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Roma, 10 ottobre 2011
Circolare n. 201/2011
In attuazione del
decreto n. 82/2011 che disciplina la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU),
il Ministero dell’Ambiente ed il consorzio ECOPNEUS (di cui fanno parte i
principali produttori di pneumatici quali Bridgestone, Continental, Goodyear,
Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli) hanno stabilito gli importi del
cosiddetto “contributo ambientale” da corrispondere obbligatoriamente al
momento dell’acquisto degli pneumatici dei predetti marchi.
Il pagamento del
contributo da diritto al servizio di prelievo e smaltimento dei vecchi pneumatici.
Si indicano di
seguito gli importi del contributo ambientale che variano in base alle diverse
tipologie degli pneumatici e che devono essere individuati distintamente nelle
relative fatture di acquisto.
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Daniela
Dringoli |
Allegato uno
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Responsabile di Area |
Lc/lc |
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G.U. n. 131 dell’08.06.2011 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 11 aprile 2011, n. 82
Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), aisensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni inmateria ambientale. (11G0124) IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Principi generali, esclusioni 1. Il presente decreto disciplina la gestione degli pneumaticifuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne laformazione e proteggere l'ambiente. 2. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto: a) gli pneumatici per bicicletta; b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioniin gomma; c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere. 3. Agli pneumatici montati su veicoli per i quali sia applicabileil decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o il dispostodell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 siapplica quanto disposto dall'articolo 7. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da uninvolucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria inpressione; b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loroimpiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore sidisfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sonofatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo; c) immissione sul mercato: il momento in cui gli pneumatici nuovi,sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sonofatti oggetto per la prima volta di cessione nel mercato nazionaledel ricambio, a qualsiasi titolo, mediante atto idoneo edocumentabile; d) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica ogiuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici daimpiegare come ricambio; e) gestione: le attivita' per assicurare, anche in forma indiretta,la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimentodegli PFU, nonche' l'attivita' di controllo sulle predetteoperazioni; f) gestore degli PFU: la persona fisica o giuridica che effettua, aqualsiasi stadio del processo, attivita' di gestione degli PFU; g) detentore degli PFU: il generatore di PFU o la persona fisica ogiuridica che li detiene; h) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che,nell'esercizio della sua attivita' imprenditoriale, genera PFU; i) ricambio: l'attivita' di sostituzione sul territorio nazionaledegli pneumatici sul veicolo, con esclusione degli pneumatici chevengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione; l) autorita' competente: Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare (MATTM) - Direzione generale per la tutela delterritorio e delle risorse idriche; m) stock storico: qualsiasi stoccaggio degli PFU preesistente alladata di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto; n) fattura: documento fiscale di vendita consistente in fattura oricevuta fiscale o scontrino fiscale; o) tipologie di pneumatici: gli pneumatici ai fini del presenteregolamento sono classificati secondo la tabella di cui all'allegatoE, le cui modifiche e aggiornamenti sono adottati da partedell'autorita' competente contestualmente all'approvazione annualedel contributo di cui all'articolo 5. Art. 3 Obblighi del produttore e dell'importatore degli pneumatici 1. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore delpresente regolamento i produttori e gli importatori degli pneumaticisono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantita' di PFU (diqualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantita' di pneumatici chehanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solareprecedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, dedottala quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero perriutilizzo o carcasse cedute all'estero per ricostruzione, calcolatasulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote diimmissione nel mercato nazionale. 2. Entro il 31 maggio di ogni anno e' fatto obbligo a ogniproduttore o importatore di dichiarare all'autorita' competente,mediante il modulo di cui all'allegato A, la quantita' e le tipologiedegli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solareprecedente. 3. Entro il 31 maggio di ogni anno e' fatto obbligo a ogniproduttore o importatore di dichiarare all'autorita' competente,mediante il modulo di cui all'allegato B, le quantita', le tipologiee le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dalmercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente e diinviare alla stessa autorita' un rendiconto economico completo dellagestione. 4. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui ai commiprecedenti, il produttore o l'importatore puo' gestire gli PFU siadirettamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel caso incui il produttore o l'importatore gestisce gli PFU attraverso gestoriautorizzati, invia apposita dichiarazione all'autorita' competente,utilizzando il modulo di cui all'allegato C, entro il 30 novembredell'anno precedente. La durata dell'incarico al gestore ha unadurata non inferiore ad un anno solare. 5. Produttori e importatori danno preferenza alla presa in caricodi PFU generati nel mercato del ricambio successivamente alla data dientrata in vigore del presente regolamento; pur tuttavia, PFU eprodotti derivati dalla loro frantumazione, facenti parte di stockstorici e provenienti sia da operazioni di ricambio degli pneumaticiche da demolizione di veicoli effettuate prima dell'entrata in vigoredel presente regolamento, possono essere utilizzati a copertura dieventuali quantitativi mancanti rispetto ai dati provenienti dallarendicontazione dell'anno precedente. Le societa' consortili hannol'obbligo di destinare, se esistente, una quota parte non inferioreal trenta per cento dell'avanzo di amministrazione accertato, allagestione degli stock storici esistenti. 6. I produttori e gli importatori, provvedono alla utilizzazione dimezzi e strumenti informatici certificatori attraverso i qualirendono tracciabili i flussi quantitativi dei PFU dall'origine, allaraccolta, all'impiego. Art. 4 Struttura operativa associata 1. I produttori e importatori di pneumatici adempiono all'obbligodi cui all'articolo 3, comma 1, anche attraverso la costituzione diuna o piu' strutture societarie dotate di autonoma personalita'giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che provvedead ogni attivita' di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi dicomunicazione e di rendiconto, le facolta' e gli altri adempimentiprevisti dall'articolo 3. 2. Alla societa' consortile i produttori e importatori aderenticomunicano, nei tempi e con le modalita' da definirsi autonomamente,i dati di cui all'articolo 3, comma 2, e trasferiscono il contributodi cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, con cadenza mensile e conguaglio da effettuare entro il31 maggio di ogni anno. L'avvenuto trasferimento alla strutturasocietaria consortile di detto contributo nel termine sopra indicato,da comunicarsi senza dilazione all'autorita' competente unitamentealla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati,costituisce, per il produttore e per l'importatore degli pneumatici,adempimento degli obblighi di gestione posti a suo carico con esoneroda ogni relativa responsabilita'. 3. I soggetti di cui al comma 1, non appena costituiti, dannoimmediata comunicazione della propria costituzione all'autorita'competente con elencazione dei produttori ed importatori dipneumatici che intendono adempiere ai propri obblighi attraverso talistrutture, indicando la decorrenza concordata. Contestualmente isoggetti di cui al comma 1, trasmettono all'autorita' competentel'atto costitutivo e lo statuto della societa' consortile, per lasuccessiva approvazione con decreto direttoriale, previa verificadella conformita' alla normativa vigente delle finalita' individuatee dell'assetto organizzativo, come ivi definiti. Ogni variazionedello statuto o della composizione della societa' e' tempestivamentetrasmessa all'autorita' competente ai fini dell'approvazione. 4. Annualmente i produttori, gli importatori e le societa'consortili eventualmente costituite inviano all'autorita' competentecopia del bilancio di esercizio, corredata di relazione sulraggiungimento degli obiettivi programmati. Art. 5 Contributo ambientale per la gestione degli PFU 1. Il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 228 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' determinato in misura tale daassicurare in modo completo e nel rispetto del comma 1 dell'articolo228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la copertura deicosti della gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), alfine di prevenire e ridurre gli impatti negativi per la salute umanae l'ambiente. 2. I produttori e gli importatori degli pneumatici o le loroeventuali forme associate comunicano all'autorita' competente, entroil 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi allecomponenti di costo di cui all'allegato D del presente decreto perl'anno solare successivo. L'autorita' competente, entro il 30novembre del medesimo anno, individua l'ammontare del contributo e loapprova. Qualora, nel corso di ciascun anno, emergano elementi chegiustifichino una revisione immediata dell'ammontare del contributostabilito, su richiesta dei produttori ed importatori di pneumatici odelle loro eventuali forme associate, l'autorita' competente puo',nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta,rideterminare l'ammontare del contributo stesso. 3. I produttori e gli importatori degli pneumatici provvedono atutte le iniziative idonee a portare a conoscenza degli utenti finalie dei soggetti potenzialmente coinvolti nelle fasi dicommercializzazione degli pneumatici, l'ammontare del contributo dicui al comma 2. 4. In tutte le fasi di commercializzazione dello pneumatico nelmercato del ricambio, il contributo e' indicato in modo chiaro edistinto sulla fattura. Il contributo e' differenziato per le diversetipologie degli pneumatici come individuate nell'allegato E. 5. Agli adempimenti attribuiti ai produttori e agli importatoridegli pneumatici previsti nel presente articolo, provvede lastruttura operativa associata in caso di costituzione della stessa. Art. 6 Sanzioni 1. Ai produttori ed agli importatori degli pneumatici o alle loroeventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degliPFU, non raggiungono le quantita' minime individuate ai sensidell'articolo 3, comma 1, e' applicata una sanzione amministrativapecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi dipneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento. 2. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loroeventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degliPFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazioneprevisti negli articoli 3 e 5, e' applicata una sanzioneamministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributopercepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognunadelle violazioni accertate. 3. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loroeventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degliPFU, adempiono tardivamente ad alcuno degli obblighi di comunicazioneprevisti negli articoli 3 e 5 rispetto ai termini ivi indicati, e'applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque percento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce laviolazione, per ognuna delle violazioni accertate. 4. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici che nonprovvedono alla gestione degli PFU, neanche attraverso iltrasferimento del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, delpresente decreto ad una struttura associata, e' applicata unasanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributopercepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti. 5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di quantoprevisto dall'articolo 5, tale determinazione, ai finidell'irrogazione delle sanzioni, verra' effettuata, a seguito dirichiesta dell'organo di controllo procedente, dall'autorita'competente. 6. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo siapplicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre1981,n. 689. 7. Per garantire la finalita' della salvaguardia ambientale, glienti pubblici forniscono all'autorita' competente ed agli organi dicontrollo che ne fanno richiesta, tutti i dati e gli elementiritenuti utili dai richiedenti per verificare le dichiarazioni deiproduttori e degli importatori, anche al fine di attivare leeventuali azioni correttive. Art. 7 PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita 1. A decorrere dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore delpresente regolamento, i produttori e gli importatori di pneumatici,direttamente od indirettamente tramite loro forme associate,raccolgono e gestiscono, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cuial comma 5 per la copertura dei costi sostenuti ed anche inalternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggiorcompetitivita' economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita.
2. Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore delpresente decreto, e' costituito presso l'Automobile Club d'Italia(ACI) un Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuoriuso di cui all'articolo 1, comma 3. Il Comitato e' composto da cinquemembri, uno designato dalle Associazioni dei produttori, importatorie rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra,uno dalle Associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici,uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno designato dalConsiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno designatodall'ACI, che ne assume la presidenza. 3. Il Comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici ele loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente leattivita' di cui al presente articolo allo scopo di ottimizzarne
efficacia, efficienza ed economicita' e per ricercare soluzionicondivise ad eventuali criticita' emergenti. 4. Nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigoredel presente decreto, produttori, importatori di pneumatici edeventuali loro forme associate, concordano con i demolitori edeventuali loro forme associate le attivita' di ritiro e recuperodegli PFU ed i relativi costi. 5. Il Comitato, entro trenta giorni dal suo insediamento, individuacon le modalita' di cui al comma 10, sulla base della documentazionefornita dai produttori e dagli importatori degli pneumatici,l'entita' del contributo per la copertura dei costi di raccolta egestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita e lo comunicaall'autorita' competente la quale, entro trenta giorni, approval'ammontare del contributo. Il contributo e' riscosso dal rivenditoredel veicolo all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo nelterritorio nazionale e versato in un fondo appositamente costituitopresso l'Automobile Club Italia (ACI), utilizzato per la coperturadei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a finevita. La gestione del fondo, ispirata a criteri di efficienza,efficacia ed economicita', e' affidata all'ACI con la vigilanza delComitato. Dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore delpresente regolamento decorre l'obbligo, da parte dei rivenditori, diesazione del contributo che deve essere indicato in modo chiaro inuna riga separata nella fattura di vendita. 6. I produttori e gli importatori degli pneumatici o le loroeventuali forme associate comunicano al Comitato, entro il 30settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi allecomponenti di costo di cui all'allegato D al presente decreto, aifini dell'aggiornamento del contributo per l'anno solare successivo,da determinare con la procedura di cui al comma 5. Il Comitatoprovvede a fornire ai consumatori, attraverso adeguate forme dipubblicita', informazioni sulle componenti di costo che concorrono
alla formazione del contributo e sulle finalita' dello stesso.Eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale del fondo sonoreinvestiti nella gestione dell'anno successivo. 7. I corrispettivi di cui al comma 6 sono fatturati al fondo di cuial comma 5, dai produttori e dagli importatori degli pneumatici oeventuali loro forme associate, ovvero dagli altri soggettiautorizzati e pagati dal fondo. 8. Gli obiettivi di recupero e riciclo dei PFU provenienti daveicoli a fine vita rimangono all'interno dei target diresponsabilita' della filiera dei veicoli a fine vita. Gli PFU
provenienti dalla demolizione di tali veicoli, non vengonoconsiderati nel computo delle quantita' di cui all'articolo 3, comma2. Gli PFU provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati aifini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2, deldecreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche edintegrazioni. 9. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai veicolia fine vita al sistema di gestione previsto dal presente articolo,debbono inserire i predetti quantitativi di PFU nel modello didichiarazione ambientale, cosi' come indicato all'articolo 7, comma2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successivemodifiche ed integrazioni. 10. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestionedegli PFU ritirati e dei costi di gestione e di amministrazione delComitato e del fondo di cui al comma 5 ed e' commisurato allatipologia degli pneumatici a cui si riferisce. Con decreto delMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, daadottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presenteregolamento, sono definiti i parametri tecnici per l'individuazionedelle diverse categorie di contributo, quantificate tenendo contodelle componenti rilevanti di costo relative al ciclo di raccolta eal ciclo di trattamento degli PFU, nonche' delle spese relative allagestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo di cui alcomma 5. Art. 8 Istituzione del tavolo permanente di consultazione 1. E' istituito presso l'autorita' competente un tavolo permanentedi consultazione sulla gestione degli PFU di cui all'articolo 1. 2. Il tavolo, presieduto da un rappresentante designato dalMinistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'composto complessivamente da 7 membri, di cui: tre designati dalleorganizzazioni nazionali dell'industria (dei quali due inrappresentanza del settore del recupero), uno designato dalleassociazioni di produttori e di importatori degli pneumatici, unodesignato dalle organizzazioni nazionali delle categorie delcommercio, uno dalle organizzazioni nazionali delle categoriedell'artigianato. 3. Il tavolo ha il compito di esaminare la gestione degli PFU conla finalita' di incrementare il livello qualitativo e quantitativodelle fasi che vanno dalla raccolta al trattamento degli PFU, ai finidi una maggiore tutela ambientale nonche' dell'applicazione dicriteri di efficienza, efficacia ed economicita'. Il tavolo ha ilcompito di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti isoggetti interessati alla raccolta ed al trattamento degli PFU. 4. Le spese di gestione del tavolo sono a carico dei produttori edegli importatori degli pneumatici. Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui alpresente decreto sono individuati i seguenti obiettivi di raccolta egestione degli pneumatici a fine vita: a) al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il venticinque per centodel quantitativo definito all'articolo 3, comma 1; b) al 31 dicembre 2012 gestione di almeno l'ottanta per cento delquantitativo definito all'articolo 3, comma 1; c) al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi gestione del centoper cento del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1; 2. La prima dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, e'effettuata nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore delpresente regolamento con riferimento all'anno 2010; la primadichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3, e' effettuata entro il31 maggio 2012, con riferimento all'anno 2011; la prima dichiarazionedi cui all'articolo 3, comma 4, e' effettuata entro il sessantesimogiorno dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cuiall'articolo 5, comma 2, devono essere assolti entro il sessantesimogiorno dall'entrata in vigore del presente regolamento. 4. Ai fini del presente decreto, una quantita' di pneumatici nuovipari in peso a cento equivale ad una quantita' di PFU pari in peso anovanta, in relazione al minor peso di un PFU, pari in media al dieciper cento in meno rispetto ad un analogo pneumatico nuovo. 5. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore delpresente regolamento sara' applicato il contributo di cuiall'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo allasua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farloosservare. Roma, 11 aprile 2011 Il Ministro: Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto delterritorio, registro n. 9, foglio n. 272
Allegati omissis