|
|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 28 ottobre 2011
Circolare n. 214/2011
Oggetto: Autotrasporto – Addizionale erariale sul bollo
auto – DM 7.10.2011, su G.U. n. 237 dell’11.10.2011.
In attuazione della
legge n. 111/2011, che ha introdotto per i veicoli per il trasporto promiscuo
di persone e cose l’addizionale erariale sul bollo auto (pari a 10 euro per
ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 KW), il Ministero
dell’Economia ha ora stabilito le modalità ed i termini di pagamento della
suddetta addizionale.
In particolare, per
l’anno 2011 coloro che dal 6 luglio 2011 risultino proprietari, usufruttuari o
locatori dei suddetti veicoli sono tenuti ad effettuare il pagamento dell’addizionale
entro il 10 novembre 2011.
Per gli anni 2012 e
successivi coloro che alla scadenza del termine per il pagamento del bollo auto
risultino proprietari, usufruttuari o locatori dei suddetti veicoli sono tenuti
al pagamento dell’addizionale negli stessi termini previsti per il pagamento
del bollo. In tutti i casi di prima immatricolazione l’addizionale è dovuta in
misura integrale.
In attesa che
vengano attivate ulteriori modalità di pagamento, il versamento
dell’addizionale deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello “F24 elementi identificativi”.
|
Daniela
|
Allegato
uno |
|
Responsabile
di Area |
Lc/lc |
|
|
|
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
|
G.U. n. 237 dell’11.10.2011 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 ottobre 2011
Individuazione delle modalita' e dei termini di pagamentodell'addizionale erariale alla tassa automobilistica. IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Decreta: Art. 1 Soggetti tenuti al pagamento 1. A decorrere dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per iltrasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore aduecentoventicinque chilowatt, e' dovuta l'addizionale erariale sulletasse automobilistiche, introdotta dall'art. 23, comma 21, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. Per l'anno 2011 al pagamento sono tenuti coloro che, al 6 luglio2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto diriservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazionefinanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensidell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertitodalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli peril trasporto promiscuo di persone e cose, aventi le caratteristicheelencate al comma precedente. 3. Per gli anni 2012 e successivi al pagamento sono tenuti coloroche, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassaautomobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle finanze18 novembre 1998, n. 462, risultino proprietari, usufruttuari,acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori atitolo di locazione finanziaria, dal pubblico registroautomobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, diautovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone ecose, aventi le caratteristiche elencate al comma 1. 4. In caso di prima immatricolazione, l'addizionale di cui al comma1 e' dovuta in misura integrale, in deroga a quanto previstodall'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 18 novembre 1998,n. 462. Art. 2 Modalita' e termini di pagamento anno 2011 1. Per l'anno 2011 l 'addizionale di cui all'art. 1 e' corrispostaentro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il versamento dell'addizionale e' effettuato esclusivamente conle modalita' previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, utilizzando il modello «F24 elementi identificativi»,con esclusione della compensazione di cui al medesimo art. 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Art. 3 Termini di pagamento anno 2012 e successivi 1. Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale di cui all'art. 1 e'corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento dellatassa automobilistica. Art. 4 Adeguamento dei sistemi e delle modalita' di pagamento 1. Al fine di prevedere il pagamento contestuale della tassaautomobilistica e dell'addizionale erariale, con riversamento direttodella quota addizionale al bilancio dello Stato, con successivodecreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa conl'Agenzia delle entrate, sono individuate le tempistiche e i criteridi adeguamento, anche progressivi, e in ogni caso senza maggiorioneri per la finanza pubblica e per i cittadini, ai sistemi e allemodalita' di pagamento individuate dai singoli Enti impositori per il
versamento della tassa automobilistica. 2. Nelle more dell'attivazione delle ulteriori modalita' dipagamento, ai sensi del decreto di cui al comma 1, il versamentodell'addizionale e' comunque effettuato con le modalita' previsteall'art. 2, comma 2, del presente decreto. Art. 5 Istituzione del codice tributo 1. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono individuati icodici per il versamento dell'addizionale erariale alla tassaautomobilistica con le modalita' di cui all'art. 2 del presentedecreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 7 ottobre 2011 Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze Befera Il direttore dell'Agenzia delle entrate Lapecorella