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Roma, 22 maggio 2012

 

Circolare n. 120/2012

 

Oggetto: Lavoro – Contratto di somministrazione – Recepimento della direttiva UE 2008/104 – D.lgvo 2.3.2012, n. 24, su G.U. n. 69 del 22.3.2012.

 

Il Governo ha recepito la direttiva europea 2008/104 volta, da un lato, a garantire la tutela dei lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione e, dall’altro lato, a favorire la diffusione di questa tipologia contrattuale.

Come è noto, il contratto di somministrazione è disciplinato dal D.lgvo 276/2003 (legge Biagi) e consente alle imprese di utilizzare manodopera esterna fornita da apposite agenzie autorizzate dal Ministero del Lavoro. Il nuovo provvedimento, che conferma sostanzialmente l’attuale disciplina, semplifica il ricorso al contratto di somministrazione per i lavoratori svantaggiati e introduce nuovi obblighi informativi a carico delle imprese utilizzatrici.

 

Lavoratori somministrati svantaggiati (art. 4) – E’ stato stabilito che l’utilizzo di lavoratori somministrati svantaggiati può avvenire anche se non ricorre una delle causali generali indicate dai contratti collettivi nazionali (come il CCNL logistica, trasporto e spedizione) e non si computa ai fini dei limiti quantitativi previsti dagli stessi contratti per il ricorso alla somministrazione. In particolare sono considerati lavoratori svantaggiati i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:

·  precettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione da almeno sei mesi;

·  precettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi;

·  soggetti iscritti nelle liste di mobilità;

 

·  lavoratori definiti, ai sensi della Regolamento comunitario n. 800/2008, svantaggiati (tra cui disoccupati da almeno 6 mesi, lavoratori privi di diploma di scuola media superiore e lavoratori ultracinquantenni) o molto svantaggiati (disoccupati da almeno 24 mesi); al riguardo si fa peraltro osservare che, ad eccezione dei lavoratori ultracinquantenni e di quelli molto svantaggiati, la disposizione in esame non è immediatamente applicabile in quanto necessita di un apposito decreto ministeriale di attuazione.

 

E’ stata inoltre riconosciuta ai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) la possibilità di individuare ulteriori ipotesi di ricorso alla somministrazione svincolate da obblighi di motivazione da parte delle imprese utilizzatrici.

 

Informazioni ai lavoratori (art. 7) – E’ stato introdotto l’obbligo per le imprese utilizzatrici di informare i lavoratori somministrati dei posti vacanti a tempo indeterminato presso le stesse. Tali informazioni potranno essere fornite tramite affissione di un avviso generale nei locali dell’impresa.

 

Regime sanzionatorio (art. 3) – E’ stato ampliato il novero di violazioni a cui si applica la sanzione amministrativa già prevista da 250 a 1.250 euro. Tra le nuove violazioni rientrano la mancata informazione ai lavoratori somministrati dei posti vacanti in azienda e la mancata informazione circa l’utilizzo della somministrazione alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, ai sindacati territoriali (art. 24, comma 4 del d.lgvo 276/2003).

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.56/2005

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 69 del 22.3.2012 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24

Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa  al  lavoro  tramite
agenzia interinale. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente decreto si applica ai lavoratori a tempo determinato
ed indeterminato dipendenti dalle agenzie di somministrazione di  cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo  10
settembre 2003, n. 276, di seguito denominato per brevita' «decreto». 
  2. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e  dei
datori di lavoro, possono applicare o  introdurre  disposizioni  piu'
favorevoli per i lavoratori di quelle previste dal presente  decreto.
Restano ferme le disposizioni in tema di iscrizione delle agenzie per
il lavoro all'Albo informatico di cui  all'articolo  4  del  decreto,
nonche' in ordine al possesso dei requisiti giuridici e finanziari di
cui all'articolo 5 del medesimo decreto. 
 
                               Art. 2 
                      Modifiche all'articolo 2 
          del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) "contratto  di
somministrazione di  lavoro":  il  contratto  avente  ad  oggetto  la
fornitura professionale di manodopera,  a  tempo  indeterminato  o  a
termine, ai sensi dell'articolo 20;»; 
    b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
      «a-bis) "missione": il periodo durante il quale, nell'ambito di
un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore  dipendente
da un'agenzia di somministrazione di cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettere a) e b), e' messo a disposizione di un  utilizzatore  di  cui
all'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e  la  direzione
dello stesso; 
      a-ter) "condizioni di  base  di  lavoro  e  d'occupazione":  il
trattamento  economico,  normativo  e   occupazionale   previsto   da
disposizioni  legislative,   regolamentari   e   amministrative,   da
contratti collettivi o da altre disposizioni  vincolanti  di  portata
generale in vigore presso un utilizzatore  di  cui  all'articolo  20,
comma 1, ivi comprese quelle relative: 
        1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro  straordinario,  le
pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e  i  giorni
festivi; 
        2) alla retribuzione; 
        3) alla protezione delle donne in stato di  gravidanza  e  in
periodo di allattamento, nonche' la protezione di bambini e  giovani;
la  parita'  di  trattamento  fra  uomo  e   donna,   nonche'   altre
disposizioni in materia di non discriminazione;». 
 
                               Art. 3 
                      Modifiche all'articolo 18 
          del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 
  1.  All'articolo  18  del  decreto  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, e,  per  il  solo
utilizzatore, di cui all'articolo 23, comma  4,  secondo  periodo,  e
comma 7-bis, nonche' di cui all'articolo 24, comma 4,  lettere  a)  e
b), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista  dal
comma 3.»; 
    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2,
e' punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo,
chi esige o comunque percepisce compensi da parte del  lavoratore  in
cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero  per  l'ipotesi
di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un  rapporto  di
lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo. 
      4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma  4-bis  in  aggiunta  alla
sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.». 
 
                               Art. 4 
                      Modifiche all'articolo 20 
          del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 
  1. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le parole:  «Per  tutta  la  durata
della somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per tutta la
durata della missione»; 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «per i periodi in  cui
non svolgono la prestazione lavorativa presso un  utilizzatore»  sono
sostituite dalle seguenti: «per i periodi in cui non sono in missione
presso un utilizzatore»; 
    c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: 
      «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non  operano  qualora
il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo: 
        a)  di  soggetti   disoccupati   percettori   dell'indennita'
ordinaria di disoccupazione non  agricola  con  requisiti  normali  o
ridotti, da almeno sei mesi; 
        b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali,
anche in deroga, da almeno sei  mesi.  Resta  comunque  fermo  quanto
previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge  21  marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
1988, n. 160; 
        c)   di   lavoratori   definiti   "svantaggiati"   o   "molto
svantaggiati" ai sensi dei numeri  18)  e  19)  dell'articolo  2  del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del  6  agosto  2008.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  si  provvede
all'individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a),  b)  ed  e)
del n. 18) dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008. 
      5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del  comma  4
non  operano  nelle  ulteriori  ipotesi  individuate  dai   contratti
collettivi  nazionali,  territoriali  ed  aziendali  stipulati  dalle
organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  dei
lavoratori e dei datori di lavoro.». 
 
                               Art. 5 
                      Modifiche all'articolo 21 
          del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 
  1. All'articolo 21, comma 3, del decreto, le  parole:  «nonche'  la
data di inizio e  la  durata  prevedibile  dell'attivita'  lavorativa
presso l'utilizzatore» sono sostituite dalle  seguenti:  «nonche'  la
data di inizio e la durata prevedibile della missione». 
 
                               Art. 6 
                      Modifiche all'articolo 22 
          del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 
  1. All'articolo 22 del decreto, dopo il  comma  3  e'  inserito  il
seguente: 
  «3-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo  determinato,
ai sensi del presente articolo, possono essere effettuate  anche  con
rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso, trova applicazione
il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  61,  e  successive
modificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni del presente
decreto.». 
 
                               Art. 7 
                      Modifiche all'articolo 23 
          del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 
  1.  All'articolo  23  del  decreto  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Per
tutta la durata della missione presso un utilizzatore,  i  lavoratori
dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base  di
lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori  a  quelle  dei
dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita'  di  mansioni
svolte.»; 
    b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono  informati
dall'utilizzatore dei posti vacanti  presso  quest'ultimo,  affinche'
possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a
ricoprire posti di lavoro a tempo  indeterminato.  Tali  informazioni
possono essere fornite mediante  un  avviso  generale  opportunamente
affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso  il  quale  e
sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera.»; 
    c) al comma 8, le parole: «In caso di somministrazione di  lavoro
a tempo determinato» sono soppresse e  le  parole:  «al  termine  del
contratto di somministrazione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al
termine della sua missione»; 
    d) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis.  Resta  salva
la facolta' per il somministratore e l'utilizzatore  di  pattuire  un
compenso ragionevole per i servizi resi a quest'ultimo  in  relazione
alla missione, all'impiego e alla formazione del  lavoratore  per  il
caso in cui, al termine  della  missione,  l'utilizzatore  assuma  il
lavoratore.». 
  2. Resta ferma la previsione  di  cui  all'articolo  35,  comma  3,
lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
                               Art. 8 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 2 marzo 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
                              Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri  e  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze 
 
                              Moavero  Milanesi,  Ministro  per   gli
                              affari europei 
 
                              Fornero, Ministro del  lavoro  e  delle
                              politiche sociali 
 
                              Terzi  di  Sant'Agata,  Ministro  degli
                              affari esteri 
 
                              Severino, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino