ 0009044 del 3/6/2011.
(2)     Si veda in proposito la Circolare n. 292 del 23 dicembre 1993.

 

 

 

Allegato alla circolare INPS

 

INPS

Direzione centrale Entrate

 

Messaggio n. 14605 del 13/07/2011

 

 

Oggetto: Permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività. Mancato godimento, ovvero mancato pagamento delle indennità sostitutive.

Termini e modalità di assolvimento dell’obbligazione contributiva. Circolare n. 92/2011. Integrazione alle istruzioni.

 

Con circolare n. 92/2011 sono stati illustrati criteri e modalità che i datori di lavoro devono seguire nei casi di assoggettamento a contribuzione delle indennità sostitutive dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) o ex Festività non godute; con il presente messaggio si integrano le istruzioni già fornite.

 

In ordine alla natura della previsione che regolamenta il termine di fruizione dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e delle ex festività e che preveda la corresponsione di una indennità sostitutiva, si precisa che il riferimento può essere costituito sia dalla contrattazione collettiva nazionale sia da quella di secondo livello. Resta sempre possibile, altresì, il ricorso alla pattuizione individuale. In presenza di una siffatta previsione, l’obbligazione contributiva scadrà in coincidenza con il predetto termine. Per quanto riguarda le modalità di assolvimento della contribuzione, si rinvia a quanto precisato al punto 3 della citata circolare n. 92/2011.

 

Laddove, invece, né la contrattazione né le parti stabiliscano alcun termine per il godimento dei permessi, questi ultimi possono essere liberamente gestiti, senza previsione di scadenza per la connessa obbligazione contributiva. 

 

Con riferimento alla contribuzione già scaduta sulle indennità sostitutive per ROL o ex Festività non godute, si precisa che la stessa potrà essere versata dai datori di lavoro – senza oneri accessori - con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio. A tal fine, l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex Festività non godute dovrà essere sommato alla retribuzione del mese in cui si effettua il pagamento.

 

 

Il Direttore Generale

Nori