Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 11 luglio 2012

 

Circolare n. 171/2012

 

Oggetto: Funzione Pubblica – Misure per la revisione della spesa pubblica – Decreto Legge 6.7.2012, n.95, su S.O. alla G.U. n.156 del 6.7.2012.

 

Si evidenziano alcune disposizioni del decreto legge sulla spending review indicato in oggetto, di particolare interesse per le imprese.

 

Appalti pubblici aperti alle PMI (art.1 c.2) – Nell’ambito delle disposizioni per la riduzione della spesa per gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato previsto che i criteri di partecipazione alle gare di appalto pubblico non debbano mai escludere le piccole e medie imprese; a tal fine sono ritenuti illegittimi criteri che fissino, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.

 

Imposta di registro sulle concessioni demaniali (art.3 c.16) – E’ stata introdotta a favore dei concessionari di beni demaniali la possibilità di versare l’imposta di registro annualmente, commisurandola al canone annuo della concessione; finora, viceversa, il versamento dell’imposta poteva avvenire solo in un’unica soluzione al momento della registrazione dell’atto, con riferimento al costo complessivo della concessione.

 

Riordino delle Prefetture (art.10 c.1-4) – Sono state assegnate maggiori funzioni alle prefetture le quali diventano organi di rappresentanza unitaria dello Stato e non più solo del Governo.

 

Organismi collegiali (art.12 c.20) – Gli organismi collegiali operanti presso le Pubbliche Amministrazioni vengono ad essere soppressi man mano che giungono a scadenza e la loro attività viene trasferita in capo alle relative Amministrazioni.

 

Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (art.12 c.78-79) – L’Agenzia, nata dallo spacchettamento dell’Anas stabilito con il d.l. n.98/2011, e avente la funzione di programmare la costruzione di nuove strade statali e di controllare i concessionari autostradali, dovrà essere operativa per la fine del prossimo mese di settembre, pena la sua soppressione e il trasferimento delle relative funzioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

Tariffe dell’autotrasporto (art.12 c.80) – Inopinatamente sono state inasprite le sanzioni per la mancata applicazione delle tariffe ex articolo 83 bis, sanzioni applicabili solo nel caso di contratti verbali; in particolare, è stata introdotta una pena pecuniaria pari al doppio della differenza tra la tariffa e l’importo fatturato; per i ritardati pagamenti delle fatture di trasporto oltre i 90 giorni, indipendentemente dalla forma del contratto, è stata introdotta una sanzione pari al 10 per cento del corrispettivo non pagato, con un minimo di 1.000 euro. Le sanzioni sono irrogate dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli in azienda.

 

Riordino del Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori (art.12 c.81-86) – Dal 2013 il Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori opererà come centro di costo nell’ambito del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti. La carica del Presidente e di un Vice Presidente saranno ricoperte da dirigenti ministeriali. Per il 2012 lo stanziamento assegnato al Comitato per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione è ridotto di 1,5 milioni di euro; stessa riduzione è prevista per gli anni 2013 e 2014.

 

Accorpamento di Isvap e Covip (art.13 c.1-39) – E’ stato istituito il nuovo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale – IVARP – cui vengono attribuite le funzioni finora svolte dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

 

Accorpamento delle province (artt.17 e 18) – Il Consiglio dei Ministri deve deliberare a breve i criteri per la riduzione e l’accorpamento delle province da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria entro il 2014 devono trasformarsi da province in “città metropolitane” con minori spese di funzionamento, anche in termini di organi di amministrazione.

 

Aliquote Iva (art. 21) – La decorrenza dell’incremento di due punti percentuali delle aliquote del 10 e del 21 per cento è stata posticipata all’1 luglio 2013 (in precedenza 1 ottobre 2012); dall’1 gennaio 2014 le aliquote sono rispettivamente rideterminate nella misura dell’11 e del 22 per cento.

 

Misure a favore dell’autotrasporto (art. 23 c.1) – Il decreto conferma per l’anno 2013 lo stanziamento di 400 milioni di euro per misure a favore delle imprese di autotrasporto.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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S.O. alla G.U. n.156 del 6.7.2012 (fonte Guritel)

 

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini. 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
 

                              Titolo I

                 Disposizioni di carattere generale

 
                               Art. 1. 
Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e  trasparenza
                           delle procedure 
1. I contratti stipulati in  violazione  dell'articolo  26,  comma  3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488  ed  i  contratti  stipulati  in
violazione  degli  obblighi  di   approvvigionarsi   attraverso   gli
strumenti di acquisto messi a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  sono
nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare   e   sono   causa   di
responsabilita' amministrativa.  Ai  fini  della  determinazione  del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra  il  prezzo,
ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello  indicato  nel
contratto. Non sono comunque  nulli  i  contratti  stipulati  tramite
altra  centrale  di  committenza   a   condizioni   economiche   piu'
favorevoli. 
2. I criteri di partecipazione alle gare devono essere  tali  da  non
escludere le piccole e medie imprese.  Sono  pertanto  illegittimi  i
criteri the fissano, senza congrua  motivazione,  limiti  di  accesso
connessi al fatturato aziendale. L'articolo 11, comma 6  del  decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98 e' abrogato. 
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate  sulla  base  di  specifica
normativa  ad  approvvigionarsi  attraverso  le  convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488  stipulate  da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296  possono  procedere,  qualora  la  convenzione  non  sia   ancora
disponibile e in  caso  di  motivata  urgenza,  allo  svolgimento  di
autonome procedure di acquisto  dirette  alla  stipula  di  contratti
aventi  durata  e  misura  strettamente  necessaria  e  sottoposti  a
condizione  risolutiva  nel  caso  di  disponibilita'   della   detta
convenzione. 
4. Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163 e' aggiunto infine il seguente periodo: "In alternativa,
gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli
strumenti elettronici  di  acquisto  gestiti  da  altre  centrali  di
committenza di  riferimento,  ivi  comprese  le  convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il  mercato
elettronico della pubblica amministrazione di  cui  all'articolo  328
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207". 
5. All'articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163 il secondo periodo e' soppresso. 
6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di
Consip S.p.A. possono essere  istituite  specifiche  sezioni  ad  uso
delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine,  stipulino  appositi
accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e  con  Consip
S.p.A.. 
7.   Fermo   restando   quanto   previsto   con   riferimento    alle
amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma  450  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  2,  comma  574  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di  coordinamento  della
finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  a  totale
partecipazione  pubblica  diretta  o  indiretta,   sono   tenute   ad
approvvigionarsi di beni e di servizi  attraverso  gli  strumenti  di
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da  Consip  S.p.A.  e
dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite  ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, relativamente alle  seguenti  categorie  merceologiche:  energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. 
8. I contratti stipulati in violazione del precedente  comma  7  sono
nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare   e   sono   causa   di
responsabilita' amministrativa;  ai  fini  della  determinazione  del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra  il  prezzo,
ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente  comma
7 e quello indicato nel contratto. 
9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle  finanze,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano  sono  individuate,  tenendo
conto del grado di standardizzazione dei  beni  e  dei  servizi,  del
livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche
del  mercato  e  della  rilevanza  del  valore  complessivo   stimato
ulteriori  categorie  merceologiche  per  le  quali  si  applicano  i
precedenti commi 7 e 8. 
10. Le centrali di committenza  danno  comunicazione  al  commissario
straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del  2012
ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle
convenzioni. 
11.  Il  Commissario  straordinario  di  cui   all'articolo   1   del
decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a.,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  un  elenco
delle centrali di committenza. Consip pubblica  i  dati  relativi  ai
contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto
di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 
12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip  S.p.A.  e
dalle centrali di committenza regionali ai  sensi  dell'articolo  26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire  a  Consip
S.p.A. e alle centrali di  committenza  regionali,  nel  corso  della
durata  della  rispettiva  convenzione  e  dei   relativi   contratti
attuativi, una riduzione delle condizioni economiche  previste  nella
convenzione  che  trovera'  applicazione   nei   relativi   contratti
attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione
che Consip  S.p.A.  e  le  centrali  di  committenza  pubblicano  sui
relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione. 
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un
contratto di fornitura o di servizi  hanno  diritto  di  recedere  in
qualsiasi  tempo  dal   contratto,   previa   formale   comunicazione
all'appaltatore con preavviso  non  inferiore  a  quindici  giorni  e
previo pagamento delle prestazioni  gia'  eseguite  oltre  al  decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto  conto
anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora  eseguite,  i
parametri delle convenzioni  stipulate  da  Consip  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 26, comma 1, della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488
successivamente   alla   stipula   del   predetto   contratto   siano
migliorativi  rispetto   a   quelli   del   contratto   stipulato   e
l'appaltatore non acconsenta ad  una  modifica,  proposta  da  Consip
s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il  limite  di
cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il  diritto
di recesso si inserisce automaticamente nei  contratti  in  corso  ai
sensi  dell'articolo  1339  c.c.,  anche  in  deroga  alle  eventuali
clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato  esercizio
del detto  diritto  di  recesso  l'amministrazione  pubblica  ne  da'
comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni  anno,
ai fini del controllo successivo sulla gestione del  bilancio  e  del
patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4,  della  legge  14  gennaio
1994, n. 20. 
14. Fermo restando quanto previsto all'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e  le  centrali  di  committenza
regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre  2006,  n.  296  possono  stipulare  convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488  aventi  durata
fino al 30 giugno 2013  con  gli  operatorie  economici  che  abbiano
presentato le prime tre offerte ammesse nelle  relative  procedure  e
che offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare il
raggiungimento  del  punteggio  complessivo   attributo   all'offerta
presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura. 
15. Con riferimento alle convenzioni di  cui  all'articolo  26  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto  legge,  sia
possibile ricorrere nonche' con riferimento alle convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in  cui
le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre
2012,  le  quantita'  ovvero  gli  importi  massimi  complessivi  ivi
previsti sono incrementati  in  misura  pari  alla  quantita'  ovvero
all'importo  originario,  fatta  salva   la   facolta'   di   recesso
dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni,  rispettivamente,
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione. 
16. La durata delle convenzioni di cui  al  precedente  comma  15  e'
prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la  maggiore  durata
prevista nelle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha  facolta'
di recesso, da esercitarsi secondo le modalita' di cui al  precedente
comma 15 
17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il  tramite  della
Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema  informatico
di   eprocurement   realizzato   a   supporto   del   Programma    di
razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di  garantire  quanto
previsto al successivo comma 18. 
18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di  apposite  Convenzioni
con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   del   sistema
informatico di eprocurement di cui al comma  17  per  l'effettuazione
delle procedure che la medesima svolge in  qualita'  di  centrale  di
committenza a favore delle pubbliche amministrazioni. 
19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e la trasparenza
dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi  costi,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  avvalendosi  di  Consip
S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento  delle  procedure
di dismissione di beni mobili ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente
della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n.  66  e  della  normativa  vigente,  anche  mediante
l'impiego di strumenti telematici. 
20.  Nell'ambito  delle  risorse   derivanti   dalle   procedure   di
alienazione di cui al precedente comma,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica  nonche'  le  modalita'  di
versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione  dei
Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei  proventi
delle  dismissioni,  per  la  destinazione  a   progetti   innovativi
dell'amministrazione che effettua la dismissione. 
21. Le amministrazioni centrali dello Stato  assicurano  a  decorrere
dall'anno 2012 una riduzione delle  spese  per  acquisto  di  beni  e
servizi  per  gli  importi  indicati  nell'allegato  1  del  presente
decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei
singoli  stati  di  previsione  della  spesa  di  ciascun   Ministero
relativamente   alle   dotazioni   di   competenza   e   cassa.   Gli
accantonamenti  sono  effettuati  in  relazione  alle  disponibilita'
finanziarie dei capitoli interessati. 
22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre  una
differente ripartizione della riduzione  loro  assegnata  nell'ambito
degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21. 
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non  si  applicano  le
disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto  previsto  dai
commi 5 e 24. 
24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, dopo la lettera l-bis) sono  aggiunte  le  seguenti:  "l-ter)
forniscono le informazioni  richieste  dal  soggetto  competente  per
l'individuazione delle attivita'  nell'ambito  delle  quali  e'  piu'
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche  proposte  volte
alla prevenzione del rischio medesimo. 
l-quater) provvedono  al  monitoraggio  delle  attivita'  nell'ambito
delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio
a cui sono  preposti,  disponendo,  con  provvedimento  motivato,  la
rotazione del personale nei casi di avvio di  procedimenti  penali  o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.". 
25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  le  parole:
"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" sono  sostituite
dalle  seguenti:  "Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi". 
26.  Il  ministero  della  giustizia   adotta   misure   volte   alla
razionalizzazione,  rispettivamente,  dei  costi   dei   servizi   di
intercettazione  telefonica,  in  modo  da  assicurare  risparmi  non
inferiori ad 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2012  ed  euro  40  a
decorrere dall'anno 2013, della distribuzione  sul  territorio  degli
uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni  per  le
spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi  non
inferiori ad euro 35 milioni per l'anno 2012 ed  euro  70  milioni  a
decorrere dall'anno 2013, nonche' delle  procedure  di  acquisto  dei
beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di
polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro  5
milioni per l'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013
I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli  obiettivi  di
cui al comma 21. 
 
                           *** omissis ***
 
                               Art. 3. 
Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei  costi  per
                          locazioni passive 
1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica e
tenuto conto  delle  esigenze  prioritarie  di  raggiungimento  degli
obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento,  per  gli  anni
2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento  relativo  alla  variazione  degli
indici ISTAT, previsto dalla normativa  vigente  non  si  applica  al
canone dovuto dalle  amministrazioni  inserite  nel  conto  economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  nonche'  dalle  Autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa'  e
la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali. 
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre  2005,  n.
296 sono apportate le seguenti modifiche: 
   a)  all'articolo  10,  lett.  b)  le  parole  «relativamente  agli
immobili dello  Stato  destinati  esclusivamente  a  servizi  per  la
realizzazione  del  diritto  agli  studi   universitari,   ai   sensi
dell'articolo  21  della  legge  2  dicembre  1991,  n.  390;»   sono
sostituite dalle seguenti «nonche' gli enti locali di cui al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente agli immobili  agli
stessi in uso per finalita' istituzionali;» 
   b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata 
   c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata 
All'articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311  sono
apportate le seguenti modifiche: 
   a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse 
   b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli stessi  enti.»  e'
aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   concedono   alle
Amministrazioni dello Stato, per le finalita' istituzionali di queste
ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'
3. Per i contratti in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le regioni e gli  enti  locali  hanno  facolta'  di
recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai
termini di preavviso stabiliti dal contratto. 
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento  ai
contratti di locazione passiva  aventi  ad  oggetto  immobili  a  uso
istituzionale  stipulati   dalle   Amministrazioni   centrali,   come
individuate  dall'Istituto   nazionale   di   statistica   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche' dalle  Autorita'  indipendenti  ivi  inclusa  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) i canoni  di  locazione
sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2013 della misura del 15  per
cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del  canone  di
locazione si inserisce automaticamente  nei  contratti  in  corso  ai
sensi  dell'articolo  1339  c.c.,  anche  in  deroga  alle  eventuali
clausole difformi apposte dalle parti, salvo il  diritto  di  recesso
del locatore. Analoga riduzione si applica  anche  agli  utilizzi  in
essere in assenza di titolo alla data  di  entrata  in  vigore  delle
presenti disposizioni.  Il  rinnovo  del  rapporto  di  locazione  e'
consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni: 
   a) disponibilita' delle  risorse  finanziarie  necessarie  per  il
pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per  il  periodo
di durata del contratto di locazione; 
   b) permanenza per le Amministrazioni delle  Stato  delle  esigenze
allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti  dei  piani
di razionalizzazione di cui ai sensi all'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009,n. 191, ai piani di razionalizzazione ove gia'
definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle
strutture previste dalle norme vigenti. 
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e  b),  i
relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza
dalle  Amministrazioni  nei  tempi  e  nei  modi  ivi  pattuiti;   le
Amministrazioni  individuano  in  tempo  utile  soluzioni  allocative
alternative  economicamente  piu'  vantaggiose  per  l'Erario  e  nel
rispetto delle predette condizioni. Pur  in  presenza  delle  risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei
costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la  scadenza
da parte delle Amministrazioni dello Stato  comprese  nell'elenco  di
cui al primo  periodo  del  presente  comma  e  degli  enti  pubblici
vigilati dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, per
i quali la proprieta'  ha  esercitato  il  diritto  di  recesso  alla
scadenza come previsto dal secondo periodo del presente  comma,  deve
essere autorizzata con decreto del Ministro competente  d'intesa  con
il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sentita  l'Agenzia  del
demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui  al
primo periodo del presente comma deve essere autorizzata  dall'organo
di  vertice  dell'Amministrazione  e  l'autorizzazione  e'  trasmessa
all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica  ed
economica. Ove la verifica abbia esito negativo,  l'autorizzazione  e
gli atti relativi sono trasmessi alla  competente  Procura  regionale
della Corte dei conti. 
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad  oggetto  immobili
ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione  a
cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione
del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi  all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nell'ambito  dei
piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche'  in  quelli  di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti. 
7. Le disposizioni del presente comma non si applicano in via diretta
alle regioni e province autonome e agli enti del  servizio  sanitario
nazionale, per i quali costituiscono  disposizioni  di  principio  ai
fini del coordinamento della finanza pubblica. 
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi  comuni
di investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'articolo  4
del  decreto  legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma
222, sono aggiunti i seguenti commi: 
"222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio  e'  perseguita
dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando  gli
stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane  impiegate  avuto  riguardo  ad  un  parametro  di  riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto.  Le  Amministrazioni
interessate  pongono  in  essere  entro  90  giorni  dalla  data   di
pubblicazione del presente decreto piani di  razionalizzazione  degli
spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza  pubblica.  Detti  piani  devono  essere
comunicati  all'Agenzia  del  Demanio.  Le  medesime  Amministrazioni
comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  il
rapporto   mq/addetto   scaturente   dagli    indicati    piani    di
razionalizzazione  dalle  stesse  predisposti.  In  caso   di   nuova
costruzione o di ristrutturazione integrale, il  rapporto  mq/addetto
e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il  31  dicembre  2012.
Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti
dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione  degli
spazi e' dalle stesse utilizzata,  in  sede  di  predisposizione  del
bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze la sussistenza dei risparmi di  spesa  conseguiti,  per
essere destinati alla  realizzazione  di  progetti  di  miglioramento
della  qualita'  dell'ambiente  di  lavoro  e  di  miglioramento  del
benessere organizzativo purche' inseriti  nell'ambito  dei  piani  di
razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di  ottimizzazione
e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso  essere  tenute
in considerazione  le  vigenti  disposizioni  sulla  riduzione  degli
assetti  organizzativi,  ivi  comprese  quelle  recate  dal  presente
decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio  a  cui  le
Regioni e gli Enti locali, negli  ambiti  di  rispettiva  competenza,
adeguano i propri ordinamenti. 
222-ter. Al fine del completamento del processo di  razionalizzazione
e ottimizzazione  dell'utilizzo,  a  qualunque  titolo,  degli  spazi
destinati  all'archiviazione  della   documentazione   cartacea,   le
Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni  anno,
con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica  8
gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.  In  assenza
di tale attivita' di cui al presente  comma  le  Amministrazioni  non
possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi  di  spesa
previsti dal sesto periodo del precedente comma 222 bis. Le  predette
Amministrazioni devono comunicare annualmente all'Agenzia del demanio
gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura  di
cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un  processo  di
riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi
di deposito delle Amministrazioni". 
10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della  spesa
pubblica, gli Enti pubblici non  territoriali  ricompresi  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31  dicembre  2009,  n.   196,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito
con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio,
entro, e non oltre, il 31 dicembre  di  ogni  anno,  gli  immobili  o
porzioni di essi di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la
verifica  della  idoneita'  e  funzionalita'  dei  beni   ad   essere
utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per  le
proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del  Demanio,  verificata,
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 della
legge n. 191 del 2009, la  rispondenza  dei  predetti  immobili  alle
esigenze  allocative  delle  Amministrazioni  dello  Stato,  ne   da'
comunicazione agli  Enti  medesimi.  In  caso  di  inadempimento  dei
predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti.
La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene,  ai  sensi  del
citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali  gli
Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella  misura  del
30  per  cento  del  valore  locativo  congruito   dalla   competente
Commissione  di  congruita'   dell'Agenzia   del   demanio   di   cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito
il seguente: 
" 4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione  di  cui
ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto  al
controllo preventivo di legittimita'  della  Corte  dei  conti,  sono
definiti i contenuti essenziali nonche'  le  eventuali  condizioni  e
clausole di garanzia  dei  diritti  dello  Stato,  dei  contratti  di
compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o  notarile,
tra l'amministrazione della Difesa  e  gli  acquirenti.  I  contratti
producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e
sono sottoposti esclusivamente al controllo  successivo  della  Corte
dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza
e sulla efficacia della gestione". 
12.  All'articolo  12  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15  luglio  2011,  n.  111
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "L'Agenzia del  demanio,
al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al  comma  2,
lettere  a)  e  b),  stipula  accordi  quadro,  riferiti  ad   ambiti
territoriali predefiniti, con  operatori  specializzati  nel  settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi
di societa' a totale o prevalente capitale pubblico,  senza  nuovi  o
maggiori oneri. L'esecuzione degli  interventi  manutentivi  mediante
tali  operatori  e'  curata,  previa   sottoscrizione   di   apposita
convenzione   quadro,   dalle   strutture   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri,  ovvero,
in  funzione  della  capacita'  operativa  delle  stesse   strutture,
dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli  interventi  gestiti
dalle strutture del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
sono sottoposti al controllo degli  uffici  appartenenti  al  sistema
delle ragionerie del Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello
Stato, secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  legislativo  30
giugno 2011, n.  123.  Gli  atti  relativi  agli  interventi  gestiti
dall'Agenzia  del  Demanio  sono  controllati  secondo  le  modalita'
previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori  con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche  per  gli
interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti
il Ministero della difesa e il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni  o  degli  accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet  dell'Agenzia  del
demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti  con
le  convenzioni  di  cui  al  presente  comma,  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  assicura  un'adeguata  organizzazione
delle proprie  strutture  periferiche,  in  particolare  individuando
all'interno dei provveditorati  un  apposito  ufficio  dedicato  allo
svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del  demanio  e  di
quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del  decreto-legge  n.  98
del 2011, dotato di idonee professionalita'." b) al  comma  7,  prima
delle parole: "restano esclusi dalla disciplina del presente comma  i
beni immobili riguardanti il Ministero della difesa" sono aggiunte le
parole "Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo  di  avvalersi
degli accordi quadro di cui al comma 5". 
   c) al comma 2, lettera d),  dopo  le  parole  "gli  interventi  di
piccola manutenzione" sono aggiunte le parole: "nonche'  quelli  atti
ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni  di  cui  al  Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81". 
13. L'Agenzia del demanio puo' destinare quota parte dei propri utili
di  esercizio  all'acquisto  di  immobili  per  soddisfare   esigenze
allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle  stesse
le condizioni recate dal primo  periodo  del  comma  3  del  presente
articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla  base  dei  piani  di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12,  comma  1,  del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge  15  luglio
2011, n. 111. 
14. Al fine di consentire agli operatori economici il  piu'  efficace
utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del decreto
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con  modificazioni  dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni,
al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: "per  un  periodo
non superiore a cinquanta anni" 
   b) al comma 2, dopo le parole  "Ministero  dell'economia  e  delle
finanze" sono aggiunte le seguenti "- Agenzia del demanio" 
   c) il comma 3 e' cosi'  sostituito:  "Ai  Comuni  interessati  dal
procedimento di cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata  della
concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per  cento  del
relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai
Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al  50  per
cento e non superiore al 100 per cento del contributo di  costruzione
dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e  delle
relative leggi regionali, per  l'esecuzione  delle  opere  necessarie
alla riqualificazione e riconversione. Tale  importo  e'  corrisposto
dal  concessionario  o  dal  locatario  all'atto   del   rilascio   o
dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio." 
   d) il comma 5 e' cosi' sostituito: "I criteri di assegnazione e le
condizioni delle concessioni o delle locazioni  di  cui  al  presente
articolo  sono  contenuti  nei  bandi  predisposti  dall'Agenzia  del
demanio, prevedendo espressamente: 
      a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo  valutato
sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca  della
concessione per sopravvenute esigenze  pubbliche  o  di  recesso  dal
contratto di locazione nei casi previsti dal contratto; 
      b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica iniziativa di
valorizzazione, di subconcedere le attivita' economiche o di servizio
di cui al precedente  comma  1.  Alle  concessioni  disciplinate  dal
presente articolo  non  si  applica,  pertanto,  il  divieto  di  cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 296 del 13 settembre 2005." 
15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole "
o  fondi  immobiliari."  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  "Alle
societa' di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali,
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131,  134,  137,  138  e
139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". 
16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma  3  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano  alle
concessioni di beni immobili appartenenti  al  demanio  dello  Stato,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  57,  comma  7,  del
medesimo decreto. 
17. All'articolo 41 del decreto  legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies,  in
fine,  sono  aggiunti  i   seguenti   periodi:   "Nell'ambito   della
liquidazione del patrimonio trasferito, la proprieta' degli  immobili
utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del  trasferimento
e' costituito dalla proprieta'  di  beni  immobili  dello  Stato,  di
valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del
Demanio, previa intesa con le societa' di cui al  comma  16-ter.  Con
separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, sono regolati i  rapporti  tra  le
parti interessate". 
18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di  cui
all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni
immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa  speciale,
di altri soggetti pubblici. 
19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre  2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,
n. 14, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite  dalle  seguenti:
"30 settembre 2012" 
 
                           *** omissis ***
 
                              Art. 10. 
     Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio 
1. La  Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo  assume  la
denominazione di Prefettura -  Ufficio  territoriale  dello  Stato  e
assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale  e  operativa  degli
altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di
rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. 
2. Con regolamento da adottare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, fermo restando il  mantenimento  in  capo
alle Prefetture  -  Uffici  territoriali  dello  Stato  di  tutte  le
funzioni   di    competenza    delle    Prefetture,    si    provvede
all'individuazione  di  ulteriori  compiti   e   attribuzioni   della
Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato connessi  all'esercizio
delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme  generali
regolatrici della materia: 
   a) contenimento della spesa pubblica; 
   b) mantenimento  della  circoscrizione  provinciale  quale  ambito
territoriale di competenza delle  Prefetture  -  Uffici  territoriali
dello  Stato  e  degli  altri  uffici  periferici   delle   pubbliche
amministrazioni dello Stato, gia' organizzati  su  base  provinciale,
salvo  l'adeguamento  dello  stesso  ambito  a  quello  della  citta'
metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la  possibilita'  di
individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici  ambiti
territoriali  per   eccezionali   esigenze   connesse   alla   tutela
dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  del  soccorso  pubblico,
nonche'  alla  garanzia  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali; 
   c) in coerenza con la funzione di  rappresentanza  unitaria  dello
Stato, individuazione di modalita', anche ulteriori a quelle  di  cui
all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
successive  modificazioni,  per  assicurare,  su  scala  provinciale,
regionale   o   sovraregionale,   l'ottimale   esercizio   coordinato
dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato; 
   d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche
e strumentali di tutte le strutture periferiche  dell'amministrazione
dello  Stato  ed  istituzione  di  servizi  comuni,  con  particolare
riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo  di
gestione,  di  economato,  di  gestione   dei   sistemi   informativi
automatizzati, di gestione dei contratti,  nonche'  utilizzazione  in
via prioritaria di beni immobili di proprieta' pubblica, in  modo  da
assicurare la riduzione  di  almeno  il  10  per  cento  della  spesa
sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni; 
   e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del  presente
comma, con riferimento alle risorse che non  risultano  piu'  adibite
all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di  esercizio  unitario
da parte di altre strutture  periferiche  dell'amministrazione  dello
Stato: 
      1)   assegnazione,   da   parte   delle   amministrazioni    di
appartenenza,  delle  risorse  umane  ad   altre   funzioni,   ovvero
collocamento in  mobilita'  delle  relative  unita'  ai  sensi  degli
articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni; 
      2) riallocazione delle risorse strumentali ed  assegnazione  di
quelle finanziarie in capo agli uffici  individuati  per  l'esercizio
unitario di ciascuna di tali funzioni. 
3. Il regolamento di cui al comma  2  e'  adottato  su  proposta  del
Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  Lo  schema  di
regolamento, previo parere della Conferenza unificata,  e'  trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri da  parte  delle  competenti
Commissioni parlamentari entro il termine  di  quarantacinque  giorni
dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione  dei
pareri, il regolamento puo' essere  comunque  adottato.  Al  fine  di
evitare  soluzioni  di  continuita'  nell'integrazione  dei   sistemi
informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio  e  controllo  delle
grandezze finanziarie e  della  spesa  pubblica  in  particolare,  la
competenza sulle infrastrutture informatiche e sui  relativi  sistemi
applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali  dello  Stato  rimane
attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze. 
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione del
presente articolo sono esclusi gli uffici di sanita' marittima, aerea
e di frontiera,  i  Posti  di  ispezione  frontaliera  e  gli  uffici
veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari, 
 
                           *** omissis ***
 
                              Art. 12. 
                   Soppressione di enti e societa' 
1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. 
2. Per effetto della detta soppressione sono  attribuiti  al  CRA  le
funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai sensi  dell'articolo
11 decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all'Ente risi
le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi  elette.
Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia' svolte dall'ex INCA. 
3. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare  del  Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le risorse umane, strumentali e  finanziarie  trasferite,
rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi. 
4.  Il  nuovo  organico  del  CRA  quale  risultante  a  seguito  del
trasferimento del personale di  ruolo  dell'INRAN,  che  mantiene  il
trattamento economico, giuridico e previdenziale  del  personale  del
comparto ricerca, e' ridotto del 10 per  cento,  con  esclusione  del
personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli  enti  incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale scadenza. 
5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata  in  vigore
del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi
dell'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010,  n.  122,  e'
posto in mobilita' ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
6. Al fine di garantire la continuita'  dei  rapporti  gia'  in  capo
all'ente soppresso, il direttore  generale  dell'INRAN,  e'  delegato
allo svolgimento delle attivita' di  ordinaria  amministrazione,  ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui  conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti  fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque
non superiore a dodici mesi. 
7. Al fine di ridurre la  spesa  di  funzionamento,  di  incrementare
l'efficienza e di  migliorare  la  qualita'  dei  servizi  resi  alle
imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre  2012,  le  funzioni  di
coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.
1290  del  2005  del  Consiglio  del  21  giugno  2005  relativo   al
finanziamento  della  politica  agricola  comune  sono   svolte   dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che  agisce
come unico rappresentante dello Stato italiano  nei  confronti  della
Commissione europea per tutte le questioni relative  al  FEAGA  e  al
FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006  della  Commissione,
del 21 giugno 2006. 
8. Restano ferme in capo ad Agea tutte  le  altre  funzioni  previste
dalla vigente normativa. 
9. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare  del  Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le risorse umane, strumentali  e  finanziarie  riallocate
presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
A tal fine,  e  fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  12,  la
dotazione organica di AGEA attualmente esistente e'  ridotta  del  50
per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10  per
cento  per  il  personale   dirigenziale   di   seconda   fascia   e,
conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo. 
10. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione
e' approvata apposita tabella di corrispondenza  per  l'inquadramento
del personale trasferito.  Con  regolamento  da  adottarsi  ai  sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n.  400  del  1988,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  adegua  la
propria dotazione organica  sulla  base  delle  unita'  di  personale
effettivamente trasferito e la propria organizzazione. 
11.  Il  personale  trasferito  al   Ministero   politiche   agricole
alimentari forestali mantiene il  trattamento  previdenziale  nonche'
quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente  alle  voci
fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento.  Nel
caso in cui il trattamento economico risulti piu' elevato rispetto  a
quello previsto per il personale  del  Ministero  politiche  agricole
alimentari forestali e' attribuito per la differenza  un  assegno  ad
personam riassorbile  con  i  successivi  miglioramenti  economici  a
qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella  titolarita'
dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza. 
12. La consistenza numerica complessiva del personale  di  ruolo  che
rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al
comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della
stessa Agenzia. 
13. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  gli
organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla
vigilanza  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, sono: 
   a) il direttore dell'agenzia, scelto in base  a  criteri  di  alta
professionalita' e conoscenza del settore agroalimentare; 
   b) il collegio dei revisori dei conti. 
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali. L'incarico ha la durata  massima  di
tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e'  incompatibile  con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra  attivita'
professionale privata. 
15. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 90 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
determinati il compenso del direttore e dei componenti  del  collegio
dei revisori. 
16. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di  cui
ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo  n.  165  del
1999 incompatibili con il presente articolo e dalla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto  l'articolo  9  del  citato  decreto
legislativo. 
18. Dalle disposizione del presente articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,  trasformazione
e soppressione di enti ed  organismi  pubblici  statali,  nonche'  di
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i  regolamenti
previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono
emanati,  anche   sulla   base   delle   proposte   del   commissario
straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012,
su proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito  il  Ministro
vigilante. Sino al 31 dicembre 2012 non si applicano i  commi  635  e
638 del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007. 
20. A decorrere dalla data di  scadenza  degli  organismi  collegiali
operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai
sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono  definitivamente
trasferite ai competenti  uffici  delle  amministrazioni  nell'ambito
delle quali operano 
21. Alla data di entrata in vigore del presente  decreto  l'organismo
di indirizzo, istituito dall'articolo 2, comma 118,  della  legge  23
dicembre 2009,  n.  191  e'  soppresso.  Le  relative  funzioni  sono
esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla  base
di specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
22. Le Province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  il  mese  di
marzo di ciascun anno finanziario, rendicontano le  somme  erogate  a
favore dei comuni  confinanti  ai  soli  fini  dello  svincolo  degli
accantonamenti   effettuati   in   via   temporanea   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze in applicazione dell'articolo 79, comma
1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
1972, n. 670. 
23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma  2,
della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  non  e'   soggetta   alle
disposizioni di cui agli articoli 68  del  decreto  legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133 e 29, comma  2,  lettera  e-bis),  e  comma  2-bis,  del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione
e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di  compensi,
comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese. 
24. La Societa' per lo sviluppo  dell'arte,  della  cultura  e  dello
spettacolo - ARCUS Spa, di seguito denominata «Societa'»,  costituita
ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997,  n.  352,  come
sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre  2003,  n.  291,  e
successive modificazioni, e' posta in liquidazione. 
25. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  nominato   un
commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione
della Societa' e di portare a conclusione esclusivamente le attivita'
in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo  60,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  per  le  quali,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  sorti  obblighi
giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o  sono  gia'  stati
individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari  e
sono gia' stati contratti i relativi mutui. 
26. Il commissario liquidatore dura in carica  fino  al  31  dicembre
2013 e non e' prorogabile. Per lo svolgimento dei propri  compiti  il
Commissario liquidatore si avvale della  struttura  e  del  personale
della Societa' e non puo' procedere a nuove assunzioni,  neanche  per
la sostituzione di personale in  posti  che  si  rendano  vacanti.  I
contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa,
di lavoro  autonomo,  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato,
nonche', in ogni caso, i rapporti di  qualsivoglia  natura  giuridica
aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni  dirigenziali,  anche  a
tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati  dal
Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo  insediamento.  I
suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati  per  una
durata superiore al termine originariamente previsto e non  sono,  in
ogni caso, rinnovabili  alla  scadenza.  Il  Commissario  liquidatore
provvede,  entro  il  31  dicembre  2013,   all'estinzione   e   alla
conseguente liquidazione dei predetti contratti e  rapporti,  nonche'
dei  rapporti  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato   del
personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in  servizio
presso la societa'. 
27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione  della  Societa'  sono
trasferiti al Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  che
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi gia'  facenti
capo alla Societ. Le disponibilita' finanziarie residue sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione
degli interventi gia' contrattualizzati ed eventualmente non conclusi
al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da realizzare  secondo
le modalita' di cui al comma 30.  I  contributi  pluriennali  di  cui
Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora
perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati  dal
predetto Ministero in erogazione diretta per le finalita' di  cui  al
comma 30 e secondo la procedura ivi prevista. 
28. Alla procedura di liquidazione di cui  al  presente  articolo  si
applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice  civile
in materia di liquidazione delle societa' di capitali. 
29. All'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
nell'ultimo periodo, dopo le parole: "Dall'anno 2012"  sono  aggiunte
le seguenti: "fino all'anno 2016". 
30. A decorrere dall'anno 2012, le risorse di  cui  all'articolo  32,
comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111  sono  assegnate,
secondo le modalita' ivi previste, al  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e destinate alla  realizzazione  di  progetti  di
assoluta rilevanza nazionale ed  internazionale  per  la  tutela,  la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio  culturale,  per  la
promozione  e  la  realizzazione  di  attivita'  culturali  di   pari
rilevanza, nonche' alla  realizzazione  di  infrastrutture  destinate
alla valorizzazione e alla  fruizione  di  detti  beni.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.  Con  decreto  avente
natura non regolamentare del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la
programmazione delle risorse di cui al presente comma. 
31. La Fondazione Centro sperimentale di  cinematografia  di  cui  al
decreto  legislativo  18  novembre  1997,   n.   426   e   successive
modificazioni, di seguito denominata: "Fondazione", e' soppressa.  Al
fine di razionalizzare e  rendere  piu'  efficace  ed  efficiente  lo
svolgimento  delle  funzioni,  di   preminente   interesse   generale
nell'ambito  della  formazione  specialistica  avanzata  del  settore
cinematografico, nonche' della tutela,  salvaguardia,  conservazione,
valorizzazione e diffusione culturale del patrimonio  cinematografico
e audiovisivo, gia' svolte dalla Fondazione, e' istituito, presso  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Centro sperimentale
di cinematografia, quale Istituto centrale ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 novembre 2007, n.  233  e  successive  modificazioni,  di  seguito
denominato: "Istituto". L'Istituto afferisce alla Direzione  generale
per il cinema ed e' posto sotto la vigilanza della medesima Direzione
generale. Ad esso si applicano i commi 5 e  6  dell'articolo  15  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  novembre  2007,  n.  233,
successive modificazioni. L'incarico di  direzione  dell'Istituto  e'
conferito dal Direttore generale per il cinema, ai sensi del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive  modificazioni.  A
decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e
nelle  more  della  costituzione  degli  organi   dell'Istituto,   il
Direttore generale  per  il  cinema  assicura  la  continuita'  della
gestione amministrativa e della didattica ed a  tal  fine  svolge  le
funzioni dei cessati organi amministrativi della Fondazione. 
32. All'articolo 15,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233  e  successive  modificazioni  e'
aggiunta la seguente  lettera:  "g-bis)  il  Centro  sperimentale  di
cinematografia.". 
33.  I  contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di lavoro  autonomo,  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, nonche', in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura
giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni  dirigenziali,
anche a  tempo  indeterminato,  cessano  di  avere  effetto  ove  non
confermati dal Direttore generale per il cinema entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo  restando
quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto  subentra  in  tutti  i
rapporti giuridici attivi e passivi gia' facenti capo alla Fondazione
e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali  della
medesima. I dipendenti a tempo  indeterminato  della  Fondazione,  ad
eccezione del personale dirigenziale, per il quale si  applicano  gli
istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto  di  lavoro
previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di  lavoro,  sono
inquadrati nei  ruoli  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, previo espletamento di  apposita  procedura  selettiva  di
verifica  dell'idoneita',  sulla  base   di   apposite   tabelle   di
corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del  Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali, di  concerto  con  il  Ministro  della
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede ad adeguare  le  proprie  dotazioni  organiche  in
misura  corrispondente  al  personale  effettivamente  trasferito.  I
dipendenti  della  Fondazione  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale e accessorio corrisposto al momento  dell'inquadramento,
limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso  in  cui  tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto  per  il
personale del Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
34. Le funzioni svolte dalla Cineteca nazionale, nonche' le  inerenti
risorse finanziarie  e  strumentali,  compresi  i  relativi  rapporti
giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, con il decreto  previsto
dal  comma  35  alla  s.r.l.  Istituto  Luce   Cinecitta',   di   cui
all'articolo 14, commi da 6 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,
alla quale, a partire dall'entrata in vigore del decreto  di  cui  al
comma 35, si applicano le previsioni  dell'articolo  24  del  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  28,  e  successive  modificazioni.
Presso la medesima Societa' sono, altresi', trasferiti i dipendenti a
tempo  indeterminato  della   Fondazione,   adibiti   alla   Cineteca
nazionale, individuati con il medesimo decreto di cui al comma 35, ad
eccezione del personale dirigenziale, per il quale si  applicano  gli
istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto  di  lavoro
previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 
35. Con decreto non avente natura regolamentare del  Ministro  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  individuate  le
risorse umane, finanziarie e strumentali appartenenti  alla  Cineteca
Nazionale,  nonche'  le  partecipazioni  societarie  detenute   dalla
Fondazione,  da  trasferire  a  titolo  gratuito  a   Istituto   Luce
Cinecitta' s.r.l. Con  convenzione  stipulata  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  la  Direzione
generale per il  cinema,  l'Istituto  e  l'Istituto  Luce  Cinecitta'
s.r.l. definiscono le modalita' con le quali e' assicurato  il  pieno
utilizzo, a titolo gratuito, del patrimonio e delle  attivita'  della
Cineteca Nazionale,  da  parte  dell'Istituto  nei  propri  programmi
formativi, didattici e culturali. 
36. Tutte le operazioni compiute in attuazione del presente  articolo
sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa,  obbligo
e onere tributario comunque inteso o denominato. 
37. A far data dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, e' abrogato il decreto  legislativo
18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni. 
38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Istituto  centrale  per  i  beni  sonori  e  audiovisivi   di   cui
all'articolo 15, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive  modificazioni,  e'
soppresso. Le funzioni e i compiti, nonche' le risorse di  personale,
finanziarie e strumentali, dell'Istituto centrale per i beni sonori e
audiovisivi sono trasferite alla competente  Direzione  generale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. All'articolo 15, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,  n.
233, e successive modificazioni, la lettera g) e' soppressa. 
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  dopo  il  secondo
periodo e' aggiunto il seguente: "L'incarico del commissario non puo'
eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per  motivate
esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni.  Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad  essere
svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.". 
40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi
ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, qualora alla medesima data il  commissario  sia
in carica da piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa  decorso
un anno  dalla  predetta  data  e  l'amministrazione  competente  per
materia ai sensi della  normativa  vigente  subentra  nella  gestione
delle residue attivita' liquidatorie. 
41. L'Ente nazionale per il microcredito di cui all'articolo 8, comma
4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, e' soppresso e i  relativi  organi  decadono,
fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43. 
42. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che  esercita  i
poteri attribuiti al presidente e  al  consiglio  di  amministrazione
dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede
alla liquidazione delle attivita', all'estinzione delle passivita'  e
alla definizione delle pendenze  dell'ente  soppresso.  Il  dirigente
delegato e' individuato tra i dirigenti del Ministero dello  sviluppo
economico   e   il   relativo   incarico   costituisce   integrazione
dell'oggetto dell'incarico  di  funzione  dirigenziale  conferito  ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e non comporta  variazioni  del  trattamento  economico
complessivo. 
43. Il collegio dei revisori in carica alla data  della  soppressione
assicura il controllo delle attivita' del dirigente  delegato.  Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato  dagli  organi
in   carica   alla   data   di   cessazione   dell'ente,    corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in  carica
alla  data  di  soppressione  dell'ente  medesimo  e  trasmesso   per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Il  bilancio  da'  evidenza  delle
contabilita'  separate  attivate  per  la  gestione   delle   risorse
comunitarie e  dei  fondi  corrisposti  all'ente  da  altri  soggetti
pubblici  o  privati.  I  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti ai  componenti
degli organi dell'ente soppresso fino agli adempimenti  previsti  dal
presente  comma  e  comunque  non  oltre  30  giorni  dalla  data  di
soppressione. 
44. Le convenzioni in essere tra l'ente e le amministrazioni ed  enti
pubblici e privati sono risolte alla data dell'entrata in vigore  del
presente  decreto.  Le  amministrazioni  e   gli   enti   interessati
definiscono con il dirigente delegato di cui al comma 42 le  relative
pendenze finanziarie.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
decreto di  natura  non  regolamentare,  su  proposta  del  dirigente
delegato, individua i soggetti e le modalita'  di  trasferimento  dei
programmi e progetti comunitari, al fine di  garantire  l'adempimento
degli obblighi assunti in sede comunitaria. 
45. Le risorse umane, nei  limiti  del  personale  con  contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato in  servizio  presso  l'ente
alla  data  dell'entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi  e  passivi,  al
Ministero dello sviluppo economico che  provvede  corrispondentemente
ad incrementare la propria dotazione organica. 
46.  I  contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di collaborazione occasionale e i  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla  data  di  soppressione
dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno  successivo
all'entrata in vigore del  presente  decreto;  entro  tale  data,  il
dirigente   delegato   puo'   prorogarne   l'efficacia,   non   oltre
l'originaria scadenza, per far fronte  alle  attivita'  previste  dal
comma 42. 
47. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione
del dirigente delegato di cui al comma 42 e  le  risorse  finanziarie
disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di  chiusura  dell'ente
soppresso sono versate all' entrata  del  bilancio  dello  Stato;  le
risorse allocate  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico costituiscono economie del bilancio  dello  Stato.
Le risorse strumentali dell'ente sono  acquisite  al  patrimonio  del
Ministero dello sviluppo economico. 
48. E' abrogato l'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,  e  le
eventuali disposizioni legislative e normative in  contrasto  con  la
presente disposizione. 
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti"  di
cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  e'
soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi  gli  adempimenti
di cui al comma 51. 
50. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che  esercita  i
poteri attribuiti al presidente e  al  consiglio  di  amministrazione
dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51,  e
provvede  alla  gestione  delle  operazioni  di  liquidazione   delle
attivita' ed estinzione delle passivita'  e  alla  definizione  delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente  delegato  e'  individuato
tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il  relativo
incarico  costituisce  integrazione  dell'oggetto  dell'incarico   di
funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19,  comma  2,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  non  comporta
variazioni del trattamento economico complessivo. 
51. Il collegio dei revisori in carica alla data  della  soppressione
assicura il controllo delle attivita' del dirigente  delegato.  Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato  dagli  organi
in   carica   alla   data   di   cessazione   dell'ente,    corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in  carica
alla  data  di  soppressione  dell'ente  medesimo  e  trasmesso   per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49  dalla
normativa vigente sono trasferite,  senza  che  sia  esperita  alcuna
procedura di  liquidazione,  anche  giudiziale,  al  Ministero  dello
sviluppo economico  che,  previo  accertamento  della  sussistenza  e
dell'attualita'  dell'interesse  pubblico  allo   svolgimento   delle
attivita', esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53. 
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero  dello
sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e  le  corrispondenti  somme,  impegnate  in  favore
dell'associazione, individuate  con  apposito  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono trasferite in  un  apposito  fondo  da  istituire
nello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo  economico  e
sono destinate alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52. 
54. Il personale di ruolo in servizio a  tempo  indeterminato  presso
l'ente nazionale per il microcredito alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  e'  trasferito  al
Ministero dello sviluppo economico. Con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e' approvata apposita tabella di  corrispondenza  per
l'inquadramento  del  personale  trasferito.   Con   regolamento   da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della  legge  n.
400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria
dotazione organica in misura corrispondente alle unita' di  personale
effettivamente trasferite e la propria organizzazione.  Il  personale
trasferito  al  Ministero  dello  sviluppo  economico   mantiene   il
trattamento previdenziale in godimento. 
55. I  dipendenti  trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
56.  I  contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di collaborazione occasionale e i  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla  data  di  soppressione
dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno  successivo
all'entrata in vigore del  presente  decreto;  entro  tale  data,  il
dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria
scadenza per far fronte alle attivita' previste dal comma 50. 
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione
del dirigente delegato di cui al comma 50 e' versato all'entrata  del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali  dell'associazione  sono
acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico. 
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'  abrogato
l'articolo 10, comma 10, della legge 23  luglio  2009,  n.  99  e  le
eventuali disposizioni legislative e normative in  contrasto  con  la
presente norma. 
59.  La  Fondazione  Valore  Italia  di  cui  all'articolo   33   del
decreto-legge 30 dicembre  2005,  n.  273,  convertito  in  legge  23
febbraio 2006, n. 51 e' soppressa e i  relativi  organi,  oggetto  di
scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice  civile,  decadono,
fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62. 
60. Il commissario in carica, nominato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico in data 19 aprile 2012 ai sensi  dell'articolo  25
del codice civile, esercita i poteri del presidente e  del  consiglio
di amministrazione della fondazione e provvede  alla  gestione  delle
operazioni della liquidazione delle  attivita'  ed  estinzione  delle
passivita'  e  alla  definizione  delle  pendenze  della   fondazione
soppressa entro il termine del 31  dicembre  2012.  A  tal  fine,  e'
istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico un apposito Fondo  al  quale  sono  trasferite  per  essere
destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla  gestione
liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore  della
Fondazione, individuate con un apposito decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.  Il  compenso  dovuto  al  commissario  e'  determinato  dal
Ministro dello sviluppo economico. 
61. Il commissario entro il termine di  cui  al  comma  60,  verifica
altresi' la disponibilita' degli operatori del mercato  a  subentrare
nell'esecuzione del progetto per  la  realizzazione  dell'Esposizione
permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno  di  oneri  per  il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione
del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi
rapporti e attivita' in essere alla data  del  presente  decreto.  In
caso di mancato trasferimento entro la  data  del  31  dicembre  2012
tutti i rapporti di cui  e'  parte  la  Fondazione  si  risolvono  di
diritto  senza  che  sia  dovuta   alcuna   compensazione,   comunque
denominata, per l'estinzione anticipata. 
62. Il Ministero dello  sviluppo  economico  provvede  alla  gestione
diretta del  programma,  oggetto  di  specifica  convenzione  con  la
Fondazione,  concernente   la   "Realizzazione   del   programma   di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie  imprese  italiane
per la valorizzazione economica dei disegni e  modelli  industriali",
utilizzando a tal  fine  le  risorse  trasferite  alla  Fondazione  e
depositate su un conto corrente vincolato allo  scopo.  Tali  risorse
sono versate  all'entrate  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito capitolo di spesa dello stato di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico  e  destinate  all'esecuzione  del  suddetto
programma secondo  criteri  e  modalita'  definite  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico. 
63. Le convenzioni  in  essere  tra  il  Ministero  e  la  fondazione
soppressa e  tra  quest'ultima  e  soggetti  terzi,  fatte  salve  le
previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni  caso
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
64. Il collegio dei revisori in carica alla data  della  soppressione
assicura il controllo  delle  attivita'  del  commissario.  Entro  15
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il
bilancio di chiusura della fondazione  soppressa  e'  presentato  dal
commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo  economico
e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  ed  e'  corredato
dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio  da'
evidenza della contabilita' separata attivata per la  gestione  della
convenzione  tra  il  Ministero  dello  sviluppo   economico   e   la
fondazione, concernente la realizzazione  del  programma  di  cui  al
comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri  emolumenti  comunque
denominati spettanti al collegio dei revisori sono  corrisposti  fino
agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non  oltre  i
15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
65. Le risorse umane, nei  limiti  del  personale  con  contratti  di
lavoro subordinato  a  tempo  indeterminato  in  servizio  presso  la
fondazione alla data dell'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo  economico  che  provvede
corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica. 
66. Il personale di cui al comma  65  e'  inquadrato  nei  ruoli  del
Ministero dello sviluppo economico, con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico adottato  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione   e   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  espletamento  di  apposita
procedura selettiva di verifica dell'idoneita',  sulla  base  di  una
tabella di  equiparazione  tra  le  qualifiche  possedute  presso  la
fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni  svolte
e  dei  titoli  di  servizio.  Il  predetto  personale  puo'   essere
destinato, in tutto o  in  parte,  a  supporto  delle  attivita'  del
commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi  60  e
61. 
67. I  dipendenti  trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
68.  I  contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di collaborazione occasionale e i  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla  data  di  soppressione
della fondazione cessano di  avere  effetto  il  quindicesimo  giorno
successivo all'entrata in vigore del  presente  decreto;  entro  tale
data,  il  commissario  puo'   prorogarne   l'efficacia   non   oltre
l'originaria scadenza per far  fronte  alle  attivita'  previste  dai
commi 60 e 61. 
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione
del commissario e le disponibilita' liquide costituenti il  Fondo  di
dotazione della fondazione, o comunque destinate  alla  realizzazione
dell'Esposizione  permanente  di  cui  al  comma  61,  sono   versate
all'entrate del bilancio dello Stato. Le  risorse  strumentali  della
fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello  sviluppo
economico. 
70. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
abrogati il comma 61 nella parte in cui dispone l'istituzione  di  un
fondo per la realizzazione di  azioni  a  sostegno  di  una  campagna
promozionale straordinaria a favore del 'made in Italy', il comma 68,
69 e 70 dell'articolo 4 della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350  e
l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n.  311,  nella
parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo
alle attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto legge  30  dicembre
2005, n. 273, convertito in legge  23  febbraio  2006,  n.  51  e  le
eventuali disposizioni legislative e normative in  contrasto  con  la
presente disposizione. 
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti  dal  Ministero
dello sviluppo economico in favore di  Promuovi  Italia  S.p.a.  (nel
seguito  Promuovi  Italia)   e   delle   convenzioni   dalla   stessa
sottoscritte  con  il  medesimo  Ministero  e'  trasferita  a  titolo
gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo  di  cui  al
comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa -  Invitalia  S.p.a.  (nel  seguito  Invitalia)
ovvero ad una  societa'  dalla  stessa  interamente  partecipata.  La
societa' conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi  e  passivi
derivanti dal trasferimento. 
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti  da  Promuovi
Italia alla  societa'  conferitaria  i  beni  strumentali  e,  previo
subentro nei relativi contratti  di  lavoro,  il  personale  a  tempo
indeterminato  impiegato  nello  svolgimento  delle   attivita';   la
societa' subentra altresi' in tutti i contratti di lavoro  temporaneo
e per prestazioni professionali in essere alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
73. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, Invitalia  stipula  con  Promuovi  Italia  apposito
accordo per l'individuazione  della  societa'  conferitaria  e  delle
attivita', dei beni e del personale  oggetto  di  trasferimento,  nel
quale sono individuate le modalita' e i criteri  per  la  regolazione
dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo  e'
sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello  sviluppo
economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art.  1,
comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo  2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.
80, le  parole  "Il  Ministero  delle  attivita'  produttive"  e  "Il
Ministro    delle    attivita'    produttive"    sono     sostituite,
rispettivamente,  dalle  parole  "La  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri " e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". 
75.  L'incarico  di  commissario  per  la  gestione  delle   societa'
cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice  civile,
commissario liquidatore delle societa' cooperative sciolte  per  atto
dell'autorita' di  cui  all'articolo  2545-septiesdecies  del  codice
civile,  commissario  liquidatore  delle  societa'   cooperative   in
liquidazione   coatta   amministrativa   di   cui    agli    articoli
2545-terdecies del codice civile e 198  del  regio-decreto  16  marzo
1942, n. 267, e' monocratico.  Il  commissario  liquidatore  esercita
personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di  delega  a
terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del  delegato
e' detratto dal compenso del commissario. 
76.   Il   provvedimento   che   dispone   la   liquidazione   coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche'  la  contestuale  o
successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di  cui  agli
articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto  16
marzo 1942, n. 267,  e'  adottato  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico. 
77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di  cui  al
comma 71, l'ammontare del compenso dei commissari e  dei  membri  del
comitato di sorveglianza, ove previsto,  ed  i  relativi  criteri  di
liquidazione, sono determinati  con  decreto  non  regolamentare  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di   concerto   con   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   che   individua   modalita'   di
remunerazione  dei  commissari  liquidatori  sulla  base  di  criteri
predeterminati di  apprezzamento  della  economicita',  efficacia  ed
efficienza  delle  attivita'  svolte,  tenuto   conto,   per   quanto
applicabili e con gli adattamenti resi necessari  dalla  specificita'
della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25
gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento  concernente  l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e  la  determinazione
dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In  ogni  caso
la remunerazione dei commissari liquidatori non puo' essere superiore
a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto ." 
78. All'articolo 11 del decreto  legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito con modificazioni dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 5, le parole: "31 luglio 2012" sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2012" ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "In caso di mancata adozione,  entro  il  predetto  termine,
dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, l'Agenzia  e'  soppressa  e  le  attivita'  e  i
compiti gia' attribuiti alla medesima sono  trasferiti  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012,
che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e  cui  sono
contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali
relative   all'Ispettorato   di   vigilanza   sulle    concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5."; 
   b) al comma 6, le parole: "31 luglio 2012" sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2012". 
79.  All'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "in servizio dalla data
in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti:  "in
servizio alla data del 31 maggio 2012"; 
   b) al comma 7, le parole: "31 luglio 2012" sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2012". 
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A  tale
fine nella fattura  viene  indicata,  altresi',  la  lunghezza  della
tratta effettivamente percorsa."; 
   b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: "14. Ferme restando le
sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298,
e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286,  ove  applicabili,  alla  violazione  delle
norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la  sanzione  amministrativa
pecuniaria pari al doppio della differenza  tra  quanto  fatturato  e
quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e
2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e  13-bis  consegue
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  al  dieci  per  cento
dell'importo della  fattura  e  comunque  non  inferiore  a  1.000,00
euro."; 
   c) il comma 15, e'  sostituito  dal  seguente:  "15.  Le  sanzioni
indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando  generale
della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle  entrate  in  occasione
dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.". 
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato  centrale
per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale  centro  di
costo nell'ambito del Centro di responsabilita'  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
82. Sono soppresse le lettere  c),  g)  ed  l)  dell'articolo  9  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "a)  un
Dirigente del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
incarico di  livello  dirigenziale  generale  nell'ambito  di  quelli
previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica   3   dicembre   2008,   n.   211   "Regolamento   recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti",
con funzioni di Presidente"; 
   b) al comma 1, lettera b) le parole "dei quali il primo e'  eletto
dal  Comitato  centrale  fra  i  componenti  in  rappresentanza   del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle
seguenti:  "dei   quali   il   primo,   responsabile   dell'attivita'
amministrativa e contabile, con incarico di livello  dirigenziale  di
seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo
14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  3  dicembre
2008, n. 211"; 
   c) al comma 1, lettera g) le parole "quattro rappresentanti"  sono
sostituite dalle seguenti: "un rappresentante per ciascuna". 
84. Le disposizioni di cui al  comma  3  entrano  in  vigore  dal  
gennaio 2013. 
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per  l'Albo  degli
autotrasportatori per le iniziative in  materia  di  sicurezza  della
circolazione, di  controlli  sui  veicoli  pesanti  e  di  protezione
ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1  -  del
bilancio del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'
ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di  1,5  milioni  di
euro per gli anni 2013 e 2014. 
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli  autotrasportatori,  con  i
fondi  disponibili,  proseguira'  in   particolare   gli   interventi
necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto  previsti
dalle  direttive  dell'Unione  europea  in  materia  e  dalle  intese
intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed
il Ministero dell'interno. 
87. Al fine di consentire una sollecita definizione  delle  procedure
connesse  alla  soppressione  dell'INPDAP  ed  alla  sua   confluenza
nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti  dall'articolo
21 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione
del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante  la  nomina
di un commissario ad acta. 
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge  n.  201  del
2011, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle  seguenti:  "
31 ottobre 2012". 
89.  Il   Comitato   amministratore   della   forma   di   previdenza
complementare  denominata  FONDINPS  previsto  dall'articolo  4   del
decreto ministeriale 30 gennaio 2007 continua ad operare in regime di
proroga fino al perfezionamento  della  procedura  di  ricostituzione
dello stesso, e comunque  non  oltre  il  31  ottobre  2012,  con  le
riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122. 
90. In funzione del processo di razionalizzazione  dell'Istituto  per
lo sviluppo della formazione professionale  dei  lavoratori  (ISFOL),
istituito con il decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali,
il regime di  commissariamento  del  suddetto  Istituto  disposto,  a
partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati,  mediante  la
nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, e'  prorogato
fino all'approvazione  del  nuovo  Statuto,  volto  a  riordinare  il
predetto Istituto secondo  regole  di  contenimento  della  spesa  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. 
 
                              Art. 13. 
Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e  sul
                       risparmio previdenziale 
1. Al fine di assicurare  la  piena  integrazione  dell'attivita'  di
vigilanza nei  settori  finanziario,  assicurativo  e  del  risparmio
previdenziale, anche attraverso un piu' stretto collegamento  con  la
vigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni e  sul  risparmio  previdenziale
(IVARP). 
2. L'IVARP ha personalita' giuridica di diritto pubblico. 
3.  L'Istituto  opera   sulla   base   di   principi   di   autonomia
organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di
economicita', mantenendo i contributi di vigilanza  annuali  previsti
dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209,  (Codice  delle  assicurazioni  private)  e  quelli  previsti
dall'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come  modificato
dalla legge 23 dicembre 2005, art. 1, comma 68,  nonche'  il  gettito
assicurato dal versamento del  contributo  di  solidarieta'  previsto
dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo  12  aprile  1993,  n.
124, nella misura prevista dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive integrazioni. 
4. L'IVARP e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia
e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti
pubblici o privati. L'IVARP  puo'  fornire  dati  al  Ministro  dello
sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in  forma
aggregata. 
5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e  al  Governo  una
relazione sulla propria attivita'. 
6. L'IVARP svolge le  funzioni  gia'  affidate  all'Istituto  per  la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge  12  agosto  1982,  n.  576,
(Riforma della vigilanza  sulle  assicurazioni)  e  dell'art.  5  del
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. 
7. Sono altresi' attribuite  all'IVARP  le  funzioni  spettanti  alla
Commissione di vigilanza sui fondi  pensione  (COVIP)  ai  sensi  del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina  delle  forme
pensionistiche complementari). 
8.  Le  competenze  gia'  affidate  alla  COVIP  dall'art.  14,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono esercitate dal Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
9. L'IVARP e il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
possono stipulare appositi accordi  per  l'esercizio,  da  parte  del
primo, di poteri di verifica e controllo, anche  mediante  ispezione,
sui soggetti sottoposti alla vigilanza del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, ai sensi del comma 8 del presente articolo. 
10. Sono organi dell'IVARP: 
   a) il Presidente; 
   b) il Consiglio; 
   c) il Direttorio di cui all'art.  21  dello  Statuto  della  Banca
d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17. 
11. Presidente dell'Istituto e' il  Direttore  Generale  della  Banca
d'Italia. 
12.  Il  Presidente  e'  il  legale  rappresentante  dell'Istituto  e
presiede il Consiglio. 
13. Il Consiglio e' composto dal  Presidente  e  da  due  consiglieri
scelti tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza oltre  che
di elevata  qualificazione  professionale  in  campo  assicurativo  o
previdenziale, nominati con decreto del Presidente della  Repubblica,
previa  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  ad  iniziativa  del
Presidente del Consiglio, su proposta  del  Governatore  della  Banca
d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilita' di
rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica
sono fissati con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia. 
15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'IVARP. 
In particolare il Consiglio: 
   - adotta il regolamento organizzativo dell'IVARP; 
   - delibera in ordine al trattamento  normativo  ed  economico  del
personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento; 
   - adotta i provvedimenti di  nomina,  assegnazione,  promozione  e
cessazione dal servizio dei dipendenti; 
   - conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; 
   - approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali; 
   - provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati; 
   - esamina ed approva il bilancio; 
   - esercita  le  ulteriori  competenze  indicate  dallo  Statuto  e
delibera sulle questioni che il  Direttorio  integrato  eventualmente
ritenga di sottoporgli. 
16.  Nell'ambito  delle  proprie  competenze,   il   Consiglio   puo'
rilasciare  deleghe  anche  a  singoli  consiglieri  o  al  personale
dell'Istituto  con   qualifica   dirigenziale   per   l'adozione   di
provvedimenti   che   non   richiedono   valutazioni   di   carattere
discrezionale, stabilendone oggetto  e  limiti,  nel  rispetto  delle
modalita' previste dallo Statuto. 
17.  Ai  soli  fini  dell'esercizio  delle   funzioni   istituzionali
attribuite all'IVARP in  materia  assicurativa  e  previdenziale,  il
Direttorio della Banca d'Italia e' integrato con i due consiglieri di
cui al comma 13. 
18.  Al  Direttorio  integrato  spetta  l'attivita'  di  indirizzo  e
direzione  strategica  dell'IVARP  e  la  competenza  ad  assumere  i
provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi  all'esercizio  delle
funzioni  istituzionali  in  materia  di  vigilanza  assicurativa   e
previdenziale. 
19. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato puo'
rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti
dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni  o
Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone  oggetto  e  limiti  nel
rispetto delle modalita' previste dallo Statuto medesimo. 
20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del  Direttorio
integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al  comma  5,
del presente articolo  e  l'adozione  di  provvedimenti  a  carattere
normativo. 
21. Rientra, altresi',  nella  competenza  del  Direttorio  integrato
l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVARP di provvedimenti di
distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la
nomina dei delegati presso l'Autorita' europea delle assicurazioni  e
delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). 
22.  Nei  casi  di  necessita'  e  di  urgenza,  i  provvedimenti  di
competenza  del  Direttorio  integrato  possono  essere  assunti  dai
componenti del  Consiglio  di  amministrazione  anche  singolarmente,
salvo ratifica collegiale. 
23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell'IVARP
sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto. 
24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'IVARP e' deliberato
dal Direttorio della Banca d'Italia  ed  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e
con il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche  allo  Statuto
dell'IVARP, deliberate dal Direttorio integrato, sono  approvate  con
le medesime modalita'. 
25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo
dell'IVARP e in particolare: 
   - stabilisce norme di  dettaglio  sulle  competenze  degli  organi
dell'Istituto; 
   - prevede la facolta' del  Direttorio  integrato  di  nominare  un
Segretario generale con compiti di ordinaria  amministrazione,  anche
su delega del Consiglio; 
   - disciplina il funzionamento  degli  organi  e  in  tale  ambito,
stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli  collegiali,
prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti
di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei  consiglieri
di cui al comma 13; 
   - definisce principi e criteri  ai  fini  del  conferimento  delle
deleghe da parte degli organi collegiali; 
   -   definisce   le   modalita'   dell'esercizio   delle   funzioni
istituzionali nei casi di necessita' e di urgenza; 
   - stabilisce norme in materia di incompatibilita' e  principi  per
l'adozione di un  codice  etico  sia  per  i  dipendenti  che  per  i
componenti degli organi; 
   - definisce i  criteri  ai  fini  di  eventuali  provvedimenti  di
distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'IVARP  o  dall'IVARP
alla Banca d'Italia; 
   - definisce norme relative alla  consulenza  e  rappresentanza  in
giudizio dell'Istituto. 
26.  Lo  Statuto,  tenendo  conto   delle   funzioni   dell'Istituto,
stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse,  la  riduzione
delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. 
27. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'IVARP puo'  avvalersi
delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia. 
28. Alla data di entrata in vigore del presente  decreto  gli  organi
dell'ISVAP e della COVIP decadono e i Presidenti degli enti soppressi
assumono le funzioni di Commissari per  l'ordinaria  e  straordinaria
amministrazione  dei  rispettivi  enti,  mantenendo  il   trattamento
economico connesso all'incarico  precedentemente  ricoperto,  ridotto
del 10 per cento. 
29.  I  Commissari  straordinari  riferiscono  con   cadenza   almeno
quindicinale al Direttore Generale della  Banca  d'Italia  in  ordine
all'attivita' svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP  e  dalla
COVIP. L'ISVAP e la COVIP, per tutta la fase transitoria,  continuano
ad avvalersi  del  patrocinio  e  della  rappresentanza  in  giudizio
dell'Avvocatura dello Stato. 
30. Entro 120 giorni dalla data di  cui  al  comma  28  del  presente
articolo, sono nominati i  Consiglieri  di  cui  al  comma  13  e  il
Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'IVARP. 
31. Alla data di  entrata  in  vigore  dello  Statuto,  i  Commissari
straordinari decadono automaticamente dalle funzioni. 
32. Alla medesima data l'ISVAP e la COVIP sono  soppressi  e  l'IVARP
succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e  in  tutti  i
rapporti attivi e  passivi  facenti  capo  ad  essi.  All'IVARP  sono
trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi.
Il personale dei  soppressi  ISVAP  e  COVIP  passa  alle  dipendenze
dell'IVARP conservando di diritto il trattamento giuridico, economico
e previdenziale di provenienza. La dotazione organica  dell'IVARP  e'
determinata entro  il  limite  di  un  numero  pari  alle  unita'  di
personale di ruolo a  tempo  indeterminato  trasferite,  in  servizio
presso gli enti soppressi. 
33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni
di ISVAP e di COVIP  il  Consiglio  di  amministrazione,  sentite  le
organizzazioni sindacali, definisce un unico  trattamento  giuridico,
economico e previdenziale del personale  dell'IVARP,  fermo  restando
che tale operazione di omogeneizzazione non potra', in  nessun  caso,
comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto  a  quelli  previsti
nei precedenti ordinamenti dei due enti. 
34. Entro il medesimo termine il  Consiglio  definisce  un  piano  di
riassetto organizzativo che tenga conto dei  principi  dettati  dallo
Statuto ai sensi del comma 26 del presente articolo. In ogni caso, il
piano  dovra'  realizzare  risparmi  rispetto  al  costo  totale   di
funzionamento dei due enti soppressi. 
35. Alla data di subentro dell'IVARP nelle  funzioni  precedentemente
attribuite all'ISVAP, e'  trasferita  alla  Consap  -  Concessionaria
servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta  del  ruolo  dei  periti
assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo  7
settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza  spettante  all'ISVAP
in materia. 
36. Alla medesima data e' trasferita alla Consap Spa la gestione  del
Centro di informazione previsto dagli artt. 154  e  155  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
37. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
l'IVARP, e' stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui  al
comma 3 del presente articolo,  da  riconoscere  alla  Consap  Spa  a
copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui
al presente articolo. 
38. Con regolamento emanato ai sensi  dell'art.  17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, da  adottarsi  entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata l'istituzione
di apposito  Organismo,  avente  personalita'  giuridica  di  diritto
privato e ordinato in forma di associazione, cui  saranno  trasferite
le funzioni e competenze in materia  di  tenuta  del  Registro  unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonche' la vigilanza
sui soggetti iscritti nel registro medesimo.  Il  regolamento  potra'
prevedere,  nel  rispetto   dei   principi   di   semplificazione   e
proporzionalita', una revisione delle categorie  di  soggetti  tenuti
all'iscrizione  nel  Registro.  L'organismo   sara'   soggetto   alla
vigilanza dell'IVARP.  Il  regolamento  disciplinera',  altresi',  il
procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e  il  passaggio
al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria
all'IVARP con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori. 
39. La contabilita' dell'IVARP viene verificata da  revisori  esterni
cosi' come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto
del SEBC, fermi restando i controlli gia' esercitati dalla Corte  dei
Conti su ISVAP e COVIP, rispettivamente, ai sensi dell'art.  4  della
Legge 12 agosto1982, n. 576, cosi'  come  modificato  dall'art.  351,
comma 1,  del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e
dell'art. 18, comma 4, ultimo  periodo,  del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252. 
40. A decorrere dalla  data  dell'entrata  in  vigore  dello  Statuto
dell'IVARP sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e  17  della
legge 12 agosto 1982 , n. 576, l'art 18 della legge 5 dicembre  2005,
n. 252, fatta eccezione per il  comma  2,  per  il  comma  4,  ultimo
periodo, e per il comma 5, nonche' l'art. 13, comma 2, della legge  8
agosto 1995, n. 335. All'art. 19, comma 2, del decreto legislativo  5
dicembre 2005, n.  52,  le  parole  "In  conformita'  agli  indirizzi
generali del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e"  sono
soppresse. Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con le norme di cui ai precedenti articoli. 
41. A decorrere dalla data di cui al comma 40 del presente  articolo,
sono trasferite all'IVARP i poteri normativi attribuiti  al  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 4, comma 3,  lett.  a)
del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.  252,  nonche'  quelli
attribuiti al medesimo Ministro dall'art. 4, comma 3,  lett.  b),  ad
esclusione  di  quelli  relativi  ai  requisiti  di  onorabilita'   e
professionalita'  dei  componenti  degli  organi  collegiali  e   del
responsabile delle forme pensionistiche complementari. 
42. Dalla data di cui ai commi  40  e  41  e  fermo  restando  quanto
previsto  al  comma  40  del  presente  articolo,  ogni   riferimento
all'ISVAP o alla COVIP  contenuto  in  norme  di  legge  o  in  altre
disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVARP. Per  le
norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi  35  e
36, del presente articolo,  ogni  riferimento  all'ISVAP  si  intende
effettuato alla Consap Spa. 
43.  Le  disposizioni  adottate  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dall'ISVAP  e  dalla  COVIP  nell'esercizio  delle
funzioni e delle competenze trasferite all'IVARP  restano  in  vigore
fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVARP medesimo,  di  nuove
disposizioni nelle materie regolate. 
 
                           *** omissis ***
 
                              Art. 17. 
   Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni 
1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica imposti dagli obblighi europei necessari  al  raggiungimento
del pareggio di bilancio, le  province  sono  soppresse  o  accorpate
sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. 
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  il  Consiglio  dei   ministri   determina,   con   apposita
deliberazione, da adottare su proposta dei  Ministri  dell'interno  e
della  pubblica  amministrazione,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  i  criteri  per  la  riduzione   e
l'accorpamento  delle  province,  da  individuarsi  nella  dimensione
territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia.  Ai
fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina  vigente,
la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto
nazionale di statistica  relativi  all'ultimo  censimento  ufficiale,
comunque disponibili alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Sono fatte salve  le  province  nel
cui territorio si trova il comune capoluogo di  regione.  Sono  fatte
salve, altresi', le province confinanti solo con province di  regioni
diverse da quella di appartenenza e con una  delle  province  di  cui
all'articolo 18, comma 1. 
3. Il testo della deliberazione di cui al comma  2  e'  trasmesso  al
Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto  ordinario
o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed  enti
locali, i quali, entro quaranta giorni dalla  data  di  trasmissione,
deliberano  un  piano  di  riduzioni  e  accorpamenti  relativo  alle
province ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani  di
cui al primo periodo del presente comma,  costituenti  iniziative  di
riordino delle  province,  sono  trasmessi  entro  cinque  giorni  al
Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere  di
ciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4. 
4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, con atto legislativo di  iniziativa
governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base  delle
iniziative deliberate ai sensi del comma  3.  Se  a  tale  data  tali
deliberazioni in  una  o  piu'  regioni  non  risultano  assunte,  il
provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente  comma
e'  assunto  previo  parere  della  Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive  modificazioni,  che  si  esprime   entro   dieci   giorni
esclusivamente in ordine alla  riduzione  ed  all'accorpamento  delle
province ubicate nei territori delle regioni medesime. 
5. Le Regioni a statuto  speciale,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti
ai principi di cui al presente articolo, che  costituiscono  principi
dell'ordinamento  giuridico   della   Repubblica   nonche'   principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni
di cui al presente articolo non trovano applicazione per le  province
autonome di Trento e Bolzano. 
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo,
e fatte salve le funzioni di indirizzo  e  di  coordinamento  di  cui
all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.  214,  nel  rispetto  del
principio di sussidiarieta' di cui  all'articolo  118,  comma  primo,
della Costituzione, e in attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con  modificazioni,
dalla citata legge n. 214 del 2011,  sono  trasferite  ai  comuni  le
funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti
nelle materie di competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  ai
sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione. 
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'interno di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, previa intesa con  la  Conferenza  Stato-Citta'  ed
autonomie locali. 
8. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sulla  base   della
individuazione delle funzioni di cui al comma  7,  si  provvede  alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,  umane,
strumentali e organizzative  connessi  all'esercizio  delle  funzioni
stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni
interessati.  Sugli  schemi  dei  decreti,  per  quanto  attiene   al
trasferimento di risorse umane,  sono  consultate  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. 
9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni  trasferite  ai  sensi
del  comma  6  e'  inderogabilmente  subordinata  ed  e'  contestuale
all'effettivo trasferimento dei beni  e  delle  risorse  finanziarie,
umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime. 
10. All'esito della procedura di accorpamento,  sono  funzioni  delle
province  quali  enti  con  funzioni  di   area   vasta,   ai   sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: 
   a)  pianificazione  territoriale  provinciale   di   coordinamento
nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente,  per  gli  aspetti  di
competenza; 
   b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito  provinciale,
autorizzazione e  controllo  in  materia  di  trasporto  privato,  in
coerenza  con  la  programmazione  regionale   nonche'   costruzione,
classificazione e gestione delle  strade  provinciali  e  regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente. 
11. Restano ferme le funzioni di programmazione  e  di  coordinamento
delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo  117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione. 
12. Resta fermo che  gli  organi  di  governo  della  Provincia  sono
esclusivamente  il  Consiglio  provinciale  e  il  Presidente   della
Provincia,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma   15,   del   citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  nella  legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra  gli  enti
territoriali interessati,  conseguente  all'attuazione  del  presente
articolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo. 
 
                              Art. 18. 
Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle  province
                       del relativo territorio 
1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle  funzioni
amministrative, in attuazione  degli  articoli  114  e  117,  secondo
comma, lettera p), della Costituzione, le Province di  Roma,  Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna,  Firenze,  Bari,  Napoli  e  Reggio
Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione  delle  relative
citta' metropolitane, il 1°  gennaio  2014,  ovvero  precedentemente,
alla  data  della  cessazione  o  dello  scioglimento  del  consiglio
provinciale, ovvero  della  scadenza  dell'incarico  del  commissario
eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui  al
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  qualora  abbiano  luogo
entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui  agli
articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, nonche' agli articoli 23 e 24, commi 9 e  10,  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. 
2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della
provincia contestualmente soppressa  ai  sensi  del  comma  1,  fermo
restando il potere di iniziativa dei comuni  ai  sensi  dell'articolo
133,  primo  comma,  della  Costituzione.  Le  citta'   metropolitane
conseguono gli obiettivi del patto di stabilita'  interno  attribuiti
alle province soppresse. 
3. Sono organi della citta' metropolitana il consiglio  metropolitano
ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare un vicesindaco ed
attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al  primo
periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina  di
cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di  cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000.  Se  il  sindaco  del  comune
capoluogo  e'  di  diritto  il  sindaco  metropolitano,  non  trovano
applicazione agli organi della citta' metropolitana i citati articoli
52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco  del  comune
capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano  sono  svolte,  sino
all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal  vicesindaco
nominato ai sensi del primo periodo del presente  comma,  ovvero,  in
mancanza, dal consigliere metropolitano piu' anziano. 
4. Fermo restando che trova comunque applicazione  la  disciplina  di
cui all'articolo 51, commi 2 e 3,  nonche'  che,  in  sede  di  prima
applicazione, e' di diritto  sindaco  metropolitano  il  sindaco  del
comune  capoluogo,  lo  Statuto  della  citta'   metropolitana   puo'
stabilire che il sindaco metropolitano: 
   a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo; 
   b) sia eletto secondo le modalita' stabilite  per  l'elezione  del
presidente della provincia; 
   c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema
previsto dagli articoli 74 e 75 del citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1
del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla  legge  8  marzo
1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
5. Il consiglio metropolitano e' composto da: 
   a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane  con  popolazione
residente superiore a 3.000.000 di abitanti; 
   b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane  con  popolazione
residente superiore a 800.000 e  inferiore  o  pari  a  3.000.000  di
abitanti; 
   c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane. 
6. I componenti  del  consiglio  metropolitano  sono  eletti,  tra  i
sindaci  dei  comuni   ricompresi   nel   territorio   della   citta'
metropolitana,  da  un  collegio  formato  da  questi  ultimi  e  dai
consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalita'  stabilite  per
l'elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto  del
principio di rappresentanza delle minoranze. L'elezione del consiglio
metropolitano   ha   luogo   entro   quarantacinque   giorni    dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui  al
comma  4,  lettera  b),  contestualmente  alla  sua  elezione.  Entro
quindici giorni dalla  proclamazione  dei  consiglieri  della  citta'
metropolitana,  il  sindaco  metropolitano   convoca   il   consiglio
metropolitano per il suo insediamento. 
7. Alla citta' metropolitana sono attribuite: 
   a) le funzioni fondamentali delle province; 
   b) le seguenti funzioni fondamentali: 
      1)  pianificazione   territoriale   generale   e   delle   reti
infrastrutturali; 
      2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici, nonche' organizzazione dei servizi  pubblici  di  interesse
generale di ambito metropolitano; 
      3) mobilita' e viabilita'; 
      4)  promozione  e  coordinamento  dello  sviluppo  economico  e
sociale. 
8. Alla citta' metropolitana spettano: 
   a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della  provincia
soppressa, a cui  ciascuna  citta'  metropolitana  succede  a  titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi; 
   b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n.  68;  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme  restando
le risorse finanziarie e i beni  trasferiti  ai  sensi  del  comma  8
dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori  oneri
a carico del bilancio statale. 
9. Lo statuto metropolitano, da  adottarsi  da  parte  del  consiglio
metropolitano a maggioranza  assoluta  entro  sei  mesi  dalla  prima
convocazione: 
   a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di funzionamento
degli organi e di assunzione delle decisioni; 
   b) regola le forme di indirizzo  e  di  coordinamento  dell'azione
complessiva di governo del territorio metropolitano; 
   c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte  della  citta'
metropolitana e le modalita' di organizzazione e di  esercizio  delle
funzioni metropolitane, prevedendo  le  modalita'  con  le  quali  la
citta' metropolitana puo' delegare poteri e funzioni  ai  comuni,  in
forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio  con  il
contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie per il loro svolgimento; 
   d) puo' prevedere le modalita' con le quali i comuni facenti parti
della citta' metropolitana possono delegare compiti e  funzioni  alla
medesima; 
   e) puo' regolare le modalita' in base  alle  quali  i  comuni  non
ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con
la citta' metropolitana. 
10.  La  titolarita'  delle  cariche  di  consigliere  metropolitano,
sindaco  metropolitano  e  vicesindaco  e'  a  titolo  esclusivamente
onorifico  e  non  comporta  la  spettanza   di   alcuna   forma   di
remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza. 
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  al
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,  e
successive modificazioni, ed all'articolo  4  della  legge  5  giugno
2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le  Regioni  a
statuto speciale e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di  cui  al  presente
articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica. 
                           *** omissis ***
 

                             Titolo V

     Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di

                        carattere finanziario

                              Art. 21. 
                         Riduzione dell'iva 
1. All'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del  2011  convertito  con
legge n. 111 del 2011, e  successive  modifiche,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1-ter: 
      1) nel primo periodo, le parole: "1° ottobre 2012  fino  al  31
dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2013  fino
al 31 dicembre 2013"; 
      2) il secondo periodo e' abrogato; 
      3) nel terzo periodo le parole "sono ulteriormente incrementate
di 0,5 punti percentuali",  sono  sostituite  dalla  seguenti:  "sono
rispettivamente rideterminate nella  misura  dell'11  e  del  22  per
cento";. 
   b) al comma 1-quater: 
      1) sono soppresse le parole ", secondo e terzo periodo"; 
      2) le parole "30 settembre 2012", sono sostituite dalle parole:
"30 giugno 2013"; 
      3) le parole da "a 13.119 milioni di euro" sino alla  fine  del
comma, sono sostituite dalle seguenti "a 6.560 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2013". 
2. Con la legge di stabilita' per l'anno 2013 sono indicate le misure
di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica
previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge  n.  52  del
2012, e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o  riduzione
di  regimi  di  esenzione,  esclusione  e  favore  fiscale   previste
dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n.  98  del  2011
convertito con legge n. 111 del  2011.  I  risparmi  di  spesa  e  le
maggiori entrate derivanti dal primo periodo  concorrono,  unitamente
ai  risparmi  di  spesa  derivanti  dai  regolamenti   di   riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici  statali,
nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,  di
cui  all'articolo  12  del  presente  decreto,  al  fine  di  evitare
l'aumento,  dal    luglio  2013,  delle   aliquote   iva   previsto
dall'articolo 40, comma 1-ter, del citato decreto  legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n.111 del 2011, come modificato dal comma 1.
 
                           *** omissis ***
 
                              Art. 23. 
Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili 
1. Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro  da
destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto  merci.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  le  risorse
sono ripartite per le esigenze del settore. 
2. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  commi  da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2013  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  23  aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno  2010,
si applicano anche all'esercizio finanziario 2013  e  i  termini  ivi
stabiliti  relativamente  al  predetto  esercizio  finanziario   sono
aggiornati per gli anni: da 2010 a 2011, da 2011 a 2012,  da  2012  a
2013 e  da  2013  a  2014.  Le  risorse  complessive  destinate  alla
liquidazione  della  quota  del  5  per  mille  nell'anno  2013  sono
quantificate  nell'importo  di  euro  400  milioni.  Le   somme   non
utilizzate entro il 31  dicembre  di  ciascun  anno  possono  esserlo
nell'esercizio successivo. 
3. Per le finalita' di cui alla legge 29  luglio  1991,  n.  243,  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013. 
4.  La  dotazione  del  Fondo  di  intervento  integrativo   per   la
concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio
da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio  1992,  n.
147, e' incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013 
5. Al fine di assicurare la prosecuzione  degli  interventi  previsti
dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
autorizzata la spesa di 103 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2013. 
6. Ai  fini  della  proroga  per  l'anno  2013  della  partecipazione
italiana a missioni internazionali, la dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013. 
7. Al fine di assicurare la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere  dal    gennaio  2013,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2013.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni  di
euro per l'anno 2013, con specifica destinazione  di  67  milioni  di
euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di
cui al comma 74 e di cui al comma  75  del  citato  articolo  24  del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009 
8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,  comma  1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
700 milioni di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  tra  le  finalita'  di  cui
all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  come
indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con  esclusione  delle
finalita'  gia'  oggetto  di  finanziamento  ai  sensi  del  presente
articolo,  nonche'  per  interventi  in  tema  di  sclerosi  laterale
amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca  e
assistenza domiciliare dei malati, ai sensi  dell'articolo  1,  comma
1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
9. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, per
gli interventi connessi alle eccezionali avversita' atmosferiche  che
hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012; 
10. Agli oneri derivanti dal comma 9  si  provvede,  quanto  ad  euro
4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio  1985,  n.  222
relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e,  quanto  ad  euro
4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011  n.  183,  di
cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille  del  gettito
IRPEF in base alle scelte del contribuente. 
11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  connessi
al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa umanitaria, dichiarata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e  successivamente  prorogata
fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 ottobre 2011, e'  autorizzata  la  spesa  massima  di  500
milioni di euro, per l'anno 2012,  da  iscrivere  su  apposito  fondo
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, anche al fine di far  fronte  alle  attivita'  solutorie  di
interventi urgenti gia' posti in essere. Con ordinanze del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, adottate, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e'  individuato
l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di  rispettiva
competenza alla Protezione civile ovvero  direttamente  al  Ministero
dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le  somme  non
utilizzate nell'esercizio possono esserlo in  quello  successivo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della  scadenza
del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, commi  4-ter
e  4-quater,  della  citata  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  si
provvedera' a regolare la chiusura dello stato  di  emergenza  ed  il
rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno
e  delle   altre   amministrazioni   competenti,   degli   interventi
concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale. 
 
                           *** omissis ***
 
                              Art. 25. 
                          Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 

FINE TESTO