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Roma, 23 febbraio 2012

 

Circolare n. 54/2012

 

Oggetto: Codice della strada – Semplificazioni – Articolo 11 D.L. 9.2.2012, n.5, su S.O. alla G.U. n. 33 del 9.2.2012.

 

Si evidenziano le modifiche al Codice della Strada introdotte dal decreto legge sulle semplificazioni indicato in oggetto di particolare interesse per il trasporto merci.

 

Divieti di circolazione dei mezzi pesanti – E’ stato modificato il Regolamento del CdS (art. 7 DPR 495/92) al fine di consentire che il calendario dei divieti dei mezzi pesanti possa essere redatto contemperando le esigenze della sicurezza stradale con gli effetti che i divieti determinano sull’attività di autotrasporto e sul sistema economico produttivo. In particolare è stata soppressa la disposizione che prevedeva tra i giorni di divieto quelli precedenti o successivi ai giorni festivi e ai giorni di intenso traffico privato.

 

Bollino blu – Il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli non è più annuale, ma viene effettuato in sede di revisione periodica del mezzo.

 

Controllo cronotachigrafo – E’ stata prevista la verifica biennale degli apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo presso le officine autorizzate di autoriparazione (oggi annuale). L’attestazione della verifica dovrà essere esibita in sede di revisione periodica del mezzo.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/t

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S.O. alla G.U. n.33 del 9.2.2012 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                           *** omissis ***

 

                             Art. 11

Semplificazioni in materia  di  circolazione  stradale,  abilitazioni

  alla guida, affidamento del  servizio  informazioni  sul  traffico,

  "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocita'

  1. Al decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive

modificazioni, recante "Nuovo Codice  della  strada",  e  di  seguito

denominato  "Codice  della  strada",  sono  apportate   le   seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo 115,  l'abrogazione  del  comma  2-bis,  disposta

dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'

anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

    b)  all'articolo  119,  comma  4,  l'alinea  e'  sostituito   dal

seguente: "4. L'accertamento  dei  requisiti  psichici  e  fisici  e'

effettuato da commissioni mediche locali, costituite  dai  competenti

organi regionali ovvero  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano  che  provvedono  altresi'   alla   nomina   dei   rispettivi

presidenti, nei riguardi:";

    c)  all'articolo  119,  comma  4,  la  lettera  b-bis),  inserita

dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'

soppressa;

    d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;

    e)  all'articolo  126,  comma  6,  come  modificato  dal  decreto

legislativo 18 aprile 2011, n. 59,  le  parole:  ",  previa  verifica

della  sussistenza  dei  requisiti  fisici  e  psichici  presso   una

commissione medica locale,  ai  sensi  dell'articolo  119,  comma  4,

lettera b-bis " sono soppresse.

  2. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  28  del  decreto

legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  la   disposizione   di   cui

all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo

entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

  3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di  cui  al

decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  fermo  restando  quanto

previsto dall'articolo 115, comma  2,  del  Codice  della  strada,  i

titolari di certificato  di  idoneita'  alla  guida  del  ciclomotore

ovvero di patente di guida, al compimento  dell'ottantesimo  anno  di

eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due

anni.

  4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente  decreto,  provvede  a  modificare  l'articolo  330  del

regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.

495, in conformita' alle modifiche introdotte dalla  lettera  a)  del

comma 1.

  5. All'articolo 7,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) alla lettera b), le parole: "in aggiunta  a  quelli  festivi;"

sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta  a  quelli  festivi,  da

individuarsi  in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di  sicurezza

stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli

effetti che i divieti determinano sulla  attivita'  di  autotrasporto

nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso." ;

    b) la lettera c) e' soppressa.".

  6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,

sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di  formazione

preliminare per l'esame di idoneita'  professionale  le  persone  che

hanno  assolto  all'obbligo  scolastico  e  superato  un   corso   di

istruzione secondaria di secondo grado;  sono  dispensate  dall'esame

per la dimostrazione  dell'idoneita'  professionale  le  persone  che

dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa,  l'attivita'  in

una o piu' imprese di trasporto  italiane  o  comunitarie  da  almeno

dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano  in  attivita'  alla

data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi

di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del

regolamento (CE) n. 1071/2009.

  7. Il centro di  coordinamento  delle  informazioni  sul  traffico,

sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di  cui  all'articolo  73

del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,

e' autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30,

del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  i  servizi  di

produzione, distribuzione e trasmissione, sul  canale  radiofonico  e

televisivo, delle  informazioni  sul  traffico  e  sulla  viabilita',

nonche' ogni altro servizio utile al proprio  funzionamento,  qualora

da detto affidamento derivi un minor  onere  per  il  bilancio  dello

Stato.

  8.  A  decorrere  dall'anno  2012  il  controllo  obbligatorio  dei

dispositivi  di  combustione  e  scarico  degli  autoveicoli  e   dei

motoveicoli e' effettuato esclusivamente al momento  della  revisione

obbligatoria periodica del mezzo.

  9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto  su

strada disciplinati dal regolamento (CEE) n.  3821/85,  e  successive

modificazioni,  sono  controllati  ogni  due  anni   dalle   officine

autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.  L'attestazione

di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della

revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285.

  10. All'articolo 10 del  decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1987,  n.  132,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

    b) al comma 2, dopo le parole: "Le  officine"  sono  inserite  le

seguenti: "autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le  parole:

"di cui al comma 1" sono soppresse.

                         *** omissis ****

FINE TESTO