Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 15 maggio 2012

 

Circolare n.116/2012

 

Oggetto: Liberalizzazioni – Conversione del Decreto “Cresci Italia” – D.L.24.1.2012, n. 1 come convertito dalla Legge n. 27 del 24.3.2012 su S.O. alla G.U. n. 71 del 24.3.2012.

 

Si riepilogano le principali disposizioni introdotte dal decreto “Cresci Italia” cosě come convertito in legge dal Parlamento.

 

Liberalizzazione delle attivitŕ economiche (art. 1) – E’ stata confermata l’abrogazione, da attuarsi entro la fine dell’anno in corso, delle norme che pongono vincoli burocratici (limiti numerici, licenze o nullaosta) o divieti e restrizioni per l’avvio di un’attivitŕ economica non giustificati da un interesse generale. Rispetto alla versione originaria del decreto legge sono state precisate meglio le esclusioni dall’ambito di applicazione della nuova disposizione che riguardano, tra gli altri, i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea.

 

Tribunale delle imprese (art. 2) – E’ stata prevista l’istituzione del Tribunale delle imprese presso i capoluoghi di ogni regione con competenza sulle controversie relative, tra le altre, alle materie della normativa antitrust dell’Unione Europea, dei rapporti societari, degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria, del diritto di autore.

 

Agevolazioni per le nuove societŕ (art. 3) – E’ stata introdotta la possibilitŕ, per i giovani di etŕ inferiore a 35 anni, di costituire una societŕ a responsabilitŕ limitata semplificata con capitale simbolico (pari almeno a 1 euro e inferiore a 10 mila euro), atto notarile gratuito e esenzione dai diritti di bollo e di segreteria.

 

Rating di legalitŕ delle imprese (art. 5 ter) – E’ stato attribuito all’Autoritŕ Antitrust il compito di procedere all’elaborazione di un rating di legalitŕ per le imprese operanti sul territorio nazionale di cui si dovrŕ tener conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici nonché di accesso al credito bancario.

 

Ritardati pagamenti della P.A. (art. 35) – Al fine di favorire il pagamento dei crediti commerciali vantati dalle imprese nei confronti delle Amministrazioni statali, sono stati resi disponibili 5,7 miliardi di euro di cui almeno 2 mediante assegnazioni di titoli di Stato secondo modalitŕ da stabilirsi con successivo decreto ministeriale.

 

Autoritŕ di regolazione dei trasporti (art. 36) – E’ stata confermata l’istituzione dell’Autoritŕ di regolazione dei trasporti composta da un presidente e da due componenti nominati con Decreto del Presidente della Repubblica. Rispetto alla versione iniziale del decreto legge sono stati accelerati i tempi di operativitŕ dell’Autoritŕ che sarŕ costituita entro maggio e avvierŕ l’attivitŕ non appena adottati i regolamenti per l’organizzazione interna e il funzionamento.

La nuova Autoritŕ opererŕ in piena autonomia ed indipendenza e avrŕ tra le sue competenze quelle di garantire condizioni di accesso eque alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali, definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi nonché, con particolare riferimento all’infrastruttura ferroviaria, definire i criteri di assegnazione delle tracce e della capacitŕ. L’Autoritŕ potrŕ irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata osservanza dei propri provvedimenti da parte dei soggetti interessati.

 

Ferrovie (art. 37) – E’ stata cancellata la disposizione introdotta dal precedente Governo che imponeva a tutte le imprese ferroviarie di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro delle F.S.. E’ stato inoltre attribuito alla nuova Autoritŕ dei trasporti il compito di analizzare l’efficienza dei diversi gradi di separazione tra l’impresa che gestisce l’infrastruttura e l’impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati europei. I risultati dell’analisi confluiranno in una relazione che sarŕ elaborata dall’Autoritŕ entro il 30 giugno 2013 per poi essere trasmessa al Governo e al Parlamento.

 

Dragaggi (art. 48) – Sono state introdotte modifiche alla complessa normativa dei dragaggi nell’intento di semplificare la materia e di favorire la ripresa di tali operazioni. Non č stato tuttavia rimosso l’ostacolo principale derivante dall’attuale disciplina che subordina l’immersione in mare di materiale dragato ad uno specifico decreto del Ministro dell’Ambiente sino ad oggi mai emanato.

 

Opere portuali (art. 59) – Sono stati previsti incentivi per favorire l’infrastrut­turazione nei porti a favore delle “societŕ di progetto”.

 

Diritti aeroportuali (artt. da 71 a 82) – Sono state integralmente confermate le disposizioni introdotte dal decreto legge n. 1/2012. In particolare sono stati attribuiti all’istituenda Autoritŕ dei trasporti compiti di regolazione e di vigilanza anche in materia aeroportuale con l’approvazione dei sistemi di tariffazione e dell’ammontare dei diritti. Si fa osservare che, per espressa previsione dell’art. 76, la determinazione dei diritti aeroportuali dovrŕ essere preceduta da una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto che potranno essere rappresentati anche dalle associazioni di riferimento.

 

Tasse di ancoraggio (art. 84) – E’ stata confermata la disposizione che, per porre fine ad una procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea contro l’Italia, ha corretto il DPR n. 107/2009 che discriminava i trasporti marittimi diretti nei Paesi comunitari rispetto ai trasporti marittimi nazionali attraverso l’applicazione di maggiori tasse di ancoraggio.

 

Dogane (artt. 92 e 94) – Sono state confermate le disposizioni sul contenzioso doganale che consentono il contraddittorio nelle revisioni d’accertamento ad opera degli uffici doganali, nonché il ricorso alle Commissioni Tributarie contro i provvedimenti di diniego di rimborso e sgravio dei diritti doganali anche quando č previsto il vaglio dell’UE.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 31/2012 e 32/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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S.O. alla G.U. n. 71 del 24.3.2012 (fonte Guritel)

LEGGE 24 marzo 2012, n.27

Conversione in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio

2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo

delle infrastrutture e la competitivita'.

 

Testo del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1  coordinato con la 
legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27
 
 

                            Titolo I

                           Concorrenza

 

                             Capo I

               Norme generali sulle liberalizzazioni

 

                               Art. 1 
       Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione 
              degli oneri amministrativi sulle imprese 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011 n. 138,    convertito,  con  modificazioni,      dalla
legge 14 settembre 2011, n.  148,  in  attuazione  del  principio  di
liberta' di  iniziativa  economica  sancito  dall'articolo  41  della
Costituzione e del principio  di  concorrenza  sancito  dal  Trattato
dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata  in  vigore
dei decreti di cui al comma 3 del  presente  articolo  e  secondo  le
previsioni del presente articolo: 
    a)  le  norme  che  prevedono  limiti  numerici,  autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione
comunque  denominati  per  l'avvio  di  un'attivita'  economica   non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del  principio
di proporzionalita'; 
    b) le norme che pongono  divieti  e  restrizioni  alle  attivita'
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita'  pubbliche
perseguite,   nonche'   le   disposizioni   di    pianificazione    e
programmazione territoriale o temporale autoritativa  con  prevalente
finalita' economica o prevalente  contenuto  economico,  che  pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli,  ovvero  non  adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di
nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori  economici
ponendo un trattamento differenziato  rispetto  agli  operatori  gia'
presenti sul mercato, operanti in  contesti  e  condizioni  analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di  prodotti  e
servizi al consumatore, nel tempo nello  spazio  o  nelle  modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli  operatori
economici oppure limitano o condizionano le  tutele  dei  consumatori
nei loro confronti. 
  2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in  ogni
caso interpretate ed applicate  in  senso  tassativo,  restrittivo  e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di  interesse
pubblico generale, alla stregua dei  principi  costituzionali  per  i
quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni  di
piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,  presenti
e futuri, ed ammette  solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli
necessari ad evitare possibili danni alla  salute,  all'ambiente,  al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,  alla
liberta', alla dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita'
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e  con  gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. 
  3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo  i
criteri  ed  i  principi  direttivi  di  cui  all'articolo   34   del
decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,        con
modificazioni,    dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  il  Governo,
previa approvazione da parte delle Camere di una  sua  relazione  che
specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari,
e' autorizzato ad adottare entro il  31  dicembre  2012  uno  o  piu'
regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400,  per  individuare  le  attivita'  per  le  quali
permane  l'atto  preventivo  di   assenso   dell'amministrazione,   e
disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attivita'  economiche,
nonche' i termini e  le  modalita'  per  l'esercizio  dei  poteri  di
controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge
e regolamentari dello Stato  che,  ai  sensi  del  comma  1,  vengono
abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei  regolamenti
stessi. L'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  rende
parere obbligatorio, nel termine di trenta  giorni  decorrenti  dalla
ricezione degli schemi di regolamento, anche in  merito  al  rispetto
del  principio  di  proporzionalita'.  In  mancanza  del  parere  nel
termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente. 
  4.    I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e  le  Regioni
    si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi  1, 2  e  3
entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello
Stato ai sensi dell'articolo  120  della  Costituzione.  A  decorrere
dall'anno 2013,  il  predetto  adeguamento  costituisce  elemento  di
valutazione  della   virtuosita'   degli   stessi   enti   ai   sensi
dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito,   con modificazioni    , dalla legge 15 luglio  2011,  n.
111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito
dei compiti  di  cui  all'articolo  4,  comunica,  entro  il  termine
perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia
e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione  delle
procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di   mancata
comunicazione entro il termine  di  cui  al  periodo  precedente,  si
prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'.  Le
Regioni a statuto speciale  e  le  Provincie  autonome  di  Trento  e
Bolzano  procedono  all'adeguamento   secondo   le   previsioni   dei
rispettivi statuti. 
     4-bis. All'articolo 3, comma 1,  alinea,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole:  «entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012». 
  4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012».     
  5.      Sono  esclusi  dall'ambito  di  applicazione  del  presente
articolo i servizi di trasporto pubblico di persone  e  cose  non  di
linea,    i servizi finanziari  come  definiti  dall'articolo  4  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione
come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo  2010,
n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai  servizi
nel mercato interno,  e  le  attivita'  specificamente  sottoposte  a
regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente. 
 
                               Art. 2 
                       Tribunale delle imprese 
     1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
  1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Istituzione  delle
sezioni specializzate in materia di impresa»; 
  2) al comma 1, le parole: «proprieta' industriale ed intellettuale»
sono sostituite dalla seguente: «impresa»; 
  3) e' aggiunto il seguente comma: 
    «1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in  materia
di impresa presso i tribunali e le corti d'appello  aventi  sede  nel
capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta' di  cui  al
comma  1.  Per   il   territorio   compreso   nella   regione   Valle
d'Aosta/Valle'  d'Aoste  sono  competenti  le  sezioni  specializzate
presso il tribunale e la  corte  d'appello  di  Torino.  E'  altresi'
istituita la sezione specializzata in materia di  impresa  presso  il
tribunale e  la  corte  d'appello  di  Brescia.  L'istituzione  delle
sezioni  specializzate   non   comporta   incrementi   di   dotazioni
organiche»; 
    b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I giudici che compongono le sezioni specializzate  sono  scelti
tra i magistrati dotati di specifiche competenze»; 
    c) all'articolo 2, comma 2, le parole: «proprieta' industriale ed
intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»; 
    d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) -
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: 
      a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo
10 febbraio2005, n. 30, e successive modificazioni; 
      b) controversie in materia di diritto d'autore; 
      c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10
ottobre 1990, n. 287; 
      d)  controversie  relative  alla  violazione  della   normativa
antitrust dell'Unione europea. 
  2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo
VI, del codice civile, alle societa' di cui al  regolamento  (CE)  n.
2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22  luglio  2003,  nonche'  alle
stabili organizzazioni nel  territorio  dello  Stato  delle  societa'
costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle  stesse
esercitano o sono sottoposte a  direzione  e  coordinamento,  per  le
cause e i procedimenti: 
    a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli  concernenti
l'accertamento, la costituzione, la modificazione o  l'estinzione  di
un rapporto societario, le  azioni  di  responsabilita'  da  chiunque
promosse  contro  i  componenti  degli  organi  amministrativi  o  di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il  dirigente
preposto alla redazione dei documenti  contabili  societari,  nonche'
contro il soggetto incaricato della revisione contabile per  i  danni
derivanti da propri inadempimenti o da fatti  illeciti  commessi  nei
confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei  confronti
dei terzi danneggiati, le opposizioni  di  cui  agli  articoli  2445,
terzo  comma,  2482,  secondo  comma,  2447-quater,  secondo   comma,
2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo  comma,
e 2506-ter del codice civile; 
    b) relativi al trasferimento delle partecipazioni  sociali  o  ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni  sociali  o  i
diritti inerenti; 
    c) in materia di  patti  parasociali,  anche  diversi  da  quelli
regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; 
    d) aventi ad  oggetto  azioni  di  responsabilita'  promosse  dai
creditori delle  societa'  controllate  contro  le  societa'  che  le
controllano; 
    e) relativi a rapporti di cui  all'articolo  2359,  primo  comma,
numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies  del
codice civile; 
    f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi  o
forniture di rilevanza comunitaria dei  quali  sia  parte  una  delle
societa' di cui al presente comma, ovvero  quando  una  delle  stesse
partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti
siano stati affidati, ove  comunque  sussista  la  giurisdizione  del
giudice ordinario. 
  3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e
i procedimenti che presentano ragioni di connessione  con  quelli  di
cui ai commi 1 e 2»; 
    e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4.  -  (Competenza  territoriale  delle  sezioni).  -  1.  Le
controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari  criteri
di ripartizione della competenza territoriale e  nel  rispetto  delle
normative speciali che le disciplinano,  dovrebbero  essere  trattate
dagli uffici giudiziari compresi nel territorio  della  regione  sono
assegnate alla sezione specializzata avente  sede  nel  capoluogo  di
regione  individuato  ai  sensi   dell'articolo   1.   Alle   sezioni
specializzate istituite presso i tribunali e le corti  d'appello  non
aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le  controversie
che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari  compresi  nei
rispettivi distretti di corte d'appello». 
  2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
le parole: «alla corte  d'appello  competente  per  territorio»  sono
sostituite dalle seguenti: «al tribunale  competente  per  territorio
presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui  all'articolo
1 del decreto legislativo  26  giugno  2003,  n.  168,  e  successive
modificazioni». 
  3. Dopo il comma 1-bis  dell'articolo  13  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di
cui al decreto legislativo 27  giugno  2003,  n.  168,  e  successive
modificazioni,  il  contributo  unificato  di  cui  al  comma  1   e'
raddoppiato. Si applica il comma 1-bis». 
  4.   Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   della
disposizione di cui al comma 3 e' versato  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per  essere  riassegnato,  quanto  ad  euro  600.000  per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti
dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia  di  impresa
presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto
dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,  sono
state istituite le sezioni specializzate  in  materia  di  proprieta'
industriale ed intellettuale e,  per  la  restante  parte,  al  fondo
istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno  2014  l'intero  ammontare
del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle
nuove assunzioni di personale di magistratura nonche' di  avvocati  e
procuratori dello Stato, la  riassegnazione  delle  entrate  prevista
dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e' effettuata al netto della quota  di  risorse  destinate  alle
predette assunzioni; la predetta  quota  e'  stabilita  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con  i
Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le  risorse
da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota  sono
iscritte nello stato di  previsione  dell'entrata  e  in  quello  dei
Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  6. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
giudizi instaurati dopo  il  centottantesimo  giorno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.     
 
                               Art. 3 
                Accesso dei giovani alla costituzione 
               di societa' a responsabilita' limitata 
     1. Nel libro V, titolo  V,  capo  VII,  sezione  I,  del  codice
civile, dopo l'articolo 2463 e' aggiunto il seguente: 
 
                         «Articolo 2463-bis. 
         (Societa' a responsabilita' limitata semplificata). 
  La societa' a responsabilita'  limitata  semplificata  puo'  essere
costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che
non abbiano compiuto i trentacinque anni  di  eta'  alla  data  della
costituzione. 
  L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto  per  atto  pubblico  in
conformita' al modello standard tipizzato con  decreto  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 
    1) il cognome,  il  nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 
    2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di  societa'
a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 
    3) l'ammontare del capitale sociale, pari  almeno  ad  1  euro  e
inferiore all'importo di  10.000  euro  previsto  all'articolo  2463,
secondo comma, numero 4), sottoscritto  e  interamente  versato  alla
data della costituzione. Il conferimento  deve  farsi  in  denaro  ed
essere versato all'organo amministrativo; 
    4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e  8)  del  secondo
comma dell'articolo 2463; 
    5) luogo e data di sottoscrizione. 
    6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. 
  La   denominazione   di   societa'   a   responsabilita'   limitata
semplificata, l'ammontare del capitale  sottoscritto  e  versato,  la
sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella
corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato
alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso
pubblico. 
  E' fatto divieto di cessione  delle  quote  a  soci  non  aventi  i
requisiti di eta' di  cui  al  primo  comma  e  l'eventuale  atto  e'
conseguentemente nullo. 
  Salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  si  applicano  alla
societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni  del
presente capo in quanto compatibili». 
  2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  viene
tipizzato lo statuto standard della societa'  e  sono  individuati  i
criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci. 
  3.L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono
esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti  onorari
notarili. 
  4. Il Consiglio nazionale del notariato  vigila  sulla  corretta  e
tempestiva applicazione delle disposizioni del presente  articolo  da
parte dei singoli notai e pubblica ogni  anno  i  relativi  dati  sul
proprio sito istituzionale.     
 
                               Art. 4 
            Norme a tutela e promozione della concorrenza 
                   nelle amministrazioni pubbliche     
     1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  raccoglie  le
segnalazioni  delle  autorita'   indipendenti   aventi   ad   oggetto
restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto  funzionamento
dei mercati  al  fine  di  predisporre  le  opportune  iniziative  di
coordinamento amministrativo dell'azione dei Ministeri e normative in
attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127 della Costituzione. 
  2. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente.     

 

                               Capo II

                       Tutela dei consumatori

 
                               Art. 5 
         Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie 
     1. Al codice  del  consumo  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente: 
  «Art.  37-bis.  -  (Tutela  amministrativa   contro   le   clausole
vessatorie).  -  1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, sentite  le  associazioni  di  categoria  rappresentative  a
livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni,
d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di  cui  ai  commi  successivi,
dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei  contratti  tra
professionisti e consumatori che si concludono  mediante  adesione  a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione  di  moduli,
modelli  o  formulari.  Si   applicano   le   disposizioni   previste
dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge  10  ottobre  1990,  n.
287, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 5.
In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorita' ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da  2.000
euro a 20.000 euro.  Qualora  le  informazioni  o  la  documentazione
fornite  non  siano  veritiere,  l'Autorita'  applica  una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 
  2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola  e'
diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione
del   sito   internet   istituzionale   dell'Autorita',   sul    sito
dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e  mediante
ogni altro mezzo ritenuto  opportuno  in  relazione  all'esigenza  di
informare compiutamente i consumatori a cura e spese  dell'operatore.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000
euro a 50.000 euro. 
  3.   L'imprese   interessate   hanno   facolta'   di   interpellare
preventivamente  l'Autorita'  in  merito  alla  vessatorieta'   delle
clausole che intendono utilizzare  nei  rapporti  commerciali  con  i
consumatori secondo le modalita' previste dal regolamento di  cui  al
comma 5. L'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro il termine di
centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni  fornite
risultino  gravemente  inesatte,  incomplete  o  non  veritiere.   Le
clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non  possono
essere successivamente valutate dall'Autorita' per gli effetti di cui
al  comma  2.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  responsabilita'  dei
professionisti nei confronti dei consumatori. 
  4.  In  materia  di  tutela  giurisdizionale,   contro   gli   atti
dell'Autorita', adottati in applicazione del  presente  articolo,  e'
competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno. 
  5. L'Autorita', con proprio regolamento,  disciplina  la  procedura
istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso  agli
atti, nei rispetto dei  legittimi  motivi  di  riservatezza.  Con  lo
stesso   regolamento   l'Autorita'   disciplina   le   modalita'   di
consultazione con le  associazioni  di  categoria  rappresentative  a
livello nazionale e con le camere di  commercio  interessate  o  loro
unioni attraverso l'apposita sezione del  sito  internet  di  cui  al
comma 2 nonche' la  procedura  di  interpello.  Nell'esercizio  delle
competenze di cui al presente articolo, l'Autorita' puo'  sentire  le
autorita'  di  regolazione  o  vigilanza  dei  settori   in   cui   i
professionisti interessati operano, nonche' le  camere  di  commercio
interessate o le loro unioni. 
  6. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente.»     
 
                               Art. 5 bis 
           Finanziamento e risorse dell'Autorita' garante 
                   della concorrenza e del mercato 
  1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  dopo  il
comma 7-bis sono inseriti seguenti: 
    «7-ter.  All'onere  derivante  dal  funzionamento  dell'Autorita'
garante della concorrenza e  del  mercato  si  provvede  mediante  un
contributo  di  importo  pari  allo  0,08  per  mille  del  fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale,
con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro,  fermi  restando  i
criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente  legge.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna  impresa  non
puo' essere superiore a cento volte la misura minima. 
    7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme
di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2,  comma
241, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  in  sede  di  prima
applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter e'
versato  direttamente  all'Autorita'  con  le  modalita'  determinate
dall'Autorita'  medesima  con  propria  deliberazione,  entro  il  30
ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il
contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno,  direttamente
all'Autorita' con le modalita'  determinate  dall'Autorita'  medesima
con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e  delle
modalita' di contribuzione  possono  essere  adottate  dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5  per
mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente
all'adozione della delibera, ferma  restando  la  soglia  massima  di
contribuzione di cui al comma 7-ter». 
  2. A far data dal 1° gennaio 2013: 
    a) all'articolo 10,  comma  7,  primo  periodo,  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, le parole da: «nei limiti del fondo» fino a: «e
dell'artigianato» sono sostituite dalle  seguenti:  «nei  limiti  del
contributo di cui al comma 7-ter»; 
    b) il comma 7-bis dell'articolo 10 della legge 10  ottobre  1990,
n. 287, e' abrogato; 
    c) all'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
la parola: «ovvero» e' sostituita dalla seguente: «e»; 
    d) all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre  2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,
n. 14, le parole da: «Gli importi da» fino  a:  «specifiche  esigenze
dell'Autorita'» sono soppresse. 
  3. In  ragione  delle  nuove  competenze  attribuite  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato in base agli articoli  1,  5,
25, 62 e 86 del presente decreto, la pianta  organica  dell'Autorita'
e' incrementata di venti posti. Ai relativi oneri si provvede con  le
risorse di cui al comma 7-ter dell'articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, introdotto dal comma 1 del presente articolo. 
  4. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
mercato di un contingente di personale in posizione di comando  o  di
distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad  adottare
il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla
richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti.     
 
                               Art. 5 ter 
                  Rating di legalita' delle imprese 
  1. Al fine di  promuovere  l'introduzione  di  principi  etici  nei
comportamenti aziendali, all'Autorita' garante  della  concorrenza  e
del mercato e' attribuito il compito di segnalare  al  Parlamento  le
modifiche normative necessarie  al  perseguimento  del  sopraindicato
scopo anche in rapporto  alla  tutela  dei  consumatori,  nonche'  di
procedere,  in  raccordo  con   i   Ministeri   della   giustizia   e
dell'interno, alla elaborazione di un  rating  di  legalita'  per  le
imprese operanti nel territorio nazionale; del rating  attribuito  si
tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte
delle pubbliche  amministrazioni,  nonche'  in  sede  di  accesso  al
credito bancario.     
 
                               Art. 6 
            Norme per rendere efficace l'azione di classe 
     1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono  inserite
le seguenti: «nonche' gli interessi collettivi»; 
    b)  al  comma  2,  alinea,  sono  premesse  le  seguenti  parole:
«L'azione   di   classe   ha   per   oggetto   l'accertamento   della
responsabilita' e la  condanna  al  risarcimento  del  danno  e  alle
restituzioni in favore degli utenti consumatori.»; 
    c) al comma 2, lettera a), la parola:  «identica»  e'  sostituita
dalla seguente: «omogenea»; 
    d) al comma 2, lettera b), la parola:  «identici»  e'  sostituita
dalla seguente: «omogenei» e dopo la parola: «prodotto» sono inserite
le seguenti: «o servizio»; 
    e) al comma 2, lettera c), la parola:  «identici»  e'  sostituita
dalla seguente: «omogenei»; 
    f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di difensore» sono
inserite le seguenti: «anche tramite posta elettronica certificata  e
fax»; 
    g) al comma 6,  secondo  periodo,  le  parole:  «l'identita'  dei
diritti individuali» sono sostituite dalle  seguenti:  «l'omogeneita'
dei diritti individuali»; 
    h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti  i  seguenti:
«In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine,  non
superiore a novanta  giorni,  per  addivenire  ad  un  accordo  sulla
liquidazione   del   danno.   Il   processo   verbale   dell'accordo,
sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo.
Scaduto il termine  senza  che  l'accordo  sia  stato  raggiunto,  il
giudice, su istanza di almeno  una  delle  parti,  liquida  le  somme
dovute ai singoli aderenti».     
 
                               Art. 7 
          Tutela delle microimprese da pratiche commerciali 
                      ingannevoli e aggressive 
     1. All'articolo 18, comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) e'  inserita
la seguente: 
    «d-bis) "microimprese": entita', societa' o associazioni, che,  a
prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attivita' economica,
anche a titolo individuale  o  familiare,  occupando  meno  di  dieci
persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo  2,
paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003».     
  2. All'articolo 19, comma 1,    del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206,     dopo  le  parole:  «relativa  a  un  prodotto»  sono
aggiunte, infine, le seguenti: «, nonche' alle  pratiche  commerciali
scorrette tra professionisti e microimprese. Per le  microimprese  la
tutela  in  materia  di  pubblicita'  ingannevole  e  di  pubblicita'
comparativa illecita e'  assicurata  in  via  esclusiva  dal  decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 145.». 
 
                               Art. 8 
                  Contenuto delle carte di servizio 
  1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono  tenuti
i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di  un'infrastruttura
necessaria per l'esercizio di attivita' di impresa o per  l'esercizio
di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in
modo specifico i diritti,  anche  di  natura  risarcitoria,  che  gli
utenti possono esigere nei  confronti  dei  gestori  del  servizio  e
dell'infrastruttura. 
  2.    Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli  utenti
dei  servizi  pubblici   locali   e   di   garantire   la   qualita',
l'universalita' e l'economicita' delle relative  prestazioni,       le
Autorita' indipendenti di regolazione e  ogni  altro  ente  pubblico,
anche territoriale, dotato di competenze di regolazione  sui  servizi
pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di  cui  al
comma 1. Sono fatte salve  ulteriori  garanzie  che  le  imprese  che
gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente. 

 

                             Capo III

                       SERVIZI PROFESSIONALI

 
                               Art. 9 
            Disposizioni sulle professioni regolamentate 
     1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate  nel
sistema ordinistico. 
  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del
professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti
con decreto del  Ministro  vigilante,  da  adottare  nel  termine  di
centoventi giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo  stesso  termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i  parametri  per
oneri  e  contribuzioni  alle  casse  professionali  e  agli  archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto  deve  salvaguardare
l'equilibrio  finanziario,  anche  di  lungo  periodo,  delle   casse
previdenziali professionali. 
  3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto continuano ad  applicarsi,  limitatamente  alla  liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti ministeriali di cui al comma 2  e,  comunque,  non  oltre  il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito,  nelle
forme  previste  dall'ordinamento,  al   momento   del   conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere  noto  al
cliente il grado di complessita'  dell'incarico,  fornendo  tutte  le
informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del
conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve  altresi'
indicare i dati della polizza  assicurativa  per  i  danni  provocati
nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso  la  misura
del compenso e' previamente resa nota al cliente con in preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando  per  le  singole  prestazioni  tutte  le  voci  di  costo,
comprensive  di  spese,  oneri  e  contributi.  Al   tirocinante   e'
riconosciuto un rimborso spese  forfettariamente  concordato  dopo  i
primi sei mesi di tirocinio. 
  5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al
comma 1. 
  6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle  professioni
regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i  primi
sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e
il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  in
concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea
di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.  Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i consigli  nazionali  degli
ordini  e  il  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione per lo svolgimento  del  tirocinio  presso  pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del
presente comma non si applicano alle professioni  sanitarie,  per  le
quali resta confermata la normativa vigente. 
  7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate»
sono inserite le seguenti: «secondo  i  principi  della  riduzione  e
dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni  che  svolgono
attivita' similari»; 
    b) alla lettera c), il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono
soppressi; 
    c) la lettera d) e' abrogata. 
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.     
 
                               Art. 9 bis 
                     Societa' tra professionisti 
  1. All'articolo 10 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le
societa' cooperative di professionisti sono costituite da  un  numero
di soci non inferiore a tre»; 
    b) al comma 4, lettera b), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «In ogni  caso  il  numero  dei  soci  professionisti  e  la
partecipazione al capitale sociale  dei  professionisti  deve  essere
tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o
decisioni dei soci; il venir  meno  di  tale  condizione  costituisce
causa di scioglimento della societa' e  il  consiglio  dell'ordine  o
collegio professionale  presso  il  quale  e'  iscritta  la  societa'
procede alla cancellazione  della  stessa  dall'albo,  salvo  che  la
societa' non abbia provveduto a ristabilire la  prevalenza  dei  soci
professionisti nel termine perentorio di sei mesi»; 
    c) al comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: 
      «c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura
dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati
ai   clienti   dai   singoli   soci   professionisti   nell'esercizio
dell'attivita' professionale»; 
    d) al comma 7, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il
socio  professionista  puo'  opporre  agli  altri  soci  il   segreto
concernente le attivita' professionali a lui affidate»; 
    e) al comma 9, le parole: «salvi i diversi modelli  societari  ed
associativi» sono sostituite dalle seguenti: «salve  le  associazioni
professionali, nonche' i diversi modelli societari».     
 
                               Art. 10 
       Estensione ai liberi professionisti della possibilita' 
              di partecipare al patrimonio dei confidi 
     1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione
si applica anche ai confidi costituiti tra liberi  professionisti  ai
sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni».     
 
                               Art. 11 
      Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, 
  accesso alla titolarita' delle farmacie, modifica alla disciplina 
     della somministrazione dei farmaci    e altre disposizioni 
                       in materia sanitaria     
     1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie
da parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti  di
legge, nonche' di favorire le procedure per l'apertura di nuove  sedi
farmaceutiche garantendo al contempo una piu' capillare presenza  sul
territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2  aprile  1968,  n.
475,  e  successive  modificazioni,  sono   apportare   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il secondo e il terzo  comma  sono  sostituiti
dai seguenti: 
      «Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia
una farmacia ogni 3.300 abitanti. 
      La popolazione eccedente,  rispetto  al  parametro  di  cui  al
secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora
sia superiore al 50 per cento del parametro stesso»; 
    b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti  in
base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del  5  per
cento delle sedi,  comprese  le  nuove,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda  sanitaria  locale
competente per territorio, possono istituire una farmacia: 
    a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a  traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e  nelle  aree  di  servizio
autostradali ad  alta  intensita'  di  traffico,  dotate  di  servizi
alberghieri o di  ristorazione,  purche'  non  sia  gia'  aperta  una
farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; 
    b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie
di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche'  non  sia  gia'
aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri» 
    c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2. - 1. Ogni comune deve  avere  un  numero  di  farmacie  in
rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una
maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune,  sentiti
l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti  competente
per territorio, identifica le zone nelle  quali  collocare  le  nuove
farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio,
tenendo altresi' conto dell'esigenza  di  garantire  l'accessibilita'
del servizio farmaceutico anche a quei cittadini  residenti  in  aree
scarsamente abitate. 
  2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a
revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in  base  alle
rilevazioni  della  popolazione  residente  nel  comune,   pubblicate
dall'Istituto nazionale di statistica». 
  2. Ciascun comune, sulla base  dei  dati  ISTAT  sulla  popolazione
residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri  di  cui  al  comma  1,
individua  le  nuove  sedi  farmaceutiche  disponibili  nel   proprio
territorio e invia i dati alla  regione  entro  e  non  oltre  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del   presente   decreto,   la
conclusione del concorso straordinario e  l'assegnazione  delle  sedi
farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle  vacanti.  In
deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2  aprile  1968,
n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma  1
o  comunque  vacanti  non  puo'  essere  esercitato  il  diritto   di
prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio  dei
dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli  titoli  per
la copertura delle sedi farmaceutiche  di  nuova  istituzione  e  per
quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la procedura concorsuale sia stata gia' espletata o siano state  gia'
fissate le  date  delle  prove.  Al  concorso  straordinario  possono
partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato  membro  dell'Unione
europea,  iscritti  all'albo  professionale:  a)  non   titolari   di
farmacia,  in  qualunque  condizione  professionale  si  trovino;  b)
titolari di farmacia  rurale  sussidiata;  c)  titolari  di  farmacia
soprannumeraria; d) titolari di  esercizio  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248.  Non  possono
partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi
i soci di societa' titolari, di farmacia diversa  da  quelle  di  cui
alle lettere b) e c). 
  4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a
concorso ciascuna regione e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del  relativo  bando  di  concorso,  una   commissione   esaminatrice
regionale o provinciale per le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano.  Al  concorso  straordinario   si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi  per  la  copertura
delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti,  nonche'  le
disposizioni del presente articolo. 
  5.   Ciascun   candidato   puo'   partecipare   al   concorso   per
l'assegnazione di farmacia in non piu'  di  due  regioni  o  province
autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di  eta'  alla  data  di
scadenza del termine per la partecipazione al concorso  prevista  dal
bando. Ai fini della  valutazione  dell'esercizio  professionale  nel
concorso  straordinario   per   il   conferimento   di   nuove   sedi
farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo  1994,  n.
298: a) l'attivita' svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale
sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal
farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'  equiparata,  ivi  comprese  le
maggiorazioni; b) l'attivita' svolta da farmacisti  collaboratori  di
farmacia  e  da  farmacisti  collaboratori  negli  esercizi  di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
equiparata, ivi comprese le maggiorazioni. 
  6. In ciascuna regione e nelle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla  base  della  valutazione
dei titoli in  possesso  dei  candidati,  determina  una  graduatoria
unica. A parita' di punteggio, prevale il candidato piu' giovane.  Le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,  approvata  la
graduatoria,  convocano  i  vincitori  del  concorso  i  quali  entro
quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la  sede,  pena
la decadenza della stessa. Tale  graduatoria,  valida  per  due  anni
dalla data della sua pubblicazione, deve  essere  utilizzata  con  il
criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi  farmaceutiche
eventualmente resesi vacanti a seguito delle  scelte  effettuate  dai
vincitori di concorso. 
  7. Ai concorsi  per  il  conferimento  di  sedi  farmaceutiche  gli
interessati, di eta' non  superiore  ai  40  anni,  in  possesso  dei
requisiti di legge possono  concorrere  per  la  gestione  associata,
sommando i titoli  posseduti.  In  tale  caso,  ai  soli  fini  della
preferenza a parita' di punteggio, si considera  la  media  dell'eta'
dei candidati  che  concorrono  per  la  gestione  associata.  Ove  i
candidati  che  concorrono  per  la  gestione   associata   risultino
vincitori, la titolarita' della farmacia assegnata e' condizionata al
mantenimento  della  gestione  associata  da   parte   degli   stessi
vincitori, su base paritaria, per un periodo  di  dieci  anni,  fatta
salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'. 
  8. I turni e  gli  orari  di  farmacia  stabiliti  dalle  autorita'
competenti in base alle vigente normativa non impediscono  l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli  obbligatori.  Le  farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti  i  tipi  di  farmaci  e
prodotti venduti pagati direttamente dai  clienti,  dandone  adeguata
informazione alla clientela. 
  9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o  alla
provincia autonoma di Trento  e  di  Bolzano  l'individuazione  delle
nuove sedi disponibili entro  il  termine  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo, la  regione  provvede  con  proprio  atto  a  tale
individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non  provvedano
nel senso indicato  ovvero  non  provvedano  a  bandire  il  concorso
straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma  3,  il
Consiglio  dei  ministri  esercita  i  poteri  sostitutivi   di   cui
all'articolo 120 della Costituzione con  la  nomina  di  un  apposito
commissario  che  provvede   in   sostituzione   dell'amministrazione
inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai  sensi  del
presente articolo. 
  10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1,
lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni  in  cui  le  stesse
hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarita' o la  gestione
delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione
ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita'  di
una di dette farmacie da parte del comune, la  sede  farmaceutica  e'
dichiarata vacante. 
  11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  «due  anni  dall'acquisto
medesimo  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «sei   mesi   dalla
presentazione della dichiarazione di successione ». 
  12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e'  tenuto,  sulla  base
della  sua  specifica  competenza  professionale,  ad  informare   il
paziente dell'eventuale presenza in commercio  di  medicinali  aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche'  forma  farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio  e  dosaggio  unitario
uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta  dal
medico  l'indicazione   della   non   sostituibilita'   del   farmaco
prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa  richiesta
di quest'ultimo, e' tenuto a fornire il medicinale prescritto  quando
nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del  presente
comma abbia prezzo  piu'  basso  ovvero,  in  caso  di  esistenza  in
commercio  di  medicinali  a  minor  prezzo  rispetto  a  quello  del
medicinale prescritto, a fornire il  medicinale  avente  prezzo  piu'
basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, nel  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «e'  possibile»  sono
inserite le seguenti: «solo su espressa richiesta dell'assistito e». 
  Al fine di razionalizzare  il  sistema  distributivo  del  farmaco,
anche a tutela della persona, nonche' al fine di rendere maggiormente
efficiente  la  spesa  farmaceutica  pubblica,  l'AIFA,  con  propria
delibera da adottare  entro  il  31  dicembre  2012  e  pubblicizzare
adeguatamente  anche  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della
salute, revisiona le attuali modalita' di confezionamento dei farmaci
a dispensazione territoriale per  identificare  confezioni  ottimali,
anche di tipo monodose, in  funzione  delle  patologie  da  trattare.
Conseguentemente, il medico nella propria  prescrizione  tiene  conto
delle diverse tipologie di confezione. 
  13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: «che ricadono  nel  territorio  di  comuni  aventi
popolazione superiore a 12.500 abitanti  e,  comunque,  al  di  fuori
delle aree rurali come individuate  dai  piani  sanitari  regionali,»
sono soppresse. 
  14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto  legislativo  6  aprile
2006, n. 193, e' sostituito dal seguente: 
  «1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari e' effettuata
soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi  commerciali  di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
ancorche' dietro presentazione di ricetta medica,  se  prevista  come
obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali e' esclusa
per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e
successive modificazioni». 
  15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti,
sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del
Ministro  della  salute  previsto  dall'articolo  32,  comma  1,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  ad  allestire  preparazioni
galeniche officinali che non prevedono la  presentazione  di  ricetta
medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea
ufficiale italiana o nella farmacopea europea. 
  16. In sede di rinnovo dell'accordo  collettivo  nazionale  con  le
organizzazioni sindacali di categoria  maggiormente  rappresentative,
ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre  1991,  n.
412, e  successive  modificazioni,  e'  stabilita,  in  relazione  al
fatturato della farmacia a carico del Servizio  sanitario  nazionale,
nonche' ai nuovi servizi  che  la  farmacia  assicura  ai  sensi  del
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la  dotazione  minima  di
personale di cui la farmacia deve disporre ai fini  del  mantenimento
della convenzione con il Servizio sanitario nazionale. 
  17. La direzione della farmacia privata, ai sensi  dell'articolo  7
della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2
aprile 1968, n. 475, puo' essere mantenuta fino al raggiungimento del
requisito di eta'  pensionabile  da  parte  del  farmacista  iscritto
all'albo professionale.     
 
                               Art. 12 
     Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti 
  1. La tabella notarile che determina il numero e la  residenza  dei
notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio  1913,
n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti  del  Ministro  della
giustizia  in  data  23  dicembre  2009,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10  novembre  2011,
    pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  262  alla   Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011,     e' aumentata di cinquecento
posti. 
  2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro 120 giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione
del  presente  decreto-legge,  i  posti  di  cui  al  comma  1   sono
distribuiti nei distretti e nei  singoli  comuni  in  essi  compresi,
secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge    16
febbraio 1913,     n. 89. 
  3. Entro il 31  dicembre  2012  sono  espletate  le  procedure  del
concorso per la nomina a 200 posti  di  notaio  bandito  con  decreto
direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina
a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del
27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per  complessivi  550  nuovi
posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e'  bandito  un  ulteriore
concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio.      Tale
concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla
data di pubblicazione del bando.     Entro  il  31  dicembre  2014  e'
bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti
di notaio.    Tale concorso deve concludersi con la nomina dei  notai
entro un anno dalla data di pubblicazione  del  bando.       All'esito
della copertura dei posti di cui al  presente  articolo,  la  tabella
notarile che determina il numero e la residenza dei notai,  udite  le
Corti d'appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni  tre  anni.
   A decorrere  dall'anno  2015,  e'  comunque  bandito  un  concorso
annuale,  da  concludere  con  la  nomina  dei  notai  entro   l'anno
successivo alla data di pubblicazione del relativo bando,      per  la
copertura di tutti i posti che si rendono disponibili. 
  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913,  n.
89, sono sostituiti dai seguenti: 
    «Per   assicurare   il   funzionamento   regolare   e    continuo
dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o  nella  frazione  di
Comune  assegnatagli  studio  aperto  con  il  deposito  degli  atti,
registri e repertori notarili, e deve  assistere  personalmente  allo
studio stesso almeno  tre  giorni  a  settimana  e  almeno  uno  ogni
quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. 
    Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in  tutto
il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui  trovasi  la
sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del
distretto notarile in cui trovasi la sede stessa». 
  5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e' sostituito dal seguente: 
    «Egli non puo'  esercitarlo  fuori  del  territorio  della  Corte
d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.». 
  6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913,  n.  89,  dopo  le
parole «stesso distretto» aggiungere: «di Corte d'Appello». 
  7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge  16
febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo  39  del  decreto
legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti: 
    «a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale  nel  cui
circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per
il quale si procede e' stato commesso; 
    b) al presidente del Consiglio notarile  del  distretto  nel  cui
ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale  il  fatto
per il quale  si  procede  e'  stato  commesso.  Se  l'infrazione  e'
addebitata allo stesso  presidente,      l'iniziativa  spetta       al
consigliere  che  ne  fa  le  veci,  previa  delibera  dello   stesso
consiglio. La stessa delibera e' necessaria in caso di intervento  ai
sensi dell'articolo 156 bis, comma 5.». 
  8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16  febbraio  1913,  n.
89, come modificato  dall'articolo  41  del  decreto  legislativo  
agosto 2006, n. 249, le parole «di cui  all'articolo  153,  comma  1,
lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:  «in  cui  il  notaio  ha
sede». 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 

 

                               Capo IV

                  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

 
                               Art. 13 
         Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale 
                      per i clienti vulnerabili 
  1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore
del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas  naturale  per  i
clienti vulnerabili di cui all'  articolo 22 del decreto  legislativo
23 maggio 2000, n. 164, e  successive  modificazioni,       ai  valori
europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura
dei  costi  di  approvvigionamento   di   gas   naturale,   introduce
progressivamente tra  i  parametri  in  base  ai  quali  e'  disposto
l'aggiornamento anche  il  riferimento  per  una  quota  gradualmente
crescente  ai  prezzi  del  gas  rilevati  sul  mercato.  In   attesa
dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma
1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i  mercati  di  riferimento  da
considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130. 
 
                               Art. 14 
          Misure per ridurre i costi di approvvigionamento 
                   di gas naturale per le imprese 
     1. Le capacita' di stoccaggio di gas  naturale  che  si  rendono
disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio
strategico  di  cui  all'articolo  12,  comma  11-ter,  del   decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' delle nuove modalita'  di
calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in  base  ai  criteri
determinati  dal  Ministero  dello  sviluppo   economico   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  l'offerta  alle  imprese
industriali, di servizi  integrati  di  trasporto  a  mezzo  gasdotti
esteri e di rigassificazione, comprensivi  dello  stoccaggio  di  gas
naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto
di gas naturale  dall'estero,  secondo  criteri  di  sicurezza  degli
approvvigionamenti  stabiliti  nello  stesso  decreto,  nonche'  alle
imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di
rigassificazione  dei   propri   utenti   in   presenza   di   eventi
imprevedibili. 
  2. I servizi di cui al  comma  1  sono  offerti  dalle  imprese  di
rigassificazione e  di  trasporto  in  regime  regolato,  in  base  a
modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1. 
  3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di  gas  naturale
disponibili non assegnate ai sensi del comma 1 sono assegnate secondo
le modalita' di cui all'articolo 12,  comma  7,  lettera  a),  ultimo
periodo, del  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 
  4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto  nel  volume  di
stoccaggio strategico  che  si  rende  disponibile  a  seguito  delle
rideterminazioni di cui  al  comma  1  e'  ceduto  dalle  imprese  di
stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma
1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico. 
  5. Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la
riduzione  dei  costi  di  approvvigionamento  di  gas  naturale,  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto,
monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri  di  importazione
di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la
allocazione coordinata delle capacita' lungo tali gasdotti e ai  loro
punti  di  interconnessione,  in  coordinamento  con  le   competenti
autorita' dell'Unione europea e dei Paesi terzi interessati. 
  6.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.     
 
                               Art. 15 
         Disposizioni in materia di separazione proprietaria 
     1. Al fine di introdurre la piena terzieta' dei servizi regolati
di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e  di  distribuzione
dalle altre attivita' della relativa filiera svolte  in  concorrenza,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il  gas,  da  emanare  entro  il  31  maggio  2012,  sono
disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita', cui si conforma
la societa' SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il modello di separazione proprietaria di  cui  all'articolo  19  del
decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,  emanato  in  attuazione
della direttiva 2009/73/CE. 
  2. Con il decreto  di  cui  al  comma  1  e'  assicurata  la  piena
terzieta' della societa' SNAM S.p.a.  nei  confronti  della  maggiore
impresa di  produzione  e  vendita  di  gas,  nonche'  delle  imprese
verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas  naturale  e
di energia elettrica. 
  3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  adegua   la
regolazione al nuovo assetto societario, anche al fine di  effettuare
le notifiche per le certificazioni di cui all'articolo 9 del  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93.     
 
                               Art. 16 
  Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche 
     1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e  sviluppo
delle risorse energetiche nazionali strategiche  di  idrocarburi  nel
rispetto  del  dettato  dell'articolo  117  della  Costituzione,  dei
principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei  cittadini  e
di tutela della qualita' ambientale e paesistica, di  rispetto  degli
equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori  e  piu'
avanzati standard  internazionali  di  qualita'  e  sicurezza  e  con
l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, garantendo  maggiori
entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per individuare  le
maggiori  entrate  effettivamente  realizzate  e  le   modalita'   di
destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di
progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita  dei  territori
di insediamento degli impianti produttivi e dei  territori  limitrofi
nonche' ogni altra disposizione attuativa  occorrente  all'attuazione
del presente articolo. 
  2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme
vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.     
 
                               Art. 17 
         Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti 
     1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti  che
siano  anche  titolari  della  relativa  autorizzazione   petrolifera
possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o  rivenditore
nel  rispetto  della  vigente  normativa  nazionale  ed  europea.   A
decorrere dal 30 giugno  2012  eventuali  clausole  contrattuali  che
prevedano  per  gli  stessi  gestori  titolari  forme  di   esclusiva
nell'approvvigionamento  cessano  di  avere  effetto  per  la   parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto  vendita.  Nei  casi  previsti  dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni  economiche
e l'uso del marchio. 
  2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza  del
mercato  anche  attraverso  una  diversificazione   nelle   relazioni
contrattuali tra i titolari  di  autorizzazioni  o  concessioni  e  i
gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da  12  a
14  dell'articolo  28  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono sostituiti dai seguenti: 
  «12. Fermo restando quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni,  e  dalla  legge  5
marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di  comodato  e
fornitura  ovvero  somministrazione  possono  essere  adottate,  alla
scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con  assenso
delle parti, differenti tipologie contrattuali  per  l'affidamento  e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti,  nel
rispetto delle normative nazionale e europea,  e  previa  definizione
negoziale di ciascuna tipologia  mediante  accordi  sottoscritti  tra
organizzazioni di rappresentanza dei  titolari  di  autorizzazione  o
concessione e dei gestori  maggiormente  rappresentative,  depositati
inizialmente presso il Ministero dello sviluppo  economico  entro  il
termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni  successive  entro
trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso  in  cui  entro  il
termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui
al  precedente  periodo,  ciascuna  delle  parti  puo'  chiedere   al
Ministero dello  sviluppo  economico,  che  provvede  nei  successivi
novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali.
Tra le forme contrattuali di cui sopra potra'  essere  inclusa  anche
quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative  ai
gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della
sola licenza di esercizio, purche'  comprendano  adeguate  condizioni
economiche per la remunerazione degli  investimenti  e  dell'uso  del
marchio. 
  12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e  europea  e  delle
clausole contrattuali conformi alle tipologie di  cui  al  comma  12,
sono  consentite  le  aggregazioni  di   gestori   di   impianti   di
distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacita'
di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di
trasporto dei medesimi. 
  12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da  emanare,  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96,  per  l'attuazione
della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri  di  mantenere  un  livello
minimo di scorte di petrolio greggio  e/o  di  prodotti  petroliferi,
sono altresi' stabiliti i criteri per la costituzione di  un  mercato
all'ingrosso dei carburanti. 
  13. In ogni momento i titolari degli impianti  e  i  gestori  degli
stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono  accordarsi  per
l'effettuazione del riscatto degli  impianti  da  parte  del  gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto  degli  investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione  agli  eventuali  canoni  gia'
pagati, dell'avviamento e  degli  andamenti  del  fatturato,  secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
  14. I nuovi contratti di cui  al  comma  12  devono  assicurare  al
gestore  condizioni  contrattuali  eque  e  non  discriminatorie  per
competere nel mercato di riferimento». 
  3. I comportamenti posti in  essere  dai  titolari  degli  impianti
ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire  o  limitare,
in via di  fatto  o  tramite  previsioni  contrattuali,  le  facolta'
attribuite dal  presente  articolo  al  gestore  integrano  abuso  di
dipendenza economica, ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo  9
della legge 18 giugno 1998, n. 192. 
  4.  All'articolo  28  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza  del
mercato e la qualita' dei  servizi  nel  settore  degli  impianti  di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti: 
    a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di  alimenti  e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  della  legge  25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e  il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' e professionali  di  cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
    b)  l'esercizio  dell'attivita'  di  un  punto  di  vendita   non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti  di  ampiezza  della
superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita  di  tabacchi,
nel  rispetto  delle  norme  e  delle   prescrizioni   tecniche   che
disciplinano lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  alla  presente
lettera, presso gli impianti  di  distribuzione  carburanti  con  una
superficie minima di 500 mq; 
    c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa  al  bene  e  al  servizio  posto  in  vendita,  a
condizione che l'ente proprietario o gestore della  strada  verifichi
il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale»; 
    b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di  nuova
realizzazione,  anche  se  installate  su  impianti  esistenti,  sono
esercitate  dai  soggetti  titolari  della   licenza   di   esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata  dall'ufficio
tecnico  di  finanza,  salvo  rinuncia  del  titolare  della  licenza
dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi  lo  svolgimento
delle  predette  attivita'.  Limitatamente  alle  aree  di   servizio
autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso
in cui tali  attivita'  si  svolgano  in  locali  diversi  da  quelli
affidati al titolare della licenza di esercizio. In  ogni  caso  sono
fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in  corso
alla data del  31  gennaio  2012,  nonche'  i  vincoli  connessi  con
procedure competitive in aree autostradali in  concessione  espletate
secondo  gli  schemi  stabiliti  dall'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214 »; 
    c) al comma 4 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
comuni  non  rilasciano  ulteriori  autorizzazioni  o   proroghe   di
autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili»; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. L'adeguamento di cui al comma 5 e' consentito a condizione  che
l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma  3.
Per gli  impianti  esistenti  l'adeguamento  ha  luogo  entro  il  31
dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  determinare   in   rapporto
all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di  1.000  euro  a  un
massimo di 5.000 euro per ogni mese di  ritardo  nell'adeguamento  e,
per  gli  impianti  incompatibili,  costituisce  causa  di  decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32,   dichiarata   dal   comune
competente». 
  5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, sono aggiunte, in fine le  seguenti  parole:  «o  che  prevedano
obbligatoriamente  la  presenza  contestuale  di  piu'  tipologie  di
carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione,  se  tale  ultimo
obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi  e  non
proporzionali alle finalita' dell'obbligo». 
  6. Al metano per autotrazione  e'  riconosciuta  la  caratteristica
merceologica di carburante. 
  7. Agli impianti di distribuzione del metano  per  autotrazione  si
applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, e  successive  modificazioni,  e  dell'articolo
83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive  modificazioni,  con  decreto  da  emanare
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, stabilisce i principi generali  per
l'attuazione  dei  piani  regionali  di  sviluppo  della  rete  degli
impianti di distribuzione del  metano,  nel  rispetto  dell'autonomia
delle regioni e degli  enti  locali.  I  piani,  tenuto  conto  dello
sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di  adeguate
reti di gasdotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure
di  autorizzazione  per  la  realizzazione  di  nuovi   impianti   di
distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti. 
  9. Al fine di favorire  e  promuovere  la  produzione  e  l'uso  di
biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche in realta' geografiche dove la
rete del metano non  e'  presente,  i  piani  regionali  sul  sistema
distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilita' di
autorizzare con iter semplificato la  realizzazione  di  impianti  di
distribuzione  e  di  rifornimento  di  biometano  anche  presso  gli
impianti di produzione di biogas, purche' sia garantita  la  qualita'
del biometano. 
  10. Il Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica invigore  a  livello   dell'Unione   europea   nonche'   nel   rispetto
dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e
modalita' per: 
    a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione  del
metano e del GPL e presso gli impianti di compressione  domestici  di
metano; 
    b) l'erogazione contemporanea di  carburanti  liquidi  e  gassosi
(metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto. 
  11. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, coerentemente con
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per  la
diffusione del metano per autotrazione, entro  novanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  adotta  misure
affinche' nei codici di rete e di distribuzione  di  cui  al  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  siano  previste  modalita'  per
accelerare  i  tempi  di  allacciamento   dei   nuovi   impianti   di
distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o
di  distribuzione  di  gas,  per  ridurre   gli   stessi   oneri   di
allacciamento, in particolare per le aree dove  tali  impianti  siano
presenti in misura limitata, nonche' per la  riduzione  delle  penali
per i superi di capacita' impegnata previste per gli stessi impianti. 
  12. All'articolo 167 del codice della  strada  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione  esclusiva
o doppia a metano, GPL, elettrica e  ibrida  e  dotati  di  controllo
elettronico  della  stabilita',  possono  circolare  con  una   massa
complessiva a pieno carico che non superi del  15  per  cento  quella
indicata nella carta di  circolazione,  purche'  tale  eccedenza  non
superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata  nella
carta di circolazione piu' una tonnellata. Si applicano  le  sanzioni
di cui al comma 2»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione  esclusiva
o doppia a metano, GPL, elettrica e  ibrida  e  dotati  di  controllo
elettronico  della  stabilita',  possono  circolare  con  una   massa
complessiva a pieno carico che non superi del  15  per  cento  quella
indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui
al comma 3»; 
    c) al comma 5 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o  un
articolato sia costituito da un veicolo trainante  di  cui  al  comma
2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa  e'  calcolata  separatamente
tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al  comma
2-bis per il veicolo trattore  e  il  5  per  cento  per  il  veicolo
rimorchiato.»; 
    d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza  di  massa
ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  comma  10  e'
pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10  per  cento  piu'  una
tonnellata della massa complessiva  a  pieno  carico  indicata  sulla
carta di circolazione». 
  13. All'articolo 62 del codice  della  strada  di  cui  al  decreto
legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis e' abrogato. 
  14. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti  e  istituzioni
da esse dipendenti o controllati e i gestori di servizi  di  pubblica
utilita',  al  momento  della  sostituzione  del   rispettivo   parco
autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i
veicoli alimentati a metano e per i veicoli  a  GPL.  Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.     
 
                               Art. 18 
     Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati 
                      fuori dei centri abitati 
  1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  dopo  la  parola  «dipendenti»  sono  aggiunte  le  parole   «o
collaboratori» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 
  «Nel rispetto delle norme  di  circolazione  stradale,  presso  gli
impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di  fuori  dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del  codice  della  strada  o
degli  strumenti  urbanistici  comunali,  non  possono  essere  posti
vincoli  o  limitazioni  all'utilizzo   continuativo,   anche   senza
assistenza, delle apparecchiature per la  modalita'  di  rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato.». 
 
 
                               Art. 19 
Miglioramento  delle  informazioni  al  consumatore  sui  prezzi  dei
                             carburanti 
  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  adottare
entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, e' definita la nuova metodologia di
calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello
sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea  ai
sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999  e
della successiva  Decisione  della  Commissione  1999/566/CE  del  26
luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con  la  modalita'
di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia  di  carburante
per autotrazione. 
  2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno  o  piu'  decreti  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  sono  definite  le   modalita'
attuative della disposizione di cui al secondo periodo  dell'articolo
15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  in
ordine alla cartellonistica di  pubblicizzazione  dei  prezzi  presso
ogni punto vendita di  carburanti,  in  modo  da  assicurare  che  le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi  in  modalita'  non
servito, ove presente,  senza  indicazioni  sotto  forma  di  sconti,
secondo  il  seguente  ordine  dall'alto  verso  il  basso:  gasolio,
benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i  prezzi  delle
altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di
rifornimento con servizio  debbano  essere  riportati  su  cartelloni
separati, indicando quest'ultimo prezzo come  differenza  in  aumento
rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente. 
  3. Con il decreto di cui al comma  2  si  prevedono,  altresi',  le
modalita'    di    evidenziazione,    nella    cartellonistica     di
pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di  carburanti,
delle prime due cifre decimali rispetto alla terza,  dopo  il  numero
intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita. 
  4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi  2  e  3
sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,    
sentito il Garante     per la sorveglianza  dei  prezzi  istituito  ai
sensi dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza. 
 
                               Art. 20 
Fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione  dei
                             carburanti 
  1.    All'articolo 28 del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al
comma 1,     le parole «in misura non  eccedente  il  venticinque  per
cento dell'ammontare complessivo del fondo  annualmente  consolidato»
sono abrogate, le parole «due esercizi annuali» sono sostituite dalle
parole «tre  esercizi  annuali»  e  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: «2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da
emanare entro il 30 giugno 2012, e'  determinata  l'entita'  sia  dei
contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al  fondo
di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre  anni,
articolandola in una  componente  fissa  per  ciascuna  tipologia  di
impianto e in una variabile in funzione dei  litri  erogati,  tenendo
altresi' conto della densita' territoriale degli impianti all'interno
del medesimo bacino di utenza». 
 
                               Art. 21 
       Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza 
         e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica 
     1. In relazione al processo di integrazione del mercato  europeo
ed ai cambiamenti in corso nel  sistema  elettrico,  con  particolare
riferimento  alla  crescente  produzione  da  fonte  rinnovabile  non
programmabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  emana  indirizzi  e
modifica per quanto di competenza le disposizioni  attuative  di  cui
all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
allo scopo di contenere i costi  e  garantire  sicurezza  e  qualita'
delle forniture di energia elettrica, anche attraverso il  ricorso  a
servizi di flessibilita', nel rispetto dei criteri e dei principi  di
mercato. 
  2. Al comma 2 dell'articolo 19  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono premesse le seguenti parole: «Per  la  prima  volta
entro il 30 giugno 2012 e successivamente» e  nel  medesimo  comma  2
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In esito  alla  predetta
analisi, l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  adotta  con
propria delibera, entro i successivi sessanta giorni, le  misure  sui
sistemi di protezione e di difesa delle  reti  elettriche  necessarie
per  garantire  la  sicurezza  del  sistema,  nonche'  definisce   le
modalita' per la rapida installazione  di  ulteriori  dispositivi  di
sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad  elevata
concentrazione di potenza non programmabile». 
  3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di  incentivazione
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  di  cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.
28, allo scopo di conferire maggiore  flessibilita'  e  sicurezza  al
sistema  elettrico,  puo'  essere  rideterminata  la  data   per   la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle  attrezzature
utilizzate  in  impianti  fotovoltaici,  in  attuazione  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  4. A far data dall'entrata in vigore  del  presente  provvedimento,
sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,
recante «Normalizzazione  delle  reti  di  distribuzione  di  energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a  tensione  compresa
fra 100 e 1000 volt». 
  5. Dalla medesima  data  di  cui  al  comma  4,  si  intende  quale
normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali  di  tensione
dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI
8-6, emanata dal Comitato  Elettrotecnico  Italiano  (CEI)  in  forza
della legge 1° marzo 1968, n. 186. 
  6. Al fine di  facilitare  ed  accelerare  la  realizzazione  delle
infrastrutture di rete di interesse nazionale, su richiesta  motivata
dei concessionari  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
istruisce la domanda  ricevuta  circa  l'individuazione  dei  singoli
asset regolati, definendo la  relativa  remunerazione  entro  novanta
giorni dal ricevimento della stessa richiesta.     
 
                               Art. 22 
       Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati 
                  dell'energia elettrica e del gas 
  1. Al fine di promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia
elettrica e del gas,  il  Sistema  informatico  Integrato,  istituito
presso  l'Acquirente  Unico  ai   sensi   dell'articolo   1-bis   del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito  , con modificazioni,
    dalla legge 13 agosto 2010, n.  129,  e'  finalizzato  anche  alla
gestione delle informazioni relative ai consumi di energia  elettrica
e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui  al  comma  1  del
medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui  punti
di prelievo ed ai dati identificativi dei  clienti  finali,  anche  i
dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas.
L'Autorita' per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  adegua  i  propri
provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore  della
presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa
e l'accesso delle societa' di vendita ai  dati  gestiti  dal  Sistema
informatico integrato. 
  2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione
di cui al comma 1 da parte degli operatori  e'  sanzionato  da  parte
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  Gas   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
                               Art. 23 
Semplificazione delle  procedure  per  l'approvazione  del  piano  di
                              sviluppo 
                della rete di trasmissione nazionale 
  1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un  Piano
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e  le  procedure  di
valutazione,  consultazione   pubblica   ed   approvazione   previste
dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1°  giugno  2011,
n. 93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla  verifica  di
assoggettabilita' a procedura VAS di cui all'articolo 12 del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  ed  e'  comunque  sottoposto  a
procedura VAS ogni tre anni. 
  2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' a procedura  VAS  di
cui al comma precedente,  il  piano  di  sviluppo  della  rete  e  il
collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di
dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere. 
 
                               Art. 24 
           Accelerazione delle attivita' di disattivazione 
                 e smantellamento dei siti nucleari 
     1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti
nucleari, per i quali sia stata  richiesta  l'autorizzazione  di  cui
all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  da
almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni  competenti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. A tal fine, le osservazioni delle  Amministrazioni  previste
dalle normative  vigenti  sono  formulate  all'ISPRA  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Su
motivata richiesta dell'Amministrazione interessata,  il  termine  di
cui al  primo  periodo  puo'  essere  prorogato  dall'Amministrazione
procedente di ulteriori sessanta giorni. 
  2. Qualora le Amministrazioni competenti  non  rilascino  i  pareri
entro il termine previsto al comma 1,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le
modalita' di cui alla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  al  fine  di
concludere la procedura di valutazione  entro  i  successivi  novanta
giorni. 
  3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella  realizzazione  delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e  di  garantire
nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo
restando le specifiche procedure previste per  la  realizzazione  del
Deposito  Nazionale  e  del  Parco  Tecnologico  di  cui  al  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la Sogin  S.p.A.  segnala  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   alle   amministrazioni
competenti,  nell'ambito   delle   attivita'   richieste   ai   sensi
dell'articolo  6  della  legge  31  dicembre   1962,   n.   1860,   e
dell'articolo 148, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 230, le operazioni e gli  interventi  per  i  quali  risulta
prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni,  in  attesa
dell'ottenimento  dell'autorizzazione  alla   disattivazione.   Entro
trenta giorni, il Ministero dello sviluppo economico,  sentito  ISPRA
per le esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, valuta le
priorita' proposte e convoca per esse la conferenza  dei  servizi  di
cui alla legge 7 agosto 1990,  n.  241,  al  fine  di  concludere  la
procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni. 
  4.  Fatte  salve  le   specifiche   procedure   previste   per   la
realizzazione  del  Deposito  Nazionale  e  del   Parco   Tecnologico
richiamate  al  comma  3,  l'autorizzazione  alla  realizzazione  dei
progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo  55  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche' le  autorizzazioni
di cui all'articolo 6 della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  e
all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, rilasciate a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  valgono  anche  quale  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' e  urgenza,  costituiscono  varianti  agli
strumenti   urbanistici   e    sostituiscono    ogni    provvedimento
amministrativo, autorizzazione,  concessione,  licenza,  nulla  osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati,  previsti
dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle  opere.
Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla  realizzazione  o   allo
smantellamento di opere  che  comportano  modifiche  sulle  strutture
impiantistiche e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato  del
comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al
presente comma; tali amministrazioni si  pronunciano  entro  sessanta
giorni  dalla  richiesta  da  parte  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  fatta  salva  l'esecuzione  della  valutazione  d'impatto
ambientale ove prevista. In caso di  mancata  pronuncia  nel  termine
indicato al periodo precedente, si applica la  procedura  di  cui  al
comma 2 con la convocazione della conferenza di servizi.  La  regione
competente puo' promuovere accordi  tra  il  proponente  e  gli  enti
locali interessati dagli interventi di cui  al  presente  comma,  per
individuare misure di compensazione e riequilibrio  ambientale  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui  al
presente comma che insistono sul sito gia' interessato  dall'impianto
non  necessitano  di  variante   agli   strumenti   urbanistici   ove
compatibili con gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto;
negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncia nella
prima  seduta  successiva  al  rilascio  dell'autorizzazione  stessa,
informandone il Ministero dello sviluppo economico. 
  5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25,  comma  3,  del
decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.  31,  e'  quella  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  18  febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  aprile
2003,  n.  83.  Le  disponibilita'  correlate  a   detta   componente
tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione  e
gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito  Nazionale  e
le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente  alle  attivita'
funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli
impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del  combustibile
nucleare ed alle attivita' connesse  e  conseguenti,  mentre  per  le
altre attivita' sono impiegate  a  titolo  di  acconto  e  recuperate
attraverso le entrate  derivanti  dal  corrispettivo  per  l'utilizzo
delle strutture del  Parco  Tecnologico  e  del  Deposito  Nazionale,
secondo modalita' stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a riduzione
della tariffa elettrica a carico degli utenti. 
  6. Il comma 104 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
e' sostituito dal seguente: 
  «104. I soggetti produttori  e  detentori  di  rifiuti  radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e europea, anche
in  relazione  agli  sviluppi  della  tecnica  e   alle   indicazioni
dell'Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al
Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi  e  le  modalita'
tecniche del conferimento sono definiti  con  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  anche   avvalendosi
dell'organismo per la sicurezza  nucleare  di  cui  all'articolo  21,
comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214». 
  7. All'articolo 27, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «Parco
Tecnologico» sono inserite  le  seguenti:  «entro  sette  mesi  dalla
definizione dei medesimi criteri».     
 
                              Art. 24 bis 
       Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore 
          dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 
  1. All'articolo 21 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: 
  «19-bis. All'onere derivante dal funzionamento  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di  regolazione
e controllo dei servizi idrici  di  cui  al  comma  19,  si  provvede
mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi
stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b),  della  legge
14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo
1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite  all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ai sensi del  comma  19,  la  pianta
organica dell'Autorita' e' incrementata di quaranta posti.».     
 
                              Art. 24 ter 
               Gare per le concessioni idroelettriche 
  1. Al comma 2 dell'articolo 12 del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, e successive modificazioni, le parole:  «il  termine  di
sei  mesi  dalla  data  di   entrata   in   vigore   della   presente
disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «il 30  aprile  2012».
    

                               Capo V

                        SERVIZI PUBBLICI LOCALI

 
                               Art. 25 
      Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali 
     1. Al decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione  dello
svolgimento dei  servizi  pubblici  locali).  -  1.  A  tutela  della
concorrenza e dell'ambiente, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei  servizi  pubblici
locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini  territoriali
ottimali e omogenei  tali  da  consentire  economie  di  scala  e  di
differenziazione idonee a  massimizzare  l'efficienza  del  servizio,
entro il termine del 30 giugno 2012. La  dimensione  degli  ambiti  o
bacini territoriali ottimali  di  norma  deve  essere  non  inferiore
almeno a  quella  del  territorio  provinciale.  Le  regioni  possono
individuare specifici bacini territoriali di  dimensione  diversa  da
quella  provinciale,  motivando  la  scelta  in  base  a  criteri  di
differenziazione territoriale e socio-economica e in base a  principi
di  proporzionalita',  adeguatezza  ed   efficienza   rispetto   alle
caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata
entro il 31 maggio  2012  previa  lettera  di  adesione  dei  sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia' costituito ai
sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine  di  cui  al  primo
periodo del  presente  comma,  e'  fatta  salva  l'organizzazione  di
servizi pubblici locali di settore in ambiti  o  bacini  territoriali
ottimali gia' prevista in attuazione di specifiche direttive  europee
nonche' ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle
disposizioni regionali che abbiano gia' avviato  la  costituzione  di
ambiti o bacini territoriali di dimensione  non  inferiore  a  quelle
indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato,
il  Consiglio  dei  ministri,  a  tutela  dell'unita'  giuridica   ed
economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8  della
legge 5 giugno 2003, n.  131,  per  organizzare  lo  svolgimento  dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini  territoriali  ottimali  e
omogenei,  comunque  tali  da  consentire  economie  di  scala  e  di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. 
  2. In sede  di  affidamento  del  servizio  mediante  procedura  ad
evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione
costituisce elemento di valutazione dell'offerta. 
  3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento
dei servizi a evidenza pubblica  da  parte  di  regioni,  province  e
comuni o degli enti  di  governo  locali  dell'ambito  o  del  bacino
costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111.  A  tal  fine,  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,
nell'ambito dei compiti di  tutela  e  promozione  della  concorrenza
nelle regioni  e  negli  enti  locali,  comunica,  entro  il  termine
perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia
e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione  delle
procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di   mancata
comunicazione entro il termine  di  cui  al  periodo  precedente,  si
prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'. 
  4. Fatti salvi i finanziamenti  ai  progetti  relativi  ai  servizi
pubblici  locali  di  rilevanza  economica  cofinanziati  con   fondi
europei, i finanziamenti a qualsiasi  titolo  concessi  a  valere  su
risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119,  quinto  comma,
della Costituzione sono  prioritariamente  attribuiti  agli  enti  di
governo degli ambiti o dei bacini  territoriali  ottimali  ovvero  ai
relativi  gestori  del  servizio  selezionati  tramite  procedura  ad
evidenza pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di  regolazione
competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del
servizio reso  sulla  base  dei  parametri  stabiliti  dall'Autorita'
stessa. 
  5. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al  patto  di
stabilita'  interno  secondo  le  modalita'  definite   dal   decreto
ministeriale   previsto   dall'articolo   18,   comma   2-bis,    del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente
locale o l'ente di governo locale dell'ambito  o  del  bacino  vigila
sull'osservanza da parte delle societa' di cui al periodo  precedente
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno. 
  6. Le societa' affidatarie in house  sono  tenute  all'acquisto  di
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n.  163,  e  successive  modificazioni.  Le  medesime
societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita'  per
il reclutamento del personale e per il conferimento  degli  incarichi
nel rispetto dei principi di cui al  comma  3  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' delle disposizioni
che stabiliscono a carico degli enti  locali  divieti  o  limitazioni
alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di  natura  retributiva  o  indennitarie  e  per  le
consulenze anche degli amministratori»; 
    b) all'articolo 4: 
      1)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «libera  prestazione  dei
servizi,»  sono  inserite  le  seguenti:  «dopo  aver  individuato  i
contenuti  specifici  degli   obblighi   di   servizio   pubblico   e
universale»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Per gli enti territoriali con popolazione  superiore  a  10.000
abitanti, la delibera di cui al comma 2  e'  adottata  previo  parere
obbligatorio dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,
che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla  base  dell'istruttoria
svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in  sua
assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e
sufficienti  all'attribuzione  di  diritti  di   esclusiva   e   alla
correttezza  della  scelta  eventuale  di  procedere  all'affidamento
simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali.  La
delibera e il parere  sono  resi  pubblici  sul  sito  internet,  ove
presente, e con ulteriori modalita' idonee»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato,
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma  1  e  del
relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2,  e'  effettuato
entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi  ordinamenti  degli
enti locali. La delibera  quadro  di  cui  al  comma  2  e'  comunque
adottata prima di  procedere  al  conferimento  e  al  rinnovo  della
gestione dei servizi, entro trenta giorni dal  parere  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato. In assenza  della  delibera,
l'ente locale non  puo'  procedere  all'attribuzione  di  diritti  di
esclusiva ai sensi del presente articolo»; 
      4) al comma 11: 
  4.1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) prevede  l'impegno  del  soggetto  gestore  a  conseguire
economie di gestione con riferimento  all'intera  durata  programmata
dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione
dell'offerta,  la  misura  delle  anzidette  economie   e   la   loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi  agli  utenti
ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a  processi  di
efficientamento relativi al personale;»; 
  4.2) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
    «g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi
aggiudicatari  del  servizio,  prevedendo,  tra   gli   elementi   di
valutazione  dell'offerta,  l'adozione   di   strumenti   di   tutela
dell'occupazione»; 
  5) al comma 13, le  parole:  «somma  complessiva  di  900.000  euro
annui» sono sostituite dalle seguenti: «somma complessiva di  200.000
euro annui»; 
  6) al comma 32: 
    6.1) alla lettera a), in fine, le parole: «alla data del 31 marzo
2012» sono sostituite dalle seguenti:  «alla  data  del  31  dicembre
2012. In deroga, l'affidamento per la gestione puo' avvenire a favore
di un'unica societa' in house risultante dalla integrazione operativa
di  preesistenti  gestioni  in  affidamento  diretto  e  gestioni  in
economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello
di ambito o di bacino territoriale ottimale  ai  sensi  dell'articolo
3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la  costituzione
dell'unica azienda in capo  alla  societa'  in  house  devono  essere
perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In  tal  caso  il
contratto  di  servizio   dovra'   prevedere   indicazioni   puntuali
riguardanti il livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio
per utente, il livello di investimenti programmati  ed  effettuati  e
obbiettivi di performance (redditivita',  qualita',  efficienza).  La
valutazione dell'efficacia e  dell'efficienza  della  gestione  e  il
rispetto delle condizioni previste nel  contratto  di  servizio  sono
sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorita' di  regolazione
di  settore.  La  durata  dell'affidamento   in   house   all'azienda
risultante dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a
tre anni a decorrere dal 1° gennaio  2013.  La  deroga  di  cui  alla
presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello
di ambito o di bacino territoriale che gia'  prevedano  procedure  di
affidamento ad evidenza pubblica.»; 
    6.2) alla lettera b), in fine,  le  parole:  «alla  data  del  30
giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31  marzo
2013»; 
  7) dopo il comma 32-bis e' inserito il seguente: 
    «32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di
non  pregiudicare  la  necessaria  continuita'  nell'erogazione   dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e
privati esercenti  a  qualsiasi  titolo  attivita'  di  gestione  dei
servizi   pubblici   locali   assicurano   l'integrale   e   regolare
prosecuzione delle attivita' medesime anche  oltre  le  scadenze  ivi
previste, ed in particolare il rispetto degli  obblighi  di  servizio
pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di  cui
all'articolo 2, comma  3,  lettera  e),  del  presente  decreto  alle
condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed  agli  altri
atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo  gestore  e
comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino  all'apertura
del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo
puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione  a  quanto  previsto
nel presente articolo»; 
  8) al comma 33-ter le parole:  «Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e la coesione territoriale, adottato,  entro  il  31  gennaio
2012» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministro  per  gli  affari
regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012»; 
  9) al comma 34: 
    9.1)  sono  soppresse  le  parole:  «il  servizio  di   trasporto
ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19  novembre
1997, n. 422»; 
    9.2) dopo le  parole:  «il  servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»  sono
inserite le seguenti: «, ad eccezione di quanto  previsto  dal  comma
33»; 
    9.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo  al
trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino  alla
scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti  e
i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita'
all'articolo 5 del  regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2007,  ed  in  conformita'
all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.»; 
  10) il comma 34-bis e' abrogato; 
  11) al comma 35 sono premessi i seguenti: 
    «34-ter.  Gli  affidamenti  diretti,  in  materia  di   trasporto
pubblico locale su gomma, gia' affidati  ai  sensi  dell'articolo  61
della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in conformita'  all'articolo  8
del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata  in
vigore della presente disposizione, cessano  alla  scadenza  prevista
nel contratto di affidamento. 
    34-quater. Gli affidamenti in essere a valere  su  infrastrutture
ferroviarie  interessate  da  investimenti  compresi   in   programmi
co-finanziati  con  risorse  dell'Unione  europea  cessano   con   la
conclusione  dei  lavori   previsti   dai   relativi   programmi   di
finanziamento e, ove  necessari,  dei  connessi  collaudi,  anche  di
esercizio». 
  2. All'articolo 114 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende  speciali  e  le
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno  secondo
le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno  e  per  gli  affari
regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza  Stato-Citta'
ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine,
le aziende speciali e le istituzioni  si  iscrivono  e  depositano  i
propri bilanci al registro  delle  imprese  o  nel  repertorio  delle
notizie   economico-amministrative   della   camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro  il
31 maggio di  ciascun  anno.  L'Unioncamere  trasmette  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il  30  giugno,  l'elenco  delle
predette aziende  speciali  e  istituzioni  ed  i  relativi  dati  di
bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si  applicano  le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti
locali:  divieto  o  limitazioni  alle   assunzioni   di   personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre  voci  di  natura
retributiva   o   indennitaria   e   per   consulenze   anche   degli
amministratori; obblighi  e  limiti  alla  partecipazione  societaria
degli enti locali.  Gli  enti  locali  vigilano  sull'osservanza  del
presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi  precedenti.
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente  comma
aziende   speciali   e    istituzioni    che    gestiscono    servizi
socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.»; 
    b) al comma 8 dopo le parole: «seguenti atti»  sono  inserite  le
seguenti: «da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.». 
  3. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Si applicano i principi di garanzia previsti  dall'articolo
4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»; 
    b) all'articolo 15, comma 10, la  parola:  «gare»  e'  sostituita
dalle seguenti: «prime gare successive  al  periodo  transitorio,  su
tutto il territorio nazionale». 
  4. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione  integrata
dei rifiuti urbani sono  affidate  ai  sensi  dell'articolo  202  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  nel  rispetto  della
normativa europea e nazionale  sull'evidenza  pubblica,  le  seguenti
attivita': a)  la  gestione  ed  erogazione  del  servizio  che  puo'
comprendere le attivita' di gestione e realizzazione degli  impianti;
b) la raccolta, la raccolta differenziata, la  commercializzazione  e
l'avvio a smaltimento e recupero, nonche', ricorrendo le  ipotesi  di
cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e
assimilati  prodotti  all'interno  dell'ATO.  Nel  caso  in  cui  gli
impianti siano di titolarita' di soggetti diversi dagli  enti  locali
di riferimento, all'affidatario del servizio  di  gestione  integrata
dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti  a
tariffe  regolate  e  predeterminate  e   la   disponibilita'   delle
potenzialita' e capacita' necessarie  a  soddisfare  le  esigenze  di
conferimento indicate nel piano d'ambito. 
  5. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: «svolto in regime di privativa  dai  comuni»  sono
sostituite dalle seguenti: «svolto mediante l'attribuzione di diritti
di esclusiva nelle ipotesi di cui al  comma  1  dell'articolo  4  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 settembre 2011, n. 148». 
  6. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici  locali,  a
seguito di specifica richiesta,  sono  tenuti  a  fornire  agli  enti
locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo
servizio  i  dati  concernenti  le  caratteristiche  tecniche   degli
impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile  di  inizio
esercizio, secondo parametri  di  mercato,  le  rivalutazioni  e  gli
ammortamenti e ogni altra  informazione  necessaria  per  definire  i
bandi. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine
di sessanta giorni dall'apposita  richiesta  e  la  comunicazione  di
informazioni false integrano illecito per il quale  il  prefetto,  su
richiesta  dell'ente  locale,  irroga  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  da  un
minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.     
 
                               Art. 26 
 Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi 
           e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento 
             della raccolta e recupero degli imballaggi 
  1. Al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) all'articolo 221, 
  1) al comma 3, la lettera a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)
organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei
propri rifiuti di imballaggio    sull'intero territorio nazionale   »; 
2) al comma 5, 
  2.1) al sesto periodo, le parole «sulla base dei», sono  sostituite
dalle seguenti «acquisiti i» 
  2.2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Alle  domande
disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto  compatibili,
le disposizioni  relative  alle  attivita'  private  sottoposte  alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.  241.
A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche  e
le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del  presente  articolo,
le attivita' di cui al  comma  3  lettere  a)  e  c)  possono  essere
intraprese decorsi novanta  giorni  dallo  scadere  del  termine  per
l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi   da   parte   del   ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come  indicato
nella presente norma.» 
  3)    soppresso    . 
  b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso 
  c) all'articolo 261,    comma 1,     le parole «pari a sei volte  le
somme dovute al CONAI» sono sostituite dalle seguenti:  da  10.000  a
60.000 euro». 
 

                               Capo VI

                  Servizi bancari e assicurativi

 
                               Art. 27 
      Promozione della concorrenza in materia di conto corrente 
                   o di conto di pagamento di base 
     1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 7 e' abrogato; 
    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
    «9.  L'Associazione  bancaria  italiana,  le   associazioni   dei
prestatori di  servizi  di  pagamento,  la  societa'  Poste  italiane
S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti  di
pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente  significative
a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano
entro i tre mesi successivi, le regole generali  per  assicurare  una
riduzione delle commissioni a carico  degli  esercenti  in  relazione
alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto
della necessita' di assicurare trasparenza  e  chiarezza  dei  costi,
nonche' di  promuovere  l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle
regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto
che le commissioni devono essere correlate alle componenti  di  costo
effettivamente  sostenute  da   banche   e   circuiti   interbancari,
distinguendo le componenti di servizio legate in  misura  fissa  alla
esecuzione dell'operazione da quelle di natura  variabile  legate  al
valore transatto e  valorizzando  il  numero  e  la  frequenza  delle
transazioni. Dovra' in ogni caso essere garantita la gratuita'  delle
spese di apertura e di  gestione  dei  conti  di  pagamento  di  base
destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per
gli aventi diritto a trattamenti  pensionistici  fino  a  1.500  euro
mensili, ferma restando l'onerosita' di eventuali servizi  aggiuntivi
richiesti dal titolare »; 
    c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
    «10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di
cui al comma 9,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la  Banca
d'Italia e l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi  del  comma  9.  In
caso di mancata definizione e applicazione delle  misure  di  cui  al
comma  9,  le  stesse  sono  fissate  con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato»; 
    d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis. Fino alla pubblicazione del  decreto  che  recepisce  la
valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9
ovvero che fissa le  misure  ai  sensi  del  comma  10,  continua  ad
applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre  2011,
n. 183»; 
    e) la lettera c) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) identificazione delle caratteristiche del  conto  in  accordo
con le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione
n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello
dei  costi  coerente  con  le  finalita'  di  inclusione  finanziaria
conforme  a  quanto  stabilito  dalla  sezione  IV   della   predetta
raccomandazione». 
  2. La delibera dei CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117-bis del
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e' adottata  entro  il
termine del 31 maggio 2012  e  la  complessiva  disciplina  entra  in
vigore non oltre il 1° luglio successivo. 
  3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in  corso
sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
delibera CICR di cui al  comma  2,  con  l'introduzione  di  clausole
conformi alle disposizioni di cui all'articolo  117-bis  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del
medesimo decreto legislativo. 
  4. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, sono abrogati.     
 
                              Art. 27 bis 
             Nullita' di clausole nei contratti bancari 
  1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate  che  prevedano
commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee
di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in
essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in  assenza
di affidamento ovvero oltre il limite del fido.     
 
                              Art. 27 ter 
                Cancellazioni delle ipoteche perenti 
  1. All'articolo 40-bis del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo    settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il  termine  di
cui all'articolo 2847 del codice civile»; 
    b) al comma 4 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
cancellazione  d'ufficio  si  applica  in  tutte  le  fattispecie  di
estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile».     
 
                             Art. 27 quater 
                  Organi delle fondazioni bancarie 
  1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  17
maggio 1999,  n.  153,  dopo  le  parole:  «prevedendo  modalita'  di
designazione e di nomina» sono inserite le seguenti:  «,  ispirate  a
criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla  valorizzazione  dei
principi di onorabilita' e professionalita',» e dopo la lettera g) e'
inserita la seguente: 
    «g-bis) previsione, tra le ipotesi  di  incompatibilita'  di  cui
alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio  di  cariche  negli
organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o  di  funzioni  di
direzione   di   societa'   concorrenti   della   societa'   bancaria
conferitaria o di societa' del suo gruppo».     
 
 
                           Art. 27 quinquies 
     Termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento 
  1. Il comma 7 dell'articolo  120-quater  del  testo  unico  di  cui
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi  entro  il
termine di dieci giorni dalla  data  in  cui  il  cliente  chiede  al
mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario  l'esatto
importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui  la  surrogazione
non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause  dovute
al  finanziatore  originario,  quest'ultimo  e'  comunque  tenuto   a
risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento  del  valore  del
finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di  ritardo.  Resta
ferma la possibilita' per il finanziatore originario di rivalersi sul
mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo  sia  dovuto  a  cause
allo stesso imputabili».     
 
                               Art. 28 
                Assicurazioni connesse all'erogazione 
         di mutui immobiliari    e di credito al consumo     
     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e  dalle  relative  disposizioni  e  delibera
dell'ISVAP di attuazione in materia di interesse  degli  intermediari
assicurativi, le banche, gli istituti di credito e  gli  intermediari
finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare  o  del
credito al consumo alla stipula  di  un  contratto  di  assicurazione
sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due  preventivi
di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle  banche,
agli istituti di credito e agli intermediari  finanziari  stessi.  Il
cliente e' comunque libero di scegliere sul mercato la polizza  sulla
vita piu' conveniente che la banca e' obbligata  ad  accettare  senza
variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo  immobiliare
o del credito al consumo. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, l'ISVAP  definisce  i  contenuti
minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1. 
  3.  All'articolo  21,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo   6
settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «alla sottoscrizione  di  una
polizza  assicurativa  erogata  dalla  medesima  banca,  istituto   o
intermediario» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'apertura di  un
conto corrente presso la medesima banca, istituto  o  intermediario».
    
 
                               Art. 29 
            Efficienza produttiva del risarcimento diretto 
  1. Nell'ambito del sistema  di  risarcimento  diretto  disciplinato
dall'art. 150 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.209,  i
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla  base  dei  quali
vengono  definite  le  compensazioni  tra  compagnie  sono  calcolati
annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi
e l'individuazione delle frodi. 
     1-bis. L'ISVAP definisce  il  criterio  di  cui  al  comma  1  e
stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. 
  2. (soppresso).     
 
                               Art. 30 
                       Repressione delle frodi 
  1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad  esercitare  il
ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo
2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e'  tenuta  a
trasmettere  all'ISVAP,      pena  l'applicazione  di  una   sanzione
amministrativa definita  dall'ISVAP,       con  cadenza  annuale,  una
relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso
con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La  relazione
contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per  i
quali si e' ritenuto di  svolgere  approfondimenti  in  relazione  al
rischio di frodi,  il  numero  delle  querele  o  denunce  presentate
all'autorita'  giudiziaria,  l'esito  dei  conseguenti   procedimenti
penali, nonche' in ordine alle misure organizzative interne  adottate
o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla  base  dei  predetti
elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza  di  cui
al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui
al  citato  decreto  legislativo  n.  209  del  2005,  e   successive
modificazioni,    al     fine     di     assicurare     l'adeguatezza
dell'organizzazione aziendale  e  dei  sistemi  di  liquidazione  dei
sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore. 
     1-bis. Il mancato invio  della  relazione  di  cui  al  comma  1
comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP  di  una  sanzione  da  un
minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro.     
  2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad  esercitare  il  ramo
responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui  all'articolo  2,
comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private,  di  cui
al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare
nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale
e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea  forma  di
diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per  i  sinistri
derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di
controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta. 
 
                               Art. 31 
Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti
  di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per  i
  danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada. 
  1. Al  fine  di  contrastare  la  contraffazione  dei  contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita'  civile
verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione  dei  veicoli  a
motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito
l'ISVAP, con regolamento da emanare entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
legge,    avvalendosi anche dell'Istituto poligrafico e  zecca  dello
Stato  (IPZS),      definisce  le  modalita'   per   la   progressiva
dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione
con sistemi elettronici  o  telematici,  anche  in  collegamento  con
banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli,
dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza
delle violazioni delle norme del  codice  della  strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui  al
primo periodo definisce le caratteristiche  e  i  requisiti  di  tali
sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della
sua entrata in vigore, per la conclusione del  relativo  processo  di
dematerializzazione. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  avvalendosi
dei dati forniti  gratuitamente  dalle  compagnie  di  assicurazione,
forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano
coperti dall'assicurazione per  la  responsabilita'  civile  verso  i
terzi prevista  dall'articolo  122  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209  ,
con  esclusione  dei   periodi   di   sospensiva   dell'assicurazione
regolarmente contrattualizzati.   Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti comunica ai rispettivi  proprietari  l'inserimento  dei
veicoli nell'elenco di cui al primo periodo,  informandoli  circa  le
conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i  veicoli  stessi
siano posti in circolazione su strade di uso pubblico  o  su  aree  a
queste equiparate.    Gli iscritti nell'elenco  hanno  15  giorni  di
tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di
quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno
regolarizzato la propria posizione viene messo a  disposizione  delle
forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione  del  luogo
di residenza del proprietario del veicolo.    Agli adempimenti di cui
al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma  si  provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
     2-bis. Le compagnie di assicurazione  rilasciano  in  ogni  caso
attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento  del
relativo premio entro i termini stabiliti,  e  la  relativa  semplice
esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi  altri  ne
ha interesse, prevale in ogni caso  rispetto  a  quanto  accertato  o
contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.
    
  3.   La   violazione   dell'obbligo    di    assicurazione    della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  puo'
essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati,
anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi  tecnici
per il controllo del traffico e per il rilevamento a  distanza  delle
violazioni delle norme di  circolazione,  approvati  o  omologati  ai
sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature  per  il
controllo a distanza dell'accesso nelle  zone  a  traffico  limitato,
nonche' attraverso altri sistemi per la  registrazione  del  transito
dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La
violazione  deve  essere  documentata  con  sistemi  fotografici,  di
ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle  esigenze  correlate
alla tutela della riservatezza personale,  consentano  di  accertare,
anche in momenti successivi, lo  svolgimento  dei  fatti  costituenti
illecito amministrativo,  nonche'  i  dati  di  immatricolazione  del
veicolo ovvero il  responsabile  della  circolazione.  Qualora  siano
utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui
al presente comma, non vi e' l'obbligo  di  contestazione  immediata.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti
l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per
la protezione dei dati personali, sono  definite  le  caratteristiche
dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli
di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di  attuazione
del presente comma, prevedendo a tal fine anche  protocolli  d'intesa
con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
                               Art. 32 
     Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, 
                       liquidazione dei danni 
  1. Al comma 1 dell'articolo  132  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere
ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione  obbligatoria
di sottoporre volontariamente il veicolo ad  ispezione,  prima  della
stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai  sensi  del
periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto  alle
tariffe stabilite ai  sensi  del  primo  periodo.  Nel  caso  in  cui
l'assicurato acconsenta all'istallazione  di  meccanismi  elettronici
che registrano l'attivita' del veicolo,  denominati  scatola  nera  o
equivalenti,    o ulteriori dispositivi, individuati con decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  i  costi   di   installazione,
disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilita'  sono  a
carico  delle  compagnie  che   praticano   inoltre   una   riduzione
significativa rispetto alle tariffe  stabilite  ai  sensi  del  primo
periodo, all'atto della stipulazione del  contratto  o  in  occasione
delle scadenze successive a condizione  che  risultino  rispettati  i
parametri stabiliti dal contratto».     
     1-bis. Con regolamento emanato dall'ISVAP, di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione  dei
dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le
modalita' di raccolta, gestione e utilizzo, in  particolare  ai  fini
tariffari e della determinazione delle responsabilita'  in  occasione
dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui  al
comma 1, nonche' le modalita' per assicurare l'interoperabilita'  dei
meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da
parte dell'assicurato di un contratto di  assicurazione  con  impresa
diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo. 
  1-ter. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per  la
protezione dei dati personali, e' definito uno  standard  tecnologico
comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l'utilizzo
dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al  comma  1,  al
quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro  due  anni
dalla sua emanazione.     
  2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma
1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  indicazioni
contenute  nell'attestazione   sullo   stato   del   rischio   devono
comprendere la specificazione della tipologia del  danno  liquidato»;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter.  La  consegna
dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi  dei  commi  1  e
1-bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1,
e' effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle  banche
dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo  o  di  cui
all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole:  «puo'  prevedere»  sono
sostituite dalla seguente: «prevede»; d) il comma 4 e' sostituito dal
seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto  della
stipulazione di un contratto per il  medesimo  veicolo  al  quale  si
riferisce  l'attestato,  e'   acquisita   direttamente   dall'impresa
assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di  cui  al
comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135». 
  3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri  con
soli danni a cose,  la  richiesta  di  risarcimento      deve  recare
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose  danneggiate  sono
disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per  l'ispezione
diretta ad accertare l'entita' del danno.      Entro  sessanta  giorni
dalla ricezione di tale documentazione,  l'impresa  di  assicurazione
formula  al  danneggiato  congrua   e   motivata   offerta   per   il
risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per  i  quali
non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto
a trenta quando il modulo di  denuncia  sia  stato  sottoscritto  dai
conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato puo' procedere alla
riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare  del  termine
indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque
completate  le  operazioni  di  accertamento  del  danno   da   parte
dell'assicuratore,  ovvero  dopo  il  completamento  delle   medesime
operazioni, nel caso in  cui  esse  si  siano  concluse  prima  della
scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non  siano
state messe a disposizione per l'ispezione nei termini  previsti  dal
presente articolo, ovvero siano state riparate  prima  dell'ispezione
stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuera'  le
proprie valutazioni sull'entita' del danno solo previa  presentazione
di fattura che attesti gli interventi  riparativi  effettuati.  Resta
comunque fermo  il  diritto  dell'assicurato  al  risarcimento  anche
qualora ritenga di non procedere alla riparazione»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  A  fini  di  prevenzione  e   contrasto   dei   fenomeni
fraudolenti,        l'impresa   di   assicurazione   provvede    alla
consultazione della banca dati sinistri di  cui  all'articolo  135  e
qualora     dal  risultato  della  consultazione,  avuto  riguardo  al
codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli  danneggiati,
emergano almeno due  parametri  di  significativita',  come  definiti
dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827  del  25  agosto
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  209  del  7  settembre
2010, l'impresa puo' decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e  2
del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando
tale   decisione   con   la   necessita'   di   condurre    ulteriori
approfondimenti in relazione al sinistro. La  relativa  comunicazione
e' trasmessa dall'impresa al danneggiato e  all'ISVAP,  al  quale  e'
anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte  sul
sinistro. Entro trenta  giorni  dalla  comunicazione  della  predetta
decisione,  l'impresa  deve  comunicare   al   danneggiato   le   sue
determinazioni conclusive in merito alla richiesta  di  risarcimento.
All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo  periodo,
l'impresa puo' non formulare offerta di risarcimento, qualora,  entro
il termine di cui al terzo periodo, presenti querela,  nelle  ipotesi
in cui e' prevista, informandone contestualmente  l'assicurato  nella
comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla
richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo  periodo;  in  tal
caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la
presentazione della querela, di cui all'articolo  124,  primo  comma,
del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni
entro  il  quale   l'impresa   comunica   al   danneggiato   le   sue
determinazioni conclusive. 
  Restano  salvi  i  diritti   del   danneggiato   in   merito   alla
proponibilita'  dell'azione  di  risarcimento  nei  termini  previsti
dall'articolo 145, nonche' il diritto  del  danneggiato  di  ottenere
l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo  il
caso di presentazione di querela o denuncia»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato,  in
pendenza dei termini di cui ai commi 1  e  2  e  fatto  salvo  quanto
stabilito  dal  comma  5,  non  puo'   rifiutare   gli   accertamenti
strettamente necessari alla valutazione  del  danno  alle  cose,  nei
termini di cui al comma  1,  o  del  danno  alla  persona,  da  parte
dell'impresa.  Qualora  cio'  accada,   i   termini   per   l'offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi». 
     3-bis. All'articolo 135 del codice delle  assicurazioni  private
di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla rubrica, dopo  le  parole:  «Banca  dati  sinistri»  sono
aggiunte le seguenti: «e banche dati anagrafe  testimoni  e  anagrafe
danneggiati»; 
    b) al comma 1, le parole: «e' istituita»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono istituite» e dopo le parole: «ad essi relativi»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «e  due  banche  dati  denominate  "anagrafe
testimoni" e "anagrafe danneggiati"»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  Le  procedure  di  organizzazione  e  di  funzionamento,  le
modalita' e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma
1,  da  parte   delle   pubbliche   amministrazioni,   dell'autorita'
giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e
di soggetti terzi, nonche' gli obblighi di consultazione delle banche
dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di  liquidazione
dei sinistri, sono stabiliti dall'ISVAP, con regolamento, sentiti  il
Ministero dello sviluppo economico e il  Ministero  dell'interno,  e,
per i profili  di  tutela  della  riservatezza,  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali». 
    3-ter.  Al  comma  2   dell'articolo   139   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui al decreto il legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In  ogni
caso, le lesioni di lieve entita',  che  non  siano  suscettibili  di
accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo  a
risarcimento per danno biologico permanente». 
    3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve  entita'  di
cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni private,  di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo  a
seguito di riscontro medico  legale  da  cui  risulti  visivamente  o
strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. 
    3-quinquies. Per le  classi  di  massimo  sconto,  a  parita'  di
condizioni soggettive  ed  oggettive,  ciascuna  delle  compagnie  di
assicurazione deve praticare identiche offerte.     
 
                               Art. 33 
Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita'  derivanti  da
                              incidenti 
  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la parola: «micro-invalidita'» e' sostituita dalla seguente:
«invalidita'»; 
      2) le parole:  «di  cui  al  comma    sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Ai  periti  assicurativi  che  accertano   e   stimano
falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi
il risarcimento a carico della societa' assicuratrice si  applica  la
disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»; 
    c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono  sostituite
dalla seguente: «invalidita'». 
     1-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del  codice  penale,  le
parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle  seguenti:
«da uno a cinque anni».     
 
                               Art. 34 
            Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto 
  1.  Gli  intermediari  che  distribuiscono   servizi   e   prodotti
assicurativi  del  ramo  assicurativo  di   danni   derivanti   dalla
circolazione  di  veicoli  e  natanti  sono   tenuti,   prima   della
sottoscrizione  del  contratto,  a  informare  il  cliente,  in  modo
corretto, trasparente ed  esaustivo,  sulla  tariffa  e  sulle  altre
condizioni contrattuali proposte  da  almeno  tre  diverse  compagnie
assicurative non appartenenti a medesimi  gruppi,  anche  avvalendosi
delle informazioni  obbligatoriamente  pubblicate  dalle  imprese  di
assicurazione sui propri siti internet. 
  2. Il contratto stipulato senza la  dichiarazione  del  cliente  di
aver ricevuto le informazioni  di  cui  al  comma  1  e'  affetto  da
nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato. 
     3. Il  mancato  adempimento  dell'obbligo  di  cui  al  comma  1
comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico  della  compagnia
che ha conferito il mandato all'agente, che risponde  in  solido  con
questa, di una  sanzione  in  una  misura  pari  a  quanto  stabilito
dall'articolo  324  del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209. 
  3-bis. L'ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  uno
standard di modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1. 
  3-ter. L'ISVAP predispone, con  cadenza  semestrale,  una  apposita
relazione  sull'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.
    
 
                              Art. 34 bis 
                Disposizioni in materia di contratti 
                    di assicurazione dei veicoli 
  1. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  al  comma  1,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «La  predetta  variazione  in
diminuzione del premio si applica  automaticamente,  fatte  salve  le
migliori condizioni, nella  misura  preventivamente  quantificata  in
rapporto alla classe  di  appartenenza  attribuita  alla  polizza  ed
esplicitamente indicata nel  contratto.  Il  mancato  rispetto  della
disposizione ai cui al presente  comma  comporta  l'applicazione,  da
parte dell'ISVAP, di una sanzione  amministrativa  da  1.000  euro  a
50.000 euro».     
 
                              Art. 34 ter 
  Certificato di chiusura inchiesta nell'assicurazione obbligatoria 
                       per i veicoli a motore 
  1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private,
di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  dopo
l'articolo 150 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 150-bis. (Certificato di chiusa inchiesta).  -  1.  E'  fatto
obbligo  alla  compagnia  di  assicurazione  di  risarcire  il  danno
derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla
richiesta del rilascio del certificato  di  chiusa  inchiesta,  fatto
salvo quanto disposto dal comma 2. 
  2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di
cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che
il bene assicurato sia un  autoveicolo,  il  risarcimento  del  danno
derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso  e'  effettuato
previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta».     
 
                               Art. 35 
Misure per la  tempestivita'  dei  pagamenti,  per  l'estinzione  dei
  debiti   pregressi   delle   amministrazioni    statali,    nonche'
  disposizioni in materia di tesoreria unica. 
  1. Al fine di  accelerare  il  pagamento  dei  crediti  commerciali
esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione  di  servizi  e
forniture, certi, liquidi  ed  esigibili,  corrispondente  a  residui
passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure: 
    a) i fondi speciali  per  la  reiscrizione  dei  residui  passivi
perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati  rispettivamente
degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni  per  l'anno  2012,
mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata  del  bilancio
dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente  quota  delle
risorse  complessivamente   disponibili   relative   a   rimborsi   e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale  1778  «Agenzia  delle  entrate -  Fondi  di  bilancio».  Le
assegnazioni disposte con utilizzo delle  somme  di  cui  al  periodo
precedente non devono comportare, secondo i criteri  di  contabilita'
nazionale, peggioramento  dell'indebitamento  netto  delle  pubbliche
amministrazioni; 
    b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data  del  31
dicembre 2011, su richiesta dei soggetti  creditori,  possono  essere
estinti, in luogo del pagamento disposto con le  risorse  finanziarie
di cui alla lettera a), anche  mediante  assegnazione  di  titoli  di
Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo  di  cui
alla presente lettera puo'  essere  incrementato  con  corrispondente
riduzione degli importi di cui  alla  lettera  a).  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per
l'attuazione delle    disposizioni di cui ai periodi precedenti      e
sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le relative  modalita'
di assegnazione nonche' le  modalita'  di  versamento  al  titolo  IV
dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore  dei
titoli di Stato assegnati, con utilizzo della  medesima  contabilita'
di cui alla lettera a).  Le  assegnazioni  dei  titoli  di  cui  alla
presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni  nette
dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio. 
  2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese  relative  a
consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2011, il cui pagamento  rientri,  secondo  i  criteri  di
contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse  e  il
cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n.
38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5
dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012,  di
un importo di  euro  1.000  milioni  mediante  riassegnazione  previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro  740  milioni
delle risorse complessivamente  disponibili  relative  a  rimborsi  e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», e di  euro
260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante
dal comma 9 del  presente  articolo.  La  lettera  b)  del  comma  17
dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa. 
  3. All'onere per interessi  derivante  dal  comma  1,  pari  a  235
milioni di euro annui a  decorrere  dal  2012,  si  provvede  con  la
disposizione di cui al comma 4. 
     3-bis. Le pubbliche amministrazioni ai fini  del  pagamento  del
debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo,
sono autorizzate a comporre bonariamente con i  propri  creditori  le
rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti  della
compensazione, della cessione di crediti in pagamento,  ovvero  anche
mediante  specifiche  transazioni  condizionate  alla   rinuncia   ad
interessi  e  rivalutazione  monetaria.  In  caso  di  compensazioni,
cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai  sensi  del  periodo
precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate.     
  4. In relazione alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei  territori
delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote  dell'accisa
sull'energia   elettrica   disposti   dai   decreti   del    Ministro
dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011,     pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n.  304  del  31  dicembre  2011,      concernenti
l'aumento  dell'accisa  sull'energia  elettrica   a   seguito   della
cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e  provinciale
all'accisa sull'energia elettrica, il concorso alla finanza  pubblica
delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di  Trento
e Bolzano previsto dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo  del
decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,        convertito,   con
modificazioni     ,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   e'
incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere  dal
2012 derivante all'Erario dai decreti di cui al presente comma  resta
acquisita al bilancio dello Stato. 
  5. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. 
  6.   Al   fine   di   assicurare   alle    agenzie    fiscali    ed
all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  la   massima
flessibilita' organizzativa, le  stesse  possono  derogare  a  quanto
previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, a condizione  che  sia  comunque  assicurata  la
neutralita' finanziaria,  prevedendo,  ove  necessario,  la  relativa
compensazione, anche a  carico  del  fondo  per  la  retribuzione  di
posizione e di risultato o di altri fondi  analoghi;  resta  comunque
ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo  periodo,
del  citato  decreto-legge  n.  78  del  2010.  Per   assicurare   la
flessibilita' organizzativa e la  continuita'  delle  funzioni  delle
pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice
di cui all'articolo 16, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza
o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere
attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto  conto
dei criteri previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  per  un  periodo
determinato, al titolare di uno degli uffici di livello  dirigenziale
generale  compresi  nelle  strutture.  Resta  fermo  quanto  disposto
dall'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito  , con modificazioni,     dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214. 
  7. Il comma 1 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  6  maggio
2011, n. 68, e' soppresso. 
  8. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  e
del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il
regime di  tesoreria  unica  previsto  dall'articolo  7  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso.  Nello  stesso  periodo
agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria  unica
ai sensi del citato articolo 7 si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984,  n.  720  e  le  relative
norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione
della presente disposizione le disponibilita'  dei  predetti  enti  e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni
altra forma di indebitamento non  sorrette  da  alcun  contributo  in
conto capitale o in conto  interessi  da  parte  dello  Stato,  delle
regioni e delle altre pubbliche amministrazioni. 
  9.    Alla data del 29 febbraio 2012       i  tesorieri  o cassieri
degli enti ed organismi pubblici di  cui  al  comma  8  provvedono  a
versare il  50  per  cento  delle  disponibilita'  liquide  esigibili
depositate presso gli stessi alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto sulle rispettive contabilita'  speciali,  sottoconto
fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il  versamento  della
quota rimanente deve essere effettuato    alla  data  del  16  aprile
2012   . Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto
del Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro
da emanare entro il 30 aprile 2012, sono smobilizzati,  ad  eccezione
di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30 giugno 2012  e  le
relative risorse versate sulle contabilita' speciali aperte presso la
tesoreria statale. Gli  enti  provvedono  al  riversamento  presso  i
tesorieri e cassieri delle somme depositate presso  soggetti  diversi
dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 15  marzo  2012.      Sono
fatti salvi eventuali versamenti gia' effettuati alla data di entrata
in vigore del presente provvedimento.     
     10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi  pubblici  di
cui al comma 8 provvedono ad adeguare la  propria  operativita'  alle
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29  ottobre  1984,  n.
720,  e  relative  norme  amministrative  di  attuazione,  il  giorno
successivo  a  quello  del  versamento  della  residua  quota   delle
disponibilita' previsto al comma 9. Nelle more di tale adeguamento  i
predetti tesorieri  e  cassieri  continuano  ad  adottare  i  criteri
gestionali previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7  agosto
1997, n. 279.     
  11. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23  dicembre
1998, n. 448 e fino  all'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo  ai
dipartimenti e ai  centri  di  responsabilita'  dotati  di  autonomia
gestionale e amministrativa si applicano    le disposizioni di cui ai
commi 8 e 9 del presente articolo e, fino  al  completo  riversamento
delle risorse sulle contabilita'  speciali  di  cui  al  comma  9,  i
tesorieri o cassieri  degli  stessi  utilizzano  prioritariamente  le
risorse  esigibili  depositate  presso  gli  stessi  trasferendo  gli
eventuali vincoli di destinazione sulle somme  depositate  presso  la
tesoreria statale.     
  12. A decorrere  dall'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo,  le
risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e
degli altri centri dotati di autonomia gestionale  e  amministrativa,
sono gestite in maniera accentrata. 
  13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice  civile,
per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi,  i
contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di  cui  al
comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere rinegoziati in via diretta tra  le  parti  originarie,
ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti  stessi.
Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti  ed  organismi  hanno
diritto di recedere dal contratto. 

 

                              Capo VII

                              Trasporti

 
                               Art. 36 
          Regolazione indipendente in materia di trasporti 
     1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei  servizi  di
pubblica utilita' di cui alla legge 14  novembre  1995,  n.  481,  e'
istituita  l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  di  seguito
denominata "Autorita'", la quale  opera  in  piena  autonomia  e  con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorita'  e'
definita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il
termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del  presente
articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio
2012.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore  dei   trasporti   e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori,  in
conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli  enti  locali
di  cui  al  titolo  V  della  parte  seconda   della   Costituzione.
L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere dalla data  di
adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
14 novembre 1995, n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di  cui
alla medesima legge. 
      1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente
e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo
2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e  ai
funzionari dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della  medesima  legge.  Il  collegio  nomina  un
segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei  servizi  e
degli uffici e ne risponde al presidente. 
      1-ter. I componenti dell'Autorita' sono  scelti,  nel  rispetto
dell'equilibrio di genere, tra  persone  di  indiscussa  moralita'  e
indipendenza  e  di  comprovata  professionalita'  e  competenza  nei
settori in cui opera  l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza  essi  non
possono esercitare, direttamente o indirettamente,  alcuna  attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti  di
soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri  uffici  pubblici  di
qualsiasi  natura,  ivi  compresi  gli  incarichi   elettivi   o   di
rappresentanza nei partiti politici, ne' avere  interessi  diretti  o
indiretti nelle imprese operanti  nel  settore  di  competenza  della
medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti
dell'Autorita' sono nominati per un  periodo  di  sette  anni  e  non
possono essere confermati nella  carica.  In  caso  di  dimissioni  o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita', si  procede
alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la  nomina
dei componenti dell'Autorita', la loro durata  in  carica  e  la  non
rinnovabilita' del mandato. 
  2.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore   dei   trasporti   e
dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: 
    a)  a  garantire,  secondo   metodologie   che   incentivino   la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento
dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori,  condizioni  di
accesso eque e non discriminatorie alle  infrastrutture  ferroviarie,
portuali, aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali
di cui all'articolo 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle  merci  in
ambito  nazionale,  locale  e  urbano  anche  collegata  a  stazioni,
aeroporti e porti; 
    b)  a  definire,  se  ritenuto  necessario  in   relazione   alle
condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei   singoli
mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i  criteri  per
la fissazione da parte dei soggetti  competenti  delle  tariffe,  dei
canoni,  dei  pedaggi,  tenendo  conto  dell'esigenza  di  assicurare
l'equilibrio   economico   delle   imprese   regolate,   l'efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,
le imprese, i consumatori; 
    c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei  soggetti
interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); 
    d) a stabilire le condizioni minime di qualita'  dei  servizi  di
trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico,
individuate  secondo  caratteristiche  territoriali  di   domanda   e
offerta; 
    e) a definire, in relazione ai diversi tipi di  servizio  e  alle
diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici  diritti,
anche di natura risarcitoria, che  gli  utenti  possono  esigere  nei
confronti  dei  gestori  dei  servizi  e  delle   infrastrutture   di
trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la
protezione  degli  utenti  che  i  gestori  dei   servizi   e   delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; 
    f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per  l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime gare e a stabilire  i  criteri  per  la
nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di
gara non sussistano  condizioni  discriminatorie  o  che  impediscano
l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della gara  non
costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un  fattore  di
discriminazione  tra  le  imprese  partecipanti.  In   questi   casi,
all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo  di  diciotto
mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva,  per  l'acquisizione
del  materiale  rotabile  indispensabile  per  lo   svolgimento   del
servizio; 
    g)  con  particolare  riferimento  al  settore  autostradale,   a
stabilire per le nuove  concessioni  sistemi  tariffari  dei  pedaggi
basati sul metodo del price cap, con  determinazione  dell'indicatore
di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a
definire gli schemi di concessione da  inserire  nei  bandi  di  gara
relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari  autostradali  per
le nuove concessioni; a definire  gli  ambiti  ottimali  di  gestione
delle tratte autostradali, allo  scopo  di  promuovere  una  gestione
plurale  sulle  diverse  tratte  e  stimolare  la   concorrenza   per
confronto; 
    h)  con  particolare  riferimento  al  settore  aeroportuale,   a
svolgere ai sensi degli articoli da 71  a  81  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, tutte  le  funzioni  di  Autorita'  di  vigilanza
istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n.  1
del 2012 in attuazione  della  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009,  concernente  i  diritti
aeroportuali; 
    i) con particolare riferimento all'infrastruttura ferroviaria,  a
svolgere tutte  le  funzioni  di  organismo  di  regolazione  di  cui
all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e,  in
particolare, a definire i criteri per la determinazione  dei  pedaggi
da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di  assegnazione
delle tracce e della capacita'  e  a  vigilare  sulla  loro  corretta
applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; 
    l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri provvedimenti o
di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti  il  servizio
alle richieste di informazioni o a quelle connesse  all'effettuazione
dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e  i  documenti
non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni amministrative pecuniarie
determinate in fase di prima applicazione secondo le modalita' e  nei
limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre  1995,  n.  481.
L'ammontare riveniente  dal  pagamento  delle  predette  sanzioni  e'
destinato ad un fondo per il finanziamento di  progetti  a  vantaggio
dei consumatori dei settori dei  trasporti,  approvati  dal  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali
progetti  possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
pubbliche nazionali e europee; 
    m) con particolare riferimento al servizio taxi, a  monitorare  e
verificare la corrispondenza dei  livelli  di  offerta  del  servizio
taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle  esigenze
dei diversi contesti urbani, secondo i criteri  di  ragionevolezza  e
proporzionalita', allo scopo di garantire  il  diritto  di  mobilita'
degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze,
provvedono,  previa  acquisizione  di  preventivo  parere  da   parte
dell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi,  nel  rispetto  dei
seguenti principi: 
      1)  l'incremento  del  numero  delle   licenze   ove   ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorita'  per
confronto nell'ambito di realta' europee comparabili,  a  seguito  di
un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali,  in  relazione  a
comprovate ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche  e  territoriali,  bandendo  concorsi  straordinari   in
conformita' alla vigente programmazione numerica,  ovvero  in  deroga
ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta  idonea  dal
comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio,
a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze  da  assegnare
ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il
relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande,
uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica  o  immediata,
che assicurino la conclusione della  procedura  in  tempi  celeri.  I
proventi derivanti dal rilascio di  licenze  a  titolo  oneroso  sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a  coloro  che
sono gia' titolari di licenza; 
      2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni  una
maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del   servizio   sia   per
fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile
incremento della domanda e  in  numero  proporzionato  alle  esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi  come  il
taxi ad uso collettivo o altre forme; 
      3) consentire una  maggiore  liberta'  nella  fissazione  delle
tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro  corretta   e   trasparente
pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita'
per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune  per
percorsi prestabiliti; 
      4) migliorare la qualita' di offerta del servizio, individuando
criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione   professionale   degli
operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e  alla
conoscenza delle lingue  straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della
normativa  in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica  del
settore,  favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
l'efficientamento  organizzativo  ed  ambientale   del   servizio   e
adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
    n) con riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla  lettera  m),
l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo regionale  del
Lazio.»; 
    b) al comma 3, alinea, sono soppresse le parole: «individuata  ai
sensi del medesimo comma»; 
    c) al comma 4, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
«Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno  competenze  in  materia  di  sicurezza  e
standard tecnici delle infrastrutture  e  dei  trasporti  trasmettono
all'Autorita'  le  delibere  che  possono  avere  un  impatto   sulla
concorrenza tra operatori del settore,  sulle  tariffe,  sull'accesso
alle infrastrutture, con facolta' da parte dell'Autorita' di  fornire
segnalazioni  e  pareri  circa  la  congruenza  con  la   regolazione
economica»; 
    d)  al  comma  5,  primo  periodo,  sono  soppresse  le   parole:
«individuata ai sensi del comma 2»; 
    e) al comma 6: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorita' e dal
suo funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di
euro,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica»; 
      2) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso; 
      3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: