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Roma, 14 settembre
2012
Circolare n. 211/2012
Oggetto: Magazzini Generali – Introduzione
della SCIA per l’inizio attività – Art. 18 D.Lgvo
6.8.2012, n. 147, su G.U. n. 202 del 30.8.2012 – Circolare Ministero Sviluppo
Economico n.3656/C.
Con
il decreto indicato in oggetto, che completa l’attuazione della Direttiva UE n.123/2006
sulla libera prestazione dei servizi iniziata col D.lgvo
n.59/2012, è stata estesa ai Magazzini Generali
La
modifica è coerente con la politica del Governo di semplificare e razionalizzare
gli adempimenti a carico delle imprese.
Il
Ministero dello Sviluppo Economico ha illustrato le nuove disposizioni con la
circolare indicata in oggetto.
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Daniela
Dringoli |
Allegati due |
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Responsabile di Area |
D/t |
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© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
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S.O. alla G.U. n. 202 del 30.8.2012
(fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE,relativa ai servizi nel mercato interno. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a il seguente decreto legislativo:
*****OMISSIS*****
Art. 18 Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010, recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli 1. Dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sonoinseriti i seguenti: …omissis
Art. 80-quinquies (Apertura, modificazione, ampliamento edesercizio di un magazzino generale). - 1. L'attivita' di apertura,modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale e'soggetta, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, alla segnalazionecertificata di inizio di attivita', da presentare con comunicazioneunica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allosportello unico per le attivita' produttive. 2. L 'alinea del primo periodo del primo comma dell'articolo 2 delregio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e' sostituito dalseguente: «Le imprese che vogliono istituire ed esercitare unmagazzino generale devono presentare al Ministero dello sviluppoeconomico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese che trasmetteanche allo sportello unico per le attivita' produttive lasegnalazione certificata di inizio dell'attivita' corredata dalleseguente documentazione e dichiarazioni sostitutive dal qualerisulti:». 3. All'articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 1°luglio 1926, n.2290, le parole: «trascorso il detto termine» sonosoppresse. 4. L 'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio1927, n. 126, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. -1. Lasegnalazione certificata di inizio di attivita' diretta a esercitareun magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deveessere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere,munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonche' del relativopiano finanziario, con l'indicazione delle persone o enti cheforniscono i capitali necessari. Per i locali gia' costruiti sarannoinvece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall'ufficiodel genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono dicompetenza dello sportello unico dell'edilizia a cui lo sportellounico per le attivita' produttive trasmette l'istanza. Lo sportellounico dell'edilizia comunica l'esito al Ministero dello sviluppoeconomico.". 5. Il sesto comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regiodecreto 16 gennaio 1927, n. 126, e' sostituito dal seguente: "Laliberazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dellosviluppo economico contestualmente alla presentazione dellasegnalazione di cessazione dell'attivita' presentata al registrodelle imprese. La domanda di liberazione della cauzione e' pubblicatadal registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio.Trascorsi quaranta giorni dalla data dell'ultima di talipubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di commerciopronuncia la liberazione della cauzione; l'opposizione ha effettosospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenzaprovvisoriamente esecutiva.". 6. L 'articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e'sostituito dal seguente: "Art. 4 - 1. Il Ministero dello sviluppoeconomico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, ancheavvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei terminiprevisti dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Taliaccertamenti verranno effettuati, di concerto col Ministerodell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane-, quando sitratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.". 7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 2290, e dagliarticoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione certificatadi inizio di attivita'. Trovano applicazione anche ai magazzinigenerali i requisiti morali previsti per l'esercizio delle attivita'commerciali ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 26marzo 2010, n. 59. Non si applicano ai magazzini generali requisitieconomici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico,ma dell'esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societariaeventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in sededi determinazione della cauzione o fideiussione per l'eserciziodell'attivita'. Sono fatte salve le disposizioni applicabili aimagazzini generali per gli aspetti di natura fiscale e per gliaspetti della loro attivita' riconducibili ad attivita' esclusedall'ambito di applicazione del presente decreto ai sensidell'articolo 4. 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentearticolo, sono abrogate le seguenti disposizioni. a) gli articoli 2, primo comma, quinto paragrafo, 3, 5, 6,secondo comma, 7, 8, secondo e quinto comma, 9, 18 e 21, primo comma,del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, "Ordinamento deimagazzini generali". b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto 16gennaio 1927, n. 126, recante approvazione del regolamento generaleconcernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali el'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzinigenerali.….omissis
FINE TESTO
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO
PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE
GENERALE PER IL MERCATO
Prot. 0189658 del 12/9/2012
CIRCOLARE
N. 3656/C
OGGETTO: Decreto legislativo 6 agosto 2012, n.
147 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno – Circolare esplicativa.
*****OMISSIS*****
12.4.1 Al primo comma si indica la
modalità di presentazione della SCIA che è quella indicata dall’articolo 25,
comma 3 del decreto 59, come implementata dall’articolo 5, comma 2 del DPR 160
del 2010.
12.4.2 Il secondo comma prescrive
che il sub procedimento in capo allo scrivente Ministero è avviato, in ottemperanza
ai principi dettati dalla direttiva e dal DPR 160, con l’unica Segnalazione trasmessa
all’ufficio del registro delle imprese a norma del comma 1. Sarà il SUAP,
destinatario della trasmissione da parte del ricevente ufficio del registro
delle imprese, a trasmettere allo scrivente Ministero, all’indirizzo PEC imp.mccvnt.div22@pec.sviluppoeconomico.gov.it,
12.4.3 Il terzo comma modifica
formalmente una disposizione transitoria nella parte ormai superata.
12.4.4 Il quarto comma riscrive
l’articolo 1 del regolamento d’attuazione del regio decreto-legge 1° luglio
1926, n. 2290, eliminando ogni riferimento al procedimento autorizzatorio,
indicando anche le modalità di contatto tra il SUAP e lo scrivente Ministero.
12.4.5 Il quinto comma stabilisce
misure semplificatrici in materia di liberazione della cauzione, ferme rimanendo
le norme del codice di rito.
12.4.6 Il sesto comma riscrive
l’articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, coerentemente con
le modifiche sin qui effettuate e con il mutato quadro istituzionale e amministrativo
dello Stato.
12.4.7 Il settimo comma è norma
residuale, che dispone la sostituzione di ogni riferimento nella norma e nel
regolamento del termine autorizzazione col termine SCIA, ed in attuazione della
direttiva elimina ogni requisito fondato sulla forma o sul capitale, mantenendo
invece i requisti morali.
12.4.8 Il comma 8 procede
all’abrogazione delle norme ormai divenute incompatibili.
12.5 Attività molitoria.
*****OMISSIS*****