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Roma, 13 giugno 2012
Circolare n. 143/2012
Oggetto: Tributi – Disposizioni in materia fiscale e di
accertamento – D.L. 2.3.2012, n.16 come convertito dalla Legge 26.4.2012, n.44,
su S.O. alla G.U. n.99 del 28.4.2012.
Si rammentano le disposizioni in materia
fiscale entrate in vigore col decreto legge n.16/2012 e rese definitive con la
legge di conversione di cui all’oggetto.
Rateizzazione dei debiti tributari (articolo 1) – Il mancato
versamento delle rate non fa più decadere automaticamente dalla rateazione e la
rateazione dei debiti tributari non preclude più la partecipazione agli appalti
pubblici. La legge di conversione ha inoltre previsto che nel caso di
finanziamenti pubblici superiori a 10 mila euro, l’eventuale mancato pagamento
di debiti fiscali da parte dell’impresa beneficiaria non blocca tutto il
finanziamento, ma solo l’importo pari al debito stesso.
Dichiarazioni d’intento (articolo 2 comma 4) – I destinatari delle dichiarazioni d’intento (che com’è noto consentono
l’emissione della fattura senza addebito dell’Iva nei confronti degli
esportatori abituali) devono trasmetterle all’Agenzia delle Entrate non più
entro il mese successivo alla ricezione del documento, bensì entro il termine
della prima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) nella quale sono
ricomprese le fatture emesse in sospensione di imposta.
Responsabilità solidale negli appalti (articolo 2 comma 5) – Con la
legge di conversione indicata in oggetto è stata introdotta una disposizione
che irrigidisce la disciplina della responsabilità solidale delle imprese
appaltanti, estendendola alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e ai
versamenti dell’Iva delle fatture inerenti le prestazioni dell’appalto, qualora
l’appaltante non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per
evitare l’inadempimento. La norma dovrebbe poter trovare un coordinamento con
la disposizione, recentemente introdotta dal Senato nel ddl di riforma del
mercato del lavoro (attualmente alla Camera), che in materia di obblighi
retributivi e contributivi attribuisce ai contratti collettivi nazionali di
lavoro la possibilità di fissare metodi e procedure attraverso i quali
l’appaltante possa effettivamente esercitare un controllo sui comportamenti
della ditta appaltatrice e conseguentemente limitare l’ambito della propria
responsabilità solidale.
Elenchi clienti e fornitori (articolo 2 comma 6) – Dal
prossimo anno dovranno essere presentati gli elenchi clienti e fornitori con
l’indicazione globale delle operazioni attive e passive soggette all’obbligo di
fatturazione.
Comunicazione black list (articolo 2 comma 8) – Le operazioni d’importo
inferiore a 500 euro scambiate con operatori residenti nei paradisi fiscali non
devono più essere indicate nelle comunicazioni periodiche black list.
Telematizzazione accise (articolo 2 commi 9 e 10) – I registri cartacei per
la tenuta della contabilità dei beni che ricadono nel regime delle accise
(alcoli, bevande alcoliche, prodotti petroliferi) vengono sostituiti con
l’invio telematico all’Agenzia delle dogane di comunicazioni giornaliere dei
dati. Le disposizioni attuative devono essere ancora predisposte dall’Agenzia.
Scadenze fiscali di agosto (articolo 3 quater) – E’ stato
previsto che nel mese di agosto la scadenza degli adempimenti fiscali e dei
versamenti effettuati col modello F24 sia fissa al 20 agosto. Il differimento
riguarda anche il versamento accise e la presentazione dei modelli Intra.
IMU (articolo 4 commi 5 – 5 octies) – Viene regolamentata l’applicazione
della nuova imposta municipale sugli immobili, in particolare per quanto
concerne le esenzioni, le detrazioni e i criteri di versamento per il 2012.
Rimborsi Irap (articolo 4 comma 12) – L’Irap calcolata sul costo del
lavoro può essere chiesta a rimborso, relativamente ai periodi d’imposta per i
quali non sono ancora scaduti i termini di prescrizione (48 mesi), secondo
modalità che devono ancora essere fissate dall’Agenzia delle Entrate.
Canoni leasing (articolo 4 bis) – La legge di conversione in esame ha rivisto
la disciplina di deducibilità dei canoni leasing. In particolare è stato
previsto che l’impresa utilizzatrice possa dedurre i canoni per un periodo non
inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale (in precedenza era
necessaria una durata minima del contratto di leasing). Le nuove regole valgono
per i contratti stipulati a decorrere dal 28 aprile di quest’anno.
Studi di Settore (articolo 8 commi 4 e 5) – L’accertamento induttivo nei
confronti degli operatori che omettano o falsifichino le dichiarazioni degli
Studi di Settore scatta quando l’irregolarità comporta una differenza nei
ricavi stimati superiore al 15 per cento, o comunque a 50 mila euro.
False fatturazioni (articolo 8 comma 2) – E’ stato inasprito il regime
sanzionatorio relativo alle fatturazioni di cessioni e prestazioni di servizi
inesistenti.
Partite Iva inattive (articolo 8 comma 9) – Le partite Iva inattive
vengono chiuse d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate; gli interessati
devono tuttavia versare una sanzione minima per non aver proceduto alla
chiusura per proprio conto.
Compensazione crediti Iva (articolo 8 commi 18 – 21) – E’
stato abbassato da 10 mila a 5 mila euro il limite di credito Iva compensabile senza
che sia necessaria la preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Depositi Iva (articolo 8 comma 21 bis) – La legge di conversione ha
integrato la norma di interpretazione autentica sui depositi Iva di cui
all’articolo 16 comma 5-bis del DL n.185/08, chiarendo che ai fini del deposito
Iva non è necessario un tempo minimo di giacenza delle merci, né lo scarico del
mezzo.
Associazioni di categoria – Verifiche fiscali (articolo 8 comma 22) – E’ stata
introdotta una norma per consentire le verifiche fiscali presso i locali degli
enti non commerciali. Lo scopo è quello di contrastare le attività d’impresa
camuffate da enti non commerciali, ma la nuova disposizione trova applicazione
anche nei confronti delle associazioni di categoria.
Accertamento doganale (articolo 9) – E’ stato esteso all’Agenzia delle
Dogane il potere di indagine finanziaria presso banche, poste e intermediari
finanziari; inoltre è stato previsto che gli atti di accertamento dell’Agenzia
divengano esecutivi decorsi dieci giorni dalla loro notifica.
Errori nelle dichiarazioni doganali (articolo 11 comma 4) – Il regime
sanzionatorio per gli errori nelle dichiarazioni doganali (articolo 303 TULD) è
stato inasprito e la legge di conversione non ha alleggerito la portata delle
modifiche, come da tutti auspicato; l’Agenzia delle Dogane sostiene che
l’impatto delle modifiche introdotte sia irrilevante; Confetra e le
associazioni interessate stanno monitorando la reale situazione.
Contenzioso doganale (articolo 12 commi 1 e 2) - E’ stato abrogato il
ricorso al Direttore regionale contro il rigetto dell’istanza di revisione
dell’accertamento doganale; l’istituto era peraltro desueto. Per conformità
alla normativa comunitaria è stata inoltre abrogata la possibilità di esperire
la cd “controversia doganale” (articolo 11 comma 7 d.lgvo 374/90) a seguito
dell’emissione da parte dell’ufficio dell’avviso di accertamento suppletivo e
di rettifica. La controversia doganale è considerata a livello europeo un
rimedio di difesa amministrativa non conciliabile con i ristretti tempi di
contabilizzazione dei dazi.
Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 12 commi 11-quater –
11-sexies) – La legge di conversione ha esteso alle amministrazioni statali e
agli enti pubblici nazionali le disposizioni in materia di certificazione dei
crediti che consentono la cessione del credito a banche e intermediari
finanziari.
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Daniela
Dringoli |
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Responsabile
di Area |
Allegato
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S.O. alla G.U. n.99 del 28.4.2012
(Fonte Guritel)
LEGGE 26 aprile 2012, n.44
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia disemplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delleprocedure di accertamento.
Testo del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 coordinato con la legge diconversione 26 aprile 2012, n. 44
Titolo I
Semplificazioni in materia tributaria
Art. 1 Rateizzazione debiti tributari 1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, il comma 7 e' abrogato. 2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo; b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: « 1-ter. Ildebitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importocrescente per ciascun anno. 1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente dellariscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nelcaso di mancato accoglimento della richiesta ovvero didecadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipotechegia' iscritte alla data di concessione della rateazione ». c) al comma 3, alinea, le parole da: « della » a «successivamente, » sono soppresse e dopo le parole: « due rate » e'inserita la seguente: « consecutive ». 3. I piani di rateazione a rata costante, gia' emessi alla data dientrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti amodificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19,comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602. 4. Al fine di una piu' equilibrata riscossione dei loro crediti dinatura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, surichiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettivadifficolta' economica, ancorche' intercorra contenzioso con lo stessoovvero lo stesso gia' fruisca di una rateizzazione, riconoscere aldebitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in ratecostanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedenteperiodo non trova applicazione in materia di crediti degli entiprevidenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivantida sanzioni comunitarie. 4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bisdel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico e' comunquetenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, dellesomme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citatodecreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 edall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedonol'ammontare del debito per cui si e' verificato l'inadempimento,comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti. 4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 1costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 4-quater. Costituisce altresi' violazione dei doveri d'ufficioil mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensidell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economiae delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. 5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: « all'importodi cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 » sono inseritele seguenti: « ; costituiscono violazioni definitivamente accertatequelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte etasse certi, scaduti ed esigibili ». 6. Sono fatti salvi i comportamenti gia' adottati alla data dientrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti incoerenza con la previsione contenuta nel comma 5. Art. 2 Comunicazioni e adempimenti formali 1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimifiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventivacomunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale nontempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazionenon sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni,verifiche o altre attivita' amministrative di accertamentodelle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formaleconoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme diriferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimentorichiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazioneutile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima dellasanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilitedall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esuccessive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipareal riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle personefisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte,entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti perl'ammissione al contributo: a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme diriferimento; b) presentino le domande di iscrizione e provvedano allesuccessive integrazioni documentali entro il 30 settembre; c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minimadella sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilitedall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esuccessive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma e' inserito ilseguente: « In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sulreddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi delconsolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi delsoggetto cessionario e dell'importo ceduto non determinal'inefficacia ai sensi del secondo comma . In tale caso siapplica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.». 3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili incompensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggettipartecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degliestremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o dellatipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficaciadella cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cuiall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita. 4. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mesesuccessivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine dieffettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile otrimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senzaapplicazione dell'imposta ». 4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito applicativodella disposizione di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 27dicembre 2006, n. 296, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulvalore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegiuniversitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambitidi cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338. 5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole « la data in cui ha effetto ladeliberazione di messa in liquidazione » sono sostituite dalleseguenti: « la data in cui si determinano gli effetti delloscioglimento della societa' ai sensi degli articoli 2484 e 2485 delcodice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicatanella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, »; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. In casodi revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche aisensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, siproducono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni dicui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, inmancanza, il rappresentante legale, non e' tenuto a presentare lemedesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delledichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato diliquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbiaeffetto prima della presentazione della dichiarazione relativa allaresidua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'iniziodella liquidazione.». 5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: «28. In caso di appalto diopere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e'obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno deglieventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazionedell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi dilavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti leprestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri diavere messo in atto tutte le cautele possibili per evitarel'inadempimento». 6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo noninferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sonoinseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazionirilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e'previsto l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con latrasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tuttele operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni perle quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura lacomunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazionistesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivodell'imposta sul valore aggiunto..». Per i soggetti tenuti allecomunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamentealle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelleinerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 605. 6-bis. All'articolo 36, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,e successive modificazioni, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:«10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anchealle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati pressoprivati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo ». 7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: « In tutti gli »sono sostituite dalla seguente : « Negli » e dopo le parole: «con la precisazione dell'indirizzo » sono aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto »; b) nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo comma e'soppresso. 8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,dopo le parole: « prestazioni di servizi » sono inserite le seguenti:« di importo superiore a euro 500 ». ». 9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi del decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delledisposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione esui consumi, e delle relative sanzioni penali e amministrativee relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dallapresentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenzagiornaliera, dei dati relativi alle contabilita' degli: a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale dicapacita' superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti didistribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi didistribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli edindustriali collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n.504 del 1995; c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici inregime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto delMinistro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322; d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti avigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66 del citato decretolegislativo, n. 504 del 1995 e dell'articolo 22 del decreto delMinistro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153; e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcolichein usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro dellefinanze 9 luglio 1996, n. 524. 10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sonostabiliti: a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in formatelematica dei dati delle contabilita' degli operatori di cui alcomma 9, lettere da b) ad e); b) regole per la gestione e la conservazione dei dati dellecontabilita' trasmessi telematicamente; c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati dellecontabilita' da esibire a richiesta degli organi di controllo insostituzione dei registri di cui al comma 9. 11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislativeconcernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativesanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:«3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario,l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nellefabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitril'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente amonte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori,direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deveessere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto adimposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6,lettere b) e c).». 12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:«Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3-bis del decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delledisposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione esui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l'assettodel deposito fiscale e le modalita' di accertamento,contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti condeterminazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.». 13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggettidi cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione dienergia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione diquelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21,la licenza e' rilasciata successivamente al controllo degli attidocumentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa alrispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.». 13-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, deldecreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: « Nel settoreturistico » sono sostituite dalle seguenti: « Nei settori agricolo,turistico ». 13-ter. Al primo comma dell'articolo 22 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successivemodificazioni, dopo il numero 6) e' aggiunto il seguente: «6-bis) perl'attivita' di organizzazione di escursioni, visite della citta',giri turistici ed eventi similari, effettuati dalle agenzie di viaggie turismo». 13-quater. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, le parole: « dal comma 2 » sono sostituitedalle seguenti: « dai commi 2 e 3, lettere a) e b) ». Art. 3 Facilitazioni per imprese e contribuenti 1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate alturismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-terdel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana ecomunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europeaovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuoridal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denarocontante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21novembre 2007, n. 231, e' elevato a 15.000 euro a condizione che ilcedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguentiadempimenti: a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisiscafotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonche'apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministrativa, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante chenon e' cittadino italiano ne' cittadino di uno dei Paesi dell'Unioneeuropea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenzafuori del territorio dello Stato; b) nel primo giorno feriale successivo a quello dieffettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato inun conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso unoperatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia dellaricevuta della comunicazione di cui al comma 2. 2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che icedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina delpresente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche invia telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' ed itermini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenziastessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto. Nella comunicazione dovra' essereindicato il conto che il cedente del bene o il prestatore delservizio intende utilizzare. 2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicanoall'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importounitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Direttoredell'Agenzia delle entrate. 3. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi epensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, e'differita al 1° luglio 2012 . Dalla data di entrata in vigoredel presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di talienti e amministrazioni pubbliche e' data massima pubblicita' alcontenuto e agli effetti della disposizione di cui al precedenteperiodo, nonche' di quelle di cui all'articolo 12, commi 3 e 4,del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trovaapplicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla datadi entrata in vigore del presente decreto, si sono gia' conformatialla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), deldecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti: «4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni,compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubblicheamministrazione centrali e locali e dai loro enti, che sianoimpossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter,per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimentigiudiziari restrittivi della liberta' personale, a recarsipersonalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa,e' consentito ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegatialla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di unlibretto di risparmio postale, intestati al beneficiario deipagamenti. 4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, ildelegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copiadella documentazione gia' autorizzata dall'ente erogatore attestantela delega alla riscossione, copia del documento di identita' delbeneficiario del pagamento nonche' una dichiarazione dello stessodelegato attestante la sussistenza della documentazione comprovantegli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimentiprevisti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il clientesi considera fisicamente presente qualora sia presente il soggettodelegato alla riscossione. 4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti dicui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispeciedei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un conto dipagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a milleeuro. Se l'indicazione non e' effettuata nel termine indicato, lebanche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi dipagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini dipagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorioinfruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento. 4-septies. Se l'indicazione del beneficiario e' effettuata neitre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies,le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiariomedesimo. Se l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi successivial decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Posteitaliane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamentoprovvedono alla restituzione delle somme all'ente erogatore. Nelcorso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno ditraenza ». 4-ter. All'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), deldecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « Dal limite di importo di cui al primo periodo sonocomunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesimamensilita' ». 4-quater. All'articolo 32, primo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportatele seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « lire seicento milioni » sonosostituite dalle seguenti: « quattrocentomila euro » e le parole: «di lire un miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « asettecentomila euro »; b) al terzo periodo, le parole: « lire seicento milioni » sonosostituite dalle seguenti: « settecentomila euro ». 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 72-bis, comma 1, dopo le parole: « sesto, delcodice di procedura civile, » sono inserite le seguenti: « edall'articolo 72-ter del presente decreto »; b) dopo l'articolo 72-bis, e' inserito il seguente: « Art.72-ter (Limiti di pignorabilita') - 1. Le somme dovute a titolo distipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto dilavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pariad un decimo per importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad unsettimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000euro . 2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma,del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo distipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto dilavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,superano i cinquemila euro »; c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. L'agente dellariscossione puo' procedere all'espropriazione immobiliare sel'importo complessivo del credito per cui si procede superacomplessivamente ventimila euro »; 2) al comma 2, le parole: « agli importi indicati » sono sostituitedalle seguenti: « all'importo indicato »; d) all'articolo 77 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurarela tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanziaipotecaria di cui al comma 1, purche' l'importo complessivo delcredito per cui si procede non sia inferiore complessivamente aventimila euro. ». 6. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, siapplica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto. 6-bis. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, la lettera f-bis) e' sostituita dallaseguente: « f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati daldatore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie didipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climaticheda parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonche' per borsedi studio a favore dei medesimi familiari ». 7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12luglio 2011, n. 106, e' abrogato. 8. Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportatele seguenti modificazioni: a) le parole: « sono deducibili » sono sostituite dalle seguenti:« possono essere dedotti »; b) la parola: « ricevuto » e' sostituita dalla seguente: «registrato ». 9. Le disposizioni di cui al comma 8 trovano applicazione adecorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. 10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procedeall'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione deicrediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualoral'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative einteressi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, conriferimento ad ogni periodo d'imposta. 11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora ilcredito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamentorelativi ad un medesimo tributo. 12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondocomma e' sostituito dal seguente: « Nelle dichiarazioni dei sostitutid'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012,tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediantearrotondamento alla seconda cifra decimale. ». 13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti leimposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali eamministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta laseguente: « c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio,energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente alconsumo di detta energia »; b) all'articolo 55, comma 5, dopo le parole: « impianti diproduzione combinata di energia elettrica e calore » sono inserite leseguenti: « ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi dellanormativa vigente ». 13-bis. Nell'ambito dell'attuazione delle direttive dell'Unioneeuropea relative a norme comuni per il mercato interno dell'energiaelettrica, al fine di assicurare che i clienti finali di energiaelettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cuiall'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cuial decreto del Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, i quali siano passati almercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e neilimiti del periodo temporale di validita' dei medesimi regimiindividuato dalle norme citate rispettivamente fino al 2007 e fino al2005, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamentopreesistente, le modalita' di determinazione della componentetariffaria compensativa oggetto dei predetti regimi assicurano aiclienti finali di cui al presente comma condizioni di neutralita'.Sono fatti salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissioneeuropea in materia e sia la gia' avvenuta esazione fiscale, per laquota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla componentecompensativa di cui erano destinatari i citati clienti finali dienergia elettrica. 13-ter. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, comemodificato dall'articolo 61, comma 1, lettera a), numero 1, deldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « a pena di decadenza »sono soppresse. 14. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,le parole: « le banche e gli intermediari finanziari », ovunquericorrano, sono sostituite dalle seguenti: « le banche, gliintermediari finanziari e le imprese di assicurazioni ». 15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali assuntidall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila(8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2,comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,e' abrogato. 16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, dopo le parole: « dei direttori di agenzie fiscali » sonoinserite le seguenti: « , nonche' del direttore generaledell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ». 16-bis. E' istituito presso il Ministero dell'economia e dellefinanze il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realta'socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, cuie' attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012.L'individuazione delle regioni beneficiarie, nonche' i criteri e lemodalita' di erogazione del predetto Fondo, sono stabiliti condecreto del Ministro dell'economia e delle finanze. All'onerederivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delledisponibilita' esistenti presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio » che sono versateall'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondodi cui al presente comma. 16-ter. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 maggio2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio2011, n. 106, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « Nellemore della conclusione della procedura finalizzata all'individuazionee rassegnazione delle risorse, la regolazione contabile dellecompensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene utilizzando ifondi disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delleentrate - Fondi di bilancio" senza incidere sul saldo giornaliero ditesoreria.». 16-quater. All'articolo 102, comma 6, del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, leparole: « ; per i beni ceduti, nonche' per quelli acquisiti nel corsodell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, ladeduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e'commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione » sonosoppresse. La disposizione del periodo precedente trova applicazionea decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto. 16-quinquies. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , e alle unita' in uso dei soggetti dicui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetti dapatologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime ». 16-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvedecon proprio decreto, emanato entro il 31 maggio 2012, a disciplinaresenza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica l'applicazionedell'imposta comunale sulla pubblicita' di cui al decreto legislativo15 novembre 1993, n. 507, al marchio, apposto con dimensioniproporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru atorre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere. Art. 3-bis Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore 1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui aldecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, ilseguente capoverso: « In caso di produzione combinata di energiaelettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano lealiquote previste per la produzione di energia elettricarideterminate in relazione ai coefficienti individuati con appositodecreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concertocon il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimentoall'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diversetipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia dialto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su basequinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquenniodi riferimento ». 2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinatadi energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitatividi combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energiaelettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuatidall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n.16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento. 3. A decorrere dal 1° giugno 2012, al testo unico delledisposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione esui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui aldecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate leseguenti modificazioni: a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) e' abrogata; b) nell'allegato I alla voce relativa all'aliquota di accisasull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversidalle abitazioni, le parole: « lire 6 al Kwh » sono sostituite dallaseguenti: « a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: 1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applical'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumatinel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applical'aliquota di euro 0,0075 per kWh; b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: 1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applical'aliquota di euro 0,0125 per kWh; 2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumatinel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 ». 4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWho dell'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensiledei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e laconsumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalleabitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competenteufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, idati relativi al consumo del mese precedente. Art. 3-ter Norma di interpretazione autentica 1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al numero 3della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che tra i carburantiper la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca,con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburantiper la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasportodelle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti e' compresala benzina. Art. 3-quater Termini per adempimenti fiscali 1. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme dicui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno,possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senzaalcuna maggiorazione». Art. 3-quinquies Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive. 1. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazioneeconomica dello spettro radio, i diritti di uso per frequenze inbanda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro 120 giornidall'entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dellosviluppo economico sulla base delle procedure stabilitedall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguitoAutorita'. 2. L'Autorita' adotta, sentiti i competenti uffici dellaCommissione Europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalladelibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le necessarie procedure,sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sullabase di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicateall'offerta economica piu' elevata anche mediante rilancicompetitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori diprogrammi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete diconsentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque enon discriminatorie, secondo le priorita' ed i criteri fissatidall'Autorita' per garantire l'accesso dei fornitori di programminuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica; b) composizione di ciascun lotto in base al grado di coperturatenendo conto della possibilita' di consentire la realizzazione direti per macro aree di diffusione, l'uso flessibile della risorsaradioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica; c) modulazione della durata dei diritti d'uso nell'ambito diciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione dellefrequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema didisciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previstodall'Agenda digitale nazionale e comunitaria. 3. L'Autorita' ed il Ministero dello sviluppo economicopromuovono ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza el'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e adassicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, inconformita' alla politica di gestione stabilita dall'Unione europeaed agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anchemediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cuialla Risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento allepossibilita' consentite dalla disciplina internazionale dello spettroradio, nonche' ogni azione utile alla promozione degli standardtelevisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvatenell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU). 4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributiper l'utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall'Autorita'entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo secondole procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine dipromuovere il pluralismo nonche' l'uso efficiente e la valorizzazionedello spettro frequenziale secondo i principi di ragionevolezza,proporzionalita' e non discriminazione. Il nuovo sistema dicontributi e' applicato progressivamente a partire dal 1° gennaio2013. 5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere serviziradiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori diapparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionalenon si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partiredal 1° gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere serviziradiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori diapparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionaleintegrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi intecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1° luglio 2015gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti aiconsumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatoredigitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 concodifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambitodell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU). 6. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno2008, n. 101, come modificato dall'articolo 45 della legge 7 luglio2009, n. 88, dopo le parole: « In conformita' ai criteri di cui alladeliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita' per le garanzie nellecomunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 99 del 30 aprile 2009 » sono inserite le seguenti: « , fattaeccezione per i punti 6, lettera f), 7, 8 salvo il penultimocapoverso, dell'allegato A, ». Il bando pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara sono annullati. Condecreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e lemodalita' per l'attribuzione di un indennizzo ai soggettipartecipanti alla suddetta procedura di gara. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivarenuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioniinteressate provvedono agli eventuali adempimenti conseguentinell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6dell'articolo 1 si provvede a valere e comunque entro i limiti degliintroiti di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo. Iproventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui alpresente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato,per essere riassegnati ad apposito programma dello stato diprevisione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinatial Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cuiall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, tramiteversamento sulla contabilita' speciale 1201 - legge 46/1982 -innovazione tecnologica, al netto delle eventuali somme dariassegnare per corrispondere gli indennizzi ai sensi del periodoprecedente. Art. 3-sexies Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili 1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: « 10-bis. E'istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi.L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione diciascuna tratta, e' fissata in misura pari ad euro 100 in caso ditragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso ditragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta e' a carico delpasseggero ed e' versata dal vettore »; b) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati,di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolatinel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale perl'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali: a) aeroplani con peso massimo al decollo: 1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg; 2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg; 3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg; 4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg; 5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg; 6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg; 7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg; b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a quella stabilitaper gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento; c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450 »; c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti: «14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commida 11 a 13: a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; b) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza deilicenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonche' del lavoroaereo, di cui alla parte I, libro I, titolo VI, capi I, II e III delcodice della navigazione; c) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza delleorganizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO)e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO); d) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero clubd'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionaleparacadutisti d'Italia; e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e inattesa di vendita; f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso oall'aviosoccorso; g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sonostati immatricolati per la prima volta in registri nazionali oesteri, civili o militari, da oltre quaranta anni; h) gli aeromobili di costruzione amatoriale; i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cuialla legge 25 marzo 1985, n. 106. 14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata anche agliaeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionaletenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protraggaoltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del decorsodi tale termine non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobilepresso i manutentori nazionali che effettuano operazioni dimanutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnicidel manutentore. L'imposta deve essere corrisposta prima che ilvelivolo rientri nel territorio estero. Se la sosta nel territorioitaliano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta e'dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nelcomma 11 per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino aquello di partenza dal territorio italiano. Valgono le esenzioni delcomma 14 e l'esenzione e' estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivicompresi quelli militari. 15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, sono previsti modalita' e termini diattuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11. 15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delleimposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472. d) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente: «15-bis. 1. Il Corpo della guardia di finanza e le autorita'aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighiderivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis ». 2. Le modificazioni apportate dal comma 1 ai commi 11 e 14,nonche' al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre2011 e dal 28 dicembre 2011. Per gli aeromobili di cui al citatocomma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 che,a decorrere dal 28 dicembre 2011 fino alla data di entrata in vigoredel presente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale per unperiodo superiore a quarantacinque giorni l'imposta e' corrispostaentro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto. L'ammontare dell'imposta di cui alcomma 11 dello stesso articolo 16, versata in applicazione delledisposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilitadal presente decreto, e' computato a credito del contribuenteall'atto del successivo rinnovo del certificato di revisionedell'aeronavigabilita'; non si procede all'applicazione di sanzioni einteressi per i versamenti dell'imposta di cui al comma 11 dellostesso articolo 16, effettuati in applicazione delle disposizioniprevigenti in misura inferiore rispetto a quella stabilita dalpresente decreto, se l'eccedenza e' versata entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto». Art. 3-septies Modifica all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge 12novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo le parole: «essere previste, » sono inserite le seguenti: « per le concessionariee ». Art. 4 Fiscalita' locale 1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,n. 23, al primo periodo, le parole: « 31 dicembre » sono sostituitedalle seguenti: « 20 dicembre ». All'articolo 14, comma 6, delmedesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, le parole: « agliarticoli 52 e 59 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 52». 1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo2011, n. 23, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Suicontratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo,qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma,alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano leimposte di registro e di bollo ». 1-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cuiall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montanidi cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istitutonazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e diBolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentalesiano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto dellimite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facolta' diintrodurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni »; b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relativeaddizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipalepropria ». 1-quater. All'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole da: « 17, comma 2, » a: « inmodo tale da » sono sostituite dalle seguenti: « 52 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, icomuni, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1,comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche »; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorreredall'applicazione dell'imposta municipale propria, in viasperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, e successive modificazioni, l'imposta di scopo siapplica, o continua ad applicarsi se gia' istituita, con riferimentoalla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Ilcomune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari perassicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296». 1-quinquies. A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giornidall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativaall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle personefisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento dellefinanze del Ministero dell'economia e delle finanze le propriedelibere ai fini della pubblicazione nel sito informaticowww.finanze.gov.it. 2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni controla responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli amotore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decretolegislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano, in derogaall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 , sututto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioniemanate prima dell'approvazione del presente decreto. 2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: « 3-bis. I comuni chehanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorioinsistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottareai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta disoggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta disbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere,unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie dinavigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. Lacompagnia di navigazione e' responsabile del pagamento dell'imposta,con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazionedella dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dallalegge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedelepresentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'impostasi applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per centodell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamentodell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cuiall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, esuccessive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalledisposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non e'dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, daglistudenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari deisoggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e chesono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nelregolamento modalita' applicative del tributo, nonche' eventualiesenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinatiperiodi di tempo. Il gettito del tributo e' destinato a finanziareinterventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recuperodei beni culturali e ambientali locali, nonche' dei relativi servizipubblici locali». 3. Per l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successivemodificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,8 per mille ede' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propriarelativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazioneprincipale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensidell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,e successive modificazioni. Il contributo e' versato a cura dellastruttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'impostamunicipale propria e riversamento diretto da parte della strutturastessa, secondo modalita' stabilite mediante provvedimentodell'Agenzia delle entrate . 4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, dellalegge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi iprovvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delleprovince e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanatiprima della data di entrata in vigore del presente decreto. 5. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole: « di cui all'articolo2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 » sono soppresse edopo le parole: « della stessa » sono aggiunte le seguenti: « ;restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamatidall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decretolegislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori direttie negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 deldecreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,iscritti nella previdenza agricola"; al medesimo comma 2, secondoperiodo, le parole: "dimora abitualmente e risiede anagraficamente"sono sostituite dalle seguenti: "e il suo nucleo familiare dimoranoabitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui icomponenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abitualee la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territoriocomunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per lerelative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano perun solo immobile »; b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Labase imponibile e' ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cuiall'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e difatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante ilquale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e'accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico delproprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Inalternativa, il contribuente ha facolta' di presentare unadichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto aquanto previsto dal periodo precedente. Agli effettidell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, icomuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenzasopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi dimanutenzione »; c) al comma 5, le parole: « pari a 130 » sono sostituitedalle seguenti: « pari a 135 »; e l'ultimo periodo e' sostituito dalseguente: « Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati,posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditoriagricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ilmoltiplicatore e' pari a 110 »; d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2012, la prima rata e' versata nella misura del 30 percento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la secondarata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta perl'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, ilversamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricatirurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzioneentro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sullabase dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della primarata dell'imposta di cui al presente comma, alla modificadell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni inmodo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e dellefinanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale eper i terreni »; e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori direttio da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 deldecreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,iscritti nella previdenza agricola, purche' dai medesimi condotti,sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valoreeccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte divalore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte divalore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte divalore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000 »; f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: « 30dicembre 1992, n. 504 » sono aggiunte le seguenti: « ; per talifattispecie non si applicano la riserva della quota di impostaprevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comunipossono considerare direttamente adibita ad abitazione principalel'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufruttoda anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti diricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioneche la stessa non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliareposseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio delloStato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizioneche non risulti locata »; g) al comma 11, dopo il primo periodo e' inserito ilseguente: « Non e' dovuta la quota di imposta riservata allo Statoper gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non siapplica il comma 17 »; h) al comma 12, dopo le parole: « dell'Agenzia delle entrate» sono aggiunte le seguenti: « nonche', a decorrere dal 1° dicembre2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano ledisposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili ». i) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: « 12-bis. Perl'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipalepropria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi,in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando lealiquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; laseconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovutaper l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012,l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relativepertinenze e' versata in tre rate di cui la prima e la seconda inmisura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicandol'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, dacorrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre;la terza rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'impostacomplessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulleprecedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessaimposta puo' essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolataapplicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presentearticolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'impostacomplessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla primarata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio diprevisione l'entrata da imposta municipale propria in base agliimporti stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministerodell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabellapubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamentoconvenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello Statodell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente egettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi alfondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, inesito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento dellefinanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta'e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o piu' decreti delPresidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministrodell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012,si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'impostamunicipale propria nonche' dei risultati dell'accatastamento deifabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relativevariazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo perassicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, edin deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1,comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possonoapprovare o modificare il regolamento e la deliberazione relativaalle aliquote e alla detrazione del tributo. 12-ter. I soggetti passivi devono presentare ladichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possessodegli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazionirilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando ilmodello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, deldecreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effettoanche per gli anni successivi sempre che non si verifichinomodificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diversoammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentateai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo e' sorto dal 1°gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30settembre 2012 »; l) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis. Adecorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazionedelle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propriadevono essere inviate esclusivamente per via telematica per lapubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delledeliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sitoinformatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, acondizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 apriledell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deveavvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancatapubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e ladetrazione si intendono prorogate di anno in anno»; m) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: « , ad eccezione del comma 4 che continua adapplicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni astatuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano». 5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministrodell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellepolitiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuaticomuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) delcomma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuniitaliani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),nonche', eventualmente, anche sulla base della redditivita' deiterreni. 5-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 1993, n. 75, e' abrogato. 5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30dicembre 1991, n. 413, e' abrogato. 5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione II delcapo V del titolo II del testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo aquello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n.148 del 2011. 5-sexies. Al testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguentimodificazioni: a) all'articolo 37, comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Per gli immobili riconosciuti di interessestorico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevataal 35 per cento »; b) all'articolo 90, comma 1: 1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Pergli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensidell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo41 »; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gliimmobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, aisensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto dilocazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medioordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato inmisura pari a quella del canone di locazione al netto di taleriduzione »; c) all'articolo 144, comma 1: 1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Pergli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensidell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo41 »; 2) nell'ultimo periodo, le parole: « ultimo periodo » sonosostituite dalle seguenti: « quarto e quinto periodo ». 5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies siapplicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovutiper il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta delperiodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando ledisposizioni di cui al comma 5-sexies. 5-octies. All'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009,n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. I redditi deifabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009,purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero inquanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono allaformazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul redditodelle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', finoalla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi. Ifabbricati di cui al periodo precedente sono, altresi', esentidall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivemodificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' deifabbricati stessi ». 6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto difiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favoredegli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recatedall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondisuccessivamente intervenute. 7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012,corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importopari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 inapplicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, deldecreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuniappartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto e'commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre2011, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Lesomme erogate in acconto sono portate in detrazione da quantospettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimentierariali o di risorse da federalismo fiscale. 8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali ole risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta aisensi del comma 7, il recupero e' effettuato, da parte dell'Agenziadelle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, comecomunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento aglistessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giornidal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'economia edelle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai pertinenticapitoli di spesa del Ministero dell'interno. 9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto2000 n. 267, e' sostituito dai seguenti: «5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano ilivelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 oche non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la previstacertificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento delleentrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cuiall'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario precedente aquello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predettilimiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificatodi bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimentoall'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sullerisorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo ditrasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso diincapienza l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilanciodello Stato le somme residue. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorreredalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti dicopertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.». 10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare ledisposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energiaelettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, delladirettiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativaal regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE,l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' abrogato.Il minor gettito per gli enti locali derivante dall'attuazionedel presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 , e'reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statutospeciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorserecuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanzapubblica disposto dal comma 11. 11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statutospeciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previstodall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, e' ridotto di 180 milioni di euro per l'anno2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. 12. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: « 1-quater. In relazionea quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto daicommi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sonostabilite le modalita' di presentazione delle istanze di rimborsorelative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore delpresente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, nonche' ogni altra disposizione di attuazione del presentearticolo. ». 12-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo, le parole: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entratecorrenti registrate nell'ultimo consuntivo » sono soppresse. 12-ter. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010,n. 220, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31ottobre ». 12-quater. Nelle more dell'attuazione delle disposizionidell'articolo 5, commi 1, lettera e), e 5-bis, del decretolegislativo 28 maggio 2010, n. 85, le amministrazioni competentiproseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale,ivi comprese le attivita' di dismissione e valorizzazione. 12-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dell'impostamunicipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14marzo 2011, n. 23, nonche' all'articolo 13 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniugedisposta a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili delmatrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto diabitazione. Art. 4-bis Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di deduzione dei canoni di leasing. 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguentimodificazioni: a) al comma 2 dell'articolo 54: 1) al terzo periodo, le parole: « a condizione che la duratadel contratto non sia » sono sostituite dalle seguenti: « per unperiodo non »; 2) al quinto periodo, le parole: « a condizione che ladurata del contratto non sia » sono sostituite dalle seguenti: « perun periodo non »; b) il comma 7 dell'articolo 102 e' sostituito dal seguente:«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedenteche imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote diammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultantedal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresautilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazionefinanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, ladeduzione e' ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi delperiodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito anorma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresastessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regoladi cui al periodo precedente determini un risultato inferiore aundici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessaper un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovveropari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164,comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazionefinanziaria e' ammessa per un periodo non inferiore al periodo diammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma delcomma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto e'soggetta alle regole dell'articolo 96 ». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contrattistipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto. Art. 4-ter Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale» e disposizioni concernenti il personale degli enti locali 1. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno diriferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo delpatto di stabilita' interno previsto dalla normativa nazionalepossono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante ilsistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di letteraraccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabilefinanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entita'degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio incorso. 2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno diriferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivoprevisto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministerodell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamentepredisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso diricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro iltermine perentorio del 30 giugno, l'entita' degli spazi finanziari dicui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per ilpagamento di residui passivi di parte capitale. 3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, e' attribuitoun contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni dieuro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi eattribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, ilcontributo e' ridotto proporzionalmente. Il contributo non e'conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilita'interno ed e' destinato alla riduzione del debito. 4. L'Associazione nazionale dei comuni italiani fornisce ilsupporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo. 5. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dai comuni di cuial comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibilidai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione e' effettuata in misuraproporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimentodella Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiornail prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dallarimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e albiennio successivo. 6. Il rappresentante legale, il responsabile del serviziofinanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano,con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui alcomma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese peril pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di talecertificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti imaggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi ipeggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi delcomma 7. 7. Ai comuni di cui al comma 1 e' riconosciuta, nel bienniosuccessivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modificamigliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla meta'del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazifinanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importoannuale pari alla meta' della quota acquisita. La somma dei maggiorispazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno diriferimento, e' pari a zero. 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alMinistero dell'interno l'entita' del contributo di cui al comma 3 daerogare a ciascun comune. 9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3,pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede medianteversamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondentequota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ». 10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni: a) al primo periodo, le parole: « 20 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « 40 per cento »; b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Ai solifini del calcolo delle facolta' assunzionali, l'onere per leassunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni inmateria di polizia locale, di istruzione pubblica e del settoresociale e' calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; lepredette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini delcalcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo delpresente comma »; c) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente » sonosostituite dalle seguenti: « primo periodo »; d) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Fermarestando l'immediata applicazione della disposizione di cui alprecedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione ela semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e dellefinanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possonoessere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale perle predette societa' »; e) al terzo periodo, la parola: « precedente » e' sostituitadalla seguente: « terzo »; f) al quarto periodo, le parole: « 20 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « 40 per cento »; al medesimo periodo,sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; in tal caso ledisposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo inriferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimentodelle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settoresociale ». 11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni, le parole: « dell'anno 2004 » sonosostituite dalle seguenti: « dell'anno 2008 ». 12. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « Adecorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predettolimite per le assunzioni strettamente necessarie a garantirel'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblicae del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessivanon puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stessefinalita' nell'anno 2009 ». 13. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: « 6-quater. Pergli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contrattonella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensidell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggisull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per centodella dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempoindeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo delpresente comma e' pari al 20 per cento della dotazione organica dellaqualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni conpopolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente commapuo' essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organicadella qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulleordinarie facolta' per le assunzioni a tempo indeterminato. Siapplica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, conprovvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo siaindispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenzialidegli enti, i limiti di cui al presente comma possono esseresuperati, a valere sulle ordinarie facolta' assunzionali a tempoindeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gliincarichi in corso alla data di entrata in vigore della presentedisposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmentegli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, aregime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma ». 14. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto2011, n. 141, le parole: « Fino alla data di emanazione dei decretidi cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presentedecreto, » sono soppresse. 15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 delcodice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti:« 90 per cento »; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le inadempienzedi cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilita'disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalatetempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti ». 16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29luglio 2010, n. 120, e' emanato entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazionedel decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazionele disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quaterdell'articolo 142 del codice della strada di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Titolo II
Efficientamento e potenziamento dell'azione
dell'Amministrazione
tributaria
Capo I
Efficientamento
Art. 5 Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalita', Equitalia Giustizia 1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con riferimentoall'annualita' 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30aprile 2012.». 2. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , dopo le parole: « n. 87, »sono inserite le seguenti: « nonche' le imprese di assicurazioni, » e le parole: « 30 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 16aprile ». 3. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n.1216, le parole: « Entro il 30 novembre » fino a: « per l'annoprecedente, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 16 maggio diogni anno, gli assicuratori versano, altresi', a titolo di accontouna somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'annoprecedente provvisoriamente determinata, ». 4. Al fine di garantire l'unitarieta' del Sistema informativo dellafiscalita' e la continuita' operativa e gestionale necessarie per ilconseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrastoall'evasione e all'elusione fiscale, gli istituti contrattuali chedisciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazionefinanziaria e la societa' di cui all'articolo 59 del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino alcompletamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo attoregolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attivita' adessi correlati. 5. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali dicui al comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata delperiodo di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ognipossibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sonorideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali direvisione. 6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivarenuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare, ancheattraverso la completa dematerializzazione, le procedure connessealla gestione economica e giuridica del personale delle pubblicheamministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e deiservizi - Direzione centrale dei sistemi informativi edell'innovazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, le comunicazioni e leistanze per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente tramiteil portale stipendi PA ai sensi degli articoli 64 e 65 del codicedell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82. 6-ter. Per le finalita' di cui all'articolo 50 del codicedell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, nonche' al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio eil controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazionie dati relativi a stati, qualita' personali e fatti di cui agliarticoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualunque dato necessarioall'erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi al personaledelle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economiae delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, delpersonale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi informativie dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 446 e 447, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 11, comma 9, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' acquisito anche medianteappositi flussi informativi, nel rispetto dei principi per laprotezione dei dati personali. 6-quater. All'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede conle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. 6-quinquies. Al fine di procedere alla razionalizzazione dellebanche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo1 della legge 17 agosto 2005, n. 166, il comma 5 e' sostituito dalseguente: «5. Titolare dell'archivio informatizzato e' l'Ufficiocentrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economiae delle finanze. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codicedi cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministerodell'economia e delle finanze designa, per la gestione dell'archivioe in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali, laConsap Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanzee l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dallaquale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica». 7. Nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, esuccessive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanzapubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elencooggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorreredall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dalpredetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimoIstituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successiviaggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuatisulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamentidell'Unione europea , le Autorita' indipendenti e, comunque, leamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.». 7-bis. All'articolo 4, comma 3, lettera b), del decretolegislativo 31maggio 2011, n. 91, dopo le parole: « decreto delPresidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, » sono inseritele seguenti: « prevedendo come ambito di applicazione leamministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),e ». 8. All'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre2008, n. 181, nel primo periodo, la parola: « segue » e' sostituitadalle seguenti: « e l'incasso della remunerazione dovuta a talesocieta' a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo,seguono ». 8-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) e'sostituita dalla seguente: « gg-septies) nel caso di affidamento aisoggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrateviene effettuata mediante l'apertura di uno o piu' conti correnti diriscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario ededicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, suiquali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento daiconti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreriadell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle speseanticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la primadecade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conticorrenti di riscossione nel mese precedente». Art. 6 Attivita' e certificazioni in materia catastale 1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi estimativi chepuo' offrire direttamente sul mercato », sono soppresse; b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Ferme leattivita' di valutazione immobiliare per le amministrazioni delloStato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delterritorio e' competente a svolgere le attivita' di valutazioneimmobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazionipubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predetteattivita' sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previstodall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenutidall'Agenzia, la cui determinazione e' stabilita nella Convenzione dicui all'articolo 59.». 2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di primaapplicazione, per le unita' immobiliari urbane a destinazioneordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more dellapresentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazionedi una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in propriopossesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizicorrispondente e' corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio.Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alleunita' immobiliari per le quali e' stata attribuita la renditapresunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis deldecreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.». 3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini,le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui all'articolo 2,comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, utili alfine dell'aggiornamento del catasto, sono rese dai soggettiinteressati con le modalita' stabilite da provvedimento del Direttoredell'Agenzia del territorio da adottare, sentita l'AGEA, entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo,del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, esuccessive modificazioni, operano a decorrere dalla data dipubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 e unicamente avalere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma. 5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successivemodificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predettoarticolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrreal conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione diformalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastalirilasciati dall'Agenzia del territorio. 5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cuiall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, esuccessive modificazioni, per l'espletamento dei compitiistituzionali accedono, anche con modalita' telematiche, in esenzioneda tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche datiipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestitedall'Agenzia del territorio, nonche' delle banche dati del librofondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali. 5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, diverse da quelle indicate al comma 5-bis, perl'assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalita'telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, aiservizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastalegestite dall'Agenzia del territorio. 5-quater. L'accesso ai servizi di consultazione delle banchedati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorioavviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiestopresso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggettorichiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto diproprieta' o di altri diritti reali di godimento. 5-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delterritorio sono stabiliti modalita' e tempi per estendere il serviziodi consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica inmodo gratuito e in esenzione da tributi. 5-sexies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 5-bis a5-quinquies, per la consultazione telematica della banca datiipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributiprevisti dalla tabella allegata al testo unico di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, conuna riduzione del 10 per cento. 5-septies. Al titolo III della tabella A allegata aldecreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero d'ordine 2.2. e' sostituito dal seguente: «2.2. per ogni unita' di nuova costruzione ovvero derivata dadichiarazione di variazione: 2.2.1 per ogni unita' appartenente alle categorie adestinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quellecensite senza rendita: euro 50,00; 2.2.2 per ogni unita' appartenente alle categorie adestinazione speciale (categorie dei gruppi D ed e): euro 100,00 »; b) dopo il numero d'ordine 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Consultazione degli atti catastali: 3-bis.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, perogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00; 3-bis.2. consultazione della base informativa: consultazione per unita' immobiliare: euro 1,00; consultazione per soggetto, per ogni 10 unita' immobiliari, ofrazione di 10: euro 1,00; elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ognialtra consultazione, per ogni 10 unita' immobiliari, o frazioni di10: euro 1,00. 5-octies. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 5-bis a5-quinquies, per la consultazione telematica della banca daticatastale gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributiprevisti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26settembre 1954, n. 869, come da ultimo modificato dal presentearticolo, con una riduzione del 10 per cento. 5-novies. I tributi per la consultazione telematica delle banchedati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies siapplicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i datirichiesti vengano rilasciati in formato elaborabile. 5-decies. Al numero d'ordine 6 della tabella allegata al testounico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero d'ordine 6.1 e' sostituito dal seguente: 6.1 per ogni soggetto: euro 0,15; b) la nota del numero d'ordine 6.1 e' sostituita dalla seguente:«L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornitoprogressivamente anche in formato elaborabile. Fino all'attivazionedel servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetticontinua a essere fornito su supporto cartaceo a richiesta dichiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ognisoggetto ». 5-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 5-sexies a5-decies acquistano efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2012. 5-duodecies. L'articolo 18 del testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, esuccessive modificazioni, si interpreta nel senso che, fra gli attiantecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese letrascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonche' letrascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altriprovvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione delpignoramento immobiliare, per le quali e' invariata la disciplinasull'imposta di bollo. 5-terdecies. All'articolo 16 del testo unico di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguentimodificazioni: a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b)le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 22 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni »; b) nella lettera c) del comma 1, le parole: « quando presso lacancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese » sonosoppresse; c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nei casi dicui alla lettera c) del comma 1, l'ufficio provinciale dell'Agenziadel territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle partiinteressate con l'invito a effettuare entro il termine di sessantagiorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede allariscossione a norma dell'articolo 15 ». 5-quaterdecies. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile e'inserito il seguente: «Art. 2645-quater (Trascrizione di atticostitutivi di vincolo). - Si devono trascrivere, se hanno peroggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e glialtri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonche' leconvenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favoredello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territorialiovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincolidi uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi finerichiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumentiurbanistici comunali nonche' dai conseguenti strumenti dipianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essirelative». 5-quinquiesdecies. Al testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 40-bis: 1) al comma 1, le parole: « ovvero in caso di mancatarinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo2847 del codice civile » sono soppresse; 2) al comma 4, le parole: «La cancellazione d'ufficio siapplica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo2878 del codice civile » sono soppresse; b) all'articolo 161, dopo il comma 7-quater e' aggiunto ilseguente: «7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, lacancellazione di cui all'articolo 40-bis si esegue anche conriferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti annie non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Pertali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne haricevuto richiesta da parte del debitore mediante letteraraccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra ungiustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo,trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data diestinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni dicredito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute primadel 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesimadata. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazionedell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giornosuccessivo a quello di ricezione della comunicazione. Conprovvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanareentro il 30 giugno 2012, sono definite le modalita' di attuazionedelle disposizioni di cui al presente comma». Art. 7 Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiestadell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisceobbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili dilegittimita' relativi: a) agli schemi degli atti di gara per il rilascio diconcessioni in materia di giochi pubblici; b) agli schemi di provvedimento di definizione dei criteriper la valutazione dei requisiti di solidita' patrimoniale deiconcessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e inrelazione alle caratteristiche del concessionario.
Capo II
Potenziamento
Sezione I
Accertamento
Art. 8 Misure di contrasto all'evasione 1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,n. 537, e' sostituito dal seguente: «4-bis. Nella determinazione deiredditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e lespese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamenteutilizzati per il compimento di atti o attivita' qualificabili comedelitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbiaesercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbiaemesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo aprocedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondatasulla sussistenza della causa di estinzione del reato previstadall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenzadefinitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice diprocedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo aprocedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondatasulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzioneindicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva dinon doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice diprocedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versatein relazione alla non ammissibilita' in deduzione prevista dalperiodo precedente e dei relativi interessi ». 2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi nonconcorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica icomponenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componentinegativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati oprestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzionedelle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso siapplica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per centodell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi abeni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nelladichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472, e la sanzione e' riducibile esclusivamente aisensi dell' articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo diquanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attivita'posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e2, ove piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in terminidi imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. Resta ferma l'applicabilita' delle previsioni dicui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per ladeterminazione del valore della produzione netta ai fini dell'impostaregionale sulle attivita' produttive. 4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'sostituita dalla seguente: « d-ter) in caso di omessa presentazionedei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai finidell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause diesclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore nonsussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelliche comporti una differenza superiore al 15 per cento, ocomunque ad euro 50.000 , tra i ricavi o compensi stimatiapplicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quellistimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. ». 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimentoagli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata invigore del presente decreto . Per gli accertamenti notificati inprecedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgentelettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali,la Guardia di finanza puo' avvalersi del potere di cui agli articoli32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7),del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delleentrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissionetributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misurecautelari ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472. 7. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: « alla Agenziadelle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale »sono sostituite dalle seguenti: « alla Guardia di finanza la quale,ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini dell'attivita' diaccertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delleentrate ». 8. Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambitodell'attivita' di pianificazione degli accertamenti, tengono contoanche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie,incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta odello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo deicorrispettivi. 8-bis. All'articolo 44 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo le parole: « inviano unasegnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi »sono aggiunte le seguenti: « che abbiano stipulato convenzioni conl'Agenzia delle entrate »; b) al quarto comma, la parola: « sessanta » e' sostituitadalla seguente: « trenta ». 9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 35 il comma 15-quinquies e' sostituito dalseguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei datie degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua isoggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbianopresentato la dichiarazione di cessazione di attivita' di cui alcomma 3 e comunica agli stessi che provvedera' alla cessazioned'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventualielementi non considerati o valutati erroneamente puo' fornire ichiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giornisuccessivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta atitolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione dicessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli a titolodefinitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuenteprovvede a pagare la somma dovuta con le modalita' indicatenell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entrotrenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal casol'ammontare della sanzione dovuta e' ridotto ad un terzo delminimo.»; b) dopo l'articolo 35-ter e' inserito il seguente: « Art. 35 -quater (Pubblicita' in materia di partita IVA). - Al fine dicontrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto,l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio dilibero accesso, la possibilita' di verificare puntualmente, mediantei dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita' del numero dipartita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 35 o 35-ter. Ilservizio fornisce le informazioni relative allo stato di attivita'della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, inassenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.». 10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernentil'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 e' inserito ilseguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'impostarelativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni,risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connessesanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza,entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenzadel pagamento.». 10-bis. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate leseguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: « in possesso di almeno cento unita'immobiliari » sono sostituite dalle seguenti: « in possesso di almenodieci unita' immobiliari »; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Sono,altresi', tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematicai soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 10 del testounico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131 ». 11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma10 e' abrogato. 12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate leseguenti modificazioni: a) all'articolo 29, comma 1: 1) alla lettera b), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice speditaall'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di cui allalettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme perla riscossione »; 2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole:« e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui allalettera b) »; 3) alla lettera e) le parole: « secondo anno » sono sostituitedalle seguenti: « terzo anno »; b) all'articolo 30, comma 2, in fine, e' aggiunto il seguenteperiodo: «Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizionedell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmessoall'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stessoin tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti laprovenienza.». 12-bis. All'articolo 29, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « n. 218, » sonoinserite le seguenti: « dell'articolo 48, comma 3-bis, e », e dopo leparole: « n. 472 » sono aggiunte le seguenti: « , nonche' in caso didefinitivita' dell'atto di accertamento impugnato ». 13. Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima,allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:«2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodottifinanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi idepositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse daifondi pensione e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sulcomplessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominaleo di rimborso. ». 14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima,allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 642, le parole: « agli strumenti e » sono soppresse e, sonoaggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i buoni postalifruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009,l'imposta e' calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed e'dovuta nella misura minima di euro 1.81, con esclusione dellaprevisione di esenzione di cui al precedente periodo. L'impostagravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta almomento del rimborso » . 15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal1° gennaio 2012. 16. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per lecomunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimentocollettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapportocon l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia oamministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso dimancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'impostadi bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I,allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 642, l'intermediario puo' effettuare i necessaridisinvestimenti.»; b) nel comma 7, le parole: « ai sensi del comma 2-ter » sonosostituite dalle seguenti: « ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter »; c) nel comma 8: 1) le parole: « 16 febbraio » sono sostituite dalleseguenti: « 16 luglio »; 2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nel casoin cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o inparte la segretazione, l'imposta e' dovuta sul valore delle attivita'finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto hafruito della segretazione »; d) nel comma 11, le parole: « di bollo » sono sostituite dalleseguenti: « sui redditi »; e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: « 15. L'imposta di cuial comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valoredegli immobili. L'imposta non e' dovuta se l'importo, comedeterminato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Ilvalore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o daicontratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nelluogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati inPaesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti alloSpazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio diinformazioni, il valore e' quello catastale come determinato erivalutato nel Paese in cui l'immobile e' situato ai finidell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale o,in mancanza, quello di cui al periodo precedente. »; f) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Per isoggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, peruna sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo entelocale e le persone fisiche che lavorano all'estero pressoorganizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenzafiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteriprevisti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base adaccordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 e'stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobileadibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo incui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta dovutaper l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale delsoggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino aconcorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periododell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggettipassivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmentealla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per glianni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal periodo precedente e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore aventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residenteanagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazioneprincipale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto delladetrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di 400 euro. Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica l'articolo70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »; g) nel comma 16, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:«Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea oin Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono unadeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce uncredito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimonialee reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte aisensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917.»; h) nel comma 20, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesidella Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economicoEuropeo che garantiscono un adeguato scambio di informazionil'imposta e' stabilita in misura fissa pari a quella previstadall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa , parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 642.»; i) dopo il comma 23 e' inserito il seguente: « 23-bis.Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attivita'finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensidell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, edegli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, none' comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.». 16-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, e successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dalseguente: «4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione deiredditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attivita'finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazioneagli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusiattraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e iredditi derivanti da tali attivita' e contratti siano riscossiattraverso l'intervento degli intermediari stessi ». 16-ter. Al comma 12 dell'articolo 19 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: « oggetto di emersione che, » sono inseritele seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2011 e fino »; b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:«L'intermediario presso il quale il prelievo e' stato effettuatoprovvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili alsoggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallostesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto accesoper effetto della procedura di emersione ». 17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c),per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8 ivicitato puo' essere effettuato entro il termine del 16 maggio e finoalla data di entrata in vigore del presente decreto non siconfigurano violazioni in materia di versamenti. 17-bis. Nella nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegataal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,la parola: « annuo » e' soppressa. 18. All'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, leparole: « 10.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000euro annui ». 19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le parole: « 10.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti:« 5.000 euro annui ». 20. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entratepossono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalita' attuativedelle disposizioni di cui ai commi 18 e 19. 21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, ledotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economicofinanziarie e di bilancio » sono ridotte di 249 milioni di euro perl'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 21-bis. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « nel deposito IVA » sonoaggiunte le seguenti: « senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo discarico dal mezzo di trasporto». 21-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, icommi 96 e 97 sono abrogati. 22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo leparole: « artistiche o professionali » sono inserite le seguenti: « ,nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelliche godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre1997, n. 460, ». 22-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « dell'impianto e » sono sostituite dalleseguenti: « , nonche', tenuto conto delle disposizioni degli articoli22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, »; b) dopo le parole: « di 500 mq » sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplinaurbanistico- edilizia del luogo consenta all'interno di tali impiantila costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quellial servizio della distribuzione di carburanti, con una superficieutile minima non inferiore a 30 mq » . 23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita'sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 30 settembre 2000, e' soppressa dalla data di entrata invigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sonotrasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che conappositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprioassetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per ilfinanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite alMinistero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primoperiodo del presente comma , si fa fronte con le risorse avalere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 dellalegge 13 maggio 1999, n. 133 , nonche' le risorse giacenti intesoreria sulla contabilita' speciale intestata all'Agenzia,opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato peressere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsionedel Ministero del lavoro e delle politiche sociali . Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare , conpropri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono altresi' trasferitetutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predettaAgenzia . Nelle more delle modifiche al regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144,recante riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politichesociali, rese necessarie dall'attuazione del presente comma, lefunzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dallaDirezione generale per il terzo settore e le formazioni sociali delpredetto Ministero . Dall'attuazione delle disposizioni delpresente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza pubblica. 24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, inrelazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare lafunzionalita' operativa delle proprie strutture, volta a garantireuna efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasionedi cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delledogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sonoautorizzate ad espletare procedure concorsuali da completareentro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizionidirigenziali vacanti, secondo le modalita' di cui all'articolo 1,comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenziadelle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio ,salvi gli incarichi gia' affidati, potranno attribuireincarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula dicontratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e' fissata inrelazione al tempo necessario per la copertura del posto vacantetramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con appositaprocedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui e'conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico deidirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedureconcorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane,l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con lastipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvoquanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presentecomma si provvede con le risorse disponibili sul bilanciodell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenziadel territorio. Alla compensazione degli effetti in termini difabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,3 milioni di euro adecorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia delle dogane e per l'Agenziadel territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondodi cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 24-bis. Al fine di assicurare la massima flessibilita'organizzativa e di potenziare l'attivita' di contrasto dell'evasionefiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unioneeuropea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto,il Corpo della Guardia di finanza e' autorizzato a effettuare, neltriennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni nel ruolo «ispettori », nei limiti numerici e di spesa previsti dall'articolo66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,allo scopo utilizzando il 50 per cento delle vacanze organicheesistenti nel ruolo « appuntati e finanzieri » del medesimo Corpo. Leunita' da assumere ai sensi del presente comma sono stabiliteannualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decretodel Ministro dell'economia e delle finanze, di natura nonregolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumeroall'organico del ruolo « ispettori », da riassorbire per effetto deipassaggi degli ispettori in altri ruoli del Corpo della Guardia difinanza, secondo le disposizioni vigenti. Le assunzioni di cui alpresente comma devono in ogni caso garantire l'incorporamento nellacarriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armategia' vincitori dei concorsi banditi alla data di entrata in vigoredel presente decreto. 25. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esuccessive modificazioni, dopo il comma 3-quater e' aggiunto ilseguente: «3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia edelle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sonodisciplinate le modalita' di certificazione dell'utilizzo deicontributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Lecertificazioni relative ai contributi concessi in favore di entipubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Ufficiterritoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioniregionali di controllo della Corte dei conti competenti perterritorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste daidecreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzodelle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributidi cui al comma 3-quater, nonche' il rendiconto annuale previsto pergli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinatedal presente comma.». 25-bis. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-quater,terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpretanel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per latutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio,istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sonoassegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o darealizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recuperoambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi. Art. 9 Potenziamento dell'accertamento in materia doganale 1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre1990, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Leautorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7)dell'articolo 51, secondo comma, del medesimo decreto sonorilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamentealle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttoreprovinciale.». 2. All'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislativeconcernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:«8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra glielementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiestiper la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturatinell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti almomento della fornitura ai consumatori finali.». 2-bis. All'articolo 55, comma 5, del testo unico di cui aldecreto legislativo n. 504 del 1995, e' aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «Per la rivendita presso infrastrutture pubblichedestinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso diforza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di impostaper le officine di produzione e' accertato sulla base dei datirelativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti diprelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione » ; 2-ter. All'articolo 56, comma 3, del testo unico di cui aldecreto legislativo n. 504 del 1995, e' aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «L'obbligo e' escluso per la rivendita pressoinfrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica diaccumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazioneelettrica ». 3. Nel capo II del titolo III del libro VI del codice civile,dopo l'articolo 2783-bis e' aggiunto il seguente: « Art. 2783-ter(Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali dipertinenza del bilancio generale dell'Unione europea). - I creditidello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cuiall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n.2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenzadel bilancio generale dell' Unione europea sono equiparati, aifini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, aicrediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto. ». 3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle doganeai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cuiall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamenteapplicabili ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento(CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23aprile 2008, e della connessa IVA all'importazione, diventanoesecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenerel'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dallaricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimentoche, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione dellesomme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizionea ruolo, e' affidata in carico agli agenti della riscossione, ancheai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate conprovvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concertocon il Ragioniere generale dello Stato. L'agente della riscossione,con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale e'stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di averpreso in carico le somme per la riscossione. 3-ter. L'agente della riscossione, sulla base del titoloesecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica dellacartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con ipoteri, le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni chedisciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai finidell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto dicui al comma 3-bis, come trasmesso all'agente della riscossione conle modalita' determinate con il provvedimento del direttoredell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generaledello Stato, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effettidell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agentedella riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dallanotifica degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione forzatae' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3-quater. A partire dal primo giorno successivo al termineultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui alcomma 3-bis sono maggiorate degli interessi di mora nella misuraindicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 602. All'agente della riscossione spettanol'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso dellespese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplatadai commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti contenuti in normevigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendonoeffettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti allesomme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidateagli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commida 3-bis a 3-sexies. 3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del caricoall'agente della riscossione. 3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali eaeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche primadella conclusione del procedimento penale, con provvedimentodell'autorita' giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competentisulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiutooggetto di sequestro. L'autorita' giudiziaria dispone l'acquisizionedi campioni rappresentativi per le esigenze probatorie delprocedimento, procedendo ai sensi dell'articolo 392, comma 1, letteraf), del codice di procedura penale. 3-octies. I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies, ovei rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservatialtrove a spese del proprietario, procedono al trattamento deirifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatorenominato dell'autorita' giudiziaria, fra i soggetti in possesso deirequisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto. Il ricavato della vendita, detratte le spesesostenute per il trattamento, il compenso del curatore e per leconnesse attivita', e' posto a disposizione dell'autorita'giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza dicondanna il giudice dispone la distribuzione del ricavato dellavendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondounico giustizia del Ministero della giustizia e il restante 50 percento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazioneambientale delle aree portuali e aeroportuali. 3-novies. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, le parole: « il servizio doganale e' svolto » sonosostituite dalle seguenti: « il servizio ai fini dello sdoganamentoe' svolto di norma ». 3-decies. All'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8novembre 1990, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:«L'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali conaccesso presso l'operatore e' competente alla revisione delledichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertatepresso un altro ufficio doganale ». 3-undecies. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e'inserito il seguente: «1-bis. All'accertamento doganale, disciplinatodall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 dellaCommissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, edall'articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, effettuato con criteridi selettivita' nella fase del controllo che precede la concessionedello svincolo, restano applicabili le previsioni dell'articolo 16del presente decreto ». 3-duodecies. In applicazione degli articoli 201 e 253-novies delregolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993,e successive modificazioni, e della Convenzione relativa allosdoganamento centralizzato, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, resaesecutiva dalla legge 3 febbraio 2011, n. 7, con decreto del Ministrodell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessariea dare applicazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alleprocedure semplificate per il regime di importazione. 3-terdecies. All'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo e' soppresso . Art. 10 Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzataa costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alleoperazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con decreto del Direttore generaledell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' costituito ilfondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenentiall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzatiad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuanoscommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esuccessive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di provain ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivicomprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Pereffettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione delprecedente periodo si applica altresi' al personale della Polizia diStato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardiadi finanza, il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dalpresente comma, agisce previo concerto con le competentistrutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Conregolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal Ministrodell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministridell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nelrispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalita'dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnatonelle attivita' di cui al presente comma puo' effettuare leoperazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predettopersonale nell'esercizio delle attivita' di cui al presente commasono riversate al fondo di cui al primo periodo. 2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nelsettore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente ilpericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sonointrodotte le seguenti modificazioni: a) nel comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidentedella Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni,e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di cuial periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato»; a-bis) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantireobiettivi di massima trasparenza, e per una piu' efficace etempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto e' tenuto,e' fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nellafiliera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senzautilizzo di moneta contante e con modalita' che assicurino latracciabilita' di ogni pagamento»; a-ter) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,dopo il comma 27 e' inserito il seguente: «27-bis. Al fine diassicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari, finalizzata aprevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro diprovenienza illecita, chiunque, ancorche' in caso di assenza o diinefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessionirilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio odi terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommessedi qualsiasi genere deve utilizzare uno o piu' conti correnti bancario postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italianeSpa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici oscommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, leerogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni naturarelativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere»; b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» sono inserite leseguenti: «o il mantenimento» ; le parole: «o indagato» sonosoppresse e dopo le parole «dagli articoli» sono inserite leseguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagliarticoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, » e dopo le parole: «416-bis, » e' inserita la seguente :«644,»; al secondo periodo le parole: «o indagate» sono soppresse; nello stesso comma 25 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:«Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti operaanche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o lacondizione di indagato sia riferita al coniuge non separato ». 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data dientrata in vigore del presente decreto, previo parere dellecompetenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare leoccorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidentedella Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di: a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica; b) assicurare la trasparenza e la regolarita' dello svolgimentodelle competizioni ippiche; c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteridi efficienza ed economicita', nonche' la scelta dei concessionarisecondo criteri di trasparenza ed in conformita' alle disposizioni,anche comunitarie; d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia edelle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari eforestali; e) operare una ripartizione dei proventi al netto delle impostetale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI; f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozionedella salute e del benessere del cavallo. 4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima digioco per le scommesse sulle corse dei cavalli e' stabilita tra 5centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato nonpuo' essere inferiore a due euro. Il predetto importo puo' esseremodificato, in funzione dell'andamento della raccolta delle formuledi scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia edelle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, diconcerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali. 5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita'dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia edelle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ilMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenziaper lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alladefinizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi,con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporticontroversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguitoindicati: a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per lagestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da SogeiS.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione al 50 percento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenutefino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l'effetto,l'ASSI e' autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al31 dicembre 2011 per le finalita' di finanziamento del monte premidelle corse, di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30dicembre 2004, n. 311 ; b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 edalle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di unariduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute daiconcessionari di cui al citato decreto del Presidente dellaRepubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalita' diversamento delle relative somme e adeguamento delle garanziefideiussorie. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa. 6. Nell'ambito delle disponibilita' del Ministero delle politicheagricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 30, comma8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predettoMinistero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro perun programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica. 7. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti diStato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. puo'intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile,in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggettiprivati, secondo le modalita' definite con decreto del Ministerodelle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con ilMinistero dell'economia e delle finanze. 8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,la lettera p) e' soppressa. 8-bis. Al comma 34 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° gennaio2013». 9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine diassicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, deldecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decretodel direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli diStato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011. Conseguentemente,nel predetto decreto direttoriale: a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole: «31 dicembre»sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»; b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre» sonosostituite dalle seguenti: «1° luglio»; c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «I prelievi sullevincite di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, a decorreredal 1° settembre 2012,». 9-bis. Al fine di rendere la legislazione nazionale pienamentecoerente con quella degli altri Paesi che concorrono in ambitoeuropeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera a) e'sostituita dalla seguente: «a) un nuovo concorso numerico dasvolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, congiocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per centodella raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremidel 50 per cento della raccolta nonche' delle vincite, pari osuperiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenzaprevisti dal regolamento di gioco». 9-ter. Nell'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' aggiunta la seguente lettera:«q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessidall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia digiochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorita'di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia digiochi pubblici con vincita in denaro». 9-quater. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, primoperiodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nelsenso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessionipubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicatisuccessivamente alla data di entrata in vigore della predetta leggen. 73 del 2010 e, per le concessioni in essere alla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre chele pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi sianoprevisti in forma espressa nei relativi documenti di offerta. 9-quinquies. All'articolo 110, comma 9, lettera e), del testounico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «. Se la violazione e' commessa dalrappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un enteprivo di personalita' giuridica, la sanzione si applica alla personagiuridica o all'ente». 9-sexies. Il comma 71 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre2010, n. 220, e' abrogato. 9-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il prelievo erarialesul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllorecentralizzato del gioco di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamentodi cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,e successive modificazioni, sono fissati nella misura,rispettivamente, dell'11 per cento, di almeno il 70 per cento edell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquotesi applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quelloeffettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto delDirettore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli diStato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del17 giugno 2011. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, le parole: «con un'aliquota di imposta stabilita inmisura pari al 10% delle somme giocate» sono sostituite dalleseguenti: «con un aliquota del prelievo erariale stabilita all'11 percento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pariall'1 per cento delle somme giocate» e le parole: «le modalita' diversamento dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «lemodalita' di versamento del prelievo erariale e del compenso per ilcontrollore centralizzato del gioco». 9-octies. Nelle more di un riordino delle norme in materia digioco pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventisportivi, anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del presentecomma sono rivolte a favorire tale riordino, attraverso un primoallineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi adoggetto la raccolta delle predette scommesse, con il contestualerispetto dell'esigenza di adeguamento delle regole nazionali diselezione dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgonoscommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportiviai principi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustiziadell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10e C-77/10. A questo fine, in considerazione della prossima scadenzadi un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse,l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce conimmediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per laselezione dei soggetti che raccolgono tali scommesse nel rispetto,almeno, dei seguenti criteri: a) possibilita' di partecipazione per i soggetti che gia'esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno degli Stati delloSpazio economico europeo, avendovi la sede legale ove operativa,sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciatosecondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato e chesiano altresi' in possesso dei requisiti di onorabilita',affidabilita' ed economico-patrimoniale individuatidall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tenuto contodelle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010, n.220, nonche' al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; b) attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse sueventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino aun numero massimo di 2.000, aventi come attivita' esclusiva lacommercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo didistanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta,gia' attivi, di identiche scommesse; c) previsione, quale componente del prezzo, di una base d'astadi 11.000 euro per ciascuna agenzia; d) sottoscrizione di una convenzione di concessione dicontenuto coerente con ogni altro principio stabilito dalla citatasentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio2012, nonche' con le compatibili disposizioni nazionali vigenti inmateria di giochi pubblici; e) possibilita' di esercizio delle agenzie in un qualunquecomune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovverocondizioni di favore rispetto a concessionari gia' abilitati allaraccolta di identiche scommesse o che possono comunque risultare difavore per tali ultimi concessionari; f) rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quantoprevisto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 9-novies. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cuial comma 9-octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguonole loro attivita' di raccolta fino alla data di sottoscrizione delleconcessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi delpredetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38 dell'articolo 24 deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera e) del comma 287dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' lalettera e) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248.
Sezione II
Sanzioni amministrative
Art. 11 Modifiche in materia di sanzioni amministrative 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. L'omessa,incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delledifferenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cuiall'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,nonche' delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore acinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni checostituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 deldecreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con lasanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cuicomunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500euro ed un massimo di 50000 euro.». 2. All'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo e' soppresso. 3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n.209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.265, il terzo periodo e' soppresso. 3-bis. All'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «dalla lettera a)del» sono sostituite dalla seguente: «dal» . 4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,e' sostituito dal seguente: « Art. 303 (Differenze rispetto alladichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, aldeposito o alla spedizione ad altra dogana.). - 1. Qualora ledichiarazioni relative alla qualita', alla quantita' ed al valoredelle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito oalla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, noncorrispondano all'accertamento, il dichiarante e' punito con lasanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesattaindicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione deidiritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate alseguente comma 3. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, letterae), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 , pur essendoerrata la denominazione della tariffa, e' stata indicata conprecisione la denominazione commerciale della merce, in modo darendere possibile l'applicazione dei diritti; b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede diaccertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovocidi una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, chesarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e' uguale a quello deidiritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; c) quando le differenze in piu' o in meno nella quantita' o nelvalore non superano il cinque per cento per ciascuna qualita' dellemerci dichiarate. 3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondol'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alladichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento,la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca piu'grave reato, e' applicata come segue: a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzioneamministrativa da 103 a 500 euro; b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzioneamministrativa da 1.000 a 5.000 euro; c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzioneamministrativa da 5.000 a 15.000 euro; d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica lasanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro , si applicala sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo deidiritti.». 5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportatele seguenti modificazioni: a) all'articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.»; b) all'articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.». 6. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262,convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Indipendentementedall'applicazione delle pene previste per le violazioni checostituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazionedei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1,ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, e'punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 50, comma1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.». 7. Per le unita' immobiliari per le quali e' stata attribuita larendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggettiobbligati devono provvedere alla presentazione degli atti diaggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione,nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2 comma5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso dimancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioniamministrative di cui all'articolo 2 comma 12 del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23. 8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportatele seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. Il sequestro e' eseguito nel limite: a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro; b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altricasi. 2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenzasu ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrativepecuniarie.»; b) all'articolo 7: 1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Il soggetto cui e' stata contestata una violazione puo'chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta: a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia dicui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non e' superiore a 10.000 euro; b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40.000 euro. 1-bis. La somma pagata non puo' essere, comunque, inferiore a200 euro. 1-ter. Il pagamento puo' essere effettuato all'Agenzia delledogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o alMinistero dell'economia e delle finanze con le modalita' di cui alcomma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamentoin misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventualeprova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delledogane.»; 2) al comma 5, lettera a), le parole: «250.000 euro» sonosostituite dalle seguenti: «40.000 euro»; 3) al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinquegiorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine dicui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui ricevei verbali di contestazione.»; d) all'articolo 9: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La violazionedelle disposizioni di cui all'articolo 3 e' punita con la sanzioneamministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro: a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tentadi trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo3, se tale valore non e' superiore a 10.000 euro; b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o chesi tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cuiall'articolo 3 se tale valore e' superiore a 10.000 euro.»; 2) al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sonosoppresse.
Sezione III
Contenzioso
Art. 12 Contenzioso in materia tributaria e riscossione 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso; b) il comma 7 e' abrogato. 2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per larisoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti,del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate condecreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, aisensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre1990, n. 374. 3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recantedisposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguentimodificazioni: a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole: « comma 3 »sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 ». b) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente: «Art. 69-bis(Aggiornamento degli atti catastali). - 1. Se la commissionetributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso propostoavverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicatenell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza e' passata ingiudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazionedi passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficiodell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atticatastali.». 3-bis. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: « e 9, » sono inserite le seguenti: « adeccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nelprocesso tributario, »; b) le parole: « , amministrative e tributaria » sonosostituite dalle seguenti: « e amministrativa». 3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui alcomma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata ai sensidell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sonoiscritte in bilancio per essere destinate per meta' alle finalita' dicui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del2011 e per la restante meta', con le modalita' previste dall'articolo13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia diordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria,all'incremento della quota variabile del compenso dei giudicitributari. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate neigiudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunqueannotate negli atti catastali con le modalita' stabilite conprovvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottareentro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto. 4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopoil comma 39 e' inserito il seguente: «39-bis. E' istituito il ruolounico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenutodal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolounico sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo, icomponenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali,nonche' i componenti della commissione tributaria centrale, inservizio alla data di entrata in vigore del presente comma. Icomponenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unicosecondo la rispettiva anzianita' di servizio nella qualifica. Icomponenti delle commissioni tributarie nominati a partire dalconcorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella GazzettaUfficiale - 4ª serie speciale - n. 65 del 16 agosto 2011, sonoinseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito infunzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nellerelative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente alconcorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla sceltaeffettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissionetributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di talicandidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. Incaso di pari anzianita' di servizio nella qualifica ovvero di paripunteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseritinel ruolo unico secondo l'anzianita' anagrafica. A decorreredall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico annualmente, entro ilmese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio dipresidenza della giustizia tributaria». 5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materia di spese digiustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate,delle dogane, del territorio e del demanio . 6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e dicommercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte daiconsorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi daquelli estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvaticon decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura edelle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estintinei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonche' lespese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusuradelle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, produconointeressi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tassoufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazioneannuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessilegali. 7. Sono fatti salvi , in riferimento ai crediti di cui al comma6, gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate ingiudicato di cui all'articolo 324 del codice di procedura civile. 8. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse delFondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programmaattuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerraai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite allastessa Regione. 9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma 8, le risorsegia' finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-leggen. 195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cuiall'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinatealla medesima Regione quale contributo dello Stato. 10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campaniadella somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione diogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, di cuiall'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale comeliquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quellepubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione delladisposizione di cui al precedente periodo e' esente da imposizione. 11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,dopo la lettera n-bis) e' aggiunta la seguente: «n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatoredi Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti edella depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delleentrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno,rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricaviderivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni dieuro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai sensi dell'articolo18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, conmodificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento delcanone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stessodecreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo delloStato.». 11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le sommefinalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui alcomma 9, nonche', previa adozione da parte della regione Campaniadella deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degliimporti delle somme destinate alle relative finalita', alle spese dicui all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente articolo, inquanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazionevincolata. 11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti allaregolarita' della gestione del termovalorizzatore di Acerra puo'essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la duratadi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, il presidio militare di cuiall'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,con oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quotaspettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla venditadell'energia. 11-quater. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « cessione pro soluto » sonoinserite le seguenti: « o pro solvendo ». La forma della cessione ela modalita' della sua notificazione sono disciplinate, conl'adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, daldecreto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre2011, n. 183. 11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater e ledisposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazionistatali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura nonregolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sonostabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 11-sexies. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2012, n. 27, alla lettera a), le parole: «Le assegnazionidisposte con utilizzo » sono sostituite dalle seguenti: «Una quotadelle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione deiresidui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e'assegnata agli enti locali, con priorita' ai comuni per il pagamentodei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo » e le parole: « alperiodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodiprecedenti ». 11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e regioni del 21dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle regioni a statutoordinario per l'anno 2012, come complessivamente rideterminate inbase alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi di successivedisposizioni, sono finalizzate al finanziamento degli interventiregionali in materia di edilizia sanitaria, secondo le modalita'stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale di cui laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano ha preso atto nella sedutadel 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a 148 milionidi euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto dalle regioni astatuto ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiuntorelativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico localeferroviario. 11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre2010, n. 220, e' abrogato. 11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui all'articolo 30,comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 425milioni di euro, al fine di assicurare nelle regioni a statutoordinario i necessari servizi di trasporto pubblico localeferroviario da parte della societa' Trenitalia Spa, sono ripartite,per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo icriteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle regioni edelle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate,per la parte non ancora erogata, alla societa' Trenitalia Spa. Alrelativo versamento si provvede con decreto del Ministerodell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono versateall'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate adapposito capitolo dello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e dellefinanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, leoccorrenti variazioni di bilancio. Art. 13 Norma di copertura 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4,comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere e) e h), e 24, paricomplessivamente a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 245,6milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorreredall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in terminidi indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l'anno2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, siprovvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo 8,comma 21, del presente decreto. Alle ulteriori minori entrate omaggiori spese derivanti dall'articolo 2, comma 6-bis, dall'articolo4, comma 5-sexies, lettere a) e b), comma 5-septies, secondo periodo,e comma 5-octies, dall'articolo 8, comma 16, lettere e) e f), siprovvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 6,commi da 5-bis a 5-undecies, e 10, commi 9-octies e 9-novies. 1-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) el'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sullavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misuredi razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quellepreviste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, e successive modificazioni, volte a ridurre le propriespese di funzionamento, in misura pari a 60 milioni di euro perl'anno 2012. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 12milioni di euro annui per l'INAIL e in 48 milioni di euro per l'INPS,sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economiae delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma66, della legge n. 183 del 2011. Le somme derivanti dalle riduzionidi spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 settembread apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata delbilancio dello Stato. 1-ter. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,nell'ambito della propria autonomia, adotta misure dirazionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quellepreviste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n.183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misurapari a 11,1 milioni di euro per l'esercizio 2012, che sonoconseguentemente versate entro il 30 settembre ad apposito capitolodello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 1-quater. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degliadempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter, comprese le misurecorrettive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anchecon riferimento all'effettiva riduzione delle spese di funzionamentodegli enti interessati. 1-quinquies. E' disposta la riduzione lineare delle dotazionifinanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini dicompetenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili dellemissioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importopari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro adecorrere dall'anno 2013. Sono esclusi gli stanziamenti relativiall'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sulreddito delle persone fisiche e gli stanziamenti relativi alle speseper la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' per ilsoccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai finidelle successive riduzioni, e' autorizzato ad accantonare e rendereindisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporrevariazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gliaccantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi difinanza pubblica. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 14 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esara' presentato alle Camere per la conversione in legge.