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Roma, 25 gennaio 2012
Circolare n.28/2012
Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise del 2012 –
Periodicità trimestrale - Articolo 61 D.L. n. 1 del 24.1.2012 su S.O. alla G.U.
n. 19 del 24.1.2012.
Le imprese di
autotrasporto possono chiedere il rimborso delle accise sul gasolio consumato
nel 2012 già in corso d’anno con frequenza trimestrale.
Lo ha stabilito
l’articolo 61 del decreto legge sulle liberalizzazioni indicato in oggetto,
venendo incontro alle richieste delle associazioni del settore.
Un’ulteriore agevolazione
introdotta è l’abolizione del limite di 250 mila euro annui per la compensazione
nel modello F24 del credito d’imposta derivante dagli sconti accise. Inoltre la
compensazione potrà essere eseguita fino al termine dell’anno successivo a
quello in cui è sorto il credito d’imposta.
I rimborsi dovranno
essere richiesti a pena di decadenza entro il mese successivo alla scadenza del
trimestre ai competenti uffici delle dogane.
Per la copertura
finanziaria della misura, pari a 26,4 milioni di euro, sarà utilizzata quota
parte dei 400 milioni di euro destinati al settore dell’autotrasporto.
Si fa riserva di
fornire ulteriori informazioni non appena saranno disponibili le istruzioni
dell’Agenzia delle Dogane.
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Daniela |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 4/2012 |
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/t |
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S.O. alla G.U. n. 19 del 24.1.2012 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e lacompetitivita'.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente decreto-legge:
***OMISSIS***
Art. 61 Anticipo recupero accise per autotrasportatori 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.277, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3: 1) al comma 1, le parole "entro il 30 giugno successivo allascadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "apena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascuntrimestre solare"; 2) al comma 6, le parole "dell'anno" sono sostituite dalleseguenti: "del periodo"; b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro l'anno solare in cuie' sorto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembredell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto". 2 . A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto conle modalita' e con gli effetti di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previstodall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3 . Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10 dellalegge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) e' ridottadi 26,4 milioni di euro. 4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinanoaumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante ilmaggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sulgasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le modalita'previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, deldecreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti deisoggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercentile attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massimacomplessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, deldecreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente,all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (Legge di stabilita' 2012)" sono apportate le seguentimodificazioni: a) nel comma 30 le parole "sulla benzina senza piombo" sonosostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo" b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi: "30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine disposto con ilprovvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con ilprovvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasoliousato come carburante e' rimborsato, con le modalita' previstedall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decretolegislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cuiall'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' ditrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari osuperiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio2002, n. 16."
***OMISSIS***
Art. 98
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere
per la conversione in
legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 gennaio 2012
NAPOLITANO
MONTI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze
PASSERA, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei
trasporti
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO