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Roma, 26 gennaio 2012
Circolare n. 31/2012
Oggetto: Dogane – Revisione dell’accertamento – Diritto
di difesa – Domanda di sgravio dei diritti doganali – Articoli 92 e 94 D.L.
24.1.2012, n.1, su S.O. alla G.U. n.19 del 24.1.2012.
Il decreto legge sulle
liberalizzazioni indicato in oggetto ha introdotto due disposizioni in materia
di contenzioso doganale che sono favorevoli per gli operatori.
Revisione dell’accertamento (art.92) – Con una integrazione del decreto
legislativo n.374/1990, è stato introdotto l’obbligo per gli uffici doganali di
trasmettere agli operatori i verbali relativi alle revisioni di accertamento
doganale: a seguito del ricevimento del verbale, gli operatori interessati
potranno presentare memorie difensive in un termine di 30 giorni. Gli uffici
doganali dovranno tener conto di quelle memorie prima di emettere l’eventuale
avviso di rettifica. In sostanza è stata introdotta la possibilità di
instaurare un contraddittorio con gli uffici doganali sulle revisioni di
accertamento doganale al fine di ridurre il contenzioso. Si tratta di una modifica
rilevante, tenuto conto che finora l’unica possibilità di difesa per gli
operatori era l’impugnazione degli avvisi di rettifica. La nuova disposizione è
coerente con il diritto alla difesa sancito dall’articolo 16 comma 4 del
Regolamento n.450/2008 (Codice Doganale Modernizzato).
Domande di sgravio (art.94) – E’ stata introdotta la
possibilità di ricorrere alle Commissioni Tributarie contro i provvedimenti di
diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriore dei
dazi all’esportazione e all’importazione anche nei casi in cui è previsto il
vaglio della Commissione Europea (articoli 871 e 905 Regolamento di attuazione
del Codice Doganale Comunitario).
Daniela
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Allegato
uno |
Responsabile
di Area |
D/d |
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DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per
la concorrenza, lo
sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il
seguente decreto-legge:
***OMISSIS***
Art. 92
Tutela procedimentale
dell'operatore in caso di controlli
eseguiti
successivamente all'effettuazione
dell'operazione doganale
1. All'articolo 11 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Nel
rispetto del
principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge
27
luglio 2000, n. 212,
dopo la notifica
all'operatore interessato,
qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o
nel caso di
accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo
della
copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale
devono essere
indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti
a base
delle irregolarita', delle
inesattezze, o degli errori relativi
agli
elementi
dell'accertamento
riscontrati nel corso
del controllo,
l'operatore interessato puo'
comunicare osservazioni e richieste, nel
termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta
ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio
doganale prima
della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.".
2. All'articolo 12 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7,
e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli accertamenti
e le
verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui
all'articolo 34
del testo Unico delle disposizioni legislative in
materia doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio
1973, n. 43, si applicano
le disposizioni dell'articolo
11 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.".
3. Dall'attuazione dei
commi 1 e 2 non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Le amministrazioni
interessate e, in
particolare, gli uffici
incaricati degli
accertamenti doganali e della revisione dei medesimi,
provvederanno
agli adempimenti derivanti
dall'attuazione delle predette
disposizioni con le
risorse umane, strumentali
e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
***OMISSIS***
Art. 94
Domanda di sgravio dei diritti
doganali
1. Avverso i
provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di
non
contabilizzazione a posteriori
dei dazi doganali
adottati
dall'autorita' doganale nelle ipotesi
di cui agli articoli 871 e 905
del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993,
n. 2454
resta sempre ammesso
ricorso giurisdizionale alla
Commissione
Tributaria competente.
Dall'attuazione del presente
articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
***OMISSIS***
Art. 98
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso
della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e
sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della
Repubblica italiana.
E' fatto
obbligo a chiunque
spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del
Consiglio dei
Ministri e Ministro
dell'economia e
delle finanze
Passera, Ministro dello
sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino