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Roma, 20 settembre
2012
Circolare n. 217/2012
Oggetto: Lavoro – Modifiche alla Riforma
del mercato del lavoro – D.L. 22.6.2012, n. 83 come convertito dalla legge
7.8.2012, n. 134, su S.O. alla G.U. n. 187 dell’11.8.2012.
Si
evidenziano di seguito le principali modifiche apportate alla Riforma Fornero (legge 92/2012) in sede
di conversione del Decreto Sviluppo.
Contratti a termine (art. 46 bis,
comma 1, lett. a) – Come è noto, per scoraggiare la reiterazione di contratti
a termine con lo stesso lavoratore la legge
Partite IVA (art. 46 bis, comma 1,
lett. c) – E’ stata parzialmente allentata la stretta introdotta
dalla Riforma sui contratti stipulati dal 18 luglio 2012 (per i contratti in
corso alla stessa data le nuove regole si applicheranno dal 18 luglio 2013). In
particolare è stato ampliato da
· durata del
rapporto di lavoro superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi;
· siano
imputabili allo stesso committente oltre l’80% dei compensi percepiti dal titolare
di partita IVA nell’arco di due anni consecutivi;
· il titolare di
partita IVA abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il
committente.
Contratti a progetto (art. 46 bis,
comma 1, lett. g) – E’ stato rimodulato l’aumento progressivo della
contribuzione INPS già previsto dalla legge 92; in particolare, per i
lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie l’aumento
scatterà dal 2014 (anziché dal 2013), fermo restando il punto di arrivo nel
2018 al 33% (attualmente 27%); per i soggetti già iscritti l’aumento scatterà sempre
dal 2013 ma sarà di due punti percentuali all’anno (anziché uno) in modo da
passare dall’attuale 18% al 24% già nel 2016 (anziché nel 2018).
Ammortizzatori sociali (art. 46 bis,
comma 1, lett. h e i) – In primo luogo sono stati introdotti limiti al ricorso
alla CIGS da parte delle imprese interessate da procedure concorsuali. Ferma
restando l’impossibilità per tali imprese di richiedere
In
secondo luogo è stato introdotto l’obbligo per le aziende di depositare presso
il Ministero del Lavoro i contratti collettivi di gestione di crisi aziendali
che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali; le modalità di tale
deposito saranno fissate con successivo provvedimento ministeriale.
Collocamento obbligatorio dei
disabili (art. 46 bis, comma 1, lett. l) – Come è noto, la legge 92
aveva ampliato la base di computo dei lavoratori sulla quale i datori di lavoro
con oltre 15 dipendenti devono calcolare la quota
di riserva obbligatoria di disabili da assumere includendo anche i rapporti
di lavoro a tempo determinato di qualsiasi durata (in precedenza erano esclusi
quelli di durata inferiore a 9 mesi); la norma in esame ha ora ristretto
nuovamente la base di computo escludendo i lavoratori con contratto a termine
fino a 6 mesi.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.199/2012, 191/2012, 190/2012 e 187/2012 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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S.O. alla G.U. n. 187 dell’11.8.2012 (fonte Guritel)
LEGGE 7 agosto 2012, n. 134
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.
Testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134
*****OMISSIS*****
Art. 46 bis
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di
accordi di lavoro
1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I termini ridotti di cui al primo periodo trovano
applicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e in ogni altro
caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
«17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera
i-bis) e' aggiunta la seguente:
"i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da
parte del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con
contratto di apprendistato"»;
c) all'articolo 1, comma 26, capoverso «Art. 69-bis», comma 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una
durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni
consecutivi»;
2) alla lettera b), le parole: «corrispettivi complessivamente
percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare» sono
sostituite dalle seguenti: «corrispettivi annui complessivamente
percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari
consecutivi»;
d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso «Art. 70»,
comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno
2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese,
in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo
restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000
euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio»;
e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a), alinea, le parole:
«31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»
e la lettera b) e' abrogata;
f) all'articolo 2, dopo il comma 46 e' inserito il seguente:
«46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il
31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di
lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad una
ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere
alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della
disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di
proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
eventuali conseguenti iniziative»;
g) all'articolo 2, comma 57, le parole: «, al 28 per cento per
l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014» e le
parole: «al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno
2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno
2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere
dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento per
l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per
l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016»;
h) all'articolo 2, il comma 70 e' sostituito dal seguente:
«70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, le parole: "qualora la continuazione
dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata" sono sostituite
dalle seguenti: "quando sussistano prospettive di continuazione o di
ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".
L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo
modificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio
2016»;
i) all'articolo 2, dopo il comma 70 e' inserito il seguente:
«70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi
aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono
essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, secondo modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»;
l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le
parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «i
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino
a sei mesi,».
2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n.
428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura
della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti».
3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g) del
comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 12
milioni di euro per l'anno 2014, mediante le maggiori entrate
derivanti dalla medesima lettera g) del comma 1 e, quanto a 46
milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni di euro per l'anno
2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO