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Roma, 11 luglio 2012
Circolare n. 171/2012
Oggetto: Funzione Pubblica – Misure per la revisione
della spesa pubblica – Decreto Legge 6.7.2012, n.95, su S.O. alla G.U. n.156
del 6.7.2012.
Si evidenziano
alcune disposizioni del decreto legge sulla spending review indicato in oggetto, di
particolare interesse per le imprese.
Appalti pubblici aperti alle PMI (art.1 c.2) –
Nell’ambito delle disposizioni per la riduzione della spesa per gli acquisti di
beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato previsto che i
criteri di partecipazione alle gare di appalto pubblico non debbano mai
escludere le piccole e medie imprese; a tal fine sono ritenuti illegittimi
criteri che fissino, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al
fatturato aziendale.
Imposta di registro sulle concessioni demaniali (art.3 c.16) – E’
stata introdotta a favore dei concessionari di beni demaniali la possibilità di
versare l’imposta di registro annualmente, commisurandola al canone annuo della
concessione; finora, viceversa, il versamento dell’imposta poteva avvenire solo
in un’unica soluzione al momento della registrazione dell’atto, con riferimento
al costo complessivo della concessione.
Riordino delle Prefetture (art.10 c.1-4) –
Sono state assegnate maggiori funzioni alle prefetture le quali diventano
organi di rappresentanza unitaria dello Stato e non più solo del Governo.
Organismi collegiali (art.12 c.20) – Gli
organismi collegiali operanti presso le Pubbliche Amministrazioni vengono ad
essere soppressi man mano che giungono a scadenza e la loro attività viene
trasferita in capo alle relative Amministrazioni.
Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali (art.12
c.78-79) – L’Agenzia, nata dallo
spacchettamento dell’Anas stabilito con il d.l. n.98/2011, e avente la funzione
di programmare la costruzione di nuove strade statali e di controllare i
concessionari autostradali, dovrà essere operativa per la fine del prossimo
mese di settembre, pena la sua soppressione e il trasferimento delle relative
funzioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tariffe dell’autotrasporto (art.12 c.80) –
Inopinatamente sono state inasprite le sanzioni per la mancata applicazione
delle tariffe ex articolo 83 bis, sanzioni applicabili solo nel caso di
contratti verbali; in particolare, è stata introdotta una pena pecuniaria pari
al doppio della differenza tra la tariffa e l’importo fatturato; per i ritardati
pagamenti delle fatture di trasporto oltre i 90 giorni, indipendentemente dalla
forma del contratto, è stata introdotta una sanzione pari al 10 per cento del
corrispettivo non pagato, con un minimo di 1.000 euro. Le sanzioni sono
irrogate dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate
in occasione dei controlli in azienda.
Riordino del Comitato Centrale per l’Albo
degli autotrasportatori (art.12 c.81-86) – Dal 2013 il Comitato Centrale
dell’Albo degli autotrasportatori opererà come centro di costo nell’ambito del
Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti. La carica del
Presidente e di un Vice Presidente saranno ricoperte da dirigenti ministeriali.
Per il 2012 lo stanziamento assegnato al Comitato per le iniziative in materia
di sicurezza della circolazione è ridotto di 1,5 milioni di euro; stessa
riduzione è prevista per gli anni 2013 e 2014.
Accorpamento di Isvap e Covip (art.13 c.1-39) –
E’ stato istituito il nuovo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul
risparmio previdenziale – IVARP – cui vengono attribuite le funzioni finora
svolte dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dalla Commissione
di vigilanza sui fondi pensione.
Accorpamento delle province (artt.17 e 18) – Il
Consiglio dei Ministri deve deliberare a breve i criteri per la riduzione e
l’accorpamento delle province da individuarsi nella dimensione territoriale e
nella popolazione residente in ciascuna provincia. Le province di Roma, Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria entro
il 2014 devono trasformarsi da province in “città metropolitane” con minori
spese di funzionamento, anche in termini di organi di amministrazione.
Aliquote Iva (art. 21) – La
decorrenza dell’incremento di due punti percentuali delle aliquote del 10 e del
21 per cento è stata posticipata all’1 luglio 2013 (in precedenza 1 ottobre
2012); dall’1 gennaio 2014 le aliquote sono rispettivamente rideterminate nella
misura dell’11 e del 22 per cento.
Misure a favore dell’autotrasporto (art. 23 c.1) – Il
decreto conferma per l’anno 2013 lo stanziamento di 400 milioni di euro per
misure a favore delle imprese di autotrasporto.
Daniela
Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile
di Area |
D/d |
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alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.156 del 6.7.2012
(fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Titolo I
Disposizioni di carattere
generale
Art. 1.
Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza
delle procedure
1. I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilita' amministrativa. Ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo,
ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel
contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite
altra centrale di committenza a condizioni economiche piu'
favorevoli.
2. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non
escludere le piccole e medie imprese. Sono pertanto illegittimi i
criteri the fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso
connessi al fatturato aziendale. L'articolo 11, comma 6 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98 e' abrogato.
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a
condizione risolutiva nel caso di disponibilita' della detta
convenzione.
4. Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e' aggiunto infine il seguente periodo: "In alternativa,
gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di
committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".
5. All'articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 il secondo periodo e' soppresso.
6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di
Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso
delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi
accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip
S.p.A..
7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle
amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della
finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale
partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad
approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo,
ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma
7 e quello indicato nel contratto.
9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo
conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del
livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche
del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato
ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i
precedenti commi 7 e 8.
10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario
straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012
ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle
convenzioni.
11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del
decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a., senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco
delle centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai
contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire a Consip
S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della
durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti
attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella
convenzione che trovera' applicazione nei relativi contratti
attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione
che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui
relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un
contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in
qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione
all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e
previo pagamento delle prestazioni gia' eseguite oltre al decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto
anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i
parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente alla stipula del predetto contratto siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip
s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di
cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il diritto
di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai
sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali
clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio
del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne da'
comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno,
ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del
patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza
regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi durata
fino al 30 giugno 2013 con gli operatorie economici che abbiano
presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e
che offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare il
raggiungimento del punteggio complessivo attributo all'offerta
presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.
15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia
possibile ricorrere nonche' con riferimento alle convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in cui
le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre
2012, le quantita' ovvero gli importi massimi complessivi ivi
previsti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovvero
all'importo originario, fatta salva la facolta' di recesso
dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione.
16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 e'
prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durata
prevista nelle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha facolta'
di recesso, da esercitarsi secondo le modalita' di cui al precedente
comma 15
17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della
Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico
di eprocurement realizzato a supporto del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto
previsto al successivo comma 18.
18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni
con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema
informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione
delle procedure che la medesima svolge in qualita' di centrale di
committenza a favore delle pubbliche amministrazioni.
19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e la trasparenza
dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi costi, il
Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip
S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle procedure
di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente
della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediante
l'impiego di strumenti telematici.
20. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di
alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica nonche' le modalita' di
versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei
Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi
delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi
dell'amministrazione che effettua la dismissione.
21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere
dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e
servizi per gli importi indicati nell'allegato 1 del presente
decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei
singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero
relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli
accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilita'
finanziarie dei capitoli interessati.
22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre una
differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambito
degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dai
commi 5 e 24.
24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti: "l-ter)
forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per
l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu'
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte
alla prevenzione del rischio medesimo.
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito
delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio
a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la
rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.".
25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole:
"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" sono sostituite
dalle seguenti: "Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi".
26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla
razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di
intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non
inferiori ad 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed euro 40 a
decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le
spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non
inferiori ad euro 35 milioni per l'anno 2012 ed euro 70 milioni a
decorrere dall'anno 2013, nonche' delle procedure di acquisto dei
beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di
polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5
milioni per l'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013
I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 21.
*** omissis ***
Art. 3.
Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per
locazioni passive
1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica e
tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni
2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli
indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al
canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, lett. b) le parole «relativamente agli
immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la
realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi
dell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;» sono
sostituite dalle seguenti «nonche' gli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente agli immobili agli
stessi in uso per finalita' istituzionali;»
b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata
c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata
All'articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse
b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli stessi enti.» e'
aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concedono alle
Amministrazioni dello Stato, per le finalita' istituzionali di queste
ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.»
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facolta' di
recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai
termini di preavviso stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai
contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso
istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) i canoni di locazione
sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2013 della misura del 15 per
cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di
locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai
sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali
clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso
del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in
essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni. Il rinnovo del rapporto di locazione e'
consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per il
pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo
di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni delle Stato delle esigenze
allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani
di razionalizzazione di cui ai sensi all'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009,n. 191, ai piani di razionalizzazione ove gia'
definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle
strutture previste dalle norme vigenti.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i
relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza
dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le
Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative
alternative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nel
rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei
costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza
da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di
cui al primo periodo del presente comma e degli enti pubblici
vigilati dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, per
i quali la proprieta' ha esercitato il diritto di recesso alla
scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve
essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del
demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al
primo periodo del presente comma deve essere autorizzata dall'organo
di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione e' trasmessa
all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed
economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e
gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale
della Corte dei conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili
ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione a
cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione
del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei
piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche' in quelli di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti.
7. Le disposizioni del presente comma non si applicano in via diretta
alle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai
fini del coordinamento della finanza pubblica.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comuni
di investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'articolo 4
del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma
222, sono aggiunti i seguenti commi:
"222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita
dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando gli
stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni
interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto piani di razionalizzazione degli
spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono essere
comunicati all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni
comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il
rapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani di
razionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuova
costruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto
e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012.
Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti
dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione degli
spazi e' dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del
bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per
essere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramento
della qualita' dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del
benessere organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di
razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione
e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute
in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli
assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente
decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui le
Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza,
adeguano i propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione
e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi
destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le
Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno,
con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza
di tale attivita' di cui al presente comma le Amministrazioni non
possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa
previsti dal sesto periodo del precedente comma 222 bis. Le predette
Amministrazioni devono comunicare annualmente all'Agenzia del demanio
gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di
cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di
riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi
di deposito delle Amministrazioni".
10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa
pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio,
entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o
porzioni di essi di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la
verifica della idoneita' e funzionalita' dei beni ad essere
utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le
proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata,
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 della
legge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alle
esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne da'
comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei
predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti.
La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi del
citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gli
Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del
30 per cento del valore locativo congruito dalla competente
Commissione di congruita' dell'Agenzia del demanio di cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito
il seguente:
" 4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cui
ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, sono
definiti i contenuti essenziali nonche' le eventuali condizioni e
clausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti di
compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile,
tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contratti
producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e
sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte
dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza
e sulla efficacia della gestione".
12. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "L'Agenzia del demanio,
al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti
territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi
di societa' a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o
maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediante
tali operatori e' curata, previa sottoscrizione di apposita
convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero,
in funzione della capacita' operativa delle stesse strutture,
dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti
dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema
delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti
dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalita'
previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche per gli
interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti
il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del
demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con
le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione
delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando
all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo
svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del demanio e di
quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 98
del 2011, dotato di idonee professionalita'." b) al comma 7, prima
delle parole: "restano esclusi dalla disciplina del presente comma i
beni immobili riguardanti il Ministero della difesa" sono aggiunte le
parole "Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi
degli accordi quadro di cui al comma 5".
c) al comma 2, lettera d), dopo le parole "gli interventi di
piccola manutenzione" sono aggiunte le parole: "nonche' quelli atti
ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
13. L'Agenzia del demanio puo' destinare quota parte dei propri utili
di esercizio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenze
allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse
le condizioni recate dal primo periodo del comma 3 del presente
articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
14. Al fine di consentire agli operatori economici il piu' efficace
utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del decreto
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni,
al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: "per un periodo
non superiore a cinquanta anni"
b) al comma 2, dopo le parole "Ministero dell'economia e delle
finanze" sono aggiunte le seguenti "- Agenzia del demanio"
c) il comma 3 e' cosi' sostituito: "Ai Comuni interessati dal
procedimento di cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata della
concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento del
relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai
Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al 50 per
cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione
dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle
relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie
alla riqualificazione e riconversione. Tale importo e' corrisposto
dal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o
dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio."
d) il comma 5 e' cosi' sostituito: "I criteri di assegnazione e le
condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente
articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del
demanio, prevedendo espressamente:
a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato
sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della
concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal
contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;
b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica iniziativa di
valorizzazione, di subconcedere le attivita' economiche o di servizio
di cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal
presente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 296 del 13 settembre 2005."
15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole "
o fondi immobiliari." sono aggiunte le seguenti parole: "Alle
societa' di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali,
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e
139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle
concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del
medesimo decreto.
17. All'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies, in
fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nell'ambito della
liquidazione del patrimonio trasferito, la proprieta' degli immobili
utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e delle
finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimento
e' costituito dalla proprieta' di beni immobili dello Stato, di
valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del
Demanio, previa intesa con le societa' di cui al comma 16-ter. Con
separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, sono regolati i rapporti tra le
parti interessate".
18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui
all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni
immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale,
di altri soggetti pubblici.
19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 14, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre 2012"
*** omissis ***
Art. 10.
Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio
1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo assume la
denominazione di Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato e
assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli
altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di
rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio.
2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo
alle Prefetture - Uffici territoriali dello Stato di tutte le
funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede
all'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni della
Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato connessi all'esercizio
delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme generali
regolatrici della materia:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito
territoriale di competenza delle Prefetture - Uffici territoriali
dello Stato e degli altri uffici periferici delle pubbliche
amministrazioni dello Stato, gia' organizzati su base provinciale,
salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della citta'
metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilita' di
individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti
territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico,
nonche' alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali;
c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello
Stato, individuazione di modalita', anche ulteriori a quelle di cui
all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale,
regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinato
dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato;
d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche
e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione
dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare
riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di
gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi
automatizzati, di gestione dei contratti, nonche' utilizzazione in
via prioritaria di beni immobili di proprieta' pubblica, in modo da
assicurare la riduzione di almeno il 10 per cento della spesa
sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni;
e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente
comma, con riferimento alle risorse che non risultano piu' adibite
all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario
da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello
Stato:
1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di
appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero
collocamento in mobilita' delle relative unita' ai sensi degli
articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni;
2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di
quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'esercizio
unitario di ciascuna di tali funzioni.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato su proposta del
Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di
regolamento, previo parere della Conferenza unificata, e' trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti
Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei
pareri, il regolamento puo' essere comunque adottato. Al fine di
evitare soluzioni di continuita' nell'integrazione dei sistemi
informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo delle
grandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la
competenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi
applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimane
attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione del
presente articolo sono esclusi gli uffici di sanita' marittima, aerea
e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici
veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari,
*** omissis ***
Art. 12.
Soppressione di enti e societa'
1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le
funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo
11 decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all'Ente risi
le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette.
Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia' svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite,
rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del
trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il
trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del
comparto ricerca, e' ridotto del 10 per cento, con esclusione del
personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale scadenza.
5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore
del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi
dell'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e'
posto in mobilita' ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti gia' in capo
all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, e' delegato
allo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque
non superiore a dodici mesi.
7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare
l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi resi alle
imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di
coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.
1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al
finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce
come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al
FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione,
del 21 giugno 2006.
8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste
dalla vigente normativa.
9. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate
presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la
dotazione organica di AGEA attualmente esistente e' ridotta del 50
per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per
cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e,
conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
e' approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento
del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua la
propria dotazione organica sulla base delle unita' di personale
effettivamente trasferito e la propria organizzazione.
11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole
alimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonche'
quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci
fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nel
caso in cui il trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto per il personale del Ministero politiche agricole
alimentari forestali e' attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarita'
dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.
12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che
rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al
comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della
stessa Agenzia.
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli
organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta
professionalita' e conoscenza del settore agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti.
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali. L'incarico ha la durata massima di
tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita'
professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio
dei revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui
ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del
1999 incompatibili con il presente articolo e dalla data di entrata
in vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decreto
legislativo.
18. Dalle disposizione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione
e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonche' di
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti
previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono
emanati, anche sulla base delle proposte del commissario
straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro
vigilante. Sino al 31 dicembre 2012 non si applicano i commi 635 e
638 del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali
operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai
sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono definitivamente
trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito
delle quali operano
21. Alla data di entrata in vigore del presente decreto l'organismo
di indirizzo, istituito dall'articolo 2, comma 118, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 e' soppresso. Le relative funzioni sono
esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base
di specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di
marzo di ciascun anno finanziario, rendicontano le somme erogate a
favore dei comuni confinanti ai soli fini dello svincolo degli
accantonamenti effettuati in via temporanea dal Ministero
dell'economia e delle finanze in applicazione dell'articolo 79, comma
1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670.
23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non e' soggetta alle
disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione
e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di compensi,
comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
24. La Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello
spettacolo - ARCUS Spa, di seguito denominata «Societa'», costituita
ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e
successive modificazioni, e' posta in liquidazione.
25. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' nominato un
commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione
della Societa' e di portare a conclusione esclusivamente le attivita'
in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo 60,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le quali, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi
giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono gia' stati
individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e
sono gia' stati contratti i relativi mutui.
26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre
2013 e non e' prorogabile. Per lo svolgimento dei propri compiti il
Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale
della Societa' e non puo' procedere a nuove assunzioni, neanche per
la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I
contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa,
di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato,
nonche', in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica
aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a
tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dal
Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I
suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una
durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in
ogni caso, rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore
provvede, entro il 31 dicembre 2013, all'estinzione e alla
conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonche'
dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del
personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in servizio
presso la societa'.
27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Societa' sono
trasferiti al Ministero per i beni e le attivita' culturali che
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi gia' facenti
capo alla Societ. Le disponibilita' finanziarie residue sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione
degli interventi gia' contrattualizzati ed eventualmente non conclusi
al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da realizzare secondo
le modalita' di cui al comma 30. I contributi pluriennali di cui
Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora
perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal
predetto Ministero in erogazione diretta per le finalita' di cui al
comma 30 e secondo la procedura ivi prevista.
28. Alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo si
applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice civile
in materia di liquidazione delle societa' di capitali.
29. All'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
nell'ultimo periodo, dopo le parole: "Dall'anno 2012" sono aggiunte
le seguenti: "fino all'anno 2016".
30. A decorrere dall'anno 2012, le risorse di cui all'articolo 32,
comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono assegnate,
secondo le modalita' ivi previste, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali e destinate alla realizzazione di progetti di
assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, per la
promozione e la realizzazione di attivita' culturali di pari
rilevanza, nonche' alla realizzazione di infrastrutture destinate
alla valorizzazione e alla fruizione di detti beni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto avente
natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la
programmazione delle risorse di cui al presente comma.
31. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia di cui al
decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 e successive
modificazioni, di seguito denominata: "Fondazione", e' soppressa. Al
fine di razionalizzare e rendere piu' efficace ed efficiente lo
svolgimento delle funzioni, di preminente interesse generale
nell'ambito della formazione specialistica avanzata del settore
cinematografico, nonche' della tutela, salvaguardia, conservazione,
valorizzazione e diffusione culturale del patrimonio cinematografico
e audiovisivo, gia' svolte dalla Fondazione, e' istituito, presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Centro sperimentale
di cinematografia, quale Istituto centrale ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, di seguito
denominato: "Istituto". L'Istituto afferisce alla Direzione generale
per il cinema ed e' posto sotto la vigilanza della medesima Direzione
generale. Ad esso si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
successive modificazioni. L'incarico di direzione dell'Istituto e'
conferito dal Direttore generale per il cinema, ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
nelle more della costituzione degli organi dell'Istituto, il
Direttore generale per il cinema assicura la continuita' della
gestione amministrativa e della didattica ed a tal fine svolge le
funzioni dei cessati organi amministrativi della Fondazione.
32. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni e'
aggiunta la seguente lettera: "g-bis) il Centro sperimentale di
cinematografia.".
33. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo
determinato, nonche', in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura
giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali,
anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non
confermati dal Direttore generale per il cinema entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando
quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto subentra in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi gia' facenti capo alla Fondazione
e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della
medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, ad
eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli
istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro
previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sono
inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, previo espletamento di apposita procedura selettiva di
verifica dell'idoneita', sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro della
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede ad adeguare le proprie dotazioni organiche in
misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. I
dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento,
limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
34. Le funzioni svolte dalla Cineteca nazionale, nonche' le inerenti
risorse finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti
giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, con il decreto previsto
dal comma 35 alla s.r.l. Istituto Luce Cinecitta', di cui
all'articolo 14, commi da 6 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
alla quale, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al
comma 35, si applicano le previsioni dell'articolo 24 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
Presso la medesima Societa' sono, altresi', trasferiti i dipendenti a
tempo indeterminato della Fondazione, adibiti alla Cineteca
nazionale, individuati con il medesimo decreto di cui al comma 35, ad
eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli
istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro
previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
35. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
risorse umane, finanziarie e strumentali appartenenti alla Cineteca
Nazionale, nonche' le partecipazioni societarie detenute dalla
Fondazione, da trasferire a titolo gratuito a Istituto Luce
Cinecitta' s.r.l. Con convenzione stipulata entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione
generale per il cinema, l'Istituto e l'Istituto Luce Cinecitta'
s.r.l. definiscono le modalita' con le quali e' assicurato il pieno
utilizzo, a titolo gratuito, del patrimonio e delle attivita' della
Cineteca Nazionale, da parte dell'Istituto nei propri programmi
formativi, didattici e culturali.
36. Tutte le operazioni compiute in attuazione del presente articolo
sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo
e onere tributario comunque inteso o denominato.
37. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' abrogato il decreto legislativo
18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni.
38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi di cui
all'articolo 15, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, e'
soppresso. Le funzioni e i compiti, nonche' le risorse di personale,
finanziarie e strumentali, dell'Istituto centrale per i beni sonori e
audiovisivi sono trasferite alla competente Direzione generale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. All'articolo 15, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.
233, e successive modificazioni, la lettera g) e' soppressa.
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo
periodo e' aggiunto il seguente: "L'incarico del commissario non puo'
eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per motivate
esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad essere
svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.".
40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi
ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia
in carica da piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso
un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione
delle residue attivita' liquidatorie.
41. L'Ente nazionale per il microcredito di cui all'articolo 8, comma
4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, e' soppresso e i relativi organi decadono,
fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43.
42. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che esercita i
poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione
dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede
alla liquidazione delle attivita', all'estinzione delle passivita' e
alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente
delegato e' individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo
economico e il relativo incarico costituisce integrazione
dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico
complessivo.
43. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo delle attivita' del dirigente delegato. Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi
in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica
alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il bilancio da' evidenza delle
contabilita' separate attivate per la gestione delle risorse
comunitarie e dei fondi corrisposti all'ente da altri soggetti
pubblici o privati. I compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti ai componenti
degli organi dell'ente soppresso fino agli adempimenti previsti dal
presente comma e comunque non oltre 30 giorni dalla data di
soppressione.
44. Le convenzioni in essere tra l'ente e le amministrazioni ed enti
pubblici e privati sono risolte alla data dell'entrata in vigore del
presente decreto. Le amministrazioni e gli enti interessati
definiscono con il dirigente delegato di cui al comma 42 le relative
pendenze finanziarie. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, su proposta del dirigente
delegato, individua i soggetti e le modalita' di trasferimento dei
programmi e progetti comunitari, al fine di garantire l'adempimento
degli obblighi assunti in sede comunitaria.
45. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'ente
alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono
trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, al
Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente
ad incrementare la propria dotazione organica.
46. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione
dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il
dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia, non oltre
l'originaria scadenza, per far fronte alle attivita' previste dal
comma 42.
47. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione
del dirigente delegato di cui al comma 42 e le risorse finanziarie
disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell'ente
soppresso sono versate all' entrata del bilancio dello Stato; le
risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico costituiscono economie del bilancio dello Stato.
Le risorse strumentali dell'ente sono acquisite al patrimonio del
Ministero dello sviluppo economico.
48. E' abrogato l'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e le
eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente disposizione.
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" di
cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e'
soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti
di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che esercita i
poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione
dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e
provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle
attivita' ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e' individuato
tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo
incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di
funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta
variazioni del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo delle attivita' del dirigente delegato. Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi
in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica
alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla
normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello
sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e
dell'attualita' dell'interesse pubblico allo svolgimento delle
attivita', esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero dello
sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del
presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore
dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
sono destinate alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso
l'ente nazionale per il microcredito alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e' trasferito al
Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e' approvata apposita tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n.
400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria
dotazione organica in misura corrispondente alle unita' di personale
effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale
trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il
trattamento previdenziale in godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione
dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il
dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria
scadenza per far fronte alle attivita' previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione
del dirigente delegato di cui al comma 50 e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono
acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le
eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente norma.
59. La Fondazione Valore Italia di cui all'articolo 33 del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23
febbraio 2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di
scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, decadono,
fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica, nominato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico in data 19 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 25
del codice civile, esercita i poteri del presidente e del consiglio
di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle
operazioni della liquidazione delle attivita' ed estinzione delle
passivita' e alla definizione delle pendenze della fondazione
soppressa entro il termine del 31 dicembre 2012. A tal fine, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere
destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla gestione
liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della
Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il compenso dovuto al commissario e' determinato dal
Ministro dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica
altresi' la disponibilita' degli operatori del mercato a subentrare
nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione
permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione
del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi
rapporti e attivita' in essere alla data del presente decreto. In
caso di mancato trasferimento entro la data del 31 dicembre 2012
tutti i rapporti di cui e' parte la Fondazione si risolvono di
diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque
denominata, per l'estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione
diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la
Fondazione, concernente la "Realizzazione del programma di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane
per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali",
utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e
depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse
sono versate all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddetto
programma secondo criteri e modalita' definite con decreto del
Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere tra il Ministero e la fondazione
soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le
previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo delle attivita' del commissario. Entro 15
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il
bilancio di chiusura della fondazione soppressa e' presentato dal
commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico
e al Ministero dell'economia e delle finanze. ed e' corredato
dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio da'
evidenza della contabilita' separata attivata per la gestione della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la
fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui al
comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri emolumenti comunque
denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino
agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i
15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la
fondazione alla data dell'entrata in vigore del presente decreto,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede
corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei ruoli del
Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita
procedura selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una
tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la
fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte
e dei titoli di servizio. Il predetto personale puo' essere
destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attivita' del
commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e
61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione
della fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale
data, il commissario puo' prorogarne l'efficacia non oltre
l'originaria scadenza per far fronte alle attivita' previste dai
commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione
del commissario e le disponibilita' liquide costituenti il Fondo di
dotazione della fondazione, o comunque destinate alla realizzazione
dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate
all'entrate del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della
fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo
economico.
70. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati il comma 61 nella parte in cui dispone l'istituzione di un
fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna
promozionale straordinaria a favore del 'made in Italy', il comma 68,
69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e
l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nella
parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo
alle attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le
eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti dal Ministero
dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel
seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa
sottoscritte con il medesimo Ministero e' trasferita a titolo
gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al
comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia)
ovvero ad una societa' dalla stessa interamente partecipata. La
societa' conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi
Italia alla societa' conferitaria i beni strumentali e, previo
subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo
indeterminato impiegato nello svolgimento delle attivita'; la
societa' subentra altresi' in tutti i contratti di lavoro temporaneo
e per prestazioni professionali in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
73. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito
accordo per l'individuazione della societa' conferitaria e delle
attivita', dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel
quale sono individuate le modalita' e i criteri per la regolazione
dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo e'
sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo
economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1,
comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, le parole "Il Ministero delle attivita' produttive" e "Il
Ministro delle attivita' produttive" sono sostituite,
rispettivamente, dalle parole "La Presidenza del Consiglio dei
Ministri " e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri".
75. L'incarico di commissario per la gestione delle societa'
cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile,
commissario liquidatore delle societa' cooperative sciolte per atto
dell'autorita' di cui all'articolo 2545-septiesdecies del codice
civile, commissario liquidatore delle societa' cooperative in
liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli
2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo
1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario liquidatore esercita
personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a
terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato
e' detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche' la contestuale o
successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli
articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' adottato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al
comma 71, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del
comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di
liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro
dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri
predeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia ed
efficienza delle attivita' svolte, tenuto conto, per quanto
applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificita'
della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25
gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione
dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In ogni caso
la remunerazione dei commissari liquidatori non puo' essere superiore
a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto ."
78. All'articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2012" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In caso di mancata adozione, entro il predetto termine,
dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i
compiti gia' attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012,
che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono
contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali
relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5.";
b) al comma 6, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2012".
79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "in servizio dalla data
in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "in
servizio alla data del 31 maggio 2012";
b) al comma 7, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2012".
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tale
fine nella fattura viene indicata, altresi', la lunghezza della
tratta effettivamente percorsa.";
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: "14. Ferme restando le
sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298,
e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle
norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e
quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e
2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue
la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00
euro.";
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: "15. Le sanzioni
indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando generale
della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate in occasione
dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.".
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale
per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
costo nell'ambito del Centro di responsabilita' Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "a) un
Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli
previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti",
con funzioni di Presidente";
b) al comma 1, lettera b) le parole "dei quali il primo e' eletto
dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle
seguenti: "dei quali il primo, responsabile dell'attivita'
amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di
seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo
14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
2008, n. 211";
c) al comma 1, lettera g) le parole "quattro rappresentanti" sono
sostituite dalle seguenti: "un rappresentante per ciascuna".
84. Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore dal 1°
gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della
circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione
ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1 - del
bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e'
ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di
euro per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i
fondi disponibili, proseguira' in particolare gli interventi
necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti
dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese
intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed
il Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure
connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza
nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo
21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione
del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina
di un commissario ad acta.
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del
2011, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "
31 ottobre 2012".
89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza
complementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4 del
decreto ministeriale 30 gennaio 2007 continua ad operare in regime di
proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione
dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le
riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL),
istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali,
il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a
partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la
nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato
fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il
predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
Art. 13.
Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul
risparmio previdenziale
1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attivita' di
vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio
previdenziale, anche attraverso un piu' stretto collegamento con la
vigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale
(IVARP).
2. L'IVARP ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di
economicita', mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti
dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, (Codice delle assicurazioni private) e quelli previsti
dall'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come modificato
dalla legge 23 dicembre 2005, art. 1, comma 68, nonche' il gettito
assicurato dal versamento del contributo di solidarieta' previsto
dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1993, n.
124, nella misura prevista dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive integrazioni.
4. L'IVARP e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia
e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti
pubblici o privati. L'IVARP puo' fornire dati al Ministro dello
sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in forma
aggregata.
5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una
relazione sulla propria attivita'.
6. L'IVARP svolge le funzioni gia' affidate all'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576,
(Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5 del
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
7. Sono altresi' attribuite all'IVARP le funzioni spettanti alla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ai sensi del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari).
8. Le competenze gia' affidate alla COVIP dall'art. 14, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono esercitate dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
9. L'IVARP e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
possono stipulare appositi accordi per l'esercizio, da parte del
primo, di poteri di verifica e controllo, anche mediante ispezione,
sui soggetti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, ai sensi del comma 8 del presente articolo.
10. Sono organi dell'IVARP:
a) il Presidente;
b) il Consiglio;
c) il Direttorio di cui all'art. 21 dello Statuto della Banca
d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17.
11. Presidente dell'Istituto e' il Direttore Generale della Banca
d'Italia.
12. Il Presidente e' il legale rappresentante dell'Istituto e
presiede il Consiglio.
13. Il Consiglio e' composto dal Presidente e da due consiglieri
scelti tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza oltre che
di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo o
previdenziale, nominati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del
Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca
d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilita' di
rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica
sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia.
15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'IVARP.
In particolare il Consiglio:
- adotta il regolamento organizzativo dell'IVARP;
- delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del
personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento;
- adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e
cessazione dal servizio dei dipendenti;
- conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
- approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
- provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
- esamina ed approva il bilancio;
- esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e
delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente
ritenga di sottoporgli.
16. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio puo'
rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale
dell'Istituto con qualifica dirigenziale per l'adozione di
provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere
discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle
modalita' previste dallo Statuto.
17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali
attribuite all'IVARP in materia assicurativa e previdenziale, il
Direttorio della Banca d'Italia e' integrato con i due consiglieri di
cui al comma 13.
18. Al Direttorio integrato spetta l'attivita' di indirizzo e
direzione strategica dell'IVARP e la competenza ad assumere i
provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle
funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa e
previdenziale.
19. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato puo'
rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti
dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o
Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel
rispetto delle modalita' previste dallo Statuto medesimo.
20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio
integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al comma 5,
del presente articolo e l'adozione di provvedimenti a carattere
normativo.
21. Rientra, altresi', nella competenza del Direttorio integrato
l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVARP di provvedimenti di
distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la
nomina dei delegati presso l'Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).
22. Nei casi di necessita' e di urgenza, i provvedimenti di
competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai
componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente,
salvo ratifica collegiale.
23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell'IVARP
sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto.
24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'IVARP e' deliberato
dal Direttorio della Banca d'Italia ed approvato con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche allo Statuto
dell'IVARP, deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con
le medesime modalita'.
25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo
dell'IVARP e in particolare:
- stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi
dell'Istituto;
- prevede la facolta' del Direttorio integrato di nominare un
Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche
su delega del Consiglio;
- disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito,
stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali,
prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti
di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri
di cui al comma 13;
- definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle
deleghe da parte degli organi collegiali;
- definisce le modalita' dell'esercizio delle funzioni
istituzionali nei casi di necessita' e di urgenza;
- stabilisce norme in materia di incompatibilita' e principi per
l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i
componenti degli organi;
- definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di
distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'IVARP o dall'IVARP
alla Banca d'Italia;
- definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in
giudizio dell'Istituto.
26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell'Istituto,
stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione
delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.
27. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'IVARP puo' avvalersi
delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.
28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi
dell'ISVAP e della COVIP decadono e i Presidenti degli enti soppressi
assumono le funzioni di Commissari per l'ordinaria e straordinaria
amministrazione dei rispettivi enti, mantenendo il trattamento
economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto
del 10 per cento.
29. I Commissari straordinari riferiscono con cadenza almeno
quindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordine
all'attivita' svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP e dalla
COVIP. L'ISVAP e la COVIP, per tutta la fase transitoria, continuano
ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio
dell'Avvocatura dello Stato.
30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente
articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 13 e il
Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'IVARP.
31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, i Commissari
straordinari decadono automaticamente dalle funzioni.
32. Alla medesima data l'ISVAP e la COVIP sono soppressi e l'IVARP
succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i
rapporti attivi e passivi facenti capo ad essi. All'IVARP sono
trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi.
Il personale dei soppressi ISVAP e COVIP passa alle dipendenze
dell'IVARP conservando di diritto il trattamento giuridico, economico
e previdenziale di provenienza. La dotazione organica dell'IVARP e'
determinata entro il limite di un numero pari alle unita' di
personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio
presso gli enti soppressi.
33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni
di ISVAP e di COVIP il Consiglio di amministrazione, sentite le
organizzazioni sindacali, definisce un unico trattamento giuridico,
economico e previdenziale del personale dell'IVARP, fermo restando
che tale operazione di omogeneizzazione non potra', in nessun caso,
comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti
nei precedenti ordinamenti dei due enti.
34. Entro il medesimo termine il Consiglio definisce un piano di
riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo
Statuto ai sensi del comma 26 del presente articolo. In ogni caso, il
piano dovra' realizzare risparmi rispetto al costo totale di
funzionamento dei due enti soppressi.
35. Alla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni precedentemente
attribuite all'ISVAP, e' trasferita alla Consap - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti
assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP
in materia.
36. Alla medesima data e' trasferita alla Consap Spa la gestione del
Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'IVARP, e' stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al
comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a
copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui
al presente articolo.
38. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata l'istituzione
di apposito Organismo, avente personalita' giuridica di diritto
privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite
le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonche' la vigilanza
sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potra'
prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e
proporzionalita', una revisione delle categorie di soggetti tenuti
all'iscrizione nel Registro. L'organismo sara' soggetto alla
vigilanza dell'IVARP. Il regolamento disciplinera', altresi', il
procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggio
al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria
all'IVARP con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori.
39. La contabilita' dell'IVARP viene verificata da revisori esterni
cosi' come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto
del SEBC, fermi restando i controlli gia' esercitati dalla Corte dei
Conti su ISVAP e COVIP, rispettivamente, ai sensi dell'art. 4 della
Legge 12 agosto1982, n. 576, cosi' come modificato dall'art. 351,
comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
dell'art. 18, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252.
40. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto
dell'IVARP sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della
legge 12 agosto 1982 , n. 576, l'art 18 della legge 5 dicembre 2005,
n. 252, fatta eccezione per il comma 2, per il comma 4, ultimo
periodo, e per il comma 5, nonche' l'art. 13, comma 2, della legge 8
agosto 1995, n. 335. All'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 52, le parole "In conformita' agli indirizzi
generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e" sono
soppresse. Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con le norme di cui ai precedenti articoli.
41. A decorrere dalla data di cui al comma 40 del presente articolo,
sono trasferite all'IVARP i poteri normativi attribuiti al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 4, comma 3, lett. a)
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' quelli
attribuiti al medesimo Ministro dall'art. 4, comma 3, lett. b), ad
esclusione di quelli relativi ai requisiti di onorabilita' e
professionalita' dei componenti degli organi collegiali e del
responsabile delle forme pensionistiche complementari.
42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quanto
previsto al comma 40 del presente articolo, ogni riferimento
all'ISVAP o alla COVIP contenuto in norme di legge o in altre
disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVARP. Per le
norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 35 e
36, del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si intende
effettuato alla Consap Spa.
43. Le disposizioni adottate dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, dall'ISVAP e dalla COVIP nell'esercizio delle
funzioni e delle competenze trasferite all'IVARP restano in vigore
fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVARP medesimo, di nuove
disposizioni nelle materie regolate.
*** omissis ***
Art. 17.
Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni
1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento
del pareggio di bilancio, le province sono soppresse o accorpate
sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita
deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e
della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, i criteri per la riduzione e
l'accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione
territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai
fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente,
la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto
nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale,
comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel
cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte
salve, altresi', le province confinanti solo con province di regioni
diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui
all'articolo 18, comma 1.
3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 e' trasmesso al
Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario
o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti
locali, i quali, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione,
deliberano un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alle
province ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani di
cui al primo periodo del presente comma, costituenti iniziative di
riordino delle province, sono trasmessi entro cinque giorni al
Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di
ciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4.
4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa
governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base delle
iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Se a tale data tali
deliberazioni in una o piu' regioni non risultano assunte, il
provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente comma
e' assunto previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni
esclusivamente in ordine alla riduzione ed all'accorpamento delle
province ubicate nei territori delle regioni medesime.
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti
ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonche' principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni
di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province
autonome di Trento e Bolzano.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo,
e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui
all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del
principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118, comma primo,
della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni,
dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le
funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti
nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai
sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed
autonomie locali.
8. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base della
individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni
stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni
interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al
trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
del comma 6 e' inderogabilmente subordinata ed e' contestuale
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie,
umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.
10. All'esito della procedura di accorpamento, sono funzioni delle
province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento
nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di
competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale,
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in
coerenza con la programmazione regionale nonche' costruzione,
classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente.
11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento
delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono
esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della
Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214.
13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra gli enti
territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente
articolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo.
Art. 18.
Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province
del relativo territorio
1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni
amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio
Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative
citta' metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente,
alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio
provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario
eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo
entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli
articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, nonche' agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della
provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo
restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo
133, primo comma, della Costituzione. Le citta' metropolitane
conseguono gli obiettivi del patto di stabilita' interno attribuiti
alle province soppresse.
3. Sono organi della citta' metropolitana il consiglio metropolitano
ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare un vicesindaco ed
attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo
periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di
cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune
capoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano, non trovano
applicazione agli organi della citta' metropolitana i citati articoli
52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune
capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino
all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco
nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in
mancanza, dal consigliere metropolitano piu' anziano.
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di
cui all'articolo 51, commi 2 e 3, nonche' che, in sede di prima
applicazione, e' di diritto sindaco metropolitano il sindaco del
comune capoluogo, lo Statuto della citta' metropolitana puo'
stabilire che il sindaco metropolitano:
a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per l'elezione del
presidente della provincia;
c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema
previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1
del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo
1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
5. Il consiglio metropolitano e' composto da:
a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione
residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione
residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di
abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane.
6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i
sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della citta'
metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai
consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalita' stabilite per
l'elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del
principio di rappresentanza delle minoranze. L'elezione del consiglio
metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al
comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro
quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della citta'
metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio
metropolitano per il suo insediamento.
7. Alla citta' metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le seguenti funzioni fondamentali:
1) pianificazione territoriale generale e delle reti
infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici, nonche' organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito metropolitano;
3) mobilita' e viabilita';
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e
sociale.
8. Alla citta' metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia
soppressa, a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando
le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8
dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio statale.
9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio
metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima
convocazione:
a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di funzionamento
degli organi e di assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione
complessiva di governo del territorio metropolitano;
c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta'
metropolitana e le modalita' di organizzazione e di esercizio delle
funzioni metropolitane, prevedendo le modalita' con le quali la
citta' metropolitana puo' delegare poteri e funzioni ai comuni, in
forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio con il
contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
d) puo' prevedere le modalita' con le quali i comuni facenti parti
della citta' metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla
medesima;
e) puo' regolare le modalita' in base alle quali i comuni non
ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con
la citta' metropolitana.
10. La titolarita' delle cariche di consigliere metropolitano,
sindaco metropolitano e vicesindaco e' a titolo esclusivamente
onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di
remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e
successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno
2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente
articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica.
*** omissis ***
Titolo V
Finalizzazione dei risparmi di spesa ed
altre disposizioni di
carattere finanziario
Art. 21.
Riduzione dell'iva
1. All'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con
legge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter:
1) nel primo periodo, le parole: "1° ottobre 2012 fino al 31
dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2013 fino
al 31 dicembre 2013";
2) il secondo periodo e' abrogato;
3) nel terzo periodo le parole "sono ulteriormente incrementate
di 0,5 punti percentuali", sono sostituite dalla seguenti: "sono
rispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 per
cento";.
b) al comma 1-quater:
1) sono soppresse le parole ", secondo e terzo periodo";
2) le parole "30 settembre 2012", sono sostituite dalle parole:
"30 giugno 2013";
3) le parole da "a 13.119 milioni di euro" sino alla fine del
comma, sono sostituite dalle seguenti "a 6.560 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2013".
2. Con la legge di stabilita' per l'anno 2013 sono indicate le misure
di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica
previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del
2012, e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o riduzione
di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previste
dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011
convertito con legge n. 111 del 2011. I risparmi di spesa e le
maggiori entrate derivanti dal primo periodo concorrono, unitamente
ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali,
nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, di
cui all'articolo 12 del presente decreto, al fine di evitare
l'aumento, dal 1° luglio 2013, delle aliquote iva previsto
dall'articolo 40, comma 1-ter, del citato decreto legge n. 98 del
2011 convertito con legge n.111 del 2011, come modificato dal comma 1.
*** omissis ***
Art. 23.
Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili
1. Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da
destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse
sono ripartite per le esigenze del settore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010,
si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi
stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono
aggiornati per gli anni: da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a
2013 e da 2013 a 2014. Le risorse complessive destinate alla
liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono
quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non
utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo
nell'esercizio successivo.
3. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio
da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.
147, e' incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013
5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
6. Ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione
italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.
7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2013.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni di
euro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di
euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di
cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009
8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di
700 milioni di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalita' di cui
all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come
indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle
finalita' gia' oggetto di finanziamento ai sensi del presente
articolo, nonche' per interventi in tema di sclerosi laterale
amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca e
assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma
1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, per
gli interventi connessi alle eccezionali avversita' atmosferiche che
hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012;
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro
4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro
4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di
cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito
IRPEF in base alle scelte del contribuente.
11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi
al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa umanitaria, dichiarata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogata
fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 ottobre 2011, e' autorizzata la spesa massima di 500
milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, anche al fine di far fronte alle attivita' solutorie di
interventi urgenti gia' posti in essere. Con ordinanze del Capo del
Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' individuato
l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva
competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero
dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non
utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenza
del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter
e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si
provvedera' a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il
rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno
e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi
concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale.
*** omissis ***
Art. 25.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
FINE TESTO