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Roma, 27 settembre 2011

 

Circolare n. 188/2011

 

Oggetto: Finanziamenti – Incentivi alle imprese – Apertura dei termini per la presentazione delle domande - D.M.11.5.2011, su G.U. n. 176 del 30.7.2011.

 

Dal 29 settembre p.v. sarà possibile presentare le domande per accedere agli incentivi previsti dal cosiddetto Contratto di sviluppo, il nuovo strumento di agevolazione per le imprese (introdotto dalla legge n. 133/2008 e disciplinato dal DM 24.9.2010) volto a favorire la realizzazione di progetti di investimento, ricerca e sviluppo di rilevanti dimensioni, in particolare nel Mezzogiorno, e che in buona sostanza sostituisce la vecchia disciplina della legge 488/1992.

 

Alla luce dei recenti chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico si riassumono di seguito i principali aspetti della disciplina.

 

Soggetti beneficiari – Sono ammesse alle agevolazioni le imprese di vari settori tra cui imprese di spedizione e di magazzinaggio (codice ISTAT 52); restano viceversa escluse le imprese di autotrasporto.

 

Progetti agevolabili – Le agevolazioni sono concesse a fronte di Programmi di sviluppo industriale o commerciale; in particolare possono essere presentati progetti d’investimento volti, tra l’altro, alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di quelle già esistenti, dall’importo minimo di 30 milioni di euro.

 

Misura delle agevolazioni – Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributi in conto impianti, contributi alla spesa, contributi in conto interessi o sotto forma di finanziamenti agevolati (nella misura massima del 25% delle spese ammissibili). La misura dell’agevolazione varia in base alla dimensione dell’impresa, alla tipologia di investimento e all’area interessata dalla realizzazione del progetto. I soggetti beneficiari sono tenuti in ogni caso ad apportare un contributo finanziario pari al 25% del totale delle spese ammissibili.

 

Spese ammissibili – Per i progetti d’investimento sono ammesse le spese che riguardano il suolo aziendale, opere murarie, infrastrutture specifiche aziendali, programmi informatici e macchinari, impianti ed attrezzature nuovi (escluse le spese relative all’acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto).

 

Presentazione delle domande – La richiesta di accesso alle agevolazioni, corredata da una proposta di massima del progetto e dalla relativa documentazione, dovrà essere inviata (tramite il modello disponibile sui siti internet www.sviluppoeconomico.gov.it  e www.invitalia.it) in formato cartaceo e su supporto informatico dall’impresa proponente (e dalle eventuali imprese aderenti) all’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa (Invitalia) la quale assegnerà a ciascuna domanda un numero di protocollo secondo l’ordine cronologico di ricezione ed avvierà la fase di negoziazione. Al termine di tale fase, l’impresa presenterà ad Invitalia la proposta definitiva del Contratto di sviluppo per l’approvazione finale e, in caso di esito positivo, per la conseguente concessione dell’agevolazione.  

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

Lc/lc

 

 

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G.U. n. 176 del 30.7.2011 (fonte Guritel)

DECRETO 11 maggio 2011

Indirizzi operativi di cui all'art. 3, comma 5  del  decreto  del  24
settembre 2010, per la gestione dei contratti di sviluppo.  
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
  1. Il presente decreto definisce gli  indirizzi  operativi  di  cui
all'art. 3, comma 5, del  decreto  del  24  settembre  2010,  per  la
gestione dei Contratti di sviluppo per la concessione di agevolazioni
finanziarie dirette  a  favorire  la  realizzazione  di  investimenti
rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del  Paese,
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno. 
 
                               Art. 2 
                          Soggetto gestore 
  1. Le funzioni riguardanti la gestione dei Contratti  di  sviluppo,
ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla
approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo
contratto,  all'erogazione,   al   controllo   ed   al   monitoraggio
dell'agevolazione,  alla  partecipazione   al   finanziamento   delle
eventuali   opere   infrastrutturali   complementari   e   funzionali
all'investimento privato, sono  affidate  all'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa -  Invitalia
S.p.A, nel seguito  denominata  «Agenzia»,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 43, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133. 
  2. Le funzioni di cui al comma 1 saranno svolte  sulle  base  delle
presenti  direttive,  nonche'  di  eventuali  ulteriori   indicazioni
impartite  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  nel   seguito
denominato «MiSE», e sottoposte al controllo da parte  dello  stesso,
in base a quanto previsto da  apposita  convenzione  tra  il  MiSE  e
l'Agenzia, di cui all'art. 6 del decreto del 24 settembre 2010. 
 
                               Art. 3 
                        Soggetti beneficiari 
  1. I beneficiari delle  agevolazioni,  ai  sensi  dell'art.  2  del
decreto del 24 settembre 2010 sono: 
    a) il soggetto che promuove l'iniziativa, denominato proponente; 
    b)  le  eventuali  altre   imprese   partecipanti   ai   progetti
d'investimento, denominate aderenti. 
  2. Il proponente assume nei confronti dell'Agenzia la qualifica  di
interlocutore formale dei soggetti aderenti.  L'Agenzia  si  riserva,
ove necessario,  di  interloquire  direttamente  con  ciascuna  delle
imprese aderenti informandone il proponente. 
  3.  Nel  caso  in  cui  il  programma  includa  piu'  progetti,  il
proponente ne assicura l'interdipendenza funzionale e la coerenza con
un unico disegno di sviluppo produttivo, economico,  occupazionale  e
territoriale. 
 
                               Art. 4 
                       Progetti d'investimento 
  1. I  progetti  d'investimento  ammissibili  sono  quelli  indicati
all'art. 4 del decreto del 24 settembre 2010. 
  2. Nel caso in cui il programma includa piu' progetti, l'Agenzia ne
verifichera'  la  coerenza  strategica  e  l'impatto  in  termini  di
reciproca utilita' nei confronti delle diverse imprese  partecipanti,
nonche' l'unitarieta' sotto il profilo imprenditoriale, risultando  i
singoli investimenti funzionali alla produzione di determinati beni o
servizi. 
  3. Gli eventuali  progetti  di  ricerca  industriale  e  prevalente
sviluppo sperimentale  di  cui  al  Titolo  IV  del  decreto  del  24
settembre  2010,  debbono  risultare  funzionali  al   programma   di
sviluppo, nonche' strettamente connessi e sussidiari ai  progetti  di
investimento contemplati dal programma medesimo. 
 
                               Art. 5 
                      Agevolazioni concedibili 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse con  la
sottoscrizione   del   contratto,   subordinatamente   alla   formale
assunzione degli impegni finanziari a carico  del  MiSE  ovvero,  ove
occorra, delle Regioni che partecipano al finanziamento medesimo,  in
seguito  all'esito  positivo  dell'istruttoria  e  sulla  base  della
valutazione tecnico-economica e finanziaria  effettuata  sull'istanza
di accesso alla procedura di negoziazione, di cui al successivo  art.
6, corredata di tutta  la  documentazione  indicata  all'art.  7  del
decreto del 24 settembre 2010. 
  L'Agenzia   sulla   base   della   valutazione   del   progetto   e
successivamente alla negoziazione con  il  proponente,  tenuto  conto
delle risorse finanziarie disponibili,  individua  nell'ambito  delle
categorie di aiuto applicabili tra quelle  vigenti  ed  operative  al
momento  della  presentazione  dell'istanza,  la/e   tipologia/e   di
agevolazione, che meglio risponde alle esigenze del progetto proposto
e le concede nei  limiti  di  quanto  disposto  dal  decreto  del  24
settembre 2010  con  riferimento  al  divieto  di  cumulo  con  altre
agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle ottenute  nella  forma
di benefici fiscali e di garanzia. 
  2. In  sede  di  prima  applicazione  sono  applicabili,  anche  in
combinazione tra loro, le tipologie di aiuto di cui: 
    a)  legge  15  maggio  1989,   n.   181,   ad   eccezione   della
partecipazione al capitale; 
    b) regime di aiuto per la concessione di agevolazioni  in  favore
di  programmi  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  approvato  con
decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007
- Aiuto di Stato n. 302/2007; 
    c)  decreto  ministeriale  del  23  luglio  2009   e   successivi
provvedimenti attuativi. 
  3.  Ai  fini  della  concessione  delle   agevolazioni   da   parte
dell'Agenzia si terra' conto in ogni caso del reg. (CE) n. 800/2008. 
 
                               Art. 6 
         Termine iniziale per la presentazione della domanda 
  1. Le domande di accesso alla  procedura  di  negoziazione  possono
essere  presentate  a   partire   dal   sessantesimo   giorno   dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Il  soggetto  proponente  comunica  tempestivamente  all'Agenzia
tutte le variazioni,  relative  ai  dati  forniti  al  momento  della
presentazione  dell'istanza  di  accesso   e   della   documentazione
allegata,   che   dovessero    intervenire    successivamente    alla
presentazione della domanda. 
 
                               Art. 7 
Istruttoria dell'istanza di accesso della proposta  di  Contratto  di
                              sviluppo 
  1. L'istanza di accesso  e  la  documentazione  a  corredo  vengono
esaminate dall'Agenzia in ordine  cronologico  di  presentazione,  al
fine di accertare la sussistenza delle condizioni  di  ammissibilita'
dell'istanza stessa. In particolare l'Agenzia verifica la sussistenza
dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati agli artt. 2, 3 e 4 del
decreto del 24 settembre 2010.  L'Agenzia  procede  alla  valutazione
delle istanze di accesso alle agevolazioni in base  alla  sussistenza
dei criteri di  valutazione  riportati  nell'allegato  4  del  citato
decreto  e  con  particolare  riferimento  alle  «priorita'  per   la
finanziabilita' del programma» di cui al medesimo allegato 4 che,  in
sede di prima applicazione, ferma restando la priorita'  fissata  per
le aree del Mezzogiorno, sono ordinate come segue: 
    1)  previsione  di  recupero  e  riqualificazione  di   strutture
dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma; 
    2) idoneita' del programma a  realizzare/consolidare  sistemi  di
filiera diretta ed allargata; 
    3)  capacita'  del  programma   di   miglioramento   dell'impatto
sull'ambiente; 
    4) intensita' dell'apporto finanziario dei soggetti beneficiari; 
    5) entita' dell'eventuale cofinanziamento regionale. 
  2. Per le imprese turistiche ai  criteri  di  cui  al  comma  1  si
aggiungono quelli specificamente indicati nel citato allegato  4  del
decreto del 24 settembre 2010. 
  3.  La  valutazione  e'  condotta  dall'Agenzia  sulla  base  delle
informazioni desumibili dalle istanze di accesso alle agevolazioni. 
  4.  Entro  30  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza  di   accesso
l'Agenzia  provvede  a  dare  comunicazione   scritta   al   soggetto
proponente,   al   MiSE   e   alla   Regione/i   interessate    circa
l'ammissibilita'    dell'istanza    ovvero    i    motivi    ostativi
all'accoglimento della stessa, assegnando  in  quest'ultimo  caso  al
soggetto  proponente  il  termine  di  10  giorni   per   l'eventuale
presentazione di osservazioni e/o documenti. 
  5. Per le istanze ritenute ammissibili,  l'Agenzia,  verificata  la
compatibilita' dell'istanza con le risorse  finanziarie  disponibili,
sulla base delle indicazioni fornite dal MiSE, avvia la  negoziazione
con il soggetto proponente al fine di verificare la  validita'  e  la
fattibilita'  del  programma  di  sviluppo  e  di  fornire  eventuali
prescrizioni  per  la  definizione  della  proposta  definitiva   del
Contratto di sviluppo, secondo quanto disposto dall'art. 7,  comma  2
del decreto del 24 settembre 2010. 
  6. Entro 30 giorni dalla  comunicazione  scritta  al  MiSE  e  alla
Regione/Regioni interessate circa  l'ammissibilita'  dell'istanza  di
accesso, ovvero entro 60 giorni dalla predetta comunicazione nel caso
in cui sia necessario indire  apposita  conferenza  di  servizi  come
previsto dall'art. 11 del decreto del 24 settembre  2010,  l'Agenzia,
tenuto conto dei pareri preliminari eventualmente espressi dal MiSE e
dalla/e Regione/i interessata/e ai sensi dell'art.  7,  comma  1  del
decreto del 24 settembre 2010, conclude la  fase  di  negoziazione  e
invia  al  soggetto  proponente   al   Mise   ed   alla/e   Regione/i
interessata/e comunicazione scritta circa  l'esito  della  stessa.  I
predetti  termini  sono  sospesi  fino  alla  scadenza  del   termine
assegnato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del 24 settembre
2010, per la eventuale produzione, da parte del proponente e/o  degli
aderenti e/o degli enti pubblici coinvolti,  della  documentazione  o
delle integrazioni eventualmente richieste dall'Agenzia. 
 
                               Art. 8 
            Proposta definitiva di Contratto di sviluppo 
                    e documentazione progettuale 
  1. La proposta definitiva del programma, corredata  degli  elementi
indicati all'art. 8 del decreto del 24 settembre 2010 e  sottoscritta
dal legale rappresentante del  proponente  e  degli  eventuali  altri
soggetti beneficiari, deve pervenire all'Agenzia, in  forma  cartacea
ed in formato elettronico. 
 
                               Art. 9 
                Valutazione della proposta definitiva 
                      di Contratto di sviluppo 
  1. L'Agenzia verifica che la proposta definitiva  di  Contratto  di
sviluppo sia redatta  secondo  le  modalita'  prescritte  e  descriva
compiutamente e chiaramente i contenuti del  programma  di  sviluppo,
con particolare riguardo agli elementi indicati all'art. 8,  comma  2
del decreto del 24 settembre 2010.  L'Agenzia  verifica  altresi'  la
completezza della documentazione presentata a corredo della  proposta
definitiva  di  Contratto  di  sviluppo.  La  Regione  o  le  Regioni
interessate, entro 30  giorni  dal  ricevimento  di  detta  proposta,
provvedono a comunicare all'Agenzia le  proprie  osservazioni  ed  il
proprio parere, nonche' l'eventuale disponibilita' al cofinanziamento
e la misura dello stesso; qualora la Regione o le Regioni interessate
non trasmettano entro il predetto termine le proprie osservazioni  ed
il proprio parere,  quest'ultimo  si  considera  positivo.  L'Agenzia
provvede a dare immediata comunicazione al MiSE circa le osservazioni
ed il parere trasmessi dalla Regione  o  dalle  Regioni  interessate,
nonche'   circa   l'eventuale   disponibilita'   delle   stesse    al
cofinanziamento e la misura dello stesso; qualora  la  Regione  o  le
Regioni interessate non trasmettano  entro  il  predetto  termine  le
proprie  osservazioni   ed   il   proprio   parere,   l'Agenzia   da'
comunicazione al MiSE in merito al decorso del termine. 
  2.  L'Agenzia  esamina  la  proposta  definitiva  di  Contratto  di
sviluppo e la documentazione progettuale di cui al comma 1  entro  45
giorni dal ricevimento delle stesse. L'Agenzia valuta il programma di
sviluppo ed i progetti di investimento nel rispetto  della  normativa
vigente. Le istruttorie saranno svolte secondo gli  standard  in  uso
presso l'Agenzia per la  gestione  degli  strumenti  agevolativi  con
particolare  riferimento  alla  verifica  della   completezza   delle
proposte di Contratti di sviluppo, alla  verifica  dell'affidabilita'
economico-finanziaria dei soggetti, alla validita' tecnica, economica
e commerciale dei programmi e singoli  progetti,  all'ammissibilita',
pertinenza  e  congruita'  delle  spese  inserite  nei  progetti   di
investimento.  L'Agenzia,  laddove  lo  ritenga  necessario,   potra'
richiedere al proponente  ed  alle  imprese  aderenti  chiarimenti  o
integrazioni  alla  documentazione  fornita,  che   dovranno   essere
trasmesse entro il termine perentorio di  7  giorni  dal  ricevimento
della relativa richiesta, pena l'improcedibilita' della domanda.  Nel
caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il predetto  termine
di  45  giorni,  relativo  all'esame  della  proposta  definitiva  di
Contratto di  sviluppo  e  della  documentazione  progettuale,  resta
sospeso; tale sospensione del termine e' ammessa una sola volta.  Nel
caso in cui, la richiesta non puo' essere  soddisfatta  nel  predetto
termine di 7 giorni, il soggetto proponente comunica  tempestivamente
all'Agenzia, e comunque non oltre  7  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta, i motivi ostativi alla presentazione della  documentazione
integrativa  richiesta.  L'Agenzia,  sulla  base  delle   motivazioni
addotte, valuta la congruita' della richiesta del soggetto proponente
e  dispone  il   termine   massimo   per   la   presentazione   della
documentazione necessaria. 
  3. L'Agenzia comunica le proposte definitive  ritenute  ammissibili
al MiSE, anche ai fini  della  eventuale  notifica  alla  Commissione
europea.  Entro  15  giorni  il  MiSE  indica  all'Agenzia,  mediante
apposita comunicazione scritta, eventuali modifiche, integrazioni  da
apportare alla  proposta  nonche'  richiedere  all'Agenzia  eventuali
supplementi istruttori anche  in  ordine  alla  compatibilita'  delle
iniziative presentate con le prescrizioni relative all'utilizzo delle
risorse disponibili per il finanziamento dei Contratti  di  sviluppo.
In assenza di  rilievi  da  parte  del  MiSE,  decorso  tale  termine
l'Agenzia approva  la  proposta  di  Contratto  di  sviluppo  dandone
contestuale comunicazione al soggetto  proponente,  al  MiSE  e  alla
Regione o alle Regioni interessate, specificando,  per  ciascuno  dei
progetti, investimenti ammessi e  relative  agevolazioni  nonche'  le
informazioni inerenti i principali elementi che saranno recepiti  dal
contratto. In caso di cofinanziamento regionale, l'Agenzia acquisisce
dalla Regione o dalle Regioni  interessate  gli  atti  attestanti  la
deliberazione di detto cofinanziamento. In caso di rilievi  da  parte
del MiSE l'Agenzia pone in essere tutte le azioni necessarie ai  fini
del recepimento delle modifiche e/o integrazioni  proposte  avviando,
laddove necessario, una fase di confronto con il soggetto  proponente
e dando comunicazione al MiSE del  risultato  dell'attivita'  di  cui
sopra. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione, in assenza di ulteriori
rilievi  da  parte  del  MiSE,  l'Agenzia  approva  la  proposta   di
contratto. 
  4. Nel caso in cui la proposta definitiva di Contratto di  sviluppo
non  sia  ritenuta  ammissibile,  l'Agenzia  comunica   al   soggetto
proponente, al MiSE e alla Regione o alle Regioni interessate l'esito
negativo dell'istruttoria e le relative motivazioni. In tale caso  il
procedimento si intende concluso. 
  5. Ai fini della valutazione dei programmi di ricerca industriale e
prevalente sviluppo sperimentale, l'Agenzia si avvale di  un  Esperto
scientifico iscritto all'albo di cui al D.M. 7 aprile 2006,  indicato
dal MiSE. I compensi spettanti al predetto Esperto  sono  portati  in
detrazione dal contributo spettante ai beneficiari. 
 
                               Art. 10 
              Sottoscrizione del Contratto di sviluppo 
  1. Con riferimento a quanto disposto all'art. 10 del decreto del 24
settembre 2010, il Contratto di  sviluppo  e'  predisposto  dal  MiSE
avvalendosi dell'Agenzia. 
  2. L'Agenzia sottoscrive il Contratto di sviluppo entro  10  giorni
dall'approvazione della  proposta  definitiva  di  contratto,  tenuto
conto  delle  risorse  disponibili  e  delle  eventuali  prescrizioni
relative all'utilizzo delle stesse. 
  3. In caso  di  proposte  di  contratto  soggette  ad  obblighi  di
notifica alla Commissione europea, l'Agenzia sottoscrive il contratto
entro 10 giorni dalla comunicazione da parte  del  MiSE  degli  esiti
della procedura di notifica. 
 
                               Art. 11 
                Variazioni del Contratto di sviluppo 
                     e valutazione delle stesse 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto  del  24
settembre 2010 le variazioni riguardanti i soggetti beneficiari  sono
ammissibili solo se conseguenti a fusioni, scissioni, conferimenti  o
cessioni di azienda o ramo di azienda interessati dalla  proposta  di
contratto di sviluppo, risultanti da atto pubblico. Le operazioni  di
cui al presente articolo dovranno essere  preventivamente  comunicate
all'Agenzia. 
  2. Laddove le verifiche di cui  all'art.  12  del  decreto  del  24
settembre  2010  si  concludano  positivamente,  l'Agenzia   ne   da'
comunicazione  al  MiSE.  Decorsi  15  giorni   dalla   comunicazione
dell'Agenzia, in assenza di rilievi  da  parte  del  MiSE,  l'Agenzia
autorizza le variazioni dandone comunicazione allo stesso  Ministero.
Nelle more dell'approvazione da  parte  dell'Agenzia  delle  predette
variazioni, restano sospese le erogazioni. 
  3. Laddove le verifiche di cui  all'art.  12  del  decreto  del  24
settembre  2010  si  concludano  negativamente,   si   applicano   le
disposizioni del successivo art. 12. 
 
                               Art. 12 
                               Revoche 
  1. Nel caso in cui l'Agenzia verifichi la sussistenza di condizioni
per la revoca parziale o totale delle agevolazioni o  del  contratto,
in relazione alle fattispecie di cui all'art. 19 del decreto  del  24
settembre 2010 e con  riferimento  al  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi che ne motivano la concessione, la stessa propone  al  MiSE
la revoca per la necessaria autorizzazione. Decorsi 15  giorni  dalla
comunicazione dell'Agenzia, in assenza di rilievi da parte del  MISE,
detta autorizzazione si intende concessa e  l'Agenzia  procede  nella
revoca. 
  2.  In  caso  di  revoca,  anche  a  seguito   di   rinuncia   alle
agevolazioni, in relazione ad uno o piu' dei progetti  d'investimento
e/o di ricerca  e  prevalente  sviluppo  sperimentale  del  programma
oggetto   del   Contratto   di   sviluppo   sottoscritto,   l'Agenzia
verifichera'  che  permanga  la   validita'   tecnico-economica   del
programma oggetto  del  Contratto  di  sviluppo  sottoscritto.  Detta
verifica sara' effettuata anche nel caso  in  cui  l'ammontare  degli
investimenti  dell'intero  programma  di  sviluppo   complessivamente
realizzati e ritenuti ammissibili risulti ridotto  di  oltre  il  20%
rispetto all'ammontare degli investimenti ammessi. In caso  di  esito
negativo delle suddette verifiche, si applica la  procedura  prevista
al comma 1 del presente articolo. 
 
                               Art. 13 
                        Attivita' concernenti 
                   l'erogazione delle agevolazioni 
  1. Le modalita' di  erogazione  delle  agevolazioni  concesse  sono
stabilite nel Contratto di sviluppo. 
  2. L'Agenzia, in  relazione  a  ciascuna  richiesta  di  erogazione
procede, entro 45 giorni dalla ricezione, agli accertamenti necessari
in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti. 
  3. L'Agenzia, per ogni  singolo  Stato  Avanzamento  Lavori  (SAL),
procede  ad  acquisire   la   documentazione   necessaria,   indicata
all'interno  del  rispettivo  Contratto  di   sviluppo,   comprovante
l'investimento  fino  a  quel  momento  realizzato  e  procede   alle
verifiche necessarie ai fini dell'erogabilita' del  contributo.  Alle
predette verifiche l'Agenzia provvede anche  attraverso  sopralluoghi
presso le unita' produttive interessate dal programma di sviluppo. 
  4. L'Agenzia, effettuate le verifiche di cui al  comma  precedente,
procede  all'erogazione  delle  agevolazioni  e  trasmette  al  MiSE,
nell'ambito del  rapporto  sulle  attivita'  svolte  da  redigere  in
riferimento al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, un  prospetto
riportante  i  dati  identificativi  delle  imprese  beneficiarie   e
l'importo delle agevolazioni erogate, specificando se e in che misura
si tratti di Contratti di sviluppo cofinanziati dalle  Regioni  e  la
natura delle risorse utilizzate. 
  5. Con  riferimento  all'ultimo  SAL,  che  deve  essere  trasmesso
dall'impresa  entro  90  giorni   dall'ultimazione   del   programma,
l'Agenzia, effettuate le verifiche e gli accertamenti di  competenza,
redige apposita relazione sull'avvenuta realizzazione  del  programma
di investimento, la trasmette al MiSE per la verifica finale da parte
di apposita commissione di accertamento nominata dal  MiSE  -  i  cui
costi sono a carico dell'agevolazione spettante ai  beneficiari  -  e
procede all'erogazione dell'ultima quota fino al  90%  dell'ammontare
dell'agevolazione spettante. Il MiSE trasmette all'Agenzia il verbale
di accertamento di spesa redatto dalla predetta commissione in  esito
alla verifica effettuata. L'Agenzia, entro 45 giorni  dalla  data  di
ricezione del predetto verbale, liquida all'impresa  beneficiaria  il
saldo del contributo spettante, determinato sulla base degli elementi
indicati nel predetto verbale, ovvero al recupero delle  agevolazioni
erogate in eccesso secondo i criteri stabiliti dal d. lgs.  31  marzo
1998, n. 123. 
  6. Successivamente all'ultimazione di tutti i  progetti  componenti
il programma oggetto del Contratto di sviluppo, l'Agenzia redige  una
relazione finale sulla realizzazione  complessiva  del  programma  di
sviluppo, con giudizio di conformita' degli  investimenti  realizzati
ai progetti approvati ed  alle  relative  specifiche  e  prescrizioni
contenute nel Contratto di sviluppo, e ne trasmette copia al MiSE. 
 
                               Art. 14 
                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 
  1. In ogni fase  del  procedimento  l'Agenzia  e  il  MiSE  possono
effettuare controlli e ispezioni, anche  a  campione,  sui  programmi
agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e  il
mantenimento delle agevolazioni  medesime,  nonche'  la  regolare  ed
effettiva realizzazione degli interventi finanziati. 
  2. Il MiSE nella convenzione con l'Agenzia definisce le  modalita',
anche informatiche, per accedere  ai  dati  inerenti  alle  attivita'
svolte dalla stessa. 
 
                               Art. 15 
                  Disposizioni transitorie e finali 
  1. Le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto del 24
settembre 2010 hanno presentato domanda sulla base delle disposizioni
in materia dei Contratti di programma, a valere sul  decreto  del  24
gennaio 2008 e/o sul decreto interministeriale del 2 maggio  2008,  e
che non abbiano stipulato il relativo contratto, possono chiedere, ai
sensi dell'art. 43, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
la domanda venga valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di  cui
al decreto del 24 settembre 2010. 
  2. Ai fini della valutazione  l'Agenzia,  fatta  salva  l'attivita'
istruttoria gia' eventualmente svolta,  puo'  richiedere  l'ulteriore
documentazione necessaria, anche tenuto conto delle  disposizioni  di
cui al presente decreto. 
  3. E' fatta salva la data di ammissibilita'  delle  spese  previste
dalla normativa vigente al momento della presentazione della  domanda
originaria. 
  4. Il MiSE aggiorna le presenti direttive in relazione ad ulteriori
esigenze di sviluppo e sostegno all'economia. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma , 11 maggio 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romani