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Roma, 27 settembre
2011
Circolare n. 188/2011
Oggetto: Finanziamenti – Incentivi alle imprese –
Apertura dei termini per la presentazione delle domande - D.M.11.5.2011, su
G.U. n. 176 del 30.7.2011.
Dal
29 settembre p.v. sarà possibile
presentare le domande per accedere agli incentivi previsti dal cosiddetto Contratto di sviluppo, il nuovo
strumento di agevolazione per le imprese (introdotto dalla legge n. 133/2008 e
disciplinato dal DM 24.9.2010) volto a favorire la realizzazione di progetti di
investimento, ricerca e sviluppo di rilevanti dimensioni, in particolare nel
Mezzogiorno, e che in buona sostanza sostituisce la vecchia disciplina della
legge 488/1992.
Alla
luce dei recenti chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico si riassumono
di seguito i principali aspetti della disciplina.
Soggetti beneficiari – Sono ammesse alle agevolazioni le
imprese di vari settori tra cui imprese di spedizione e di magazzinaggio
(codice ISTAT 52); restano viceversa escluse le imprese di autotrasporto.
Progetti agevolabili – Le agevolazioni sono concesse a
fronte di Programmi di sviluppo industriale o commerciale; in particolare
possono essere presentati progetti d’investimento volti, tra l’altro, alla
realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di quelle già
esistenti, dall’importo minimo di 30 milioni di euro.
Misura delle agevolazioni – Le agevolazioni sono concesse sotto
forma di contributi in conto impianti, contributi alla spesa, contributi in
conto interessi o sotto forma di finanziamenti agevolati (nella misura massima
del 25% delle spese ammissibili). La misura dell’agevolazione varia in base
alla dimensione dell’impresa, alla tipologia di investimento e all’area
interessata dalla realizzazione del progetto. I soggetti beneficiari sono
tenuti in ogni caso ad apportare un contributo finanziario pari al 25% del
totale delle spese ammissibili.
Spese ammissibili – Per i progetti d’investimento sono
ammesse le spese che riguardano il suolo aziendale, opere murarie,
infrastrutture specifiche aziendali, programmi informatici e macchinari, impianti
ed attrezzature nuovi (escluse le spese relative all’acquisto di mezzi ed
attrezzature di trasporto).
Presentazione delle domande – La richiesta di accesso alle agevolazioni,
corredata da una proposta di massima del progetto e dalla relativa documentazione,
dovrà essere inviata (tramite il modello disponibile sui siti internet www.sviluppoeconomico.gov.it e www.invitalia.it)
in formato cartaceo e su supporto informatico dall’impresa proponente (e dalle
eventuali imprese aderenti) all’Agenzia
Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa
(Invitalia) la quale assegnerà a ciascuna domanda un numero
di protocollo secondo l’ordine cronologico di ricezione ed avvierà la fase
di negoziazione. Al termine di tale fase, l’impresa presenterà ad Invitalia la proposta definitiva del Contratto di sviluppo
per l’approvazione finale e, in caso di esito positivo, per la conseguente
concessione dell’agevolazione.
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Daniela
Dringoli |
Allegato uno
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Responsabile di Area
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Lc/lc |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n. 176 del 30.7.2011 (fonte Guritel)
DECRETO 11 maggio 2011
Indirizzi operativi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto del 24settembre 2010, per la gestione dei contratti di sviluppo. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto definisce gli indirizzi operativi di cuiall'art. 3, comma 5, del decreto del 24 settembre 2010, per lagestione dei Contratti di sviluppo per la concessione di agevolazionifinanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimentirilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese,con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno. Art. 2 Soggetto gestore 1. Le funzioni riguardanti la gestione dei Contratti di sviluppo,ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed allaapprovazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativocontratto, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggiodell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delleeventuali opere infrastrutturali complementari e funzionaliall'investimento privato, sono affidate all'Agenzia nazionale perl'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - InvitaliaS.p.A, nel seguito denominata «Agenzia», secondo quanto previsto
dall'art. 43, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. 2. Le funzioni di cui al comma 1 saranno svolte sulle base dellepresenti direttive, nonche' di eventuali ulteriori indicazioniimpartite dal Ministero dello sviluppo economico, nel seguitodenominato «MiSE», e sottoposte al controllo da parte dello stesso,in base a quanto previsto da apposita convenzione tra il MiSE el'Agenzia, di cui all'art. 6 del decreto del 24 settembre 2010. Art. 3 Soggetti beneficiari 1. I beneficiari delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 2 deldecreto del 24 settembre 2010 sono: a) il soggetto che promuove l'iniziativa, denominato proponente; b) le eventuali altre imprese partecipanti ai progettid'investimento, denominate aderenti. 2. Il proponente assume nei confronti dell'Agenzia la qualifica diinterlocutore formale dei soggetti aderenti. L'Agenzia si riserva,ove necessario, di interloquire direttamente con ciascuna delleimprese aderenti informandone il proponente. 3. Nel caso in cui il programma includa piu' progetti, ilproponente ne assicura l'interdipendenza funzionale e la coerenza conun unico disegno di sviluppo produttivo, economico, occupazionale eterritoriale. Art. 4 Progetti d'investimento 1. I progetti d'investimento ammissibili sono quelli indicatiall'art. 4 del decreto del 24 settembre 2010. 2. Nel caso in cui il programma includa piu' progetti, l'Agenzia neverifichera' la coerenza strategica e l'impatto in termini di
reciproca utilita' nei confronti delle diverse imprese partecipanti,nonche' l'unitarieta' sotto il profilo imprenditoriale, risultando i
singoli investimenti funzionali alla produzione di determinati beni oservizi. 3. Gli eventuali progetti di ricerca industriale e prevalentesviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del 24settembre 2010, debbono risultare funzionali al programma disviluppo, nonche' strettamente connessi e sussidiari ai progetti diinvestimento contemplati dal programma medesimo. Art. 5 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse con lasottoscrizione del contratto, subordinatamente alla formaleassunzione degli impegni finanziari a carico del MiSE ovvero, oveoccorra, delle Regioni che partecipano al finanziamento medesimo, inseguito all'esito positivo dell'istruttoria e sulla base dellavalutazione tecnico-economica e finanziaria effettuata sull'istanzadi accesso alla procedura di negoziazione, di cui al successivo art.6, corredata di tutta la documentazione indicata all'art. 7 deldecreto del 24 settembre 2010. L'Agenzia sulla base della valutazione del progetto esuccessivamente alla negoziazione con il proponente, tenuto contodelle risorse finanziarie disponibili, individua nell'ambito dellecategorie di aiuto applicabili tra quelle vigenti ed operative almomento della presentazione dell'istanza, la/e tipologia/e diagevolazione, che meglio risponde alle esigenze del progetto propostoe le concede nei limiti di quanto disposto dal decreto del 24settembre 2010 con riferimento al divieto di cumulo con altreagevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle ottenute nella formadi benefici fiscali e di garanzia. 2. In sede di prima applicazione sono applicabili, anche incombinazione tra loro, le tipologie di aiuto di cui: a) legge 15 maggio 1989, n. 181, ad eccezione dellapartecipazione al capitale; b) regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favoredi programmi di ricerca, sviluppo e innovazione approvato condecisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007- Aiuto di Stato n. 302/2007; c) decreto ministeriale del 23 luglio 2009 e successiviprovvedimenti attuativi. 3. Ai fini della concessione delle agevolazioni da partedell'Agenzia si terra' conto in ogni caso del reg. (CE) n. 800/2008. Art. 6 Termine iniziale per la presentazione della domanda 1. Le domande di accesso alla procedura di negoziazione possonoessere presentate a partire dal sessantesimo giorno dallapubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenziatutte le variazioni, relative ai dati forniti al momento dellapresentazione dell'istanza di accesso e della documentazioneallegata, che dovessero intervenire successivamente allapresentazione della domanda. Art. 7 Istruttoria dell'istanza di accesso della proposta di Contratto di sviluppo 1. L 'istanza di accesso e la documentazione a corredo vengonoesaminate dall'Agenzia in ordine cronologico di presentazione, alfine di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilita'dell'istanza stessa. In particolare l'Agenzia verifica la sussistenzadei requisiti soggettivi e oggettivi indicati agli artt. 2, 3 e 4 deldecreto del 24 settembre 2010. L'Agenzia procede alla valutazionedelle istanze di accesso alle agevolazioni in base alla sussistenzadei criteri di valutazione riportati nell'allegato 4 del citatodecreto e con particolare riferimento alle «priorita' per lafinanziabilita' del programma» di cui al medesimo allegato 4 che, in
sede di prima applicazione, ferma restando la priorita' fissata perle aree del Mezzogiorno, sono ordinate come segue: 1) previsione di recupero e riqualificazione di strutturedismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma; 2) idoneita' del programma a realizzare/consolidare sistemi difiliera diretta ed allargata; 3) capacita' del programma di miglioramento dell'impattosull'ambiente; 4) intensita' dell'apporto finanziario dei soggetti beneficiari; 5) entita' dell'eventuale cofinanziamento regionale. 2. Per le imprese turistiche ai criteri di cui al comma 1 siaggiungono quelli specificamente indicati nel citato allegato 4 deldecreto del 24 settembre 2010. 3. La valutazione e' condotta dall'Agenzia sulla base delleinformazioni desumibili dalle istanze di accesso alle agevolazioni. 4. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di accessol'Agenzia provvede a dare comunicazione scritta al soggettoproponente, al MiSE e alla Regione/i interessate circal'ammissibilita' dell'istanza ovvero i motivi ostativiall'accoglimento della stessa, assegnando in quest'ultimo caso alsoggetto proponente il termine di 10 giorni per l'eventualepresentazione di osservazioni e/o documenti. 5. Per le istanze ritenute ammissibili, l'Agenzia, verificata lacompatibilita' dell'istanza con le risorse finanziarie disponibili,
sulla base delle indicazioni fornite dal MiSE, avvia la negoziazionecon il soggetto proponente al fine di verificare la validita' e lafattibilita' del programma di sviluppo e di fornire eventuali
prescrizioni per la definizione della proposta definitiva delContratto di sviluppo, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2del decreto del 24 settembre 2010. 6. Entro 30 giorni dalla comunicazione scritta al MiSE e allaRegione/Regioni interessate circa l'ammissibilita' dell'istanza diaccesso, ovvero entro 60 giorni dalla predetta comunicazione nel casoin cui sia necessario indire apposita conferenza di servizi comeprevisto dall'art. 11 del decreto del 24 settembre 2010, l'Agenzia,tenuto conto dei pareri preliminari eventualmente espressi dal MiSE edalla/e Regione/i interessata/e ai sensi dell'art. 7, comma 1 deldecreto del 24 settembre 2010, conclude la fase di negoziazione einvia al soggetto proponente al Mise ed alla/e Regione/iinteressata/e comunicazione scritta circa l'esito della stessa. Ipredetti termini sono sospesi fino alla scadenza del termineassegnato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del 24 settembre2010, per la eventuale produzione, da parte del proponente e/o degliaderenti e/o degli enti pubblici coinvolti, della documentazione odelle integrazioni eventualmente richieste dall'Agenzia. Art. 8 Proposta definitiva di Contratto di sviluppo e documentazione progettuale 1. La proposta definitiva del programma, corredata degli elementiindicati all'art. 8 del decreto del 24 settembre 2010 e sottoscrittadal legale rappresentante del proponente e degli eventuali altrisoggetti beneficiari, deve pervenire all'Agenzia, in forma cartaceaed in formato elettronico. Art. 9 Valutazione della proposta definitiva di Contratto di sviluppo 1. L 'Agenzia verifica che la proposta definitiva di Contratto disviluppo sia redatta secondo le modalita' prescritte e descrivacompiutamente e chiaramente i contenuti del programma di sviluppo,con particolare riguardo agli elementi indicati all'art. 8, comma 2del decreto del 24 settembre 2010. L'Agenzia verifica altresi' lacompletezza della documentazione presentata a corredo della propostadefinitiva di Contratto di sviluppo. La Regione o le Regioniinteressate, entro 30 giorni dal ricevimento di detta proposta,provvedono a comunicare all'Agenzia le proprie osservazioni ed ilproprio parere, nonche' l'eventuale disponibilita' al cofinanziamentoe la misura dello stesso; qualora la Regione o le Regioni interessatenon trasmettano entro il predetto termine le proprie osservazioni edil proprio parere, quest'ultimo si considera positivo. L'Agenziaprovvede a dare immediata comunicazione al MiSE circa le osservazionied il parere trasmessi dalla Regione o dalle Regioni interessate,nonche' circa l'eventuale disponibilita' delle stesse al
cofinanziamento e la misura dello stesso; qualora la Regione o leRegioni interessate non trasmettano entro il predetto termine leproprie osservazioni ed il proprio parere, l'Agenzia da'comunicazione al MiSE in merito al decorso del termine. 2. L'Agenzia esamina la proposta definitiva di Contratto disviluppo e la documentazione progettuale di cui al comma 1 entro 45giorni dal ricevimento delle stesse. L'Agenzia valuta il programma disviluppo ed i progetti di investimento nel rispetto della normativavigente. Le istruttorie saranno svolte secondo gli standard in usopresso l'Agenzia per la gestione degli strumenti agevolativi conparticolare riferimento alla verifica della completezza delleproposte di Contratti di sviluppo, alla verifica dell'affidabilita'economico-finanziaria dei soggetti, alla validita' tecnica, economicae commerciale dei programmi e singoli progetti, all'ammissibilita',pertinenza e congruita' delle spese inserite nei progetti diinvestimento. L'Agenzia, laddove lo ritenga necessario, potra'richiedere al proponente ed alle imprese aderenti chiarimenti ointegrazioni alla documentazione fornita, che dovranno esseretrasmesse entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimentodella relativa richiesta, pena l'improcedibilita' della domanda. Nelcaso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il predetto terminedi 45 giorni, relativo all'esame della proposta definitiva diContratto di sviluppo e della documentazione progettuale, restasospeso; tale sospensione del termine e' ammessa una sola volta. Nelcaso in cui, la richiesta non puo' essere soddisfatta nel predettotermine di 7 giorni, il soggetto proponente comunica tempestivamenteall'Agenzia, e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento dellarichiesta, i motivi ostativi alla presentazione della documentazioneintegrativa richiesta. L'Agenzia, sulla base delle motivazioniaddotte, valuta la congruita' della richiesta del soggetto proponentee dispone il termine massimo per la presentazione delladocumentazione necessaria. 3. L 'Agenzia comunica le proposte definitive ritenute ammissibilial MiSE, anche ai fini della eventuale notifica alla Commissioneeuropea. Entro 15 giorni il MiSE indica all'Agenzia, medianteapposita comunicazione scritta, eventuali modifiche, integrazioni daapportare alla proposta nonche' richiedere all'Agenzia eventualisupplementi istruttori anche in ordine alla compatibilita' delleiniziative presentate con le prescrizioni relative all'utilizzo dellerisorse disponibili per il finanziamento dei Contratti di sviluppo.In assenza di rilievi da parte del MiSE, decorso tale terminel'Agenzia approva la proposta di Contratto di sviluppo dandonecontestuale comunicazione al soggetto proponente, al MiSE e allaRegione o alle Regioni interessate, specificando, per ciascuno deiprogetti, investimenti ammessi e relative agevolazioni nonche' leinformazioni inerenti i principali elementi che saranno recepiti dalcontratto. In caso di cofinanziamento regionale, l'Agenzia acquisiscedalla Regione o dalle Regioni interessate gli atti attestanti ladeliberazione di detto cofinanziamento. In caso di rilievi da partedel MiSE l'Agenzia pone in essere tutte le azioni necessarie ai finidel recepimento delle modifiche e/o integrazioni proposte avviando,laddove necessario, una fase di confronto con il soggetto proponentee dando comunicazione al MiSE del risultato dell'attivita' di cuisopra. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione, in assenza di ulterioririlievi da parte del MiSE, l'Agenzia approva la proposta dicontratto. 4. Nel caso in cui la proposta definitiva di Contratto di svilupponon sia ritenuta ammissibile, l'Agenzia comunica al soggettoproponente, al MiSE e alla Regione o alle Regioni interessate l'esitonegativo dell'istruttoria e le relative motivazioni. In tale caso ilprocedimento si intende concluso. 5. Ai fini della valutazione dei programmi di ricerca industriale eprevalente sviluppo sperimentale, l'Agenzia si avvale di un Espertoscientifico iscritto all'albo di cui al D.M. 7 aprile 2006, indicatodal MiSE. I compensi spettanti al predetto Esperto sono portati indetrazione dal contributo spettante ai beneficiari. Art. 10 Sottoscrizione del Contratto di sviluppo 1. Con riferimento a quanto disposto all'art. 10 del decreto del 24settembre 2010, il Contratto di sviluppo e' predisposto dal MiSEavvalendosi dell'Agenzia. 2. L 'Agenzia sottoscrive il Contratto di sviluppo entro 10 giornidall'approvazione della proposta definitiva di contratto, tenutoconto delle risorse disponibili e delle eventuali prescrizionirelative all'utilizzo delle stesse. 3. In caso di proposte di contratto soggette ad obblighi dinotifica alla Commissione europea, l'Agenzia sottoscrive il contrattoentro 10 giorni dalla comunicazione da parte del MiSE degli esitidella procedura di notifica. Art. 11 Variazioni del Contratto di sviluppo e valutazione delle stesse 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto del 24settembre 2010 le variazioni riguardanti i soggetti beneficiari sonoammissibili solo se conseguenti a fusioni, scissioni, conferimenti ocessioni di azienda o ramo di azienda interessati dalla proposta dicontratto di sviluppo, risultanti da atto pubblico. Le operazioni dicui al presente articolo dovranno essere preventivamente comunicateall'Agenzia. 2. Laddove le verifiche di cui all'art. 12 del decreto del 24settembre 2010 si concludano positivamente, l'Agenzia ne da'comunicazione al MiSE. Decorsi 15 giorni dalla comunicazionedell'Agenzia, in assenza di rilievi da parte del MiSE, l'Agenziaautorizza le variazioni dandone comunicazione allo stesso Ministero.Nelle more dell'approvazione da parte dell'Agenzia delle predettevariazioni, restano sospese le erogazioni. 3. Laddove le verifiche di cui all'art. 12 del decreto del 24settembre 2010 si concludano negativamente, si applicano ledisposizioni del successivo art. 12. Art. 12 Revoche 1. Nel caso in cui l'Agenzia verifichi la sussistenza di condizioniper la revoca parziale o totale delle agevolazioni o del contratto,in relazione alle fattispecie di cui all'art. 19 del decreto del 24settembre 2010 e con riferimento al mancato raggiungimento degliobiettivi che ne motivano la concessione, la stessa propone al MiSEla revoca per la necessaria autorizzazione. Decorsi 15 giorni dallacomunicazione dell'Agenzia, in assenza di rilievi da parte del MISE,detta autorizzazione si intende concessa e l'Agenzia procede nellarevoca. 2. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alleagevolazioni, in relazione ad uno o piu' dei progetti d'investimentoe/o di ricerca e prevalente sviluppo sperimentale del programmaoggetto del Contratto di sviluppo sottoscritto, l'Agenziaverifichera' che permanga la validita' tecnico-economica del
programma oggetto del Contratto di sviluppo sottoscritto. Dettaverifica sara' effettuata anche nel caso in cui l'ammontare degliinvestimenti dell'intero programma di sviluppo complessivamenterealizzati e ritenuti ammissibili risulti ridotto di oltre il 20%rispetto all'ammontare degli investimenti ammessi. In caso di esitonegativo delle suddette verifiche, si applica la procedura previstaal comma 1 del presente articolo. Art. 13 Attivita' concernenti l'erogazione delle agevolazioni 1. Le modalita' di erogazione delle agevolazioni concesse sonostabilite nel Contratto di sviluppo. 2. L 'Agenzia, in relazione a ciascuna richiesta di erogazioneprocede, entro 45 giorni dalla ricezione, agli accertamenti necessariin ordine alla sussistenza dei requisiti previsti. 3. L 'Agenzia, per ogni singolo Stato Avanzamento Lavori (SAL),procede ad acquisire la documentazione necessaria, indicataall'interno del rispettivo Contratto di sviluppo, comprovantel'investimento fino a quel momento realizzato e procede alleverifiche necessarie ai fini dell'erogabilita' del contributo. Allepredette verifiche l'Agenzia provvede anche attraverso sopralluoghipresso le unita' produttive interessate dal programma di sviluppo. 4. L 'Agenzia, effettuate le verifiche di cui al comma precedente,procede all'erogazione delle agevolazioni e trasmette al MiSE,nell'ambito del rapporto sulle attivita' svolte da redigere inriferimento al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, un prospettoriportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie el'importo delle agevolazioni erogate, specificando se e in che misurasi tratti di Contratti di sviluppo cofinanziati dalle Regioni e lanatura delle risorse utilizzate. 5. Con riferimento all'ultimo SAL, che deve essere trasmessodall'impresa entro 90 giorni dall'ultimazione del programma,l'Agenzia, effettuate le verifiche e gli accertamenti di competenza,redige apposita relazione sull'avvenuta realizzazione del programmadi investimento, la trasmette al MiSE per la verifica finale da partedi apposita commissione di accertamento nominata dal MiSE - i cuicosti sono a carico dell'agevolazione spettante ai beneficiari - eprocede all'erogazione dell'ultima quota fino al 90% dell'ammontaredell'agevolazione spettante. Il MiSE trasmette all'Agenzia il verbaledi accertamento di spesa redatto dalla predetta commissione in esitoalla verifica effettuata. L'Agenzia, entro 45 giorni dalla data diricezione del predetto verbale, liquida all'impresa beneficiaria ilsaldo del contributo spettante, determinato sulla base degli elementiindicati nel predetto verbale, ovvero al recupero delle agevolazionierogate in eccesso secondo i criteri stabiliti dal d. lgs. 31 marzo1998, n. 123. 6. Successivamente all'ultimazione di tutti i progetti componentiil programma oggetto del Contratto di sviluppo, l'Agenzia redige unarelazione finale sulla realizzazione complessiva del programma disviluppo, con giudizio di conformita' degli investimenti realizzatiai progetti approvati ed alle relative specifiche e prescrizionicontenute nel Contratto di sviluppo, e ne trasmette copia al MiSE. Art. 14 Monitoraggio, controlli e ispezioni 1. In ogni fase del procedimento l'Agenzia e il MiSE possonoeffettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui programmiagevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e ilmantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' la regolare edeffettiva realizzazione degli interventi finanziati. 2. Il MiSE nella convenzione con l'Agenzia definisce le modalita',anche informatiche, per accedere ai dati inerenti alle attivita'svolte dalla stessa. Art. 15 Disposizioni transitorie e finali 1. Le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto del 24settembre 2010 hanno presentato domanda sulla base delle disposizioniin materia dei Contratti di programma, a valere sul decreto del 24gennaio 2008 e/o sul decreto interministeriale del 2 maggio 2008, eche non abbiano stipulato il relativo contratto, possono chiedere, aisensi dell'art. 43, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, chela domanda venga valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cuial decreto del 24 settembre 2010. 2. Ai fini della valutazione l'Agenzia, fatta salva l'attivita'istruttoria gia' eventualmente svolta, puo' richiedere l'ulterioredocumentazione necessaria, anche tenuto conto delle disposizioni dicui al presente decreto. 3. E' fatta salva la data di ammissibilita' delle spese previstedalla normativa vigente al momento della presentazione della domandaoriginaria. 4. Il MiSE aggiorna le presenti direttive in relazione ad ulterioriesigenze di sviluppo e sostegno all'economia. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per laregistrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana. Roma , 11 maggio 2011 Il Ministro: Romani