|  | Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail:  | 
Roma, 22 maggio 2012
Circolare n. 120/2012
Oggetto: Lavoro – Contratto di somministrazione –
Recepimento della direttiva UE 2008/104 – D.lgvo
2.3.2012, n. 24, su G.U. n. 69 del 22.3.2012.
Il Governo ha
recepito la direttiva europea 2008/104 volta, da un lato, a garantire la tutela
dei lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione e, dall’altro lato,
a favorire la diffusione di questa tipologia contrattuale.
Come è noto, il
contratto di somministrazione è disciplinato dal D.lgvo
276/2003 (legge Biagi) e consente alle
imprese di utilizzare manodopera esterna fornita da apposite agenzie
autorizzate dal Ministero del Lavoro. Il nuovo provvedimento, che conferma
sostanzialmente l’attuale disciplina, semplifica il ricorso al contratto di
somministrazione per i lavoratori
svantaggiati e introduce nuovi obblighi informativi a carico delle imprese
utilizzatrici.
Lavoratori somministrati svantaggiati (art. 4) – E’ stato stabilito che l’utilizzo di lavoratori
somministrati svantaggiati può avvenire anche se non ricorre una delle causali
generali indicate dai contratti collettivi nazionali (come il CCNL logistica,
trasporto e spedizione) e non si computa ai fini dei limiti quantitativi
previsti dagli stessi contratti per il ricorso alla somministrazione. In
particolare sono considerati lavoratori svantaggiati i soggetti che rientrano
nelle seguenti categorie:
·  precettori dell’indennità ordinaria
di disoccupazione da almeno sei mesi;
·  precettori di ammortizzatori
sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi;
·  soggetti iscritti nelle liste di
mobilità;
·  lavoratori definiti, ai sensi della
Regolamento comunitario n. 800/2008, svantaggiati
(tra cui disoccupati da almeno 6 mesi, lavoratori privi di diploma di scuola
media superiore e lavoratori ultracinquantenni) o molto svantaggiati (disoccupati da almeno 24 mesi); al riguardo si
fa peraltro osservare che, ad eccezione dei lavoratori ultracinquantenni e di
quelli molto svantaggiati, la
disposizione in esame non è immediatamente applicabile in quanto necessita di un
apposito decreto ministeriale di attuazione. 
E’ stata inoltre
riconosciuta ai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) la
possibilità di individuare ulteriori ipotesi di ricorso alla somministrazione
svincolate da obblighi di motivazione da parte delle imprese utilizzatrici.
Informazioni ai lavoratori (art. 7) – E’ stato introdotto l’obbligo per le imprese
utilizzatrici di informare i lavoratori somministrati dei posti vacanti a tempo
indeterminato presso le stesse. Tali informazioni potranno essere fornite
tramite affissione di un avviso generale nei locali dell’impresa.
Regime sanzionatorio (art. 3) – E’ stato ampliato il novero di violazioni a cui si
applica la sanzione amministrativa già prevista da 
| Fabio
  Marrocco | Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.56/2005 | 
| Responsabile
  di Area | Allegato uno | 
|  | Lc/lc | 
| © CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
  consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. | |
G.U. n. 69 del 22.3.2012 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24 
Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa  al  lavoro  tramiteagenzia interinale.                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                                 Emana                   il seguente decreto legislativo:                                 Art. 1                         Campo di applicazione   1. Il presente decreto si applica ai lavoratori a tempo determinatoed indeterminato dipendenti dalle agenzie di somministrazione di  cuiall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo  10settembre 2003, n. 276, di seguito denominato per brevita' «decreto».   2. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazionisindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e  deidatori di lavoro, possono applicare o  introdurre  disposizioni  piu'favorevoli per i lavoratori di quelle previste dal presente  decreto.Restano ferme le disposizioni in tema di iscrizione delle agenzie peril lavoro all'Albo informatico di cui  all'articolo  4  del  decreto,nonche' in ordine al possesso dei requisiti giuridici e finanziari di
cui all'articolo 5 del medesimo decreto.                                  Art. 2                       Modifiche all'articolo 2           del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276   1. All'articolo 2, comma 1, del decreto sono apportate le  seguentimodificazioni:     a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) "contratto  disomministrazione di  lavoro":  il  contratto  avente  ad  oggetto  lafornitura professionale di manodopera,  a  tempo  indeterminato  o  atermine, ai sensi dell'articolo 20;»;     b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:       «a-bis) "missione": il periodo durante il quale, nell'ambito diun contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore  dipendenteda un'agenzia di somministrazione di cui  all'articolo  4,  comma  1,lettere a) e b), e' messo a disposizione di un  utilizzatore  di  cuiall'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e  la  direzionedello stesso;       a-ter) "condizioni di  base  di  lavoro  e  d'occupazione":  iltrattamento  economico,  normativo  e   occupazionale   previsto   dadisposizioni  legislative,   regolamentari   e   amministrative,   dacontratti collettivi o da altre disposizioni  vincolanti  di  portatagenerale in vigore presso un utilizzatore  di  cui  all'articolo  20,comma 1, ivi comprese quelle relative:         1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro  straordinario,  lepause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e  i  giornifestivi;         2) alla retribuzione;         3) alla protezione delle donne in stato di  gravidanza  e  inperiodo di allattamento, nonche' la protezione di bambini e  giovani;la  parita'  di  trattamento  fra  uomo  e   donna,   nonche'   altredisposizioni in materia di non discriminazione;».                                  Art. 3                       Modifiche all'articolo 18           del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276   1.  All'articolo  18  del  decreto  sono  apportate   le   seguentimodificazioni:     a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La violazionedelle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, e,  per  il  soloutilizzatore, di cui all'articolo 23, comma  4,  secondo  periodo,  ecomma 7-bis, nonche' di cui all'articolo 24, comma 4,  lettere  a)  eb), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista  dalcomma 3.»;     b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:       «4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2,e' punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo,chi esige o comunque percepisce compensi da parte del  lavoratore  incambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero  per  l'ipotesidi stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un  rapporto  dilavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo.       4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma  4-bis  in  aggiunta  allasanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.».                                  Art. 4                       Modifiche all'articolo 20           del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276   1. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2, primo periodo, le parole:  «Per  tutta  la  duratadella somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per tutta ladurata della missione»;     b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «per i periodi in  cuinon svolgono la prestazione lavorativa presso un  utilizzatore»  sonosostituite dalle seguenti: «per i periodi in cui non sono in missionepresso un utilizzatore»;     c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:       «5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non  operano  qualorail contratto di somministrazione preveda l'utilizzo:         a)  di  soggetti   disoccupati   percettori   dell'indennita'ordinaria di disoccupazione non  agricola  con  requisiti  normali  oridotti, da almeno sei mesi;         b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali,anche in deroga, da almeno sei  mesi.  Resta  comunque  fermo  quantoprevisto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge  21  marzo1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio1988, n. 160;         c)   di   lavoratori   definiti   "svantaggiati"   o   "moltosvantaggiati" ai sensi dei numeri  18)  e  19)  dell'articolo  2  delregolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del  6  agosto  2008.Con decreto di natura non regolamentare del Ministero  del  lavoro  edelle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla  datadi  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  si  provvedeall'individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a),  b)  ed  e)del n. 18) dell'articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.       5-quater. Le disposizioni di cui al primo periodo del  comma  4non  operano  nelle  ulteriori  ipotesi  individuate  dai   contratticollettivi  nazionali,  territoriali  ed  aziendali  stipulati  dalleorganizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  deilavoratori e dei datori di lavoro.».                                  Art. 5                       Modifiche all'articolo 21           del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276   1. All'articolo 21, comma 3, del decreto, le  parole:  «nonche'  ladata di inizio e  la  durata  prevedibile  dell'attivita'  lavorativapresso l'utilizzatore» sono sostituite dalle  seguenti:  «nonche'  ladata di inizio e la durata prevedibile della missione».                                  Art. 6                       Modifiche all'articolo 22           del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276   1. All'articolo 22 del decreto, dopo il  comma  3  e'  inserito  ilseguente:   «3-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo  determinato,ai sensi del presente articolo, possono essere effettuate  anche  conrapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso, trova applicazioneil  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  61,  e  successivemodificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni del presentedecreto.».                                  Art. 7                       Modifiche all'articolo 23           del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276   1.  All'articolo  23  del  decreto  sono  apportate   le   seguentimodificazioni:     a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Pertutta la durata della missione presso un utilizzatore,  i  lavoratoridipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base  dilavoro e d'occupazione complessivamente non inferiori  a  quelle  deidipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita'  di  mansionisvolte.»;     b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:   «7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono  informatidall'utilizzatore dei posti vacanti  presso  quest'ultimo,  affinche'possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, aricoprire posti di lavoro a tempo  indeterminato.  Tali  informazionipossono essere fornite mediante  un  avviso  generale  opportunamenteaffisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso  il  quale  esotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera.»;     c) al comma 8, le parole: «In caso di somministrazione di  lavoroa tempo determinato» sono soppresse e  le  parole:  «al  termine  delcontratto di somministrazione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «altermine della sua missione»;     d) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: «9-bis.  Resta  salvala facolta' per il somministratore e l'utilizzatore  di  pattuire  uncompenso ragionevole per i servizi resi a quest'ultimo  in  relazionealla missione, all'impiego e alla formazione del  lavoratore  per  ilcaso in cui, al termine  della  missione,  l'utilizzatore  assuma  illavoratore.».   2. Resta ferma la previsione  di  cui  all'articolo  35,  comma  3,lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.                                Art. 8                  Clausola di invarianza finanziaria   1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioniinteressate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.     Dato a Roma, addi' 2 marzo 2012                               NAPOLITANO                                Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri  e  Ministro  dell'economia  e                              delle finanze                                Moavero  Milanesi,  Ministro  per   gli                              affari europei                                Fornero, Ministro del  lavoro  e  delle                              politiche sociali                                Terzi  di  Sant'Agata,  Ministro  degli                              affari esteri                                Severino, Ministro della giustizia  Visto, il Guardasigilli: Severino