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Roma, 5 gennaio 2012
Circolare n. 7/2012
Oggetto: Tributi – IVA – Modifiche - Articolo
8 Legge 15.12.2011 n. 217, su G.U. n. 1 del 2.1.2012.
Con
Prestazioni di
servizi rese in via continuativa - E’ stato modificato l’articolo 6 del DPR 633/72 (Effettuazione delle operazioni)
chiarendo che le prestazioni di servizi con carattere periodico o continuativo
nell’arco di un periodo superiore all’anno rese da fornitori stranieri
(comunitari o extracomunitari) ovvero prestate da un soggetto residente a
clienti stranieri si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare
fino all’ultimazione delle prestazioni stesse. Qualora nel corso dell’anno ci
siano pagamenti, le prestazioni s’intendono effettuate alla data del pagamento,
limitatamente all’importo pagato.
Fornitori comunitari
– E’ stato modificato l’articolo 17 per confermare che le fatture di
prestazioni di servizi emesse da soggetti comunitari nei confronti di committenti
residenti possono essere integrate, senza necessità che i committenti emettano
autofattura. La disposizione finora era disciplinata solo in via
amministrativa.
Beni immessi in
libera pratica – E’ stato disciplinato il regime di libera pratica
per i beni importati in Italia e destinati ad essere trasferiti in altro Stato
comunitario. L’immissione in libera pratica con la sospensione del pagamento dell’IVA
in dogana sarà consentita anche per i beni che subiscono le cosiddette manipolazioni usuali (all. 72 del
Regolamento del Codice Doganale Comunitario), peraltro previa autorizzazione
dell’autorità doganale. A tal fine l’importatore deve fornire il numero di
partita IVA, il numero di partita IVA del cessionario residente nello Stato membro,
nonché, a richiesta dell’ufficio doganale, l’idonea documentazione che provi
l’effettivo trasferimento dei beni nell’altro Stato membro.
Prestazioni di
servizi nei confronti di organismi internazionali – E’ stato
riscritto l’articolo 72 del DPR 633/72 che disciplina le prestazioni di servizi
e le cessioni di beni effettuate nei confronti di organismi internazionali
(quali ambasciate, consolati, l’Unione Europea, ecc.), nonché dei comandi
militari dei Paesi che aderiscono al Trattato del Nord Atlantico. E’ stato
confermato il regime di non imponibilità IVA di tutte queste operazioni ed è
stato ampliato l’ambito di applicazione della disposizione che ora troverà
applicazione nei confronti di tutti gli organismi internazionali riconosciuti,
anche se non espressamente elencati all’articolo 72. Le prestazioni di servizi
prestate nei confronti delle ambasciate e dei consolati, degli enti comunitari,
dell’ONU, dell’Istituto universitario europeo e della Scuola Europea di Varese
possono usufruire della non imponibilità solo se di importo superiore a 300 euro.
La disposizione in esame è di interesse in particolare delle imprese di
trasloco.
Cooperazione tra
Agenzie fiscali – E’ stato previsto che al fine di assicurare
l’efficacia dei controlli sull’IVA all’importazione con provvedimento dell’Agenzia
delle Dogane di concerto con l’Agenzia delle Entrate dovranno essere stabilite
modalità per l’attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di
informazioni tra le due Agenzie.
Daniela
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Allegato uno |
Responsabile di Area |
D/t |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
G.U. N. 1 DEL 2.1.2012 (fonte Guritel)
LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2010.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
***OMISSIS***
Capo II
Disposizioni particolari e
principi e criteri direttivi specifici di
delega legislativa
***OMISSIS***
Art. 8
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE
sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonche' disposizioni
in materia di imposta sul valore aggiunto
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decreti
legislativi per dare attuazione alla direttiva 2010/24/UE del
Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di
recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.
2. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e
2009/162/UE, nonche' di adeguare l'ordinamento nazionale a quello
dell'Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) il terzo periodo del terzo comma e' soppresso;
2) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
«In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di
servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non
stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi
stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli
articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo
stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non
e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono
ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data
di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi
degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte
il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata,
limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse
prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un
periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche
parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine
di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni
medesime»;
b) all'articolo 7, comma 1, lettera b), le parole: «Trattato
istitutivo della Comunita' europea» sono sostituite dalle seguenti:
«Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
c) all'articolo 7-bis, comma 3:
1) all'alinea, le parole: «Le cessioni di gas mediante sistemi
di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica»
sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni di gas attraverso un
sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete
connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le
cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di
raffreddamento»;
2) alla lettera a), le parole: «di gas e di elettricita'» sono
sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o
di freddo»;
d) all'articolo 7-septies, comma 1, la lettera g) e' sostituita
dalla seguente:
«g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale
situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale
sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di
riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o
distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri
servizi direttamente collegati»;
e) all'articolo 8-bis, primo comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi» sono
inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in alto mare e» e
dopo le parole: «o della pesca» sono inserite le seguenti: «nonche'
le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243
del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66»;
3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse;
4) alla lettera d), le parole: «escluso, per le navi adibite
alla pesca costiera locale, il vettovagliamento» sono sostituite
dalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le
provviste di bordo»;
5) alla lettera e):
5. 1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»;
5. 2) le parole: «di cui alle lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»;
6) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui
alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle
navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del
loro carico»;
f) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: «di cui al
terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»;
g) all'articolo 17, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui
all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di
fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli
articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni»;
h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del
secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti
di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un
importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le
operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni
mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative
prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai
trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero
prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera
a-bis)»;
i) all'articolo 67:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, con sospensione del
pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a
proseguire verso altro Stato membro della Comunita' economica
europea» sono soppresse;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il
pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati
a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea,
eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato
72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio
1993, e successive modificazioni, previamente autorizzate
dall'autorita' doganale.
2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis
l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di
identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro
Stato membro nonche', a richiesta dell'autorita' doganale, idonea
documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni
in un altro Stato membro dell'Unione»;
l) all'articolo 68, la lettera g-bis) e' sostituita dalla
seguente:
«g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas
naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso
da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale
o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o
di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento»;
m) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
«Art. 72. - (Operazioni non imponibili). - 1. Agli effetti
dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono
equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e
consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti
a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle
sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri
generali militari internazionali e degli organismi sussidiari,
installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico,
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche'
all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto
dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell'Unione europea, della Comunita' europea
dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca
europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione
cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle
Comunita' europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso
esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei
limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua
attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio' non comporti
distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di
imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di
associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi,
della partecipazione dell'Unione stessa;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue
istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola
europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da
quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali organismi,
alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali
che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per
gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro
300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si
applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un
soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti
e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si
applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la
non imponibilita' relativamente all'imposta opera alle stesse
condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione
dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali
relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono
all'imposta sul valore aggiunto»;
n) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, e' abrogato;
o) tutti i richiami alla «Comunita'» o alla «Comunita' europea» o
alla «Comunita' economica europea» ovvero alle «Comunita' europee»
devono intendersi riferiti all'«Unione europea» e i richiami al
«Trattato istitutivo della Comunita' europea» devono intendersi
riferiti al «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38:
1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici,
l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti
dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas
fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema»;
2) la lettera c-bis) del comma 5 e' sostituita dalla seguente:
«c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas
mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia
elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di
raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni»;
b) il comma 2-bis dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni
di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio
dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le
cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo
mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le
cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».
4. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in
materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore
dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' per
l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di
informazioni tra l'autorita' doganale e quella fiscale, da attuare
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) a
m), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della
presente legge.
***OMISSIS***
Art. 24
Disposizioni finali
1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4
giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai
fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1
della medesima legge.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e' adottato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 2011
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Visto, il Guardasigilli: Severino