Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 28 ottobre 2011

 

Circolare n. 214/2011

 

Oggetto: Autotrasporto – Addizionale erariale sul bollo auto – DM 7.10.2011, su G.U. n. 237 dell’11.10.2011.

 

In attuazione della legge n. 111/2011, che ha introdotto per i veicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose l’addizionale erariale sul bollo auto (pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 KW), il Ministero dell’Economia ha ora stabilito le modalità ed i termini di pagamento della suddetta addizionale.   

 

In particolare, per l’anno 2011 coloro che dal 6 luglio 2011 risultino proprietari, usufruttuari o locatori dei suddetti veicoli sono tenuti ad effettuare il pagamento dell’addizionale entro il 10 novembre 2011.

 

Per gli anni 2012 e successivi coloro che alla scadenza del termine per il pagamento del bollo auto risultino proprietari, usufruttuari o locatori dei suddetti veicoli sono tenuti al pagamento dell’addizionale negli stessi termini previsti per il pagamento del bollo. In tutti i casi di prima immatricolazione l’addizionale è dovuta in misura integrale.

 

In attesa che vengano attivate ulteriori modalità di pagamento, il versamento dell’addizionale deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello “F24 elementi identificativi”.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

Lc/lc

 

 

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G.U. n. 237 dell’11.10.2011 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 ottobre 2011

Individuazione  delle  modalita'   e   dei   termini   di   pagamento
dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                            d'intesa con 
 
                            IL DIRETTORE 
                     DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                    Soggetti tenuti al pagamento 
  1. A decorrere dal 2011 sulle  autovetture  e  autoveicoli  per  il
trasporto promiscuo di  persone  e  cose,  con  potenza  superiore  a
duecentoventicinque chilowatt, e' dovuta l'addizionale erariale sulle
tasse  automobilistiche,  introdotta  dall'art.  23,  comma  21,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  2. Per l'anno 2011 al pagamento sono tenuti coloro che, al 6 luglio
2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, risultino proprietari, usufruttuari,  acquirenti  con  patto  di
riservato  dominio,  ovvero  utilizzatori  a  titolo   di   locazione
finanziaria,  dal  pubblico  registro   automobilistico,   ai   sensi
dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982,  n.  953,  convertito
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per
il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi  le  caratteristiche
elencate al comma precedente. 
  3. Per gli anni 2012 e successivi al pagamento sono  tenuti  coloro
che, alla scadenza del termine utile per  il  pagamento  della  tassa
automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle  finanze
18  novembre  1998,  n.  462,  risultino  proprietari,  usufruttuari,
acquirenti con patto di  riservato  dominio,  ovvero  utilizzatori  a
titolo   di   locazione   finanziaria,    dal    pubblico    registro
automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge  30  dicembre
1982, n. 953, convertito dalla legge 28  febbraio  1983,  n.  53,  di
autovetture e autoveicoli per il trasporto  promiscuo  di  persone  e
cose, aventi le caratteristiche elencate al comma 1. 
  4. In caso di prima immatricolazione, l'addizionale di cui al comma
1 e'  dovuta  in  misura  integrale,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998,
n. 462. 
 
                               Art. 2 
             Modalita' e termini di pagamento anno 2011 
  1. Per l'anno 2011 l'addizionale di cui all'art. 1  e'  corrisposta
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Il versamento dell'addizionale e' effettuato esclusivamente  con
le modalita' previste dall'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 241, utilizzando il modello «F24  elementi  identificativi»,
con esclusione della compensazione di cui al  medesimo  art.  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
 
                               Art. 3 
             Termini di pagamento anno 2012 e successivi 
  1. Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale di cui all'art. 1  e'
corrisposta negli stessi termini  previsti  per  il  pagamento  della
tassa automobilistica. 
 
                               Art. 4 
                       Adeguamento dei sistemi 
                   e delle modalita' di pagamento 
  1. Al fine  di  prevedere  il  pagamento  contestuale  della  tassa
automobilistica e dell'addizionale erariale, con riversamento diretto
della quota addizionale  al  bilancio  dello  Stato,  con  successivo
decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa  con
l'Agenzia delle entrate, sono individuate le tempistiche e i  criteri
di adeguamento, anche progressivi, e  in  ogni  caso  senza  maggiori
oneri per la finanza pubblica e per i cittadini, ai  sistemi  e  alle
modalita' di pagamento individuate dai singoli Enti impositori per il
versamento della tassa automobilistica. 
  2.  Nelle  more  dell'attivazione  delle  ulteriori  modalita'   di
pagamento, ai sensi del decreto di cui  al  comma  1,  il  versamento
dell'addizionale e' comunque effettuato  con  le  modalita'  previste
all'art. 2, comma 2, del presente decreto. 
 
                               Art. 5 
                   Istituzione del codice tributo 
  1. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate  sono  individuati  i
codici  per  il  versamento  dell'addizionale  erariale  alla   tassa
automobilistica con le modalita'  di  cui  all'art.  2  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 ottobre 2011 
 
                               Il direttore generale delle finanze    
                                    del Ministero dell'economia       
                                          e delle finanze             
                                               Befera                 
 
        Il direttore 
dell'Agenzia delle entrate 
         Lapecorella