|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 15 maggio 2012
Circolare n. 115/2012
Oggetto: Funzione
Pubblica – Razionalizzazione della spesa pubblica – D.L.7.5.2012, n.52, su G.U.
n.106 dell’8.5.2012.
Il decreto legge indicato in
oggetto ha fissato le regole per la razionalizzazione della spesa pubblica.
L’obiettivo del Governo Monti è di raggiungere un risparmio complessivo di 4,2
miliardi di euro entro la fine dell’anno per garantire gli obiettivi di finanza
pubblica concordati con l’Unione Europea e scongiurare l’aumento dell’aliquota
Iva a decorrere dall’ottobre prossimo.
Il decreto ha istituito un Comitato
Interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio Monti e composto dai
Ministri per il programma Giarda e della pubblica amministrazione Patroni
Griffi, dal Viceministro all’Economia Grilli e dal Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Catricalà. Il Comitato avrà
funzione di coordinamento e analisi, mentre il compito di ricognizione dei
possibili tagli alla spesa pubblica è affidato ad un Commissario straordinario
e due subcommissari.
Commissario è stato nominato Enrico
Bondi avente esperienza nel risanamento di aziende in crisi; i due sub
commissari sono il politico Giuliano Amato, cui è stato affidato l’incarico di
analizzare i finanziamenti pubblici a partiti e sindacati, e l’economista
Francesco Giavazzi che dovrà approfondire la materia dei contributi pubblici
alle imprese.
Tutte le pubbliche amministrazioni
dovranno concorrere alla riduzione della spesa pubblica. In particolare per il
settore dei trasporti, è stato previsto lo snellimento della struttura centrale
del Ministero, la riqualificazione della Motorizzazione Civile verso un’agenzia
di servizi autofinanziati, la riforma del trasporto pubblico locale con il
trasferimento alle regioni dei servizi ancora gestiti dal Ministero, nonché nuove
forme di sostegno all’autotrasporto e la riduzione delle autorità portuali.
Sull’autotrasporto il Governo ha specificato che “il settore è largamente sussidiato con risorse di parte corrente
destinate alla riduzione dei contributi assicurativi ed i pedaggi, erogate con
interventi di carattere annuale senza una prospettiva strutturale di riforma
del settore che appare ineludibile”.
Daniela
Dringoli |
Allegato uno |
Responsabile
di Area |
D/d |
|
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 106 dell’8.5.2012 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012, n. 52
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il
seguente decreto-legge:
Capo I
Norme organizzative
Art. 1
Comitato interministeriale per la revisione
della spesa pubblica
1. Al fine di coordinare
l'azione del Governo e le politiche
volte
all'analisi e al riordino
della spesa pubblica,
e' istituito un
Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del
Consiglio
dei Ministri e composto dal Ministro delegato per
il programma di
Governo, dal Ministro
per la pubblica
amministrazione e la
semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle
finanze o vice
Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla
Presidenza del
Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri.
Il
Presidente del
Consiglio dei Ministri
con proprio decreto
puo'
modificare la composizione del Comitato. Il Comitato svolge attivita'
di indirizzo e di coordinamento, in
particolare, in materia
di
revisione dei programmi di
spesa e dei
trasferimenti a imprese,
razionalizzazione
delle attivita' e dei servizi
offerti,
ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per
acquisto
di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli
immobili e nelle
altre materie individuate
dalla direttiva del
Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.
Art. 2
Commissario straordinario per
la razionalizzazione della spesa
per
acquisti di beni e servizi
1. Nell'ambito della
razionalizzazione della spesa pubblica
ed ai
fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione
delle
risorse finanziarie e
di riduzione della
spesa corrente della
pubblica
amministrazione, garantendo altresi' la
tutela della
concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita'
delle relative
procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti
con il Parlamento delegato per il programma di Governo, puo' nominare
un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire
il livello di spesa per acquisti di beni
e servizi, per
voci di
costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge
anche
compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attivita'
di approvvigionamento di beni e
servizi da parte
delle pubbliche
amministrazioni,
anche in considerazione dei
processi di
razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresi' con il
Ministro delegato per il programma di
governo per l'attivita' di
revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.
2. Tra
le amministrazioni pubbliche
sono incluse tutte
le
amministrazioni, autorita', anche indipendenti,
organismi, uffici,
agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli
enti locali,
nonche' le societa' a
totale partecipazione pubblica
diretta e
indiretta e le
amministrazioni regionali commissariate
per la
redazione e l'attuazione
del piano di
rientro dal disavanzo
sanitario.
3. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente decreto la
Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica,
la Camera
dei deputati e la Corte costituzionale.
4. Per la definizione
del livello di spesa di cui al comma 1, nelle
regioni, salvo quanto previsto
dal comma 2,
il Commissario, nel
rispetto del principio di sussidiarieta'
e di leale collaborazione,
formula proposte al
Presidente della regione
interessata,
comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano
le
disposizioni di cui al presente
decreto costituiscono principi
di
coordinamento della finanza pubblica.
Art. 3
Organizzazione e programma di
lavoro
1. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
di nomina
del Commissario straordinario stabilisce:
a) la durata, comunque
non superiore ad un anno, dell'organo;
b) l'indennita' del
Commissario, comunque non
superiore al
trattamento economico complessivo correlato all'incarico di
dirigente
generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
c) l'eventuale nomina
di due subcommissari, i quali coadiuvano il
Commissario nell'esercizio delle sue funzioni
e prestano la
loro
opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo
rimborso delle spese
effettivamente sostenute, a carico degli
ordinari stanziamenti di
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) gli uffici, il personale
e i mezzi
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e
delle finanze
dei quali il Commissario puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue
funzioni.
2. Il
Commissario presenta entro
15 giorni dalla
nomina un
programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui
all'articolo
1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili
del
Commissario.
Art. 4
Relazione al Parlamento
1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il
Ministro da lui
delegato riferisce semestralmente al
Parlamento sull'attivita' di
razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente
decreto.
2. La relazione di cui
al comma 1 e' trasmessa anche alla Corte dei
conti.
Art. 5
Poteri
1. Il
Commissario ha diritto
di corrispondere con
tutte le
pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto
pubblico e di
chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione
per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario
ha il potere di chiedere
informazioni e documenti
alle singole
amministrazioni e alle societa' di
cui all'articolo 2,
comma 2,
nonche' di disporre
che vengano svolte, nei confronti
delle stesse,
ispezioni a cura dell'Ispettorato per la
funzione pubblica e del
Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
Le
amministrazioni pubbliche
e le societa' a
totale partecipazione
pubblica che
svolgono compiti di
centrale di committenza
hanno
l'obbligo di trasmettere i dati e i
documenti richiesti, nonche',
comunque, di fornire la piu' ampia
collaborazione al Commissario.
2. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo
2, comma 4, il
Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il
livello
di spesa per
acquisti di beni
e servizi da
parte delle
amministrazioni pubbliche.
3. Il Commissario
segnala al Consiglio dei Ministri e al
Consiglio
regionale interessato
le norme di
legge o di
regolamento o i
provvedimenti amministrativi di carattere generale, che
determinano
spese o voci di costo
delle singole amministrazioni, che possono
essere oggetto di soppressione,
riduzione o razionalizzazione e
propone a tale
fine i necessari
provvedimenti amministrativi,
regolamentari e legislativi.
4. Il Commissario
esprime parere circa le iniziative necessarie per
rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e puo'
pubblicare i pareri
nei modi piu' congrui in relazione
alla natura e all'importanza delle
situazioni distorsive.
5. Su proposta del
Commissario, il Presidente del
Consiglio dei
Ministri o il Ministro da questi
delegato o, per
le Regioni, il
Presidente della Regione interessata possono
adottare le seguenti
misure:
a) sospensione,
revoca o annullamento
d'ufficio di singole
procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per
ragioni
di opportunita';
b) introduzione di
obblighi informativi a carico delle
pubbliche
amministrazioni
finalizzati alla trasparenza
ed all'effettivo
esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione
attribuiti al
Commissario ai sensi del comma 1.
6. I provvedimenti di
cui al comma 5 sono segnalati, anche ai
fini
di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009,
n. 15,
al Presidente della Corte dei conti, il quale , per quanto
riguarda
le regioni, li
comunica alla competente
sezione regionale di
controllo della Corte medesima.
7. Il
Commissario segnala alle
amministrazioni le misure
di
razionalizzazione
della spesa e
fissa un termine
per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza
del termine
il Consiglio dei
Ministri puo' autorizzare, nel
rispetto
dell'articolo 120 della
Costituzione, l'esercizio di
poteri
sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.
8. Le
amministrazioni provvedono all'attuazione dei
compiti
previsti dal presente articolo con le risorse umane,
strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
Requisiti di nomina
1. Il Commissario opera
in piena autonomia e con indipendenza
di
giudizio e di valutazione ed e' scelto tra
persone provenienti da
settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalita', di
notorie esperienza e capacita'.
Capo II
Norme sostanziali
Art.
7
Parametri di prezzo qualita' per l'espletamento
delle procedure di
acquisto
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 26, comma 3,
della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di coordinamento
della
finanza pubblica, le
amministrazioni pubbliche nell'indizione o
nell'effettuazione delle
proprie procedure di
acquisto applicano
parametri prezzo-qualita'
migliorativi di quelli
eventualmente
individuati in modo specifico nei bandi
di gara pubblicati
dalla
Consip S.p.A. per
beni o servizi comparabili.
2. Per i bandi gia' pubblicati alla data di entrata in vigore
del
presente decreto, la Consip puo' pubblicare sul
sito internet
individuato nei
bandi medesimi quale
profilo del committente
i
parametri applicabili ai sensi del comma 1.
3. Le
acquisizioni effettuate dalle
amministrazioni pubbliche
tramite il ricorso
ad una centrale
di committenza ai
sensi
dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n.
163, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il
prezzo e
la qualita' delle convenzioni
stipulate da Consip S.p.A.
ai sensi
dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, nonche' i
parametri di cui al comma 1.
Art. 8
Dati in tema di acquisizioni di beni
e servizi
1. Al fine di
garantire la trasparenza
degli appalti pubblici,
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e
forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati
e le
informazioni
comunicati dalle stazioni
appaltanti ai sensi
dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo
12
aprile 2006, n. 163, con modalita' che
consentano la ricerca
delle
informazioni anche aggregate
relative all'amministrazione
aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed
all'oggetto
di fornitura.
2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio,
analisi e valutazione
della spesa pubblica,
nonche'
delle attivita' strumentali
al
Programma di razionalizzazione degli
acquisti della pubblica
amministrazione, l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture trasmette, con
cadenza semestrale, al
Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A.
i dati di cui al comma 1.
Art. 9
Attivita' della centrale di
committenza nazionale attraverso sistema
informatico
1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze mette a disposizione,
a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di
negoziazione in
modalita' ASP (Application Service
Provider) delle pubbliche
amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono
di
Consip S.p.A., anche
ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge
6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22
dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente
decreto.
Art. 10
Acquisizioni di beni
e servizi relativi
ai sistemi informativi
automatizzati attraverso il ricorso a
centrali di committenza
1. Il
parere di cui
all'articolo 3, comma
3, del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, e' facoltativo per le centrali
di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono
per le
acquisizioni di beni e servizi.
Art. 11
Mercato elettronico della pubblica
amministrazione
1. All'articolo
11, comma 10-bis,
lettera b), del
decreto
legislativo 12 aprile
2006, n. 163,
sono aggiunte in
fine, le
seguenti parole: "e nel caso di acquisto
effettuato attraverso il
mercato elettronico della
pubblica amministrazione di
cui
all'articolo 328 del decreto
del Presidente della
Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207".
Art. 12
Aggiudicazione di appalti con
il criterio dell'offerta economicamente
piu'
vantaggiosa
1. Al comma 2
dell'articolo 120 del decreto del Presidente
della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il seguente
periodo:
"La commissione apre
in seduta pubblica
i plichi contenenti
le
offerte tecniche al fine di procedere alla verifica
della presenza
dei documenti prodotti.".
2. Al comma 2
dell'articolo 283 del decreto del Presidente
della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il seguente
periodo:
"La commissione apre
in seduta pubblica
i plichi contenenti
le
offerte tecniche al fine di procedere alla verifica
della presenza
dei documenti prodotti".
3. I commi 1 e 2 si
applicano alle procedure di affidamento per
le
quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti
le offerte tecniche alla data
di entrata in
vigore del presente
decreto.
Art. 13
Semplificazione dei contratti di acquisto
di beni e servizi
1. Per i contratti
relativi agli acquisti di beni e
servizi degli
enti locali, ove
i beni o
i servizi da
acquistare risultino
disponibili mediante strumenti informatici di
acquisto, non trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge
8 giugno
1962, n. 604.
Art. 14
Misure in
tema di riduzione
dei consumi di
energia e di
efficientamento
degli usi finali dell'energia
1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla
data
di entrata in
vigore del presente
decreto, sulla base
delle
indicazioni fornite dall'Agenzia
del demanio, adottano
misure
finalizzate al contenimento dei
consumi di energia
e
all'efficientamento degli usi finali
della stessa, anche attraverso
il ricorso ai contratti di servizio energia di cui
al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, e al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
Art. 15
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante
dall'articolo 3, comma 1, lettera b),
del
presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012 e
a euro 78
mila nell'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n.
303 del
1999, come determinata dalla tabella C della legge 12
novembre 2011,
n. 183.
2. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in
vigore il giorno
successivo a
quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 maggio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del
Consiglio dei
Ministri e Ministro
dell'economia e
delle finanze
Giarda, Ministro per i
rapporti con
il Parlamento
Passera, Ministro
dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino