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Roma, 6 marzo 2012

 

Circolare n. 65/2012

 

Oggetto: Ambiente – Rifiuti-SISTRI – Proroga al 30 giugno 2012 – Art. 13, commi 3 e 3 bis del D.L. 23.12.2011, n. 216 come convertito dalla legge 24.2.2012, n.14, su S.O. alla G.U. n.48 del 27.2.2012.

 

In sede di conversione del decreto milleproroghe è stata ulteriormente differita al 30 giugno 2012 (in precedenza 2 aprile 2012) la piena operatività del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) per tutte le categorie interessate (fatta eccezione per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti per i quali sarà stabilito uno specifico termine comunque non antecedente al 30 giugno 2012).

 

In pratica sino al nuovo termine continuerà la fase transitoria del doppio binario durante la quale l’utilizzo del SISTRI sarà meramente facoltativo, in quanto le aziende interessate potranno continuare ad effettuare gli adempimenti in materia di rifiuti utilizzando il vecchio sistema cartaceo.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 6/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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S.O. alla G.U. N. 48 del 27.2.2012 (fonte Guritel)

LEGGE 24 febbraio 2012, n.14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative

 

Testo del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216, coordinato con
la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14

                          ***omissis***

 

                             Art. 13 
              Proroga di termini in materia ambientale 

                         ***omissis***

  3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole: «9 febbraio 2012» sono  sostituite
dalle  seguenti:   «30 giugno 2012.».   A decorrere   dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
per la gestione del Sistema di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi dell'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale   per   lo
svolgimento di tutte le attivita' diverse da quelle  individuate  dal
contratto in essere avente  ad  oggetto  la  fornitura  del  relativo
sistema informatico e la  gestione  del  relativo  sito  internet.  A
decorrere  dal  medesimo  termine,  ogni   sei   mesi   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle
Camere  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  del  SISTRI.  A
quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento
tecnico del sistema,  la  competente  Direzione  del  Ministero  puo'
avvalersi di DigitPA, secondo modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
3-bis.  All'articolo   6,   comma   2,   lettera   f-octies),   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «al  1o  giugno  2012»
sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2012». 

                         ***omissis***

 

FINE TESTO