|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 23 febbraio 2012
Circolare n. 50/2012
Oggetto: Disciplina dell’attività delle imprese di
spedizione – Abolizione della licenza di Pubblica Sicurezza – Art.13 D.L.
9.2.2012, n.5, su S.O. alla G.U. n.33 del 9.2.2012.
Il decreto legge sulle
semplificazioni indicato in oggetto ha abolito la licenza di Pubblica Sicurezza
prevista dall’articolo 115 del Tulps, prevedendo in
sostituzione una comunicazione alla Questura.
Com’è noto, sono assoggettate
all’articolo 115 le imprese di spedizione. Non è chiaro se la sostituzione
della licenza con una mera comunicazione faccia venir meno il controllo di
ordine pubblico sulle imprese di spedizione esercitato dai Comuni e se si
debbano considerare aboliti gli adempimenti conseguenti, quali la tenuta del
registro degli affari.
Per questo motivo Confetra e Fedespedi
hanno chiesto che in sede di conversione del decreto legge vengano chiaramente
esclusi per le imprese di spedizione gli adempimenti previsti dal Tulps.
Daniela
Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile
di Area |
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.33 del 9.2.2012 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
di sviluppo.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il
seguente decreto-legge:
*** omissis ***
Art. 13
Modifiche al T.U.L.P.S.
1. Al regio decreto 18
giugno 1931, n.
773, sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13,
primo comma, le parole: "un anno,
computato"
sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";
b) all'articolo 42,
terzo comma, e'
aggiunto, in fine,
il
seguente periodo: "La licenza ha validita'
annuale";
c) all'articolo 51,
primo comma, le parole: "durano
fino al 31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono
sostituite dalle
seguenti: "hanno validita' di due
anni dalla data del rilascio";
d) all'articolo
75-bis, comma
e) all'articolo 99,
primo comma, le parole: "agli otto
giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";
f) all'articolo 115:
1) al primo comma,
le parole: "senza licenza del Questore" sono
sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al
Questore";
2) al secondo e al
quarto comma, la
parola: "licenza" e'
sostituita dalla seguente: "comunicazione";
3) il sesto comma e'
sostituito dal seguente: "Le attivita' di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette
alla licenza del Questore. A esse si applica
il quarto comma
del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento
delle attivita' di recupero senza
limiti territoriali, osservate le
prescrizioni di legge
o di regolamento
e quelle disposte
dall'autorita'.";
g) gli articoli 12,
primo comma, 86, secondo comma,
107, 115,
terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121,
123, secondo comma, 124, secondo
comma, 159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono
abrogati.
*** omissis ****
FINE TESTO