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Roma, 7 maggio 2012
Circolare n. 107/2012
Oggetto: Previdenza
– Regime contributivo della contrattazione di secondo livello – Termine del 3
giugno per richiedere gli sgravi 2010 - Messaggio INPS n. 7597 del 4.5.2012.
L’INPS ha fissato al
3 giugno p.v. il termine entro cui
le aziende devono trasmettere in via telematica le domande per richiedere la
decontribuzione sui premi di risultato derivanti dalla contrattazione di
secondo livello (aziendale o territoriale) corrisposti nel 2010.
Si rammenta che, in
base al D.M. 3.8.2011, è stata confermata nella misura del 2,25% della
retribuzione annua del lavoratore la quota di premio di risultato su cui
applicare lo sgravio che continua ad essere pari, per l’azienda, a 25 punti dell’aliquota
INPS a proprio carico, mentre è invece totale per il lavoratore. In ogni caso deve
trattarsi di premi dalla erogazione incerta nella corresponsione o
nell’ammontare, in quanto legati ad incrementi di produttività, di qualità e di
competitività dell’azienda.
L’Istituto ha
inoltre precisato che, qualora le risorse disponibili (pari sempre a 650
milioni di euro annui) si rivelassero insufficienti, lo stesso provvederà a
ridurre proporzionalmente le somme richieste da ciascuna azienda.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 97/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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INPS
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Entrate
Messaggio n. 7597 del 4.5.2012
OGGETTO: Rilascio
procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio
contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello,
riferito agli importi corrisposti nell’anno 2010 (Circolare 51/2012).
Con la circolare n.51 del 30/03/2012 sono stati illustrati i contenuti
del beneficio contributivo previsto dalla legge n.247/2007 e fornite, altresì,
le prime indicazioni per richiedere lo sgravio relativamente agli importi
corrisposti nell’anno 2010.
Con messaggio n. 5880 del 3/04/2012 sono state trasmesse le specifiche
tecniche per la compilazione dei flussi XML contenenti molteplici domande di
ammissione al beneficio in oggetto.
Con successivo messaggio n. 6454 del 13/04/2012è stato fornito il
manuale utente della procedura in oggetto ed è stata avviata una fase
sperimentale per
l‘acquisizione e l’invio delle domande di sgravio.
La circolare e i messaggi succitati sono pubblicati sul sito internet
dell’Istituto
www.inps.it all’interno
della sezione “Informazioni” –“Aziende, consulenti e professionisti” – “Sgravi
contrattazione II livello 2010”.
Si comunica che dalle ore 15
del giorno 7/05/2012 alle ore 23 del 3/6/2012 potranno essere
trasmesse via internet - sia singolarmente che tramite i flussi XML- le domande
utili a richiedere lo sgravio per l’anno 2010.
L’applicazione è disponibile tra i Servizi per Aziende e Consulenti,
all’interno
della sezione Servizi on line del sito
www.inps.it.
I soggetti autorizzati all’utilizzo della procedura sono indicati nel
paragrafo 9 della circolare 51 del 30/03/2012.
Riguardo ad alcune richieste di precisazioni pervenute durante la fase
sperimentale, si puntualizza quanto segue:
·
il beneficio segue una logica di
“cassa” con la conseguenza che potranno essere proposte domande con esclusivo
riferimento ad importi – collegati alla contrattazione di secondo livello – corrisposti nel periodo 1
gennaio-31 dicembre 2010;
·
nei casi in cui si debba fare
riferimento a più contratti aventi incidenza sul medesimo anno 2010, vanno
proposte separate domande riportanti le diverse indicazioni riferite ai dati
contrattuali;
·
laddove, nel corso del 2010, sia
stato corrisposto un premio riferito ad un contratto scaduto entro il 2009, ai
fini della richiesta di sgravio, dovrà essere valorizzato il flag relativo all’ultrattività
del contratto;
·
nelle ipotesi di operazioni
societarie (es: fusione, incorporazione) - che
comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. – con
estinzione del soggetto incorporato, le richieste di sgravio dovranno essere inoltrate dal
datore di lavoro subentrante; ai fini della determinazione del tetto (2,25%)
entro il quale richiedere il beneficio, occorrerà fare riferimento alle
retribuzioni complessivamente percepite nell'anno dai lavoratori, ancorché in
parte erogate dal precedente datore di lavoro;
·
nei casi in cui, successivamente al
pagamento del premio, sia stata realizzata una operazione societaria (es.
cessione di azienda o ramo di azienda) con il passaggio di lavoratori ai sensi
dell'art. 2112 c.c. - senza l’estinzione del soggetto cedente - sarà
quest’ultimo a richiedere lo sgravio su quanto erogato, salvo diverso accordo;
in detta circostanza, con riguardo ai lavoratori coinvolti, l’istanza di
accesso allo sgravio dovrà
in ogni caso essere
proposta da un solo soggetto; il cessionario potrà, comunque, inoltrare domanda
con riguardo al premio che, a sua volta, abbia eventualmente corrisposto;
·
le aziende – che, nel corso del
2010, hanno provveduto a corrispondere premi rientranti nel campo di
applicazione del beneficio e che, nelle more, hanno sospeso/cessato l’attività
- potranno, comunque, richiedere l’incentivo;
·
con riferimento ai lavoratori nei
cui confronti operano le disposizioni di cui alla legge n. 335/1995 in materia
di massimale annuo contributivo e pensionabile, la retribuzione da considerare
ai fini della determinazione del tetto del 2,25% - entro cui può operare lo
sgravio - trova il suo limite nel massimale medesimo;
·
le imprese di somministrazione di
lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni,
ai fini dell’accesso allo sgravio, dovranno fare riferimento alla
contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o
dalle organizzazioni cui essa aderisce. Le richieste di sgravio riferite ai
lavoratori somministrati dovranno
essere proposte esclusivamente dalle
imprese di somministrazione a cui carico l’articolo 25 del D.lgs n. 276/2003, pone gli oneri contributivi,
previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
·
le società capogruppo – ove
delegate allo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge
12/1979 per tutte le società controllate e collegate – potranno inoltrare singole domande di sgravio riferite
alla medesime società.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo
di posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it.
Il Direttore Generale |
Nori |