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Roma, 18 gennaio 2012
Circolare n. 22/2012
Oggetto: Disciplina
attività di spedizione – Nuove disposizioni – Termine del 12 maggio 2013 – D.M.
26.10.2011 su G.U. n.10 del 13.1.2012.
Entro il 12 maggio 2013 tutte le imprese di spedizione dovranno aggiornare
la propria posizione presso il Registro Imprese trasmettendo in via telematica
alle Camere di Commercio un apposito modulo per ciascuna sede operativa e unità
locale.
I moduli saranno disponibili a
partire dal prossimo mese di maggio nei siti Internet delle stesse Camere di
Commercio. Le imprese avranno pertanto a disposizione un anno di tempo per
ottemperare al nuovo obbligo.
L’aggiornamento della posizione
presso il Registro Imprese delle CCIAA, che andrà effettuato una tantum, deriva
dall’abolizione dell’Elenco degli Spedizionieri previsto dal decreto
legislativo n.59/2010.
Si rammenta che per lo svolgimento
dell’attività restano fermi i requisiti di capacità professionale, morale e
finanziaria, nonché il possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza di cui
all’articolo 115 del TULP.
Onorabilità –
I titolari, i rappresentanti legali, gli amministratori e i soci delle imprese non
devono aver subito condanne per delitti contro l'amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo, per il quale
la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o
nel massimo a cinque anni (salvo che non sia intervenuta la riabilitazione).
Capacità professionale - L'impresa deve avvalersi di almeno un responsabile tecnico
che deve essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado in materie commerciali, ovvero di diploma universitario o di laurea in
materie giuridico-economiche; in alternativa è
necessario dimostrare di avere un’esperienza di almeno due anni, anche non
continuativi, alla dirigenza di una casa di spedizione nel corso dei cinque
anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di inizio attività.
Capacità finanziaria – Le imprese costituite in forma societaria devono avere
un capitale sociale versato di almeno 100 mila euro; in caso di capitale
sociale inferiore è necessario presentare una polizza assicurativa oppure una fidejussione
bancaria per l’importo integrativo. Nel caso di imprese individuali è
necessario dimostrare il possesso di un patrimonio immobiliare di ammontare
pari almeno a 100 mila euro (eventualmente integrabile con polizza assicurativa
o fidejussione bancaria).
Gli uffici del Registro delle
Imprese verificheranno il permanere dei requisiti almeno ogni 4 anni.
Si fa presente che per l’apertura
di nuove imprese dal prossimo mese di maggio sarà necessario presentare alla
Camera di Commercio l’apposita Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata della documentazione
necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti.
Daniela
|
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 85/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
G.U. n. 10 del 13.01.2012 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 ottobre 2011
Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e
nel REA, dei
soggetti esercitanti l'attivita' di
spedizioniere disciplinata dalla
legge 14 novembre 1941, n.
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (12A00301)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono
per:
a) «legge », la
legge 14
novembre 1941, n.
1442 e successive
modificazioni e integrazioni;
b) «decreto legislativo
», il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59;
c) «SCIA», la
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui
all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) «SUAP», lo sportello
unico per le attivita' produttive
di cui
all'art 38 della legge n. 133 del 2008;
e) «registro delle
imprese», il registro di cui agli articoli
2188
e seguenti del codice civile;
f) «REA», il repertorio
delle notizie economiche ed
amministrative
di cui all'art. 9 del
decreto del Presidente
della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581;
g) «Camera di
commercio»,
artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29
dicembre 1993, n.
580;
h) «Comunicazione
unica»,
dell'impresa di cui all'art. 9
del decreto-legge n.
7 del 2007,
convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007;
i) «attivita'»,
l'attivita' regolamentata dalla legge 14
novembre
1941, n. 1442;
l) «elenco
autorizzato», il soppresso
elenco autorizzato degli
spedizionieri di cui all'art. 2 della legge
14 novembre 1941,
n.
1442;
m) «modelli», il modello
"SPEDIZIONIERI" e il
modello intercalare
"REQUISITI", da utilizzarsi per gli adempimenti
previsti dal presente
decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche
tecniche da
approvarsi ai sensi dell'art. 11, comma 1, dell'art. 14, comma
1 e
dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, come
allegati alla modulistica
informatica
registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati "A"
e "B".
Art. 2
Presentazione della SCIA
1. Ai sensi dell'art.
25, comma 3, del
decreto legislativo, le
imprese di
spedizione presentano all'ufficio
del registro delle
imprese della Camera di commercio della
provincia dove esercitano
l'attivita' apposita SCIA,
corredata delle certificazioni e
delle
dichiarazioni
sostitutive previste dalla
legge, relative anche
all'avvenuto deposito cauzionale di cui all'art. 10, comma 2,
della
legge, compilando la
sezione "SCIA" del
modello "SPEDIZIONIERI",
sottoscritto
digitalmente dal titolare
dell'impresa individuale,
ovvero da un amministratore dell' impresa societaria.
quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 9, contestualmente alle
istanze relative agli
adempimenti pubblicitari nei
confronti del
registro delle imprese, ovvero
del REA, utilizzando
la procedura
della Comunicazione unica.
Art. 3
Dichiarazione di possesso dei requisiti
morali e professionali
1. Il possesso dei
requisiti di idoneita' previsti dalla legge per
lo svolgimento dell'attivita' e' attestato
mediante compilazione
della sezione "REQUISITI" del modello
"SPEDIZIONIERI".
2. Sono tenuti alla
compilazione della sezione di cui al comma 1 il
titolare di impresa individuale, tutti i
legali rappresentanti di
impresa societaria, gli eventuali preposti.
3. Sono altresi' tenuti alla compilazione della sezione di cui al
comma 1, limitatamente alla parte relativa al possesso dei requisiti
morali, tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del
Decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nonche' quelli
richiamati dall'art. 7 della legge.
4. I soggetti successivi
al primo, compilano ciascuno un
modello
intercalare "REQUISITI".
Art. 4
Svolgimento dell'attivita'
presso piu' sedi o unita'
locali
presenta una SCIA per ciascuna di esse.
2. Presso ogni sede o unita' locale in cui
si svolge l'attivita'
l'impresa nomina almeno un preposto in possesso dei
requisiti morali
e professionali idonei allo svolgimento dell'attivita', certificati
secondo le modalita' definite all'art.
3.
Art. 5
Accertamento e certificazione dei
requisiti
1. L'ufficio del
registro delle imprese, ricevute le
dichiarazioni
di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare
la
qualifica di impresa di
spedizione, avviando contestualmente la
verifica prevista dall'art. 19, comma 3, della legge n. 241 del
1990.
2. L'assegnazione della
qualifica di cui al comma 1 e'
certificata
nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa.
Art. 6
Verifica dinamica della permanenza
dei requisiti
1. L'ufficio del
registro delle imprese verifica, almeno una
volta
ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza
dei
requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento
dell'attivita',
nonche' di quelli
previsti per i soggetti preposti.
2. Il Conservatore del
registro delle imprese,
che verifica la
sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento
di inibizione alla
continuazione dell'attivita' e adotta
il
conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti
disciplinari
o l'accertamento di violazioni amministrative.
3. Il provvedimento di
inibizione allo svolgimento dell'attivita',
adottato ai sensi del comma
2, e' iscritto
d'ufficio nel REA e
determina
l'annotazione nello stesso
REA della cessazione
dell'attivita' medesima.
Art. 7
Cessazione dell'attivita'
1. Contestualmente alla
denuncia al REA
di cessazione
dell'attivita', l'impresa
richiede all'ufficio del
registro delle
imprese la liberazione della cauzione di cui all'art. 10,
comma 2,
della legge, compilando il riquadro "svincolo della cauzione" della
sezione "MODIFICHE" del modello
"SPEDIZIONIERI".
2. La cessazione dell'attivita' e la liberazione
della cauzione
sono certificate nelle
notizie REA relative
alla posizione
dell'impresa a cura del Conservatore del registro delle imprese.
Art. 8
Provvedimenti sanzionatori
1. Le sanzioni previste
dall'art. 11 della
legge, che a
norma
dell'art. 76, comma
6, del decreto
legislativo consistono nel
pagamento di una somma, ovvero in un provvedimento di sospensione
o
di inibizione perpetua dell'attivita',
sono annotate ed iscritte per
estratto nel REA.
A detti provvedimenti
accedono gli uffici
del registro delle
imprese nonche', nel rispetto delle
procedure previste dal
capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti
interessati.
2. Avverso i
provvedimenti inibitori di avvio o
di prosecuzione
dell'attivita', adottati ai sensi del
comma 1, nonche' degli articoli
5 e 6, e' ammesso ricorso
gerarchico al Ministero
dello sviluppo
economico, in base al combinato disposto dell'art. 76,
comma 6,
del
decreto legislativo e dell'art. 16 della legge.
Art. 9
Modifiche
1. Le modifiche inerenti
l'attivita' o i soggetti di cui all'art. 3
sono comunicate all'ufficio
del registro delle
imprese della
competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante
compilazione della sezione "MODIFICHE" del modello
"SPEDIZIONIERI",
sottoscritto dal titolare
dell'impresa individuale o
da un
amministratore dell'impresa societaria.
Art. 10
Norme transitorie
1. Al fine
dell'aggiornamento della propria posizione nel
registro
delle imprese e nel REA, le imprese attive ed
iscritte nell'elenco
autorizzato alla data
di acquisizione di
efficacia del presente
decreto, compilano la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE
RI/REA" del
modello "SPEDIZIONIERI" per ciascuna
sede o unita' locale
e la
inoltrano per via telematica, entro un
anno dalla predetta
data,
all'ufficio del registro delle imprese della Camera di
commercio nel
cui circondario hanno stabilita la sede principale, pena
l'inibizione
alla continuazione dell'attivita'
mediante apposito provvedimento del
Conservatore del registro delle imprese.
2. L'ufficio
del registro delle
imprese destinatario delle
comunicazioni di cui al comma 1 richiede alla
Camera di commercio
presso il cui
elenco autorizzato l'impresa
era iscritta, il
trasferimento della posizione corredato dell'intero
fascicolo. Detto
trasferimento avviene entro quindici giorni dalla richiesta.
Art. 11
Diritto di stabilimento
1. Le imprese aventi
sede in uno Stato membro
dell'Unione europea
che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate
a svolgere
l'attivita' e
intendono aprire sul
territorio nazionale sedi
secondarie o unita' locali per
svolgere l'attivita'
medesima, hanno
titolo all'iscrizione nel registro delle
imprese e nel
REA, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 9
e 12, comma
3, del
decreto legislativo.
Art. 12
Libera prestazione di
servizi
1. La
prestazione temporanea e
occasionale dell'attivita' e'
consentita alle imprese stabilite in uno
Stato membro dell'Unione
europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11,
commi 3
e 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
1999,
n. 558.
Art. 13
Efficacia del
provvedimento
1.Le disposizioni del
presente decreto acquistano efficacia decorsi
centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, al
fine di consentire
gli adeguamenti
tecnici dei sistemi informatici.
Il presente decreto e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2011
Il Ministro: Romani
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2011
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10,
foglio n.
288