|
|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 20 settembre
2012
Circolare n. 217/2012
Oggetto: Lavoro – Modifiche alla Riforma
del mercato del lavoro – D.L. 22.6.2012, n. 83 come convertito dalla legge
7.8.2012, n. 134, su S.O. alla G.U. n. 187 dell’11.8.2012.
Si
evidenziano di seguito le principali modifiche apportate alla Riforma Fornero (legge 92/2012) in sede
di conversione del Decreto Sviluppo.
Contratti a termine (art. 46 bis,
comma 1, lett. a) – Come è noto, per scoraggiare la reiterazione di contratti
a termine con lo stesso lavoratore la legge
Partite IVA (art. 46 bis, comma 1,
lett. c) – E’ stata parzialmente allentata la stretta introdotta
dalla Riforma sui contratti stipulati dal 18 luglio 2012 (per i contratti in
corso alla stessa data le nuove regole si applicheranno dal 18 luglio 2013). In
particolare è stato ampliato da
· durata del
rapporto di lavoro superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi;
· siano
imputabili allo stesso committente oltre l’80% dei compensi percepiti dal titolare
di partita IVA nell’arco di due anni consecutivi;
· il titolare di
partita IVA abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il
committente.
Contratti a progetto (art. 46 bis,
comma 1, lett. g) – E’ stato rimodulato l’aumento progressivo della
contribuzione INPS già previsto dalla legge 92; in particolare, per i
lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie l’aumento
scatterà dal 2014 (anziché dal 2013), fermo restando il punto di arrivo nel
2018 al 33% (attualmente 27%); per i soggetti già iscritti l’aumento scatterà sempre
dal 2013 ma sarà di due punti percentuali all’anno (anziché uno) in modo da
passare dall’attuale 18% al 24% già nel 2016 (anziché nel 2018).
Ammortizzatori sociali (art. 46 bis,
comma 1, lett. h e i) – In primo luogo sono stati introdotti limiti al ricorso
alla CIGS da parte delle imprese interessate da procedure concorsuali. Ferma
restando l’impossibilità per tali imprese di richiedere
In
secondo luogo è stato introdotto l’obbligo per le aziende di depositare presso
il Ministero del Lavoro i contratti collettivi di gestione di crisi aziendali
che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali; le modalità di tale
deposito saranno fissate con successivo provvedimento ministeriale.
Collocamento obbligatorio dei
disabili (art. 46 bis, comma 1, lett. l) – Come è noto, la legge 92
aveva ampliato la base di computo dei lavoratori sulla quale i datori di lavoro
con oltre 15 dipendenti devono calcolare la quota
di riserva obbligatoria di disabili da assumere includendo anche i rapporti
di lavoro a tempo determinato di qualsiasi durata (in precedenza erano esclusi
quelli di durata inferiore a 9 mesi); la norma in esame ha ora ristretto
nuovamente la base di computo escludendo i lavoratori con contratto a termine
fino a 6 mesi.
|
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.199/2012, 191/2012, 190/2012 e 187/2012 |
|
Responsabile di Area |
Allegato uno |
|
|
Lc/lc |
|
© |
|
S.O. alla G.U. n. 187 dell’11.8.2012 (fonte Guritel)
LEGGE 7 agosto 2012, n. 134
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.
Testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 *****OMISSIS*****
Art. 46 bis Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro 1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguentimodificazioni: a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), e' aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «I termini ridotti di cui al primo periodo trovanoapplicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e in ogni altrocaso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livellodalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentativesul piano nazionale»; b) all'articolo 1, dopo il comma 17 e' inserito il seguente: «17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la letterai-bis) e' aggiunta la seguente: "i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo daparte del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti concontratto di apprendistato"»; c) all'articolo 1, comma 26, capoverso «Art. 69-bis», comma 1,sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia unadurata complessiva superiore a otto mesi annui per due anniconsecutivi»; 2) alla lettera b), le parole: «corrispettivi complessivamentepercepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare» sonosostituite dalle seguenti: «corrispettivi annui complessivamentepercepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solariconsecutivi»; d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso «Art. 70»,comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese,in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermorestando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioniintegrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede asottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioniintegrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediticontributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio»; e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a), alinea, le parole:«31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»e la lettera b) e' abrogata; f) all'articolo 2, dopo il comma 46 e' inserito il seguente: «46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori dilavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratoricomparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad unaricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in esserealla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza delladisciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e diproporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,eventuali conseguenti iniziative»; g) all'articolo 2, comma 57, le parole: «, al 28 per cento perl'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014» sono sostituite dalleseguenti: «e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014» e leparole: «al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorreredall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento perl'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento perl'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016»; h) all'articolo 2, il comma 70 e' sostituito dal seguente: «70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, esuccessive modificazioni, le parole: "qualora la continuazionedell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata" sono sostituitedalle seguenti: "quando sussistano prospettive di continuazione o diripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livellidi occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiticon decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimomodificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio2016»; i) all'articolo 2, dopo il comma 70 e' inserito il seguente: «70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisiaziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devonoessere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politichesociali, secondo modalita' indicate con decreto direttoriale. Dallapresente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica»; l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo leparole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «ilavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata finoa sei mesi,». 2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n.428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: «b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di aperturadella procedura di concordato preventivo; b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo diristrutturazione dei debiti». 3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g) delcomma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 12milioni di euro per l'anno 2014, mediante le maggiori entratederivanti dalla medesima lettera g) del comma 1 e, quanto a 46milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni di euro per l'anno2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesadi cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214. *****OMISSIS*****
FINE TESTO