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Roma, 23 febbraio 2012
Circolare n. 54/2012
Oggetto: Codice della strada – Semplificazioni – Articolo
11 D.L. 9.2.2012, n.5, su S.O. alla G.U. n. 33 del 9.2.2012.
Si evidenziano le
modifiche al Codice della Strada introdotte dal decreto legge sulle
semplificazioni indicato in oggetto di particolare interesse per il trasporto
merci.
Divieti di circolazione dei mezzi pesanti – E’ stato modificato il
Regolamento del CdS (art. 7 DPR 495/92) al fine di
consentire che il calendario dei divieti dei mezzi pesanti possa essere redatto
contemperando le esigenze della sicurezza stradale con gli effetti che i
divieti determinano sull’attività di autotrasporto e sul sistema economico
produttivo. In particolare è stata soppressa la disposizione che prevedeva tra
i giorni di divieto quelli precedenti o successivi ai giorni festivi e ai
giorni di intenso traffico privato.
Bollino blu – Il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli e dei
motoveicoli non è più annuale, ma viene effettuato in sede di revisione
periodica del mezzo.
Controllo cronotachigrafo – E’ stata prevista la verifica biennale
degli apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo presso le officine
autorizzate di autoriparazione (oggi annuale). L’attestazione della verifica
dovrà essere esibita in sede di revisione periodica del mezzo.
Daniela
Dringoli |
Allegato uno |
Responsabile di Area |
D/t |
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S.O. alla G.U. n.33 del 9.2.2012 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
di sviluppo.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il
seguente decreto-legge:
*** omissis ***
Art. 11
Semplificazioni in
materia di circolazione
stradale, abilitazioni
alla guida, affidamento del servizio
informazioni sul traffico,
"bollino blu" e apparecchi di
controllo della velocita'
1. Al decreto legislativo
30 aprile 1992, n.
285, e successive
modificazioni, recante "Nuovo Codice della
strada", e di
seguito
denominato
"Codice della strada",
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo
115, l'abrogazione del
comma 2-bis, disposta
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, e'
anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) all'articolo
119, comma 4,
l'alinea e' sostituito
dal
seguente: "
effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai
competenti
organi regionali ovvero
dalle province autonome
di Trento e di
Bolzano che provvedono
altresi'
alla nomina dei
rispettivi
presidenti, nei riguardi:";
c) all'articolo
119, comma 4,
la lettera b-bis),
inserita
dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, e'
soppressa;
d) all'articolo 122,
comma
e) all'articolo
126, comma 6,
come modificato dal
decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le
parole: ", previa
verifica
della sussistenza dei
requisiti fisici e
psichici presso una
commissione medica locale,
ai sensi dell'articolo
119, comma 4,
lettera b-bis " sono soppresse.
2. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo
28 del decreto
legislativo 18 aprile
2011, n. 59,
la disposizione di
cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto
legislativo
entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Nelle more
dell'entrata in vigore delle disposizioni di
cui al
decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59, fermo restando
quanto
previsto dall'articolo 115, comma 2,
del Codice della
strada, i
titolari di certificato
di idoneita' alla
guida del ciclomotore
ovvero di patente di guida, al compimento dell'ottantesimo anno
di
eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due
anni.
4. Il Governo, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore
del presente
decreto, provvede a
modificare l'articolo 330
del
regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
strada, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.
comma 1.
5. All'articolo 7, comma
2, del decreto
del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b), le
parole: "in aggiunta a quelli
festivi;"
sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta a
quelli festivi, da
individuarsi in modo
da contemperare le
esigenze di sicurezza
stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico,
con gli
effetti che i divieti determinano sulla attivita' di autotrasporto
nonche' sul sistema
economico produttivo nel suo complesso." ;
b) la lettera c) e'
soppressa.".
6. Ai sensi degli
articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,
sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione
preliminare per l'esame di idoneita' professionale
le persone che
hanno assolto all'obbligo
scolastico e superato
un corso di
istruzione secondaria di secondo grado; sono
dispensate dall'esame
per la dimostrazione
dell'idoneita'
professionale le persone
che
dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attivita' in
una o piu' imprese di trasporto italiane
o comunitarie da
almeno
dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attivita' alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i
corsi
di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e
6, del
regolamento (CE) n. 1071/2009.
7. Il centro di coordinamento
delle informazioni sul
traffico,
sulla viabilita' e sulla sicurezza
stradale di cui all'articolo
73
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495,
e' autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo
30,
del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.
163, i servizi
di
produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale
radiofonico e
televisivo, delle
informazioni sul traffico
e sulla viabilita',
nonche' ogni altro
servizio utile al proprio funzionamento, qualora
da detto affidamento derivi un minor onere
per il bilancio
dello
Stato.
8. A
decorrere dall'anno 2012
il controllo obbligatorio
dei
dispositivi di combustione
e scarico degli
autoveicoli e dei
motoveicoli e' effettuato esclusivamente al momento della
revisione
obbligatoria periodica del mezzo.
9. Gli apparecchi di
controllo sui veicoli adibiti al trasporto
su
strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85,
e successive
modificazioni, sono controllati
ogni due anni
dalle officine
autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L'attestazione
di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione
della
revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto
legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
10. All'articolo 10
del decreto-legge 6
febbraio 1987, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1987, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 4 sono
abrogati;
b) al comma 2, dopo le
parole: "Le officine" sono
inserite le
seguenti: "autorizzate alla riparazione dei
tachigrafi" e le parole:
"di cui al comma 1" sono soppresse.
*** omissis ****
FINE TESTO