|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 10 luglio 2012
Circolare n. 169/2012
Oggetto: Autotrasporto – Regime tariffario dell’articolo
83 bis - Sanzioni – Art.12 c.80 D.L. 6.7.2012 su S.O. alla G.U. n.156 del
6.7.2012.
Nonostante la
materia sia sub judice, il Governo continua l’opera
di perfezionamento dell’applicazione del regime tariffario dell’articolo 83
bis.
Con una disposizione
del decreto legge sulla spending review
è stata introdotta una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto delle
tariffe, pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto
in base all’articolo 83 bis.
Per il ritardato
pagamento oltre i 90 giorni è stata inoltre prevista una sanzione pari al 10
per cento dell’importo della fattura, con un minimo di 1.000 euro. La sanzione
è applicabile anche ai ritardati pagamenti delle fatture dei soggetti della
filiera diversi dai vettori che partecipano al servizio di trasporto.
Le sanzioni sono
irrogate dagli organi del comando generale della Guardia di finanza e
dell’Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari
effettuati presso le imprese.
Il nuovo regime
sanzionatorio sostituisce il precedente che prevedeva a carico dei trasgressori
l’esclusione fino a sei mesi dalle gare di appalti pubblici e la sospensione
per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali, con il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti quale autorità che applicava le sanzioni.
E’
stato inoltre modificato il comma 6 dell’articolo 83 bis prevedendo che nei contratti
di trasporto verbali la fattura del vettore debba indicare la lunghezza della
tratta effettivamente percorsa.
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.163/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
S.O. alla G.U. n. 156 del 6.7.2012
(fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Titolo I
Disposizioni di carattere generale
*****OMISSIS*****
Art. 12.
Soppressione di enti e societa'
*****OMISSIS*****
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tale
fine nella fattura viene indicata, altresi', la lunghezza della
tratta effettivamente percorsa.";
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: "14. Ferme restando le
sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298,
e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle
norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e
quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e
2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue
la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00
euro.";
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: "15. Le sanzioni
indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando generale
della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate in occasione
dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.".
*****OMISSIS*****
Art. 25.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente
decreto, munito del
sigillo dello Stato,
sara'
inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 luglio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del
Consiglio dei
Ministri e
Ministro dell'economia e
delle finanze
Giarda, Ministro per i
rapporti con
il Parlamento
Visto, il Guardasigilli: Severino