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Roma, 27 settembre
2011
Circolare n. 188/2011
Oggetto: Finanziamenti – Incentivi alle imprese –
Apertura dei termini per la presentazione delle domande - D.M.11.5.2011, su
G.U. n. 176 del 30.7.2011.
Dal
29 settembre p.v. sarà possibile
presentare le domande per accedere agli incentivi previsti dal cosiddetto Contratto di sviluppo, il nuovo
strumento di agevolazione per le imprese (introdotto dalla legge n. 133/2008 e
disciplinato dal DM 24.9.2010) volto a favorire la realizzazione di progetti di
investimento, ricerca e sviluppo di rilevanti dimensioni, in particolare nel
Mezzogiorno, e che in buona sostanza sostituisce la vecchia disciplina della
legge 488/1992.
Alla
luce dei recenti chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico si riassumono
di seguito i principali aspetti della disciplina.
Soggetti beneficiari – Sono ammesse alle agevolazioni le
imprese di vari settori tra cui imprese di spedizione e di magazzinaggio
(codice ISTAT 52); restano viceversa escluse le imprese di autotrasporto.
Progetti agevolabili – Le agevolazioni sono concesse a
fronte di Programmi di sviluppo industriale o commerciale; in particolare
possono essere presentati progetti d’investimento volti, tra l’altro, alla
realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di quelle già
esistenti, dall’importo minimo di 30 milioni di euro.
Misura delle agevolazioni – Le agevolazioni sono concesse sotto
forma di contributi in conto impianti, contributi alla spesa, contributi in
conto interessi o sotto forma di finanziamenti agevolati (nella misura massima
del 25% delle spese ammissibili). La misura dell’agevolazione varia in base
alla dimensione dell’impresa, alla tipologia di investimento e all’area
interessata dalla realizzazione del progetto. I soggetti beneficiari sono
tenuti in ogni caso ad apportare un contributo finanziario pari al 25% del
totale delle spese ammissibili.
Spese ammissibili – Per i progetti d’investimento sono
ammesse le spese che riguardano il suolo aziendale, opere murarie,
infrastrutture specifiche aziendali, programmi informatici e macchinari, impianti
ed attrezzature nuovi (escluse le spese relative all’acquisto di mezzi ed
attrezzature di trasporto).
Presentazione delle domande – La richiesta di accesso alle agevolazioni,
corredata da una proposta di massima del progetto e dalla relativa documentazione,
dovrà essere inviata (tramite il modello disponibile sui siti internet www.sviluppoeconomico.gov.it e www.invitalia.it)
in formato cartaceo e su supporto informatico dall’impresa proponente (e dalle
eventuali imprese aderenti) all’Agenzia
Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa
(Invitalia) la quale assegnerà a ciascuna domanda un numero
di protocollo secondo l’ordine cronologico di ricezione ed avvierà la fase
di negoziazione. Al termine di tale fase, l’impresa presenterà ad Invitalia la proposta definitiva del Contratto di sviluppo
per l’approvazione finale e, in caso di esito positivo, per la conseguente
concessione dell’agevolazione.
Daniela
Dringoli |
Allegato uno
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Responsabile di Area
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Lc/lc |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 176 del 30.7.2011 (fonte Guritel)
DECRETO 11 maggio 2011
Indirizzi operativi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto del 24
settembre 2010, per la gestione dei contratti di sviluppo.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce gli indirizzi operativi di cui
all'art. 3, comma 5, del decreto del 24 settembre 2010, per la
gestione dei Contratti di sviluppo per la concessione di agevolazioni
finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti
rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese,
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.
Art. 2
Soggetto gestore
1. Le funzioni riguardanti la gestione dei Contratti di sviluppo,
ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla
approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo
contratto, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle
eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento privato, sono affidate all'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - Invitalia
S.p.A, nel seguito denominata «Agenzia», secondo quanto previsto
dall'art. 43, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
2. Le funzioni di cui al comma 1 saranno svolte sulle base delle
presenti direttive, nonche' di eventuali ulteriori indicazioni
impartite dal Ministero dello sviluppo economico, nel seguito
denominato «MiSE», e sottoposte al controllo da parte dello stesso,
in base a quanto previsto da apposita convenzione tra il MiSE e
l'Agenzia, di cui all'art. 6 del decreto del 24 settembre 2010.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. I beneficiari delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 2 del
decreto del 24 settembre 2010 sono:
a) il soggetto che promuove l'iniziativa, denominato proponente;
b) le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti
d'investimento, denominate aderenti.
2. Il proponente assume nei confronti dell'Agenzia la qualifica di
interlocutore formale dei soggetti aderenti. L'Agenzia si riserva,
ove necessario, di interloquire direttamente con ciascuna delle
imprese aderenti informandone il proponente.
3. Nel caso in cui il programma includa piu' progetti, il
proponente ne assicura l'interdipendenza funzionale e la coerenza con
un unico disegno di sviluppo produttivo, economico, occupazionale e
territoriale.
Art. 4
Progetti d'investimento
1. I progetti d'investimento ammissibili sono quelli indicati
all'art. 4 del decreto del 24 settembre 2010.
2. Nel caso in cui il programma includa piu' progetti, l'Agenzia ne
verifichera' la coerenza strategica e l'impatto in termini di
reciproca utilita' nei confronti delle diverse imprese partecipanti,
nonche' l'unitarieta' sotto il profilo imprenditoriale, risultando i
singoli investimenti funzionali alla produzione di determinati beni o
servizi.
3. Gli eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente
sviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del 24
settembre 2010, debbono risultare funzionali al programma di
sviluppo, nonche' strettamente connessi e sussidiari ai progetti di
investimento contemplati dal programma medesimo.
Art. 5
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse con la
sottoscrizione del contratto, subordinatamente alla formale
assunzione degli impegni finanziari a carico del MiSE ovvero, ove
occorra, delle Regioni che partecipano al finanziamento medesimo, in
seguito all'esito positivo dell'istruttoria e sulla base della
valutazione tecnico-economica e finanziaria effettuata sull'istanza
di accesso alla procedura di negoziazione, di cui al successivo art.
6, corredata di tutta la documentazione indicata all'art. 7 del
decreto del 24 settembre 2010.
L'Agenzia sulla base della valutazione del progetto e
successivamente alla negoziazione con il proponente, tenuto conto
delle risorse finanziarie disponibili, individua nell'ambito delle
categorie di aiuto applicabili tra quelle vigenti ed operative al
momento della presentazione dell'istanza, la/e tipologia/e di
agevolazione, che meglio risponde alle esigenze del progetto proposto
e le concede nei limiti di quanto disposto dal decreto del 24
settembre 2010 con riferimento al divieto di cumulo con altre
agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle ottenute nella forma
di benefici fiscali e di garanzia.
2. In sede di prima applicazione sono applicabili, anche in
combinazione tra loro, le tipologie di aiuto di cui:
a) legge 15 maggio 1989, n. 181, ad eccezione della
partecipazione al capitale;
b) regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore
di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione approvato con
decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007
- Aiuto di Stato n. 302/2007;
c) decreto ministeriale del 23 luglio 2009 e successivi
provvedimenti attuativi.
3. Ai fini della concessione delle agevolazioni da parte
dell'Agenzia si terra' conto in ogni caso del reg. (CE) n. 800/2008.
Art. 6
Termine iniziale per la presentazione della domanda
1. Le domande di accesso alla procedura di negoziazione possono
essere presentate a partire dal sessantesimo giorno dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenzia
tutte le variazioni, relative ai dati forniti al momento della
presentazione dell'istanza di accesso e della documentazione
allegata, che dovessero intervenire successivamente alla
presentazione della domanda.
Art. 7
Istruttoria dell'istanza di accesso della proposta di Contratto di
sviluppo
1. L 'istanza di accesso e la documentazione a corredo vengono
esaminate dall'Agenzia in ordine cronologico di presentazione, al
fine di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilita'
dell'istanza stessa. In particolare l'Agenzia verifica la sussistenza
dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati agli artt. 2, 3 e 4 del
decreto del 24 settembre 2010. L'Agenzia procede alla valutazione
delle istanze di accesso alle agevolazioni in base alla sussistenza
dei criteri di valutazione riportati nell'allegato 4 del citato
decreto e con particolare riferimento alle «priorita' per la
finanziabilita' del programma» di cui al medesimo allegato 4 che, in
sede di prima applicazione, ferma restando la priorita' fissata per
le aree del Mezzogiorno, sono ordinate come segue:
1) previsione di recupero e riqualificazione di strutture
dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma;
2) idoneita' del programma a realizzare/consolidare sistemi di
filiera diretta ed allargata;
3) capacita' del programma di miglioramento dell'impatto
sull'ambiente;
4) intensita' dell'apporto finanziario dei soggetti beneficiari;
5) entita' dell'eventuale cofinanziamento regionale.
2. Per le imprese turistiche ai criteri di cui al comma 1 si
aggiungono quelli specificamente indicati nel citato allegato 4 del
decreto del 24 settembre 2010.
3. La valutazione e' condotta dall'Agenzia sulla base delle
informazioni desumibili dalle istanze di accesso alle agevolazioni.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di accesso
l'Agenzia provvede a dare comunicazione scritta al soggetto
proponente, al MiSE e alla Regione/i interessate circa
l'ammissibilita' dell'istanza ovvero i motivi ostativi
all'accoglimento della stessa, assegnando in quest'ultimo caso al
soggetto proponente il termine di 10 giorni per l'eventuale
presentazione di osservazioni e/o documenti.
5. Per le istanze ritenute ammissibili, l'Agenzia, verificata la
compatibilita' dell'istanza con le risorse finanziarie disponibili,
sulla base delle indicazioni fornite dal MiSE, avvia la negoziazione
con il soggetto proponente al fine di verificare la validita' e la
fattibilita' del programma di sviluppo e di fornire eventuali
prescrizioni per la definizione della proposta definitiva del
Contratto di sviluppo, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2
del decreto del 24 settembre 2010.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione scritta al MiSE e alla
Regione/Regioni interessate circa l'ammissibilita' dell'istanza di
accesso, ovvero entro 60 giorni dalla predetta comunicazione nel caso
in cui sia necessario indire apposita conferenza di servizi come
previsto dall'art. 11 del decreto del 24 settembre 2010, l'Agenzia,
tenuto conto dei pareri preliminari eventualmente espressi dal MiSE e
dalla/e Regione/i interessata/e ai sensi dell'art. 7, comma 1 del
decreto del 24 settembre 2010, conclude la fase di negoziazione e
invia al soggetto proponente al Mise ed alla/e Regione/i
interessata/e comunicazione scritta circa l'esito della stessa. I
predetti termini sono sospesi fino alla scadenza del termine
assegnato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del 24 settembre
2010, per la eventuale produzione, da parte del proponente e/o degli
aderenti e/o degli enti pubblici coinvolti, della documentazione o
delle integrazioni eventualmente richieste dall'Agenzia.
Art. 8
Proposta definitiva di Contratto di sviluppo
e documentazione progettuale
1. La proposta definitiva del programma, corredata degli elementi
indicati all'art. 8 del decreto del 24 settembre 2010 e sottoscritta
dal legale rappresentante del proponente e degli eventuali altri
soggetti beneficiari, deve pervenire all'Agenzia, in forma cartacea
ed in formato elettronico.
Art. 9
Valutazione della proposta definitiva
di Contratto di sviluppo
1. L 'Agenzia verifica che la proposta definitiva di Contratto di
sviluppo sia redatta secondo le modalita' prescritte e descriva
compiutamente e chiaramente i contenuti del programma di sviluppo,
con particolare riguardo agli elementi indicati all'art. 8, comma 2
del decreto del 24 settembre 2010. L'Agenzia verifica altresi' la
completezza della documentazione presentata a corredo della proposta
definitiva di Contratto di sviluppo. La Regione o le Regioni
interessate, entro 30 giorni dal ricevimento di detta proposta,
provvedono a comunicare all'Agenzia le proprie osservazioni ed il
proprio parere, nonche' l'eventuale disponibilita' al cofinanziamento
e la misura dello stesso; qualora la Regione o le Regioni interessate
non trasmettano entro il predetto termine le proprie osservazioni ed
il proprio parere, quest'ultimo si considera positivo. L'Agenzia
provvede a dare immediata comunicazione al MiSE circa le osservazioni
ed il parere trasmessi dalla Regione o dalle Regioni interessate,
nonche' circa l'eventuale disponibilita' delle stesse al
cofinanziamento e la misura dello stesso; qualora la Regione o le
Regioni interessate non trasmettano entro il predetto termine le
proprie osservazioni ed il proprio parere, l'Agenzia da'
comunicazione al MiSE in merito al decorso del termine.
2. L'Agenzia esamina la proposta definitiva di Contratto di
sviluppo e la documentazione progettuale di cui al comma 1 entro 45
giorni dal ricevimento delle stesse. L'Agenzia valuta il programma di
sviluppo ed i progetti di investimento nel rispetto della normativa
vigente. Le istruttorie saranno svolte secondo gli standard in uso
presso l'Agenzia per la gestione degli strumenti agevolativi con
particolare riferimento alla verifica della completezza delle
proposte di Contratti di sviluppo, alla verifica dell'affidabilita'
economico-finanziaria dei soggetti, alla validita' tecnica, economica
e commerciale dei programmi e singoli progetti, all'ammissibilita',
pertinenza e congruita' delle spese inserite nei progetti di
investimento. L'Agenzia, laddove lo ritenga necessario, potra'
richiedere al proponente ed alle imprese aderenti chiarimenti o
integrazioni alla documentazione fornita, che dovranno essere
trasmesse entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento
della relativa richiesta, pena l'improcedibilita' della domanda. Nel
caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il predetto termine
di 45 giorni, relativo all'esame della proposta definitiva di
Contratto di sviluppo e della documentazione progettuale, resta
sospeso; tale sospensione del termine e' ammessa una sola volta. Nel
caso in cui, la richiesta non puo' essere soddisfatta nel predetto
termine di 7 giorni, il soggetto proponente comunica tempestivamente
all'Agenzia, e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della
richiesta, i motivi ostativi alla presentazione della documentazione
integrativa richiesta. L'Agenzia, sulla base delle motivazioni
addotte, valuta la congruita' della richiesta del soggetto proponente
e dispone il termine massimo per la presentazione della
documentazione necessaria.
3. L 'Agenzia comunica le proposte definitive ritenute ammissibili
al MiSE, anche ai fini della eventuale notifica alla Commissione
europea. Entro 15 giorni il MiSE indica all'Agenzia, mediante
apposita comunicazione scritta, eventuali modifiche, integrazioni da
apportare alla proposta nonche' richiedere all'Agenzia eventuali
supplementi istruttori anche in ordine alla compatibilita' delle
iniziative presentate con le prescrizioni relative all'utilizzo delle
risorse disponibili per il finanziamento dei Contratti di sviluppo.
In assenza di rilievi da parte del MiSE, decorso tale termine
l'Agenzia approva la proposta di Contratto di sviluppo dandone
contestuale comunicazione al soggetto proponente, al MiSE e alla
Regione o alle Regioni interessate, specificando, per ciascuno dei
progetti, investimenti ammessi e relative agevolazioni nonche' le
informazioni inerenti i principali elementi che saranno recepiti dal
contratto. In caso di cofinanziamento regionale, l'Agenzia acquisisce
dalla Regione o dalle Regioni interessate gli atti attestanti la
deliberazione di detto cofinanziamento. In caso di rilievi da parte
del MiSE l'Agenzia pone in essere tutte le azioni necessarie ai fini
del recepimento delle modifiche e/o integrazioni proposte avviando,
laddove necessario, una fase di confronto con il soggetto proponente
e dando comunicazione al MiSE del risultato dell'attivita' di cui
sopra. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione, in assenza di ulteriori
rilievi da parte del MiSE, l'Agenzia approva la proposta di
contratto.
4. Nel caso in cui la proposta definitiva di Contratto di sviluppo
non sia ritenuta ammissibile, l'Agenzia comunica al soggetto
proponente, al MiSE e alla Regione o alle Regioni interessate l'esito
negativo dell'istruttoria e le relative motivazioni. In tale caso il
procedimento si intende concluso.
5. Ai fini della valutazione dei programmi di ricerca industriale e
prevalente sviluppo sperimentale, l'Agenzia si avvale di un Esperto
scientifico iscritto all'albo di cui al D.M. 7 aprile 2006, indicato
dal MiSE. I compensi spettanti al predetto Esperto sono portati in
detrazione dal contributo spettante ai beneficiari.
Art. 10
Sottoscrizione del Contratto di sviluppo
1. Con riferimento a quanto disposto all'art. 10 del decreto del 24
settembre 2010, il Contratto di sviluppo e' predisposto dal MiSE
avvalendosi dell'Agenzia.
2. L 'Agenzia sottoscrive il Contratto di sviluppo entro 10 giorni
dall'approvazione della proposta definitiva di contratto, tenuto
conto delle risorse disponibili e delle eventuali prescrizioni
relative all'utilizzo delle stesse.
3. In caso di proposte di contratto soggette ad obblighi di
notifica alla Commissione europea, l'Agenzia sottoscrive il contratto
entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del MiSE degli esiti
della procedura di notifica.
Art. 11
Variazioni del Contratto di sviluppo
e valutazione delle stesse
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto del 24
settembre 2010 le variazioni riguardanti i soggetti beneficiari sono
ammissibili solo se conseguenti a fusioni, scissioni, conferimenti o
cessioni di azienda o ramo di azienda interessati dalla proposta di
contratto di sviluppo, risultanti da atto pubblico. Le operazioni di
cui al presente articolo dovranno essere preventivamente comunicate
all'Agenzia.
2. Laddove le verifiche di cui all'art. 12 del decreto del 24
settembre 2010 si concludano positivamente, l'Agenzia ne da'
comunicazione al MiSE. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione
dell'Agenzia, in assenza di rilievi da parte del MiSE, l'Agenzia
autorizza le variazioni dandone comunicazione allo stesso Ministero.
Nelle more dell'approvazione da parte dell'Agenzia delle predette
variazioni, restano sospese le erogazioni.
3. Laddove le verifiche di cui all'art. 12 del decreto del 24
settembre 2010 si concludano negativamente, si applicano le
disposizioni del successivo art. 12.
Art. 12
Revoche
1. Nel caso in cui l'Agenzia verifichi la sussistenza di condizioni
per la revoca parziale o totale delle agevolazioni o del contratto,
in relazione alle fattispecie di cui all'art. 19 del decreto del 24
settembre 2010 e con riferimento al mancato raggiungimento degli
obiettivi che ne motivano la concessione, la stessa propone al MiSE
la revoca per la necessaria autorizzazione. Decorsi 15 giorni dalla
comunicazione dell'Agenzia, in assenza di rilievi da parte del MISE,
detta autorizzazione si intende concessa e l'Agenzia procede nella
revoca.
2. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle
agevolazioni, in relazione ad uno o piu' dei progetti d'investimento
e/o di ricerca e prevalente sviluppo sperimentale del programma
oggetto del Contratto di sviluppo sottoscritto, l'Agenzia
verifichera' che permanga la validita' tecnico-economica del
programma oggetto del Contratto di sviluppo sottoscritto. Detta
verifica sara' effettuata anche nel caso in cui l'ammontare degli
investimenti dell'intero programma di sviluppo complessivamente
realizzati e ritenuti ammissibili risulti ridotto di oltre il 20%
rispetto all'ammontare degli investimenti ammessi. In caso di esito
negativo delle suddette verifiche, si applica la procedura prevista
al comma 1 del presente articolo.
Art. 13
Attivita' concernenti
l'erogazione delle agevolazioni
1. Le modalita' di erogazione delle agevolazioni concesse sono
stabilite nel Contratto di sviluppo.
2. L 'Agenzia, in relazione a ciascuna richiesta di erogazione
procede, entro 45 giorni dalla ricezione, agli accertamenti necessari
in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti.
3. L 'Agenzia, per ogni singolo Stato Avanzamento Lavori (SAL),
procede ad acquisire la documentazione necessaria, indicata
all'interno del rispettivo Contratto di sviluppo, comprovante
l'investimento fino a quel momento realizzato e procede alle
verifiche necessarie ai fini dell'erogabilita' del contributo. Alle
predette verifiche l'Agenzia provvede anche attraverso sopralluoghi
presso le unita' produttive interessate dal programma di sviluppo.
4. L 'Agenzia, effettuate le verifiche di cui al comma precedente,
procede all'erogazione delle agevolazioni e trasmette al MiSE,
nell'ambito del rapporto sulle attivita' svolte da redigere in
riferimento al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, un prospetto
riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e
l'importo delle agevolazioni erogate, specificando se e in che misura
si tratti di Contratti di sviluppo cofinanziati dalle Regioni e la
natura delle risorse utilizzate.
5. Con riferimento all'ultimo SAL, che deve essere trasmesso
dall'impresa entro 90 giorni dall'ultimazione del programma,
l'Agenzia, effettuate le verifiche e gli accertamenti di competenza,
redige apposita relazione sull'avvenuta realizzazione del programma
di investimento, la trasmette al MiSE per la verifica finale da parte
di apposita commissione di accertamento nominata dal MiSE - i cui
costi sono a carico dell'agevolazione spettante ai beneficiari - e
procede all'erogazione dell'ultima quota fino al 90% dell'ammontare
dell'agevolazione spettante. Il MiSE trasmette all'Agenzia il verbale
di accertamento di spesa redatto dalla predetta commissione in esito
alla verifica effettuata. L'Agenzia, entro 45 giorni dalla data di
ricezione del predetto verbale, liquida all'impresa beneficiaria il
saldo del contributo spettante, determinato sulla base degli elementi
indicati nel predetto verbale, ovvero al recupero delle agevolazioni
erogate in eccesso secondo i criteri stabiliti dal d. lgs. 31 marzo
1998, n. 123.
6. Successivamente all'ultimazione di tutti i progetti componenti
il programma oggetto del Contratto di sviluppo, l'Agenzia redige una
relazione finale sulla realizzazione complessiva del programma di
sviluppo, con giudizio di conformita' degli investimenti realizzati
ai progetti approvati ed alle relative specifiche e prescrizioni
contenute nel Contratto di sviluppo, e ne trasmette copia al MiSE.
Art. 14
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. In ogni fase del procedimento l'Agenzia e il MiSE possono
effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui programmi
agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il
mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' la regolare ed
effettiva realizzazione degli interventi finanziati.
2. Il MiSE nella convenzione con l'Agenzia definisce le modalita',
anche informatiche, per accedere ai dati inerenti alle attivita'
svolte dalla stessa.
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
1. Le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto del 24
settembre 2010 hanno presentato domanda sulla base delle disposizioni
in materia dei Contratti di programma, a valere sul decreto del 24
gennaio 2008 e/o sul decreto interministeriale del 2 maggio 2008, e
che non abbiano stipulato il relativo contratto, possono chiedere, ai
sensi dell'art. 43, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
la domanda venga valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui
al decreto del 24 settembre 2010.
2. Ai fini della valutazione l'Agenzia, fatta salva l'attivita'
istruttoria gia' eventualmente svolta, puo' richiedere l'ulteriore
documentazione necessaria, anche tenuto conto delle disposizioni di
cui al presente decreto.
3. E' fatta salva la data di ammissibilita' delle spese previste
dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda
originaria.
4. Il MiSE aggiorna le presenti direttive in relazione ad ulteriori
esigenze di sviluppo e sostegno all'economia.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma , 11 maggio 2011
Il Ministro: Romani