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Roma, 22 maggio 2012
Circolare n. 120/2012
Oggetto: Lavoro – Contratto di somministrazione –
Recepimento della direttiva UE 2008/104 – D.lgvo
2.3.2012, n. 24, su G.U. n. 69 del 22.3.2012.
Il Governo ha
recepito la direttiva europea 2008/104 volta, da un lato, a garantire la tutela
dei lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione e, dall’altro lato,
a favorire la diffusione di questa tipologia contrattuale.
Come è noto, il
contratto di somministrazione è disciplinato dal D.lgvo
276/2003 (legge Biagi) e consente alle
imprese di utilizzare manodopera esterna fornita da apposite agenzie
autorizzate dal Ministero del Lavoro. Il nuovo provvedimento, che conferma
sostanzialmente l’attuale disciplina, semplifica il ricorso al contratto di
somministrazione per i lavoratori
svantaggiati e introduce nuovi obblighi informativi a carico delle imprese
utilizzatrici.
Lavoratori somministrati svantaggiati (art. 4) – E’ stato stabilito che l’utilizzo di lavoratori
somministrati svantaggiati può avvenire anche se non ricorre una delle causali
generali indicate dai contratti collettivi nazionali (come il CCNL logistica,
trasporto e spedizione) e non si computa ai fini dei limiti quantitativi
previsti dagli stessi contratti per il ricorso alla somministrazione. In
particolare sono considerati lavoratori svantaggiati i soggetti che rientrano
nelle seguenti categorie:
· precettori dell’indennità ordinaria
di disoccupazione da almeno sei mesi;
· precettori di ammortizzatori
sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi;
· soggetti iscritti nelle liste di
mobilità;
· lavoratori definiti, ai sensi della
Regolamento comunitario n. 800/2008, svantaggiati
(tra cui disoccupati da almeno 6 mesi, lavoratori privi di diploma di scuola
media superiore e lavoratori ultracinquantenni) o molto svantaggiati (disoccupati da almeno 24 mesi); al riguardo si
fa peraltro osservare che, ad eccezione dei lavoratori ultracinquantenni e di
quelli molto svantaggiati, la
disposizione in esame non è immediatamente applicabile in quanto necessita di un
apposito decreto ministeriale di attuazione.
E’ stata inoltre
riconosciuta ai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) la
possibilità di individuare ulteriori ipotesi di ricorso alla somministrazione
svincolate da obblighi di motivazione da parte delle imprese utilizzatrici.
Informazioni ai lavoratori (art. 7) – E’ stato introdotto l’obbligo per le imprese
utilizzatrici di informare i lavoratori somministrati dei posti vacanti a tempo
indeterminato presso le stesse. Tali informazioni potranno essere fornite
tramite affissione di un avviso generale nei locali dell’impresa.
Regime sanzionatorio (art. 3) – E’ stato ampliato il novero di violazioni a cui si
applica la sanzione amministrativa già prevista da
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.56/2005 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 69 del 22.3.2012 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24
Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite
agenzia interinale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai lavoratori a tempo determinato
ed indeterminato dipendenti dalle agenzie di somministrazione di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, di seguito denominato per brevita' «decreto».
2. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro, possono applicare o introdurre disposizioni piu'
favorevoli per i lavoratori di quelle previste dal presente decreto.
Restano ferme le disposizioni in tema di iscrizione delle agenzie per
il lavoro all'Albo informatico di cui all'articolo 4 del decreto,
nonche' in ordine al possesso dei requisiti giuridici e finanziari di
cui all'articolo 5 del medesimo decreto.
Art. 2
Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) "contratto di
somministrazione di lavoro": il contratto avente ad oggetto la
fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a
termine, ai sensi dell'articolo 20;»;
b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) "missione": il periodo durante il quale, nell'ambito di
un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente
da un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), e' messo a disposizione di un utilizzatore di cui
all'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione
dello stesso;
a-ter) "condizioni di base di lavoro e d'occupazione": il
trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da
contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata
generale in vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20,
comma 1, ivi comprese quelle relative:
1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le
pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni
festivi;
2) alla retribuzione;
3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in
periodo di allattamento, nonche' la protezione di bambini e giovani;
la parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche' altre
disposizioni in materia di non discriminazione;».
Art. 3
Modifiche all'articolo 18
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. All'articolo 18 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, e, per il solo
utilizzatore, di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, e
comma 7-bis, nonche' di cui all'articolo 24, comma 4, lettere a) e
b), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
comma 3.»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2,
e' punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo,
chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in
cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi
di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di
lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo.
4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta alla
sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 20
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Per tutta la durata
della somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per tutta la
durata della missione»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «per i periodi in cui
non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore» sono
sostituite dalle seguenti: «per i periodi in cui non sono in missione
presso un utilizzatore»;
c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora
il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo:
a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennita'
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o
ridotti, da almeno sei mesi;
b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali,
anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto
previsto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160;
c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto
svantaggiati" ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e)
del n. 18) dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.
5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4
non operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti
collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 21
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. All'articolo 21, comma 3, del decreto, le parole: «nonche' la
data di inizio e la durata prevedibile dell'attivita' lavorativa
presso l'utilizzatore» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' la
data di inizio e la durata prevedibile della missione».
Art. 6
Modifiche all'articolo 22
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. All'articolo 22 del decreto, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato,
ai sensi del presente articolo, possono essere effettuate anche con
rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso, trova applicazione
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive
modificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni del presente
decreto.».
Art. 7
Modifiche all'articolo 23
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. All'articolo 23 del decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Per
tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori
dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di
lavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei
dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni
svolte.»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati
dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinche'
possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a
ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni
possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente
affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale e
sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera.»;
c) al comma 8, le parole: «In caso di somministrazione di lavoro
a tempo determinato» sono soppresse e le parole: «al termine del
contratto di somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «al
termine della sua missione»;
d) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis. Resta salva
la facolta' per il somministratore e l'utilizzatore di pattuire un
compenso ragionevole per i servizi resi a quest'ultimo in relazione
alla missione, all'impiego e alla formazione del lavoratore per il
caso in cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il
lavoratore.».
2. Resta ferma la previsione di cui all'articolo 35, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Fornero, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino