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Roma, 23 febbraio 2012
Circolare n. 52/2012
Oggetto: Funzione pubblica – Posta Elettronica Certificata
– Scadenza del 30 giugno 2012 – Art. 37 D.L. 9.2.2012, n. 5, su S.O. alla G.U.
n. 33 del 9.2.2012.
Com’è noto, le
imprese costituite in forma societaria hanno l’obbligo di disporre della Posta
Elettronica Certificata.
Con il decreto legge
sulle semplificazioni indicato in oggetto è stato previsto che le società che
ancora non hanno comunicato l’indirizzo della PEC al registro delle imprese
tenuto dalle Camere di Commercio possono provvedervi entro il 30 giugno 2012.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 180/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
D/t |
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S.O. alla G.U. n.33 del 9.2.2012 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
di sviluppo.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
*** omissis ***
Art. 37
Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al
registro delle imprese
1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle
imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell'articolo 16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30 giugno
2012.
*** omissis ****
FINE TESTO