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Roma, 6 marzo 2012
Circolare n. 65/2012
Oggetto: Ambiente – Rifiuti-SISTRI – Proroga al 30 giugno
2012 – Art. 13, commi 3 e 3 bis del D.L. 23.12.2011, n. 216 come convertito dalla
legge 24.2.2012, n.14, su S.O. alla G.U. n.48 del 27.2.2012.
In sede di
conversione del decreto milleproroghe è stata ulteriormente differita al 30 giugno 2012 (in precedenza 2 aprile
2012) la piena operatività del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti) per tutte le categorie interessate (fatta eccezione per i
produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti per i quali sarà
stabilito uno specifico termine comunque non antecedente al 30 giugno 2012).
In pratica sino al
nuovo termine continuerà la fase transitoria del doppio binario durante la quale l’utilizzo del SISTRI sarà
meramente facoltativo, in quanto le aziende interessate potranno continuare ad
effettuare gli adempimenti in materia di rifiuti utilizzando il vecchio sistema
cartaceo.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 6/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/t |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. N. 48 del 27.2.2012
(fonte Guritel)
LEGGE 24
febbraio 2012, n.14
Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di
termini relativi all'esercizio di deleghe legislative
Testo del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, coordinato con
la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14
***omissis***
Art. 13
Proroga di termini in materia ambientale
***omissis***
3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2012.». A decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo
svolgimento di tutte le attivita' diverse da quelle individuate dal
contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo
sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A
decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle
Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A
quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento
tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero puo'
avvalersi di DigitPA, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «al 1o giugno 2012»
sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2012».
***omissis***
FINE TESTO