Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 18 gennaio 2012

 

Circolare n. 22/2012

 

Oggetto: Disciplina attività di spedizione – Nuove disposizioni – Termine del 12 maggio 2013 – D.M. 26.10.2011 su G.U. n.10 del 13.1.2012.

 

Entro il 12 maggio 2013 tutte le imprese di spedizione dovranno aggiornare la propria posizione presso il Registro Imprese trasmettendo in via telematica alle Camere di Commercio un apposito modulo per ciascuna sede operativa e unità locale.

 

I moduli saranno disponibili a partire dal prossimo mese di maggio nei siti Internet delle stesse Camere di Commercio. Le imprese avranno pertanto a disposizione un anno di tempo per ottemperare al nuovo obbligo.

 

L’aggiornamento della posizione presso il Registro Imprese delle CCIAA, che andrà effettuato una tantum, deriva dall’abolizione dell’Elenco degli Spedizionieri previsto dal decreto legislativo n.59/2010.

 

Si rammenta che per lo svolgimento dell’attività restano fermi i requisiti di capacità professionale, morale e finanziaria, nonché il possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza di cui all’articolo 115 del TULP.

 

Onorabilità – I titolari, i rappresentanti legali, gli amministratori e i soci delle imprese non devono aver subito condanne per delitti contro l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni (salvo che non sia intervenuta la riabilitazione).

 

Capacità professionale - L'impresa deve avvalersi di almeno un responsabile tecnico che deve essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali, ovvero di diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche; in alternativa è necessario dimostrare di avere un’esperienza di almeno due anni, anche non continuativi, alla dirigenza di una casa di spedizione nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di inizio attività.

 

Capacità finanziaria – Le imprese costituite in forma societaria devono avere un capitale sociale versato di almeno 100 mila euro; in caso di capitale sociale inferiore è necessario presentare una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per l’importo integrativo. Nel caso di imprese individuali è necessario dimostrare il possesso di un patrimonio immobiliare di ammontare pari almeno a 100 mila euro (eventualmente integrabile con polizza assicurativa o fidejussione bancaria).

 

Gli uffici del Registro delle Imprese verificheranno il permanere dei requisiti almeno ogni 4 anni.

 

Si fa presente che per l’apertura di nuove imprese dal prossimo mese di maggio sarà necessario presentare alla Camera di Commercio l’apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 85/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 10 del 13.01.2012 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 ottobre 2011

Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese  e  nel  REA,  dei

soggetti esercitanti l'attivita' di spedizioniere disciplinata  dalla

legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80

del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (12A00301)

 

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

  a) «legge », la legge  14  novembre  1941,  n.  1442  e  successive

modificazioni e integrazioni;

  b) «decreto legislativo », il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.

59;

  c) «SCIA», la segnalazione certificata di inizio attivita'  di  cui

all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

  d) «SUAP», lo sportello unico per le attivita'  produttive  di  cui

all'art 38 della legge n. 133 del 2008;

  e) «registro delle imprese», il registro di cui agli articoli  2188

e seguenti del codice civile;

  f) «REA», il repertorio delle notizie economiche ed  amministrative

di cui all'art. 9 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7

dicembre 1995, n. 581;

  g) «Camera  di  commercio»,  la  Camera  di  commercio,  industria,

artigianato e agricoltura, di cui alla legge  29  dicembre  1993,  n.

580;

  h) «Comunicazione unica», la Comunicazione  unica  per  la  nascita

dell'impresa di cui all'art. 9  del  decreto-legge  n.  7  del  2007,

convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007;

  i) «attivita'», l'attivita' regolamentata dalla legge  14  novembre

1941, n. 1442;

  l) «elenco autorizzato»,  il  soppresso  elenco  autorizzato  degli

spedizionieri di cui all'art. 2 della  legge  14  novembre  1941,  n.

1442;

  m) «modelli», il modello "SPEDIZIONIERI" e il  modello  intercalare

"REQUISITI", da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente

decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche  da

approvarsi ai sensi dell'art. 11, comma 1, dell'art. 14,  comma  1  e

dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  7

dicembre 1995, n. 581, come  allegati  alla  modulistica  informatica

registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati "A" e "B".

 

                               Art. 2

                      Presentazione della SCIA

  1. Ai sensi dell'art. 25, comma  3,  del  decreto  legislativo,  le

imprese di  spedizione  presentano  all'ufficio  del  registro  delle

imprese della Camera di commercio  della  provincia  dove  esercitano

l'attivita' apposita SCIA, corredata  delle  certificazioni  e  delle

dichiarazioni  sostitutive  previste  dalla  legge,  relative   anche

all'avvenuto deposito cauzionale di cui all'art. 10, comma  2,  della

legge, compilando la  sezione  "SCIA"  del  modello  "SPEDIZIONIERI",

sottoscritto  digitalmente  dal  titolare  dell'impresa  individuale,

ovvero da un amministratore dell' impresa societaria.

  2. L'impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma  1,  nonche'

quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 9,  contestualmente  alle

istanze relative agli  adempimenti  pubblicitari  nei  confronti  del

registro delle imprese, ovvero  del  REA,  utilizzando  la  procedura

della Comunicazione unica.

 

                               Art. 3

   Dichiarazione di possesso dei requisiti morali e professionali

  1. Il possesso dei requisiti di idoneita' previsti dalla legge  per

lo svolgimento  dell'attivita'  e'  attestato  mediante  compilazione

della sezione "REQUISITI" del modello "SPEDIZIONIERI".

  2. Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il

titolare di impresa individuale, tutti  i  legali  rappresentanti  di

impresa societaria, gli eventuali preposti.

  3. Sono altresi' tenuti alla compilazione della sezione di  cui  al

comma 1, limitatamente alla parte relativa al possesso dei  requisiti

morali, tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del Decreto

del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, nonche' quelli

richiamati dall'art. 7 della legge.

  4. I soggetti successivi al primo, compilano  ciascuno  un  modello

intercalare "REQUISITI".

 

                               Art. 4

     Svolgimento dell'attivita' presso piu' sedi o unita' locali

  1. L'impresa che esercita l'attivita' in piu' sedi o unita' locali,

presenta una SCIA per ciascuna di esse.

  2. Presso ogni sede o unita' locale in cui  si  svolge  l'attivita'

l'impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti  morali

e professionali idonei allo svolgimento  dell'attivita',  certificati

secondo le modalita' definite all'art. 3.

 

                               Art. 5

             Accertamento e certificazione dei requisiti

  1. L'ufficio del registro delle imprese, ricevute le  dichiarazioni

di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad  assegnare  la

qualifica di  impresa  di  spedizione,  avviando  contestualmente  la

verifica prevista dall'art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990.

  2. L'assegnazione della qualifica di cui al comma 1 e'  certificata

nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa.

 

                               Art. 6

          Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

  1. L'ufficio del registro delle imprese verifica, almeno una  volta

ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la  permanenza  dei

requisiti che consentono all'impresa lo  svolgimento  dell'attivita',

nonche' di quelli previsti per i soggetti preposti.

  2. Il Conservatore del registro  delle  imprese,  che  verifica  la

sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento

di  inibizione  alla  continuazione  dell'attivita'   e   adotta   il

conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari

o l'accertamento di violazioni amministrative.

  3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento  dell'attivita',

adottato ai sensi del comma  2,  e'  iscritto  d'ufficio  nel  REA  e

determina   l'annotazione   nello   stesso   REA   della   cessazione

dell'attivita' medesima.

 

                               Art. 7

                      Cessazione dell'attivita'

  1.   Contestualmente   alla   denuncia   al   REA   di   cessazione

dell'attivita', l'impresa richiede  all'ufficio  del  registro  delle

imprese la liberazione della cauzione di cui all'art.  10,  comma  2,

della legge, compilando il riquadro "svincolo della  cauzione"  della

sezione "MODIFICHE" del modello "SPEDIZIONIERI".

  2. La cessazione dell'attivita' e  la  liberazione  della  cauzione

sono  certificate  nelle  notizie   REA   relative   alla   posizione

dell'impresa a cura del Conservatore del registro delle imprese.

 

                               Art. 8

                     Provvedimenti sanzionatori

  1. Le sanzioni previste dall'art.  11  della  legge,  che  a  norma

dell'art.  76,  comma  6,  del  decreto  legislativo  consistono  nel

pagamento di una somma, ovvero in un provvedimento di  sospensione  o

di inibizione perpetua dell'attivita', sono annotate ed iscritte  per

estratto nel REA.

  A detti  provvedimenti  accedono  gli  uffici  del  registro  delle

imprese nonche', nel rispetto delle procedure  previste  dal  capo  V

della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.

  2. Avverso i provvedimenti inibitori di  avvio  o  di  prosecuzione

dell'attivita', adottati ai sensi del comma 1, nonche' degli articoli

5 e 6, e' ammesso ricorso  gerarchico  al  Ministero  dello  sviluppo

economico, in base al combinato disposto dell'art. 76, comma  6,  del

decreto legislativo e dell'art. 16 della legge.

 

                               Art. 9

                              Modifiche

  1. Le modifiche inerenti l'attivita' o i soggetti di cui all'art. 3

sono  comunicate  all'ufficio  del  registro  delle   imprese   della

competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento,  mediante

compilazione della sezione "MODIFICHE" del  modello  "SPEDIZIONIERI",

sottoscritto  dal  titolare  dell'impresa   individuale   o   da   un

amministratore dell'impresa societaria.

 

                               Art. 10

                          Norme transitorie

  1. Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel  registro

delle imprese e nel REA, le imprese attive  ed  iscritte  nell'elenco

autorizzato alla data  di  acquisizione  di  efficacia  del  presente

decreto, compilano la sezione "AGGIORNAMENTO  POSIZIONE  RI/REA"  del

modello "SPEDIZIONIERI" per  ciascuna  sede  o  unita'  locale  e  la

inoltrano per via telematica, entro  un  anno  dalla  predetta  data,

all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio  nel

cui circondario hanno stabilita la sede principale, pena l'inibizione

alla continuazione dell'attivita' mediante apposito provvedimento del

Conservatore del registro delle imprese.

  2.  L'ufficio  del  registro  delle  imprese   destinatario   delle

comunicazioni di cui al comma 1 richiede  alla  Camera  di  commercio

presso  il  cui  elenco  autorizzato  l'impresa  era   iscritta,   il

trasferimento della posizione corredato dell'intero fascicolo.  Detto

trasferimento avviene entro quindici giorni dalla richiesta.

 

                               Art. 11

                       Diritto di stabilimento

  1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro  dell'Unione  europea

che, in base alle leggi di quello Stato, sono  abilitate  a  svolgere

l'attivita'  e  intendono  aprire  sul  territorio   nazionale   sedi

secondarie o unita' locali per svolgere l'attivita'  medesima,  hanno

titolo all'iscrizione nel registro  delle  imprese  e  nel  REA,  nel

rispetto di quanto previsto dagli articoli  9  e  12,  comma  3,  del

decreto legislativo.

 

                               Art. 12

                    Libera prestazione di servizi

  1.  La  prestazione  temporanea  e  occasionale  dell'attivita'  e'

consentita alle imprese stabilite in  uno  Stato  membro  dell'Unione

europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, commi  3

e 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,

n. 558.

 

                              Art. 13

                     Efficacia del provvedimento

  1.Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorsi

centoventi giorni dalla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana, al  fine  di  consentire  gli  adeguamenti

tecnici dei sistemi informatici.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

    Roma, 26 ottobre 2011

 

                                                  Il Ministro: Romani

 

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2011

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n.  10,  foglio  n.

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