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Roma, 25 gennaio 2012
Circolare n.28/2012
Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise del 2012 –
Periodicità trimestrale - Articolo 61 D.L. n. 1 del 24.1.2012 su S.O. alla G.U.
n. 19 del 24.1.2012.
Le imprese di
autotrasporto possono chiedere il rimborso delle accise sul gasolio consumato
nel 2012 già in corso d’anno con frequenza trimestrale.
Lo ha stabilito
l’articolo 61 del decreto legge sulle liberalizzazioni indicato in oggetto,
venendo incontro alle richieste delle associazioni del settore.
Un’ulteriore agevolazione
introdotta è l’abolizione del limite di 250 mila euro annui per la compensazione
nel modello F24 del credito d’imposta derivante dagli sconti accise. Inoltre la
compensazione potrà essere eseguita fino al termine dell’anno successivo a
quello in cui è sorto il credito d’imposta.
I rimborsi dovranno
essere richiesti a pena di decadenza entro il mese successivo alla scadenza del
trimestre ai competenti uffici delle dogane.
Per la copertura
finanziaria della misura, pari a 26,4 milioni di euro, sarà utilizzata quota
parte dei 400 milioni di euro destinati al settore dell’autotrasporto.
Si fa riserva di
fornire ulteriori informazioni non appena saranno disponibili le istruzioni
dell’Agenzia delle Dogane.
Daniela |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 4/2012 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/t |
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S.O. alla G.U. n. 19 del 24.1.2012 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
***OMISSIS***
Art. 61
Anticipo recupero accise per autotrasportatori
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.
277, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole "entro il 30 giugno successivo alla
scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "a
pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun
trimestre solare";
2) al comma 6, le parole "dell'anno" sono sostituite dalle
seguenti: "del periodo";
b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro l'anno solare in cui
e' sorto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto".
2 . A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con
le modalita' e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica il limite previsto
dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3 . Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) e' ridotta
di 26,4 milioni di euro.
4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano
aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il
maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le modalita'
previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti
le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Coerentemente,
all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2012)" sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 30 le parole "sulla benzina senza piombo" sono
sostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo"
b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:
"30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il
provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo
1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il
provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio
usato come carburante e' rimborsato, con le modalita' previste
dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16."
***OMISSIS***
Art. 98
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere
per la conversione in
legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 gennaio 2012
NAPOLITANO
MONTI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze
PASSERA, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei
trasporti
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO