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Roma, 11 luglio 2012
Circolare n. 171/2012
Oggetto: Funzione Pubblica – Misure per la revisione
della spesa pubblica – Decreto Legge 6.7.2012, n.95, su S.O. alla G.U. n.156
del 6.7.2012.
Si evidenziano
alcune disposizioni del decreto legge sulla spending review indicato in oggetto, di
particolare interesse per le imprese.
Appalti pubblici aperti alle PMI (art.1 c.2) –
Nell’ambito delle disposizioni per la riduzione della spesa per gli acquisti di
beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, è stato previsto che i
criteri di partecipazione alle gare di appalto pubblico non debbano mai
escludere le piccole e medie imprese; a tal fine sono ritenuti illegittimi
criteri che fissino, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al
fatturato aziendale.
Imposta di registro sulle concessioni demaniali (art.3 c.16) – E’
stata introdotta a favore dei concessionari di beni demaniali la possibilità di
versare l’imposta di registro annualmente, commisurandola al canone annuo della
concessione; finora, viceversa, il versamento dell’imposta poteva avvenire solo
in un’unica soluzione al momento della registrazione dell’atto, con riferimento
al costo complessivo della concessione.
Riordino delle Prefetture (art.10 c.1-4) –
Sono state assegnate maggiori funzioni alle prefetture le quali diventano
organi di rappresentanza unitaria dello Stato e non più solo del Governo.
Organismi collegiali (art.12 c.20) – Gli
organismi collegiali operanti presso le Pubbliche Amministrazioni vengono ad
essere soppressi man mano che giungono a scadenza e la loro attività viene
trasferita in capo alle relative Amministrazioni.
Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali (art.12
c.78-79) – L’Agenzia, nata dallo
spacchettamento dell’Anas stabilito con il d.l. n.98/2011, e avente la funzione
di programmare la costruzione di nuove strade statali e di controllare i
concessionari autostradali, dovrà essere operativa per la fine del prossimo
mese di settembre, pena la sua soppressione e il trasferimento delle relative
funzioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tariffe dell’autotrasporto (art.12 c.80) –
Inopinatamente sono state inasprite le sanzioni per la mancata applicazione
delle tariffe ex articolo 83 bis, sanzioni applicabili solo nel caso di
contratti verbali; in particolare, è stata introdotta una pena pecuniaria pari
al doppio della differenza tra la tariffa e l’importo fatturato; per i ritardati
pagamenti delle fatture di trasporto oltre i 90 giorni, indipendentemente dalla
forma del contratto, è stata introdotta una sanzione pari al 10 per cento del
corrispettivo non pagato, con un minimo di 1.000 euro. Le sanzioni sono
irrogate dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate
in occasione dei controlli in azienda.
Riordino del Comitato Centrale per l’Albo
degli autotrasportatori (art.12 c.81-86) – Dal 2013 il Comitato Centrale
dell’Albo degli autotrasportatori opererà come centro di costo nell’ambito del
Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti. La carica del
Presidente e di un Vice Presidente saranno ricoperte da dirigenti ministeriali.
Per il 2012 lo stanziamento assegnato al Comitato per le iniziative in materia
di sicurezza della circolazione è ridotto di 1,5 milioni di euro; stessa
riduzione è prevista per gli anni 2013 e 2014.
Accorpamento di Isvap e Covip (art.13 c.1-39) –
E’ stato istituito il nuovo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul
risparmio previdenziale – IVARP – cui vengono attribuite le funzioni finora
svolte dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dalla Commissione
di vigilanza sui fondi pensione.
Accorpamento delle province (artt.17 e 18) – Il
Consiglio dei Ministri deve deliberare a breve i criteri per la riduzione e
l’accorpamento delle province da individuarsi nella dimensione territoriale e
nella popolazione residente in ciascuna provincia. Le province di Roma, Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria entro
il 2014 devono trasformarsi da province in “città metropolitane” con minori
spese di funzionamento, anche in termini di organi di amministrazione.
Aliquote Iva (art. 21) – La
decorrenza dell’incremento di due punti percentuali delle aliquote del 10 e del
21 per cento è stata posticipata all’1 luglio 2013 (in precedenza 1 ottobre
2012); dall’1 gennaio 2014 le aliquote sono rispettivamente rideterminate nella
misura dell’11 e del 22 per cento.
Misure a favore dell’autotrasporto (art. 23 c.1) – Il
decreto conferma per l’anno 2013 lo stanziamento di 400 milioni di euro per
misure a favore delle imprese di autotrasporto.
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Daniela
Dringoli |
Allegato
uno |
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Responsabile
di Area |
D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
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S.O. alla G.U. n.156 del 6.7.2012
(fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica coninvarianza dei servizi ai cittadini. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EMANA il seguente decreto-legge:
Titolo I
Disposizioni di carattere
generale
Art. 1. Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure 1. I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati inviolazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso glistrumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sononulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa diresponsabilita' amministrativa. Ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo,ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nelcontratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramitealtra centrale di committenza a condizioni economiche piu'favorevoli. 2. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da nonescludere le piccole e medie imprese. Sono pertanto illegittimi icriteri the fissano, senza congrua motivazione, limiti di accessoconnessi al fatturato aziendale. L'articolo 11, comma 6 del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98 e' abrogato. 3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specificanormativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cuiall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate daConsip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancoradisponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento diautonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contrattiaventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti acondizione risolutiva nel caso di disponibilita' della dettaconvenzione. 4. Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163 e' aggiunto infine il seguente periodo: "In alternativa,gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso glistrumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali dicommittenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cuiall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercatoelettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207". 5. All'articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163 il secondo periodo e' soppresso. 6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazionerealizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi diConsip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso
delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositiaccordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con ConsipS.p.A.. 7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alleamministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento dellafinanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inseritenel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, comeindividuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensidell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totalepartecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute adapprovvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti diacquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. edalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite aisensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energiaelettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibiliper riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. 8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sononulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa diresponsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo,ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma7 e quello indicato nel contratto. 9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentitala Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendoconto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, dellivello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristichedel mercato e della rilevanza del valore complessivo stimatoulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano iprecedenti commi 7 e 8. 10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissariostraordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delleconvenzioni. 11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 deldecreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a., senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elencodelle centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi aicontratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decretodi natura non regolamentare del Ministro dell'economia e dellefinanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. edalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26,comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire a ConsipS.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso delladurata della rispettiva convenzione e dei relativi contrattiattuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nellaconvenzione che trovera' applicazione nei relativi contrattiattuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazioneche Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano suirelativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione. 13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato uncontratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere inqualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazioneall'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni eprevio pagamento delle prestazioni gia' eseguite oltre al decimodelle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto contoanche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, iparametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensidell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488successivamente alla stipula del predetto contratto sianomigliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato el'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consips.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dicui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il dirittodi recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso aisensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventualiclausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato eserciziodel detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne da'comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno,ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e delpatrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio1994, n. 20. 14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenzaregionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge27 dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cuiall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi duratafino al 30 giugno 2013 con gli operatorie economici che abbianopresentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure eche offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare ilraggiungimento del punteggio complessivo attributo all'offertapresentata dall'aggiudicatario della relativa procedura. 15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 dellalegge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto legge, siapossibile ricorrere nonche' con riferimento alle convenzioni di cuiall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in cuile relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre2012, le quantita' ovvero gli importi massimi complessivi iviprevisti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovveroall'importo originario, fatta salva la facolta' di recessodell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente,dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione. 16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 e'prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durataprevista nelle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha facolta'di recesso, da esercitarsi secondo le modalita' di cui al precedentecomma 15 17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dellaConsip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico
di eprocurement realizzato a supporto del Programma dirazionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quantoprevisto al successivo comma 18. 18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzionicon il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistemainformatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazionedelle procedure che la medesima svolge in qualita' di centrale dicommittenza a favore delle pubbliche amministrazioni. 19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e la trasparenzadei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi costi, ilMinistero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di ConsipS.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle proceduredi dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del Presidentedella Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidentedella Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche mediantel'impiego di strumenti telematici. 20. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure dialienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministerodell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsientro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sonostabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica nonche' le modalita' diversamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per lariassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei
Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventidelle dismissioni, per la destinazione a progetti innovatividell'amministrazione che effettua la dismissione. 21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorreredall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni eservizi per gli importi indicati nell'allegato 1 del presentedecreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili neisingoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministerorelativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gliaccantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilita'finanziarie dei capitoli interessati. 22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre unadifferente ripartizione della riduzione loro assegnata nell'ambitodegli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21. 23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano ledisposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto daicommi 5 e 24. 24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti: "l-ter)forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente perl'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu'elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte voltealla prevenzione del rischio medesimo. l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito
delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficioa cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, larotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali odisciplinari per condotte di natura corruttiva.". 25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole:"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" sono sostituitedalle seguenti: "Dipartimento dell'amministrazione generale, delpersonale e dei servizi". 26. Il ministero della giustizia adotta misure volte allarazionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi diintercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi noninferiori ad 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed euro 40 adecorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degliuffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per lespese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi noninferiori ad euro 35 milioni per l'anno 2012 ed euro 70 milioni adecorrere dall'anno 2013, nonche' delle procedure di acquisto deibeni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo dipolizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5milioni per l'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi dicui al comma 21. *** omissis *** Art. 3. Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive 1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica etenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degliobiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalladata di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degliindici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica alcanone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economicoconsolidato della pubblica amministrazione, come individuatedall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita'indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' ela borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili perfinalita' istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.296 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 10, lett. b) le parole «relativamente agliimmobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per larealizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensidell'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;» sonosostituite dalle seguenti «nonche' gli enti locali di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente agli immobili aglistessi in uso per finalita' istituzionali;» b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata All'articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sonoapportate le seguenti modifiche: a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli stessi enti.» e'aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concedono alleAmministrazioni dello Stato, per le finalita' istituzionali di questeultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.» 3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore delpresente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facolta' direcedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga aitermini di preavviso stabiliti dal contratto. 4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento aicontratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a usoistituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, comeindividuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensidell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) i canoni di locazionesono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2013 della misura del 15 percento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone dilocazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso aisensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventualiclausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recessodel locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi inessere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore dellepresenti disposizioni. Il rinnovo del rapporto di locazione e'consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni: a) disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per ilpagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periododi durata del contratto di locazione; b) permanenza per le Amministrazioni delle Stato delle esigenzeallocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei pianidi razionalizzazione di cui ai sensi all'articolo 2, comma 222, dellalegge 23 dicembre 2009,n. 191, ai piani di razionalizzazione ove gia'definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed accorpamento dellestrutture previste dalle norme vigenti. 5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), irelativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenzadalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; leAmministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocativealternative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario e nelrispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorsefinanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e deicosti d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenzada parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco dicui al primo periodo del presente comma e degli enti pubblicivigilati dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, peri quali la proprieta' ha esercitato il diritto di recesso allascadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deveessere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa conil Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia deldemanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui alprimo periodo del presente comma deve essere autorizzata dall'organodi vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione e' trasmessaall'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica edeconomica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione egli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionaledella Corte dei conti. 6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobiliad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione acura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzionedel 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, fermarestando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all'articolo2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito deipiani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche' in quelli diriorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle normevigenti. 7. Le disposizioni del presente comma non si applicano in via direttaalle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitarionazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio aifini del coordinamento della finanza pubblica. 8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi comunidi investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'articolo 4del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma222, sono aggiunti i seguenti commi: "222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguitadalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando glistessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorseumane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimentocompreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioniinteressate pongono in essere entro 90 giorni dalla data dipubblicazione del presente decreto piani di razionalizzazione deglispazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Detti piani devono esserecomunicati all'Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazionicomunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ilrapporto mq/addetto scaturente dagli indicati piani dirazionalizzazione dalle stesse predisposti. In caso di nuovacostruzione o di ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addettoe' determinato dall'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2012.Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguitidalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione deglispazi e' dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione delbilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stataverificata e accertata con decreto del Ministero dell'economia edelle finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, peressere destinati alla realizzazione di progetti di miglioramentodella qualita' dell'ambiente di lavoro e di miglioramento delbenessere organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani dirazionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazionee razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenutein considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degliassetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presentedecreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio a cui leRegioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza,adeguano i propri ordinamenti. 222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazionee ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazidestinati all'archiviazione della documentazione cartacea, leAmministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno,con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. In assenzadi tale attivita' di cui al presente comma le Amministrazioni nonpossono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesaprevisti dal sesto periodo del precedente comma 222 bis. Le predetteAmministrazioni devono comunicare annualmente all'Agenzia del demaniogli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura dicui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo diriunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archividi deposito delle Amministrazioni". 10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesapubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel contoeconomico consolidato della pubblica amministrazione, comeindividuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto previstodall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertitocon legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio,entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili oporzioni di essi di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire laverifica della idoneita' e funzionalita' dei beni ad essereutilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per leproprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del Demanio, verificata,ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 dellalegge n. 191 del 2009, la rispondenza dei predetti immobili alleesigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne da'comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento deipredetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua lasegnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti.La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai sensi delcitato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali gliEnti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del30 per cento del valore locativo congruito dalla competenteCommissione di congruita' dell'Agenzia del demanio di cuiall'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui aldecreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inseritoil seguente: " 4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di cuiai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto alcontrollo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, sonodefiniti i contenuti essenziali nonche' le eventuali condizioni eclausole di garanzia dei diritti dello Stato, dei contratti dicompravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o notarile,tra l'amministrazione della Difesa e gli acquirenti. I contrattiproducono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, esono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Cortedei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezzae sulla efficacia della gestione". 12. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "L'Agenzia del demanio,al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,lettere a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambititerritoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settoreindividuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosidi societa' a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi omaggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi mediantetali operatori e' curata, previa sottoscrizione di appositaconvenzione quadro, dalle strutture del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero,in funzione della capacita' operativa delle stesse strutture,dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli interventi gestitidalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasportisono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistemadelle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale delloStato, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 30giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestitidall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalita'previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori coni quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche per gliinterventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardantiil Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attivita'culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordiquadro e' data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia deldemanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti conle convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazionedelle proprie strutture periferiche, in particolare individuandoall'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allosvolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del demanio e diquelle previste dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 98del 2011, dotato di idonee professionalita'." b) al comma 7, primadelle parole: "restano esclusi dalla disciplina del presente comma ibeni immobili riguardanti il Ministero della difesa" sono aggiunte leparole "Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersidegli accordi quadro di cui al comma 5". c) al comma 2, lettera d), dopo le parole "gli interventi dipiccola manutenzione" sono aggiunte le parole: "nonche' quelli attiad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al DecretoLegislativo 9 aprile 2008, n. 81". 13. L'Agenzia del demanio puo' destinare quota parte dei propri utilidi esercizio all'acquisto di immobili per soddisfare esigenzeallocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stessele condizioni recate dal primo periodo del comma 3 del presentearticolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla base dei piani dirazionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12, comma 1, deldecreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio2011, n. 111. 14. Al fine di consentire agli operatori economici il piu' efficaceutilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del decretolegge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dallalegge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni,al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: "per un periodonon superiore a cinquanta anni" b) al comma 2, dopo le parole "Ministero dell'economia e dellefinanze" sono aggiunte le seguenti "- Agenzia del demanio" c) il comma 3 e' cosi' sostituito: "Ai Comuni interessati dalprocedimento di cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata dellaconcessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per cento delrelativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, aiComuni e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al 50 percento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzionedovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dellerelative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessariealla riqualificazione e riconversione. Tale importo e' corrispostodal concessionario o dal locatario all'atto del rilascio odell'efficacia del titolo abilitativo edilizio." d) il comma 5 e' cosi' sostituito: "I criteri di assegnazione e lecondizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presentearticolo sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia deldemanio, prevedendo espressamente: a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutatosulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca dellaconcessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dalcontratto di locazione nei casi previsti dal contratto; b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica iniziativa divalorizzazione, di subconcedere le attivita' economiche o di serviziodi cui al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dalpresente articolo non si applica, pertanto, il divieto di cuiall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblican. 296 del 13 settembre 2005." 15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole "o fondi immobiliari." sono aggiunte le seguenti parole: "Allesocieta' di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali,
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131, 134, 137, 138 e139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". 16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del Decreto delPresidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alleconcessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato,fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, delmedesimo decreto. 17. All'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies, infine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nell'ambito dellaliquidazione del patrimonio trasferito, la proprieta' degli immobiliutilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia e dellefinanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del trasferimentoe' costituito dalla proprieta' di beni immobili dello Stato, divalore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia delDemanio, previa intesa con le societa' di cui al comma 16-ter. Conseparato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata invigore del presente provvedimento, sono regolati i rapporti tra leparti interessate". 18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cuiall'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beniimmobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale,di altri soggetti pubblici. 19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011,n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,n. 14, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite dalle seguenti:"30 settembre 2012" *** omissis *** Art. 10. Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio 1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo assume ladenominazione di Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato eassicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa deglialtri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni dirappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. 2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aisensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capoalle Prefetture - Uffici territoriali dello Stato di tutte lefunzioni di competenza delle Prefetture, si provvedeall'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni dellaPrefettura - Ufficio territoriale dello Stato connessi all'eserciziodelle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme generaliregolatrici della materia: a) contenimento della spesa pubblica; b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambitoterritoriale di competenza delle Prefetture - Uffici territorialidello Stato e degli altri uffici periferici delle pubblicheamministrazioni dello Stato, gia' organizzati su base provinciale,salvo l'adeguamento dello stesso ambito a quello della citta'metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilita' diindividuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambititerritoriali per eccezionali esigenze connesse alla tuteladell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico,nonche' alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali; c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria delloStato, individuazione di modalita', anche ulteriori a quelle di cuiall'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esuccessive modificazioni, per assicurare, su scala provinciale,regionale o sovraregionale, l'ottimale esercizio coordinatodell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato; d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistichee strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazionedello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolareriferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo digestione, di economato, di gestione dei sistemi informativiautomatizzati, di gestione dei contratti, nonche' utilizzazione invia prioritaria di beni immobili di proprieta' pubblica, in modo daassicurare la riduzione di almeno il 10 per cento della spesasostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni; e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presentecomma, con riferimento alle risorse che non risultano piu' adibiteall'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitarioda parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione delloStato: 1) assegnazione, da parte delle amministrazioni diappartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovverocollocamento in mobilita' delle relative unita' ai sensi degliarticoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni; 2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione diquelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'eserciziounitario di ciascuna di tali funzioni. 3. Il regolamento di cui al comma 2 e' adottato su proposta delMinistro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione ela semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, diconcerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema diregolamento, previo parere della Conferenza unificata, e' trasmessoalle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competentiCommissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giornidalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione deipareri, il regolamento puo' essere comunque adottato. Al fine dievitare soluzioni di continuita' nell'integrazione dei sistemiinformativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delleFinanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo dellegrandezze finanziarie e della spesa pubblica in particolare, lacompetenza sulle infrastrutture informatiche e sui relativi sistemiapplicativi in uso alle Ragionerie Territoriali dello Stato rimaneattribuita al Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale edelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione delpresente articolo sono esclusi gli uffici di sanita' marittima, aereae di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli ufficiveterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari, *** omissis *** Art. 12. Soppressione di enti e societa' 1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigoredel presente decreto. 2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA lefunzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo11 decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all'Ente risile competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette.Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia' svolte dall'ex INCA. 3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministroper le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con ilMinistro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e conil Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sonoindividuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite,rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi. 4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito deltrasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene iltrattamento economico, giuridico e previdenziale del personale delcomparto ricerca, e' ridotto del 10 per cento, con esclusione delpersonale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporantisubentrano nella titolarita' fino alla loro naturale scadenza. 5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigoredel presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensidell'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e'posto in mobilita' ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. 6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti gia' in capoall'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, e' delegatoallo svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione, ivicomprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conticorrenti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti finoalla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunquenon superiore a dodici mesi. 7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementarel'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi resi alleimprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni dicoordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo alfinanziamento della politica agricola comune sono svolte dalMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali che agiscecome unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti dellaCommissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e alFEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione,del 21 giugno 2006. 8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previstedalla vigente normativa. 9. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministroper le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con ilMinistro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e conil Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sonoindividuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocatepresso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, ladotazione organica di AGEA attualmente esistente e' ridotta del 50per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 percento per il personale dirigenziale di seconda fascia e,conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo. 10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari eforestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze econ il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazionee' approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramentodel personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensidell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n. 400 del 1988, ilMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali adegua lapropria dotazione organica sulla base delle unita' di personaleeffettivamente trasferito e la propria organizzazione. 11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricolealimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonche'quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle vocifisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. Nelcaso in cui il trattamento economico risulti piu' elevato rispetto aquello previsto per il personale del Ministero politiche agricolealimentari forestali e' attribuito per la differenza un assegno adpersonam riassorbile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella titolarita'dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza. 12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo cherimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui alcomma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica dellastessa Agenzia. 13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gliorgani dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta allavigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali, sono: a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di altaprofessionalita' e conoscenza del settore agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti. 14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali. L'incarico ha la durata massima ditre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile conaltri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita'professionale privata. 15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari eforestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presentedecreto, e' adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sonodeterminati il compenso del direttore e dei componenti del collegiodei revisori. 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cuiai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del1999 incompatibili con il presente articolo e dalla data di entratain vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decretolegislativo. 18. Dalle disposizione del presente articolo non derivano nuovi omaggiori oneri per il bilancio dello Stato. 19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazionee soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonche' distrutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamentiprevisti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sonoemanati, anche sulla base delle proposte del commissariostraordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012,su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministrovigilante. Sino al 31 dicembre 2012 non si applicano i commi 635 e638 del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007. 20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegialioperanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga aisensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono definitivamentetrasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambitodelle quali operano 21. Alla data di entrata in vigore del presente decreto l'organismodi indirizzo, istituito dall'articolo 2, comma 118, della legge 23dicembre 2009, n. 191 e' soppresso. Le relative funzioni sonoesercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla basedi specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 22. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese dimarzo di ciascun anno finanziario, rendicontano le somme erogate afavore dei comuni confinanti ai soli fini dello svincolo degliaccantonamenti effettuati in via temporanea dal Ministerodell'economia e delle finanze in applicazione dell'articolo 79, comma1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1972, n. 670. 23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 2,della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non e' soggetta alledisposizioni di cui agli articoli 68 del decreto legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, deldecreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissionee' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di compensi,comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese. 24. La Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dellospettacolo - ARCUS Spa, di seguito denominata «Societa'», costituitaai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, comesostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, esuccessive modificazioni, e' posta in liquidazione. 25. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con ilMinistro delle infrastrutture e dei trasporti e' nominato uncommissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazionedella Societa' e di portare a conclusione esclusivamente le attivita'in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo 60,comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le quali, alladata di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighigiuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono gia' statiindividuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari esono gia' stati contratti i relativi mutui. 26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre2013 e non e' prorogabile. Per lo svolgimento dei propri compiti ilCommissario liquidatore si avvale della struttura e del personaledella Societa' e non puo' procedere a nuove assunzioni, neanche perla sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. Icontratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa,di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato,nonche', in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica
aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche atempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati dalCommissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. Isuddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per unadurata superiore al termine originariamente previsto e non sono, inogni caso, rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatoreprovvede, entro il 31 dicembre 2013, all'estinzione e allaconseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonche'dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato delpersonale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in serviziopresso la societa'. 27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Societa' sonotrasferiti al Ministero per i beni e le attivita' culturali chesubentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi gia' facenticapo alla Societ. Le disponibilita' finanziarie residue sono versateall'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate adapposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzionedegli interventi gia' contrattualizzati ed eventualmente non conclusial 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da realizzare secondole modalita' di cui al comma 30. I contributi pluriennali di cuiArcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora
perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dalpredetto Ministero in erogazione diretta per le finalita' di cui alcomma 30 e secondo la procedura ivi prevista. 28. Alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo siapplicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice civilein materia di liquidazione delle societa' di capitali. 29. All'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111nell'ultimo periodo, dopo le parole: "Dall'anno 2012" sono aggiuntele seguenti: "fino all'anno 2016". 30. A decorrere dall'anno 2012, le risorse di cui all'articolo 32,comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono assegnate,secondo le modalita' ivi previste, al Ministero per i beni e leattivita' culturali e destinate alla realizzazione di progetti di
assoluta rilevanza nazionale ed internazionale per la tutela, laconservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, per lapromozione e la realizzazione di attivita' culturali di paririlevanza, nonche' alla realizzazione di infrastrutture destinatealla valorizzazione e alla fruizione di detti beni. Il Ministrodell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto aventenatura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita'culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per laprogrammazione delle risorse di cui al presente comma. 31. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia di cui aldecreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 e successivemodificazioni, di seguito denominata: "Fondazione", e' soppressa. Alfine di razionalizzare e rendere piu' efficace ed efficiente losvolgimento delle funzioni, di preminente interesse generalenell'ambito della formazione specialistica avanzata del settorecinematografico, nonche' della tutela, salvaguardia, conservazione,valorizzazione e diffusione culturale del patrimonio cinematograficoe audiovisivo, gia' svolte dalla Fondazione, e' istituito, presso ilMinistero per i beni e le attivita' culturali, il Centro sperimentaledi cinematografia, quale Istituto centrale ai sensi e per gli effettidell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, di seguitodenominato: "Istituto". L'Istituto afferisce alla Direzione generaleper il cinema ed e' posto sotto la vigilanza della medesima Direzionegenerale. Ad esso si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15 deldecreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,successive modificazioni. L'incarico di direzione dell'Istituto e'conferito dal Direttore generale per il cinema, ai sensi del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Adecorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto enelle more della costituzione degli organi dell'Istituto, ilDirettore generale per il cinema assicura la continuita' dellagestione amministrativa e della didattica ed a tal fine svolge lefunzioni dei cessati organi amministrativi della Fondazione. 32. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni e'aggiunta la seguente lettera: "g-bis) il Centro sperimentale dicinematografia.". 33. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata econtinuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempodeterminato, nonche', in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia naturagiuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali,anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove nonconfermati dal Direttore generale per il cinema entro novanta giornidalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restandoquanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto subentra in tutti irapporti giuridici attivi e passivi gia' facenti capo alla Fondazionee ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dellamedesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, adeccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gliistituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoroprevisti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sonoinquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attivita'culturali, previo espletamento di apposita procedura selettiva diverifica dell'idoneita', sulla base di apposite tabelle dicorrispondenza approvate con uno o piu' decreti del Ministro per ibeni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dellapubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministrodell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attivita'culturali provvede ad adeguare le proprie dotazioni organiche inmisura corrispondente al personale effettivamente trasferito. Idipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economicofondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento,limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui taletrattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per ilpersonale del Ministero per i beni e le attivita' culturali, e'attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile coni successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 34. Le funzioni svolte dalla Cineteca nazionale, nonche' le inerentirisorse finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapportigiuridici attivi e passivi, sono trasferiti, con il decreto previstodal comma 35 alla s.r.l. Istituto Luce Cinecitta', di cuiall'articolo 14, commi da 6 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,alla quale, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui alcomma 35, si applicano le previsioni dell'articolo 24 del decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.Presso la medesima Societa' sono, altresi', trasferiti i dipendenti atempo indeterminato della Fondazione, adibiti alla Cinetecanazionale, individuati con il medesimo decreto di cui al comma 35, adeccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gliistituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoroprevisti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 35. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per ibeni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate lerisorse umane, finanziarie e strumentali appartenenti alla CinetecaNazionale, nonche' le partecipazioni societarie detenute dallaFondazione, da trasferire a titolo gratuito a Istituto LuceCinecitta' s.r.l. Con convenzione stipulata entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzionegenerale per il cinema, l'Istituto e l'Istituto Luce Cinecitta's.r.l. definiscono le modalita' con le quali e' assicurato il pienoutilizzo, a titolo gratuito, del patrimonio e delle attivita' dellaCineteca Nazionale, da parte dell'Istituto nei propri programmiformativi, didattici e culturali. 36. Tutte le operazioni compiute in attuazione del presente articolosono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligoe onere tributario comunque inteso o denominato. 37. A far data dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, e' abrogato il decreto legislativo18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni. 38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi di cuiall'articolo 15, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, e'soppresso. Le funzioni e i compiti, nonche' le risorse di personale,finanziarie e strumentali, dell'Istituto centrale per i beni sonori eaudiovisivi sono trasferite alla competente Direzione generale delMinistero per i beni e le attivita' culturali. All'articolo 15, comma1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, e successive modificazioni, la lettera g) e' soppressa. 39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondoperiodo e' aggiunto il seguente: "L'incarico del commissario non puo'eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per motivateesigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorsotale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad esseresvolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.". 40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismied enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigoredel presente decreto, qualora alla medesima data il commissario siain carica da piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorsoun anno dalla predetta data e l'amministrazione competente permateria ai sensi della normativa vigente subentra nella gestionedelle residue attivita' liquidatorie. 41. L'Ente nazionale per il microcredito di cui all'articolo 8, comma4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge12 luglio 2011, n. 106, e' soppresso e i relativi organi decadono,fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43. 42. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dellosviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che esercita ipoteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazionedell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvedealla liquidazione delle attivita', all'estinzione delle passivita' ealla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigentedelegato e' individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppoeconomico e il relativo incarico costituisce integrazionedell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito aisensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economicocomplessivo. 43. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressioneassicura il controllo delle attivita' del dirigente delegato. Entro30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ilbilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato dagli organiin carica alla data di cessazione dell'ente, corredatodall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in caricaalla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso perl'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministerodell'economia e delle finanze. Il bilancio da' evidenza dellecontabilita' separate attivate per la gestione delle risorse
comunitarie e dei fondi corrisposti all'ente da altri soggettipubblici o privati. I compensi, indennita' o altri emolumenticomunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti ai componentidegli organi dell'ente soppresso fino agli adempimenti previsti dalpresente comma e comunque non oltre 30 giorni dalla data disoppressione. 44. Le convenzioni in essere tra l'ente e le amministrazioni ed entipubblici e privati sono risolte alla data dell'entrata in vigore delpresente decreto. Le amministrazioni e gli enti interessatidefiniscono con il dirigente delegato di cui al comma 42 le relativependenze finanziarie. Il Ministro dello sviluppo economico, condecreto di natura non regolamentare, su proposta del dirigentedelegato, individua i soggetti e le modalita' di trasferimento deiprogrammi e progetti comunitari, al fine di garantire l'adempimentodegli obblighi assunti in sede comunitaria. 45. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratto dilavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'entealla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sonotrasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, alMinistero dello sviluppo economico che provvede corrispondentementead incrementare la propria dotazione organica. 46. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata econtinuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavorosubordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressionedell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivoall'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, ildirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia, non oltrel'originaria scadenza, per far fronte alle attivita' previste dalcomma 42. 47. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestionedel dirigente delegato di cui al comma 42 e le risorse finanziariedisponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell'entesoppresso sono versate all' entrata del bilancio dello Stato; lerisorse allocate nello stato di previsione del Ministero dellosviluppo economico costituiscono economie del bilancio dello Stato.Le risorse strumentali dell'ente sono acquisite al patrimonio delMinistero dello sviluppo economico. 48. E' abrogato l'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e leeventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con lapresente disposizione. 49. L'Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" dicui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e'soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimentidi cui al comma 51. 50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dellosviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che esercita ipoteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazionedell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, eprovvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delleattivita' ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e' individuatotra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativoincarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico difunzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comportavariazioni del trattamento economico complessivo. 51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressioneassicura il controllo delle attivita' del dirigente delegato. Entro30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ilbilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato dagli organiin carica alla data di cessazione dell'ente, corredatodall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in caricaalla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso perl'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministerodell'economia e delle finanze. 52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dallanormativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcunaprocedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dellosviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza edell'attualita' dell'interesse pubblico allo svolgimento delleattivita', esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53. 53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero dellosviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore delpresente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favoredell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministrodello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituirenello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico esono destinate alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52. 54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato pressol'ente nazionale per il microcredito alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto, e' trasferito alMinistero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dellosviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e lasemplificazione e' approvata apposita tabella di corrispondenza perl'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento daadottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n.400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propriadotazione organica in misura corrispondente alle unita' di personaleeffettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personaletrasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene iltrattamento previdenziale in godimento. 55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economicofondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse econtinuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso incui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previstoper il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza unassegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramentieconomici a qualsiasi titolo conseguiti. 56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata econtinuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavorosubordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressionedell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivoall'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, ildirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non oltre l'originariascadenza per far fronte alle attivita' previste dal comma 50. 57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestionedel dirigente delegato di cui al comma 50 e' versato all'entrata delbilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sonoacquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico. 58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogatol'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e leeventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con lapresente norma. 59. La Fondazione Valore Italia di cui all'articolo 33 deldecreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23febbraio 2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto discioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, decadono,fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62. 60. Il commissario in carica, nominato con decreto del Ministro dellosviluppo economico in data 19 aprile 2012 ai sensi dell'articolo 25del codice civile, esercita i poteri del presidente e del consigliodi amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delleoperazioni della liquidazione delle attivita' ed estinzione dellepassivita' e alla definizione delle pendenze della fondazione
soppressa entro il termine del 31 dicembre 2012. A tal fine, e'istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppoeconomico un apposito Fondo al quale sono trasferite per esseredestinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla gestioneliquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della
Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dellosviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze. Il compenso dovuto al commissario e' determinato dalMinistro dello sviluppo economico. 61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verificaaltresi' la disponibilita' degli operatori del mercato a subentrare
nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizionepermanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per ilbilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazionedel Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativirapporti e attivita' in essere alla data del presente decreto. Incaso di mancato trasferimento entro la data del 31 dicembre 2012tutti i rapporti di cui e' parte la Fondazione si risolvono didiritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunquedenominata, per l'estinzione anticipata. 62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestionediretta del programma, oggetto di specifica convenzione con laFondazione, concernente la "Realizzazione del programma diagevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italianeper la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali",utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione edepositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorsesono versate all'entrate dello Stato per essere riassegnate adapposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministerodello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddettoprogramma secondo criteri e modalita' definite con decreto delMinistero dello sviluppo economico. 63. Le convenzioni in essere tra il Ministero e la fondazionesoppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve leprevisioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni casoa decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressioneassicura il controllo delle attivita' del commissario. Entro 15giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ilbilancio di chiusura della fondazione soppressa e' presentato dalcommissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economicoe al Ministero dell'economia e delle finanze. ed e' corredatodall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio da'evidenza della contabilita' separata attivata per la gestione dellaconvenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e lafondazione, concernente la realizzazione del programma di cui alcomma 62. I compensi, le indennita' o gli altri emolumenti comunquedenominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti finoagli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti dilavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso lafondazione alla data dell'entrata in vigore del presente decreto,sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvedecorrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica. 66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei ruoli delMinistero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dellosviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per lapubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministrodell'economia e delle finanze, previo espletamento di appositaprocedura selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di unatabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso lafondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svoltee dei titoli di servizio. Il predetto personale puo' esseredestinato, in tutto o in parte, a supporto delle attivita' delcommissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e61. 67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economicofondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse econtinuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso incui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previstoper il personale del Ministero, e' attribuito per la differenza unassegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramentieconomici a qualsiasi titolo conseguiti. 68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata econtinuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavorosubordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressionedella fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giornosuccessivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro taledata, il commissario puo' prorogarne l'efficacia non oltrel'originaria scadenza per far fronte alle attivita' previste daicommi 60 e 61. 69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestionedel commissario e le disponibilita' liquide costituenti il Fondo didotazione della fondazione, o comunque destinate alla realizzazionedell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versateall'entrate del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dellafondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppoeconomico. 70. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sonoabrogati il comma 61 nella parte in cui dispone l'istituzione di unfondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagnapromozionale straordinaria a favore del 'made in Italy', il comma 68,69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 el'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nellaparte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondoalle attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto legge 30 dicembre2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e leeventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con lapresente disposizione. 71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti dal Ministerodello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nelseguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessasottoscritte con il medesimo Ministero e' trasferita a titologratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui alcomma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti elo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia)ovvero ad una societa' dalla stessa interamente partecipata. Lasocieta' conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
derivanti dal trasferimento. 72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da PromuoviItalia alla societa' conferitaria i beni strumentali e, previosubentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempoindeterminato impiegato nello svolgimento delle attivita'; lasocieta' subentra altresi' in tutti i contratti di lavoro temporaneo
e per prestazioni professionali in essere alla data di entrata invigore del presente decreto. 73. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia appositoaccordo per l'individuazione della societa' conferitaria e delleattivita', dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel
quale sono individuate le modalita' e i criteri per la regolazionedei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo e'sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppoeconomico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1,comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005,n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, le parole "Il Ministero delle attivita' produttive" e "IlMinistro delle attivita' produttive" sono sostituite,rispettivamente, dalle parole "La Presidenza del Consiglio deiMinistri " e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". 75. L'incarico di commissario per la gestione delle societa'cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile,commissario liquidatore delle societa' cooperative sciolte per attodell'autorita' di cui all'articolo 2545-septiesdecies del codicecivile, commissario liquidatore delle societa' cooperative inliquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario liquidatore esercitapersonalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega aterzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegatoe' detratto dal compenso del commissario. 76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coattaamministrativa delle societa' cooperative nonche' la contestuale osuccessiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agliarticoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16marzo 1942, n. 267, e' adottato con decreto del Ministro dellosviluppo economico. 77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui alcomma 71, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri delcomitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri diliquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare delMinistro dello sviluppo economico, di concerto con Ministrodell'economia e delle finanze, che individua modalita' diremunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteripredeterminati di apprezzamento della economicita', efficacia edefficienza delle attivita' svolte, tenuto conto, per quantoapplicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificita'della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamentodei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazionedei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In ogni casola remunerazione dei commissari liquidatori non puo' essere superiorea quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto ." 78. All'articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216,convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalleseguenti: "30 settembre 2012" ed e' aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: "In caso di mancata adozione, entro il predetto termine,dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministridi cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111, l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e icompiti gia' attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012,che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sonocontestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentalirelative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarieautostradali di cui al medesimo comma 5."; b) al comma 6, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalleseguenti: "30 settembre 2012". 79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "in servizio dalla datain vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "inservizio alla data del 31 maggio 2012"; b) al comma 7, le parole: "31 luglio 2012" sono sostituite dalleseguenti: "30 settembre 2012". 80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A talefine nella fattura viene indicata, altresi', la lunghezza dellatratta effettivamente percorsa."; b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: "14. Ferme restando lesanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298,e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione dellenorme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativapecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato equanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis conseguela sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per centodell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00euro."; c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: "15. Le sanzioniindicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando generaledella Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate in occasionedei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.". 81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centraleper l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II deldecreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro dicosto nell'ambito del Centro di responsabilita' Dipartimento per itrasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti. 82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 deldecreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284,sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "a) unDirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conincarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelliprevisti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente dellaRepubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recanteriorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti",con funzioni di Presidente"; b) al comma 1, lettera b) le parole "dei quali il primo e' elettodal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalleseguenti: "dei quali il primo, responsabile dell'attivita'amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale diseconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre2008, n. 211"; c) al comma 1, lettera g) le parole "quattro rappresentanti" sonosostituite dalle seguenti: "un rappresentante per ciascuna". 84. Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore dal 1°gennaio 2013. 85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degliautotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza dellacircolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezioneambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1 - delbilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e'ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni dieuro per gli anni 2013 e 2014. 86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con ifondi disponibili, proseguira' in particolare gli interventinecessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previstidalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle inteseintercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti edil Ministero dell'interno. 87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedureconnesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenzanell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazionedel bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nominadi un commissario ad acta. 88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del2011, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2012". 89. Il Comitato amministratore della forma di previdenzacomplementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4 deldecreto ministeriale 30 gennaio 2007 continua ad operare in regime diproroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzionedello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con leriduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,della legge 30 luglio 2010, n. 122. 90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto perlo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL),istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali,il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, apartire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro edelle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante lanomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogatofino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare ilpredetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e,comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. Art. 13. Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale 1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attivita' divigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmioprevidenziale, anche attraverso un piu' stretto collegamento con lavigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale in Roma, l'Istitutoper la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale(IVARP). 2. L'IVARP ha personalita' giuridica di diritto pubblico. 3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomiaorganizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e dieconomicita', mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti
dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209, (Codice delle assicurazioni private) e quelli previstidall'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma delsistema pensionistico obbligatorio e complementare), come modificatodalla legge 23 dicembre 2005, art. 1, comma 68, nonche' il gettitoassicurato dal versamento del contributo di solidarieta' previstodall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1993, n.124, nella misura prevista dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n.335, e successive integrazioni. 4. L'IVARP e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomiae indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggettipubblici o privati. L'IVARP puo' fornire dati al Ministro dellosviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche socialie al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in formaaggregata. 5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo unarelazione sulla propria attivita'. 6. L'IVARP svolge le funzioni gia' affidate all'Istituto per lavigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo(ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576,(Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'art. 5 delD.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
7. Sono altresi' attribuite all'IVARP le funzioni spettanti allaCommissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ai sensi deldecreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle formepensionistiche complementari). 8. Le competenze gia' affidate alla COVIP dall'art. 14, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono esercitate dal Ministero dellavoro e delle politiche sociali. 9. L'IVARP e il Ministero del lavoro e delle politiche socialipossono stipulare appositi accordi per l'esercizio, da parte delprimo, di poteri di verifica e controllo, anche mediante ispezione,sui soggetti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro edelle politiche sociali, ai sensi del comma 8 del presente articolo. 10. Sono organi dell'IVARP: a) il Presidente; b) il Consiglio; c) il Direttorio di cui all'art. 21 dello Statuto della Bancad'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17. 11. Presidente dell'Istituto e' il Direttore Generale della Bancad'Italia. 12. Il Presidente e' il legale rappresentante dell'Istituto epresiede il Consiglio. 13. Il Consiglio e' composto dal Presidente e da due consiglieriscelti tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza oltre chedi elevata qualificazione professionale in campo assicurativo oprevidenziale, nominati con decreto del Presidente della Repubblica,previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa delPresidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Bancad'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e conil Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilita' dirinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla caricasono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico diconcerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia. 15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'IVARP. In particolare il Consiglio: - adotta il regolamento organizzativo dell'IVARP; - delibera in ordine al trattamento normativo ed economico delpersonale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento; - adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione ecessazione dal servizio dei dipendenti; - conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; - approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali; - provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati; - esamina ed approva il bilancio; - esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto edelibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmenteritenga di sottoporgli. 16. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio puo'rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personaledell'Istituto con qualifica dirigenziale per l'adozione diprovvedimenti che non richiedono valutazioni di caratterediscrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto dellemodalita' previste dallo Statuto.
17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionaliattribuite all'IVARP in materia assicurativa e previdenziale, ilDirettorio della Banca d'Italia e' integrato con i due consiglieri dicui al comma 13. 18. Al Direttorio integrato spetta l'attivita' di indirizzo edirezione strategica dell'IVARP e la competenza ad assumere iprovvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio dellefunzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa eprevidenziale. 19. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato puo'rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendentidell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni oCollegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nelrispetto delle modalita' previste dallo Statuto medesimo. 20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttoriointegrato l'approvazione della relazione annuale di cui al comma 5,del presente articolo e l'adozione di provvedimenti a caratterenormativo. 21. Rientra, altresi', nella competenza del Direttorio integratol'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVARP di provvedimenti didistacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa lanomina dei delegati presso l'Autorita' europea delle assicurazioni edelle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). 22. Nei casi di necessita' e di urgenza, i provvedimenti dicompetenza del Direttorio integrato possono essere assunti daicomponenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente,salvo ratifica collegiale. 23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell'IVARPsui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto. 24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'IVARP e' deliberatodal Direttorio della Banca d'Italia ed approvato con decreto delPresidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consigliodei Ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico econ il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previadeliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche allo Statutodell'IVARP, deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate conle medesime modalita'. 25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativodell'IVARP e in particolare: - stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organidell'Istituto; - prevede la facolta' del Direttorio integrato di nominare unSegretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anchesu delega del Consiglio; - disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito,stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali,prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimentidi sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieridi cui al comma 13; - definisce principi e criteri ai fini del conferimento delledeleghe da parte degli organi collegiali; - definisce le modalita' dell'esercizio delle funzioniistituzionali nei casi di necessita' e di urgenza; - stabilisce norme in materia di incompatibilita' e principi perl'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per icomponenti degli organi; - definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti didistacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'IVARP o dall'IVARPalla Banca d'Italia; - definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza ingiudizio dell'Istituto. 26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell'Istituto,stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse, la riduzionedelle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. 27. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'IVARP puo' avvalersidelle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia. 28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organidell'ISVAP e della COVIP decadono e i Presidenti degli enti soppressiassumono le funzioni di Commissari per l'ordinaria e straordinariaamministrazione dei rispettivi enti, mantenendo il trattamentoeconomico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridottodel 10 per cento. 29. I Commissari straordinari riferiscono con cadenza almenoquindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordineall'attivita' svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP e dallaCOVIP. L'ISVAP e la COVIP, per tutta la fase transitoria, continuanoad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudiziodell'Avvocatura dello Stato. 30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presentearticolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 13 e ilDirettorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'IVARP. 31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, i Commissaristraordinari decadono automaticamente dalle funzioni. 32. Alla medesima data l'ISVAP e la COVIP sono soppressi e l'IVARPsuccede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti irapporti attivi e passivi facenti capo ad essi. All'IVARP sonotrasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi.Il personale dei soppressi ISVAP e COVIP passa alle dipendenzedell'IVARP conservando di diritto il trattamento giuridico, economicoe previdenziale di provenienza. La dotazione organica dell'IVARP e'determinata entro il limite di un numero pari alle unita' dipersonale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in serviziopresso gli enti soppressi. 33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVARP nelle funzionidi ISVAP e di COVIP il Consiglio di amministrazione, sentite leorganizzazioni sindacali, definisce un unico trattamento giuridico,economico e previdenziale del personale dell'IVARP, fermo restandoche tale operazione di omogeneizzazione non potra', in nessun caso,comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previstinei precedenti ordinamenti dei due enti. 34. Entro il medesimo termine il Consiglio definisce un piano diriassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dalloStatuto ai sensi del comma 26 del presente articolo. In ogni caso, ilpiano dovra' realizzare risparmi rispetto al costo totale difunzionamento dei due enti soppressi. 35. Alla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni precedentementeattribuite all'ISVAP, e' trasferita alla Consap - Concessionariaservizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei peritiassicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAPin materia. 36. Alla medesima data e' trasferita alla Consap Spa la gestione delCentro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decretolegislativo 7 settembre 2005, n. 209. 37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentital'IVARP, e' stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui alcomma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa acopertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cuial presente articolo. 38. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data dientrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata l'istituzionedi apposito Organismo, avente personalita' giuridica di dirittoprivato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferitele funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unicodegli intermediari assicurativi e riassicurativi nonche' la vigilanzasui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potra'prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione eproporzionalita', una revisione delle categorie di soggetti tenuti
all'iscrizione nel Registro. L'organismo sara' soggetto allavigilanza dell'IVARP. Il regolamento disciplinera', altresi', ilprocedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggioal medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoriaall'IVARP con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori. 39. La contabilita' dell'IVARP viene verificata da revisori esternicosi' come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto
del SEBC, fermi restando i controlli gia' esercitati dalla Corte deiConti su ISVAP e COVIP, rispettivamente, ai sensi dell'art. 4 dellaLegge 12 agosto1982, n. 576, cosi' come modificato dall'art. 351,comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, edell'art. 18, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 5dicembre 2005, n. 252. 40. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statutodell'IVARP sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 dellalegge 12 agosto 1982 , n. 576, l'art 18 della legge 5 dicembre 2005,n. 252, fatta eccezione per il comma 2, per il comma 4, ultimoperiodo, e per il comma 5, nonche' l'art. 13, comma 2, della legge 8agosto 1995, n. 335. All'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 5dicembre 2005, n. 52, le parole "In conformita' agli indirizzigenerali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e" sonosoppresse. Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni incompatibilicon le norme di cui ai precedenti articoli. 41. A decorrere dalla data di cui al comma 40 del presente articolo,sono trasferite all'IVARP i poteri normativi attribuiti al Ministrodel lavoro e delle politiche sociali dall'art. 4, comma 3, lett. a)del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' quelliattribuiti al medesimo Ministro dall'art. 4, comma 3, lett. b), adesclusione di quelli relativi ai requisiti di onorabilita' eprofessionalita' dei componenti degli organi collegiali e del
responsabile delle forme pensionistiche complementari. 42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quantoprevisto al comma 40 del presente articolo, ogni riferimentoall'ISVAP o alla COVIP contenuto in norme di legge o in altredisposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVARP. Per lenorme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 35 e36, del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si intendeeffettuato alla Consap Spa. 43. Le disposizioni adottate dal Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, dall'ISVAP e dalla COVIP nell'esercizio dellefunzioni e delle competenze trasferite all'IVARP restano in vigorefino all'eventuale adozione, da parte dell'IVARP medesimo, di nuovedisposizioni nelle materie regolate. *** omissis *** Art. 17. Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni 1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanzapubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimentodel pareggio di bilancio, le province sono soppresse o accorpatesulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. 2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, il Consiglio dei ministri determina, con appositadeliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno edella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, i criteri per la riduzione el'accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensioneterritoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Aifini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente,la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istitutonazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale,comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nelcui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fattesalve, altresi', le province confinanti solo con province di regionidiverse da quella di appartenenza e con una delle province di cuiall'articolo 18, comma 1. 3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 e' trasmesso alConsiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinarioo, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed entilocali, i quali, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione,deliberano un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alleprovince ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani dicui al primo periodo del presente comma, costituenti iniziative diriordino delle province, sono trasmessi entro cinque giorni alGoverno, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere diciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4. 4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativagovernativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base delleiniziative deliberate ai sensi del comma 3. Se a tale data talideliberazioni in una o piu' regioni non risultano assunte, ilprovvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente commae' assunto previo parere della Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esuccessive modificazioni, che si esprime entro dieci giorniesclusivamente in ordine alla riduzione ed all'accorpamento delleprovince ubicate nei territori delle regioni medesime. 5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data dientrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamentiai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principidell'ordinamento giuridico della Repubblica nonche' principifondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizionidi cui al presente articolo non trovano applicazione per le provinceautonome di Trento e Bolzano. 6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo,e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cuiall'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto delprincipio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118, comma primo,della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui alcomma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni,dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni lefunzioni amministrative conferite alle province con legge dello Statofino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientrantinelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato aisensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione. 7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblicaamministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, daadottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Citta' edautonomie locali. 8. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia edelle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto, previa intesa con laConferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base dellaindividuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede allapuntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzionistesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuniinteressati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene altrasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazionisindacali maggiormente rappresentative. 9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensidel comma 6 e' inderogabilmente subordinata ed e' contestualeall'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie,umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime. 10. All'esito della procedura di accorpamento, sono funzioni delleprovince quali enti con funzioni di area vasta, ai sensidell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamentononche' tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di
competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale,autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, incoerenza con la programmazione regionale nonche' costruzione,classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazionedella circolazione stradale ad esse inerente. 11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamentodelle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117,commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate aisensi dell'articolo 118 della Costituzione. 12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sonoesclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente dellaProvincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citatodecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22dicembre 2011, n. 214. 13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra gli entiterritoriali interessati, conseguente all'attuazione del presentearticolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo. Art. 18. Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio 1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioniamministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondocomma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino,Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e ReggioCalabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relativecitta' metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente,
alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglioprovinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissarioeventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui altesto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogoentro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agliarticoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativon. 267 del 2000, nonche' agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, dellalegge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. 2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello dellaprovincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermorestando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo133, primo comma, della Costituzione. Le citta' metropolitaneconseguono gli obiettivi del patto di stabilita' interno attribuitialle province soppresse. 3. Sono organi della citta' metropolitana il consiglio metropolitanoed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare un vicesindaco edattribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primoperiodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina dicui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cuial decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comunecapoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano, non trovanoapplicazione agli organi della citta' metropolitana i citati articoli52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comunecapoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sinoall'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaconominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, inmancanza, dal consigliere metropolitano piu' anziano. 4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina dicui all'articolo 51, commi 2 e 3, nonche' che, in sede di primaapplicazione, e' di diritto sindaco metropolitano il sindaco delcomune capoluogo, lo Statuto della citta' metropolitana puo'stabilire che il sindaco metropolitano: a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo; b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per l'elezione delpresidente della provincia; c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistemaprevisto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui aldecreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data dientrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di entratain vigore del presente decreto. 5. Il consiglio metropolitano e' composto da: a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazioneresidente superiore a 3.000.000 di abitanti; b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazioneresidente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 diabitanti; c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane. 6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra isindaci dei comuni ricompresi nel territorio della citta'metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e daiconsiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalita' stabilite perl'elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto delprincipio di rappresentanza delle minoranze. L'elezione del consigliometropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dallaproclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui alcomma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entroquindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della citta'metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consigliometropolitano per il suo insediamento. 7. Alla citta' metropolitana sono attribuite: a) le funzioni fondamentali delle province; b) le seguenti funzioni fondamentali: 1) pianificazione territoriale generale e delle retiinfrastrutturali; 2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizipubblici, nonche' organizzazione dei servizi pubblici di interessegenerale di ambito metropolitano; 3) mobilita' e viabilita'; 4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico esociale. 8. Alla citta' metropolitana spettano: a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provinciasoppressa, a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolouniversale in tutti i rapporti attivi e passivi; b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decretolegislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entrotre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restandole risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneria carico del bilancio statale. 9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consigliometropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla primaconvocazione: a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di funzionamentodegli organi e di assunzione delle decisioni; b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azionecomplessiva di governo del territorio metropolitano; c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta'metropolitana e le modalita' di organizzazione e di esercizio dellefunzioni metropolitane, prevedendo le modalita' con le quali lacitta' metropolitana puo' delegare poteri e funzioni ai comuni, in
forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio con ilcontestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali efinanziarie necessarie per il loro svolgimento; d) puo' prevedere le modalita' con le quali i comuni facenti partidella citta' metropolitana possono delegare compiti e funzioni allamedesima; e) puo' regolare le modalita' in base alle quali i comuni nonricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi conla citta' metropolitana. 10. La titolarita' delle cariche di consigliere metropolitano,sindaco metropolitano e vicesindaco e' a titolo esclusivamenteonorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma diremunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza. 11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alcitato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, esuccessive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni astatuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzanoadeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presentearticolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico dellaRepubblica. *** omissis ***
Titolo V
Finalizzazione dei risparmi di spesa ed
altre disposizioni di
carattere finanziario
Art. 21. Riduzione dell'iva 1. All'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito conlegge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sono apportate leseguenti modificazioni: a) al comma 1-ter: 1) nel primo periodo, le parole: "1° ottobre 2012 fino al 31dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2013 finoal 31 dicembre 2013"; 2) il secondo periodo e' abrogato; 3) nel terzo periodo le parole "sono ulteriormente incrementatedi 0,5 punti percentuali", sono sostituite dalla seguenti: "sonorispettivamente rideterminate nella misura dell'11 e del 22 percento";. b) al comma 1-quater: 1) sono soppresse le parole ", secondo e terzo periodo"; 2) le parole "30 settembre 2012", sono sostituite dalle parole:"30 giugno 2013"; 3) le parole da "a 13.119 milioni di euro" sino alla fine delcomma, sono sostituite dalle seguenti "a 6.560 milioni di euro annuia decorrere dall'anno 2013". 2. Con la legge di stabilita' per l'anno 2013 sono indicate le misuredi attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblicaprevisto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del2012, e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o riduzionedi regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale previstedall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011convertito con legge n. 111 del 2011. I risparmi di spesa e lemaggiori entrate derivanti dal primo periodo concorrono, unitamenteai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di riordino,trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali,nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, di
cui all'articolo 12 del presente decreto, al fine di evitarel'aumento, dal 1° luglio 2013, delle aliquote iva previstodall'articolo 40, comma 1-ter, del citato decreto legge n. 98 del2011 convertito con legge n.111 del 2011, come modificato dal comma 1. *** omissis *** Art. 23. Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili 1. Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro dadestinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorsesono ripartite per le esigenze del settore. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al ripartodella quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito dellepersone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicanoanche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimentoalle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute neldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010,si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivistabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sonoaggiornati per gli anni: da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a2013 e da 2013 a 2014. Le risorse complessive destinate allaliquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2013 sonoquantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme nonutilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlonell'esercizio successivo. 3. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e'autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013. 4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per laconcessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studioda ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.147, e' incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013 5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previstidall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno2013. 6. Ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazioneitaliana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cuiall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013. 7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cuiall'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,a decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cuiall'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2013.Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successivemodificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni dieuro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni dieuro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale dicui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 deldecreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 102 del 2009 8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di700 milioni di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti delPresidente del Consiglio dei ministri, tra le finalita' di cuiall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, comeindicate nell'allegato 3 della medesima legge, con esclusione dellefinalita' gia' oggetto di finanziamento ai sensi del presente
articolo, nonche' per interventi in tema di sclerosi lateraleamiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca e
assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 9. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, pergli interventi connessi alle eccezionali avversita' atmosferiche chehanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012; 10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cuiall'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per milledell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cuiall'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, dicui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettitoIRPEF in base alle scelte del contribuente. 11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessial superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale inrelazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesidel Nord Africa umanitaria, dichiarata con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogatafino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 6 ottobre 2011, e' autorizzata la spesa massima di 500milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondodello stato di previsione del Ministero dell'economia e dellefinanze, anche al fine di far fronte alle attivita' solutorie diinterventi urgenti gia' posti in essere. Con ordinanze del Capo delDipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con ilMinistero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5,comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' individuatol'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettivacompetenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministerodell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme nonutilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. IlMinistro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportarecon propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenzadel termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, commi 4-tere 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, siprovvedera' a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il
rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'internoe delle altre amministrazioni competenti, degli interventiconcernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale. *** omissis *** Art. 25. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dellaRepubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarloe di farlo osservare.
FINE TESTO