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Roma, 6 ottobre 2011
Circolare n. 196/2011
Oggetto: Codice della Strada – Ricorso al
Giudice di Pace – Nuovo termine – Art.
7, D.LGVO n. 150 dell’1.9.2011, su G.U. n. 220 del 21.9.2011.
E’ stato ridotto a
30 giorni (in precedenza 60) il termine per presentare ricorso al Giudice di
Pace contro i verbali di violazione del Codice della Strada (D.lgvo 285/1992).
Come avvenuto finora,
il termine decorre dalla data di contestazione della violazione o dalla
notificazione del verbale di accertamento ed č elevato a 60 giorni qualora il ricorrente
sia residente all’estero.
Daniela Dringoli |
Allegato uno
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Responsabile di Area |
Lc/lc |
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G.U. n. 220 del 21.9.2011 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in
materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione,
ai sensi
dell'articolo 54 della
legge 18 giugno
2009, n. 69.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni
Generali
*****OMISSIS*****
Capo II
Delle
controversie regolate dal rito del lavoro
*****OMISSIS*****
Art. 7
Dell'opposizione al verbale di
accertamento
di violazione del codice della strada
1. Le
controversie in materia
di opposizione al
verbale di
accertamento di violazione
del codice della
strada di cui
all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285,
sono regolate dal rito del lavoro, ove
non diversamente stabilito
dalle disposizioni del presente articolo.
cui e' stata commessa la violazione.
3. Il ricorso e'
proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla data
di contestazione della
violazione o di
notificazione del verbale
di accertamento, ovvero
entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere
depositato
anche a mezzo
del servizio postale.
Il ricorso e' altresi'
inammissibile se e' stato previamente presentato
ricorso ai sensi
dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
5. La
legittimazione passiva spetta
al prefetto, quando
le
violazioni opposte sono state accertate da funzionari,
ufficiali e
agenti dello Stato, nonche' da
funzionari e agenti
delle Ferrovie
dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e
dell'ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni
sono state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni.
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
7. Con il decreto
di cui
all'articolo 415, secondo
comma, del
codice di procedura civile il giudice ordina
all'autorita'
che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria,
dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con
gli atti
relativi all'accertamento, nonche'
alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati,
a cura
della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma
5.
8. Nel giudizio di primo
grado le parti possono stare in giudizio
personalmente. L'amministrazione resistente puo'
avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza,
il giudice:
a) nei casi previsti
dal comma 3
dichiara inammissibile il
ricorso con sentenza;
b) quando l'opponente
o il suo difensore non si presentano
senza
addurre alcun legittimo
impedimento, convalida con
ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle
spese, salvo
che la illegittimita' del
provvedimento risulti dalla
documentazione
allegata
dall'opponente, ovvero l'autorita' che
ha emesso il
provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti
di cui
al comma 7.
10. Con la sentenza
che accoglie l'opposizione
il giudice puo'
annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto.
Il giudice
accoglie l'opposizione quando non vi sono
prove sufficienti della
responsabilita' dell'opponente. Non
si applica l'articolo
113,
secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che
rigetta l'opposizione il giudice
determina
l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo
e il
massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione
accertata.
Il pagamento della
somma deve avvenire
entro i trenta
giorni
successivi alla notificazione della sentenza e deve essere
effettuato
a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo
accertatore,
con le modalita' di pagamento da
questa determinate.
12. Quando rigetta
l'opposizione, il giudice non puo' escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione
dei punti
dalla patente di guida.
13. Salvo quanto
previsto dall'articolo 10,
comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e
imposta.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO