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Roma, 13 giugno 2012
Circolare n. 143/2012
Oggetto: Tributi – Disposizioni in materia fiscale e di
accertamento – D.L. 2.3.2012, n.16 come convertito dalla Legge 26.4.2012, n.44,
su S.O. alla G.U. n.99 del 28.4.2012.
Si rammentano le disposizioni in materia
fiscale entrate in vigore col decreto legge n.16/2012 e rese definitive con la
legge di conversione di cui all’oggetto.
Rateizzazione dei debiti tributari (articolo 1) – Il mancato
versamento delle rate non fa più decadere automaticamente dalla rateazione e la
rateazione dei debiti tributari non preclude più la partecipazione agli appalti
pubblici. La legge di conversione ha inoltre previsto che nel caso di
finanziamenti pubblici superiori a 10 mila euro, l’eventuale mancato pagamento
di debiti fiscali da parte dell’impresa beneficiaria non blocca tutto il
finanziamento, ma solo l’importo pari al debito stesso.
Dichiarazioni d’intento (articolo 2 comma 4) – I destinatari delle dichiarazioni d’intento (che com’è noto consentono
l’emissione della fattura senza addebito dell’Iva nei confronti degli
esportatori abituali) devono trasmetterle all’Agenzia delle Entrate non più
entro il mese successivo alla ricezione del documento, bensì entro il termine
della prima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) nella quale sono
ricomprese le fatture emesse in sospensione di imposta.
Responsabilità solidale negli appalti (articolo 2 comma 5) – Con la
legge di conversione indicata in oggetto è stata introdotta una disposizione
che irrigidisce la disciplina della responsabilità solidale delle imprese
appaltanti, estendendola alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e ai
versamenti dell’Iva delle fatture inerenti le prestazioni dell’appalto, qualora
l’appaltante non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per
evitare l’inadempimento. La norma dovrebbe poter trovare un coordinamento con
la disposizione, recentemente introdotta dal Senato nel ddl di riforma del
mercato del lavoro (attualmente alla Camera), che in materia di obblighi
retributivi e contributivi attribuisce ai contratti collettivi nazionali di
lavoro la possibilità di fissare metodi e procedure attraverso i quali
l’appaltante possa effettivamente esercitare un controllo sui comportamenti
della ditta appaltatrice e conseguentemente limitare l’ambito della propria
responsabilità solidale.
Elenchi clienti e fornitori (articolo 2 comma 6) – Dal
prossimo anno dovranno essere presentati gli elenchi clienti e fornitori con
l’indicazione globale delle operazioni attive e passive soggette all’obbligo di
fatturazione.
Comunicazione black list (articolo 2 comma 8) – Le operazioni d’importo
inferiore a 500 euro scambiate con operatori residenti nei paradisi fiscali non
devono più essere indicate nelle comunicazioni periodiche black list.
Telematizzazione accise (articolo 2 commi 9 e 10) – I registri cartacei per
la tenuta della contabilità dei beni che ricadono nel regime delle accise
(alcoli, bevande alcoliche, prodotti petroliferi) vengono sostituiti con
l’invio telematico all’Agenzia delle dogane di comunicazioni giornaliere dei
dati. Le disposizioni attuative devono essere ancora predisposte dall’Agenzia.
Scadenze fiscali di agosto (articolo 3 quater) – E’ stato
previsto che nel mese di agosto la scadenza degli adempimenti fiscali e dei
versamenti effettuati col modello F24 sia fissa al 20 agosto. Il differimento
riguarda anche il versamento accise e la presentazione dei modelli Intra.
IMU (articolo 4 commi 5 – 5 octies) – Viene regolamentata l’applicazione
della nuova imposta municipale sugli immobili, in particolare per quanto
concerne le esenzioni, le detrazioni e i criteri di versamento per il 2012.
Rimborsi Irap (articolo 4 comma 12) – L’Irap calcolata sul costo del
lavoro può essere chiesta a rimborso, relativamente ai periodi d’imposta per i
quali non sono ancora scaduti i termini di prescrizione (48 mesi), secondo
modalità che devono ancora essere fissate dall’Agenzia delle Entrate.
Canoni leasing (articolo 4 bis) – La legge di conversione in esame ha rivisto
la disciplina di deducibilità dei canoni leasing. In particolare è stato
previsto che l’impresa utilizzatrice possa dedurre i canoni per un periodo non
inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale (in precedenza era
necessaria una durata minima del contratto di leasing). Le nuove regole valgono
per i contratti stipulati a decorrere dal 28 aprile di quest’anno.
Studi di Settore (articolo 8 commi 4 e 5) – L’accertamento induttivo nei
confronti degli operatori che omettano o falsifichino le dichiarazioni degli
Studi di Settore scatta quando l’irregolarità comporta una differenza nei
ricavi stimati superiore al 15 per cento, o comunque a 50 mila euro.
False fatturazioni (articolo 8 comma 2) – E’ stato inasprito il regime
sanzionatorio relativo alle fatturazioni di cessioni e prestazioni di servizi
inesistenti.
Partite Iva inattive (articolo 8 comma 9) – Le partite Iva inattive
vengono chiuse d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate; gli interessati
devono tuttavia versare una sanzione minima per non aver proceduto alla
chiusura per proprio conto.
Compensazione crediti Iva (articolo 8 commi 18 – 21) – E’
stato abbassato da 10 mila a 5 mila euro il limite di credito Iva compensabile senza
che sia necessaria la preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Depositi Iva (articolo 8 comma 21 bis) – La legge di conversione ha
integrato la norma di interpretazione autentica sui depositi Iva di cui
all’articolo 16 comma 5-bis del DL n.185/08, chiarendo che ai fini del deposito
Iva non è necessario un tempo minimo di giacenza delle merci, né lo scarico del
mezzo.
Associazioni di categoria – Verifiche fiscali (articolo 8 comma 22) – E’ stata
introdotta una norma per consentire le verifiche fiscali presso i locali degli
enti non commerciali. Lo scopo è quello di contrastare le attività d’impresa
camuffate da enti non commerciali, ma la nuova disposizione trova applicazione
anche nei confronti delle associazioni di categoria.
Accertamento doganale (articolo 9) – E’ stato esteso all’Agenzia delle
Dogane il potere di indagine finanziaria presso banche, poste e intermediari
finanziari; inoltre è stato previsto che gli atti di accertamento dell’Agenzia
divengano esecutivi decorsi dieci giorni dalla loro notifica.
Errori nelle dichiarazioni doganali (articolo 11 comma 4) – Il regime
sanzionatorio per gli errori nelle dichiarazioni doganali (articolo 303 TULD) è
stato inasprito e la legge di conversione non ha alleggerito la portata delle
modifiche, come da tutti auspicato; l’Agenzia delle Dogane sostiene che
l’impatto delle modifiche introdotte sia irrilevante; Confetra e le
associazioni interessate stanno monitorando la reale situazione.
Contenzioso doganale (articolo 12 commi 1 e 2) - E’ stato abrogato il
ricorso al Direttore regionale contro il rigetto dell’istanza di revisione
dell’accertamento doganale; l’istituto era peraltro desueto. Per conformità
alla normativa comunitaria è stata inoltre abrogata la possibilità di esperire
la cd “controversia doganale” (articolo 11 comma 7 d.lgvo 374/90) a seguito
dell’emissione da parte dell’ufficio dell’avviso di accertamento suppletivo e
di rettifica. La controversia doganale è considerata a livello europeo un
rimedio di difesa amministrativa non conciliabile con i ristretti tempi di
contabilizzazione dei dazi.
Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 12 commi 11-quater –
11-sexies) – La legge di conversione ha esteso alle amministrazioni statali e
agli enti pubblici nazionali le disposizioni in materia di certificazione dei
crediti che consentono la cessione del credito a banche e intermediari
finanziari.
Daniela
Dringoli |
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Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.99 del 28.4.2012
(Fonte Guritel)
LEGGE 26 aprile 2012, n.44
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento.
Testo del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 coordinato con la legge di
conversione 26 aprile 2012, n. 44
Titolo I
Semplificazioni in materia tributaria
Art. 1
Rateizzazione debiti tributari
1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, il comma 7 e' abrogato.
2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: « 1-ter. Il
debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e
1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo
crescente per ciascun anno.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della
riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel
caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di
decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche
gia' iscritte alla data di concessione della rateazione ».
c) al comma 3, alinea, le parole da: « della » a «
successivamente, » sono soppresse e dopo le parole: « due rate » e'
inserita la seguente: « consecutive ».
3. I piani di rateazione a rata costante, gia' emessi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a
modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
4. Al fine di una piu' equilibrata riscossione dei loro crediti di
natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su
richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva
difficolta' economica, ancorche' intercorra contenzioso con lo stesso
ovvero lo stesso gia' fruisca di una rateizzazione, riconoscere al
debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate
costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente
periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti
previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti
da sanzioni comunitarie.
4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico e' comunque
tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle
somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e
dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono
l'ammontare del debito per cui si e' verificato l'inadempimento,
comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 1
costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
4-quater. Costituisce altresi' violazione dei doveri d'ufficio
il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi
dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.
5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: « all'importo
di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 » sono inserite
le seguenti: « ; costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e
tasse certi, scaduti ed esigibili ».
6. Sono fatti salvi i comportamenti gia' adottati alla data di
entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in
coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.
Art. 2
Comunicazioni e adempimenti formali
1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi
fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva
comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non
tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazione
non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento
delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale
conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento
richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione
utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della
sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare
al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte,
entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per
l'ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle
successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima
della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma e' inserito il
seguente: « In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul
reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del
consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del
soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina
l'inefficacia ai sensi del secondo comma . In tale caso si
applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.».
3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti
partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli
estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della
tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia
della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita.
4. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese
successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di
effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o
trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza
applicazione dell'imposta ».
4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito applicativo
della disposizione di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi
universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti
di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338.
5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole « la data in cui ha effetto la
deliberazione di messa in liquidazione » sono sostituite dalle
seguenti: « la data in cui si determinano gli effetti dello
scioglimento della societa' ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del
codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata
nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, »;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. In caso
di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai
sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si
producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di
cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in
mancanza, il rappresentante legale, non e' tenuto a presentare le
medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle
dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e
3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di
liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia
effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla
residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio
della liquidazione.».
5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: «28. In caso di appalto di
opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e'
obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di
lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le
prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di
avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare
l'inadempimento».
6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non
inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e'
previsto l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la
trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte
le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per
le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura la
comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni
stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto..». Per i soggetti tenuti alle
comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente
alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle
inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo
7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605.
6-bis. All'articolo 36, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
e successive modificazioni, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso
privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo ».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: « In tutti gli »
sono sostituite dalla seguente : « Negli » e dopo le parole: «
con la precisazione dell'indirizzo » sono aggiunte le seguenti: «
solo ove espressamente richiesto »;
b) nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo comma e'
soppresso.
8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
dopo le parole: « prestazioni di servizi » sono inserite le seguenti:
« di importo superiore a euro 500 ». ».
9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi, e delle relative sanzioni penali e amministrative
e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla
presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza
giornaliera, dei dati relativi alle contabilita' degli:
a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di
capacita' superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di
distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di
distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10
metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n.
504 del 1995;
c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in
regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del
Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;
d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a
vigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66 del citato decreto
legislativo, n. 504 del 1995 e dell'articolo 22 del decreto del
Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;
e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche
in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle
finanze 9 luglio 1996, n. 524.
10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti:
a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma
telematica dei dati delle contabilita' degli operatori di cui al
comma 9, lettere da b) ad e);
b) regole per la gestione e la conservazione dei dati delle
contabilita' trasmessi telematicamente;
c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle
contabilita' da esibire a richiesta degli organi di controllo in
sostituzione dei registri di cui al comma 9.
11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario,
l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle
fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri
l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a
monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori,
direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve
essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad
imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6,
lettere b) e c).».
12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze
27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3-bis del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l'assetto
del deposito fiscale e le modalita' di accertamento,
contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.».
13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti
di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di
energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di
quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21,
la licenza e' rilasciata successivamente al controllo degli atti
documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al
rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».
13-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del
decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: « Nel settore
turistico » sono sostituite dalle seguenti: « Nei settori agricolo,
turistico ».
13-ter. Al primo comma dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, dopo il numero 6) e' aggiunto il seguente: «6-bis) per
l'attivita' di organizzazione di escursioni, visite della citta',
giri turistici ed eventi similari, effettuati dalle agenzie di viaggi
e turismo».
13-quater. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le parole: « dal comma 2 » sono sostituite
dalle seguenti: « dai commi 2 e 3, lettere a) e b) ».
Art. 3
Facilitazioni per imprese e contribuenti
1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al
turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e
comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea
ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori
dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro
contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e' elevato a 15.000 euro a condizione che il
cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti
adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca
fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonche'
apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo
47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che
non e' cittadino italiano ne' cittadino di uno dei Paesi dell'Unione
europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza
fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di
effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in
un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un
operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della
ricevuta della comunicazione di cui al comma 2.
2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i
cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del
presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in
via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' ed i
termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Nella comunicazione dovra' essere
indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del
servizio intende utilizzare.
2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicano
all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo
unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.
3. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma
4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e
pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, e'
differita al 1° luglio 2012 . Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali
enti e amministrazioni pubbliche e' data massima pubblicita' al
contenuto e agli effetti della disposizione di cui al precedente
periodo, nonche' di quelle di cui all'articolo 12, commi 3 e 4,
del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trova
applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, si sono gia' conformati
alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo
12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
«4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni,
compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche
amministrazione centrali e locali e dai loro enti, che siano
impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter,
per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti
giudiziari restrittivi della liberta' personale, a recarsi
personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa,
e' consentito ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati
alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un
libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei
pagamenti.
4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il
delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia
della documentazione gia' autorizzata dall'ente erogatore attestante
la delega alla riscossione, copia del documento di identita' del
beneficiario del pagamento nonche' una dichiarazione dello stesso
delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante
gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti
previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente
si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto
delegato alla riscossione.
4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di
cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie
dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un conto di
pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille
euro. Se l'indicazione non e' effettuata nel termine indicato, le
banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di
pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di
pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio
infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.
4-septies. Se l'indicazione del beneficiario e' effettuata nei
tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies,
le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario
medesimo. Se l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi successivi
al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste
italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento
provvedono alla restituzione delle somme all'ente erogatore. Nel
corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma
4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di
traenza ».
4-ter. All'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « Dal limite di importo di cui al primo periodo sono
comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima
mensilita' ».
4-quater. All'articolo 32, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « lire seicento milioni » sono
sostituite dalle seguenti: « quattrocentomila euro » e le parole: «
di lire un miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « a
settecentomila euro »;
b) al terzo periodo, le parole: « lire seicento milioni » sono
sostituite dalle seguenti: « settecentomila euro ».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 72-bis, comma 1, dopo le parole: « sesto, del
codice di procedura civile, » sono inserite le seguenti: « e
dall'articolo 72-ter del presente decreto »;
b) dopo l'articolo 72-bis, e' inserito il seguente: « Art.
72-ter (Limiti di pignorabilita') - 1. Le somme dovute a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari
ad un decimo per importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad un
settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000
euro .
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma,
del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
superano i cinquemila euro »;
c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. L'agente della
riscossione puo' procedere all'espropriazione immobiliare se
l'importo complessivo del credito per cui si procede supera
complessivamente ventimila euro »;
2) al comma 2, le parole: « agli importi indicati » sono sostituite
dalle seguenti: « all'importo indicato »;
d) all'articolo 77 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare
la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia
ipotecaria di cui al comma 1, purche' l'importo complessivo del
credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a
ventimila euro. ».
6. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6-bis. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera f-bis) e' sostituita dalla
seguente: « f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche
da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonche' per borse
di studio a favore dei medesimi familiari ».
7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e' abrogato.
8. Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: « sono deducibili » sono sostituite dalle seguenti:
« possono essere dedotti »;
b) la parola: « ricevuto » e' sostituita dalla seguente: «
registrato ».
9. Le disposizioni di cui al comma 8 trovano applicazione a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede
all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei
crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora
l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e
interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con
riferimento ad ogni periodo d'imposta.
11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il
credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento
relativi ad un medesimo tributo.
12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo
comma e' sostituito dal seguente: « Nelle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012,
tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante
arrotondamento alla seconda cifra decimale. ».
13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente: « c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio,
energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al
consumo di detta energia »;
b) all'articolo 55, comma 5, dopo le parole: « impianti di
produzione combinata di energia elettrica e calore » sono inserite le
seguenti: « ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della
normativa vigente ».
13-bis. Nell'ambito dell'attuazione delle direttive dell'Unione
europea relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, al fine di assicurare che i clienti finali di energia
elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui
all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, i quali siano passati al
mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei
limiti del periodo temporale di validita' dei medesimi regimi
individuato dalle norme citate rispettivamente fino al 2007 e fino al
2005, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento
preesistente, le modalita' di determinazione della componente
tariffaria compensativa oggetto dei predetti regimi assicurano ai
clienti finali di cui al presente comma condizioni di neutralita'.
Sono fatti salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione
europea in materia e sia la gia' avvenuta esazione fiscale, per la
quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla componente
compensativa di cui erano destinatari i citati clienti finali di
energia elettrica.
13-ter. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, come
modificato dall'articolo 61, comma 1, lettera a), numero 1, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « a pena di decadenza »
sono soppresse.
14. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
le parole: « le banche e gli intermediari finanziari », ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « le banche, gli
intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni ».
15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti
dall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila
(8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2,
comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e' abrogato.
16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, dopo le parole: « dei direttori di agenzie fiscali » sono
inserite le seguenti: « , nonche' del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».
16-bis. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realta'
socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, cui
e' attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012.
L'individuazione delle regioni beneficiarie, nonche' i criteri e le
modalita' di erogazione del predetto Fondo, sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. All'onere
derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle
disponibilita' esistenti presso la contabilita' speciale 1778 «
Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio » che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
di cui al presente comma.
16-ter. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « Nelle
more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione
e rassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene utilizzando i
fondi disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle
entrate - Fondi di bilancio" senza incidere sul saldo giornaliero di
tesoreria.».
16-quater. All'articolo 102, comma 6, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le
parole: « ; per i beni ceduti, nonche' per quelli acquisiti nel corso
dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la
deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e'
commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione » sono
soppresse. La disposizione del periodo precedente trova applicazione
a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
16-quinquies. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « , e alle unita' in uso dei soggetti di
cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetti da
patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime ».
16-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
con proprio decreto, emanato entro il 31 maggio 2012, a disciplinare
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica l'applicazione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' di cui al decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, al marchio, apposto con dimensioni
proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a
torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.
Art. 3-bis
Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di
energia elettrica e calore
1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il
seguente capoverso: « In caso di produzione combinata di energia
elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le
aliquote previste per la produzione di energia elettrica
rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito
decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento
all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse
tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di
alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base
quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio
di riferimento ».
2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata
di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi
di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia
elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n.
16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82
dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.
3. A decorrere dal 1° giugno 2012, al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) e' abrogata;
b) nell'allegato I alla voce relativa all'aliquota di accisa
sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni, le parole: « lire 6 al Kwh » sono sostituite dalla
seguenti:
« a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati
nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica
l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati
nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 ».
4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh
o dell'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile
dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la
consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente
ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i
dati relativi al consumo del mese precedente.
Art. 3-ter
Norma di interpretazione autentica
1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al numero 3
della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che tra i carburanti
per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca,
con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti
per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto
delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti e' compresa
la benzina.
Art. 3-quater
Termini per adempimenti fiscali
1. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di
cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno,
possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza
alcuna maggiorazione».
Art. 3-quinquies
Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica
dello spettro radio ed in materia di contributi per l'utilizzo
delle frequenze televisive.
1. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione
economica dello spettro radio, i diritti di uso per frequenze in
banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011
sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro 120 giorni
dall'entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello
sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
Autorita'.
2. L'Autorita' adotta, sentiti i competenti uffici della
Commissione Europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla
delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le necessarie procedure,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla
base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate
all'offerta economica piu' elevata anche mediante rilanci
competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di
programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete di
consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e
non discriminatorie, secondo le priorita' ed i criteri fissati
dall'Autorita' per garantire l'accesso dei fornitori di programmi
nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica;
b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura
tenendo conto della possibilita' di consentire la realizzazione di
reti per macro aree di diffusione, l'uso flessibile della risorsa
radioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica;
c) modulazione della durata dei diritti d'uso nell'ambito di
ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle
frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di
disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto
dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria.
3. L'Autorita' ed il Ministero dello sviluppo economico
promuovono ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e
l'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad
assicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, in
conformita' alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea
ed agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche
mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui
alla Risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle
possibilita' consentite dalla disciplina internazionale dello spettro
radio, nonche' ogni azione utile alla promozione degli standard
televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate
nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi
per l'utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall'Autorita'
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo secondo
le procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di
promuovere il pluralismo nonche' l'uso efficiente e la valorizzazione
dello spettro frequenziale secondo i principi di ragionevolezza,
proporzionalita' e non discriminazione. Il nuovo sistema di
contributi e' applicato progressivamente a partire dal 1° gennaio
2013.
5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal
1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi
radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di
apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale
non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire
dal 1° gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi
radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di
apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale
integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in
tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1° luglio 2015
gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai
consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore
digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con
codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito
dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
6. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2008, n. 101, come modificato dall'articolo 45 della legge 7 luglio
2009, n. 88, dopo le parole: « In conformita' ai criteri di cui alla
deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 30 aprile 2009 » sono inserite le seguenti: « , fatta
eccezione per i punti 6, lettera f), 7, 8 salvo il penultimo
capoverso, dell'allegato A, ». Il bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8
luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara sono annullati. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le
modalita' per l'attribuzione di un indennizzo ai soggetti
partecipanti alla suddetta procedura di gara.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6
dell'articolo 1 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli
introiti di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo. I
proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al
presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati
al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, tramite
versamento sulla contabilita' speciale 1201 - legge 46/1982 -
innovazione tecnologica, al netto delle eventuali somme da
riassegnare per corrispondere gli indennizzi ai sensi del periodo
precedente.
Art. 3-sexies
Disposizioni in materia di imposte sui voli
e sugli aeromobili
1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: « 10-bis. E'
istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi.
L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di
ciascuna tratta, e' fissata in misura pari ad euro 100 in caso di
tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di
tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta e' a carico del
passeggero ed e' versata dal vettore »;
b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati,
di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati
nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali:
a) aeroplani con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a quella stabilita
per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;
c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450 »;
c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti:
«14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi
da 11 a 13:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei
licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonche' del lavoro
aereo, di cui alla parte I, libro I, titolo VI, capi I, II e III del
codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza delle
organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO)
e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero club
d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale
paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in
attesa di vendita;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o
all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono
stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o
esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui
alla legge 25 marzo 1985, n. 106.
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata anche agli
aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale
tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga
oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del decorso
di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile
presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di
manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici
del manutentore. L'imposta deve essere corrisposta prima che il
velivolo rientri nel territorio estero. Se la sosta nel territorio
italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta e'
dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel
comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a
quello di partenza dal territorio italiano. Valgono le esenzioni del
comma 14 e l'esenzione e' estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi
compresi quelli militari.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono previsti modalita' e termini di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle
imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
d) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente:
«15-bis. 1. Il Corpo della guardia di finanza e le autorita'
aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis ».
2. Le modificazioni apportate dal comma 1 ai commi 11 e 14,
nonche' al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre
2011 e dal 28 dicembre 2011. Per gli aeromobili di cui al citato
comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 che,
a decorrere dal 28 dicembre 2011 fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale per un
periodo superiore a quarantacinque giorni l'imposta e' corrisposta
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. L'ammontare dell'imposta di cui al
comma 11 dello stesso articolo 16, versata in applicazione delle
disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita
dal presente decreto, e' computato a credito del contribuente
all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione
dell'aeronavigabilita'; non si procede all'applicazione di sanzioni e
interessi per i versamenti dell'imposta di cui al comma 11 dello
stesso articolo 16, effettuati in applicazione delle disposizioni
previgenti in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal
presente decreto, se l'eccedenza e' versata entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto».
Art. 3-septies
Modifica all'articolo 18 della legge
12 novembre 2011, n. 183
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo le parole: «
essere previste, » sono inserite le seguenti: « per le concessionarie
e ».
Art. 4
Fiscalita' locale
1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, al primo periodo, le parole: « 31 dicembre » sono sostituite
dalle seguenti: « 20 dicembre ». All'articolo 14, comma 6, del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, le parole: « agli
articoli 52 e 59 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 52».
1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo,
qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma,
alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le
imposte di registro e di bollo ».
1-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «
Sono altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani
di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di
Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale
siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del
limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facolta' di
introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo
80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni »;
b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative
addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale
propria ».
1-quater. All'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole da: « 17, comma 2, » a: « in
modo tale da » sono sostituite dalle seguenti: « 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i
comuni, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1,
comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche »;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere
dall'applicazione dell'imposta municipale propria, in via
sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, l'imposta di scopo si
applica, o continua ad applicarsi se gia' istituita, con riferimento
alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il
comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a
151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
1-quinquies. A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni
dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa
all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie
delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico
www.finanze.gov.it.
2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano, in deroga
all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 , su
tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni
emanate prima dell'approvazione del presente decreto.
2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: « 3-bis. I comuni che
hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio
insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di
soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di
sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di
navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La
compagnia di navigazione e' responsabile del pagamento dell'imposta,
con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione
della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta
si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento
dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da
158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non e'
dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli
studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che
sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel
regolamento modalita' applicative del tributo, nonche' eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati
periodi di tempo. Il gettito del tributo e' destinato a finanziare
interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero
dei beni culturali e ambientali locali, nonche' dei relativi servizi
pubblici locali».
3. Per l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,8 per mille ed
e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria
relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione
principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi
dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni. Il contributo e' versato a cura della
struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta
municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura
stessa, secondo modalita' stabilite mediante provvedimento
dell'Agenzia delle entrate .
4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i
provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle
province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
5. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: « di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 » sono soppresse e
dopo le parole: « della stessa » sono aggiunte le seguenti: « ;
restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto
legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti
e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola"; al medesimo comma 2, secondo
periodo, le parole: "dimora abitualmente e risiede anagraficamente"
sono sostituite dalle seguenti: "e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per
un solo immobile »;
b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La
base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui
all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e'
accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a
quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti
dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i
comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione »;
c) al comma 5, le parole: « pari a 130 » sono sostituite
dalle seguenti: « pari a 135 »; e l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: « Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il
moltiplicatore e' pari a 110 »;
d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «
Per l'anno 2012, la prima rata e' versata nella misura del 30 per
cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda
rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per
l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati
rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione
entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla
base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima
rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in
modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno
2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle
finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e
per i terreni »;
e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti
o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola, purche' dai medesimi condotti,
sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore
eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di
valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di
valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di
valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000 »;
f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: « 30
dicembre 1992, n. 504 » sono aggiunte le seguenti: « ; per tali
fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta
prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione
che non risulti locata »;
g) al comma 11, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: « Non e' dovuta la quota di imposta riservata allo Stato
per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si
applica il comma 17 »;
h) al comma 12, dopo le parole: « dell'Agenzia delle entrate
» sono aggiunte le seguenti: « nonche', a decorrere dal 1° dicembre
2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili ».
i) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: « 12-bis. Per
l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale
propria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi,
in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le
aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la
seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta
per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012,
l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze e' versata in tre rate di cui la prima e la seconda in
misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da
corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre;
la terza rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle
precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16
giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata
applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima
rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di
previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli
importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella
pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento
convenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e
gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al
fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in
esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012,
si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta
municipale propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative
variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per
assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno
2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed
in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa
alle aliquote e alla detrazione del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il
modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate
ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo e' sorto dal 1°
gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30
settembre 2012 »;
l) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis. A
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria
devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al
1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile
dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve
avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la
detrazione si intendono prorogate di anno in anno»;
m) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « , ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati
comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
nonche', eventualmente, anche sulla base della redditivita' dei
terreni.
5-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75, e' abrogato.
5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e' abrogato.
5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione II del
capo V del titolo II del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e
36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n.
148 del 2011.
5-sexies. Al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Per gli immobili riconosciuti di interesse
storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata
al 35 per cento »;
b) all'articolo 90, comma 1:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Per
gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma
1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo
41 »;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli
immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai
sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di
locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio
ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in
misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale
riduzione »;
c) all'articolo 144, comma 1:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Per
gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma
1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo
41 »;
2) nell'ultimo periodo, le parole: « ultimo periodo » sono
sostituite dalle seguenti: « quarto e quinto periodo ».
5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti
per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui al comma 5-sexies.
5-octies. All'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. I redditi dei
fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009,
purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in
quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', fino
alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi. I
fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresi', esenti
dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei
fabbricati stessi ».
6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di
fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore
degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi
successivamente intervenute.
7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012,
corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo
pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in
applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni
appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto e'
commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre
2011, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Le
somme erogate in acconto sono portate in detrazione da quanto
spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti
erariali o di risorse da federalismo fiscale.
8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o
le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012
risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai
sensi del comma 7, il recupero e' effettuato, da parte dell'Agenzia
delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come
comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli
stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni
dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai pertinenti
capitoli di spesa del Ministero dell'interno.
9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, e' sostituito dai seguenti:
«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente
deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i
livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o
che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista
certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento delle
entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui
all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario precedente a
quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti
limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato
di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento
all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle
risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di
trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di
incapienza l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere
dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di
copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.».
10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le
disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia
elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa
al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE,
l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' abrogato.
Il minor gettito per gli enti locali derivante dall'attuazione
del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno
2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 , e'
reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto
speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse
recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza
pubblica disposto dal comma 11.
11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto
dall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' ridotto di 180 milioni di euro per l'anno
2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
12. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: « 1-quater. In relazione
a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai
commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' di presentazione delle istanze di rimborso
relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31
dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, nonche' ogni altra disposizione di attuazione del presente
articolo. ».
12-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo, le parole: «
e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo » sono soppresse.
12-ter. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31
ottobre ».
12-quater. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni
dell'articolo 5, commi 1, lettera e), e 5-bis, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, le amministrazioni competenti
proseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale,
ivi comprese le attivita' di dismissione e valorizzazione.
12-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, nonche' all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge
disposta a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di
abitazione.
Art. 4-bis
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, in materia di deduzione dei canoni di
leasing.
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 54:
1) al terzo periodo, le parole: « a condizione che la durata
del contratto non sia » sono sostituite dalle seguenti: « per un
periodo non »;
2) al quinto periodo, le parole: « a condizione che la
durata del contratto non sia » sono sostituite dalle seguenti: « per
un periodo non »;
b) il comma 7 dell'articolo 102 e' sostituito dal seguente:
«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente
che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di
ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante
dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa
utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione
finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la
deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa
stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola
di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a
undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa
per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero
pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164,
comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione
finanziaria e' ammessa per un periodo non inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto e'
soggetta alle regole dell'articolo 96 ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 4-ter
Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale» e disposizioni
concernenti il personale degli enti locali
1. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di
riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del
patto di stabilita' interno previsto dalla normativa nazionale
possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il
sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile
finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entita'
degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in
corso.
2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di
riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo
previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente
predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il
termine perentorio del 30 giugno, l'entita' degli spazi finanziari di
cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il
pagamento di residui passivi di parte capitale.
3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, e' attribuito
un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di
euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e
attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il
contributo e' ridotto proporzionalmente. Il contributo non e'
conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilita'
interno ed e' destinato alla riduzione del debito.
4. L'Associazione nazionale dei comuni italiani fornisce il
supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.
5. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dai comuni di cui
al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili
dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione e' effettuata in misura
proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna
il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla
rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al
biennio successivo.
6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio
finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano,
con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al
comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per
il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale
certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i
maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del
comma 7.
7. Ai comuni di cui al comma 1 e' riconosciuta, nel biennio
successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica
migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla meta'
del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma
2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi
finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo
annuale pari alla meta' della quota acquisita. La somma dei maggiori
spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di
riferimento, e' pari a zero.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al
Ministero dell'interno l'entita' del contributo di cui al comma 3 da
erogare a ciascun comune.
9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3,
pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente
quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «
Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ».
10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 20 per cento » sono
sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Ai soli
fini del calcolo delle facolta' assunzionali, l'onere per le
assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in
materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le
predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del
calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del
presente comma »;
c) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente » sono
sostituite dalle seguenti: « primo periodo »;
d) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Ferma
restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al
precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono
essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per
le predette societa' »;
e) al terzo periodo, la parola: « precedente » e' sostituita
dalla seguente: « terzo »;
f) al quarto periodo, le parole: « 20 per cento » sono
sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »; al medesimo periodo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; in tal caso le
disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in
riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento
delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore
sociale ».
11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, le parole: « dell'anno 2004 » sono
sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2008 ».
12. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « A
decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto
limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire
l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica
e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva
non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009 ».
13. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: « 6-quater. Per
gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto
nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento
della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a
100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del
presente comma e' pari al 20 per cento della dotazione organica della
qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000
abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma
puo' essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica
della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle
ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo indeterminato. Si
applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con
provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia
indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali
degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere
superati, a valere sulle ordinarie facolta' assunzionali a tempo
indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli
incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente
gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a
regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma ».
14. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto
2011, n. 141, le parole: « Fino alla data di emanazione dei decreti
di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente
decreto, » sono soppresse.
15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« 90 per cento »;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le inadempienze
di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilita'
disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate
tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti ».
16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29
luglio 2010, n. 120, e' emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione
del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione
le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater
dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Titolo II
Efficientamento e potenziamento dell'azione
dell'Amministrazione
tributaria
Capo I
Efficientamento
Art. 5
Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della
fiscalita', Equitalia Giustizia
1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con riferimento
all'annualita' 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30
aprile 2012.».
2. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , dopo le parole: « n. 87, »
sono inserite le seguenti: « nonche' le imprese di assicurazioni, » e
le parole: « 30 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 16
aprile ».
3. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, le parole: « Entro il 30 novembre » fino a: « per l'anno
precedente, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 16 maggio di
ogni anno, gli assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto
una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno
precedente provvisoriamente determinata, ».
4. Al fine di garantire l'unitarieta' del Sistema informativo della
fiscalita' e la continuita' operativa e gestionale necessarie per il
conseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale, gli istituti contrattuali che
disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione
finanziaria e la societa' di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al
completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto
regolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attivita' ad
essi correlati.
5. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di
cui al comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del
periodo di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ogni
possibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sono
rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali di
revisione.
6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare, anche
attraverso la completa dematerializzazione, le procedure connesse
alla gestione economica e giuridica del personale delle pubbliche
amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi - Direzione centrale dei sistemi informativi e
dell'innovazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le comunicazioni e le
istanze per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente tramite
il portale stipendi PA ai sensi degli articoli 64 e 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
6-ter. Per le finalita' di cui all'articolo 50 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonche' al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio e
il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni
e dati relativi a stati, qualita' personali e fatti di cui agli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualunque dato necessario
all'erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi al personale
delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi informativi
e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 446 e 447, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 11, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' acquisito anche mediante
appositi flussi informativi, nel rispetto dei principi per la
protezione dei dati personali.
6-quater. All'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere alla razionalizzazione delle
banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo
1 della legge 17 agosto 2005, n. 166, il comma 5 e' sostituito dal
seguente: «5. Titolare dell'archivio informatizzato e' l'Ufficio
centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia
e delle finanze. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero
dell'economia e delle finanze designa, per la gestione dell'archivio
e in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali, la
Consap Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze
e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla
quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
7. Nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza
pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno
2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco
oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorrere
dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal
predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo
Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati
sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti
dell'Unione europea , le Autorita' indipendenti e, comunque, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».
7-bis. All'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 31maggio 2011, n. 91, dopo le parole: « decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, » sono inserite
le seguenti: « prevedendo come ambito di applicazione le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
e ».
8. All'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, nel primo periodo, la parola: « segue » e' sostituita
dalle seguenti: « e l'incasso della remunerazione dovuta a tale
societa' a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo,
seguono ».
8-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) e'
sostituita dalla seguente: « gg-septies) nel caso di affidamento ai
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate
viene effettuata mediante l'apertura di uno o piu' conti correnti di
riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e
dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui
quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai
conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria
dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese
anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima
decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti
correnti di riscossione nel mese precedente».
Art. 6
Attivita' e certificazioni in materia catastale
1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi estimativi che
puo' offrire direttamente sul mercato », sono soppresse;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Ferme le
attivita' di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello
Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia del
territorio e' competente a svolgere le attivita' di valutazione
immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette
attivita' sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti
dall'Agenzia, la cui determinazione e' stabilita nella Convenzione di
cui all'articolo 59.».
2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima
applicazione, per le unita' immobiliari urbane a destinazione
ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della
presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione
di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio
possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
corrispondente e' corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio.
Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle
unita' immobiliari per le quali e' stata attribuita la rendita
presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini,
le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui all'articolo 2,
comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, utili al
fine dell'aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti
interessati con le modalita' stabilite da provvedimento del Direttore
dell'Agenzia del territorio da adottare, sentita l'AGEA, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e
successive modificazioni, operano a decorrere dalla data di
pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 e unicamente a
valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma.
5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto
articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre
al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di
formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio.
5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni, per l'espletamento dei compiti
istituzionali accedono, anche con modalita' telematiche, in esenzione
da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati
ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestite
dall'Agenzia del territorio, nonche' delle banche dati del libro
fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.
5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, diverse da quelle indicate al comma 5-bis, per
l'assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalita'
telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai
servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale
gestite dall'Agenzia del territorio.
5-quater. L'accesso ai servizi di consultazione delle banche
dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio
avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto
presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto
richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di
proprieta' o di altri diritti reali di godimento.
5-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio sono stabiliti modalita' e tempi per estendere il servizio
di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in
modo gratuito e in esenzione da tributi.
5-sexies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 5-bis a
5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati
ipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi
previsti dalla tabella allegata al testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, con
una riduzione del 10 per cento.
5-septies. Al titolo III della tabella A allegata al
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero d'ordine 2.2. e' sostituito dal seguente:
«2.2. per ogni unita' di nuova costruzione ovvero derivata da
dichiarazione di variazione:
2.2.1 per ogni unita' appartenente alle categorie a
destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle
censite senza rendita: euro 50,00;
2.2.2 per ogni unita' appartenente alle categorie a
destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed e): euro 100,00 »;
b) dopo il numero d'ordine 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Consultazione degli atti catastali:
3-bis.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, per
ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00;
3-bis.2. consultazione della base informativa:
consultazione per unita' immobiliare: euro 1,00;
consultazione per soggetto, per ogni 10 unita' immobiliari, o
frazione di 10: euro 1,00;
elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni
altra consultazione, per ogni 10 unita' immobiliari, o frazioni di
10: euro 1,00.
5-octies. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 5-bis a
5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati
catastale gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi
previsti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31
luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1954, n. 869, come da ultimo modificato dal presente
articolo, con una riduzione del 10 per cento.
5-novies. I tributi per la consultazione telematica delle banche
dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si
applicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i dati
richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile.
5-decies. Al numero d'ordine 6 della tabella allegata al testo
unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero d'ordine 6.1 e' sostituito dal seguente:
6.1 per ogni soggetto: euro 0,15;
b) la nota del numero d'ordine 6.1 e' sostituita dalla seguente:
«L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito
progressivamente anche in formato elaborabile. Fino all'attivazione
del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti
continua a essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di
chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni
soggetto ».
5-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 5-sexies a
5-decies acquistano efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2012.
5-duodecies. L'articolo 18 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che, fra gli atti
antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le
trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonche' le
trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri
provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del
pignoramento immobiliare, per le quali e' invariata la disciplina
sull'imposta di bollo.
5-terdecies. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b)
le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni »;
b) nella lettera c) del comma 1, le parole: « quando presso la
cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese » sono
soppresse;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nei casi di
cui alla lettera c) del comma 1, l'ufficio provinciale dell'Agenzia
del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti
interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta
giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla
riscossione a norma dell'articolo 15 ».
5-quaterdecies. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile e'
inserito il seguente: «Art. 2645-quater (Trascrizione di atti
costitutivi di vincolo). - Si devono trascrivere, se hanno per
oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli
altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonche' le
convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore
dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali
ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli
di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine
richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti
urbanistici comunali nonche' dai conseguenti strumenti di
pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi
relative».
5-quinquiesdecies. Al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40-bis:
1) al comma 1, le parole: « ovvero in caso di mancata
rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo
2847 del codice civile » sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «La cancellazione d'ufficio si
applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo
2878 del codice civile » sono soppresse;
b) all'articolo 161, dopo il comma 7-quater e' aggiunto il
seguente: «7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la
cancellazione di cui all'articolo 40-bis si esegue anche con
riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni
e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per
tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha
ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un
giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo,
trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di
estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di
credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima
del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima
data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione
dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno
successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare
entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma».
Art. 7
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce
obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di
legittimita' relativi:
a) agli schemi degli atti di gara per il rilascio di
concessioni in materia di giochi pubblici;
b) agli schemi di provvedimento di definizione dei criteri
per la valutazione dei requisiti di solidita' patrimoniale dei
concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in
relazione alle caratteristiche del concessionario.
Capo II
Potenziamento
Sezione I
Accertamento
Art. 8
Misure di contrasto all'evasione
1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' sostituito dal seguente: «4-bis. Nella determinazione dei
redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le
spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente
utilizzati per il compimento di atti o attivita' qualificabili come
delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia
esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia
emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424
del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a
procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata
sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista
dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza
definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di
procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a
procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata
sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione
indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di
non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di
procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate
in relazione alla non ammissibilita' in deduzione prevista dal
periodo precedente e dei relativi interessi ».
2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non
concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i
componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti
negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o
prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione
delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si
applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento
dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a
beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella
dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e la sanzione e' riducibile esclusivamente ai
sensi dell' articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di
quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attivita'
posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e
2, ove piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini
di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti
emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi
definitivi. Resta ferma l'applicabilita' delle previsioni di
cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la
determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
sostituita dalla seguente: « d-ter) in caso di omessa presentazione
dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di
esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non
sussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli
che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o
comunque ad euro 50.000 , tra i ricavi o compensi stimati
applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli
stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. ».
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento
agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto . Per gli accertamenti notificati in
precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente
lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali,
la Guardia di finanza puo' avvalersi del potere di cui agli articoli
32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle
entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione
tributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure
cautelari ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
7. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: « alla Agenzia
delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale »
sono sostituite dalle seguenti: « alla Guardia di finanza la quale,
ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini dell'attivita' di
accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle
entrate ».
8. Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito
dell'attivita' di pianificazione degli accertamenti, tengono conto
anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie,
incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o
dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei
corrispettivi.
8-bis. All'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: « inviano una
segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi »
sono aggiunte le seguenti: « che abbiano stipulato convenzioni con
l'Agenzia delle entrate »;
b) al quarto comma, la parola: « sessanta » e' sostituita
dalla seguente: « trenta ».
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35 il comma 15-quinquies e' sostituito dal
seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati
e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i
soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano
presentato la dichiarazione di cessazione di attivita' di cui al
comma 3 e comunica agli stessi che provvedera' alla cessazione
d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali
elementi non considerati o valutati erroneamente puo' fornire i
chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a
titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di
cessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo
definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente
provvede a pagare la somma dovuta con le modalita' indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso
l'ammontare della sanzione dovuta e' ridotto ad un terzo del
minimo.»;
b) dopo l'articolo 35-ter e' inserito il seguente: « Art. 35
-quater (Pubblicita' in materia di partita IVA). - Al fine di
contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto,
l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di
libero accesso, la possibilita' di verificare puntualmente, mediante
i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita' del numero di
partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 35 o 35-ter. Il
servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attivita'
della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in
assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.».
10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta
relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni,
risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connesse
sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza
del pagamento.».
10-bis. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: « in possesso di almeno cento unita'
immobiliari » sono sostituite dalle seguenti: « in possesso di almeno
dieci unita' immobiliari »;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Sono,
altresi', tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica
i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 10 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 ».
11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma
10 e' abrogato.
12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 1:
1) alla lettera b), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «
. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita
all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di cui alla
lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per
la riscossione »;
2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
« e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla
lettera b) »;
3) alla lettera e) le parole: « secondo anno » sono sostituite
dalle seguenti: « terzo anno »;
b) all'articolo 30, comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: «Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma
5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso
in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la
provenienza.».
12-bis. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « n. 218, » sono
inserite le seguenti: « dell'articolo 48, comma 3-bis, e », e dopo le
parole: « n. 472 » sono aggiunte le seguenti: « , nonche' in caso di
definitivita' dell'atto di accertamento impugnato ».
13. Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti
finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i
depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.
L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai
fondi pensione e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul
complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale
o di rimborso. ».
14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, le parole: « agli strumenti e » sono soppresse e, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i buoni postali
fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009,
l'imposta e' calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed e'
dovuta nella misura minima di euro 1.81, con esclusione della
previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta
gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al
momento del rimborso » .
15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2012.
16. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per le
comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto
con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o
amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di
mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta
di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, l'intermediario puo' effettuare i necessari
disinvestimenti.»;
b) nel comma 7, le parole: « ai sensi del comma 2-ter » sono
sostituite dalle seguenti: « ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter »;
c) nel comma 8:
1) le parole: « 16 febbraio » sono sostituite dalle
seguenti: « 16 luglio »;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso
in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in
parte la segretazione, l'imposta e' dovuta sul valore delle attivita'
finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha
fruito della segretazione »;
d) nel comma 11, le parole: « di bollo » sono sostituite dalle
seguenti: « sui redditi »;
e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: « 15. L'imposta di cui
al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore
degli immobili. L'imposta non e' dovuta se l'importo, come
determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il
valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel
luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in
Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo
Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di
informazioni, il valore e' quello catastale come determinato e
rivalutato nel Paese in cui l'immobile e' situato ai fini
dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale o,
in mancanza, quello di cui al periodo precedente. »;
f) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Per i
soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per
una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente
locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri
previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad
accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 e'
stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile
adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze.
L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in
cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta dovuta
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti
passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli
anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal periodo precedente
e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a
ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di 400 euro.
Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica l'articolo
70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;
g) nel comma 16, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un
adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un
credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale
e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai
sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.»;
h) nel comma 20, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi
della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico
Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni
l'imposta e' stabilita in misura fissa pari a quella prevista
dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa , parte I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642.»;
i) dopo il comma 23 e' inserito il seguente: « 23-bis.
Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attivita'
finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi
dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non
e' comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.».
16-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal
seguente: «4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attivita'
finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione
agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi
attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i
redditi derivanti da tali attivita' e contratti siano riscossi
attraverso l'intervento degli intermediari stessi ».
16-ter. Al comma 12 dell'articolo 19 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « oggetto di emersione che, » sono inserite
le seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2011 e fino »;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«L'intermediario presso il quale il prelievo e' stato effettuato
provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al
soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo
stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso
per effetto della procedura di emersione ».
17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c),
per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8 ivi
citato puo' essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto non si
configurano violazioni in materia di versamenti.
17-bis. Nella nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
la parola: « annuo » e' soppressa.
18. All'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le
parole: « 10.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000
euro annui ».
19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: « 10.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti:
« 5.000 euro annui ».
20. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalita' attuative
delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19.
21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le
dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico
finanziarie e di bilancio » sono ridotte di 249 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
21-bis. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « nel deposito IVA » sono
aggiunte le seguenti: « senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di
scarico dal mezzo di trasporto».
21-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i
commi 96 e 97 sono abrogati.
22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le
parole: « artistiche o professionali » sono inserite le seguenti: « ,
nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli
che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, ».
22-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « dell'impianto e » sono sostituite dalle
seguenti: « , nonche', tenuto conto delle disposizioni degli articoli
22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, »;
b) dopo le parole: « di 500 mq » sono aggiunte le seguenti: «
, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina
urbanistico- edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti
la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli
al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie
utile minima non inferiore a 30 mq » .
23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 30 settembre 2000, e' soppressa dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono
trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con
appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio
assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il
finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo
periodo del presente comma , si fa fronte con le risorse a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della
legge 13 maggio 1999, n. 133 , nonche' le risorse giacenti in
tesoreria sulla contabilita' speciale intestata all'Agenzia,
opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali . Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare , con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali sono altresi' trasferite
tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta
Agenzia . Nelle more delle modifiche al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144,
recante riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, rese necessarie dall'attuazione del presente comma, le
funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla
Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del
predetto Ministero . Dall'attuazione delle disposizioni del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in
relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la
funzionalita' operativa delle proprie strutture, volta a garantire
una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione
di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle
dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono
autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare
entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni
dirigenziali vacanti, secondo le modalita' di cui all'articolo 1,
comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2
, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia
delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio ,
salvi gli incarichi gia' affidati, potranno attribuire
incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di
contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e' fissata in
relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante
tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita
procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui e'
conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei
dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure
concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane,
l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno
attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio
dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia
del territorio. Alla compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,3 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia
del territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
24-bis. Al fine di assicurare la massima flessibilita'
organizzativa e di potenziare l'attivita' di contrasto dell'evasione
fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto,
il Corpo della Guardia di finanza e' autorizzato a effettuare, nel
triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni nel ruolo «
ispettori », nei limiti numerici e di spesa previsti dall'articolo
66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
allo scopo utilizzando il 50 per cento delle vacanze organiche
esistenti nel ruolo « appuntati e finanzieri » del medesimo Corpo. Le
unita' da assumere ai sensi del presente comma sono stabilite
annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero
all'organico del ruolo « ispettori », da riassorbire per effetto dei
passaggi degli ispettori in altri ruoli del Corpo della Guardia di
finanza, secondo le disposizioni vigenti. Le assunzioni di cui al
presente comma devono in ogni caso garantire l'incorporamento nella
carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate
gia' vincitori dei concorsi banditi alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
25. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, dopo il comma 3-quater e' aggiunto il
seguente: «3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono
disciplinate le modalita' di certificazione dell'utilizzo dei
contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le
certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti
pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici
territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti competenti per
territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai
decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo
delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi
di cui al comma 3-quater, nonche' il rendiconto annuale previsto per
gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate
dal presente comma.».
25-bis. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-quater,
terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta
nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la
tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio,
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da
realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero
ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi.
Art. 9
Potenziamento dell'accertamento in materia doganale
1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le
autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7)
dell'articolo 51, secondo comma, del medesimo decreto sono
rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente
alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore
provinciale.».
2. All'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli
elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti
per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati
nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al
momento della fornitura ai consumatori finali.».
2-bis. All'articolo 55, comma 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche
destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di
forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta
per le officine di produzione e' accertato sulla base dei dati
relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di
prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione » ;
2-ter. All'articolo 56, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'obbligo e' escluso per la rivendita presso
infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di
accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione
elettrica ».
3. Nel capo II del titolo III del libro VI del codice civile,
dopo l'articolo 2783-bis e' aggiunto il seguente: « Art. 2783-ter
(Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di
pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea). - I crediti
dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n.
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza
del bilancio generale dell' Unione europea sono equiparati, ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai
crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto. ».
3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane
ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente
applicabili ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2008, e della connessa IVA all'importazione, diventano
esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere
l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla
ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento
che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle
somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione
a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della riscossione, anche
ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto
con il Ragioniere generale dello Stato. L'agente della riscossione,
con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale e'
stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione.
3-ter. L'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della
cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i
poteri, le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che
disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini
dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di
cui al comma 3-bis, come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale
dello Stato, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente
della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla
notifica degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione forzata
e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3-quater. A partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al
comma 3-bis sono maggiorate degli interessi di mora nella misura
indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. All'agente della riscossione spettano
l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle
spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplata
dai commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle
somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate
agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi
da 3-bis a 3-sexies.
3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del carico
all'agente della riscossione.
3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e
aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche prima
della conclusione del procedimento penale, con provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti
sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto
oggetto di sequestro. L'autorita' giudiziaria dispone l'acquisizione
di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del
procedimento, procedendo ai sensi dell'articolo 392, comma 1, lettera
f), del codice di procedura penale.
3-octies. I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies, ove
i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati
altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei
rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore
nominato dell'autorita' giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei
requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il ricavato della vendita, detratte le spese
sostenute per il trattamento, il compenso del curatore e per le
connesse attivita', e' posto a disposizione dell'autorita'
giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di
condanna il giudice dispone la distribuzione del ricavato della
vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo
unico giustizia del Ministero della giustizia e il restante 50 per
cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione
ambientale delle aree portuali e aeroportuali.
3-novies. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, le parole: « il servizio doganale e' svolto » sono
sostituite dalle seguenti: « il servizio ai fini dello sdoganamento
e' svolto di norma ».
3-decies. All'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con
accesso presso l'operatore e' competente alla revisione delle
dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate
presso un altro ufficio doganale ».
3-undecies. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente: «1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato
dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e
dall'articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, effettuato con criteri
di selettivita' nella fase del controllo che precede la concessione
dello svincolo, restano applicabili le previsioni dell'articolo 16
del presente decreto ».
3-duodecies. In applicazione degli articoli 201 e 253-novies del
regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993,
e successive modificazioni, e della Convenzione relativa allo
sdoganamento centralizzato, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, resa
esecutiva dalla legge 3 febbraio 2011, n. 7, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie
a dare applicazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alle
procedure semplificate per il regime di importazione.
3-terdecies. All'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo e' soppresso .
Art. 10
Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi
1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata
a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle
operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a
100.000 euro annui. Con decreto del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' costituito il
fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati
ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano
scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova
in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi
comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per
effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del
precedente periodo si applica altresi' al personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia
di finanza, il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal
presente comma, agisce previo concerto con le competenti
strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel
rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9
della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalita'
dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato
nelle attivita' di cui al presente comma puo' effettuare le
operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto
personale nell'esercizio delle attivita' di cui al presente comma
sono riversate al fondo di cui al primo periodo.
2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel
settore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il
pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono
introdotte le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di cui
al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato»;
a-bis) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire
obiettivi di massima trasparenza, e per una piu' efficace e
tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto e' tenuto,
e' fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella
filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza
utilizzo di moneta contante e con modalita' che assicurino la
tracciabilita' di ogni pagamento»;
a-ter) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 27 e' inserito il seguente: «27-bis. Al fine di
assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari, finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di
provenienza illecita, chiunque, ancorche' in caso di assenza o di
inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni
rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o
di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse
di qualsiasi genere deve utilizzare uno o piu' conti correnti bancari
o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane
Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o
scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le
erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni natura
relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere»;
b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» sono inserite le
seguenti: «o il mantenimento» ; le parole: «o indagato» sono
soppresse e dopo le parole «dagli articoli» sono inserite le
seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli
articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323,
» e dopo le parole: «416-bis, » e' inserita la seguente :
«644,»; al secondo periodo le parole: «o indagate» sono soppresse
; nello stesso comma 25 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o
mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera
anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la
condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato ».
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare le
occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di:
a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica;
b) assicurare la trasparenza e la regolarita' dello svolgimento
delle competizioni ippiche;
c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri
di efficienza ed economicita', nonche' la scelta dei concessionari
secondo criteri di trasparenza ed in conformita' alle disposizioni,
anche comunitarie;
d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e
delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali;
e) operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte
tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI;
f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione
della salute e del benessere del cavallo.
4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di
gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli e' stabilita tra 5
centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non
puo' essere inferiore a due euro. Il predetto importo puo' essere
modificato, in funzione dell'andamento della raccolta delle formule
di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita'
dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia
per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla
definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi,
con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti
controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito
indicati:
a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la
gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei
S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione al 50 per
cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute
fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l'effetto,
l'ASSI e' autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al
31 dicembre 2011 per le finalita' di finanziamento del monte premi
delle corse, di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 ;
b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed
alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una
riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai
concessionari di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalita' di
versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie
fideiussorie. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa.
6. Nell'ambito delle disponibilita' del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 30, comma
8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto
Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per
un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica.
7. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di
Stato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. puo'
intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile,
in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti
privati, secondo le modalita' definite con decreto del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
la lettera p) e' soppressa.
8-bis. Al comma 34 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30
giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° gennaio
2013».
9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di
assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto
del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011. Conseguentemente,
nel predetto decreto direttoriale:
a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole: «31 dicembre»
sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»;
b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio»;
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «I prelievi sulle
vincite di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, a decorrere
dal 1° settembre 2012,».
9-bis. Al fine di rendere la legislazione nazionale pienamente
coerente con quella degli altri Paesi che concorrono in ambito
europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo
24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente: «a) un nuovo concorso numerico da
svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con
giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento
della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi
del 50 per cento della raccolta nonche' delle vincite, pari o
superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza
previsti dal regolamento di gioco».
9-ter. Nell'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' aggiunta la seguente lettera:
«q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di
giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorita'
di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di
giochi pubblici con vincita in denaro».
9-quater. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, primo
periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel
senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni
pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge
n. 73 del 2010 e, per le concessioni in essere alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che
le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi siano
previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta.
9-quinquies. All'articolo 110, comma 9, lettera e), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «. Se la violazione e' commessa dal
rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente
privo di personalita' giuridica, la sanzione si applica alla persona
giuridica o all'ente».
9-sexies. Il comma 71 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e' abrogato.
9-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il prelievo erariale
sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore
centralizzato del gioco di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
e successive