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Roma, 23 febbraio 2012

 

Circolare n. 52/2012

 

Oggetto: Funzione pubblica – Posta Elettronica Certificata – Scadenza del 30 giugno 2012 – Art. 37 D.L. 9.2.2012, n. 5, su S.O. alla G.U. n. 33 del 9.2.2012.

 

Com’è noto, le imprese costituite in forma societaria hanno l’obbligo di disporre della Posta Elettronica Certificata.

 

Con il decreto legge sulle semplificazioni indicato in oggetto è stato previsto che le società che ancora non hanno comunicato l’indirizzo della PEC al registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio possono provvedervi entro il 30 giugno 2012.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 180/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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S.O. alla G.U. n.33 del 9.2.2012 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                           *** omissis ***

 

                              Art. 37 
Comunicazione dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al
                       registro delle imprese 
  1. Le imprese costituite in forma  societaria  che,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato  il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro  delle
imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi  dell'articolo  16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il 30  giugno
2012. 

                         *** omissis ****

FINE TESTO