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Roma, 22 maggio 2012
Circolare n. 120/2012
Oggetto: Lavoro – Contratto di somministrazione –
Recepimento della direttiva UE 2008/104 – D.lgvo
2.3.2012, n. 24, su G.U. n. 69 del 22.3.2012.
Il Governo ha
recepito la direttiva europea 2008/104 volta, da un lato, a garantire la tutela
dei lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione e, dall’altro lato,
a favorire la diffusione di questa tipologia contrattuale.
Come è noto, il
contratto di somministrazione è disciplinato dal D.lgvo
276/2003 (legge Biagi) e consente alle
imprese di utilizzare manodopera esterna fornita da apposite agenzie
autorizzate dal Ministero del Lavoro. Il nuovo provvedimento, che conferma
sostanzialmente l’attuale disciplina, semplifica il ricorso al contratto di
somministrazione per i lavoratori
svantaggiati e introduce nuovi obblighi informativi a carico delle imprese
utilizzatrici.
Lavoratori somministrati svantaggiati (art. 4) – E’ stato stabilito che l’utilizzo di lavoratori
somministrati svantaggiati può avvenire anche se non ricorre una delle causali
generali indicate dai contratti collettivi nazionali (come il CCNL logistica,
trasporto e spedizione) e non si computa ai fini dei limiti quantitativi
previsti dagli stessi contratti per il ricorso alla somministrazione. In
particolare sono considerati lavoratori svantaggiati i soggetti che rientrano
nelle seguenti categorie:
· precettori dell’indennità ordinaria
di disoccupazione da almeno sei mesi;
· precettori di ammortizzatori
sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi;
· soggetti iscritti nelle liste di
mobilità;
· lavoratori definiti, ai sensi della
Regolamento comunitario n. 800/2008, svantaggiati
(tra cui disoccupati da almeno 6 mesi, lavoratori privi di diploma di scuola
media superiore e lavoratori ultracinquantenni) o molto svantaggiati (disoccupati da almeno 24 mesi); al riguardo si
fa peraltro osservare che, ad eccezione dei lavoratori ultracinquantenni e di
quelli molto svantaggiati, la
disposizione in esame non è immediatamente applicabile in quanto necessita di un
apposito decreto ministeriale di attuazione.
E’ stata inoltre
riconosciuta ai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) la
possibilità di individuare ulteriori ipotesi di ricorso alla somministrazione
svincolate da obblighi di motivazione da parte delle imprese utilizzatrici.
Informazioni ai lavoratori (art. 7) – E’ stato introdotto l’obbligo per le imprese
utilizzatrici di informare i lavoratori somministrati dei posti vacanti a tempo
indeterminato presso le stesse. Tali informazioni potranno essere fornite
tramite affissione di un avviso generale nei locali dell’impresa.
Regime sanzionatorio (art. 3) – E’ stato ampliato il novero di violazioni a cui si
applica la sanzione amministrativa già prevista da
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Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.56/2005 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n. 69 del 22.3.2012 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24
Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramiteagenzia interinale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai lavoratori a tempo determinatoed indeterminato dipendenti dalle agenzie di somministrazione di cuiall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, di seguito denominato per brevita' «decreto». 2. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazionisindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e deidatori di lavoro, possono applicare o introdurre disposizioni piu'favorevoli per i lavoratori di quelle previste dal presente decreto.Restano ferme le disposizioni in tema di iscrizione delle agenzie peril lavoro all'Albo informatico di cui all'articolo 4 del decreto,nonche' in ordine al possesso dei requisiti giuridici e finanziari di
cui all'articolo 5 del medesimo decreto. Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto sono apportate le seguentimodificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) "contratto disomministrazione di lavoro": il contratto avente ad oggetto lafornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o atermine, ai sensi dell'articolo 20;»; b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) "missione": il periodo durante il quale, nell'ambito diun contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendenteda un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1,lettere a) e b), e' messo a disposizione di un utilizzatore di cuiall'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzionedello stesso; a-ter) "condizioni di base di lavoro e d'occupazione": iltrattamento economico, normativo e occupazionale previsto dadisposizioni legislative, regolamentari e amministrative, dacontratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portatagenerale in vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20,comma 1, ivi comprese quelle relative: 1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, lepause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giornifestivi; 2) alla retribuzione; 3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e inperiodo di allattamento, nonche' la protezione di bambini e giovani;la parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche' altredisposizioni in materia di non discriminazione;». Art. 3 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. All'articolo 18 del decreto sono apportate le seguentimodificazioni: a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La violazionedelle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, e, per il soloutilizzatore, di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, ecomma 7-bis, nonche' di cui all'articolo 24, comma 4, lettere a) eb), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalcomma 3.»; b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2,e' punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo,chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore incambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesidi stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto dilavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo. 4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta allasanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.». Art. 4 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Per tutta la duratadella somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per tutta ladurata della missione»; b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «per i periodi in cuinon svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore» sonosostituite dalle seguenti: «per i periodi in cui non sono in missionepresso un utilizzatore»; c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualorail contratto di somministrazione preveda l'utilizzo: a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennita'ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali oridotti, da almeno sei mesi; b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali,anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quantoprevisto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio1988, n. 160; c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "moltosvantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 delregolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro edelle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente disposizione, si provvedeall'individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e)del n. 18) dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008. 5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4non operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratticollettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalleorganizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative deilavoratori e dei datori di lavoro.». Art. 5 Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. All'articolo 21, comma 3, del decreto, le parole: «nonche' ladata di inizio e la durata prevedibile dell'attivita' lavorativapresso l'utilizzatore» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ladata di inizio e la durata prevedibile della missione». Art. 6 Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. All'articolo 22 del decreto, dopo il comma 3 e' inserito ilseguente: «3-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato,ai sensi del presente articolo, possono essere effettuate anche conrapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso, trova applicazioneil decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successivemodificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni del presentedecreto.». Art. 7 Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. All'articolo 23 del decreto sono apportate le seguentimodificazioni: a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Pertutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratoridipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base dilavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle deidipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansionisvolte.»; b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informatidall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinche'possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, aricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazionipossono essere fornite mediante un avviso generale opportunamenteaffisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale esotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera.»; c) al comma 8, le parole: «In caso di somministrazione di lavoroa tempo determinato» sono soppresse e le parole: «al termine delcontratto di somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «altermine della sua missione»; d) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Resta salvala facolta' per il somministratore e l'utilizzatore di pattuire uncompenso ragionevole per i servizi resi a quest'ultimo in relazionealla missione, all'impiego e alla formazione del lavoratore per ilcaso in cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma illavoratore.». 2. Resta ferma la previsione di cui all'articolo 35, comma 3,lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Art. 8 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioniinteressate provvedono agli adempimenti previsti con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 2 marzo 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino