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Roma, 5 gennaio 2012
Circolare n. 7/2012
Oggetto: Tributi – IVA – Modifiche - Articolo
8 Legge 15.12.2011 n. 217, su G.U. n. 1 del 2.1.2012.
Con
Prestazioni di
servizi rese in via continuativa - E’ stato modificato l’articolo 6 del DPR 633/72 (Effettuazione delle operazioni)
chiarendo che le prestazioni di servizi con carattere periodico o continuativo
nell’arco di un periodo superiore all’anno rese da fornitori stranieri
(comunitari o extracomunitari) ovvero prestate da un soggetto residente a
clienti stranieri si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare
fino all’ultimazione delle prestazioni stesse. Qualora nel corso dell’anno ci
siano pagamenti, le prestazioni s’intendono effettuate alla data del pagamento,
limitatamente all’importo pagato.
Fornitori comunitari
– E’ stato modificato l’articolo 17 per confermare che le fatture di
prestazioni di servizi emesse da soggetti comunitari nei confronti di committenti
residenti possono essere integrate, senza necessità che i committenti emettano
autofattura. La disposizione finora era disciplinata solo in via
amministrativa.
Beni immessi in
libera pratica – E’ stato disciplinato il regime di libera pratica
per i beni importati in Italia e destinati ad essere trasferiti in altro Stato
comunitario. L’immissione in libera pratica con la sospensione del pagamento dell’IVA
in dogana sarà consentita anche per i beni che subiscono le cosiddette manipolazioni usuali (all. 72 del
Regolamento del Codice Doganale Comunitario), peraltro previa autorizzazione
dell’autorità doganale. A tal fine l’importatore deve fornire il numero di
partita IVA, il numero di partita IVA del cessionario residente nello Stato membro,
nonché, a richiesta dell’ufficio doganale, l’idonea documentazione che provi
l’effettivo trasferimento dei beni nell’altro Stato membro.
Prestazioni di
servizi nei confronti di organismi internazionali – E’ stato
riscritto l’articolo 72 del DPR 633/72 che disciplina le prestazioni di servizi
e le cessioni di beni effettuate nei confronti di organismi internazionali
(quali ambasciate, consolati, l’Unione Europea, ecc.), nonché dei comandi
militari dei Paesi che aderiscono al Trattato del Nord Atlantico. E’ stato
confermato il regime di non imponibilità IVA di tutte queste operazioni ed è
stato ampliato l’ambito di applicazione della disposizione che ora troverà
applicazione nei confronti di tutti gli organismi internazionali riconosciuti,
anche se non espressamente elencati all’articolo 72. Le prestazioni di servizi
prestate nei confronti delle ambasciate e dei consolati, degli enti comunitari,
dell’ONU, dell’Istituto universitario europeo e della Scuola Europea di Varese
possono usufruire della non imponibilità solo se di importo superiore a 300 euro.
La disposizione in esame è di interesse in particolare delle imprese di
trasloco.
Cooperazione tra
Agenzie fiscali – E’ stato previsto che al fine di assicurare
l’efficacia dei controlli sull’IVA all’importazione con provvedimento dell’Agenzia
delle Dogane di concerto con l’Agenzia delle Entrate dovranno essere stabilite
modalità per l’attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di
informazioni tra le due Agenzie.
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Daniela
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Allegato uno |
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Responsabile di Area |
D/t |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
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G.U. N. 1 DEL 2.1.2012 (fonte Guritel)
LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivantidall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Leggecomunitaria 2010. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ***OMISSIS***
Capo II
Disposizioni particolari e
principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa
***OMISSIS*** Art. 8 Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonche' disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalladata di entrata in vigore della presente legge, su proposta delPresidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politicheeuropee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto coni Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decretilegislativi per dare attuazione alla direttiva 2010/24/UE delConsiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia direcupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. 2. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e2009/162/UE, nonche' di adeguare l'ordinamento nazionale a quellodell'Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni: a) all'articolo 6: 1) il terzo periodo del terzo comma e' soppresso; 2) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: «In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni diservizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo nonstabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivistabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agliarticoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivostabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che none' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sonoultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla datadi maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsidegli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parteil corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata,limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesseprestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di unperiodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti ancheparziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al terminedi ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazionimedesime»; b) all'articolo 7, comma 1, lettera b), le parole: «Trattatoistitutivo della Comunita' europea» sono sostituite dalle seguenti:«Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; c) all'articolo 7-bis, comma 3: 1) all'alinea, le parole: «Le cessioni di gas mediante sistemidi distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica»sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni di gas attraverso unsistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una reteconnessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e lecessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o diraffreddamento»; 2) alla lettera a), le parole: «di gas e di elettricita'» sonosostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore odi freddo»; d) all'articolo 7-septies, comma 1, la lettera g) e' sostituitadalla seguente: «g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturalesituato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un talesistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti diriscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione odistribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altriservizi direttamente collegati»; e) all'articolo 8-bis, primo comma: 1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi» sonoinserite le seguenti: «adibite alla navigazione in alto mare e» edopo le parole: «o della pesca» sono inserite le seguenti: «nonche'le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»; 2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66»; 3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse; 4) alla lettera d), le parole: «escluso, per le navi adibitealla pesca costiera locale, il vettovagliamento» sono sostituitedalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, leprovviste di bordo»; 5) alla lettera e): 5. 1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sonosostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»; 5. 2) le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sonosostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»; 6) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cuialla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni dellenavi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e delloro carico»; f) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: «di cui alterzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite dalleseguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»; g) all'articolo 17, secondo comma, e' aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di servizi di cuiall'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altroStato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi difatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degliarticoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, esuccessive modificazioni»; h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) delsecondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confrontidi soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per unimporto superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte leoperazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a benimobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relativeprestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie aitrasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovveroprestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, letteraa-bis)»; i) all'articolo 67: 1) al comma 1, lettera a), le parole: «, con sospensione delpagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati aproseguire verso altro Stato membro della Comunita' economicaeuropea» sono soppresse; 2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), ilpagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinatia essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea,eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio1993, e successive modificazioni, previamente autorizzatedall'autorita' doganale. 2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bisl'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero diidentificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altroStato membro nonche', a richiesta dell'autorita' doganale, idoneadocumentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beniin un altro Stato membro dell'Unione»; l) all'articolo 68, la lettera g-bis) e' sostituita dallaseguente: «g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gasnaturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immessoda una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturaleo in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore odi freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento»; m) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: «Art. 72. - (Operazioni non imponibili). - 1. Agli effettidell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sonoequiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuatenei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici econsolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenentia Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici allesedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuatenei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartierigenerali militari internazionali e degli organismi sussidiari,installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico,nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche'all'amministrazione della difesa qualora agisca per contodell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato; c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuatenei confronti dell'Unione europea, della Comunita' europeadell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Bancaeuropea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unionecui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunita' delleComunita' europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso
esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e neilimiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la suaattuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio' non comportidistorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti diimprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e diassociazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi,della partecipazione dell'Unione stessa; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuatenei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sueistituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioniistituzionali; e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuatenei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuolaeuropea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioniistituzionali; f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuatenei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi daquelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali organismi,alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionaliche istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione pergli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni dibeni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non siapplicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario unsoggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli entie dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non siapplica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali lanon imponibilita' relativamente all'imposta opera alle stessecondizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzionedai diritti di accisa. 3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionalirelative alle imposte sulla cifra di affari si riferisconoall'imposta sul valore aggiunto»; n) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, e' abrogato; o) tutti i richiami alla «Comunita'» o alla «Comunita' europea» oalla «Comunita' economica europea» ovvero alle «Comunita' europee»devono intendersi riferiti all'«Unione europea» e i richiami al«Trattato istitutivo della Comunita' europea» devono intendersiriferiti al «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea». 3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 38: 1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici,l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definitidalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gasfornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territoriodell'Unione o una rete connessa a un tale sistema»; 2) la lettera c-bis) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gasmediante un sistema di gas naturale situato nel territoriodell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energiaelettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o diraffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni»; b) il comma 2-bis dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente: «2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessionidi gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territoriodell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, lecessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddomediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonche' lecessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effettidell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia». 4. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esuccessive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli inmateria di IVA all'importazione, con provvedimento del direttoredell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttoredell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' perl'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio diinformazioni tra l'autorita' doganale e quella fiscale, da attuarecon le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica». 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) am), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dalsessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore dellapresente legge. ***OMISSIS*** Art. 24 Disposizioni finali 1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge siapplicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempretrasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica aifini dell'acquisizione del parere da parte delle competentiCommissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1della medesima legge. 2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e' adottato entrosei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 dicembre 2011 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: Severino