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Roma, 28 ottobre 2011
Circolare n. 214/2011
Oggetto: Autotrasporto – Addizionale erariale sul bollo
auto – DM 7.10.2011, su G.U. n. 237 dell’11.10.2011.
In attuazione della
legge n. 111/2011, che ha introdotto per i veicoli per il trasporto promiscuo
di persone e cose l’addizionale erariale sul bollo auto (pari a 10 euro per
ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 KW), il Ministero
dell’Economia ha ora stabilito le modalità ed i termini di pagamento della
suddetta addizionale.
In particolare, per
l’anno 2011 coloro che dal 6 luglio 2011 risultino proprietari, usufruttuari o
locatori dei suddetti veicoli sono tenuti ad effettuare il pagamento dell’addizionale
entro il 10 novembre 2011.
Per gli anni 2012 e
successivi coloro che alla scadenza del termine per il pagamento del bollo auto
risultino proprietari, usufruttuari o locatori dei suddetti veicoli sono tenuti
al pagamento dell’addizionale negli stessi termini previsti per il pagamento
del bollo. In tutti i casi di prima immatricolazione l’addizionale è dovuta in
misura integrale.
In attesa che
vengano attivate ulteriori modalità di pagamento, il versamento
dell’addizionale deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello “F24 elementi identificativi”.
Daniela
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Allegato
uno |
Responsabile
di Area |
Lc/lc |
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G.U. n. 237 dell’11.10.2011 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 ottobre 2011
Individuazione delle modalita' e dei termini di pagamento
dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica.
IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE
del Ministero dell'economia e delle finanze
d'intesa con
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Decreta:
Art. 1
Soggetti tenuti al pagamento
1. A decorrere dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a
duecentoventicinque chilowatt, e' dovuta l'addizionale erariale sulle
tasse automobilistiche, introdotta dall'art. 23, comma 21, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Per l'anno 2011 al pagamento sono tenuti coloro che, al 6 luglio
2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di
riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi
dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per
il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi le caratteristiche
elencate al comma precedente.
3. Per gli anni 2012 e successivi al pagamento sono tenuti coloro
che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa
automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle finanze
18 novembre 1998, n. 462, risultino proprietari, usufruttuari,
acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a
titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro
automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di
autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose, aventi le caratteristiche elencate al comma 1.
4. In caso di prima immatricolazione, l'addizionale di cui al comma
1 e' dovuta in misura integrale, in deroga a quanto previsto
dall'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998,
n. 462.
Art. 2
Modalita' e termini di pagamento anno 2011
1. Per l'anno 2011 l 'addizionale di cui all'art. 1 e' corrisposta
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il versamento dell'addizionale e' effettuato esclusivamente con
le modalita' previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, utilizzando il modello «F24 elementi identificativi»,
con esclusione della compensazione di cui al medesimo art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 3
Termini di pagamento anno 2012 e successivi
1. Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale di cui all'art. 1 e'
corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della
tassa automobilistica.
Art. 4
Adeguamento dei sistemi
e delle modalita' di pagamento
1. Al fine di prevedere il pagamento contestuale della tassa
automobilistica e dell'addizionale erariale, con riversamento diretto
della quota addizionale al bilancio dello Stato, con successivo
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
l'Agenzia delle entrate, sono individuate le tempistiche e i criteri
di adeguamento, anche progressivi, e in ogni caso senza maggiori
oneri per la finanza pubblica e per i cittadini, ai sistemi e alle
modalita' di pagamento individuate dai singoli Enti impositori per il
versamento della tassa automobilistica.
2. Nelle more dell'attivazione delle ulteriori modalita' di
pagamento, ai sensi del decreto di cui al comma 1, il versamento
dell'addizionale e' comunque effettuato con le modalita' previste
all'art. 2, comma 2, del presente decreto.
Art. 5
Istituzione del codice tributo
1. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono individuati i
codici per il versamento dell'addizionale erariale alla tassa
automobilistica con le modalita' di cui all'art. 2 del presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2011
Il direttore generale delle finanze
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Befera
Il direttore
dell'Agenzia delle entrate
Lapecorella