Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 5 gennaio 2012

 

Circolare n. 7/2012

 

Oggetto: Tributi – IVA – Modifiche - Articolo 8 Legge 15.12.2011 n. 217, su G.U. n. 1 del 2.1.2012.

 

Con la Legge Comunitaria 2010 indicata in oggetto sono state introdotte alcune modifiche alla normativa IVA coerenti con la disciplina dell’UE. Le modifiche si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012.

 

Prestazioni di servizi rese in via continuativa - E’ stato modificato l’articolo 6 del DPR 633/72 (Effettuazione delle operazioni) chiarendo che le prestazioni di servizi con carattere periodico o continuativo nell’arco di un periodo superiore all’anno rese da fornitori stranieri (comunitari o extracomunitari) ovvero prestate da un soggetto residente a clienti stranieri si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni stesse. Qualora nel corso dell’anno ci siano pagamenti, le prestazioni s’intendono effettuate alla data del pagamento, limitatamente all’importo pagato.

 

Fornitori comunitari – E’ stato modificato l’articolo 17 per confermare che le fatture di prestazioni di servizi emesse da soggetti comunitari nei confronti di committenti residenti possono essere integrate, senza necessità che i committenti emettano autofattura. La disposizione finora era disciplinata solo in via amministrativa.

 

Beni immessi in libera pratica – E’ stato disciplinato il regime di libera pratica per i beni importati in Italia e destinati ad essere trasferiti in altro Stato comunitario. L’immissione in libera pratica con la sospensione del pagamento dell’IVA in dogana sarà consentita anche per i beni che subiscono le cosiddette manipolazioni usuali (all. 72 del Regolamento del Codice Doganale Comunitario), peraltro previa autorizzazione dell’autorità doganale. A tal fine l’importatore deve fornire il numero di partita IVA, il numero di partita IVA del cessionario residente nello Stato membro, nonché, a richiesta dell’ufficio doganale, l’idonea documentazione che provi l’effettivo trasferimento dei beni nell’altro Stato membro.

 

Prestazioni di servizi nei confronti di organismi internazionali – E’ stato riscritto l’articolo 72 del DPR 633/72 che disciplina le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nei confronti di organismi internazionali (quali ambasciate, consolati, l’Unione Europea, ecc.), nonché dei comandi militari dei Paesi che aderiscono al Trattato del Nord Atlantico. E’ stato confermato il regime di non imponibilità IVA di tutte queste operazioni ed è stato ampliato l’ambito di applicazione della disposizione che ora troverà applicazione nei confronti di tutti gli organismi internazionali riconosciuti, anche se non espressamente elencati all’articolo 72. Le prestazioni di servizi prestate nei confronti delle ambasciate e dei consolati, degli enti comunitari, dell’ONU, dell’Istituto universitario europeo e della Scuola Europea di Varese possono usufruire della non imponibilità solo se di importo superiore a 300 euro. La disposizione in esame è di interesse in particolare delle imprese di trasloco.

 

Cooperazione tra Agenzie fiscali – E’ stato previsto che al fine di assicurare l’efficacia dei controlli sull’IVA all’importazione con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane di concerto con l’Agenzia delle Entrate dovranno essere stabilite modalità per l’attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra le due Agenzie.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/t

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G.U. N. 1 DEL 2.1.2012 (fonte Guritel)

LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217

Disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 2010. 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
                          la seguente legge: 
 
                          ***OMISSIS***
 

                              Capo II

Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di

delega legislativa

 

                             ***OMISSIS***
 
                               Art. 8 
Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva   2010/24/UE
  sull'assistenza  reciproca  in  materia  di  recupero  dei  crediti
  risultanti da dazi, imposte ed altre misure,  nonche'  disposizioni
  in materia di imposta sul valore aggiunto 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu'  decreti
legislativi  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2010/24/UE   del
Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di
recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. 
  2.  Al  fine  di  dare  attuazione  alle  direttive  2009/69/CE   e
2009/162/UE, nonche' di adeguare  l'ordinamento  nazionale  a  quello
dell'Unione europea, al decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6: 
      1) il terzo periodo del terzo comma e' soppresso; 
      2) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: 
        «In deroga al terzo e al  quarto  comma,  le  prestazioni  di
servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un  soggetto  passivo  non
stabilito nel territorio  dello  Stato  a  un  soggetto  passivo  ivi
stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui  agli
articoli  7-quater  e  7-quinquies,  rese  da  un  soggetto   passivo
stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo  che  non
e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in  cui  sono
ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla  data
di maturazione dei corrispettivi.  Se  anteriormente  al  verificarsi
degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte
il corrispettivo, la prestazione di servizi  si  intende  effettuata,
limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le  stesse
prestazioni, se effettuate  in  modo  continuativo  nell'arco  di  un
periodo superiore a un anno  e  se  non  comportano  pagamenti  anche
parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate  al  termine
di  ciascun  anno  solare  fino  all'ultimazione  delle   prestazioni
medesime»; 
    b) all'articolo 7, comma 1,  lettera  b),  le  parole:  «Trattato
istitutivo della Comunita' europea» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; 
    c) all'articolo 7-bis, comma 3: 
      1) all'alinea, le parole: «Le cessioni di gas mediante  sistemi
di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia  elettrica»
sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni  di  gas  attraverso  un
sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete
connessa a tale sistema,  le  cessioni  di  energia  elettrica  e  le
cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di
raffreddamento»; 
      2) alla lettera a), le parole: «di gas e di elettricita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o
di freddo»; 
    d) all'articolo 7-septies, comma 1, la lettera g)  e'  sostituita
dalla seguente: 
      «g) la concessione dell'accesso a un sistema  di  gas  naturale
situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa  a  un  tale
sistema,  al   sistema   dell'energia   elettrica,   alle   reti   di
riscaldamento o di raffreddamento,  il  servizio  di  trasmissione  o
distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di  altri
servizi direttamente collegati»; 
    e) all'articolo 8-bis, primo comma: 
      1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi»  sono
inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in  alto  mare    e
dopo le parole: «o della pesca» sono inserite le  seguenti:  «nonche'
le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»; 
      2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli  239  e  243
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66»; 
      3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse; 
      4) alla lettera d), le parole: «escluso, per  le  navi  adibite
alla pesca costiera  locale,  il  vettovagliamento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le
provviste di bordo»; 
      5) alla lettera e): 
        5. 1) le parole: «di cui alle  lettere  a),  b)  e  c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»; 
        5. 2)  le  parole:  «di  cui  alle  lettere  a)  e  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»; 
      6) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
        «e-bis) le prestazioni di servizi diverse da  quelle  di  cui
alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai  bisogni  delle
navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis)  e  c)  e  del
loro carico»; 
    f) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole:  «di  cui  al
terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite  dalle
seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»; 
    g) all'articolo 17, secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nel caso  delle  prestazioni  di  servizi  di  cui
all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un  altro
Stato membro dell'Unione, il  committente  adempie  gli  obblighi  di
fatturazione  e  di  registrazione  secondo  le  disposizioni   degli
articoli  46  e  47  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni»; 
    h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e nelle  ipotesi  di  cui  alla  lettera  d)  del
secondo comma del citato articolo 30 quando effettua,  nei  confronti
di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per  un
importo  superiore  al  50  per  cento  dell'ammontare  di  tutte  le
operazioni effettuate, prestazioni di  lavorazione  relative  a  beni
mobili  materiali,  prestazioni  di  trasporto  di  beni  e  relative
prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie  ai
trasporti di beni e relative prestazioni di  intermediazione,  ovvero
prestazioni di servizi di  cui  all'articolo  19,  comma  3,  lettera
a-bis)»; 
    i) all'articolo 67: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole: «,  con  sospensione  del
pagamento  dell'imposta  qualora  si  tratti  di  beni  destinati   a
proseguire  verso  altro  Stato  membro  della  Comunita'   economica
europea» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il
pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti di beni destinati
a essere trasferiti in un altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,
eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui  all'allegato
72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del  2  luglio
1993,   e   successive   modificazioni,    previamente    autorizzate
dall'autorita' doganale. 
        2-ter. Per fruire della sospensione di  cui  al  comma  2-bis
l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di
identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in  un  altro
Stato membro nonche', a  richiesta  dell'autorita'  doganale,  idonea
documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi  beni
in un altro Stato membro dell'Unione»; 
    l)  all'articolo  68,  la  lettera  g-bis)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «g-bis) le importazioni di  gas  mediante  un  sistema  di  gas
naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso
da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale
o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore  o
di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento»; 
    m) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 72. - (Operazioni non  imponibili).  -  1.  Agli  effetti
dell'imposta, le seguenti  operazioni  sono  non  imponibili  e  sono
equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9: 
        a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei  confronti  delle  sedi  e  dei  rappresentanti   diplomatici   e
consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti
a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle
sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani; 
        b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei  quartieri
generali  militari  internazionali  e  degli  organismi   sussidiari,
installati  in  esecuzione   del   Trattato   del   Nord   Atlantico,
nell'esercizio  delle   proprie   funzioni   istituzionali,   nonche'
all'amministrazione   della   difesa   qualora   agisca   per   conto
dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato; 
        c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei  confronti   dell'Unione   europea,   della   Comunita'   europea
dell'energia atomica,  della  Banca  centrale  europea,  della  Banca
europea per gli investimenti e degli organismi istituiti  dall'Unione
cui si applica il protocollo sui privilegi e  sulle  immunita'  delle
Comunita'  europee,  firmato  a  Bruxelles  l'8  aprile  1965,   reso
esecutivo con legge 3 maggio 1966, n.  437,  alle  condizioni  e  nei
limiti fissati da  detto  protocollo  e  dagli  accordi  per  la  sua
attuazione o dagli accordi di sede e sempre  che  cio'  non  comporti
distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei  confronti  di
imprese o  enti  per  l'esecuzione  di  contratti  di  ricerca  e  di
associazione conclusi con l'Unione, nei limiti,  per  questi  ultimi,
della partecipazione dell'Unione stessa; 
        d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  e  delle  sue
istituzioni  specializzate  nell'esercizio  delle  proprie   funzioni
istituzionali; 
        e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dell'Istituto  universitario  europeo  e  della  Scuola
europea   di   Varese   nell'esercizio   delle    proprie    funzioni
istituzionali; 
        f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da
quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali  organismi,
alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali
che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano  applicazione  per
gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi sono di importo  superiore  ad  euro
300; per gli enti indicati nella lettera a) le  disposizioni  non  si
applicano alle  operazioni  per  le  quali  risulta  beneficiario  un
soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti
e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro  300  non  si
applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la
non  imponibilita'  relativamente  all'imposta  opera   alle   stesse
condizioni e negli stessi limiti in cui  viene  concessa  l'esenzione
dai diritti di accisa. 
      3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali
relative  alle  imposte  sulla  cifra  di   affari   si   riferiscono
all'imposta sul valore aggiunto»; 
    n) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, e' abrogato; 
    o) tutti i richiami alla «Comunita'» o alla «Comunita' europea» o
alla «Comunita' economica europea» ovvero  alle  «Comunita'  europee»
devono intendersi riferiti  all'«Unione  europea»  e  i  richiami  al
«Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea»  devono  intendersi
riferiti al «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea». 
  3. Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 38: 
      1) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
        «4-bis.  Agli  effetti  dell'imposta  sul  valore   aggiunto,
costituiscono prodotti soggetti  ad  accisa  i  prodotti  energetici,
l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali  definiti
dalle disposizioni dell'Unione europea  in  vigore,  escluso  il  gas
fornito mediante un sistema di gas naturale  situato  nel  territorio
dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema»; 
      2) la lettera c-bis) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: 
        «c-bis) l'introduzione nel  territorio  dello  Stato  di  gas
mediante  un  sistema  di  gas  naturale   situato   nel   territorio
dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia
elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o  di
raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni»; 
    b) il comma 2-bis dell'articolo 41 e' sostituito dal seguente: 
      «2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni
di gas mediante un sistema di gas  naturale  situato  nel  territorio
dell'Unione europea o  una  rete  connessa  a  un  tale  sistema,  le
cessioni di energia elettrica e le cessioni di  calore  o  di  freddo
mediante reti  di  riscaldamento  o  di  raffreddamento,  nonche'  le
cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia». 
  4. All'articolo 83  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Al  fine  di  assicurare  l'efficacia  dei  controlli  in
materia di IVA  all'importazione,  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto  con  il  direttore
dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le  modalita'  per
l'attivazione di un  sistema  completo  e  periodico  di  scambio  di
informazioni tra l'autorita' doganale e quella  fiscale,  da  attuare
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica». 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f)  a
m), e 3  si  applicano  alle  operazioni  effettuate  a  partire  dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore  della
presente legge. 
 
                             ***OMISSIS***
 
                               Art. 24 
                         Disposizioni finali 
  1. Nell'esercizio delle deleghe  di  cui  alla  presente  legge  si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2  della  legge  4
giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti  legislativi  sono  sempre
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  ai
fini  dell'acquisizione  del  parere  da   parte   delle   competenti
Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo  1
della medesima legge. 
  2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e'  adottato  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 15 dicembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei 

Visto, il Guardasigilli: Severino