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Roma, 16 marzo 2012
Circolare n. 73/2012
Oggetto: Tributi – Misure di semplificazione tributarie e di potenziamento
dell’accertamento – D.L. 2.3.2012, n.16, su G.U. n.52 del 2.3.2012.
Il decreto legge indicato in
oggetto è il terzo pacchetto di misure, dopo il decreto sulle semplificazioni e
quello sulle liberalizzazioni, varato dal Governo Monti per risanare il
bilancio pubblico e far ripartire la crescita nel nostro Paese.
Si tratta di un insieme di
disposizioni in materia tributaria che rende più stringente l’attività di
accertamento, sia attraverso l’inasprimento delle sanzioni, sia attraverso il
potenziamento delle funzioni di controllo da parte delle autorità competenti.
La parte del decreto relativa alle semplificazioni risulta, viceversa, scarna e
priva di un progetto organico di riduzione degli adempimenti tributari.
L’iter di conversione del decreto è
iniziato al Senato. Di seguito si evidenziano alcune norme di maggiore
interesse per le imprese associate.
Rateizzazione dei debiti tributari (articolo 1) – Sono state soppresse alcune
disposizioni penalizzanti in tema di rateizzazione dei debiti tributari; ad
esempio è stata abolita la disposizione che prevedeva l’esclusione delle
imprese che ricorrevano alla rateazione dalle gare di appalti pubblici.
Peraltro nulla è stato previsto in merito ai rimborsi dei crediti tributari la
cui esecuzione, com’è noto, rimane sospesa fintanto che il contribuente non
abbia completato il pagamento rateizzato di un debito tributario.
Abolizione dello spesometro e reintroduzione
degli elenchi clienti e fornitori (articolo 2 comma 6) – A decorrere da quest’anno viene abolita la
comunicazione delle operazioni Iva di importo superiore a 3.000 euro (cd spesometro) e vengono reintrodotti gli elenchi clienti e
fornitori. Si tratta di una semplificazione in quanto le operazioni potranno
essere comunicate complessivamente per ciascun cliente e fornitore, anziché
analiticamente come previsto per lo spesometro. La comunicazione
analitica permarrà solo per le operazioni non soggette all’obbligo di
fatturazione, limitatamente a quelle d’importo superiore a 3.600 euro.
Studi di Settore (articolo 8 commi 4 e 5) – L’accertamento induttivo nei confronti
degli operatori che omettano o falsifichino le dichiarazioni degli Studi di
Settore scatta quando l’irregolarità comporta una differenza nei ricavi stimati
superiore al 15 per cento, o comunque a 50 mila euro. La norma precedente,
introdotta col decreto legge n.98/2011, prevedeva l’applicazione
dell’accertamento induttivo per irregolarità che comportavano differenze nei
ricavi stimati del 10 per cento. La modifica si applica con riferimento agli
accertamenti notificati a partire dal 2 marzo.
Compensazione dell’Iva a credito (articolo 8 commi 18 –
21) – Allo scopo
di contrastare gli abusi nell’utilizzo dei crediti Iva in compensazione,
l’obbligo di presentare preventivamente all’Agenzia delle Entrate la
dichiarazione dalla quale emerge il credito è stato esteso ai crediti superiori
a 5 mila euro (in precedenza limitata per i crediti superiori a 10 mila euro).
Rimborsi Irap (articolo 4 comma 12) – Le imprese potranno chiedere il
rimborso dell’Irap calcolata sul costo del lavoro, relativamente ai periodi
d’imposta per i quali non è ancora scaduto il termine di prescrizione (48
mesi). Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno
stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso, che
presumibilmente, essendo limitate le risorse a disposizione della misura,
avverrà sulla base dell’ordine di arrivo delle domande (cosiddetto “click day”).
Associazioni di categoria – Verifiche fiscali (articolo 8
comma 22) – E’
stata introdotta una norma per consentire le verifiche fiscali presso i locali
degli enti non commerciali. Lo scopo è quello di contrastare le attività
d’impresa camuffate da enti non commerciali, ma la nuova disposizione trova
applicazione nei confronti di tutti gli enti non commerciali, tra cui le
associazione di categoria.
Sanzioni per errori nelle dichiarazioni doganali (articolo
11 comma 4) – E’
stato inasprito il regime sanzionatorio per gli errori nelle dichiarazioni
doganali (articolo 303 del TULD). Confetra con le Federazioni interessate è
intervenuta su Governo e Parlamento affinché sia ripristinato un regime più
equilibrato, con particolare riferimento alla reintroduzione di un’esimente per
gli errori meramente formali. Inoltre si è in attesa di un incontro con il
Direttore dell’Agenzia delle Dogane per chiarire l’esatta portata del nuovo
regime: dovrebbe infatti essere confermato che le maggiori sanzioni sono
applicabili solo per errori riguardanti il valore della merce (e non anche la
quantità e qualità) e che l’articolo 303 non sanziona mai errori sull’origine
della merce. Inoltre dovrebbe essere meglio specificato su chi ricade la responsabilità
degli errori.
Contenzioso doganale (articolo 12 commi 1 e 2) – E’ stato abrogato il ricorso al
Direttore regionale contro il rigetto dell’istanza di revisione
dell’accertamento doganale; l’istituto era peraltro desueto. Per conformità
alla normativa comunitaria è stata inoltre abrogata la possibilità di esperire
la cd “controversia doganale” (articolo 11 comma 7 d.lgvo
374/90) a seguito dell’emissione da parte dell’ufficio dell’avviso di
accertamento suppletivo e di rettifica. La controversia doganale è considerata
a livello europeo un rimedio di difesa amministrativa non conciliabile con i
ristretti tempi di contabilizzazione dei dazi.
Potenziamento dei poteri d’indagine degli uffici doganali
(articolo 9 comma 1)
– E’ stato previsto che gli uffici doganali possano richiedere dati sui flussi
finanziari legati agli scambi internazionali a banche, Poste Italiane spa e a
società di intermediazione finanziaria.
Sanzioni per irregolarità nelle dichiarazioni accise
(articolo 11 commi 5 e 6) – E’ stato inasprito il regime sanzionatorio per le dichiarazioni
accise omesse, ritardate o irregolari.
Telematizzazione accise (articolo 2 commi 9 e 10) – Il decreto estende l’applicazione dell’invio
telematico dei dati delle contabilità relative ai beni che ricadono nel regime
delle accise (bevande alcoliche, alcoli, prodotti petroliferi) in sostituzione
della tenuta dei registri cartacei.
Dichiarazioni black list (articolo 2 comma 8) – E’ stata introdotta una semplificazione sulle dichiarazioni
black list che però è di
poco conto per le imprese di spedizione e logistica che operano con operatori black list. E’ stato infatti
previsto che non devono essere dichiarate le operazioni d’importo inferiore a
500 euro; la norma è stata introdotta solo per evitare che si debbano
presentare le dichiarazioni black list
per le spese relative a viaggi effettuati in Paesi black
list.
Dichiarazioni d’intento (articolo 2 comma 4) – I destinatari delle dichiarazioni
d’intento (che com’è noto consentono l’emissione della fattura senza addebito
dell’Iva nei confronti degli esportatori abituali) dovranno trasmetterle
all’Agenzia delle Entrate non più entro il mese successivo alla ricezione del
documento, bensì entro il termine della prima liquidazione Iva (mensile o
trimestrale) nella quale sono ricomprese le fatture emesse in sospensione di
imposta.
Partite IVA inattive (articolo 8 comma 9) – E’ stata introdotta una
procedura per la chiusura d’ufficio delle partite Iva inattive da parte
dell’Agenzia delle Entrate; i soggetti interessati dovranno peraltro pagare una
sanzione minima per non aver proceduto alla chiusura per proprio conto nei
termini dovuti.
Modelli 770 (articolo 3 comma 12) – A decorrere da quest’anno gli
importi esposti nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta devono essere
esposti con la seconda cifra decimale.
False fatturazioni (articolo 8 comma 2) – E’ stato inasprito il regime
sanzionatorio relativo alle fatturazioni di cessioni e prestazioni di servizi
inesistenti.
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Daniela
Dringoli |
Allegato
uno |
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Responsabile
di Area |
D/d |
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G.U. n. 52 del 2.3.2012 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, diefficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente decreto-legge:
Titolo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
TRIBUTARIA
Art. 1 Rateizzazione debiti tributari 1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, il comma 7 e' abrogato. 2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo; b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Ildebitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importocrescente per ciascun anno. 1-quater. Ricevuta la richiesta dirateazione, l'agente della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca dicui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimentodell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fattecomunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di concessionedella rateazione». c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,»sono soppresse e dopo le parole: «due rate» e' inserita la seguente:«consecutive». 3. I piani di rateazione a rata costante, gia' emessi alla data dientrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti amodificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19,comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602. 4. Al fine di una piu' equilibrata riscossione dei loro crediti dinatura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, surichiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettivadifficolta' economica, ancorche' intercorra contenzioso con lo stesso
ovvero lo stesso gia' fruisca di una rateizzazione, riconoscere aldebitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in ratecostanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedenteperiodo non trova applicazione in materia di crediti degli entiprevidenziali. 5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: «all'importodi cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono inseritele seguenti: «; costituiscono violazioni definitivamente accertatequelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte etasse certi, scaduti ed esigibili». 6. Sono fatti salvi i comportamenti gia' adottati alla data dientrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti incoerenza con la previsione contenuta nel comma 5. Art. 2 Comunicazioni e adempimenti formali 1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimifiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventivacomunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale nontempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazionenon sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni,verifiche o altra attivita' amministrative di accertamento dellequali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme diriferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimentorichiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazioneutile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima dellasanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilitedall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esuccessive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipareal riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle personefisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte,entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti perl'ammissione al contributo: a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme diriferimento; b) presentino le domande di iscrizione e provvedano allesuccessive integrazioni documentali entro il 30 settembre; c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minimadella sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilitedall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esuccessive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma e' inserito ilseguente: «In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito dellesocieta' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato
di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggettocessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia aisensi del comma 2 se il cessionario e' lo stesso soggettoconsolidante. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nellamisura massima stabilita.». 4. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mesesuccessivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine dieffettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile otrimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senzaapplicazione dell'imposta». 5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «la data in cui ha effetto ladeliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalleseguenti: «la data in cui si determino gli effetti dello scioglimentodella societa' ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile,ovvero per le imprese individuali la data indicata nelladichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. In casodi revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche aisensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, siproducono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni dicui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, inmancanza, il rappresentante legale, non e' tenuto a presentare lemedesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delledichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato diliquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbiaeffetto prima della presentazione della dichiarazione relativa allaresidua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'iniziodella liquidazione.». 6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo noninferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sonoinseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazionirilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e'previsto l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con latrasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tuttele operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni perle quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura lacomunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazionistesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivodell'imposta sul valore aggiunto.». 7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sonosostituite dalle seguenti: «Negli» e dopo le parole: «con laprecisazione dell'indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo oveespressamente richiesto»; b) nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo comma e'soppresso. 8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti:«di importo superiore a euro 500».». 9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi del decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delledisposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione esui consumi e relative sanzioni penali e amministrative e relativenorme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazioneesclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei datirelativi alle contabilita' degli: a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale dicapacita' superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di
distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi didistribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli edindustriali collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n.504 del 1995; c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici inregime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto delMinistro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322; d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti avigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66 del citato decretolegislativo, n. 504 del 1995 e dell'articolo 22 del decreto delMinistro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153; e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcolichein usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro dellefinanze 9 luglio 1996, n. 524. 10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sonostabiliti: a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in formatelematica dei dati delle contabilita' degli operatori di cui alcomma 9, lettere da b) ad e); b) regole per la gestione e la conservazione dei dati dellecontabilita' trasmessi telematicamente;
c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati dellecontabilita' da esibire a richiesta degli organi di controllo in
sostituzione dei registri di cui al comma 9. 11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislativeconcernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:«3-bis.Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilita'delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche conproduzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento delprodotto finito viene effettuato immediatamente a monte delcondizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamentedall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essereconfezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto adimposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6,lettere b) e c).». 12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:«Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3- bis del decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delledisposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione esui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l'assettodel deposito fiscale e le modalita' di accertamento,contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti condeterminazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.». 13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggettidi cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione dienergia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione diquelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21,la licenza e' rilasciata successivamente al controllo degli attidocumentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa alrispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.». Art. 3 Facilitazioni per imprese e contribuenti 1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate alturismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-terdel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana ecomunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europeaovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuoridal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento didenaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decretolegislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente delbene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti: a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisiscafotocopia del passaporto del cessionario e /o del committenteapposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministrativa, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanteche non e' cittadino italiano ne' cittadino di uno dei Paesidell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha laresidenza fuori del territorio dello Stato, b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazionedell'operazione versi il denaro contante incassato in un contocorrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatorefinanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento dicui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o delloscontrino fiscale emesso. 2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che icedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina delpresente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche invia telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' ed itermini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenziastessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto. 3. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi epensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, e'differita al 1° maggio 2012. Dalla data di entrata in vigore delpresente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali entie amministrazioni pubbliche e' data massima pubblicita' al contenutoe agli effetti della disposizione di cui al precedente periodo. 4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trovaapplicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla datadi entrata in vigore del presente decreto, si sono gia' conformatialla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), deldecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 72-bis, comma 1, dopo le parole: «sesto, delcodice di procedura civile,» sono inserite le seguenti: «edall'articolo 72-ter del presente decreto»; b) dopo l'articolo 72-bis, e' inserito il seguente: «72-ter(Limiti di pignorabilita') 1. Le somme dovute a titolo di stipendio,di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o diimpiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possonoessere pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari adun decimo per importi fino a duemila euro; b) in misura pari ad unsettimo per importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta ferma lamisura di cui all'articolo 545, comma 4, del codice di proceduracivile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o dialtre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano icinquemila euro.»; c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'agente della riscossione puo' procedereall'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del creditoper cui si procede supera complessivamente ventimila euro».; 2) al comma 2, le parole: «agli importi indicati» sonosostituite dalle seguenti: «all'importo indicato»; d) all'articolo 77 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine diassicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere lagaranzia ipotecaria di cui al comma 1, purche' l'importo complessivodel credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente aventimila euro.». 6. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, siapplica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto. 7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12luglio 2011, n. 106, e' abrogato. 8. Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportatele seguenti modificazioni: a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite dalle seguenti:«possono essere dedotti»; b) la parola: «ricevuto» e' sostituita dalla seguente:«registrato». 9. La disposizione del comma 8 trova applicazione a decorrere dalperiodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. 10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procedeall'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione deicrediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualoral'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative einteressi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, conriferimento ad ogni periodo d'imposta. 11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora ilcredito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamentorelativi ad un medesimo tributo. 12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondocomma e' sostituito dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei sostitutid'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012,tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediantearrotondamento alla seconda cifra decimale.». 13. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizionilegislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi erelative sanzioni penali e amministrative, di cui al decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «impianti diproduzione combinata di energia elettrica e calore» sono inserite leseguenti: «ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi dellanormativa vigente». 14. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,le parole: «le banche e gli intermediari finanziari», ovunquericorrano, sono sostituite dalle seguenti: «le banche, gliintermediari finanziari e le imprese di assicurazioni». 15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali assuntidall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila(8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2,comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,e' abrogato. 16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, dopo le parole: «dei direttori di agenzie fiscali» sono inseritele seguenti: «, nonche' del direttore generale dell'Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato». Art. 4 Fiscalita' locale 1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,n. 23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituitedalle seguenti: «20 dicembre». 2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni controla responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli amotore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decretolegislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorionazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate primadell'approvazione del presente decreto. 3. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimentoper le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera b),della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' sostituito dal seguente: «1.A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille dellaquota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al comuneai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,e' versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto dicui all'articolo 1, comma 1.». 4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, dellalegge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi iprovvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delleprovince e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanateprima dell'approvazione del presente decreto. 5. Alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 13 del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:«, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i solicomuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale edelle province autonome di Trento e di Bolzano». 6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto difiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favoredegli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recatedall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondisuccessivamente intervenute. 7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012,corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importopari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 inapplicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, deldecreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuniappartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto e'commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre2011, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Lesomme erogate in acconto sono portate in detrazione da quantospettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimentierariali o di risorse da federalismo fiscale. 8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali ole risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta aisensi del comma 7, il recupero e' effettuato, da parte dell'Agenziadelle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, comecomunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento aglistessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giornidal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell' economiae delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai pertinenticapitoli di spesa del Ministero dell'interno. 9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto2000 n. 267, e' sostituito dai seguenti: «5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmentedeficitari che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i livelli
minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che nondanno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la previstacertificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento delleentrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cuiall'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti diquello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limitiminimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato dibilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimocertificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorseattribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimentierariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'entelocale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato lesomme residue. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorreredalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti dicopertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.». 10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare ledisposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energiaelettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, delladirettiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativaal regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE,l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' abrogato.Il minor gettito per gli enti locali derivanti dall'attuazione delpresente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 e'reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statutospeciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorserecuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanzapubblica disposto dal comma 11. 11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statutospeciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previstodall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, e' ridotto di 180 milioni di euro per l'anno2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. 12. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-quater. In relazionea quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto daicommi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sonostabilite le modalita' di presentazione delle istanze di rimborsorelative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore delpresente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, nonche' ogni altra disposizione di attuazione del presentearticolo.».
Titolo
II
EFFICIENTAMENTO E
POTENZIAMENTO
DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TRIBUTARIA
Capo I
Efficientamento
Art. 5 Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalita', Equitalia Giustizia 1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con riferimentoall'annualita' 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30aprile 2012.». 2. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «30 novembre» sonosostituite dalle seguenti: «16 aprile». 3. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n.1216, le parole: «Entro il 30 novembre» fino a: «per l'annoprecedente,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 16 maggio diogni anno, gli assicuratori versano, altresi', a titolo di accontouna somma pari al 12,5 per cento, dell'imposta dovuta per l'annoprecedente provvisoriamente determinata,». 4. Al fine di garantire l'unitarieta' del Sistema informativo dellafiscalita' e la continuita' operativa e gestionale necessarie per il
conseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrastoall'evasione e all'elusione fiscale, gli istituti contrattuali chedisciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazionefinanziaria e la societa' di cui all'articolo 59 del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino alcompletamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo attoregolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attivita' adessi correlati. 5. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali dicui al comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata delperiodo di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ognipossibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sonorideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali direvisione. 6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivarenuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. Nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, esuccessive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia difinanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, perl'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statisticinell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale distatistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari datanella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' adecorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a finistatistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicatodel medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in paridata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, leAutorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.». 8. All'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre2008, n. 181, nel primo periodo, la parola: «segue» e' sostituitadalle seguenti: «e l'incasso della remunerazione dovuta a talesocieta' a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo,
seguono». Art. 6 Attivita' e certificazioni in materia catastatale 1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi estimativi chepuo' offrire direttamente sul mercato», sono soppresse;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Ferme le attivita' di valutazione immobiliare per leamministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio,l'Agenzia del territorio e' competente a svolgere le attivita' divalutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalleamministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali.Le predette attivita' sono disciplinate mediante accordi, secondoquanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso deicosti sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione e' stabilitanella Convenzione di cui all'articolo 59.». 2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione, per le unita' immobiliari urbane adestinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle moredella presentazione, l'Agenzia del territorio procede alladeterminazione di una superficie convenzionale, sulla base deglielementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e suiservizi corrispondente e' corrisposto a titolo di acconto e salvoconguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, siapplicano alle unita' immobiliari per le quali e' stata attribuita larendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2,comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.». 3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini,le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui all'articolo 2,comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al finedell'aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessaticon le modalita' stabilite da provvedimento del Direttoredell'Agenzia del territorio da adottare, sentita l'AGEA, entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo,del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successivemodificazioni, operano a decorrere dalla data di pubblicazione delprovvedimento di cui al comma 3 e unicamente a valere sulledichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma. 5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successivemodificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predettoarticolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrreal conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione diformalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio. Art. 7 Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiestadell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisceobbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili dilegittimita' relativi agli oggetti:
a) degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioniin materia di giochi pubblici; b) degli schemi di provvedimento di definizione dei criteri perla valutazione dei requisiti di solidita' patrimoniale deiconcessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e inrelazione alle caratteristiche del concessionario.
Capo II
Potenziamento
Sezione I
Accertamento
Art. 8 Misure di contrasto all'evasione 1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n.537, e' sostituito dal seguente: «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sonoammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazionidi servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti oattivita' qualificabili come delitto non colposo per il quale il
pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Qualoraintervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborsodelle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilita'in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativiinteressi.». 2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi nonconcorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica icomponenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componentinegativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati oprestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzionedelle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso siapplica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per centodell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi abeni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nelladichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472, e la sanzione e' riducibile esclusivamente aisensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 472. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo diquanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attivita'posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e2, ove piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in terminidi imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimentiemessi in base al comma 4-bis previgente non si siano residefinitivi; resta ferma l'applicabilita' delle previsioni di cui alperiodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione delvalore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulleattivita' produttive.
4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'sostituita dalla seguente: «d-ter) in caso di omessa presentazionedei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai finidell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause diesclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore nonsussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelliche comporti una differenza superiore al quindici per cento, ocomunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimatiapplicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quellistimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.». 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimentoagli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata invigore del presente articolo. Per gli accertamenti notificati inprecedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgentelettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali,la Guardia di finanza puo' avvalersi del potere di cui agli articoli32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7),del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delleentrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissionetributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misurecautelari ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472. 7. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «alla Agenziadelle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale»sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di finanza la quale,ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini dell'attivita' diaccertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delleentrate». 8. L'Agenzia delle entrate elabora, nell'ambito della propriaattivita' di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di
contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in formanon anonima all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza inordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevutafiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativodei corrispettivi. 9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35 il comma 15-quinquies e' sostituito dalseguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei datie degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua isoggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbianopresentato la dichiarazione di cessazione di attivita' di cui alcomma 3 e comunica agli stessi che provvedera' alla cessazioned'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventualielementi non considerati o valutati erroneamente puo' fornire ichiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giornisuccessivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta atitolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione dicessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli a titolodefinitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuenteprovvede a pagare la somma dovuta con le modalita' indicatenell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entrotrenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal casol'ammontare della sanzione dovuta e' ridotto ad un terzo delminimo.»; b) dopo l'articolo 35-ter e' inserito il seguente: «35-quater. Alfine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valoreaggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, conservizio di libero accesso, la possibilita' di verificarepuntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, lavalidita' del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo
35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo statodi attivita' della partita IVA inserita e alla denominazione delsoggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della personafisica titolare.». 10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernentil'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 e' inserito ilseguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'impostarelativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni,risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connessesanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza,entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenzadel pagamento.». 11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma10 e' abrogato. 12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate leseguenti modificazioni: a) all'articolo 29, comma 1: 1) alla lettera b), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «. L'agente della riscossione, con raccomandata semplicespedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto dicui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico lesomme per la riscossione»; 2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole:«e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui allalettera b)»; 3) alla lettera e) le parole: «secondo anno» sono sostituitedalle seguenti: «terzo anno»; b) all'articolo 30, comma 2, in fine, e' aggiunto il seguenteperiodo: «Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizionedell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmessoall'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stessoin tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti laprovenienza.». 13. Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima,allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:«2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodottifinanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi idepositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse daifondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sulcomplessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale dirimborso.». 14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima,allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 642, le parole: «agli strumenti e» sono soppresse. 15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal1° gennaio 2012. 16. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per lecomunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimentocollettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapportocon l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia oamministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso dimancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'impostadi bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I,allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 642, l'intermediario puo' effettuare i necessaridisinvestimenti.»; b) nel comma 7, le parole: «ai sensi del comma 2-ter» sonosostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter»; c) nel comma 8, le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalleseguenti: «16 maggio»; d) nel comma 11, le parole: «di bollo» sono sostituite dalleseguenti: «sui redditi»; e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. L'imposta di cuial comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valoredegli immobili. L'imposta non e' dovuta se l'importo, comedeterminato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Ilvalore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o daicontratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nelluogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesiappartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazioeconomico europeo che garantiscono un adeguato scambio diinformazioni, il valore e' quello utilizzato nel Paese estero ai finidell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti o, inmancanza, quello di cui al periodo precedente.»; f) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Per isoggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, peruna sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo entelocale e le persone fisiche che lavorano all'estero pressoorganizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenzafiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteriprevisti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base adaccordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 e'stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobileadibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo incui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta dovutaper l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale delsoggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino aconcorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periododell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggettipassivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmentealla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per glianni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente e'maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore aventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residenteanagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazioneprincipale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto delladetrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di 400 euro»; g) nel comma 16, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:«Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea oin Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono unadeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce uncredito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimonialee reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte aisensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917.»; h) nel comma 20, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesidella Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economicoEuropeo che garantiscono un adeguato scambio di informazionil'imposta e' stabilita in misura fissa pari a quella previstadall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata aldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»; i) dopo il comma 23 e' inserito il seguente «23-bis.Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attivita'finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensidell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, edegli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, none' comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valoreaggiunto.». 17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c),per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8 ivicitato puo' essere effettuato entro il termine del 16 maggio e finoalla data di entrata in vigore del presente decreto non siconfigurano violazioni in materia di versamenti. 18. All'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, leparole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000euro annui». 19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti:«5.000 euro annui». 20. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entratepossono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalita' attuativedelle disposizioni di cui ai commi 18 e 19. 21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, ledotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politicheeconomico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 249 milioni dieuro per l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno2013. 22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo leparole: "artistiche o professionali" sono inserite le seguenti: «,nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli
che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre1997, n. 460,». 23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita'sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 30 settembre 2000, e' soppressa dalla data di entrata invigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sonotrasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che conappositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprioassetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per ilfinanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite alMinistero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primoperiodo del presente articolo, si fa fronte con le risorse a valeresull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13maggio 1999, n. 133. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. AlMinistero sono altresi' trasferite tutte le risorse strumentaliattualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine di garantirela continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenticapo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo diriorganizzazione indicato le predette attivita' continuano ad essereesercitata presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, inrelazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare lafunzionalita' operativa delle proprie strutture, volta a garantire
una efficacia attuazione delle misure di contrasto all'evasione dicui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle entratee' autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la coperturadelle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalita' di cuiall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, edell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di detteprocedure l'Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi gia' affidati,potra' attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e'fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del postovacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con appositaprocedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui e'conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico deidirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedureconcorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle Entrate nonpotra' attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari
con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fattosalvo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivantidall'attuazione del presente comma si provvede con le risorsedisponibili sul bilancio dell'Agenzia. 25. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esuccessive modificazioni, dopo il comma 3-quater e' aggiunto ilseguente: «3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono disciplinate lemodalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in
attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative aicontributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privatisono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne dannocomunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte deiconti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e lecertificazioni previste dai decreti ministeriali emanati inattuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari concui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonche'il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituite dallecertificazioni disciplinate dal presente comma.». Art. 9 Potenziamento dell'accertamento in materia doganale 1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre1990, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e perl'accesso di cui al numero 7), secondo comma, dell'articolo 51 delmedesimo decreto sono rilasciate dal Direttore regionale ointerregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e diBolzano, dal Direttore provinciale.». 2. All'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislativeconcernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativisanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra glielementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiestiper la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturatinell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti almomento della fornitura ai consumatori finali.». 3. Dopo l'articolo 2783-bis del codice civile e' inserito ilseguente: «Art. 2783-ter (Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprietradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unioneeuropea). I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprietradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delladecisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, dipertinenza del bilancio generale dell'unione europea sono equiparati,ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, aicrediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.». Art. 10 Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzataa costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alleoperazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore acento mila euro annui. Con decreto del Direttore generaledell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' costituito ilfondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenentiall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzatiad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuanoscommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esuccessive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di provain ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivicomprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Pereffettuare le medesimi operazioni di gioco, la disposizione delprecedente periodo si applica altresi' al personale della Polizia diStato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza,il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presentecomma, agiscono previo concerto con le competenti strutturedell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamentoemanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministrodell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministridell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nelrispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalita'dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnatonelle attivita' di cui al presente comma puo' effettuare leoperazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predettopersonale nell'esercizio delle attivita' di cui al presente commasono riversate al fondo di cui al primo periodo. 2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nelsettore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente ilpericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sonointrodotte le seguenti modificazioni: a) nel comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidentedella Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni,e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di cuial periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge, nonche' aiparenti e agli affini entro il terzo grado dei soggetti iviindicati.»; b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» aggiungere leseguenti: «o il mantenimento» e dopo le parole «dagli articoli» sonoinserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000,n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321,322, 323» e dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti:«644,»; nello stesso comma 25 e' aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovoo il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedentiopera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o lacondizione di indagato sia riferita al coniuge, nonche' ai parenti edaffini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati.». 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data dientrata in vigore del presente decreto, previo parere dellecompetenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare leoccorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidentedella Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di: a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica; b) assicurare la trasparenza e la regolarita' dello svolgimentodelle competizioni ippiche; c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteridi efficienza ed economicita', nonche' la scelta dei concessionarisecondo criteri di trasparenza ed in conformita' alle disposizioni,anche comunitarie; d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia edelle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari eforestali; e) operare una ripartizione dei proventi al netto delle impostetale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI; f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozionedella salute e del benessere del cavallo. 4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima digioco per le scommesse sulle corse dei cavalli e' stabilita tra 5centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato nonpuo' essere inferiore a due euro. Il predetto importo puo' essere
modificato, in funzione dell'andamento della raccolta delle formuledi scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia edelle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, diconcerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali. 5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita'dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia edelle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ilMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenziaper lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alladefinizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi,con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporticontroversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguitoindicati: a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per lagestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da SogeiS.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione al 50 per
cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenutefino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l'effetto,l'ASSI e' autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalita' dicui all'articolo 30-bis, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2; b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 edalle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di unariduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute daiconcessionari di cui al citato decreto del Presidente dellaRepubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalita' diversamento delle relative somme e adeguamento delle garanziefideiussorie. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa. 6. Nell'ambito delle disponibilita' del Ministero delle politicheagricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 30, comma8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predettoMinistero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro perun programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica. 7. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti diStato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. puo'intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile,in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggettiprivati, secondo le modalita' definite con decreto del Ministerodelle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con ilMinistero dell'economia e delle finanze. 8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,la lettera p) e' soppressa. 9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine diassicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, deldecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decretodel direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli diStato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011.
Sezione II
Sanzioni amministrative
Art. 11 Modifiche in materia di sanzioni amministrative 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delleminusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, n. 248, nonche' delle minusvalenze di ammontarecomplessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessionidi partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie dicui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,e' punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delleminusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele,con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.». 2. All'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo e' soppresso. 3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.265, e' il terzo periodo e' soppresso. 4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,e' sostituito dal seguente: «303. (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinatealla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altradogana.). - 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualita', allaquantita' ed al valore delle merci destinate alla importazione
definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana conbolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, ildichiarante e' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 aeuro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbiacomportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual casosi applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3. 2. La precedente disposizione non si applica: a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), puressendo errata la denominazione della tariffa, e' stata indicata conprecisione la denominazione commerciale della merce, in modo darendere possibile l'applicazione dei diritti; b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede diaccertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovocidi una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, chesarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e' uguale a quello deidiritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; c) quando le differenze in piu' o in meno nella quantita' o nelvalore non superano il cinque per cento per ciascuna qualita' dellemerci dichiarate. 3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondol'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alladichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento,la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca piu'grave reato, e' applicata come segue: a) per diritti fino a 500 euro si applica la sanzioneamministrativa da 103 a 500 euro; b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzioneamministrativa da 1.000 a 5.000 euro; c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzioneamministrativa da 5.000 a 15.000 euro; d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica lasanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 30.000euro a dieci volte l'importo dei diritti.». 5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportatele seguenti modificazioni: a) all'articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000 euro.» b) all'articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 30.000euro.». 6. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262,convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste perle violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta otardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazionidi cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi daquelli accertati, e' punita con la sanzione amministrativa di cuiall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre1995, n.504.». 7. Per le unita' immobiliari per le quali e' stata attribuita larendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2 comma5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggettiobbligati devono provvedere alla presentazione degli atti diaggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione,nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2 comma5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso dimancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioniamministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14marzo 2011, n. 23. 8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportatele seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. Il sequestro e' eseguito nel limite: a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui alcomma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro; b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altricasi. 2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenzasu ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrativepecuniarie.»; b) all'articolo 7: 1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Il soggetto cui e' stata contestata una violazione puo'chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta: a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente lasoglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non e'superiore a 10 mila euro; b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40 milaeuro. 1-bis. La somma pagata non puo' essere, comunque, inferiore a200 euro. 1-ter. Il pagamento puo' essere effettuato all'Agenzia delledogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o alMinistero dell'economia e delle finanze con le modalita' di cui alcomma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamentoin misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventualeprova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delledogane.»; 2) al comma 5, lettera a), le parole: «250.000 euro» sonosostituite dalle seguenti: «40.000 euro»; 3) al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinquegiorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine dicui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui ricevei verbali di contestazione.»; d) all'articolo 9: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 e'punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di300 euro: a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che sitenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cuiall'articolo 3, se tale valore non e' superiore a 10 mila euro; b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito oche si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cuiall'articolo 3 se tale valore e' superiore a 10 mila euro.»; 2) al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sonosoppresse.
Sezione III
Contenzioso
Art. 12 Contenzioso in materia tributaria e riscossione 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso; b) il comma 7 e' abrogato. 2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per larisoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti,del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate condecreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, aisensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre1990, n. 374. 3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recantedisposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguentimodificazioni: a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole: «comma 3»sono sostituite dalle seguenti: «comma 2». b) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente: «Art. 69-bis.(Aggiornamento degli atti catastali) - 1. Se la commissionetributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso propostoavverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicatenell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza e' passata ingiudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazionedi passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficiodell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atticatastali.». 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate neigiudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunqueannotate negli atti catastali con le modalita' stabilite conprovvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottareentro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materia di spese digiustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate,delle dogane, del territorio e del demanio.». 6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e dicommercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte daiconsorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi daquelli estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvaticon decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura edelle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estintinei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonche' lespese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusuradelle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, produconointeressi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tassoufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazioneannuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessilegali. 7. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione disentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del codice diprocedura civile. 8. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse delFondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programmaattuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerraai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite allastessa Regione. 9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma 8, le risorsegia' finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge
n. 195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cuiall'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinatealla medesima Regione quale contributo dello Stato. 10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campaniadella somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione diogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, di cuiall'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale comeliquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quellepubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione delladisposizione di cui al precedente periodo e' esente da imposizione. 11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,dopo la lettera n-bis) e' aggiunta la seguente: «n-ter) delle spesesostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra,diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalorizzatorestesso, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dallaRegione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quotaspettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita dienergia, nel limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse gia'finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesimaRegione quale contributo dello Stato.». Art. 13 Norma di copertura 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4,comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere e) e h), e 24, paricomplessivamente a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 245,6milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorreredall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in terminidi indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l'anno2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, siprovvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo 8,comma 21, del presente decreto. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 2 marzo 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino