Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 26 gennaio 2012

 

Circolare n. 31/2012

 

Oggetto: Dogane – Revisione dell’accertamento – Diritto di difesa – Domanda di sgravio dei diritti doganali – Articoli 92 e 94 D.L. 24.1.2012, n.1, su S.O. alla G.U. n.19 del 24.1.2012.

 

Il decreto legge sulle liberalizzazioni indicato in oggetto ha introdotto due disposizioni in materia di contenzioso doganale che sono favorevoli per gli operatori.

 

Revisione dell’accertamento (art.92) – Con una integrazione del decreto legislativo n.374/1990, è stato introdotto l’obbligo per gli uffici doganali di trasmettere agli operatori i verbali relativi alle revisioni di accertamento doganale: a seguito del ricevimento del verbale, gli operatori interessati potranno presentare memorie difensive in un termine di 30 giorni. Gli uffici doganali dovranno tener conto di quelle memorie prima di emettere l’eventuale avviso di rettifica. In sostanza è stata introdotta la possibilità di instaurare un contraddittorio con gli uffici doganali sulle revisioni di accertamento doganale al fine di ridurre il contenzioso. Si tratta di una modifica rilevante, tenuto conto che finora l’unica possibilità di difesa per gli operatori era l’impugnazione degli avvisi di rettifica. La nuova disposizione è coerente con il diritto alla difesa sancito dall’articolo 16 comma 4 del Regolamento n.450/2008 (Codice Doganale Modernizzato).

 

Domande di sgravio (art.94) – E’ stata introdotta la possibilità di ricorrere alle Commissioni Tributarie contro i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriore dei dazi all’esportazione e all’importazione anche nei casi in cui è previsto il vaglio della Commissione Europea (articoli 871 e 905 Regolamento di attuazione del Codice Doganale Comunitario).

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo   sviluppo   delle

infrastrutture e la competitivita'.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                                Emana

 

                     il seguente decreto-legge:

 

                           ***OMISSIS***

 

                             Art. 92

Tutela procedimentale dell'operatore in caso  di  controlli  eseguiti

     successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,

dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis.  Nel  rispetto  del

principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della  legge  27

luglio 2000, n. 212,  dopo  la  notifica  all'operatore  interessato,

qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio,  o  nel  caso  di

accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al  medesimo  della

copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono  essere

indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a  base

delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi  agli

elementi  dell'accertamento  riscontrati  nel  corso  del  controllo,

l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel

termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di  avvenuta

ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale  prima

della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.".

  2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7,  e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli  accertamenti  e  le

verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34

del testo Unico delle disposizioni legislative  in  materia  doganale

approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio

1973, n. 43,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  11  del

decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.".

  3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2  non  devono  derivare  nuovi  o

maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni

interessate  e,  in  particolare,   gli   uffici   incaricati   degli

accertamenti doganali e della revisione dei  medesimi,  provvederanno

agli   adempimenti   derivanti   dall'attuazione    delle    predette

disposizioni  con  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 

                            ***OMISSIS***

 

                               Art. 94

               Domanda di sgravio dei diritti doganali

  1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o  di

non  contabilizzazione  a  posteriori  dei  dazi  doganali   adottati

dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e  905

del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio  1993,  n.  2454

resta  sempre  ammesso  ricorso  giurisdizionale   alla   Commissione

Tributaria competente.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                           ***OMISSIS***

 

                              Art. 98

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella    Raccolta    ufficiale    degli    atti    normativi    della

 Repubblica italiana. E'  fatto  obbligo   a   chiunque   spetti   di

osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012

 

                             NAPOLITANO

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei

                                Ministri e Ministro  dell'economia  e

                                delle finanze

 

                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo

                                economico e  delle  infrastrutture  e

                                dei trasporti

 

Visto, il Guardasigilli: Severino